FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Documento approvato
 

26 novembre 2003

Proposte di modifica allo Schema di regolamento di attuazione in materia di immigrazione

(di seguito denominata ‘bozza’)

(le parti di testo ‘nuove’ sono evidenziate in grassetto)

Art. 2, c. c) 2 bis

Dopo” necessarie…aggiungere “prevedendo una compartecipazione delle spese da parte degli interessati” al posto di “effettuate a spese degli interessati”

Art.3 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 3 dell’art.3 del regolamento come delineato nella bozza:

… Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto redatta, anche sulla base di appositi formulari predisposti ove occorra con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane negli stati di origine degli stranieri, in lingua a lui comprensibile o, se ció non è possibile per carenza di formulari e/o per indisponibilitá di personale idoneo, in lingua inglese, francese, spagnola, araba e lingue slave secondo la preferenza manifestata dall’interessato.

 

 

Art.4 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 8-bis dell’art.5 del regolamento come delineato nella bozza:

… Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza di stampato disponibile e di personale idoneo alla redazione, in inglese, francese, spagnolo, arabo o lingue slave secondo la preferenza manifestata dall’interessato, che illustri  i diritti e i doveri dello straniero …

 

 

Art.5 della bozza

1.Va soppressa la lettera d) del primo comma del nuovo art.6 del regolamento delineato nella bozza.

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo primo comma dell’art.6 del regolamento:

… f) documentazione attestante l’invaliditá totale o i gravi motivi di salute previsti dall’art.29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico esercitante legale professione secondo le leggi dello stato di appartenenza e accompagnata ove occorra dalla relativa traduzione in lingua italiana a cura della rappresentanza diplomatica o consolare;

g) documentazione attestante l’oggettiva impossibilitá di provvedere al  sostentamento dei familiari a carico di cui all’art.29, comma 1, lettera b-bis), prodotta dalle locali autoritá o da soggetti riconosciuti dallo Stato di appartenenza e valutata dall’autoritá consolare alla luce dei parametri locali.

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo secondo comma dell’art.6 del regolamento:

… nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. La legalizzazione e la validazione possono essere effettuate anche avvalendosi di un procuratore speciale o a seguito di richiesta scritta dell’interessato autenticata in Italia e inviata a mezzo posta con allegate la documentazione e l’eventuale richiesta della nomina di cui al comma 1, lettera f) nonché la ricevuta del versamento effettuato in Italia su conto corrente postale del contributo richiesto per l’attivitá di legalizzazione e di validazione ed eventualmente per l’incarico di cui al comma 1, lettera f). La documentazione legalizzata e validata è trasmessa a cura dell’autoritá consolare allo Sportello unico per l’immigrazione competente per territorio che provvede a darne notizia all’interessato.

 

Aggiungere comma 1-bis:

“Per i rifugiati la documentazione così come previsto al comma 1 vale unicamente per quanto previsto alle lettere e) ed f)”  

 

 

Art.6 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo art.6 bis del regolamento:

… Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto in lingua a lui comprensibile o, in mancanza di personale idoneo, in inglese, francese, spagnolo, arabo e lingue slave, secondo la preferenza manifestata dall’interessato. Il provvedimento …

 

 

Art.7 della bozza

Va soppresso  al nuovo terzo comma dell’articolo 8 del regolamento: “fermo restando il possesso dei requisiti,…. fino al punto“

 

 

Art.8 della bozza

 

Il nuovo art.8 bis del regolamento si chiede venga modificato:

“Il datore di lavoro… deve indicare…..l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di un alloggio che abbia i requisiti di abitabilità e di idoneità igienico sanitaria…”  (e levare il riferimento all’art. 5 bis del TU).

 

 

Art. 10 della bozza

Aggiungere un nuovo comma 3-bis:

“In caso di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri e dei loro accompagnatori, partecipanti a progetti di accoglienza e solidarietà a carattere turistico – umanitario promossi da Regioni ed Enti Locali, la richiesta del permesso di soggiorno può essere fatta dal legale rappresentante dell’Ente proponente alla Questura competente, mediante esibizione di:

·        passaporto o documento equipollente

·        assensoall’espatrio del minore da parte di entrambi gli esercenti patria potestà

·        copia del progetto di accoglienza e solidarietà a carattere turistico umanitario

·        copia della trasmissione del progetto al Comitato tutela minori stranieri”

 

 

Art.11 della bozza

Si segnala la necessità di regolamentare i permessi di soggiorno di cui all’art.34, comma 1, b) TU: permesso di soggiorno per attesa adozione e permesso di soggiorno per affidamento; di prevedere una regolamentazione della concessione di permesso di soggiorno a seguito di visti per: motivi religiosi o  di culto, visita, missione.

 

Alla lettera a) aggiungere: “…e per asilo per la durata minima di due anni;….

c quinquies: sostituire “per cure mediche” con “ per motivi familiari connessi a condizioni di salute del minore…..

 

Si propongono le seguenti modifiche alla nuova lettera c-sexies del comma 1 dell’art.11 del regolamento:

c-sexies) per integrazione sociale e civile del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’art.32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri di cui all’art.33 del testo unico che deve pervenire nel termine perentorio di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale, il parere si intende favorevole;  

 

b) 1 bis, modificare: “all’ufficio di frontiera esterna entro 15 giorni dal termine della validità annuale”…..

 

 

Art.12 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 2-bis dell’art.13 del regolamento [modifica importante]:

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o, nel caso di lavoratore straniero con rapporto di lavoro sorto anteriormente all’applicazione dell’art.5 bis del testo unico, la sussistenza della dichiarazione e dell’impegno di cui all’art.8-bis del presente regolamento.

 

Si propone di aggiungere un nuovo comma 3-bis all’art.13 del regolamento [modifica importante]:

3-bis. In sede di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente l’attestazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare  dello stato di appartenenza che lo straniero ha presentato domanda per il passaporto o altro documento di viaggio e che la stessa risulta pendente. L’esibizione del passaporto o altro documento di viaggio è richiesta solo ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.  

 

Si propone di aggiungere un nuovo comma 3-ter all’art.13 del regolamento [modifica importante]:

3-ter. Sino alla comunicazione dell’eventuale provvedimento di diniego del permesso di soggiorno lo straniero puó proseguire il rapporto o i rapporti di lavoro in corso e puó instaurare nuovi rapporti di lavoro se ció è ammesso dalle norme vigenti per il tipo di permesso di cui ha chiesto il rinnovo.

 

Comma 3 dopo  “quale parola” ricevuta sopprimere il resto del comma

 

 

Art.13 della bozza

Si propone di eliminare il comma 4 Bis

 

Alla fine del comma 5 aggiungere:

“e fino a 90 giorni dalla conclusione del corso stesso”

 

Inserire nuovo comma “6”

6. Il permesso di soggiorno rilasciato per affidamento, integrazione sociale e civile del minore, per minore età o per motivi di formazione professionale che svolgono anche il periodo di addestramento di cui all’ art. 27 co. 1 lett. f del testo unico può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In quest’ultimo caso la conversione è possibile, soltanto, su presentazione, da parte del datore di lavoro, di una richiesta di assunzione nell’impresa presso la quale lo straniero ha svolto la formazione professionale e il periodo di addestramento.

 

 

Art. 15 della bozza

Comma 4 lett. b  sostituire “a norma dell’art. 29 , comma 3 lett. a”

con “ a norma dell’art. 8 bis del presente regolamento”

Comma 6 dell’art. 16 del DPR 394/99 eliminare dopo la parola “corredata” l’espressione da “oltre …..anche”

 

 

Art.18 della bozza

Va soppresso il nuovo comma 1-bis dell’art.19 del regolamento contenuto nella bozza.

 

 

Art.21 della bozza

Va soppresso il secondo periodo del nuovo comma 3-bis dell’art.27 del regolamento contenuto nella bozza (“Le quote di ingresso …”).

 

 

Art. 22 della bozza

Comma 1 lett. b aggiungere che deve pervenire nel termine perentorio di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale, il parere si intende favorevole;   aggiungere alla fine del comma: “al compimento del diciottesimo anno di età il permesso di soggiorno è convertibile in permesso per lavoro o per studio o formazione”;

Comma a bis  “integrazione minore” con la dicitura “integrazione sociale e civile del minore”

 

 

Art.23 della bozza

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 1 dell’art.29 del regolamento come delineato nella bozza [modifica importante]:

I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definiti sulla base delle indicazioni regionali ai sensi dell’art.21, comma 4 ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto della valutazioni effettuate dal Ministero della salute, sentite le regioni, connesse alle rilevazioni …

 

Le regioni nell’ambito delle indicazioni revisionali di cui all’art. 21 comma 4 ter T.U. possono esprimere specifiche valutazioni inerenti determinati fabbisogni professionali necessitanti nel contesto produttivo regionale

 

 

 

Art. 24 della bozza

 

Al comma 1 dell’art. 30 del regolamento aggiungere alla fine del primo periodo dopo: “designato dal questore”: “da un rappresentante provinciale nominato dalla Provincia e da un rappresentante regionale nominato dalla Regione. Lo sportello unico può essere integrato da un rappresentante della ASL ai fini dell’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale”.

Dopo l’art. 30 sexies aggiungere:

“ART. 30 septies (Diposizioni particolari per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, provvedono all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro riferite o connesse alla applicazione degli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dell’art. 40, comma 22, del presente regolamento ed al rilascio dei relativi nulla osta, nonché alle altre funzioni spettanti allo Sportello unico ai sensi dei predetti articoli e inerenti l’ingresso di lavoratori non appartenenti all’Unione Europea.

2.Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì, sentito il Commissario del Governo competente per territorio ai fini dell’assegnazione di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato allo Sportello unico, svolgere le altre funzioni e compiti attribuiti dal testo unico e dal presente regolamento allo Sportello medesimo, che in tal caso è costituito dal Presidente della Provincia autonoma competente per territorio.

 

 

Art.29 della bozza

 

Al 1 comma dell’art. 34 del regolamento aggiungere dopo “Ministro del Lavoro e delle politiche sociali”: “d’intesa con la Conferenza Stato-Regione” ed eliminare il secondo periodo dello stesso comma.

 

Aggiungere comma 2

2. Le regioni ottemperanti l’art. 21 comma 4 ter del testo unico, sottoscrivono con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle convenzioni anche pluriennali, per realizzare i programmi di cui all’art.23 comma 1 del testo unico, coerenti al fabbisogno regionale.

 

Si propongono le seguenti  modifiche al secondo comma, che diverrebbe terzo comma, del nuovo articolo 34 del regolamento:

3. I lavoratori in possesso dell’attestato di qualifica, ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell’ambito dei predetti programmi sono inseriti … 

 

Al comma 7 dell’art. 34 del d.P.R. 394 del 1999 è apportata la seguente modifica:

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, è riservata una specifica quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell’elenco che abbiano partecipato all’attività formativa nei paesi di origine, da assegnare a ciascuna Regione nella misura stabilita con le convenzioni di cui all’articolo 29, comma 2.

Qualora si verifichino residui nell’utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.

 

 

Art.30 della bozza

Aggiungere al comma 1 dopo “codice fiscale” e “il documento attestante l’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale”

 

Aggiungere comma 3 bisLo sportello unico competente richiede l’annullamento dell’iscrizione obbligatoria al SSN in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno ovvero conferma l’avvenuta consegna

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo art.36 del regolamento: 

1.… Nello stesso termine, il lavoratore straniero sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. La stipula del contratto di soggiorno sostituisce ad ogni effetto la comunicazione all’autoritá di pubblica sicurezza prevista dall’art.7 del testo unico.

2…nonché al datore di lavoro. Lo Sportello unico competente provvede alle comunicazioni prescritte dalla legge all’INPS e all’INAIL e al Centro per l’impiego.

 

 

Art.32 della bozza

Si propone la soppressione del primo comma del nuovo art.36-bis previsto dalla bozza

 

 

Art. 34 della bozza

 

Il primo comma dell’art. 38 del regolamento è riformulato e integrato come segue:

1. I nulla osta al lavoro stagionale, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro e che possono avere una durata da venti giorni a nove mesi, in corrispondenza alla durata del lavoro stagionale richiesto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono rilasciati dallo Sportello unico, con le modalità previste dall’articolo 30–bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7 del  presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

 

Art.36 della bozza

Si chiede che il nuovo nono comma dell’art.39 venga cosí riformulato:

9.Oltre a quanto previsto dall’art.14, lo straniero giá presente in Italia che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno che non consente l’esercizio di attivitá lavorativa puó chiedere la conversione del suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine …

 

 

Art.37 della bozza

Il primo periodo del comma 9 dell’art. 40 del regolamento è integrato nel modo seguente:

 

9. Gli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, ai sensi dell’articolo 44-bis, commi 5 e 6, possono svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro, in conformità con la normativa regionale in materia di formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f) del testo unico, nell’ambito di corsi approvati nel piano formativo regionale ed organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell’articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite.

 

Il secondo periodo del comma 9 è soppresso

 

Il terzo periodo resta invariato

 

Al comma 10 dell’art. 40 del d.P.R. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

comma 10 Ai fini del rilascio della predetta certificazione, l'ente di formazione acclude il programma formativo, indicando le relative forme di finanziamento, l'individuazione delle imprese ospitanti e l'elenco nominativo degli stranieri partecipanti al corso.

Gli adempimenti amministrativi e organizzativi per la gestione dei corsi organizzati dagli Enti di formazione accreditati sono definiti nel decreto del Ministero del lavoro politiche sociali di cui al comma 1 dell’art. 29 del presente regolamento nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale.

 

Dalla parola “L’ente di formazione ….fino a   conclusione del corso” è soppresso

 

Al comma 11 dell’art. 40 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

11. Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali regolarmente registrate presso le Camere di Commercio in Italia, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L’impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall’ordinamento italiano in base al principio della territorialità, ad esclusione dei casi in cui gli stessi non siano dovuti in base a convenzioni stipulati con gli stati esteri. Le Questure hanno l’obbligo di apporre sul permesso di soggiorno quale motivazione del soggiorno stesso, la dicitura “Distacco Art. 27 lettera g”.

 

Al comma 13 dell’art. 40 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, anche tramite accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti.

In tali casi il nulla osta al lavoro, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (eliminato il periodo evidenziato) alla realizzazione dell’opera o alla prestazione del servizio previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

L’impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall’ordinamento italiano in base al principio della territorialità, ad esclusione dei casi in cui gli stessi non siano dovuti in base a convenzioni stipulate con gli stati esteri. I lavoratori interessati sono tenuti a lasciare l’Italia al termine dell’opera o alla prestazione del servizio oggetto del nulla osta nel quale, comunque, deve essere individuato il luogo di esecuzione dell’opera o della prestazione del servizio. Le Questure hanno l’obbligo di apporre sul permesso di soggiorno quale motivazione del soggiorno stesso la dicitura”APPALTO - ART.27 lett.i,

 

Al comma 22 dopo. “lettere a), b)” aggiungere: c)

 

 

Art.40 della bozza

 

Si propone :

Comma 5 Inserire dopo “enti di formazione accreditati”: “nell’ambito del piano formativo regionale” e sopprimere da: “nell’ambito del contingente annuale determinato con decreto di cui al comma 6”.

 

Comma 6

Soppressione del sesto comma del nuovo art.44-bis del regolamento.