Circolare n. 14 (2003) del 19 giugno 2003

Prot. n. 03005146-15100/325

Roma, 19 giugno 2003

-  AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

09100  C A G L I A R I

-  AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO 

S   E   D   E

-  ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Dipartimento Statistiche Sociali - Direzione Centrale
per i Censimenti della Popolazione ed il Territorio
Via Rav n. 150

00142  R  O  M  A

-  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti n. 46

00186  R  O  M  A

-  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F  

40024  CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

-  ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

56021  CASCINA (PI)

CIRCOLARE n. 14 (2003)

OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.

Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.

Al riguardo, da premettere che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica va comunque coordinata con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri extracomunitari in Italia.

In particolare, l'art. 6, comma 7 del d.l.vo n. 286/1998 dispone che le iscrizioni anagrafiche dello straniero sono subordinate al conseguimento del titolo di soggiorno, non ponendo, quindi, ai fini in parola, nessuna distinzione tra straniero minorenne e maggiorenne.

La circostanza che il figlio minorenne sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore viene, peraltro, confermata dal disposto dell'art. 31 del citato d.l.vo n. 286/1998 il quale stabilisce che "il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive."

In conseguenza di tanto si dell'avviso che il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 223/1989 - che individua quello per effettuare le registrazioni anagrafiche - decorra dal momento in cui si definito il procedimento collegato relativo all'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fermo restando che la fattispecie legittimante dell'iscrizione costituita dall'evento nascita, da cui decorrer l'iscrizione stessa che andr, quindi, effettuata in base ai criteri prestabiliti dallart. 7, comma 1 del medesimo regolamento.

Pertanto, l'ufficiale d'anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni concernenti la nascita, non potr effettuare automaticamente l'iscrizione anagrafica per nascita, ma dovr richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998).

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

   (Ciclosi)

 

 

G.Castaldo/rp119-B(1-3) 16.06.03