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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.


 Vigente al: 26-10-2010


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista   la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
  Acquisito  il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica  e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
  Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e del
Ministro per la funzione pubblica;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                    Art. 1 (3) (6) (12) (14) (24)
                 Finalita' ed ambito di applicazione
         (Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato
               dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.    Le    disposizioni    del   presente   decreto   disciplinano
l'organizzazione  degli  uffici  e  i rapporti di lavoro e di impiego
alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel  rispetto  dell'articolo  97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a
   quella  dei  corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
   europea,   anche   mediante  il  coordinato  sviluppo  di  sistemi
   informativi pubblici;
b) razionalizzare  il  costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
   complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
   di finanza pubblica;
c) realizzare  la  migliore  utilizzazione  delle risorse umane nelle
   pubbliche  amministrazioni,  curando  la  formazione e lo sviluppo
   professionale  dei  dipendenti,  garantendo pari opportunita' alle
   lavoratrici  ed  ai  lavoratori  e  applicando condizioni uniformi
   rispetto a quelle del lavoro privato.
  2.   Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte  le
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed
amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province,   i  Comuni,  le  Comunita'  montane.  e  loro  consorzi  e
associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi
case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le
aziende  e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie  di  cui  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (6)
(12) (14) ((24))
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto costituiscono principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni  a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita'   dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi  desumibili
dall'articolo  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni,  e  dall'articolo  11,  comma  4, della legge 15 marzo
1997,   n.   59,   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,
costituiscono  altresi',  per  le Regioni a statuto speciale e per le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L.  24  dicembre  2002, n. 282, convertito con L. 21 febbraio
2003,  n.  27,  ha disposto "i collegi di revisione o sindacali degli
enti  ed  organismi pubblici di cui al comma 2 del presente articolo,
ad  eccezione  delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni e delle
comunita' montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici
non   economici   regionali   e  locali,  degli  ordini  dei  collegi
professionali,  sono integrati da un componente nominato dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  senza oneri a carico dello Stato e
degli  enti  o  degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera
quando  nei  collegi  di  revisione  o sindacali dei suddetti enti ed
organismi  pubblici  e'  gia'  prevista  la  presenza  di  uno o piu'
componenti  in  rappresentanza  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze".
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  21 luglio 2004, n. 168, convertito con L. 30 luglio 2004,
n.  191,  ha  disposto  che  "la spesa annua sostenuta nell'anno 2004
dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  2 del presente
articolo, escluse le universita', gli enti di ricerca e gli organismi
equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei  all'amministrazione,  deve  essere non superiore alla spesa
annua  mediamente  sostenuta  nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15
per cento".
Ha  inoltre  disposto  che  "la  spesa annua sostenuta nell'anno 2004
dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  2 del presente
articolo,   per   missioni  all'estero  e  spese  di  rappresentanza,
relazioni  pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa
annua  mediamente  sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del
15 per cento".
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AGGIORNAMENTO (14)
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che "Per l'anno 2005, le
amministrazioni  di  cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite  della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel
triennio  1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'anno 2005,
assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare
quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004."
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AGGIORNAMENTO (24)
  Il  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n.
248,   ha   disposto   che   "fermo   restando  il  divieto  previsto
dall'articolo  18,  comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui al
comma  2  del  presente  articolo,  per  organi  collegiali  e  altri
organismi,  anche  monocratici,  comunque  denominati, operanti nelle
predette  amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella  sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del suddetto decreto 223/2006, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa".
 
	        
	      
                         Art. 2 (8) (30)(33)
                                Fonti
         (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993,
    come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
            e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante  atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
linee  fondamentali  di  organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici   di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della
titolarita'   dei   medesimi;   determinano  le  dotazioni  organiche
complessive.   Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai  seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento   degli   obiettivi   di  efficienza,  efficacia  ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione  dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia    flessibilita',    garantendo    adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento  delle  attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
   di  comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia   dell'imparzialita'   e  della  trasparenza  dell'azione
   amministrativa,   anche   attraverso   t'istituzione  di  apposite
   strutture  per  l'informazione  ai  cittadini e attribuzione ad un
   unico  ufficio,  per  ciascun  procedimento, della responsabilita'
   complessiva dello stesso;
e) armonizzazione  degli orari di servizio e di apertura degli uffici
   con  le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
  1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati  nel  rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
  2.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato   nell'impresa,   fatte  salve  le  diverse  disposizioni
contenute  nel  presente decreto ((, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo )). Eventuali disposizioni di legge, regolamento
o  statuto,  che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,  possono  essere  derogate  da
successivi  contratti  o accordi collettivi e, per la parte derogata,
non   sono   ulteriormente   applicabili,   solo   qualora  cio'  sia
espressamente previsto dalla legge .
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente.  I  contratti  collettivi  sono stipulati secondo i
criteri  e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo  45,  comma  2.  L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi((e salvo i
casi  previsti  dal  comma  3-ter  e  3-quater  dell'articolo 40 e le
ipotesi  di  tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, ))
o,  alle  condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali. Le
disposizioni   di   legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che
attribuiscono   incrementi  retributivi  non  previsti  da  contratti
cessano  di  avere  efficacia  a  far data dall'entrata in vigore dal
relativo   rinnovo   contrattuale.   I   trattamenti  economici  piu'
favorevoli  in  godimento  sono  riassorbiti con le modalita' e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono  incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
  ((  3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
violazione   di   norme   imperative   o   dei  limiti  fissati  alla
contrattazione  collettiva,  si  applicano  gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile. ))
 
	        
	      
                        Art. 3 (13) (16) (28)
               Personale in regime di diritto pubblico
   (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
      dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
     modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  1.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai  rispettivi  ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili,  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale
militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della
carriera   diplomatica   e   della  carriera  prefettizia  nonche'  i
dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
  1-bis.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e 3, il rapporto di
impiego  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale, del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il personale volontario
previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  2  novembre  2000,  n.  362, e il personale volontario di
leva,  e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
  1-ter.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  e' disciplinato dal rispettivo
ordinamento.
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei, ricercatori
universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente
vigenti,  in  attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  tenuto  conto  dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. ((28))

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AGGIORNAMENTO (28)
  Il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  6  agosto 2008, n. 133 ha disposto che "con effetto dal 1°
gennaio  2009,  per  le  categorie  di  personale  di cui al presente
articolo,  la  maturazione  dell'aumento  biennale  o della classe di
stipendio,  nei  limiti  del  2,5  per cento, previsti dai rispettivi
ordinamenti  e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi,
alla  scadenza  del  quale  e'  attribuito  il  corrispondente valore
economico maturato".
 
	        
	      
                             Art. 4 (27)
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione dei
   relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
   direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la    individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
   economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse finalita' e la
   loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la   definizione   dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
   finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe, canoni e
   analoghi oneri a carico di terzi;
e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad essi attribuiti da
   specifiche disposizioni;
f) le  richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
   ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

   2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
   3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
   4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.  ((A  tali  amministrazioni e' fatto divieto di istituire
uffici  di  diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.))
 
	        
	      
                           Articolo 5 (33)
                      Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
                                1998)

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni  determinazione
organizzativa  al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  e  la  rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
   ((2.  Nell'ambito  delle  leggi  e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  in  via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita'  e  i  poteri  del privato datore di lavoro, fatta salva la
sola  informazione  ai  sindacati,  ove prevista nei contratti di cui
all'articolo  9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali  le  misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto  del  principio  di pari opportunita', nonche' la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. ))
   3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo  2,  comma  1,  anche  al  fine di propone l'adozione di
eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
  ((  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Autorita' amministrative indipendenti. ))
 
	        
	      
                          Art. 6 (22) (33)
   Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
       dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
               dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
degli  uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche  sono  determinate  in  funzione  delle  finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa  consultazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi   dell'articolo  9.  Nell'individuazione  delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai  fini  della  mobilita'  collettiva  le amministrazioni effettuano
annualmente   rilevazioni   delle  eccedenze  di  personale  su  base
territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.
Le  amministrazioni  pubbliche  curano l'ottimale distribuzione delle
risorse  umane  attraverso  la  coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23
agosto  1988,  n.  400.  La  distribuzione  del personale dei diversi
livelli  o  qualifiche  previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  ministro  competente  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni  di  spesa  o  comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita  al  personale  effettivamente  in  servizio  aI 31 dicembre
dell'anno precedente.
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede  periodicamente  e comunque a scadenza triennale, nonche' ove
risulti  necessario  a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
  4.  Le  variazioni  delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate  dall'organo  di  vertice delle amministrazioni in coerenza
con  la  programmazione  triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico  -  finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni dello
Stato,  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di personale e'
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche  sono  determinate  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  ((4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su
proposta   dei   competenti   dirigenti  che  individuano  i  profili
professionali  necessari  allo  svolgimento dei compiti istituzionali
delle strutture cui sono preposti. ))
  5.  Per  la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e sicurezza dello
Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni  dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale  appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si  interpreta  nel  senso  che  al predetto personale non si applica
l'articolo  16  dello  stesso  decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli  istituti  e  scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.  Le  attribuzioni  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  relative  a tutto il personale
tecnico  e  amministrativo  universitario,  ivi compresi i dirigenti,
sono   devolute   all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono
attribuite  agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e vesuviano
tutte  le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di  cui  al  presente  articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
 
	        
	      
                           Art. 6-bis (31)
              (( (Misure in materia di organizzazione e
 razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
                          amministrazioni).

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,
nonche'  gli  enti  finanziati direttamente o indirettamente a carico
del  bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi
di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti  economie  di gestione e di adottare le necessarie misure
in materia di personale e di dotazione organica.
  2.  Relativamente  alla  spesa  per  il  personale e alle dotazioni
organiche,  le  amministrazioni  interessate  dai  processi di cui al
presente  articolo  provvedono  al  congelamento  dei  posti  e  alla
temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti   processi  di  riduzione  e  di  rideterminazione  delle
dotazioni   organiche   nel   rispetto   dell'articolo  6  nonche'  i
conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale.
  3.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti e gli organi di controllo
interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma
1  vigilano  sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza,
nei   propri   verbali,  dei  risparmi  derivanti  dall'adozione  dei
provvedimenti  in  materia di organizzazione e di personale, anche ai
fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 )).
 
	        
	      
                   Art. 7 (24) (27) (28) (31) (32)
                    Gestione delle risorse umane
       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato
dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1.   Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
  2.   Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'  di
insegnamento    e   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi di'
priorita'  nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e  dei  dipendenti  impegnati  in  attivita' di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  4.   Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione  e
l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso quello con qualifiche
dirigenziali,   garantendo   altresi'   l'adeguamento  dei  programmi
formativi.  al  fine  di  contribuire  allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare trattamenti
economici   accessori   che   non   corrispondano   alle  prestazioni
effettivamente rese.
  6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con personale in
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi
individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o  coordinata  e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei  seguenti
presupposti di legittimita':
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,  ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente   con  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione
conferente;
    b)   l'amministrazione   deve   avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  Si   prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria  in caso di stipulazione di contratti di collaborazione
di  natura  occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che
debbano  essere  svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con  soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei
mestieri  artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto
dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di  cui  al  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, purche'
senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma
restando  la  necessita'  di  accertare  la  maturata  esperienza nel
settore.
  Il  ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per   lo   svolgimento   di   funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa  per  il  dirigente  che  ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004,  n.  191, e' soppresso. ((Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.))
  6-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche  disciplinano  e  rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
  6-ter.  I  regolamenti  di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, si
adeguano ai principi di cui al comma 6.
  6-quater.  Le  disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano  ai  componenti  degli organismi di controllo interno e dei
nuclei  di  valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
 
	        
	      
                           Art. 7-bis (5)
                   (( Formazione del personale ))

  ((  1.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, con
esclusione  delle  universita'  e  degli enti di ricerca, nell'ambito
delle  attivita'  di  gestione  delle  risorse  umane  e finanziarie,
predispongono  annualmente  un  piano  di  formazione  del personale,
compreso  quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto
dei  fabbisogni  rilevati,  delle  competenze necessarie in relazione
agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle
innovazioni  normative  e tecnologiche. Il piano di formazione indica
gli  obiettivi  e  le  risorse  finanziarie necessarie, nei limiti di
quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
interne,  di  quelle  statali  e  comunitarie, nonche' le metodologie
formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
  2.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  gli  enti  pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio  di  ogni  anno  il  piano  di  formazione del personale e lo
trasmettono,  a  fini  informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al Ministero
dell'economia  e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre  il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del  personale,  dettati  da  esigenze  sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili,  interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi  si  da'  corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze.  Il  Dipartimento  della  funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie  relativamente  agli interventi di formazione connessi
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ))
 
	        
	      
                             Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
 
	        
	      
                           Articolo 9 (33)
                   (( (Partecipazione sindacale).

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  5, comma 2, i
contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  le  modalita'  e  gli
istituti della partecipazione. ))
 
	        
	      
Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico
                             Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
 
	        
	      
                             Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7  del  d.lgs  n.546  del  1993 e successivamente modificati
dall'art.3   del   decreto  legge  n.163  del  1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.

   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
 
	        
	      
                             Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art.  12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)

   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
 
	        
	      
Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
                             Articolo 13
                    Amministrazioni destinatarie
(Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
 
	        
	      
                            Art. 14 (23)
                  Indirizzo politico-amministrativo
      (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
             dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
                dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A  tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce  obiettivi,  priorita',  piani e programmi da attuare ed
   emana   le   conseguenti   direttive   generali   per  l'attivita'
   amministrativa e per la gestione;
b) effettua,  ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
   della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
   di  responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
   di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
   ivi  comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
   7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
   ad  esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
   uffici   di  cui  al  comma  2;  provvede  alle  variazioni  delle
   assegnazioni  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto
   legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, tenendo altresi' conto dei
   procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta gli altri
   provvedimenti ivi previsti.
  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e  disciplinati  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati,  nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici  anche  in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori  assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle  norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita'  e  specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata  e  continuativa. (( All'atto del giuramento del Ministro,
tutte  le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche
di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
decadono  automaticamente  ove non confermati entro trenta giorni dal
giuramento  del  nuovo  Ministro.  ))  Per  i  dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15  maggio  1997,  n.  127.  Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino  delle  segreterie  particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con   decreto  adottato  dall'autorita'  di  governo  competente,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  n)  della  legge  15 marzo 1997, n.59, senza
aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una specifica disciplina
contrattuale,  il  trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente,  a  fronte  delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita'  e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati  agli  uffici  dei  Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale  trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo
dei  compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la produttivita'
collettiva  e  per  la  qualita'  della  prestazione individuale. Con
effetto  dall'entrata  in  vigore  del regolamento di cui al presente
comma  sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
n.  1100,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma  riguardante  la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei
Ministri   e   delle   segreterie  particolari  dei  Ministri  e  dei
Sottosegretari di Stato. ((23))
  3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei
dirigenti.  In  caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza   delle   direttive  generali  da  parte  del  dirigente
competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto
1988,  n.  400.  Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
  Il  D.L.  18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n.  233,  ha  disposto che "il termine di cui al comma 2 del presente
articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,  comunque,  le
assegnazioni  e  gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio
2006".
 
	        
	      
                             Art. 15 (3)
                              Dirigenti
 (Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

  1.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  di  cui al presente capo, la
dirigenza  e'  articolata  nelle  due  fasce  ((  dei ruoli )) di cui
all'articolo   23.   Restano   salve   le   particolari  disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze  di  polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
  2.  Nelle  istituzioni  e  negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche'   negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo  33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento.
  3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del  dirigente  generale,  il  dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
  4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento    e'    sovraordinato,   limitatamente   alla   durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
  5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e per i tribunali amministrativi
regionali,  per  la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio   di   Stato,  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocato  generale  dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto  demanda  ai  dirigenti  preposti  ad  uffici dirigenziali di
livello  generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali dei
predetti istituti.
 
	        
	      
                             Articolo 16
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
denominati,   nell'ambito   di   quanto   stabilito  dall'articolo  4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
   di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo
   svolgimento  dei  compiti  dell'ufficio cui sono preposti anche al
   fine  dell'elaborazione  del documento di programmazione triennale
   del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e direttive generali
   definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
   la  responsabilita'  di specifici progetti e gestioni; definiscono
   gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
   conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano  gli  atti  relativi  all'organizzazione  degli uffici di
   livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
   poteri  di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
   nella  competenza  dei  propri  uffici,  salvo  quelli delegati ai
   dirigenti;
((d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2,
   del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, e successive
   modificazioni;))
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
   responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche con potere
   sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono l'adozione, nei
   confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono  e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
   e  di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
   comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono    direttamente    pareri    agli   organi   consultivi
   dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli  organi di
   controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e
   di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
   amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione europea e degli
   organismi  internazionali  nelle  materie di competenza secondo le
   specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
   tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
   o organo.
l-bis)  concorrono  alla  definizione  di misure idonee a prevenire e
   contrastare  i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto
   da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
   3.  L'esercizio  dei  compiti  e dei poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni  a  piu'  amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari   programmi,  progetti  e  gestioni.  4.  Gli  atti  e  i
provvedimenti    adottati   dai   dirigenti   preposti   al   vertice
dell'amministrazione  e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
di  cui  al  presente  articolo  non  sono  suscettibili  di  ricorso
gerarchico.
   5.  Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente  comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento di
uffici  dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed
i poteri.
 
	        
	      
                           Art. 17 (3)(33)
                       Funzioni dei dirigenti
         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

  1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
(( d-bis)  concorrono  all'individuazione delle risorse e dei profili
   professionali  necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio
   cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
   programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  di  cui
   all'articolo 6, comma 4;))
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e  strumentali  assegnate  ai propri uffici (( , anche ai sensi di
   quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis )) .
(( e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
   uffici,  nel  rispetto  del  principio  del  merito, ai fini della
   progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione
   di indennita' e premi incentivanti. ))
  1-bis.   I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate  ragioni  di
servizio,  possono  delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze comprese nelle
funzioni  di  cui  alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che  ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile.
 
	        
	      
                      Art. 17-bis (3) (17) (30)
                            Vicedirigenza

  1.  La  contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione  di un'apposita separata area della vicedirigenza nella
quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni
C2   e  C3,  che  abbia  maturato  complessivamente  cinque  anni  di
anzianita'  in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII
e  IX  del  precedente  ordinamento. In sede di prima applicazione la
disposizione  di  cui  al  presente comma si estende al personale non
laureato  che,  in  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti, sia
risultato  vincitore  di  procedure concorsuali per l'accesso alla ex
carriera  direttiva  anche  speciale. I dirigenti possono delegare ai
vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile,
al   personale   dipendente   dalle   altre  amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, appartenente a posizioni equivalenti alle
posizioni  C2  e  C3  del  comparto  Ministeri;  l'equivalenza  delle
posizioni  e'  definita  con  decreto  del  Ministro  per la funzione
pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27. ((30))
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
  La  L.  4  marzo  2009, n. 15 ha disposto che "il presente articolo
17-bis  si  interpreta nel senso che la vicedirigenza e' disciplinata
esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva
nazionale  del comparto di riferimento, che ha facolta' di introdurre
una  specifica  previsione  costitutiva  al riguardo. Il personale in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal predetto articolo puo' essere
destinatario  della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito
dell'avvenuta   costituzione   di   quest'ultima   da   parte   della
contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono
fatti  salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata
in vigore della presente legge".
 
	        
	      
                             Articolo 18
     Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs
                           n.470 del 1993)

   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo  59 del
presente  decreto,  i  dirigenti  preposti  ad uffici dirigenziali di
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
   2.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  puo'  chiedere
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT - l'elaborazione di
norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al
comma   1   e,   all'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  -  AIPA,  l'elaborazione  di  procedure informatiche
standardizzate  allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
 
	        
	      
                               Art. 19
                 Incarichi di funzioni dirigenziali
      (Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
     dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
               dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1.  Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di funzione
dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura   interessata,   delle   attitudini   e   delle   capacita'
professionali  del  singolo  dirigente,  dei  risultati conseguiti in
precedenza  nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della relativa
valutazione,  delle  specifiche  competenze  organizzative possedute,
nonche'   delle   esperienze   di  direzione  eventualmente  maturate
all'estero,  presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche,   purche'  attinenti  al  conferimento  dell'incarico.  Al
conferimento  degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l'articolo 2103 del codice civile.
  1-bis.   L'amministrazione   rende   conoscibili,   anche  mediante
pubblicazione  di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e
la  tipologia  dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione   organica   ed   i   criteri   di  scelta;  acquisisce  le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
  1-ter.   Gli   incarichi   dirigenziali   possono  essere  revocati
esclusivamente  nei  casi  e con le modalita' di cui all'articolo 21,
comma 1, secondo periodo. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010,
N.  78,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L. 30 LUGLIO 2010, N.
122)).
  2.   Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono
conferiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo. Con il
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro  competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
individuati  l'oggetto  dell'incarico  e gli obiettivi da conseguire,
con  riferimento  alle  priorita',  ai  piani e ai programmi definiti
dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel  corso del rapporto,
nonche'  la  durata  dell'incarico,  che  deve  essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico
puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del
limite  di  eta'  per  il collocamento a riposo dell'interessato. Gli
incarichi   sono   rinnovabili.   Al  provvedimento  di  conferimento
dell'incarico  accede un contratto individuale con cui e' definito il
corrispondente  trattamento  economico,  nel  rispetto  dei  principi
definiti   dall'articolo   24.   E'  sempre  ammessa  la  risoluzione
consensuale  del  rapporto.  In  caso  di  primo  conferimento  ad un
dirigente  della  seconda  fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali  o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a
tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti statali titolari di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai
fini  dell'applicazione  dell'articolo  43,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va   individuato  nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. (17)
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di  direzione  di  strutture  articolate  al  loro  interno in uffici
dirigenziali  generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, a
dirigenti  della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
  4.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23 o, in misura non superiore al 70 per
cento  della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi  ruoli  ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone
in  possesso  delle  specifiche  qualita' professionali richieste dal
comma 6.
  4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di funzione
dirigenziale  di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7.
  5.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono  conferiti,  dal  dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale,   ai   dirigenti   assegnati   al   suo  ufficio  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
  5-bis.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  da 1 a 5 possono essere
conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per
cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia  dei  ruoli  di  cui  all'articolo  23 e del 5 per cento della
dotazione  organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,  ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
  5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici  di  livello  dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7.
  6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione  organica  dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  e  dell'8 per cento della dotazione
organica   di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  tempo
determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La durata di
tali  incarichi,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli incarichi di
funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,
e,  per  gli  altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque  anni.  Tali  incarichi  sono  conferiti, fornendone esplicita
motivazione,  a  persone  di  particolare e comprovata qualificazione
professionale,  non  rinvenibile  nei ruoli dell'Amministrazione, che
abbiano  svolto  attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati
ovvero  aziende  pubbliche  o  private  con  esperienza acquisita per
almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
conseguito  una particolare specializzazione professionale, culturale
e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e
postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  e  da  concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni  statali,  ivi  comprese  quelle che conferiscono gli
incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla
dirigenza,  o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria,  delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati e
procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento  economico  puo'  essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali.  Per  il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
  6-bis.  Fermo  restando il contingente complessivo dei dirigenti di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle
percentuali   previste  dai  commi  4,  5-bis  e  6,  e'  arrotondato
all'unita'  inferiore,  se il primo decimale e' inferiore a cinque, o
all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
  6-ter.   Il   comma   6   ed  il  comma  6-bis  si  applicano  alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145
  8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (25)
  9.  Degli  incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al
Senato  della  Repubblica  ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda  relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali dei
soggetti prescelti.
  10.  I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali  svolgono,  su  richiesta  degli organi di vertice delle
amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di
consulenza,  studio  e  ricerca  o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di revisione
degli    enti   pubblici   in   rappresentanza   di   amministrazioni
ministeriali.
  11.  Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli  affari  esteri  nonche'  per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di   giustizia,   la  ripartizione  delle  attribuzioni  tra  livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
  12.   Per   il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  il
conferimento  degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad
essere  regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano
ferme  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246.
  12-bis.  Le  disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
  Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115,convertito con L. 17 agosto 2005, n.
168,  ha  stabilito  che  la  presente  modifica "non si applica agli
incarichi  di  direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti
prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145".
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  Il  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L.  24 novembre 2006, n. 286, ha disposto che "Le disposizioni di cui
al  comma  8, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si
applicano  anche  ai  direttori  delle  Agenzie,  incluse  le Agenzie
fiscali."
 
	        
	      
                             Articolo 20
                       Verifica dei risultati
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
n.470  del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma
1  del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e,
infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)

   1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  le
amministrazioni  che  esercitano  competenze  in  materia di difesa e
sicurezza  dello  Stato,  di polizia e di giustizia, le operazioni di
verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei   ministri  per  i  dirigenti  preposti  ad  ufficio  di  livello
dirigenziale  generale.  I  termini  e le modalita' di attuazione del
procedimento   di  verifica  dei  risultati  da  parte  del  Ministro
competente    e   del   Consiglio   dei   ministri   sono   stabiliti
rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ovvero,  fino  alla  data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
 
	        
	      
                        Art. 21 (3) (18)(33)
                    Responsabilita' dirigenziale
      (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
     sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
    poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
         modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  ((   1.   Il   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  accertato
attraverso  le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttivita' del lavoro
pubblico    e   di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  ovvero  l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente   comportano,   previa   contestazione   e  ferma  restando
l'eventuale   responsabilita'   disciplinare  secondo  la  disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso  incarico  dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione  puo'  inoltre, previa contestazione e nel rispetto
del  principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il
dirigente  a  disposizione  dei  ruoli  di cui all'articolo 23 ovvero
recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.
  1-bis.  Al  di  fuori  dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei
confronti  del  quale sia stata accertata, previa contestazione e nel
rispetto  del  principio  del  contraddittorio  secondo  le procedure
previste  dalla  legge  e  dai  contratti  collettivi  nazionali,  la
colpevole  violazione  del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte
del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi
e   qualitativi   fissati  dall'amministrazione,  conformemente  agli
indirizzi  deliberati  dalla  Commissione  di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia  di  ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni, la
retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il Comitato dei
garanti,  in  relazione  alla  gravita' della violazione di una quota
fino all'ottanta per cento. ))
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145
  3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere
diplomatica  e  prefettizia  e  delle  Forze armate nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco .
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AGGIORNAMENTO (18)
  Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n.217 ha disposto (con l'art. 175, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal  1°gennaio  2006, relativamente al personale comunque in servizio
alla stessa data."
 
	        
	      
                           Art. 22 (3)(33)
                     (( (Comitato dei garanti).

  1.  I  provvedimenti  di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
adottati  sentito  il  Comitato  dei  garanti,  i cui componenti, nel
rispetto  del  principio  di  genere,  sono  nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre
anni e l'incarico non e' rinnovabile.
  2.  Il  Comitato  dei  garanti  e' composto da un consigliere della
Corte   dei  conti,  designato  dal  suo  Presidente,  e  da  quattro
componenti   designati  rispettivamente,  uno  dal  Presidente  della
Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  di
attuazione   della   legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione   della   produttivita'  del  lavoro  pubblico,  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche amministrazioni, uno dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra
un  esperto  scelto  tra  soggetti  con  specifica  qualificazione ed
esperienza  nei  settori  dell'organizzazione  amministrativa  e  del
lavoro  pubblico,  e  due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
generali  di  cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
di  valutazione,  estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
propria  candidatura.  I  componenti  sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza  e'  reso indisponibile per tutta la durata del mandato.
Per  la  partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione
di emolumenti o rimborsi spese.
  3.  Il  parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
di  quarantacinque  giorni  dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere. ))
 
	        
	      
                     Art. 23 (3) (11) (17) (33)
                         Ruolo dei dirigenti

  1.  In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad ordinamento
autonomo,  e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima  e  nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite
sezioni  in  modo  da  garantire la eventuale specificita' tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di  accesso  di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano   nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto  incarichi  di
direzione  di  uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai
particolari  ordinamenti  di  cui  all'articolo  19, comma 11, per un
periodo  pari  almeno  a (( cinque anni )) senza essere incorsi nelle
misure  previste  dall'articolo  21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale. ((33))
  2.  E'  assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili,  in  base  all'  articolo  30  del  presente  decreto. I
contratti  o  accordi  collettivi  nazionali disciplinano, secondo il
criterio  della  continuita'  dei  rapporti e privilegiando la libera
scelta  del  dirigente,  gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilita'   in  generale  in  ordine  al  mantenimento  del  rapporto
assicurativo  con  l'ente  di  previdenza,  al  trattamento  di  fine
rapporto  e  allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e
al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.Lgs.  27  ottobre  2009,  n. 150, ha disposto (con l'art. 43,
comma 2) che "Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico
di  direzione  di  uffici  dirigenziali  generali o equivalenti prima
della  data  di entrata in vigore del presente decreto, il termine di
cui  all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni".
 
	        
	      
                   Art. 23-bis (3) (15) (26) (33)
     Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato

  1.  In  deroga  all'articolo  60 del testo unico delle disposizioni
concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti  delle  pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi
pubblici,  i  magistrati  ordinari,  amministrativi e contabili e gli
avvocati  e procuratori dello Stato (( sono collocati, salvo motivato
diniego  dell'amministrazione  di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti  esigenze  organizzative,  in aspettativa )) senza assegni
per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici
o  privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono
al  relativo  trattamento  previdenziale.  Resta  ferma la disciplina
vigente  in  materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.
Il  periodo  di  aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta.   E'   sempre   ammessa   la  ricongiunzione  dei  periodi
contributivi  a  domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della legge 7
febbraio  1979,  n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle   quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
l'incarico   e'   espletato   presso   organismi   operanti  in  sede
internazionale,  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e' a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti. (26)
  2.  I  dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego  dell'amministrazione  di  appartenenza  ((  in  ordine  alle
proprie preminenti esigenze organizzative )).
  3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati  e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il  collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
  4.  Nel  caso  di  svolgimento di attivita' presso soggetti diversi
dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di  collocamento  in
aspettativa  di  cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni e non
e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
  5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti  privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1
non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni
   di  vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo,
   ha  stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o
   concesso  autorizzazioni  a  favore  di  soggetti  presso  i quali
   intende  svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si intende
   svolgere  sia  presso  una impresa, il divieto si estende anche al
   caso   in   cui   le   predette  attivita'  istituzionali  abbiano
   interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne
   sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il  personale  intende  svolgere  attivita' in organismi e imprese
   private  che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione
   alle   funzioni   precedentemente   esercitate,   possa  cagionare
   nocumento  all'immagine  dell'amministrazione  o comprometterne il
   normale funzionamento o l'imparzialita'.
  6.  Il  dirigente  non  puo',  nei  successivi  due anni, ricoprire
incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5.
  7.  Sulla  base  di  appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale
presso   altre   pubbliche   amministrazioni  o  imprese  private.  I
protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le modalita' di inserimento,
l'onere  per  la  corresponsione del trattamento economico da porre a
carico   delle   imprese   destinatarie.  Nel  caso  di  assegnazione
temporanea  presso  imprese  private  i  predetti  protocolli possono
prevedere  l'eventuale  attribuzione  di  un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.
  8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il periodo di
assegnazione   temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce  titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
  9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non trovano comunque
applicazione  nei  confronti  del personale militare e delle Forze di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  10.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono individuati i soggetti
privati  e  gli  organismi  internazionali  di  cui al comma 1 e sono
definite le modalita' e le procedure attuative del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (26)
  La  L.  27  dicembre  2006,  n.  296 ha disposto che il comma 1 del
presente  articolo  si  interpreta  nel senso che "ai dirigenti delle
pubbliche    amministrazioni,   agli   appartenenti   alla   carriera
diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari,
amministrativi  e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati  in  aspettativa  senza assegni presso soggetti e organismi
pubblici,  e'  riconosciuta  l'anzianita' di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione  dei  giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge 296/06".
 
	        
	      
                       Art. 24 (11) (24) (33)
                        Trattamento economico
      (Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
     dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
          prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi
         dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

  1.  La  retribuzione  del  personale  con qualifica di dirigente e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite (( , alle connesse responsabilita' e ai risultati
conseguiti  )).  La  graduazione  delle funzioni e responsabilita' ai
fini  del  trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4,  con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti   dei   rispettivi  organi  di  governo  per  le  altre
amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque l'osservanza dei
criteri  e  dei  limiti  delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  ((1-bis.  Il  trattamento  accessorio  collegato  ai risultati deve
costituire  almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del
dirigente  considerata  al  netto  della  retribuzione individuale di
anzianita'   e   degli   incarichi   aggiuntivi  soggetti  al  regime
dell'onnicomprensivita'.
  1-ter.    I    contratti    collettivi    nazionali    incrementano
progressivamente  la  componente  legata  al  risultato,  in  modo da
adeguarsi  a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  entro  la tornata
contrattuale  successiva  a  quella  decorrente  dal 1° gennaio 2010,
destinando  comunque  a tale componente tutti gli incrementi previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma  1-bis  non  si  applica  alla dirigenza del Servizio sanitario
nazionale  e  dall'attuazione  del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-quater.  La  parte della retribuzione collegata al raggiungimento
dei  risultati  della  prestazione  non  puo'  essere  corrisposta al
dirigente  responsabile  qualora  l'amministrazione  di appartenenza,
decorso  il  periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  di  attuazione della legge 4 marzo
2009,  n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni,  non  abbia predisposto il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo. ))
  2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  3 e 4, con contratto individuale e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello
di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai
risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed
i  relativi  importi.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono   stabiliti  i  criteri  per  l'individuazione  dei  trattamenti
accessori  massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di
uniformita' e perequazione.
  3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su
designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della
dirigenza.
  4.  Per  il  restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo  3,  comma  1,  la retribuzione e' determinata ai sensi
dell'articolo  2,  commi  5  e  7,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche'  dalle  successive  modifiche  ed integrazioni della relativa
disciplina.
  5.   Il   bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie,
nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da   destinare,   in   caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del
trattamento  economico  del  restante  personali  dirigente  civile e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti   collettivi   nazionali   per  i  dirigenti  del  comparto
ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti  economici
complessivi  e  degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
  6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma  2,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi,
utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
delle  supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare,
a  valere  sul  proprio  bilancio,  appositi compensi incentivanti ai
professori  e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita' di
ricerca  nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo  2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
  7.  I  compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  o  equiparati  sono  assorbiti  nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
  8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento  economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
  9.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136, CONVERTITO CON
L. 27 LUGLIO 2004, N. 186
 
	        
	      
                             Articolo 25
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs
n.59  del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993, aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

   1.   Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica  e'
istituita  la  qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita  personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni.  I  dirigenti  scolastici  sono  inquadrati in ruoli di
dimensione  regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine   ai   risultati,   che   sono  valutati  tenuto  conto  della
specificita'  delle  funzioni e sulla base delle verifiche effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica  regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
   2.   Il   dirigente   scolastico  assicura  la  gestione  unitaria
dell'istituzione,  ne  ha  la  legale rappresentanza, e' responsabile
della   gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e  dei
risultati  deI  servizio.  Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali  scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico autonomi
poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di valorizzazione delle
risorse  umane.  In  particolare,  il  dirigente scolastico organizza
l'attivita'  scolastica  secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico  promuove  gli  interventi  per assicurare la qualita' dei
processi  formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse culturali,
professionali,  sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e   innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio  della
liberta'  di  scelta  educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
   4.   Nell'ambito   delle   funzioni  attribuite  alle  istituzioni
scolastiche,  spetta  al  dirigente  l'adozione  dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative   il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da  lui
individuati,  ai  quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e'  coadiuvato  dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e  degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali   dell'istituzione   scolastica,   coordinando  il  relativo
personale.
   6.  Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al  consiglio  di  istituto  motivata  relazione sulla direzione e il
coordinamento     dell'attivita'    formativa,    organizzativa    e'
amministrativa  al  fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
   7.   I   capi   di   istituto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  ivi  compresi  i  rettori  e vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la  qualifica  di  dirigente,  previa  frequenza di appositi corsi di
formazione,  all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate   di   autonomia   e  della  personalita'  giuridica  a  norma
dell'articolo  21  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni  ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile,
la titolarita' della sede di servizio.
   8.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce  gli  obiettivi,  i contenuti e la durata della formazione;
determina  le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi
e  delle  connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione  della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento  ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
   9.  La  direzione  dei  conservatori di musica, delle accademie di
belle  arti,  degli  istituti superiori per le industrie artistiche e
delle   accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,  e'
equiparata  alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto del
Ministro  della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di
designazione  e  di  conferimento  e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai  vicerettori  dei  convitti  nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati  sono  soppressi  i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
   11.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico di Ministro o
Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano in aspettativa per mandato
parlamentare   o   amministrativo   o  siano  in  esonero  sindacale,
distaccati,  comandati,  utilizzati  o  collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli  nell'ambito  della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero  della  formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento  decorre  ai  fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
 
	        
	      
                             Articolo 26
       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima  dall'art.14  del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma
                     15 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
 
	        
	      
                             Articolo 27
 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
 
	        
	      
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
                    Art. 28 (3) (4) (9) (11)(33)
   (( Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia ))

  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente nelle amministrazioni
statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo, e negli enti pubblici non
economici  avviene  per  concorso  per  esami  indetto  dalle singole
amministrazioni  ovvero  per  corso-concorso  selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  2.  Al  concorso  per  esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo  delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio o, se in possesso del ((
dottorato  di  ricerca o del ))diploma di specializzazione conseguito
presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio,  svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo  di  servizio  e'  ridotto  a  quattro  anni. Sono, altresi',
ammessi  soggetti  in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'articolo  1,  comma  2,  muniti del diploma di laurea, che hanno
svolto  per  almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi   coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a  cinque  anni,  purche'  muniti di diploma di laurea. Sono altresi'
ammessi  i  cittadini  italiani,  forniti  di idoneo titolo di studio
universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio continuativo per
almeno   quattro   anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
  3.   Al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  possono  essere
ammessi,  con  le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma
5,  soggetti  muniti  di  laurea  nonche' di uno dei seguenti titoli:
laurea  specialistica,  diploma  di  specializzazione,  dottorato  di
ricerca,  o  altro  titolo  post-universitario rilasciato da istituti
universitari  italiani  o  stranieri,  ovvero da primarie istituzioni
formative  pubbliche  o  private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti   il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e  la  Scuola  superiore  della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso  possono  essere  ammessi  dipendenti  di  ruolo delle
pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che abbiano compiuto
almeno  cinque  anni  di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso  alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono  essere  ammessi,  altresi', dipendenti di strutture private,
collocati  in  posizioni  professionali equivalenti a quelle indicate
nel  comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali
dipendenti  devono  essere  muniti  del  diploma  di  laurea  e avere
maturato   almeno  cinque  anni  di  esperienza  lavorativa  in  tali
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
  4.  Il  corso  di  cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e'
seguito,  previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso  amministrazioni  pubbliche o private. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e  al  periodo  di  applicazione e' corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione  pubblica  sentita, per la parte relativa al corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le  percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
   riservate  al  concorso per esami e, in misura non inferiore al 30
   per cento, al corso-concorso;
b) la  percentuale di posti che possono essere riservati al personale
   di  ciascuna  amministrazione  che  indice i concorsi pubblici per
   esami;
c) i  criteri  per  la  composizione  e  la  nomina delle commissioni
   esaminatrici;
d) le  modalita'  di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
   valutazione  delle  esperienze  di servizio professionali maturate
   nonche',  nella  fase di prima applicazione del concorso di cui al
   comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
   personale  appartenente  da  almeno  quindici  anni alla qualifica
   apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare   delle   borse   di  studio  per  i  partecipanti  al
   corso-concorso.
  6.  I  vincitori  dei  concorsi di cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso   amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o  organismi
internazionali,  istituti  o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi  anche in collaborazione con istituti universitari italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private.
  7.  In  coerenza  con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  le  amministrazioni  di cui al comma 1
comunicano,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
numero  dei  posti  che  si  renderanno  vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma  3.  Il  corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli  enti  pubblici  non  economici comunicano, altresi', entro il 30
giugno  di  ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica   i   dati  complessivi  e
riepilogativi  relativi  ai  ruoli,  alla  dotazione  organica,  agli
incarichi  dirigenziali  conferiti,  anche ai sensi dell'articolo 19,
commi  5-bis  e  6,  nonche'  alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa  e  mobilita',  con  indicazione  della  decorrenza e del
termine    di   scadenza.   Le   informazioni   sono   comunicate   e
tempestivamente   aggiornate   per   via   telematica  a  cura  delle
amministrazioni   interessate,   con  inserimento  nella  banca  dati
prevista dall'articolo 23, comma 2, se condo le modalita' individuate
con   circolare   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.
  8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche  dirigenziali  delle  carriere  diplomatica e prefettizia,
delle  Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
  9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione  un  ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
  10.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
 
	        
	      
                          Art. 28-bis (33)
                    (( (Accesso alla qualifica di
                   dirigente della prima fascia).

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma 4,
l'accesso   alla   qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  nelle
amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati  con  riferimento  a quelli che si rendono disponibili ogni
anno  per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite
concorso   pubblico   per  titoli  ed  esami  indetto  dalle  singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
  2.  Nei  casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica  esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di
singoli  posti  e  comunque  di una quota non superiore alla meta' di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con  contratti  di  diritto  privato  a tempo determinato, attraverso
concorso  pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei requisiti
professionali  e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.
  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi  i  dirigenti  di  ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano   maturato   almeno   cinque   anni  di  servizio  nei  ruoli
dirigenziali  e  gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche  esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base di criteri
generali  di  equivalenza  stabiliti  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previo parere della Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,   sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che
bandiscono  il concorso tengono in particolare conto del personale di
ruolo  che  ha  esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale  generale  all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente   all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di  un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
  4.  I  vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1 sono assunti
dall'amministrazione  e, anteriormente al conferimento dell'incarico,
sono  tenuti  all'espletamento  di  un  periodo  di formazione presso
uffici  amministrativi  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o di un
organismo  comunitario  o  internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del
concorso.
  5.  La  frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed e' a
tempo  pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall'amministrazione.
  6.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica   amministrazione,   sono   disciplinate   le  modalita'  di
compimento  del  periodo  di formazione, tenuto anche conto di quanto
previsto nell'articolo 32.
  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici   di   cui   al  comma  4,  una  valutazione  del  livello  di
professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova  necessario  per  l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70,
comma 13.
  8.  Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione
svolto  presso  le  sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole   amministrazioni   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. ))
 
	        
	      
                            Art. 29 (29)
                Reclutamento dei dirigenti scolastici
      (Art.28-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art. 1
       del d.lgs. n. 59 del 1998 e successivamente modificato
         dall'art. 11, comma 15 della legge n. 124 del 1999)

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un
corso  concorso  selettivo  di  formazione,  indetto  con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  svolto  in sede regionale con
cadenza  periodica,  comprensivo  di moduli di formazione comune e di
moduli  di formazione specifica per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso   e'   ammesso  il  personale  docente  ed  educativo  delle
istituzioni  statali  che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
  2.   Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede  regionale
rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola
secondaria  superiore  e  per  le  istituzioni educative e' calcolato
sommando  i  posti  gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla  data  della  sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui  all'articolo  25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente  concorso,  e  i  posti  che  si libereranno nel corso del
triennio  successivo  per  collocamento  a riposo per limiti di eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio  per  altri  motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
  3.  Il  corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un  concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale.  Al  concorso  di  ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al  periodo  di  formazione  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola  elementare  e media, per la scuola secondaria superiore e per
le  istituzioni  educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo
corso  concorso,  bandito per il numero di posti determinato ai sensi
del  comma  2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di cui
all'articolo  25,  il  50  per  cento  dei posti cosi' determinati e'
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio  le  funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame  di  ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
di  formazione  il  predetto  personale  viene graduato tenendo conto
dell'esito  del  predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali  posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale
preside incaricato.
  4.  Il  periodo  di  formazione,  di  durata non inferiore a quello
previsto  dal  decreto  di  cui  all'articolo  25, comma 2, comprende
periodi  di  tirocinio  ed  esperienze  presso enti e istituzioni; il
numero  dei  moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata  e  le  modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto
del  Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  che  individua  anche i soggetti abilitati a
realizzare  la  formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti  e  i  limiti di partecipazione al corso concorso per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
  5.  In  esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno  superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola
secondaria  superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso  bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo  25,  il  50  per  cento  dei  posti messi a concorso e'
riservato  al  personale  in  possesso dei requisiti di servizio come
preside  incaricato  indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine  delle  graduatorie  definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta  sulla  base dei principi del presente decreto, tenuto conto
delle  specifiche  esperienze professionali. I vincitori in attesa di
nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti
per  almeno  tre  mesi.  Dall'anno scolastico successivo alla data di
approvazione   della   prima  graduatoria  non  sono  piu'  conferiti
incarichi di presidenza.
  6.  Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel  limite  del  contingente  stabilito  in  sede di' contrattazione
collettiva,  anche  i  dirigenti  che  facciano  domanda di mobilita'
professionale  tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato  all'esito  positivo delL'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto col
Ministro  per  la  funzione  pubblica  sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici. ((29))
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.P.R.  10  luglio 2008, n. 140 ha disposto l'abrogazione delle
disposizioni  che  "prevedono,  ai  fini  del  reclutamento  e  della
mobilita'  professionale,  la  distinzione  in  settori formativi dei
dirigenti  scolastici,  nonche'  ogni altra disposizione dello stesso
articolo incompatibile con il suddetto regolamento n. 140/2008".
 
	        
	      
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi
                          Art. 29-bis (33)
                (( (Mobilita' intercompartimentale).

  1.  Al  fine  di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di
contrattazione  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni, con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281  del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, una tabella di
equiparazione  fra  i livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. ))
 
	        
	      
                       Art. 30 (15) (19) (33)
     Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
      (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
      dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18
     del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'
art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)

  ((  1.  Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in
organico  mediante  cessione  del  contratto  di lavoro di dipendenti
appartenenti   alla   stessa   qualifica  in  servizio  presso  altre
amministrazioni,   che   facciano   domanda   di   trasferimento.  Le
amministrazioni   devono   in   ogni   caso   rendere   pubbliche  le
disponibilita'   dei   posti  in  organico  da  ricoprire  attraverso
passaggio  diretto  di  personale  da altre amministrazioni, fissando
preventivamente  i  criteri  di  scelta. Il trasferimento e' disposto
previo  parere  favorevole  dei  dirigenti responsabili dei servizi e
degli  uffici  cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della
professionalita'  in  possesso  del  dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire. ))
  ((  1-bis.  Fermo  restando quanto previsto al comma 2, con decreto
del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e previa
intesa   con  la  conferenza  unificata,  sentite  le  confederazioni
sindacali  rappresentative,  sono  disposte le misure per agevolare i
processi  di  mobilita',  anche volontaria, per garantire l'esercizio
delle  funzioni  istituzionali  da  parte  delle  amministrazioni che
presentano carenze di organico. ))
  2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i  criteri  generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In  ogni  caso  sono  nulli  gli  accordi, gli atti o le clausole dei
contratti  collettivi  volti  ad eludere l'applicazione del principio
del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
  2-bis.  Le  amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico,  devono  attivare le procedure di mobilita' di cui al comma
1,  provvedendo,  in  via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei
dipendenti,  provenienti  da  altre  amministrazioni, in posizione di
comando  o  di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in  cui  prestano  servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza.
  2-ter.  L'immissione  in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e al Ministero degli
affari  esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta
ai  propri  dipendenti,  avviene  previa  valutazione comparativa dei
titoli  di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori   ruolo   al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
  2-quater.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,  per
fronteggiare  le  situazioni  di  emergenza in atto, in ragione della
specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti  puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza  per  le  esigenze  della  Protezione civile e del servizio
civile,  nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3,  comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione, a seguito dell'iscrizione
nel   ruolo   dell'amministrazione  di  destinazione,  al  dipendente
trasferito  per  mobilita'  si  applica esclusivamente il trattamento
giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio, previsto nei
contratti    collettivi    vigenti    nel   comparto   della   stessa
amministrazione .
 
	        
	      
                             Articolo 31
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del
                        d.lgs n.80 del 1998)

   1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
 
	        
	      
                             Articolo 32
Scambio  di  funzionari  appartenenti  a  Paesi  diversi e temporaneo
                         servizio all'estero
(Art.33-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Anche  al  fine  di  favorire  lo  scambio  internazionale  di
esperienze   amministrative,   i   dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche,  a  seguito  di appositi accordi di reciprocita' stipulati
tra  le  amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli
affari  esteri  ed  il  Dipartimento della funzione pubblica, possono
essere   destinati   a   prestare   temporaneamente  servizio  presso
amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri dell'Unione europea,
degli  Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene  rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi
dell'Unione  europea  e  le organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
   2.   Il   trattamento  economico  potra'  essere  a  carico  delle
amministrazioni  di  provenienza,  di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato  italiano  dall'unione  europea  o da una organizzazione o ente
internazionale.
   3.  Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti  gli  effetti  dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza  maturata  all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
 
	        
	      
                             Articolo 33
            Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
 (Art.35 del d.lgs n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14
del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi
  dall'art.20 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato
                dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze  di
personale  sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni
sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente  articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   1-bis.   La   mancata   individuazione   da  parte  del  dirigente
responsabile  delle eccedenze delle unita' di personale, ai sensi del
comma  1,  e'  valutabile  ai  fini  della  responsabilita' per danno
erariale.
   2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione quando l'eccedenza
rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'
si  intende  raggiunto  anche  in  caso di dichiarazioni di eccedenza
distinte  nell'arco  di  un  anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore  a  10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
   3.  La  comunicazione  preventiva  di cui all'articolo 4, comma 2,
della  legge  23  luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto  collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di  eccedenza;  dei  motivi  tecnici  e  organizzativi per i quali si
ritiene  di  non  poter  adottare  misure  idonee  a  riassorbire  le
eccedenze  all'interno  della  medesima  amministrazione; del numero,
della  collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche'
del  personale  abitualmente  impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere  la  situazione  di  eccedenza  e  dei  relativi  tempi  di
attuazione,  delle  eventuali  misure programmate per fronteggiare le
conseguenze   sul   piano   sociale  dell'attuazione  delle  proposte
medesime.
   4.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al  comma  1,  a  richiesta  delle organizzazioni sindacali di cui al
comma  3,  si  procede  all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione   totale   o   parziale  del  personale  eccedente,  o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme  flessibili  di  gestione  del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese
nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi
del  comma  6.  Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno   diritto   di  ricevere,  in  relazione  a  quanto  comunicato
dall'amministrazione,   le   informazioni   necessarie  ad  un  utile
confronto.
   5.  La  procedura  si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla
data  del  ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni  delle  parti.  In  caso  di  disaccordo, le organizzazioni
sindacali  possono  richiedere  che  il  confronto  prosegua,  per le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli
enti  pubblici  nazionali,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  con
L'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi  degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.  469,  e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude  in  ogni  caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1.
   6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono stabilire criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche   del   comparto,  la  gestione  delle  eccedenze  di
personale  attraverso  il  passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito  della  provincia  o  in quello diverso che, in relazione
alla   distribuzione   territoriale   delle  amministrazioni  o  alla
situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
   7.   Conclusa   la   procedura   di   cui  ai  commi  3,  4  e  5,
l'amministrazione  colloca in disponibilita' il personale che non sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione  e  che  non  possa  essere  ricollocato presso altre
amministrazioni,  ovvero  che  non  abbia  preso  servizio  presso La
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
   8.  Dalla  data  di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte  le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore
ha  diritto  ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di qualsiasi
altro  emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la durata
massima  di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono  riconosciuti  ai  fini  della  determinazione  dei requisiti di
accesso  alla  pensione  e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi'  il  diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.153,  e successive
modificazioni ed integrazioni..
                                                               ((34))

-------------
AGGIORNAMENTO (34)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo
30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le
unita'   di   personale   eventualmente  risultanti  in  soprannumero
all'esito  delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono
eccedenze  ai  sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente
in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna
area o qualifica dirigenziale".
 
	        
	      
                            Art. 34 (15)
              Gestione del personale in disponibilita'
 (Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   ((  1.  Il  personale  in  disponibilita'  e' iscritto in appositi
elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di  sospensione del relativo
rapporto di lavoro. ))
   2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento
autonomo  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  forma  e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della  riqualificazione  professionale  del  personale  e  della  sua
ricollocazione  in  altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3.
   3.   Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto  dalle
strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre  1997,  n.  469, e successive modificazioni ed integrazioni,
alle  quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali  previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nel   provvedere   all'organizzazione   del   sistema  regionale  per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
   4.  Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi
ha  diritto  all'indennita'  di  cui all'articoLo 33, comma 8, per la
durata  massima  ivi  prevista.  La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione  di  appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del  periodo massimo di
fruizione  dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto  previsto  nell'articolo  33.  Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione  goduta  al  momento  del collocamento in disponibilita'
sono   corrisposti   dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente
previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della
disponibilita'.
   5.  I  contratti  collettivi  nazionali possono riservare appositi
fondi  per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai  sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e per
favorire  forme  di incentivazione alla ricollocazione del personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria.
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla   verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale  in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
   7.  Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione  del  loro  bilancio  e possono essere utilizzate per la
formazione   e   la  riqualificazione  del  personale  nell'esercizio
successivo.
   8.  Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  relative  al  collocamento in disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
 
	        
	      
                        Art. 34-bis (5) (15)
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale

  1.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con
esclusione  delle  amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1,
ivi  compreso  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, prima di
avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono tenute a
comunicare  ai  soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area,
il  livello  e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il  concorso  nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e le eventuali
specifiche idoneita' richieste.
  (( 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  le  strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad  assegnare  secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco
il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e
34.   Le   predette  strutture  regionali  e  provinciali,  accertata
l'assenza  negli  appositi  elenchi  di  personale  da assegnare alle
amministrazioni   che   intendono  bandire  il  concorso,  comunicano
tempestivamente   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica le informazioni inviate dalle
stesse  amministrazioni.  Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta  comunicazione,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   provvede   ad  assegnare  alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
inserito  nell'elenco  previsto  dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione,    l'amministrazione   destinataria   iscrive   il
dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e il rapporto di
lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso. ))
  3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
  4.  Le  amministrazioni,  (( decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione  di  cui  al  comma  1  da parte del Dipartimento della
funzione  pubblica  direttamente per le amministrazioni dello Stato e
per   gli   enti   pubblici  non  economici  nazionali,  comprese  le
universita',  e  per  conoscenza  per  le  altre  amministrazioni, ))
possono  procedere  all'avvio  della  procedura  concorsuale  per  le
posizioni   per  le  quali  non  sia  intervenuta  l'assegnazione  di
personale ai sensi del comma 2.
  5.  Le  assunzioni  effettuate  in violazione del presente articolo
sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
((  5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per una piu' tempestiva
ricollocazione  del  personale in disponibilita' iscritto nell'elenco
di  cui  all'articolo  34,  comma  2,  il Dipartimento della funzione
pubblica  effettua  ricognizioni  presso le amministrazioni pubbliche
per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti.  Si  applica  l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio  1995,  n.  163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273. ))
 
	        
	      
                   Art. 35 (14) (21) (22) (27)(33)
                     Reclutamento del personale
 (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del
   d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,
   comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito
   con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del
    d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80
        del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274,
            comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

  1.   L'assunzione   nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite  procedure  selettive,  conformi  ai principi del comma 3,
   volte   all'accertamento  della  professionalita'  richiesta,  che
   garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
   sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
   quali  e'  richiesto  il solo requisito della scuola dell'obbligo,
   facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori requisiti per specifiche
   professionalita'.
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo  1999,  n.68,  avvengono  per  chiamata numerica degli iscritti
nelle  liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica  della  compatibilita'  della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco   e  del  personale  della  Polizia  municipale  deceduto
nell'espletamento  del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
  3.  Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata  pubblicita'  della  selezione e modalita' di svolgimento
   che  garantiscan9  l'imparzialita'  e  assicurino  economicita'  e
   celerita'   di   espletamento,   ricorrendo,   ove  e'  opportuno,
   all'ausilio  di  sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
   forme di preselezione;
b) adozione   di   meccanismi   oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
   verificare  il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
   provata   competenza   nelle   materie  di  concorso,  scelti  tra
   funzionari   delle   amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle
   medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione
   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
   e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
   confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali o dalle associazioni
   professionali.
  4.   Le   determinazioni   relative   all'avvio   di  procedure  di
reclutamento  sono  adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie,  ivi  compresa  l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici
e  gli  enti  di  ricerca,  con  organico  superiore alle 200 unita',
l'avvio  delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, di cui al
comma  4  si  applica  anche  alle  procedure di reclutamento a tempo
determinato  per  contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.
  5.  I  concorsi  pubblici  per  le assunzioni nelle amministrazioni
dello  Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita',  sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.  Per  gli  uffici  aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale  possono  essere  banditi concorsi unici circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'.
  5-bis.  I  vincitori  dei  concorsi  devono permanere nella sede di
prima  destinazione  per  un  periodo non inferiore a cinque anni. La
presente  disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
  5-ter.   Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale  presso  le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un  termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi
i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti da leggi regionali.(( Il
principio  della  parita'  di  condizioni  per  l'accesso ai pubblici
uffici  e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando tale
requisito  sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. )) (26a)
  6.  Ai  fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello Stato, di
polizia,  di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e di
difesa  in  giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto di cui
all'articolo  26  della  legge  1° febbraio 1989, n. 53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti  locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita' di
assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
---------------
AGGIORNAMENTO (26a)
  Il  D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24-quater) che "In
deroga  alla  disposizione  di  cui all'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per far fronte alle
esigenze  relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul
lavoro,  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e'
autorizzato  ad  utilizzare  la  graduatoria  formata in seguito allo
svolgimento  dei  concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti
di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93
del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010."
 
	        
	      
                     Art. 36 (22) (27) (28) (32)
             Utilizzo di contratti di lavoro flessibile

  1.  Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche  amministrazioni  assumono  esclusivamente con contratti di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35.
  2.   Per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili  di  assunzione  e  di  impiego del personale previste dal
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
nell'impresa,  nel  rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma  restando  la  competenza  delle amministrazioni in ordine alla
individuazione  delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei contratti di
lavoro  a  tempo  determinato,  dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro((ed
il   lavoro   accessorio  di  cui  alla  lettera  d),  del  comma  1,
dell'articolo  70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni)), in applicazione di quanto
previsto   dal   decreto   legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,
dall'articolo   3   del   decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con  modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276  per  quanto  riguarda  la
somministrazione  di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o   integrazione  della  relativa  disciplina  con  riferimento  alla
individuazione  dei  contingenti  di  personale  utilizzabile. Non e'
possibile  ricorrere  alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
  ((3.  Al  fine  di  combattere  gli  abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite
istruzioni  fornite  con  Direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e l'innovazione, le amministrazioni redigono , senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto
informativo  sulle  tipologie  di  lavoro  flessibile  utilizzate  da
trasmettere,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno, ai nuclei di
valutazione  o  ai  servizi  di  controllo  interno di cui al decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  nonche' alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile
di  irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere
erogata la retribuzione di risultato.))
  ((4.  Le  amministrazioni  pubbliche  comunicano,  nell'ambito  del
rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le  informazioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.))
  5.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione  sia  dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in   violazione   delle   disposizioni  del  presente  articolo  sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali  violazioni  si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del  dirigente  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
  ((5-bis.  Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater,
4-quinquies  e  4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368  si  applicano  esclusivamente  al personale reclutato secondo le
procedure  di  cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto)).
 
	        
	      
                             Articolo 37
Accertamento  delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
                          concorsi pubblici
(Art.36-ter  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  A  decorrere  dal  1^  gennaio  2000  i  bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,   prevedono   l'accertamento   della   conoscenza  dell'usa  delle
apparecchiature  e  delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno una lingua straniera.
   2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il  livello  di  conoscenza  richiesto e le modalita' per il relativo
accertamento.
   3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui
si  riferisce  il  bando,  e  le  modalita'  per l'accertamento della
conoscenza  medesima.  Il  regolamento stabilisce altresi' i casi nei
quali il comma 1 non si applica.
 
	        
	      
                             Articolo 38
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37  d.lgs  n.29  del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  I  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea possono
accedere  ai  posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che
non  implicano  esercizio  diretto  o  indiretto  di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo  17  della  legge  23  agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per  i  quali  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana,   nonche'   i   requisiti  indispensabili  all'accesso  dei
cittadini di cui al comma 1.
   3.  Nei  casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario,  all'equiparazione  dei titoli di studio e professionali
si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce  l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
 
	        
	      
                             Articolo 39
Assunzioni  obbligatorie  delle  categorie  protette  e tirocinio per
                        portatori di handicap
(Art.42  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  modificato prima dall'art.43, comma 1 del
d.lgs  n.80  del  1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del
                                1998)

   1.  Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di  assunzioni  per  portatori  di handicap ai sensi dell'articolo 11
della  legge  12  marzo  1999,  ii.68,  sulla  base  delle  direttive
impartite  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  e dai Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari
sociali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
dell'articolo  45,  comma  3  del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300  con  le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
 
	        
	      
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
                      Art. 40 (3) (9) (14)(33)
            Contratti collettivi nazionali e integrativi
      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
      dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del
         d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato
          dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

  ((  1.  La  contrattazione  collettiva  determina  i  diritti e gli
obblighi  direttamente  pertinenti  al rapporto di lavoro, nonche' le
materie  relative  alle  relazioni  sindacali.  Sono, in particolare,
escluse   dalla   contrattazione   collettiva  le  materie  attinenti
all'organizzazione  degli  uffici,  quelle  oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali  ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
quelle  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre   1992,   n.   421.  Nelle  materie  relative  alle  sanzioni
disciplinari,  alla  valutazione  delle  prestazioni  ai  fini  della
corresponsione  del  trattamento  accessorio, della mobilita' e delle
progressioni  economiche,  la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
  2.   Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni
rappresentative,  secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma
5,  e  47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono
definiti  fino  a  un  massimo  di quattro comparti di contrattazione
collettiva  nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree  per  la  dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area
dirigenziale  riguarda  la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario  nazionale,  per  gli  effetti  di  cui all'articolo 15 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.  Nell'ambito  dei  comparti  di contrattazione possono
essere   costituite  apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
professionalita'.
  3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in coerenza con il
settore  privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.
La  durata  viene  stabilita  in  modo  che vi sia coincidenza fra la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
  3-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,
comma  5,  e  dei  vincoli  di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione  annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione  collettiva  integrativa  assicura adeguati livelli di
efficienza   e   produttivita'  dei  servizi  pubblici,  incentivando
l'impegno  e la qualita' della performance ai sensi dell'articolo 45,
comma  3.  A  tale  fine  destina al trattamento economico accessorio
collegato  alla  performance  individuale  una  quota  prevalente del
trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge
sulle  materie,  con  i  vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito  territoriale e
riguardare  piu'  amministrazioni.  I  contratti collettivi nazionali
definiscono  il  termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla   scadenza   del  termine  le  parti  riassumono  le  rispettive
prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
  3-ter.   Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il  migliore
svolgimento   della  funzione  pubblica,  qualora  non  si  raggiunga
l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione  interessata  puo'  provvedere, in via provvisoria,
sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo,  fino alla successiva
sottoscrizione.  Agli  atti  adottati unilateralmente si applicano le
procedure   di   controllo  di  compatibilita'  economico-finanziaria
previste dall'articolo 40-bis.
  3-quater.  La  Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e di
efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce,
entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  all'ARAN  una  graduatoria di
performance  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti pubblici
nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori,  su  almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati
di  performance  ottenuti.  La  contrattazione nazionale definisce le
modalita'   di  ripartizione  delle  risorse  per  la  contrattazione
decentrata  tra  i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza
complessiva   dei   relativi   oneri  nel  comparto  o  nell'area  di
contrattazione.
  3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni  di  cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di
utilizzo   delle  risorse  indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,
individuando  i  criteri  e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere  la  contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per  quanto
concerne  le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti  locali possono
destinare  risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa nei
limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e nei limiti dei
parametri  di  virtuosita'  fissati  per  la spesa di personale dalle
vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel  rispetto  dei vincoli di
bilancio  e  del  patto  di  stabilita'  e  di analoghi strumenti del
contenimento  della  spesa.  Lo stanziamento delle risorse aggiuntive
per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto
dei  principi  in  materia  di misurazione, valutazione e trasparenza
della  performance  e  in  materia di merito e premi applicabili alle
regioni  e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e  31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n.  15,  in  materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico    e   di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non possono in ogni
caso   sottoscrivere   in   sede   decentrata   contratti  collettivi
integrativi  in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti   collettivi  nazionali  o  che  disciplinano  materie  non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano
oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale  di  ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli  e  dei  limiti  di  competenza  imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere  applicate  e  sono  sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419,  secondo  comma,  del  codice  civile.  In  caso  di  accertato
superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo  della  Corte  dei  conti,  del Dipartimento della funzione
pubblica  o  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' fatto
altresi'  obbligo  di  recupero  nell'ambito della sessione negoziale
successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere  dai  contratti  sottoscritti  successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo  2009,  n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del  lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
  3-sexies.  A  corredo  di  ogni  contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni,  redigono  una  relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione   illustrativa,   utilizzando   gli   schemi  appositamente
predisposti   e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi  siti
istituzionalidal  Ministero  dell'economia  e delle finanze di intesa
con  il  Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate  dagli  organi  di  controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1. ))
  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i  contratti  collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla data della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
 
	        
	      
                       Art. 40-bis (2) (5)(33)
             (( (Controlli in materia di contrattazione
                            integrativa).

  1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva  integrativa  con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione  delle  norme di legge, con particolare riferimento
alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla misura e sulla
corresponsione  dei  trattamenti accessori e' effettuato dal collegio
dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di   bilancio   o  dagli  analoghi  organi  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti.  Qualora  dai  contratti  integrativi derivino costi non
compatibili    con   i   rispettivi   vincoli   di   bilancio   delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-quinquies, sesto periodo.
  2.  Per  le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  per  gli  enti  pubblici  non  economici e per gli enti e le
istituzioni  di  ricerca  con organico superiore a duecento unita', i
contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una  apposita
relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa
certificate  dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1,
sono   trasmessi   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
che,  entro  trenta  giorni  dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine,  che  puo'  essere  sospeso in caso di richiesta di elementi
istruttori,  la  delegazione  di  parte  pubblica puo' procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative.
  3.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2,
inviano  entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui
costi  della  contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
controllo  interno,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone,   allo  scopo,  uno  specifico  modello  di  rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica. Tali informazioni
sono  volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in
ordine  sia  alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione  integrativa  sia all'evoluzione della consistenza dei
fondi  e  della  spesa derivante dai contratti integrativi applicati,
anche  la  concreta definizione ed applicazione di criteri improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno  e  della  qualita'  della  performanceindividuale,  con
riguardo   ai   diversi   istituti  finanziati  dalla  contrattazione
integrativa,  nonche'  a  parametri  di selettivita', con particolare
riferimento   alle  progressioni  economiche.  Le  informazioni  sono
trasmesse  alla  Corte  dei  conti  che, ferme restando le ipotesi di
responsabilita'  eventualmente  ravvisabili le utilizza, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in
modo  permanente  sul  proprio  sito istituzionale, con modalita' che
garantiscano la piena visibilita' e accessibilita' delle informazioni
ai  cittadini,  i  contratti  integrativi  stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di
controllo  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le informazioni trasmesse
annualmente  ai  sensi  del  comma  3. La relazione illustrativa, fra
l'altro,  evidenzia  gli  effetti attesi in esito alla sottoscrizione
del  contratto  integrativo in materia di produttivita' ed efficienza
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Il  Dipartimento  per la funzione pubblica di intesa con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  in  sede di Conferenza unificata
predispone  un  modello  per  la  valutazione,  da parte dell'utenza,
dell'impatto  della  contrattazione integrativa sul funzionamento dei
servizi  pubblici,  evidenziando  le  richieste  e  le  previsioni di
interesse  per  la  collettivita'.  Tale  modello  e  gli esiti della
valutazione   vengono   pubblicati   sul   sito  istituzionale  delle
amministrazioni    pubbliche    interessate    dalla   contrattazione
integrativa.
  5.  Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni
sono  tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque
giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo contrattuale con l'allegata
relazione  tecnico-finanziaria  ed  illustrativa  e con l'indicazione
delle  modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I  predetti  testi
contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL.
  6.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello Stato presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  la  Corte  dei  conti  possono  avvalersi ai sensi
dell'articolo  17,  comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale  in  posizione  di fuori ruolo o di comando per l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
  7.  In  caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo,  oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e'
fatto   divieto   alle   amministrazioni  di  procedere  a  qualsiasi
adeguamento  delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Gli  organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo. ))
 
	        
	      
                           Art. 41 (7)(33)
          (( (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).

                                1. Il
  potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze
 relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
  esercitati  dalle  pubbliche  amministrazioni attraverso le proprie
istanze   associative   o  rappresentative,  le  quali  costituiscono
comitati  di  settore che regolano autonomamente le proprie modalita'
di  funzionamento  e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte  in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo  nell'ambito  della procedura di contrattazione collettiva di
cui  all'articolo  47,  si  considerano  definitive  e non richiedono
ratifica  da  parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
  2.   E'   costituito  un  comitato  di  settore  nell'ambito  della
Conferenza  delle  Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui
all'articolo  40,  comma  2,  le competenze di cui al comma 1, per le
regioni,  i  relativi  enti  dipendenti,  e  le  amministrazioni  del
Servizio   sanitario   nazionale;   a   tale  comitato  partecipa  un
rappresentante  del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della
salute   e   delle   politiche   sociali   per  le  competenze  delle
amministrazioni  del  Servizio  sanitario nazionale. E' costituito un
comitato  di  settore  nell'ambito  dell'Associazione  nazionale  dei
Comuni  italiani  (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unioncamere   che   esercita,   per  uno  dei  comparti  di  cui
all'articolo  40,  comma  2,  le  competenze di cui al comma 1, per i
dipendenti  degli  enti  locali,  delle  Camere  di  commercio  e dei
segretari comunali e provinciali.
  3.  Per  tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come comitato di
settore  il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   finanze.  Al  fine  di  assicurare  la
salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle
categorie  di  personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
il   sistema   scolastico,   sentito   il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza,  sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
dei  rettori  delle  universita' italiane; le istanze rappresentative
promosse  dai  presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici
non  economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro.
  4.   Rappresentati   designati  dai  Comitati  di  settore  possono
assistere  l'ARAN  nello  svolgimento delle trattative. I comitati di
settore   possono  stipulare  con  l'ARAN  specifici  accordi  per  i
reciproci  rapporti  in  materia  di  contrattazione  e per eventuali
attivita'  in  comune.  Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN  per  assicurare  il  miglior  raccordo  tra  i Comitati di
settore  delle  Regioni  e  degli  enti  locali  e  l'ARAN, a ciascun
comitato  corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti  o  le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo
40,  comma  2,  o  che  regolano  istituti  comuni a piu' comparti le
funzioni   di   indirizzo   e   le  altre  competenze  inerenti  alla
contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati
di settore. ))
 
	        
	      
                          Articolo 42 (33)
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Fino  a  quando non vengano emanate norme di carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione  dei  criteri  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano le disposizioni
seguenti   in  materia  di  rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali  ai  fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali  nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali  ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano,   in   proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie
previste  dagli  articoli  23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma  8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali  di  cui  al  comma  2,  viene  altresi' costituito, con le
modalita'  di  cui  ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria  del  personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
   4.  Con  appositi  accordi  o  contratti collettivi nazionali, tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la  composizione
dell'organismo   di   rappresentanza  unitaria  del  personale  e  le
specifiche  modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto,   il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,  con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare  liste,  oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei  contratti  collettivi,  anche ad altre organizzazioni sindacali,
purche'  siano  costituite  in  associazione con un proprio statuto e
purche'  abbiano  aderito  agli  accordi  o  contratti collettivi che
disciplinano  l'elezione  e  il  funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione   delle   liste,  puo'  essere  richiesto  a  tutte  le
organizzazioni  sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti
con  diritto  al  voto  non  superiore  al 3 per cento del totale dei
dipendenti  nelle  amministrazioni,  enti  o strutture amministrative
fino  a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori. ((33))
   5.  I  medesimi  accordi  o contratti collettivi possono prevedere
che,   alle   condizioni   di   cui  al  comma  8,  siano  costituite
rappresentanze  unitarie  del personale comuni a piu' amministrazioni
di  enti  di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono   altresi'   prevedere  che  siano  costituiti  organismi  di
coordinamento  tra  le  rappresentanze  unitarie  del personale nelle
amministrazioni  e  enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al
comma 8.
   6.  I  componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati  ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono  i  criteri  e  le  modalita' con cui sono trasferite ai
componenti  eletti  della  rappresentanza  unitaria  del personale le
garanzie  spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali delle
organizzazioni   sindacali   di   cui  al  comma  2  che  li  abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
   7.  I  medesimi  accordi  possono disciplinare le modalita' con le
quali  la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in via
esclusiva  i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle  rappresentanze  sindacali  aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni  della  legge  e  della  contrattazione collettiva. Essi
possono   altresi'   prevedere  che,  ai  fini  dell'esercizio  della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale   sia  integrata  da  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
   8.  Salvo  che  i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle  caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi  di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti,   alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura  periferiche  che  siano  considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti  o  strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la
natura  delle  loro  funzioni,  agli  accordi  o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
   10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel  contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza  negli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale,
anche  mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni  sindacali  delle  minoranze linguistiche, nell'ambito
della  provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto  previsto  dall'articolo  9  del  decreto del Presidente della
Repubblica  6  gennaio  1978,  n.  58,  e  dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.
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AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.Lgs.  27  ottobre  2009,  n. 150, ha disposto (con l'art. 65,
comma   3)che   "In  via  transitoria,  con  riferimento  al  periodo
contrattuale  immediatamente successivo a quello in corso, definiti i
comparti  e  le  aree  di  contrattazione ai sensi degli articoli 40,
comma  2,  e  41,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dagli articoli 54 e 56 del
presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali
con  le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative,
ai  sensi  dell'articolo  43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
165   del   2001,  nei  nuovi  comparti  ed  aree  di  contrattazione
collettiva,  sulla  base  dei dati associativi ed elettorali rilevati
per  il  biennio  contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga
all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001,  sono  prorogati  gli organismi di rappresentanza del personale
anche  se  le relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni
relative  al  rinnovo  dei  predetti  organismi  di rappresentanza si
svolgeranno,  con  riferimento  ai  nuovi comparti di contrattazione,
entro il 30 novembre 2010."
 
	        
	      
                          Articolo 43 (33)
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
 (Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
 n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
    1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva nazionale le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
   2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo
comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
   3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti  collettivi  verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area
contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel
medesimo ambito.
   4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione  collettiva  per  la
stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
   5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione collettiva
integrativa  sono  disciplinati,  in  conformita' all'articolo (( 40,
commi  3-bis e seguenti )), dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi
di rappresentanza unitaria del personale.
   6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le confederazioni
sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
   7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati
relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite
convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
   8.  Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali
controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
   9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
   10.   Il  comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
   11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
   12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
   13.  Ai  sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,
spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le
organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al
presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano
anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di
Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
 
	        
	      
                             Articolo 44
    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.l6 del
                        d.lgs n.470 del 1993)

   1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
 
	        
	      
                          Articolo 45 (33)
                        Trattamento economico
  (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.  Il  trattamento  economico fondamentale ed accessorio (( fatto
salvo  quanto  previsto  all'articolo  40,  commi 3-ter e 3-quater, e
all'articolo   47-bis,   comma   1,  ))  e'  definito  dai  contratti
collettivi.
   2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
   ((  3.  I  contratti  collettivi  definiscono,  in coerenza con le
disposizioni  legislative  vigenti,  trattamenti  economici accessori
collegati:
    a) alla performance individuale;
    b)     alla    performance    organizzativa    con    riferimento
all'amministrazione  nel  suo complesso e alle unita' organizzative o
aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
    c)   all'effettivo   svolgimento   di  attivita'  particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. ))
  ((   3-bis.  Per  premiare  il  merito  e  il  miglioramento  della
performance  dei  dipendenti,  ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,  sono  destinate,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica,  apposite  risorse  nell'ambito  di  quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. ))
   4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
   5.  Le  funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
 
	        
	      
                          Articolo 46 (33)
       Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
                           amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente rappresentate
dall'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale.   L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  ricevuti  ai  sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita'
relativa  alle  relazioni  sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi  e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme  applicazione  dei contratti collettivi. Sottopone alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12  giugno  1990,  n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,
gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
   2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
   ((   3.  L'ARAN  cura  le  attivita'  di  studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessarie   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva.  Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita'
e    alle    commissioni   parlamentari   competenti,   un   rapporto
sull'evoluzione  delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A  tale  fine  l'ARAN  si  avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione  di  informazioni statistiche e per la formulazione di
modelli  statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi', della
collaborazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
garantisce  l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del
bilancio   dello  Stato,  del  conto  annuale  del  personale  e  del
monitoraggio  dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti
il costo del lavoro pubblico.
   4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi  nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta  annualmente  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati di
settore,  un  rapporto in cui verifica l'effettivita' e la congruenza
della  ripartizione  fra  le  materie regolate dalla legge, quelle di
competenza  della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
   5. Sono organi dell'ARAN:
    a) il Presidente;
    b) il Collegio di indirizzo e controllo.
   6.  Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del Presidente
della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e  l'innovazione  previo  parere  della  Conferenza
unificata.  Il  Presidente  rappresenta  l'agenzia  ed  e' scelto fra
esperti  in  materia  di  economia  del  lavoro,  diritto del lavoro,
politiche  del  personale  e strategia aziendale, anche estranei alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le  incompatibilita'  di  cui  al  comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La
carica  di  Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'
professionale  a  carattere  continuativo, se dipendente pubblico, e'
collocato  in  aspettativa  o  in  posizione  di  fuori ruolo secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
   7.  Il  collegio di indirizzo e controllo e' costituito da quattro
componenti  scelti  tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di  relazioni  sindacali  e di gestione del personale, anche estranei
alla  pubblica  amministrazione  e dal presidente dell'Agenzia che lo
presiede;  due  di essi sono designati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su proposta, rispettivamente, del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri due, rispettivamente,
dall'ANCI  e  dall'UPI  e  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e delle
province  autonome.  Il collegio coordina la strategia negoziale e ne
assicura   l'omogeneita',   assumendo   la   responsabilita'  per  la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in  coerenza  con  le  direttive  contenute  negli atti di indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i  suoi  componenti  possono  essere riconfermati per una sola volta.
))((33))
   ((  7-bis.  Non  possono  far  parte  del  collegio di indirizzo e
controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano
incarichi  pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che
ricoprano  o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina
cariche  in  organizzazioni  sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa   a   qualsiasi  rapporto  di  carattere  professionale  o  di
consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali o politiche.
L'assenza   delle  predette  cause  di  incompatibilita'  costituisce
presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
nell'agenzia. ))
   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
   amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
   dipendente   in  servizio.  ((  La  misura  annua  del  contributo
   individuale  e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro
   dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro della
   pubblica   amministrazione   e   l'innovazione,  d'intesa  con  la
   Conferenza   unificata   ed   e'   riferita   a  ciascun  triennio
   contrattuale; ))
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
   altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste  a carico dei
   soggetti che se ne avvalgano.

   9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
(( a)  per  le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di
   risorse  pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti
   nell'esercizio   di   riferimento.  L'assegnazione  e'  effettuata
   annualmente  sulla  base  della quota definita al comma 8, lettera
   a),  con  la  legge  annuale  di  bilancio,  con  imputazione alla
   pertinente  unita'  previsionale di base dello stato di previsione
   del ministero dell'economia e finanze; ))
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
   trasferimenti  da  definirsi  tramite  decreti del Ministro per la
   funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
   bilancio  e  della  programmazione  economica  e,  a  seconda  del
   comparto,  dei  Ministri  competenti,  nonche', per gli aspetti di
   interesse   regionale  e  locale,  previa  intesa  espressa  dalla
   Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.

   10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto pubblico. Ha
   autonomia   organizzativa  e  contabile  nei  limiti  del  proprio
   bilancio.   Affluiscono   direttamente  al  bilancio  dell'ARAN  i
   contributi  di  cui  al  comma  8.  L'ARAN  definisce  con  propri
   regolamenti  le  norme  concernenti  l'organizzazione  interna, il
   funzionamento  e  la  gestione  finanziaria.  I  regolamenti  sono
   soggetti  al controllo del Dipartimento della funzione pubblica ((
   e  del  Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa
   con   la   Conferenza   unificata,   ))da   esercitarsi  entro  ((
   quarantacinque  giorni ))dal ricevimento degli stessi. La gestione
   finanziaria  e'  soggetta  al controllo consuntivo della Corte dei
   conti.
   11.  (( Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in
   base  ai  regolamenti  di  cui  al comma 10 )). Alla copertura dei
   relativi  posti  si  provvede  nell'ambito delle disponibilita' di
   bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con
   contratto  di  lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di
   diritto privato.
   12.  ((  L'ARAN  puo'  altresi'  avvalersi  di  un  contingente di
   personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  proveniente dalle
   pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
   fuori  ruolo  in  base  ai  regolamenti  di  cui al comma 10 )). I
   dipendenti  comandati  o collocati fuori ruolo conservano lo stato
   giuridico  ed  il  trattamento  economico delle amministrazioni di
   provenienza.   Ad  essi  sono  attribuite  dall'ARAN,  secondo  le
   disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie,
   ivi compresa la produttivita' per il personale non dirigente e per
   i  dirigenti  la  retribuzione  di  posizione  e  di risultato. Il
   collocamento  in posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto
   secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17,
   comma   14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.127.  L'ARAN  puo'
   utilizzare,   sulla  base  di  apposite  intese,  anche  personale
   direttamente  messo  a  disposizione dalle amministrazioni e dagli
   enti  rappresentati,  con oneri a carico di questi. (( L'ARAN puo'
   avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni con modalita' di
   rapporto  stabilite  con i regolamenti adottati ai sensi del comma
   10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.))
   13.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome possono
   avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
   agenzie  tecniche  istituite  con  legge  regionale  o provinciale
   ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
   ---------------
   AGGIORNAMENTO (33)
     Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto che "Entro trenta
   giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto si
   provvede   alla   nomina   dei   nuovi  organi  dell'ARAN  di  cui
   all'articolo  46,  comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
   n.  165,  come  modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi
   organi,  e  comunque  non  oltre  il  termine di cui al precedente
   periodo,  continuano  ad operare gli organi in carica alla data di
   entrata in vigore del presente decreto."
 
	        
	      
                     Art. 47 (2) (26) (28) (33)
           (( (Procedimento di contrattazione collettiva).

  1.  Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono
emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
  2.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma  2,  emanati  dai  rispettivi  comitati  di  settore, sono
sottoposti   al  Governo  che,  nei  successivi  venti  giorni,  puo'
esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
finanziaria  nazionale.  Trascorso inutilmente tale termine l'atto di
indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.
  3.  Sono  altresi'  inviati  appositi atti di indirizzo all'ARAN in
tutti  gli  altri  casi  in cui e' richiesta una attivita' negoziale.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
  4.  L'ipotesi  di  accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla
prescritta  relazione  tecnica,  ai comitati di settore ed al Governo
entro  10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
di  cui  all'articolo  41, comma 2, il comitato di settore esprime il
parere  sul  testo  contrattuale  e  sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
alla  data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
5  maggio  2009,  n.  42,  il  Consiglio  dei Ministri puo' esprimere
osservazioni  entro  20  giorni  dall'invio  del  contratto  da parte
dell'ARAN.  Per  le  amministrazioni  di  cui al comma 3 del medesimo
articolo  41,  il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  tramite  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  5.  Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche'
la   verifica   da  parte  delle  amministrazioni  interessate  sulla
copertura  degli  oneri  contrattuali,  il  giorno  successivo l'ARAN
trasmette  la  quantificazione  dei costi contrattuali alla Corte dei
conti   ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita'  con  gli
strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte  dei  conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e
la  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
bilancio.  La  Corte  dei  conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi  istruttori  e
valutazioni  sul  contratto  collettivo  da  parte  di tre esperti in
materia  di  relazioni  sindacali  e costo del lavoro individuati dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il
Capo  del  Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito
di  un  elenco  definito  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma  2,  la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
  7.  In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il  Presidente
dell'ARAN,  d'intesa  con il competente comitato di settore, che puo'
dettare   indirizzi   aggiuntivi,   provvede  alla  riapertura  delle
trattative  ed  alla  sottoscrizione  di una nuova ipotesi di accordo
adeguando  i  costi  contrattuali  ai  fini  delle certificazioni. In
seguito  alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la  procedura  di  certificazione  prevista dai commi precedenti. Nel
caso  in  cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole    contrattuali    l'ipotesi    puo'   essere   sottoscritta
definitivamente   ferma   restando   l'inefficacia   delle   clausole
contrattuali non positivamente certificate.
  8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali
interpretazioni  autentiche  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  oltre  che  sul  sito  dell'ARAN e delle
amministrazioni interessate.
  9.  Dal  computo  dei  termini  previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.))
 
	        
	      
                          Art. 47-bis (33)
         (( (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.).

  1.  Decorsi  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  finanziaria  che  dispone  in materia di rinnovi dei contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il  trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria
previa  deliberazione  dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni  sindacali  rappresentative. salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla  scadenza  del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora
lo  stesso  non  sia  ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione  di  cui  al  comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei
rispettivi   comparti  di  contrattazione,  nella  misura  e  con  le
modalita'  stabilite  dai  contratti  nazionali,  e  comunque entro i
limiti  previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle
risorse   contrattuali,una   copertura   economica   che  costituisce
un'anticipazione  dei  benefici  complessivi  che  saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale.))
 
	        
	      
                          Articolo 48 (33)
    Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
  d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e
  successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,  quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
   strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio di cui all'articolo
   1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
   e  integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
   nazionale  a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
   inserire  nella  legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
   integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono  determinati gli eventuali
   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
   contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni dello Stato di
   cui all'articolo (( 40, comma 3 -bis. ))
   ((  2.  Per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 41, comma 2,
   nonche'  per  le  universita'  italiane,  gli  enti  pubblici  non
   economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli
   enti  e  le  amministrazioni  di cui all'articolo 70, comma 4, gli
   oneri  derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
   determinati   a   carico   dei  rispettivi  bilanci  nel  rispetto
   dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi
   retributivi  per  il  rinnovo  dei  contratti collettivi nazionali
   delle  amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
   sanitario  nazionale  sono  definite dal Governo, nel rispetto dei
   vincoli  di  bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di analoghi
   strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le
   rispettive   rappresentanze   istituzionali   del   sistema  delle
   autonomie. ))
   3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
   la   quantificazione   degli  oneri  nonche'  l'indicazione  della
   copertura   complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'
   contrattuale,  prevedendo con apposite clausole la possibilita' di
   prorogare   l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero  di
   sospenderne  l'esecuzione  parziale o totale in caso di' accertata
   esorbitanza dai limiti di spesa.
   4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
   apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
   del   bilancio   e   della  programmazione  economica  in  ragione
   dell'ammontare  complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei
   singoli  contratti  di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro, del
   bilancio   e  della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a
   ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  destinate  a ciascun
   compatto  mediante  assegnazione  diretta  a favore dei competenti
   capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
   dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante  trasferimento ai
   bilanci  delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
   quali  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
   dei   relativi   oneri.   Per  le  amministrazioni  diverse  dalle
   amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
   presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa relativa al rinnovo
   dei  contratti  collettivi  e' disposta nelle stesse forme con cui
   vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
   copertura.
   5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
   trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei bilanci delle
   amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere  assegnate ai
   pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi bilanci. I relativi
   stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita non possono essere
   incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
   6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 )).
   7.  Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
   decreto,  la  Corte  dei  conti,  anche  nelle  sue  articolazioni
   regionali  di  controllo,  verifica  periodicamente  gli andamenti
   della  spesa  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni,
   utilizzando,   per  ciascun  comparto,  insiemi  significativi  di
   amministrazioni.  A  tal  fine, la Corte dei conti puo' avvalersi,
   oltre   che   dei   servizi  di  controllo  interno  o  nuclei  di
   valutazione,   di   esperti   designati   a   sua   richiesta   da
   amministrazioni ed enti pubblici.
 
	        
	      
                          Articolo 49 (33)
      (( (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).

  1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi,  le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
  2.  L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con
le  procedure  di  cui  all'articolo  47,  sostituisce la clausola in
questione  sin  dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale
accordo  non  comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla
valutazione  degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
Ministri   e'   espresso   tramite   il   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. ))
 
	        
	      
                             Articolo 50
                  Aspettative e permessi sindacali
(Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto
legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della
   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel
   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i
   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le
   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo
   43.
   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le
   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei
   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di
   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso
   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di
   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del
   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei
   beneficiari dei permessi sindacali.
   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche
   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale
   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al
   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
   93.
 
	        
	      
Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO
                             Articolo 51
                  Disciplina del rapporto di lavoro
                  (Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni
   pubbliche  e'  disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
   2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
   2.  La  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
   integrazioni,   si   applica   alle  pubbliche  amministrazioni  a
   prescindere dal numero dei dipendenti.
 
	        
	      
                          Articolo 52 (33)
                      Disciplina delle mansioni
  (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del
  d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

  (( 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le  quali  e'  stato  assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area   di   inquadramentoovvero  a  quelle  corrispondenti  alla
qualifica  superiore  che abbia successivamente acquisito per effetto
delle  procedure  selettive  di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a).   L'esercizio  di  fatto  di  mansioni  non  corrispondenti  alla
qualifica  di  appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
  1-bis.  I  dipendenti  pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale  docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori e
istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in  almeno tre distinte aree
funzionali.  Le  progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo   principi   di  selettivita',  in  funzione  delle  qualita'
culturali  e  professionali,  dell'attivita'  svolta  e dei risultati
conseguiti,   attraverso   l'attribuzione  di  fasce  di  merito.  Le
progressioni  fra  le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale  interno,  in  possesso  dei titoli di studio richiesti per
l'accesso  dall'esterno,  una riserva di posti comunque non superiore
al  50  per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita  dal  dipendente  per  almeno  tre anni costituisce titolo
rilevante  ai  fini  della progressione economica e dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
  1-ter.  Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito
delle  aree  funzionali  e'  definita una quota di accesso nel limite
complessivo  del  50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla
base  di  un  corso  concorso  bandito  dalla  Scuola superiore della
pubblica amministrazione. ))
     2.  Per  obiettive  esigenze di servizio il prestatore di lavoro
   puo'   essere   adibito   a   mansioni   proprie  della  qualifica
   immediatamente superiore:
  a)  nel  caso  di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei
   mesi,  prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le
   procedure  per  la  copertura  dei  posti vacanti come previsto al
   comma 4;
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
   alla  conservazione  del  posto,  con  esclusione dell'assenza per
   ferie, per la durata dell'assenza.

     3.  Si  considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del
   presente  articolo,  soltanto  l'attribuzione  in modo prevalente,
   sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  e  temporale,  dei
   compiti propri di dette mansioni.
     4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, per il periodo di effettiva
   prestazione,  il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
   la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
   disposta   per   sopperire   a  vacanze  dei  posti  in  organico,
   immediatamente,  e  comunque nel termine massimo di novanta giorni
   dalla  data  in  cui  il  dipendente  e'  assegnato  alle predette
   mansioni,  devono essere avviate le procedure per la copertura dei
   posti vacanti.
     5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al comma 2, e' nulla
   l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
   superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza di
   trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
   ha  disposto  l'assegnazione  risponde  personalmente  del maggior
   onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
   attuazione  della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
   prevista  dai  contratti  collettivi e con la decorrenza da questi
   stabilita.   I  medesimi  contratti  collettivi  possono  regolare
   diversamente  gli  effetti  di  cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
   data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
   alla  qualifica  di  appartenenza,  puo'  comportare il diritto ad
   avanzamenti   automatici   nell'inquadramento   professionale  del
   lavoratore.
 
	        
	      
                 Art. 53 (1) (3) (15) (24) (28)(33)
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
      (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima
dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito
   dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge
  n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437
 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche'
               dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

  1.  Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n.  3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo  6,  comma  2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  17  marzo  1989,  n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi'
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 267, comma 1, 273, 274, 508
nonche'   676  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
all'articolo  9,  commi  1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all'articolo  4,  comma  7,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
ogni  altra  successiva  modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
  ((1-bis.  Non  possono  essere  conferiti incarichi di direzione di
strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che
rivestano  o  abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni cariche in
partiti  politici  o  in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto
negli  ultimi  due  anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni. ))
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi,  non  compresi  nei  compiti  e doveri di ufficio, che non
siano  espressamente  previsti  o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
  3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2, con appositi regolamenti, da
emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono  individuati  gli incarichi consentiti e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche'  agli  avvocati  e  procuratori  dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
  4.  Nel  caso  in  cui  i  regolamenti  di cui al comma 3 non siano
emanati,  l'attribuzione  degli incarichi e' consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
  5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente
dall'amministrazione,   nonche'   l'autorizzazione  all'esercizio  di
incarichi  che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa da
quella  di  appartenenza,  ovvero  da societa' o persone fisiche, che
svolgano   attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
rispettivi    organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi   e
predeterminati,  che  tengano conto della specifica professionalita',
tali  da  escludere  casi  di incompatibilita', sia di diritto che di
fatto,    nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione.
  6.  I  commi  da  7  a  13  del  presente  articolo si applicano ai
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1,
comma  2,  compresi  quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa  non  superiore  al  cinquanta per cento di quella a tempo
pieno,  dei  docenti  universitari  a  tempo  definito  e delle altre
categorie   di   dipendenti   pubblici  ai  quali  e'  consentito  da
disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita'
libero-professionali.  Gli  incarichi  retribuiti,  di  cui  ai commi
seguenti,  sono  tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei  compiti  e  doveri  di  ufficio,  per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
    a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie e
simili;
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
    e)  da  incarichi  per  lo svolgimento dei quali il dipendente e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
    f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
dipendenti   presso   le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa  non
retribuita.
    f-bis)  da  attivita'  di  formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione.
  7.  I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione  di  appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari  a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  nei  casi previsti dal presente decreto. In caso
di  inosservanza  del  divieto,  salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando  la  responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni   eventualmente   svolte  deve  essere  versato,  a  cura
dell'erogante  o,  in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del  bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere  destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
  8.  Le  pubbliche  amministrazioni  non possono conferire incarichi
retribuiti  a  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa   autorizzazione   dell'amministrazione  di  appartenenza  dei
dipendenti  stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti  incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento;  il  relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal
caso  l'importo  previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi
su   fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,  e'
trasferito  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
  9.  Gli  enti  pubblici  economici e i soggetti privati non possono
conferire  incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza dei dipendenti
stessi.   In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni  e  all'irrogazione  delle  sanzioni provvede il Ministero
delle  finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza, secondo le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni  ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
  10.  L'autorizzazione,  di  cui  ai  commi  precedenti, deve essere
richiesta  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente dai
soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono conferire l'incarico;
puo',   altresi,   essere   richiesta   dal  dipendente  interessato.
L'amministrazione  di  appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.   Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio  presso
amministrazioni   pubbliche   diverse   da  quelle  di  appartenenza,
l'autorizzazione    e'    subordinata    all'intesa    tra   le   due
amministrazioni.  In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e' per
l'amministrazione  di  appartenenza  di  45  giorni  e  si' prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non  si  pronunzia  entro  10  giorni dalla ricezione della
richiesta  di  intesa  da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi  da  conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
  11.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun anno, i soggetti pubblici o
privati  che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di    cui   al   comma   6   sono   tenuti   a   dare   comunicazione
all'amministrazione   di   appartenenza  dei  dipendenti  stessi  dei
compensi erogati nell'anno precedente.
  12.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le  amministrazioni
pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano  incarichi retribuiti ai
propri  dipendenti  sono  tenute a comunicare, in via telematica o su
apposito  supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno  precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del  compenso  lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da
una  relazione  nella  quale  sono  indicate le norme in applicazione
delle  quali  gli  incarichi  sono  stati conferiti o autorizzati, le
ragioni  del  conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la   rispondenza   dei   medesimi   ai  principi  di  buon  andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il  contenimento  della  spesa.  Nello stesso termine e con le stesse
modalita'  le  amministrazioni  che,  nell'anno precedente, non hanno
conferito  o  autorizzato  incarichi  ai  propri dipendenti, anche se
comandati   o  fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o
autorizzato incarichi.
  13.  Entro  lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di  appartenenza  sono  tenute  a  comunicare  al  Dipartimento della
funzione   pubblica,   in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
magnetico,  per  ciascuno  dei  propri dipendenti e distintamente per
ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente,  da  esse  erogati  o  della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
  14.  Al  fine  della  verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo  1,  commi  123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche  sono  tenute  a  comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica,  in  via  telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30
giugno  di  ciascun  anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche  per  incarichi  relativi  a  compiti  e doveri d'ufficio; sono
altresi'    tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco   dei
collaboratori   esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati  affidati
incarichi    di   consulenza,   con   l'indicazione   della   ragione
dell'incarico   e   dell'ammontare   dei   compensi  corrisposti.  Le
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.  Entro  il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni  che  hanno  omesso  di  effettuare la comunicazione,
avente  ad  oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
  15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da  11  a  14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di  cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9.
  16.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative  misure  di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per
il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
  razionalizzazione  dei  criteri  di  attribuzione  degli  incarichi
  stessi.
((16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  puo' disporre verifiche del rispetto delle
disposizioni  del  presente  articolo  e dell' articolo 1, commi 56 e
seguenti,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, per il tramite
dell'Ispettorato  per  la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo
opera  d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))
 
	        
	      
                             Articolo 54
                       Codice di comportamento
(Art.58-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26 del d.lgs
n.546  del  1993  e  successivamente sostituito dall'art.27 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.   Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica,  sentite  le
confederazioni  sindacali  rappresentative ai sensi dell'articolo 43,
definisce  un  codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,   anche   in   relazione   alle   necessarie  misure
organizzative  da  adottare  al  fine  di  assicurare la qualita' dei
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
   2.  Il  codice e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato
al dipendente all'atto dell'assunzione.
   3.  Le  pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai
sensi  dell'articolo  41,  comma  1  e  dell'articolo  70,  comma  4,
affinche'  il  codice  venga  recepito  nei contratti, in allegato, e
perche'   i  suoi  principi  vengano  coordinati  con  le  previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
   4.  Per  ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi  delle  associazioni di categoria adottano un codice etico che
viene  sottoposto  all'adesione  degli appartenenti alla magistratura
interessata.  In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di
autogoverno.
   5.  L'organo  di  vertice  di  ciascuna  pubblica  amministrazione
verifica,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative ai
sensi  dell'articolo  43  e  le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita'  del  codice  di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione  di  uno  specifico  codice  di  comportamento per ogni
singola amministrazione.
   6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
   7.   Le   pubbliche   amministrazioni   organizzano  attivita'  di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione
dei codici di cui al presente articolo.
 
	        
	      
                          Articolo 55 (33)
        (( (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure
                           conciliative).

  1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo  55-octies,  costituiscono  norme imperative, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile,  e  si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma  2,  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2.
  2.  Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita' civile,
amministrativa,  penale  e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma  1  si  applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto  dalle  disposizioni  del  presente Capo, la tipologia delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
collettivi.     La     pubblicazione     sul    sito    istituzionale
dell'amministrazione  del  codice disciplinare, recante l'indicazione
delle  predette  infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
  3.  La  contrattazione  collettiva  non puo' istituire procedure di
impugnazione  dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta'
di   disciplinare   mediante  i  contratti  collettivi  procedure  di
conciliazione  non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi  entro  un  termine  non  superiore a trenta giorni dalla
contestazione  dell'addebito  e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione.  La  sanzione  concordemente  determinata all'esito di tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge  o  dal  contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare  restano  sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa  e  riprendono  a  decorrere nel caso di conclusione con
esito  negativo.  Il  contratto  collettivo  definisce gli atti della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
  4.  Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma  7,  e  55-sexies,  comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del  predetto  articolo  55-bis,  ma le determinazioni conclusive del
procedimento  sono  adottate  dal  dirigente  generale  o titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3. ))
 
	        
	      
                          Art. 55-bis (33)
         (( (Forme e termini del procedimento disciplinare).

  1.  Per  le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed
inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della
retribuzione  per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se  il  responsabile  della  struttura  ha qualifica dirigenziale, si
svolge  secondo  le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della  struttura  non  ha  qualifica  dirigenziale  o comunque per le
infrazioni  punibili  con  sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
primo  periodo,  il  procedimento  disciplinare  si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero  verbale  si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
  2.  Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con   l'eventuale   assistenza   di   un  procuratore  ovvero  di  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o  conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il   termine   fissato,  il  dipendente  convocato,  se  non  intende
presentarsi,  puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio del
termine   per  l'esercizio  della  sua  difesa.  Dopo  l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura  conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito.  In  caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine  a  difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione  del  procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta,    per    l'amministrazione,   la   decadenza   dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
  3.   Il   responsabile   della   struttura,  se  non  ha  qualifica
dirigenziale  ovvero  se  la  sanzione  da applicare e' piu' grave di
quelle  di  cui  al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque  giorni  dalla  notizia  del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
  4.   Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l'ufficio  competente  per  i procedimenti disciplinari ai
sensi  del  comma  1,  secondo  periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito  al  dipendente,  lo  convoca per il contraddittorio a sua
difesa,  istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel  comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio  di  quelli  ivi  stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi   dell'articolo   55-ter.   Il  termine  per  la  contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi  del  comma  3  ovvero  dalla  data  nella  quale  l'ufficio ha
altrimenti  acquisito  notizia  dell'infrazione, mentre la decorrenza
del  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  resta comunque
fissata    alla    data   di   prima   acquisizione   della   notizia
dell'infrazione,  anche  se  avvenuta da parte del responsabile della
struttura  in  cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui  al  presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione  disciplinare  ovvero,  per il dipendente, dall'esercizio
del diritto di difesa.
  5.  Ogni  comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare,  e'  effettuata  tramite posta elettronica certificata,
nel  caso  in  cui  il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero  tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione  dell'addebito,  il dipendente puo' indicare, altresi',
un  numero  di  fax,  di  cui  egli  o  il  suo  procuratore abbia la
disponibilita'.   In  alternativa  all'uso  della  posta  elettronica
certificata  o  del  fax  ed  altresi'  della  consegna  a  mano,  le
comunicazioni   sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con
ricevuta  di  ritorno.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori  del  procedimento.  E'  esclusa l'applicazione di termini
diversi   o  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  nel  presente
articolo.
  6.  Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio
per   i   procedimenti   disciplinari   possono  acquisire  da  altre
amministrazioni  pubbliche  informazioni o documenti rilevanti per la
definizione  del  procedimento. La predetta attivita' istruttoria non
determina  la  sospensione  del procedimento, ne' il differimento dei
relativi termini.
  7.  Il  lavoratore  dipendente  o  il  dirigente, appartenente alla
stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,
essendo  a  conoscenza  per  ragioni  di  ufficio  o  di  servizio di
informazioni  rilevanti  per  un  procedimento disciplinare in corso,
rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
dall'autorita'  disciplinare  procedente  ovvero  rende dichiarazioni
false   o   reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,  da  parte
dell'amministrazione  di  appartenenza,  della  sanzione disciplinare
della  sospensione  dal  servizio  con privazione della retribuzione,
commisurata  alla  gravita'  dell'illecito  contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
  8.  In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in
un'altra  amministrazione  pubblica,  il procedimento disciplinare e'
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In
tali  casi  i  termini  per  la  contestazione dell'addebito o per la
conclusione  del  procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e
riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
  9.  In  caso  di  dimissioni  del  dipendente,  se per l'infrazione
commessa  e'  prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo  e  le  determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli
effetti  giuridici  non  preclusi  dalla  cessazione  del rapporto di
lavoro. ))
 
	        
	      
                          Art. 55-ter (33)
      (( (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
                              penale).

  1.  Il  procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o
in   parte,   fatti   in   relazione  ai  quali  procede  l'autorita'
giudiziaria,   e'   proseguito  e  concluso  anche  in  pendenza  del
procedimento  penale.  Per  le  infrazioni di minore gravita', di cui
all'articolo  55-bis,  comma  1,  primo  periodo,  non  e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita',
di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  1,  secondo periodo, l'ufficio
competente,  nei  casi  di particolare complessita' dell'accertamento
del    fatto    addebitato   al   dipendente   e   quando   all'esito
dell'istruttoria  non  dispone  di  elementi  sufficienti  a motivare
l'irrogazione   della   sanzione,  puo'  sospendere  il  procedimento
disciplinare  fino al termine di quello penale, salva la possibilita'
di  adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti
del dipendente.
  2.  Se  il  procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con
l'irrogazione  di  una  sanzione  e, successivamente, il procedimento
penale  viene  definito  con una sentenza irrevocabile di assoluzione
che  riconosce  che  il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non  costituisce  illecito penale o che il dipendente medesimo non lo
ha  commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi
entro  il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne
o  confermarne  l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
  3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione
ed  il  processo  penale  con  una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorita'   competente  riapre  il  procedimento  disciplinare  per
adeguare  le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.
Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza
irrevocabile  di  condanna  risulta  che  il  fatto  addebitabile  al
dipendente   in   sede   disciplinare   comporta   la   sanzione  del
licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare
e',  rispettivamente,  ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla
comunicazione  della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore  ovvero  dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed
e'   concluso   entro   centottanta  giorni  dalla  ripresa  o  dalla
riapertura.  La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della    contestazione    dell'addebito   da   parte   dell'autorita'
disciplinare  competente  ed  il procedimento prosegue secondo quanto
previsto   nell'articolo   55-bis.   Ai   fini  delle  determinazioni
conclusive,  l'autorita'  procedente,  nel  procedimento disciplinare
ripreso  o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi
1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. ))
 
	        
	      
                         Art. 55-quater (33)
                  (( (Licenziamento disciplinare).

  1.  Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o
per  giustificato  motivo  e  salve  ulteriori  ipotesi  previste dal
contratto  collettivo,  si  applica comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi:
    a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
l'alterazione  dei  sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalita'   fraudolente,   ovvero  giustificazione  dell'assenza  dal
servizio  mediante  una  certificazione  medica  falsa  o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
    b)  assenza  priva  di  valida  giustificazione  per un numero di
giorni,  anche  non  continuativi,  superiore  a  tre nell'arco di un
biennio  o  comunque  per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci  anni  ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
    c)    ingiustificato    rifiuto    del   trasferimento   disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
    d)  falsita'  documentali  o  dichiarative  commesse ai fini o in
occasione   dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  di
progressioni di carriera;
    e)   reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi  condotte
aggressive  o  moleste  o  minacciose  o ingiuriose o comunque lesive
dell'onore e della dignita' personale altrui;
    f)  condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla  quale  e'
prevista   l'interdizione   perpetua   dai   pubblici  uffici  ovvero
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
  2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel
caso  di  prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore  al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza
formula,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e contrattuali
concernenti   la  valutazione  del  personale  delle  amministrazioni
pubbliche,  una  valutazione  di insufficiente rendimento e questo e'
dovuto  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
prestazione  stessa,  stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all'articolo 54.
  3.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e' senza preavviso. ))
 
	        
	      
                       Art. 55-quinquies (33)
              (( (False attestazioni o certificazioni).

  1.   Fermo   quanto  previsto  dal  codice  penale,  il  lavoratore
dipendente  di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la
propria  presenza  in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento  della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero
giustifica  l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa  o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la
reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600.  La  medesima  pena  si  applica  al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,  ferme  la
responsabilita'  penale  e  disciplinare  e  le relative sanzioni, e'
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei periodi per i quali sia
accertata  la  mancata  prestazione,  nonche'  il  danno all'immagine
subiti dall'amministrazione.
  3.  La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una  struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla  convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se
il   medico,   in   relazione   all'assenza  dal  servizio,  rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati. ))
 
	        
	      
                         Art. 55-sexies (33)
            (( (Responsabilita' disciplinare per condotte
      pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
     responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare).

  1.  La  condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del
danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente,
degli  obblighi  concernenti  la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme   legislative  o  regolamentari,  dal  contratto  collettivo  o
individuale,   da   atti   e  provvedimenti  dell'amministrazione  di
appartenenza  o  dai  codici di comportamento di cui all'articolo 54,
comporta  l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i
presupposti  per  l'applicazione  di  un'altra sanzione disciplinare,
della  sospensione  dal servizio con privazione della retribuzione da
un  minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi, in
proporzione all'entita' del risarcimento.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti  nel  comma 1, il lavoratore, quando
cagiona   grave   danno  al  normale  funzionamento  dell'ufficio  di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione   ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e
contrattuali   concernenti   la   valutazione   del  personale  delle
amministrazioni  pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito
del  procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si
applicano  nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,
comma  8,  e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che
definisce  il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e la
qualifica  per  le  quali  puo'  avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante  il  periodo  nel  quale  e'  collocato in disponibilita', il
lavoratore   non   ha   diritto   di  percepire  aumenti  retributivi
sopravvenuti.
  3.  Il  mancato  esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,
dovuti  all'omissione  o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in   relazione   a  condotte  aventi  oggettiva  e  palese  rilevanza
disciplinare,  comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica
dirigenziale,   l'applicazione   della  sanzione  disciplinare  della
sospensione   dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in
proporzione  alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un
massimo  di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo  della  durata  della  sospensione.  Ai  soggetti  non aventi
qualifica   dirigenziale   si  applica  la  predetta  sanzione  della
sospensione  dal  servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
  4.  La  responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico
del   dirigente   in   relazione   a   profili  di  illiceita'  nelle
determinazioni    concernenti   lo   svolgimento   del   procedimento
disciplinare  e'  limitata,  in  conformita' ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave. ))
 
	        
	      
                        Art. 55-septies (33)
                    (( (Controlli sulle assenze).

  1.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante  certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica  o  da  un  medico  convenzionato  con il Servizio sanitario
nazionale.
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e'  inviata  per  via  telematica,  direttamente  dal  medico o dalla
struttura  sanitaria  che  la  rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   secondo   le   modalita'   stabilite  per  la
trasmissione  telematica  dei  certificati medici nel settore privato
dalla  normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, introdotto
dall'articolo  1,  comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal  predetto  Istituto  e' immediatamente inoltrata, con le medesime
modalita', all'amministrazione interessata.
  3.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, gli enti del
servizio  sanitario  nazionale e le altre amministrazioni interessate
svolgono  le  attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della  certificazione  medica  concernente  assenze di lavoratori per
malattia  di  cui  al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso  di  reiterazione,  comporta  l'applicazione  della sanzione del
licenziamento  ovvero,  per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende  sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
  5.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali  devono  essere  effettuate le visite mediche di controllo,
sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro   per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione.
  6.  Il  responsabile  della  struttura  in cui il dipendente lavora
nonche'   il  dirigente  eventualmente  preposto  all'amministrazione
generale  del  personale,  secondo  le  rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al   fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse  della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al  riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
))
 
	        
	      
                         Art. 55-octies (33)
              (( (Permanente inidoneita' psicofisica).

  1.  Nel  caso  di  accertata  permanente inidoneita' psicofisica al
servizio  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto
di  lavoro.  Con  regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  lettera  b),  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
disciplinati,  per  il personale delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
    a)  la  procedura  da  adottare per la verifica dell'idoneita' al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
    b)  la  possibilita'  per l'amministrazione, nei casi di pericolo
per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza
degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione
della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione
del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato
motivo;
    c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed economico della
sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
    d)  la  possibilita',  per  l'amministrazione,  di  risolvere  il
rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. ))
 
	        
	      
                         Art. 55-novies (33)
         (( (Identificazione del personale a contatto con il
                             pubblico).

  1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono
attivita'   a   contatto  con  il  pubblico  sono  tenuti  a  rendere
conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
  2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale
individuato  da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta
del  Ministro  competente  ovvero,  in  relazione  al personale delle
amministrazioni  pubbliche  non  statali,  previa  intesa  in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. ))((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.lgs.  27  ottobre  2009,  n. 150, ha disposto (con l'art. 73,
comma  2)  che  l'obbligo  di  esposizione  di  cartellini  o  targhe
identificativi,   previsto   dal   presente   articolo   decorre  dal
novantesimo  giorno  successivo  all'entrata  in  vigore del medesimo
decreto.
 
	        
	      
                          Articolo 56 (33)
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
 
	        
	      
                             Articolo 57
                          Pari opportunita'
(Art.61  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.29 del
d.lgs  n.546  del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43,
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano  alle  donne,  salva  motivata impossibilita', almeno un
   terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
   restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano   propri   atti   regolamentari   per   assicurare   pari
   opportunita'  fra  uomini  e  donne sul lavoro, conformemente alle
   direttive  impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
   Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono  la  partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
   di   formazione  e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
   proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
   ai  corsi  medesimi,  adottando  modalita'  organizzative  atte  a
   favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
   professionale e vita familiare;
d) possono  finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei
   Comitati    pari    opportunita'    nell'ambito    delle   proprie
   disponibilita' di bilancio.

   2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita' di cui
all'articolo  9,  adottano  tutte  le misure per attuare le direttive
della  Unione  europea in materia di pari opportunita', sulla base di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.
 
	        
	      
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
                             Articolo 58
                              Finalita'
(Art.63  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.30 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.  Al  fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci,
anche  articolati  per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi,  con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
   2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche  impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.39,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle  indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
   3.  Per  l'immediata  attivazione  del  sistema di controllo della
spesa  del  personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
avvia  un  processo  di  integrazione  dei  sistemi informativi delle
amministrazioni  pubbliche  che rilevano i trattamenti economici e le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal
sistema  informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  sono  disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e gli enti
interessati.
 
	        
	      
                             Articolo 59
                        Rilevazione dei costi
(Art.64  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art. 31 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita'  e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  tutti  gli  elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
   2.  Ferme  restando  le  attuali procedure di evidenziazione della
spesa  ed  i  relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica  al  fine  di
rappresentare  i  profili economici della spesa, previe intese con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  definisce  procedure  interne  e tecniche di rilevazione e
provvede,  in  coerenza  con  le funzioni di spesa riconducibili alle
unita'  amministrative  cui  compete  la  gestione  dei programmi, ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
   3.  Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso i soggetti
pubblici  diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla vigilanza
ministeriale,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.
 
	        
	      
                     Art. 60 (17) (20) (24)(33)
                   Controllo del costo del lavoro
              (Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
         sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)

  1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello  di
rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in
quiescenza,   e   delle   relative  spese,  ivi  compresi  gli  oneri
previdenziali  e  le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai   bilanci.   Il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  elabora,  altresi',  un  conto annuale che
evidenzi   anche   il   rapporto   tra  contribuzioni  e  prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di  ogni  anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato  ed  inviandone  copia alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della finzione
pubblica,  il  conto  annuale delle spese sostenute per il personale,
rilevate  secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono  i  risultati della gestione del personale, con riferimento
agli  obiettivi  che,  per  ciascuna  amministrazione, sono stabiliti
dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  dagli  atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per   l'anno   successivo   a  quello  cui  il  conto  si  riferisce,
l'applicazione  delle  misure di cui all'articolo 30, comma 11, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente  comma sono
trasmesse,  a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione  delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale
dei  comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita',
enti montani (UNCEM), per via telematica.
  3.  Gli  enti pubblici economici e le aziende che producono servizi
di   pubblica   utilita'  nonche'  gli  enti  e  le  aziende  di  cui
all'articolo  70,  comma  4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  il  costo  annuo  del  personale  comunque utilizzato, in
conformita'   alle  procedure  definite  dal  Ministero  del  tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
  4.  La  Corte  dei  conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,   avvalendosi   di   tutti  i  dati  e  delle  informazioni
disponibili   presso   le  amministrazioni  pubbliche.  Con  apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi.
  5.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  anche  su espressa richiesta del Ministro per la funzione
pubblica,  dispone  visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello Stato,
coordinate  anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la
verifica  delle  spese,  con  particolare  riferimento agli oneri dei
contratti  collettivi  nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e  le  aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle  verifiche  ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  del
Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato esercitano presso
le  predette  amministrazioni,  enti e aziende sia le funzioni di cui
all'articolo  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20  febbraio  1998,  n.  38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti  di  cui  all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo
1983, n. 93.
  ((   6.   Presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per
la  funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro
delegato.  L'Ispettorato  vigila e svolge verifiche sulla conformita'
dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento,   sull'efficacia   della  sua  attivita'  con  particolare
riferimento  alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,
sul  corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari,  sull'osservanza  delle disposizioni vigenti in materia
di  controllo  dei  costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica
dei  carichi  di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al
comma  5.  Nell'ambito  delle  proprie  verifiche, l'Ispettorato puo'
avvalersi  della  Guardia  di  Finanza  che  opera nell'esercizio dei
poteri  ad  essa  attribuiti  dalle  leggi  vigenti.  Per le predette
finalita'  l'Ispettorato  si avvale altresi' di un numero complessivo
di  dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
delle   finanze,  del  Ministero  dell'interno,  o  comunque  tra  il
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
o  fuori  ruolo,  per  il quale si applicano l'articolo 17, comma 14,
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio
delle  funzioni  ispettive  connesse,  in  particolare,  al  corretto
conferimento  degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte
anche  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
l'Ispettorato  si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo 53.
L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine di corrispondere a segnalazioni da
parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
irregolarita',  ritardi  o  inadempienze delle amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione  ai  quali  l'amministrazione  interessata  ha l'obbligo di
rispondere,  anche  per  via  telematica,  entro  quindici  giorni. A
conclusione  degli  accertamenti,  gli  esiti  delle verifiche svolte
dall'ispettorato   costituiscono  obbligo  di  valutazione,  ai  fini
dell'individuazione  delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni
disciplinari  di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.
Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  hanno  piena
autonomia   funzionale  ed  hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate. ))
 
	        
	      
                            Art. 61 (14)
            interventi correttivi del costo del personale
                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

  1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino  o  siano  prevedibili,  per qualunque causa, scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica, informato dall'amministrazione competente,
ne   riferisce   al   Parlamento,  proponendo  l'adozione  di  misure
correttive  idonee  a  ripristinare  l'equilibrio  del  bilancio.  La
relazione  e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
  ((  1-bis.  Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza
del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  l'esistenza  di
controversie  relative  al  rapporti  di lavoro dalla cui soccombenza
potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per
il  numero  dei  soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque  per  gli  effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
intervenire  nel  processo  ai  sensi dell'articolo 105 del codice di
procedura civile. ))
  2.  Le  pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove  tali  decisioni  producano  nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese  autorizzate,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale  o dalla
conoscenza    delle    decisioni   esecutive   di   altre   autorita'
giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento  a  definire  con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  provvede,  con  la  stessa  procedura di cui al comma 2, a
seguito  di  richieste  pervenute  alla  Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre  gli  effetti  indicati  nel  medesimo comma 2 sulla entita'
della spesa autorizzata.
 
	        
	      
                             Articolo 62
                       Commissario del Governo
                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

   1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del
regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio
regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.
 
	        
	      
Titolo VI
GIURISDIZIONE

                              Art. 63.
             Controversie relative ai rapporti di lavoro
 (Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

  1.  Sono  devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  tutte  le  controversie  relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al  comma  4,  incluse  le  controversie  concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le
indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e corrisposte,
ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.
Quando  questi  ultimi  siano  rilevanti  ai fini della decisione, il
giudice  li  disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione davanti al
giudice   amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante  nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
  2.    Il    giudice   adotta,   nei   confronti   delle   pubbliche
amministrazioni,  tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi
o  di  condanna,  richiesti  dalla  natura  dei  diritti tutelati. Le
sentenze  con  le  quali  riconosce il diritto all'assunzione, ovvero
accerta   che   l'assunzione  e'  avvenuta  in  violazione  di  norme
sostanziali   o  procedurali,  hanno  anche  effetto  rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
  3.  Sono  devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche  amministrazioni  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche  amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
  4.  Restano  devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le  controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione
dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di
giurisdizione  esclusiva,  le  controversie  relative  ai rapporti di
lavoro  di  cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
  5.  Nelle  controversie  di  cui  ai  commi 1 e 3 e nel caso di cui
all'articolo  64,  comma  3,  il  ricorso  per cassazione puo' essere
proposto  anche  per  violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
 
	        
	      
                          Art. 63-bis (14)
             (( Intervento dell'ARAN nelle controversie
                   relative ai rapporti di lavoro

  1.   L'ARAN   puo'  intervenire  nei  giudizi  innanzi  al  giudice
ordinario,  in  funzione  di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le
controversie  relative  ai  rapporti  di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche  amministrazioni  di  cui  agli  articoli 1, comma 2, e 70,
comma   4,  al  fine  di  garantire  la  corretta  interpretazione  e
l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative   al  personale  di  cui  all'articolo  3,  derivanti  dalle
specifiche  discipline  ordinamentali  e retributive, l'intervento in
giudizio   puo'   essere  assicurato  attraverso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))
 
	        
	      
                             Articolo 64
Accertamento     pregiudiziale     sull'efficacia,    validita'    ed
              interpretazione dei contratto collettivi
(Art.  68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs
n.80  del  1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2
                      del d.lgs n.387 del 1998)

1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una
questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il
giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la
questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non
prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la
possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del
contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla
modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo
49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla
cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma
dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono
intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto
dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di'
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
 
	        
	      
                             Articolo 65
Tentativo    obbligatorio   di   conciliazione   nelle   controversie
                             individuali
(Art.69  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente  modificato  prima  dall'art.19,  commi  da 3 a 6 del
d.lgs  n.387  del  1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448
                              del 1998)

1.  Per  le  controversie  individuali  di  cui  all'articolo  63, il
tentativo  obbligatorio  di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice  di  procedura  civile si svolge con le procedure previste dai
contratti  collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di
cui  all'articolo  66,  secondo  le disposizioni dettate dal presente
decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3.  Il  giudice  che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2
e  3,  o  che  la  domanda  giudiziale  e' stata proposta prima della
scadenza   del   termine  di  novanta  giorni  dalla  promozione  del
tentativo,  sospende  il  giudizio  e  fissa  alle  parti  il termine
perentorio   di  sessanta  giorni  per  promuovere  il  tentativo  di
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto,
del   codice   di   procedura   civile.  Espletato  il  tentativo  di
conciliazione  o  decorso  il  termine di novanta giorni, il processo
puo'  essere  riassunto  entro  il  termine perentorio di centottanta
giorni.  La  parte  contro  la  quale e' stata proposta la domanda in
violazione  dell'articolo  410  del  codice  di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno
dieci  giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare
le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che  non  siano  rilevabili  d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione
del  processo  con  decreto  cui  si  applica  la disposizione di cui
all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  provvede,  mediante  mobilita' volontaria
interministeriale,   a   dotare   le   Commissioni  di  conciliazione
territoriali   degli   organici   indispensabili  per  la  tempestiva
realizzazione  del  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
 
	        
	      
                             Articolo 66
                      Collegio di conciliazione
(Art.69-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs
n.80  del  1998 e successivamente modificato dall'art.19, comma 7 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

1.  Ferma  restando  la  facolta'  del  lavoratore di avvalersi delle
procedure  di  conciliazione  previste  dai  contratti collettivi, il
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'articolo 65 si
svolge,  con  le  procedure  di  cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio  di  conciliazione istituito presso la Direzione provinciale
del  lavoro  nella  cui  circoscrizione  si  trova  l'ufficio  cui il
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione
del   rapporto.   Le  medesime  procedure  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  se  il  tentativo  di  conciliazione  e' promosso dalla
pubblica  amministrazione.  Il  collegio di conciliazione e' composto
dal  direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,
da   un   rappresentante   del  lavoratore  e  da  un  rappresentante
dell'amministrazione.
2.  La  richiesta  del  tentativo  di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito
il   collegio   di   conciliazione   competente  o  spedita  mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere   consegnata   o   spedita  a  cura  dello  stesso  lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione   di  appartenenza  e  la  sede  alla  quale  il
   lavoratore e' addetto;
b) il  luogo  dove  gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
   alla procedura;
c) l'esposizione   sommaria   dei  fatti  e  delle  ragioni  poste  a
   fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
   o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

   4.   Entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  della  copia  della
richiesta,  l'amministrazione,  qualora  non  accolga  la pretesa del
lavoratore,  deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello
stesso  atto  nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  al  deposito, il
Presidente  fissa  la  comparizione  delle  parti per il tentativo di
conciliazione.  Dinanzi  al  collegio di conciliazione, il lavoratore
puo'  farsi  rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce  o  conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
   5.  Se  la  conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte
della   pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto  separato
processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del
collegio  di  conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla  conciliazione  non  si  applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
   6.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della  controversia.  Se  la  proposta non e' accettata, i termini di
essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
   7.  Nel  successivo  giudizio  sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
   8.  La  conciliazione  della  lite  da parte di chi rappresenta la
pubblica  amministrazione,  in  adesione  alla proposta formulata dal
collegio  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo  420,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del codice di
procedura    civile,   non   puo'   dar   luogo   a   responsabilita'
amministrativa.
 
	        
	      
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse
                             Articolo 67
Integrazione  funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
                 la Ragioneria generale dello Stato
(Art.70  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.35 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.   Il   piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  48,  commi  da  1  a  3, ed agli articoli da 58 a 60 e'
realizzato  attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, da conseguirsi
mediante  apposite  conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
   2.  L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati,  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, e'
oggetto  di  verifica  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con  riguardo,
rispettivamente,  al  rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli  istituti  contrattuali  sull'efficiente  organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,
comunque   sottoposti   alla   valutazione  del  Governo,  contenenti
disposizioni  relative  alle  amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario  concerto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
I  provvedimenti  delle singole amministrazioni dello Stato incidenti
nella  medesima  materia  sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  in  apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
	        
	      
                             Articolo 68
                Aspettativa per mandato parlamentare
        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del
mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
 
	        
	      
Capo II
Norme transitorie e finali
                             Art. 69 (3)
                          Norme transitorie
(Art.  25,  comma  4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs.  n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs.
n.  470  del  1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.
72,  commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
36  del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del
1993,  come  sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.
28,  comma  2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del  d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, gli accordi sindacali
recepiti  in  decreti  deI  Presidente  della Repubblica in base alla
legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  le norme generali e speciali del
pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994 e non
abrogate,  costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro,   la   disciplina  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Tali
disposizioni  sono  inapplicabili  a  seguito  della stipulazione dei
contratti  collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  in  relazione ai
soggetti  e  alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano   in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
  2.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui agli
articoli  60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno  1972.  n.  748, e successive modificazioni ed integrazioni, e
quello  di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva  le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni  vicarie  del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare  rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di
studio,   ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal
dirigente.  Il  trattamento economico e' definito tramite il relativo
contratto collettivo. ((3))
  4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
legge  29  dicembre  1994,  n.  724,  continuano  ad  applicarsi alle
amministrazioni  che  non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
  6.  Con  riferimento  ai  rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma  3,  del  presente  decreto,  non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
successivo  al  30  giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
amministrativo   solo   qualora  siano  state  proposte,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
  8.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto  collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001,  continuano  ad  applicarsi  al  personale della scuola le
procedure  di  cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
  9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi  alla  copertura  di  posti  riservati  ai  concorsi  di cui
all'articolo  28,  comma  2,  lettera b, del presente decreto, con il
regolamento  governativo  di cui al comma 3, del medesimo articolo e'
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
  10.  Sino  all'applicazione  dell'articolo  46,  comma  12.  l'ARAN
utilizza  personale  in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi  delle  tabelle  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  11.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano
ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali
sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi
professionali.  Il  personale  di  cui  all'articolo  6, comma 5, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  puo' iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto che "nei limiti del 50 per
cento  dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei
dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il
personale  di  cui al comma 3 del presente articolo, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo
superamento   di   concorso   riservato  per  titoli  di  servizio  e
professionali,  da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima
data, nella seconda fascia dirigenziale".
 
	        
	      
                       Art. 70 (2)(14)(15)(33)
                            Norme finali
(Art.  73,  commi  1,  3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificati  dall'art.  21  del d.lgs n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti  dall'art.  37  del  d.lgs  n.  546  del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del  d.lgs  n.  80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come  modificati  dall'art.  22,  comma  6 del d.lgs n. 387 del 1998,
dall'art.  89  della  legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)

  1.  Restano  salve  per  la  regione Valle d'Aosta le competenze in
materia,  le  norme  di  attuazione  e la disciplina sul bilinguismo.
Restano  comunque  salve,  per  la  provincia autonoma di Bolzano, le
competenze  in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente
sul  bilinguismo  e  la  riserva proporzionale di' posti nel pubblico
impiego.
  2.  Restano  ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto  legislativo  18  agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari
comunali  e  provinciali,  e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per
il  personale  disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento   economico   e   normativo  e'  definito  nei  contratti
collettivi  previsti  dal  presente decreto, nonche', per i segretari
comunali  e  provinciali,  dall'art.  11,  comma  8  del  Decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  degli enti locali e'
disciplinato  dai  contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4.  Le  aziende  e  gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n.
2174,  e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.
312,  30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,
n.  138,  legge  30  dicembre  1986,  n. 936 , decreto legislativo 25
luglio  1997,  n.  250  , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
adeguano  i  propri  ordinamenti  ai  principi  di cui al titolo I. I
rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  dei  predetti  enti ed aziende
nonche'  della  Cassa  depositi e prestiti sono regolati da contratti
collettivi  ed  individuali  in  base  alle  disposizioni di cui agli
articoli  2,  comma  2,  all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60,
comma  3.  ((  PERIODI  SOPPRESSI  DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
))(14)
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo  quelle  di  cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli  organi  di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti  amministrativi  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del
presente  decreto,  si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
  7.  A  decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data,   contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi  o
provvedimenti   amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali  si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
  8.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della  scuola.  Restano  ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e  del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del  personale  della  scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
  9.  Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo
3,  comma  I  del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale   di   cui   all'articolo   9  del  medesimo  decreto  sono
disciplinati   attraverso   apposito  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  10.  I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto
non  si  applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli Enti parco
nazionale.
  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30
e  seguenti  del  presente  decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  12.  In  tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono
tenute  ad  autorizzare  la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni  di  proprio  personale,  in posizione di comando, di
fuori  ruolo,  o  in  altra  analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza  il  personale  rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere  relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui
al  presente  comma si' applica al personale comandato, fuori ruolo o
in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa
attuazione  del  sistema  di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi  8  e  9,  del  presente  decreto,  accertata dall'organismo di
coordinamento  di  cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero  delle finanze istituito
dall'articolo  4,  comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283,  in  posizione  di  comando,  di' fuori ruolo o in altra analoga
posizione,  presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici non
economici  o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni
applicano  la  disciplina  prevista  dal decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  le  parti  non  incompatibili con quanto previsto
dagli  articoli  35  e  36,  salvo  che la materia venga regolata, in
coerenza  con  i  principi  ivi  previsti, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti.

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AGGIORNAMENTO (14)
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che "Per l'anno 2005, le
amministrazioni  di  cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite  della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel
triennio  1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'anno 2005,
assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare
quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004."
 
	        
	      
                             Articolo 71
Disposizioni   inapplicabili   a   seguito  della  sottoscrizione  di
                        contratti collettivi

   1.  Ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1, secondo periodo, a seguito
della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio
1994-1997,   cessano  di  produrre  effetti  per  ciascun  ambito  di
riferimento  le  norme  di  cui  agli  allegati  A)  e B) al presente
decreto,  con  le  decorrenze  ivi  previste, in quanto contenenti le
disposizioni   espressamente   disapplicate  dagli  stessi  contratti
collettivi.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita'
delle  norme  incompatibili  con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
   2.  Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre   effetti,   a  seguito  della  stipulazione  dei  contratti
collettivi  della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
   3.  Alla  fine  della  tornata  contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti  ed  aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo.   La   contrattazione  relativa  alla  tornata  contrattuale
1998-2001,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  provvedera' alla
disapplicazione  espressa  delle disposizioni generali o speciali del
pubblico  impiego,  legislative  o recepite in decreto del Presidente
della  Repubblica,  che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
 
	        
	      
                             Articolo 72
                        Abrogazioni di norme
(Art.74  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.38 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  modificato prima dall'art.43, comma 2 del
d.lgs  n.80  del  1998  e  poi  dall'art.21 del d.lgs n.387 del 1998;
art.43,  commi  1,  3,  4,  5,  6  e  7 del d.lgs n.80 del 1998, come
modificati  dall'art.22,  commi  da  1  a 3 del d.lgs n.387 del 1998;
              art.28, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
   1957, n.3;
b) capo  I,  titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30
   giugno  1972,  n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
   ad  eccezione  delle  disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12,
   nonche'  15,  19,  21,  24  e  25,  che,  nei limiti di rispettiva
   applicazione,  continuano  ad applicarsi al personale dirigenziale
   delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
   del  presente  decreto, nonche' le altre disposizioni del medesimo
   decreto  n.  748  del  1972  incompatibili con quelle del presente
   decreto;
c) articolo  5,  commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.
   533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6
   della legge 11 luglio 1980, n.3l2;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n.283, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.432;
f) articoli  da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione
   dei  contratti  collettivi  per  il quadriennio 1994-1997; 23, 26,
   comma  quarto,  27,  comma  primo, n.5, 28 e 30, comma terzo della
   legge 29 marzo 1983, n.93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
   riguardano  l'accesso  alla qualifica di primo dirigente del Corpo
   forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72;
i) articoli  27  e  28  del decreto del Presidente della Repubblica 8
   maggio  1987,  n.266,  come integrato dall'articolo 10 del decreto
   del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.551;
k) articoli  4,  commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988,
   n.254;
l) articolo  17,  comma  1,  lettera  e), della legge 23 agosto 1988,
   n.400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.168;
n) articoli  4,  comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti
   di  lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende
   ed  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale; e 10, comma 2 della
   legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo  2,  comma  8,  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
   convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359,
   limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985,
   n.281;
p) articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  novembre 1992,
   n.438,  limitatamente  al  personale  disciplinato  dalle  leggi 4
   giugno 1985, n.281 e 10 ottobre 1990, n.287;
q) articolo  10,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
   n.533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
u) articolo  3,  commi  5,  6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
   della legge 24 dicembre 1993, n.537;
v) articolo  3,  comma  1,  lettera  e), della legge 14 gennaio 1994,
   n.20;
w) decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 16 settembre
   1994, n.7l6;
x) articolo  2,  lettere  b), d) ed e) del decreto del Presidente del
   Consiglio  dei  ministri 18 ottobre 1994, n.692, a decorrere dalla
   data  di  attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del
   presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n.724;
z) decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica 27 febbraio 1995,
   n.112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396;
bb)decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.80  ad  eccezione  degli
    articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n.387 ad eccezione degli
    articoli 19, commi da 8 a 18 e23.

   2.  Agli  adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo
31  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive
modificazioni   e   integrazioni,  continuano  ad  essere  tenute  le
amministrazioni  che  non  vi  hanno  ancora  provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
   3.  A  far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio  1994-1997,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  sono
abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per  i  pubblici  impiegati  incompatibili  con  le  disposizioni del
presente decreto.
   4.  A  far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio   1994-1997,   per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai
dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, non si applicano gli
articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica lO
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
   5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di
produrre  effetti  i  commi  7,  8  e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
   6.  Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina  di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano  la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
 
	        
	      
                             Articolo 73
                           Norma di rinvio

   1.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti, contratti collettivi od
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29
del  1993  ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e
387  del  1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita',
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
       Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

         Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001

                               CIAMPI

                                 Amato,  Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
                                 Bassanini,  Ministro per la funzione
                              pubblica

           Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
	        
	      
   Allegato A
   (Art. 71, comma 1)

      Norme  generali  e  speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a  seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per il
quadriennio  1994-1997  per  il  personale  non dirigenziale ai sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
      I. Ministeri
       1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
         a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8;  70,  71,  da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e
parte  successiva,  e  2,  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  18,  da  30  a  34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
         f) art.  4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
         g) art.  4,  da  11  a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera b),
decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         h) art.   10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 giugno 1986;
         i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
         j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
         k) articoli  13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
         l) art.  4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
         m) articoli  da  5  a 7, decreto Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
         n) art.  9,  comma  4,  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
         o) articoli  4,  15  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
         p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
         q) articoli  1,  comma  1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
         r) art.  3,  comma  1,  lettera i) punto 2, legge 10 ottobre
1989, n. 349;
         s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
         t) articoli  7,  8,  commi  da  12 a 14; 10, 14, decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
         u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
         v) art.  10,  commi  1  e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;
         w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
         x) art.  3,  comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23.
         y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
       2.   Dal  13 gennaio  1996  (art.  10,  CCNL  integrativo  del
12 gennaio 1996):
         a) articoli  9,  commi  7  e  8;  da  10  a  12, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
       3.   Dal   23 ottobre  1997  (art.  8,  CCNL  integrativo  del
22 ottobre 1997):
         a) articoli  10,  67,  69,  70 e 124, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
         c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266;
         d) articoli  da  14  a  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
         e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335;
         f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
       4.   Dal   27 febbraio  1998  (art.  7  CCNL  integrativo  del
26 febbraio  1998,  relativo al personale dell'amministrazione civile
dell'interno):
         a) articoli  9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge
del  27 ottobre  1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale
della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
   II. Enti pubblici non economici
       1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
         a) articoli  8,  comma  1;  9,  comma  1  e  2, salvo quanto
previsto   dall'art.  3,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze
per  gravidanza  e  puerperio  e per infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28,
legge 20 marzo 1975, n. 70;
         b) articoli  7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
         c) articoli  6,  17  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
         d) articoli  2  e 5, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 346;
         e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         f) articoli  4,  7,  8,  da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         g) articoli  5,  commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
         h) art.   7,   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
         i) articoli  2,  4,  15  e  16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
         j) articoli  1,  comma  1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
         k) articoli  5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43;
         l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
       2.  Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale
con qualifica dirigenziale - sezione II):
         a) articoli  9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  8,  comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la
parte  relativa  alle  assenze  per  gravidanza  e  puerperio  e  per
infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
         c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411;
         d) articoli   6,   17,  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
         e) articoli  2  e  7,  con  le decorrenze di cui all'art. 66
ultimo  periodo  del contratto collettivo nazionale del lavoro per il
personale  con  qualifica  dirigenziale, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ;
         f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         g) articoli  da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di
cui  all'art.  66,  ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale
del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e
24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
         i) articoli  7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
         j)  articoli  2,  4  e  15,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
         k)  articoli  1,  da  3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
         l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
         m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   III. Regioni ed autonomie locali
       1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
         a)  articoli  da  12  a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b)  articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c)   art.   9,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 novembre 1980, n. 810;
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         e)  articoli  7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
         f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         g)  articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e
7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e
b);  56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987,
n. 268;
         h)  articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
         i)  art.  7,  comma  6,  legge  29 dicembre  1988,  n.  554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996;
         j)  articoli  1,  comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
         k)  articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1988, n. 127;
         l)  articoli  3  e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6,
con  effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
         m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
         n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
       2.  Dal  14 maggio  1996  (art.  10  del  CCNL integrativo del
13 maggio 1996):
         a)   art.  124,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
         b)   art.   25,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;
         c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333.
   IV. Sanita'
       1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
         a) articoli  da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7;
da  69  a  71,  da  78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
         c) art.  7,  comma  3,  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente  ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel
primo triennio di vita del bambino;
         d) articoli  9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla
parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52,
da  54  a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
         e) articoli  18,  commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro
della sanita' 30 gennaio 1982;
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         g) decreto  del  Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348;
         h) articoli  4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57
e  112,  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270;
         j)   art.   46,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
         k)  decreto  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
         l) art.  7,  comma  6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre
1988, n. 554;
         m) art.  4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
         n) articoli  1,  comma  1;  2,  comma  1;  da 3 a 6, decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
         o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43,
46,  comma  1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e comma 2,
ultimo  periodo;  49,  comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte
riferita  al  medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a 7; da
50  a  52  e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo
quanto  disposto  dall'art.  47,  comma  8  del  contratto collettivo
nazionale  del  lavoro  per il quale la disapplicazione dell'art. 57,
lettera  b)  dello  stesso  decreto  del  Presidente della Repubblica
decorre  dal  1o gennaio  1997;  68,  commi  da  4  a  7, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
         p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
       2.  Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1
CCNL del 22 maggio 1997):
         a) art.  87,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270.
   V. Istituzioni ed enti di ricerca
       1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
         a) articoli  9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi
da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo;
70,  71,  da  78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) art.  14,  18,  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c) articoli  8,  comma  1,  9,  commi  1  e  3, per la parte
relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12,
23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
         d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
         e) articoli  11,  commi  3  e  4; 21, decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         g) articoli  4,  7,  8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         h) articoli  da  3  a  6,  da  9  a 11, 29 e 36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
         i) articoli  2  e 4, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
         j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
         k)  articoli  1,  comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
         l) art.   1,   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127
         m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del
comma  5;  23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni gia' avvenute
alla  data  di  stipulazione  del  Contratto collettivo nazionale del
lavoro;  34,  37,  38,  comma  3,  39,  decreto  del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
         n) art.  3,  commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
   VI. Scuola
       1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
         a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
         b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
         c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
         d) articoli  12,  da  13  a  17,  solo  con  riferimento  al
personale  ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71,
solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100
a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
         e) articoli  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
         g) articoli  60,  commi  da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
         h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
         j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
         l) decreto  del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n.
588;
         m) articoli  4,  da  18  a  20,  21,  lett. b),  decreto del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9,
11,  12,  commi  1,  5,  6  e  8;  da  13  a 21, 23 e 30, decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
         o) art.  67,  decreto del Presidente della Repubblica n. 494
del 1987;
         p) articoli  4,  11  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
         q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12;
da  6  a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18,
19  e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
         r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
         s) articoli  3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge
24 dicembre 1993, n. 537.
       2.  Dal  2 maggio  1996  (art.  9 dell'accordo successivo, con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):
         a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre 1925, n.
2009;
         b) art.   14,   comma   16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
   VII. Universita'
       1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131
e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  14,  18,  da  30  a  34  e  61  del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
         d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
         e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         f) art.   26,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
         g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         h) articoli  4,  7,  8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         i) articoli  2,  23,  commi  da  1  a  3; 24, comma 3, legge
29 gennaio 1986, n. 23;
         j)  articoli  da  2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello
stesso  art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12,
13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
         k)  articoli  2,  4,  15  e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
         l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
         m) articoli  1,  comma  1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
         n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
         o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e
3;  27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 319;
         p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   VIII. Aziende autonome
       1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
         a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68,
commi  da  1  a  8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b)  articoli  18,  da  30  a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
         d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         g)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 giugno 1986;
         h)   art.   53,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
17 settembre 1987, n. 494;
         i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
         j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
         k)  articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
         l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
         m)  articoli  1,  comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
         n)  articoli  5,  15  e  21,  decreto  del  Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
         o)  articoli  3,  commi  23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma 20,
legge del 24 dicembre 1993, n. 537.
   IX. Enea
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         b) articoli  1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20,
20-bis,  22,  da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da
44  a  55,  57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 -
30 dicembre 1991;
         c) Parte   generale,   allegati,   appendici   e  codici  di
autoregolamentazione  del diritto di sciopero afferenti al previgente
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
 
	        
	      
                                                           Allegato B
   (Art. 71, comma 1)

   Norme  generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi  decreti  correttivi  emanati  ai sensi dell'art. 2, comma 5
della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a  seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per il
quadriennio   1994-1997   per  il  personale  dirigenziale  ai  sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.
   I. Ministeri
       1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
         a) articoli  10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;
70,  71,  da  78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  18,  da  30  a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c) art.  20,  da  47  a 50, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
         d) decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422;
         e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         f) decreto-legge  27 settembre  1982, n. 681, convertito con
legge 20 novembre 1982, n. 869;
         g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
         h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
         i) art.  4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
         j)  articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
         l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
         m) art.  4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
         n) art.  9,  comma  4,  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
         o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
         p) art.  3,  comma  1,  lettera i) parte 2, legge 10 ottobre
1989, n. 349;
         q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
         r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
         s) art.  10,  commi  1  e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169;
         t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
         u) art.  3,  comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23;
         v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
       2.   Dal   30 settembre   1997   (art.   15  CCNL  integrativo
30 settembre 1997):
         a) art.  18,  comma  2-bis,  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
   II. Enti pubblici non economici
       1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
         a) articoli  9,  10,  37,  66,  68, commi da 1 a 7; 70 e 71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) art.   20,   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
30 giugno 1972, n. 748;
         c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
         d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
         e) articoli  2,  3,  commi  1  e 2, decreto-legge 11 gennaio
1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n.
72;
         f) articoli  5,  6,  12,  commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
         g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
         h) art.  5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
         i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   III. Regioni ed autonomie locali
       1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
         a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b)  articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
         c)   art.   9,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 novembre 1980 n. 810;
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
         e)  art.  7,  da  17  a 19, 25, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;
         f)  articoli  11,  da  18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;
         g)  art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a
42,  56,  61  e  69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987 n. 268;
         h)  articoli  4, 16, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988 n. 395;
         i)  art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo
che per i limitati casi di cui all'art. 46;
         j)  articoli  3,  4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
         k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
   IV. Sanita'
       1.  Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  medica e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e
75 CCNL 1994-1997):
         a)  articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a
71,  da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in
corso  alla  data  di stipulazione del Contratto collettivo nazionale
del  lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure
vigenti  alla  data  del  loro  inizio,  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b)  articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c)  art.  7,  comma  3,  legge  30 dicembre  1971,  n. 1204,
limitatamente  ai  primi  30  giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51,
52,  54,  55,  56,  comma  a  punti  1) e 2); 57, 60, 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
         e)  articoli  18  e  20,  decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1982;
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         g)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 giugno del
1983, n. 348;
         h)  articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
         j)  articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90,
92,   comma   8;   112,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 maggio 1987, n. 270;
         k)   art.   4,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333;
         m)  articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110,
commi  1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto
previsto  dall'art.  65,  comma 9, del Contratto collettivo nazionale
del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi
da  4  a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384;
         n)  art.  18,  commi  1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo
periodo  del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;
         o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
       2.   Dal   6 agosto  1997  (art.  1  comma  14  del  CCNL  del
5 agosto 1997):
         a)  art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
         b)   art.  9,  comma  17,  legge  20 maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico;
         c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
       3.  Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997):
         a) articoli  12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a
71,  da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in
corso  alla  data  di stipulazione del Contratto collettivo nazionale
del  lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure
vigenti  alla  data  del  loro  inizio,  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
         c) art.  7,  comma  3,  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52,
54,  55,  56,  comma  1,  punto  1)  e  2);  57, 60 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
         e) articoli  18  e  20,  decreto  del Ministro della sanita'
30 gennaio 1982;
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         g) decreto  del  Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 348;
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
         j)  articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
         k)   art.   4,   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333;
         m) articoli  da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72
del  Contratto  collettivo  nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a
47,  53,  da  57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto
collettivo  nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;
         n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         o) art.  18,  commi  1  p.to  f)  e  2-bis, eccetto l'ultimo
periodo  del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
       4.  Dal  6 agosto  1997  (articolo  1  comma  14  del CCNL del
5 agosto 1997):
         a) art.  9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
         b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
         c) art.   9,   comma  17,  legge  20 maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico;
         d) articoli  1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
         e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   V. Istituzioni ed enti di ricerca
       1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
         a) articoli  9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
7  e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70,
71,  da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
         c) articoli   8,   comma  1,  relativamente  all'obbligo  di
residenza;  9,  commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n.
70;
         d) articoli.  52,  53  e  65,  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
         e) articoli  11,  commi  3  e  4; 17, decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
         g) articoli  7,  8,  18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         h) articoli  1,  da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
         i) articoli  2  e 4, decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395;
         l)  articoli  1,  11,  17,  commi  1  e  da  5  a 13, con la
decorrenza  prevista  dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale
del  lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art.
80  del  contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e
2;  34,  38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del
12 febbraio 1991, n. 171;
         m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   VI. Universita'
       1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
         a)  articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da
1  a  7;  70,  71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
         c)   art.   20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 giugno 1972, n. 748;
         d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
         f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
         g)  art.  2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
         h)   art.   21,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
1o febbraio 1986, n. 13;
         i)   art.   1,   decreto-legge  27 dicembre  1989,  n.  413,
convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
         j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         k)  art.  13,  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
   VII. Aziende autonome
       1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
         a) articoli  10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8;
da  69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste
dall'art.  53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro,
decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
         b) articoli  18,  da  30  a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
         c) legge  3 luglio  1970,  n.  483, per la parte relativa al
personale con qualifica dirigenziale;
         d) articoli  20,  da  47  a 50, decreto del Presidente della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:
         e) decreto  del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977,
n. 422;
         f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
         g) decreto-legge  27 settembre  1982, n. 681, convertito con
legge 20 novembre 1982, n. 869;
         h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
         i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
         j)  articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
         k)  decreto-legge  10 maggio  1986,  n.  154, convertito con
legge 11 luglio 1986, n. 341;
         l) art.  13  decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
         m) art.   6,   decreto-legge   7 settembre   1987,  n.  370,
convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
         n) art.  9,  comma  4,  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
         o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
         p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   VIII. Enea
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         b) articoli  1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19,
19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44
a  55,  57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente
CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
         c) Parte  generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici
di   autoregolamentazione   del  diritto  di  sciopero  afferenti  al
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
 
	        
	      
                                                           Allegato C
   (Art. 71, comma 2)

   Norme  generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi  decreti  correttivi  emanati  ai sensi dell'art. 2, comma 5
della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il  quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie
locali  (ai  sensi  dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente
decreto).
   I. Personale non dirigenziale
       1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
         a) articoli  10,  27,  e  allegato A, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
         b) allegato  A,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 maggio 1984, n. 665;
         c) articoli  10,  21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma
1;  69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268;
         d) articoli  22,  comma  1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e
tabelle 1, 2 e 3 allegate;
         e) articoli  16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro.
 
	        
	      
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