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Gazzetta Ufficiale N. 258 del 6 Novembre 2003

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Fondo sanitario nazionale 2001-2002 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998). (Deliberazione n. 44/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e il conseguente decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che
prevedono, tra l'altro, che la copertura degli oneri relativi
all'assistenza sanitaria, per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sia posta a carico delle disponibilita' del
Fondo sanitario nazionale;
Viste le proprie delibere concernenti la quota di parte corrente
del Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002 rispettivamente dell'8
marzo 2001, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2001), e del 31 gennaio
2003, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 94/2003), con le quali sono state
accantonate somme pari a 1.346.919.592,83 euro per l'anno 2001 e
1.374.311.236,87 euro per l'anno 2002, in attesa di puntuali proposte
da parte del Ministero della salute;
Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute circa
l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2001 e 2002, della somma
di 30.987.413,95 euro (60 miliardi di lire) per ciascun anno per il
finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri,
temporaneamente presenti nel territorio nazionale;
Considerato che la predetta assegnazione e' effettuata sulla base
delle istanze di regolarizzazione presentate, sul numero stimato
degli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed
al soggiorno e sulla spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e
puerperio;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella suduta dell'8
maggio 2003;
Delibera:
A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario 2001 e
2002, accantonate con delibere numeri 32/2001 e 1/2003, richiamate in
premessa, e' assegnata alle regioni, per le finalita' sopra indicate,
la somma di 30.987.413,95 euro (60 miliardi di lire) per ciascun
anno.
Il predetto importo e' ripartito come da allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 150

Tabella

pag. 47


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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