MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2003
Riconoscimento  alla  sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di avvocato.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Pinzon  Jordan  Rommy Eugenia nata
l'11 aprile  1970  a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  «abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso
«La   Pontificia  Universidad  Javeriana»  di  Bogota'  (Colombia)  e
rilasciato   in  data  14 dicembre  1994,  ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
  Considerato che la richiedente e' iscritta al «Registro Nacional de
Abogados»  della Repubblica di Colombia dal 13 luglio 1995, requisito
attestato  dal  «Consejo  Superior de la Judicatura» in data 5 maggio
2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 luglio 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota in atti datata 30 luglio 2003;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  per  motivi familiari dalla Questura di Milano in data 13
novembre 2001 e valido fino al 12 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Pinzon  Jordan Rommy Eugenia, nata l'11 aprile 1970 a
Bogota'  (Colombia),  cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «avvocati»  e  per  l'esercizio della professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

      
                               Art. 2.
  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
volta  ad  accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto
civile;  2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto
processuale   penale;   5)   diritto   amministrativo;   6)   diritto
costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

      
                               Art. 3.
  La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da
svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto.
    Roma, 13 ottobre 2003
                                          Il direttore generale: Mele

      
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) L'esame   scritto   consiste   nella   redazione  di  un  atto
giudiziario  o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non
piu'  di  tre  materie  tra  quelle  sopra  indicate e a scelta della
commissione d'esame.
    c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni
pratiche  vertenti  su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato
potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
    d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.

      

02.12.2003
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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