Circolare
n. 14 (2003) del 19 giugno 2003
Prot. n.
03005146-15100/325
Roma, 19 giugno 2003
- AL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
09100 C A G L I A R I
- AL GABINETTO
DEL SIG. MINISTRO
S E D E
- ALL'ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA
Dipartimento Statistiche Sociali - Direzione Centrale
per i Censimenti della Popolazione ed il Territorio
Via Rav n. 150
00142 R O M A
-
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti n. 46
00186 R O M A
-
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. -
Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160
56021 CASCINA (PI)
CIRCOLARE n. 14 (2003)
OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei minori nati in
Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.
Pervengono numerosi
quesiti e richieste di chiarimenti in ordine all'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente di minori nati in Italia da cittadini stranieri
regolarmente residenti.
Al riguardo, da
premettere che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica va comunque
coordinata con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri
extracomunitari in Italia.
In particolare,
l'art. 6, comma 7 del d.l.vo n. 286/1998 dispone che le iscrizioni anagrafiche
dello straniero sono subordinate al conseguimento del titolo di soggiorno, non
ponendo, quindi, ai fini in parola, nessuna distinzione tra straniero minorenne
e maggiorenne.
La circostanza che
il figlio minorenne sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore
viene, peraltro, confermata dal disposto dell'art. 31 del citato d.l.vo n.
286/1998 il quale stabilisce che "il figlio minore dello straniero con
questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al
compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive."
In conseguenza di
tanto si dell'avviso che il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 223/1989
- che individua quello per effettuare le registrazioni anagrafiche - decorra
dal momento in cui si definito il procedimento collegato relativo
all'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori, fermo restando che la fattispecie legittimante dell'iscrizione
costituita dall'evento nascita, da cui decorrer l'iscrizione stessa che andr,
quindi, effettuata in base ai criteri prestabiliti dallart. 7, comma 1 del
medesimo regolamento.
Pertanto,
l'ufficiale d'anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni concernenti la
nascita, non potr effettuare automaticamente l'iscrizione anagrafica per
nascita, ma dovr richiedere ai genitori del minore la presentazione del
permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla
relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998).
Si prega di
portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE
CENTRALE
(Ciclosi)
G.Castaldo/rp119-B(1-3) 16.06.03