LEGGE 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2003.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4.  Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni  e  le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria e perdono
comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia
autonoma   nel   rispetto   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.

      
                  Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1. I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».
              -  L'art.  117  della Costituzione, quinto comma, cosi'
          recita:
              «La  potesta'  legislativa  e' esercitata dallo Stato e
          dalle  Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

      
                               ART. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b)  per  evitare  disarmonie  con le discipline vigenti per i singoli
settori  interessati  dalla  normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti  modifiche  o  integrazioni  alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  ente  nel  cui  interesse  egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono  essere  previste  nei  soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
competenti  amministrazioni,  si  provvede  a  carico  del  fondo  di
rotazione  di  cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.

      
                  Note all'art. 2:
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari». L'art. 5 cosi' recita:
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748».

      
                               ART. 3.
  (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
                    di disposizioni comunitarie).
1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in  via regolamentare o amministrativa ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo  acquisisce  i  pareri dei competenti organi parlamentari che
devono  essere  espressi  entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi.   Decorso   inutilmente   il   termine  predetto,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati.

      
                  Note all'art. 3:
              -   La   legge   22 febbraio   1994,   n.   146,  reca:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993».
              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997).
              -  Per  l'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi le note all'art. 1.

      
                               ART. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.

      
                               ART. 5.
     (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
              interessate dalle direttive comunitarie).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate  se  non in modo esplicito, mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.

      
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
                               ART. 6.
   (Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          in materia di accesso alla professione notarile).
1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  numero  1°,  le  parole:  "del  regno"  sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  una  universita'  italiana o di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n. 148".

      
                  Note all'art. 6:
              -  La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili». Il testo dell'art.
          5,  come  modificato  dalla  legge  qui  pubblicata,  cosi'
          recita:
              «Art.   5.  -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro  e'
          necessario:
                1) essere  cittadino  italiano  o  di  un altro Stato
          membro  dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
          21;
                2) essere  di  moralita'  e  di  condotta  sotto ogni
          rapporto incensurate;
                3) non  aver subito condanna per un reato non colposo
          punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
          ancorche'  sia  stata  inflitta  una pena di durata minore;
          l'esercizio  dell'azione  penale per uno dei predetti reati
          comporta  la  sospensione  della  iscrizione  nel ruolo dei
          notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
          declaratoria di estinzione del reato;
                4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data
          o  confermata  in  una  universita' italiana o di un titolo
          riconosciuto  equipollente  ai  sensi della legge 11 luglio
          2002, n. 148;
                5) avere   ottenuto,   dopo   conseguita  la  laurea,
          l'iscrizione  fra i praticanti presso un Consiglio notarile
          ed  avere  fatto  la  pratica  per  due anni continui, dopo
          l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
          praticante,    col    consenso    del   notaro   stesso   e
          coll'approvazione del Consiglio.
              Per   coloro  che  sono  stati  funzionari  dell'ordine
          giudiziario  almeno  per  due  anni,  per  gli  avvocati in
          esercizio  e  per i procuratori pure in esercizio da almeno
          due anni, basta la pratica per un anno continuo.
              La  pratica  incominciata  in  un distretto puo' essere
          continuata   in  un  altro  distretto;  nel  qual  caso  il
          praticante  dovra'  trasferire presso il Consiglio notarile
          di  quest'ultimo  distretto  la  iscrizione  gia'  ottenuta
          nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
          in cui intende proseguirla;
                6) avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame  di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.».
              -  La  legge 11 luglio 2002, n. 148, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
          di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
          europea,  fatta  a  Lisbona  l'11 aprile  1997,  e norme di
          adeguamento dell'ordinamento interno».

      
                               ART. 7.
    (Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
     in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in
    conformita' alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1.  Al  comma  2,  secondo  periodo,  dell'articolo 51 della legge 16
gennaio  2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2.  Al  comma  2,  terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della
legge  16  gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita
dalla seguente: "provvedimento".

      
                  Note all'art. 7:
              -  La  legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca: «Disposizioni
          ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione».
          L'art.  51,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              «Art.  51  (Tutela della salute dei non fumatori). - 1.
          E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
                a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
                b) quelli   riservati   ai   fumatori   e  come  tali
          contrassegnati.
              2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
          lettera  b),  devono  essere  dotati  di  impianti  per  la
          ventilazione   ed   il   ricambio   di   aria  regolarmente
          funzionanti.  Al fine di garantire i livelli essenziali del
          diritto  alla  salute,  le  caratteristiche  tecniche degli
          impianti  per  la  ventilazione ed il ricambio di aria sono
          definite,   entro   centottanta   giorni   dalla   data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  di  recepimento  di  un  accordo tra lo Stato, le
          regioni,  e  le province autonome, su proposta del Ministro
          della  salute.  Con lo stesso provvedimento sono definiti i
          locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
          connessi   all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.
              3.  Negli  esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
          1,  lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
          piu'   locali   di   superficie  prevalente  rispetto  alla
          superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
              4.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,
          possono   essere  individuati  eventuali  ulteriori  luoghi
          chiusi  nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3. Tale regolamento
          deve  prevedere che in tutte le strutture in cui le persone
          sono  costrette  a  soggiornare  non volontariamente devono
          essere previsti locali adibiti ai fumatori.
              5.  Alle  infrazioni  al  divieto previsto dal presente
          articolo  si  applicano le sanzioni di cui all'art. 7 della
          legge  11 novembre  1975, n. 584, come sostituito dall'art.
          52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              6.  Al  fine  di  consentire  una adeguata attivita' di
          informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
          categoria  piu'  rappresentative, le disposizioni di cui ai
          commi  1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso
          un  anno  dalla data di entrata in vigore del provvedimento
          di cui al comma 2.
              7.  Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
          della  presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della salute di concerto
          con   i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,  sono
          ridefinite    le   procedure   per   l'accertamento   delle
          infrazioni,  la  relativa  modulistica per il rilievo delle
          sanzioni  nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
          ad   elevare   i   relativi  processi  verbali,  di  quelli
          competenti   a   ricevere   il  rapporto  sulle  infrazioni
          accertate  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, e di quelli deputati a irrogare le relative
          sanzioni.
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non
          comportano  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio dello
          Stato.
              9.  Rimangono  in  vigore,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
          della legge 11 novembre 1975, n. 584.
              10.  Restano  ferme le disposizioni che disciplinano il
          divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
              -  La direttiva 2001/37/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2001, n. L 194.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».

      
                               ART. 8.
 (Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
 n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia
    di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
       radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
1.  Il  terzo  capoverso  del  numero 4 dell'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche'  non  e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione
deve  essere  particolarmente  accurata  e tenere conto dell'utilita'
sociale  attesa.  Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche
ogni  altro  rischio  associato  o  aggiuntivo  che  la ricerca possa
comportare".

      
                  Note all'art. 8:
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom  in materia di
          protezione  sanitaria delle persone contro i pericoli delle
          radiazioni  ionizzanti connesse ad esposizioni mediche». Il
          testo  dell'allegato  III,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, cosi' recita: «Allegato III (previsto dall'art.
          4,   comma   4).   Procedure   di   giustificazione   e  di
          ottimizzazione   della   ricerca   scientifica  comportante
          esposizioni a radiazioni ionizzanti.
          1. Definizioni.
          Ricerca medica e biomedica con radiazioni:
              Ogni  indagine sistematica nel campo della salute volta
          a  sviluppare  ed  o contribuire la conoscenza e la pratica
          medica  che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti di
          volontari.
          Beneficio diretto:
              Ogni  beneficio,  concernente  la  conservazione  della
          salute  o  il suo ripristino, che il volontario esposto per
          motivi  di  ricerca  possa  conseguire  a seguito della sua
          partecipazione:  puo'  riguardare vari aspetti tra i quali:
          la    prevenzione   (prevenzione   di   reazioni   avverse;
          individuazione  di  fattori di rischio, ecc.), la diagnosi,
          la prognosi, l'impostazione e la condotta della terapia, la
          palliazione   della   sofferenza,  il  miglioramento  della
          qualita' di vita, l'aumento della sopravvivenza.
          Pratica medica sperimentale:
              Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativa e/o
          sperimentale  effettuata  da un medico specialista sotto la
          sua  diretta  e  personale  responsabilita' e alla quale il
          malato liberamente consente nell'attesa di un beneficio non
          altrimenti conseguibile.
          Sperimentatore:
              Persona   responsabile,   per  quel  che  sono  le  sue
          competenze, della conduzione della ricerca presso un centro
          di sperimentazione.
          Sperimentatore coordinatore:
              Medico  specialista che, avendo adeguata e riconosciuta
          competenza  nella  materia trattata e nella radioprotezione
          delle  persone  esposte,  assume  la  responsabilita' della
          programmazione  della  ricerca,  della sua condotta e delle
          sue  conseguenze,  del coordinamento degli sperimentatori e
          della divulgazione dei risultati.
              Nel  caso  la ricerca sia condotta da una sola persona,
          questa   assume  la  responsabilita'  dello  sperimentatore
          coordinatore.
          Centro di sperimentazione:
              Struttura   sanitaria   come   definita   dal   decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          integrazioni  e  modifiche  presso  la  quale  si svolge la
          ricerca.
              Nel  caso  di  ricerca  pluricentrica,  struttura nella
          quale opera lo sperimentatore coordinatore.
              Ogni  altra  struttura  oltre  quelle  citate che venga
          esplicitamente  riconosciuta  idonea  dal  Ministero  della
          sanita'  alla  sperimentazione con radiazioni ionizzanti su
          persone.
          2. Principi generali e consenso.
              La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti
          deve  essere  eseguita  nel  rispetto dei principi generali
          espressi   nelle   norme  vigenti  in  materia  di  ricerca
          biomedica;  essa  deve altresi' essere conforme ai principi
          della  pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission
          on  Radiological  Protection).  [Resta,  in ogni caso fermo
          quanto  disposto  nell'art.  108  del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230].
              L'esposizione  a radiazioni ionizzanti di volontari che
          partecipano  a  programmi  di ricerca medica e biomedica e'
          possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.
          3. Autorizzazione.
              Prima  di  avviare  un  programma  di  ricerca medica o
          biomedica  deve  essere  acquisito il parere vincolante del
          Comitato  etico,  che  terra' conto, nella valutazione, dei
          principi  della  pubblicazione  62 dell'ICRP (International
          Commission   on   Radiological  Protection)  nonche'  delle
          indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
          1999   -  Guidance  on  medical  exposure  in  medical  and
          biomedical  research". Il piano della ricerca, con allegato
          il  parere  favorevole  del  predetto  Comitato etico, deve
          essere  notificato  al Ministero della salute almeno trenta
          giorni prima dell'inizio della ricerca.
          4. Giustificazione.
              La  ricerca  con  radiazioni ionizzanti su persone deve
          venir  giustificata  sulla  base  del beneficio diretto che
          puo'  derivarne  per le persone esposte o, allorche' questo
          non  sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita' sociale dei
          risultati conseguibili.
              Non  e'  ipotizzabile  beneficio  diretto  nel  caso di
          ricerche   utilizzanti   volontari   sani.   Ad  essi  sono
          equiparati  i  pazienti  con  patologia  non  coerente  con
          l'oggetto della ricerca.
              Allorche'  non  e'  ipotizzabile  beneficio  diretto la
          giustificazione  deve  essere  particolarmente  accurata  e
          tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio
          da  radiazione  va  considerato  anche  ogni  altro rischio
          associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare.
              Le  pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono
          giustificate  in  base a dati, reperibili nella letteratura
          scientifica  internazionale,  che permettano di ipotizzarne
          l'utilita'.
              In  questi casi il medico sperimentatore puo', sotto la
          sua    diretta    responsabilita'    impiegare   procedure,
          apparecchiature  o  radiofarmaci  per una indicazione o una
          via  di  somministrazione diversa da quella autorizzata per
          l'immissione in commercio.
          5. Ottimizzazione.
              Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiature
          utilizzate  vanno  dichiarate  nel programma di ricerca. La
          permanenza  dei  requisiti  di  qualita'  nel  corso  della
          ricerca   deve   essere   verificata  con  la  periodicita'
          dichiarata  nel  programma  stesso.  La  dose  efficace  ai
          volontari  partecipanti  deve  essere contenuta nel livello
          minimo compatibile con l'ottenimento del fine della ricerca
          ed essere dichiarata nel programma di ricerca.
              Lo     sperimentatore     coordinatore     assume    la
          responsabilita'   che  le  esposizioni  vengano  effettuate
          secondo norme di buona tecnica.
          6. Divieti e limiti
              Le  donne  con  gravidanza  accertata  o  sospetta sono
          escluse  dalla  partecipazione  a  ricerche  con radiazioni
          ionizzanti.
              Le donne che allattano al seno sono escluse da ricerche
          che   comportino   somministrazione   di   radionuclidi   o
          radiofarmaci.
              Soggetti  in  eta'  infantile possono venire utilizzati
          solo  per ricerche su patologia propria dell'eta' infantile
          di  cui  siano  affetti  e  nell'ipotesi  di  un  beneficio
          diretto.  E' d'obbligo il consenso scritto del responsabile
          legale dell'infante.
              I  soggetti sani di eta' minore e comunque gli incapaci
          di  consapevole e libero consenso non possono partecipare a
          ricerche   con   radiazioni,   salvo   quando  strettamente
          indispensabili  allo  studio di specifiche patologie, ed in
          tal caso con il consenso scritto del tutore.
              E'  vietata  l'esposizione  per  ricerca di persone che
          abbiano  gia'  ricevuto esposizioni a radiazioni ionizzanti
          in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano
          prospettabili benefici diretti.
          7. Vincoli di dose e particolari prescrizioni.
              I  vincoli di dose per i volontari sani per i quali non
          sia  ipotizzabile  un  beneficio diretto, sono basati sulle
          indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
          99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical
          research".  [Resta,  in  ogni  caso  fermo  quanto disposto
          nell'art.  108  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.
          230].
              Quando  siano  prospettabili benefici diretti il medico
          specialista   responsabile   delle   esposizioni  programma
          individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato
          etico,   vincoli  di  dose  che  tengano  conto  di  quanto
          riportato  nella letteratura scientifica internazionale. Le
          inerenti  indicazioni  devono esser riportate nel programma
          di ricerca.
              Non  sono  sottoposti  alla  disciplina del decreto del
          Ministro  della  sanita'  28 luglio  1977  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci
          utilizzati  per  ricerca  per  i  quali  siano  disponibili
          sufficienti  dati  sulla  qualita'  e  sulla  sicurezza  di
          impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per
          la  ricerca.  In  tal  caso  lo sperimentatore coordinatore
          dichiara, e il Comitato etico accerta, che siano rispettate
          le condizioni di affidabilita', con le inerenti specifiche,
          di cui all'Allegato 1 del citato decreto.».
              -   La  direttiva  97/43/Euratom  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Comunita' europea 9 luglio 1997,
          n. L 180.

      
                               ART. 9.
 (Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante
   attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano
   e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento
   delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e
               di taluni prodotti di origine animale).
1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  4.  -  1.  Le  regioni  e  le province autonome pubblicano nel
bollettino  ufficiale  regionale,  entro il 31 marzo di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, i dati relativi alle
somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche'
ai  costi  del  servizio  prestato,  da calcolare tenendo conto degli
oneri  salariali  e  sociali  relativi  al  personale del servizio di
ispezione  e  delle  spese amministrative connesse all'esecuzione dei
controlli  e  delle  ispezioni.  Il  Ministero della salute effettua,
d'intesa   con   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
valutazione  dei  dati  e  la  verifica  degli  adempimenti di cui al
presente decreto.
2.  Le  regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario,
entro  il  30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti
dagli  interessati  fino  alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta  rideterminazione  viene  effettuata  tramite  accordo  tra  il
Governo,   le  regioni  e  le  province  autonome,  da  recepire  con
disposizioni regionali.
3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  pubblicano nel bollettino
ufficiale  regionale  le  rideterminazioni  dei  contributi di cui al
comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e
al Ministero dell'economia e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge
permangono  a  carico  delle  regioni  e  delle province autonome gli
adempimenti   gia'  previsti  di  pubblicazione  e  comunicazione  ai
Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle finanze, i quali
conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della
misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo,
le  regioni  e  le  province  autonome,  da recepire con disposizioni
regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n.  432,  il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Sulla base
della  verifica  di  cui  al  comma 3, con regolamento da emanare, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su   proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza
del  termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata, ove
necessario,  la  misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino
alla copertura del costo effettivo del servizio".
4.  All'articolo  7,  comma  1,  alinea,  del  decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 2".

      
                  Note all'art. 9:
              -  Il  decreto  legislativo  19 novembre  1998, n. 432,
          reca:  «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
          modificano  e  codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
          di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
          degli   animali  vivi  e  di  taluni  prodotti  di  origine
          animale».   L'art.  7,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  7.  - 1. Con decreto del Ministro della sanita',
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, sentito il Ministero per le
          politiche  agricole,  sono  rideterminati,  a seguito delle
          verifiche  previste  all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5,
          comma  4,  gli  importi  dei  contributi di cui ai punti di
          seguito elencati, sulla base degli elementi di cui ai punti
          a fianco di ciascuno indicati:
                a) allegato  A,  capitolo  II,  punto 1, in relazione
          agli elementi di cui all'allegato A, capitolo II, punto 2;
                b) allegato  A,  capitolo III, sezione I, punto 1, in
          relazione  agli  elementi  di  cui all'allegato A, capitolo
          III, sezione I, punto 3;
                c) allegato  A,  capitolo III, sezione I, punto 2, in
          relazione  agli  elementi  di  cui all'allegato A, capitolo
          III, sezione I, punto 4;
                d) allegato  A, capitolo III, sezione I, punti 1 e 2,
          in  relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo
          III, sezione I, punto 5;
                e) allegato  A, capitolo III, sezione II, punto 2, in
          relazione  agli  elementi  di  cui all'allegato A, capitolo
          III, sezione I, punto 3;
                f) allegato  C,  capitolo  II,  punto 1, in relazione
          agli elementi di cui all'allegato C, capitolo II, punto 2.
              2.  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sentito  il  Ministero  per  le
          politiche  agricole,  sono  determinati i contributi di cui
          all'allegato  B,  lettere  d)  ed  e), sulla base del costo
          effettivo del servizio.
              3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, puo'
          stabilire, informandone previamente la Commissione europea,
          che,  quando  i  prodotti della pesca sono destinati ad una
          successiva  preparazione  o  trasformazione  sul territorio
          nazionale,  venga  riscosso un unico contributo cumulativo,
          in un'unica soluzione».

      
                              ART. 10.
  (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
   Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in
           commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a modificare, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il comma 2
dell'articolo  11  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  la Direzione generale della sanita' veterinaria e
degli  alimenti  del  Ministero  della  salute, sentito il competente
Dipartimento  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
possa  disporre  la  proroga  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo
3  del  medesimo  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  23  aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto
contenente   una   sostanza  attiva  oggetto  dei  regolamenti  della
Commissione  europea,  di  cui  all'articolo  8, paragrafo 2, secondo
comma,  della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
e  fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I
del   decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  e  successive
modificazioni;
b)  prevedere  che  quanto  disposto  alla  lettera a) possa avvenire
sempreche'  non  siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare
gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2.  Il  Governo  e'  autorizzato  a modificare, entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a)  prevedere  che  il  Ministro  della  salute possa disporre che la
Commissione   di  cui  al  comma  3  dell'articolo  39  del  medesimo
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23
aprile  2001,  n.  290,  fino a quando esercita le proprie funzioni e
competenze,  si  avvalga  di  esperti nelle discipline attinenti agli
studi  di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  nel numero massimo di
cinquanta,  inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del
Ministro  della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali,  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e delle
attivita'   produttive,  sulla  base  delle  esigenze  relative  alle
attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del
citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b)  stabilire  che  le  spese  derivanti  dall'attuazione  di  quanto
previsto  alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle
attivita'  svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

      
                  Note all'art. 10:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2001,  n.  290,  reca:  «Regolamento di semplificazione dei
          procedimenti   di   autorizzazione  alla  produzione,  alla
          immissione   in   commercio  e  alla  vendita  di  prodotti
          fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  (n. 46, allegato 1,
          legge n. 59/1997)». L'art. 11, cosi' recita:
              «Art.   11   (Rinnovo  dell'autorizzazione).  -  1.  Il
          Dipartimento,   sentito  l'istituto  convenzionato  di  cui
          all'art.   3,   rinnova   l'autorizzazione   su   richiesta
          documentata  del  titolare,  da  presentarsi almeno un anno
          prima   della   scadenza   dell'autorizzazione,  dopo  aver
          verificato  che  le  condizioni di cui all'art. 4, comma 1,
          del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, continuano
          ad   essere   soddisfatte.   L'autorizzazione  puo'  essere
          temporaneamente  prorogata  per  il  periodo necessario per
          procedere alla verifica.
              2.     Il     Dipartimento     concede    il    rinnovo
          dell'autorizzazione  alla  immissione  in  commercio, senza
          sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora
          si  tratti  di  un  prodotto contenente una sostanza attiva
          inserita  nell'allegato  I del Regolamento (CE) n. 451/2000
          della  Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I
          del  Regolamento  (CEE)  n.  3600/1992  della  Commissione,
          dell'11 dicembre  1992, sino alla iscrizione della sostanza
          attiva  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  194,  e  sempre  che non siano sopravvenuti dati
          scientifici  tali da alterare gli elementi posti a base del
          provvedimento di autorizzazione.
              3.  Per  ottenere  il  rinnovo  di  cui  al comma 2, il
          titolare   dell'autorizzazione   deve   presentare  domanda
          corredata  dal  previsto  versamento  al  Dipartimento, non
          oltre  il  sessantesimo  giorno  precedente  alla  data  di
          scadenza    dell'autorizzazione,   specificando   se   sono
          sopravvenute  modificazioni degli elementi posti a base del
          provvedimento di autorizzazione.
              4.  Decorsi  novanta  giorni  dalla presentazione della
          domanda,  l'autorizzazione  si intende rinnovata qualora il
          Dipartimento,  verificati  gli  elementi posti a base della
          prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto
          dell'istanza   nel   quale  e'  stabilito  il  termine  per
          l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.».
              - L'art. 3 del medesimo decreto cosi' recita:
              «Art.  3  (Convenzioni). - 1. Il Ministero, di concerto
          con  i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e
          forestali,  per l'assolvimento di tutti i compiti di natura
          tecnico-scientifica  di cui al decreto legislativo 17 marzo
          1995,   n.   194,   ed  al  presente  regolamento,  stipula
          convenzioni  con  l'Istituto  superiore di sanita' ed anche
          con   altri  istituti  di  diritto  pubblico  di  specifica
          competenza,  utilizzando  allo  scopo  le  risorse  di  cui
          all'art.  20,  comma  5,  del  decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 194.
              2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la
          convenzione   prevede,   in   particolare,  che  l'istituto
          convenzionato:
                a) proponga,  in  base alla documentazione presentata
          dal   richiedente,  la  classificazione  tossicologica  dei
          prodotti   fitosanitari   e  dei  coadiuvanti  di  prodotti
          fitosanitari;
                b) proponga   la   concessione  o  il  diniego  della
          autorizzazione;
                c) effettui  il  controllo  analitico, tossicologico,
          agronomico   e   dei   rischi   ambientali,   dei  prodotti
          fitosanitari  e  dei  principi attivi in essi contenuti dei
          coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,  anche  attraverso
          l'esame dei dati forniti da richiedenti le autorizzazioni;
                d) proponga  l'eventuale  modifica di classificazione
          dei  prodotti  fitosanitari  e  dei coadiuvanti di prodotti
          fitosanitari;
                e) proponga   per  ciascun  principio  attivo  e  per
          ciascun  prodotto  fitosanitario, o coadiuvante di prodotti
          fitosanitari,    eventuali   prescrizioni   e   limitazioni
          particolari, quali: tipo di formulazione, compatibilita' di
          miscela,  natura  e caratteristiche delle confezioni e loro
          contenuto   precisando,   caso   per   caso,   la   massima
          concentrazione  consentita dei principi attivi, l'eventuale
          colorazione   o   altro   trattamento   dello   stesso,  le
          indicazioni   ed  istruzioni  particolari  da  inserire  in
          etichetta  e  le  eventuali misure minime delle indicazioni
          obbligatorie;
                f) proponga  per  ciascun  principio  attivo,  o  per
          associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei
          diversi   prodotti   agricoli   e   derrate   alimentari  e
          l'intervallo  minimo  di  tempo  che  deve intercorrere tra
          l'ultimo  trattamento  e  la  raccolta  e,  per  le derrate
          immagazzinate,  tra l'ultimo trattamento e la immissione al
          consumo;
                g) esprima,   in   base   all'esame   della  relativa
          documentazione   tecnica,   un   giudizio  sulla  effettiva
          consistenza  dei  metodi  d'analisi  proposti  dalla  ditta
          richiedente,  per  effettuare  le  determinazioni  sia  dei
          principi  attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui
          dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi,
          secondo  quanto  richiesto in forza di legge e del presente
          regolamento;
                h) scelga  e  proponga i metodi d'analisi, sia per il
          controllo  dei  principi  attivi nei prodotti fitosanitari,
          sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e
          dei   loro   eventuali   metaboliti   nocivi  nei  prodotti
          alimentari,  nel  suolo e nelle acque, nonche' i rispettivi
          aggiornamenti;
                i) provveda ad effettuare il programma di valutazione
          delle  sostanze  attive  oggetto  di revisione comunitaria,
          nonche'  proceda alla valutazione tecnico-scientifica delle
          domande  prodotte  ai  fini dell'iscrizione di una sostanza
          attiva  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 194;
                l) provveda  ad  effettuare la valutazione dei rischi
          sanitari,    ambientali    e   fitoiatrici   dei   prodotti
          fitosanitari  e  dei coadiuvanti da immettere in commercio,
          anche  ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la
          sicurezza alimentare.
              3. La convenzione prevede, altresi', che:
                a) l'istituto   convenzionato   adempia   ai  compiti
          affidatigli  ai sensi del comma 2 mediante articolazione in
          gruppi  di  lavoro  nei  quali sia garantita la presenza di
          tecnici  designati  dalle  amministrazioni, rappresentative
          degli    interessi   pubblici   individuati   dalle   norme
          comunitarie  in  materia,  dell'ambiente,  delle  politiche
          agricole  e  forestali  e  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato;
                b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso,
          l'eventuale contrario avviso espresso dai suddetti tecnici;
                c) l'istituto  convenzionato possa avvalersi anche di
          esperti  esterni all'istituto stesso, qualora lo richiedano
          particolari   esigenze   tecnico-valutative   e  consultive
          derivanti   dalla   applicazione  del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 194, e del presente regolamento.».
              -  La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della Comunita' europea 19 agosto 1991, legge n.
          230.
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di
          immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
              - L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
          23 aprile 2001, n. 290, cosi' recita:
              «Art.  39 (Norme transitorie). - 1. Le imprese titolari
          di autorizzazione, alla produzione di prodotti fitosanitari
          e  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
          1255,   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  possono  produrre  anche  prodotti per piante
          ornamentali   limitatamente   alle   tipologie  formulative
          indicate    nel    decreto   autorizzativo   dei   prodotti
          fitosanitari.
              2.  Fino  al  31 dicembre  2001, le imprese titolari di
          autorizzazione      alla      produzione     di     presidi
          medico-chirurgici,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  6 ottobre  1998,  n.  392,  che  abbiano
          presentato  domanda di adeguamento di autorizzazione per la
          produzione  di  prodotti fitosanitari, possono continuare a
          produrre  i  prodotti destinati al trattamento delle piante
          ornamentali  e  dei  fiori da balcone, da appartamento e da
          giardino domestico.
              3.  La  Commissione  consultiva  di cui all'art. 20 del
          decreto   legislativo   17  marzo  1995,  n.  194,  e  agli
          articoli 4  e  5  del  regolamento  emanato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, cessa
          di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del
          presente   regolamento,   dalla  data  di  efficacia  della
          convenzione di cui all'art. 3.».
              -  L'art.  20  del decreto legislativo n. 194 del 1995,
          cosi' recita:
              «Art.   20   (Commissione   consultiva).   -   1.   Per
          l'assolvimento  dei  compiti previsti dal presente decreto,
          la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  3 agosto  1968,  n. 1255, e'
          riorganizzata come segue:
                a) presidente:   il   Ministro  della  sanita'  o  un
          componente da lui delegato;
                b) quattro  componenti  ministeriali  di  cui: uno in
          rappresentanza   del   Ministero  della  sanita',  uno  del
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
          uno   del  Ministero  dell'ambiente  e  uno  del  Ministero
          dell'industria,  commercio  ed  artigianato;  di  essi sono
          nominati i rispettivi sostituti;
                c) venti   esperti   di  cui:  cinque  designati  dal
          Ministro   della   sanita',  per  gli  aspetti  sanitari  e
          tossicologici;  cinque designati dal Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari e forestali, per gli aspetti relativi
          alla  difesa  fitosanitaria  ed alla attivita' dei prodotti
          nei  confronti degli organismi nocivi; cinque designati dal
          Ministro  dell'ambiente,  per  gli  aspetti  ambientali  ed
          ecotossicologici; tre designati dal direttore dell'Istituto
          superiore di sanita', per gli aspetti chimici, biochimici e
          tossicologici  e  due designati dal direttore dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per
          gli  aspetti  di igiene e medicina del lavoro; di essi sono
          nominati i rispettivi sostituti.
              2.  Le  funzioni  di  segreteria  e di supporto tecnico
          della  Commissione consultiva sono assicurate dal Ministero
          della sanita'.
              3.  Il  Ministro  della  sanita'  puo'  disporre che la
          Commissione   consultiva   si   avvalga  di  esperti  nelle
          discipline  attinenti  agli studi di cui agli allegati II e
          III,  nel  numero  massimo di venti, inclusi in un apposito
          elenco  da adottare con decreto del Ministro della sanita',
          sentiti  i  Ministri  per le risorse agricole, alimentari e
          forestali,  dell'ambiente  e  dell'industria,  commercio  e
          artigianato,   sulla  base  delle  esigenze  relative  alle
          attivita'    di    valutazione   e   consultive   derivanti
          dall'applicazione del presente decreto.
              4.   Con   decreto   del   Ministro  della  sanita'  e'
          disciplinato il funzionamento della Commissione consultiva,
          con  particolare  riguardo  al  numero massimo delle sedute
          plenarie,  ai  gruppi  di lavoro e alle modalita' di revoca
          della  nomina  dei componenti che non possono assicurare la
          partecipazione;  tutti  i  componenti  e gli esperti devono
          dichiarare  i  rapporti  eventualmente  ricorrenti  con  le
          imprese  del  settore e devono astenersi dalle attivita' di
          valutazione  e  dalle  decisioni  relative a prodotti delle
          imprese   con   le   quali  abbiano  intrattenuto  rapporti
          professionali di qualsiasi genere.
              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'
          autorizzativa   di   cui  all'art.  5  e  all'attivita'  di
          valutazione  delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi
          5  e  7,  secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          dell'industria,  commercio e artigianato; gli introiti sono
          versati  in  conto  entrata del bilancio dello Stato per la
          successiva  riassegnazione ad apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero della sanita'.
              5-bis.  Per  spese  di  funzionamento della Commissione
          consultiva  di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
          al finanziamento di:
                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
          di  missione dei componenti della Commissione, in relazione
          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri
          previsti dalle norme vigenti;
                b) gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai loro
          sostituti   in   caso   di  assenza  motivata,  nonche'  ai
          componenti   della  segreteria  di  cui  al  comma  2,  che
          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
          con  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   per   la   partecipazione   a   riunioni  della
          Commissione  o  dei  gruppi  di lavoro per l'attuazione dei
          programmi annuali di attivita';
                c) compensi  per  la  stipulazione,  se  del caso, di
          convenzioni  con  soggetti pubblici o privati di comprovata
          esperienza,  competenza  ed  indipendenza  per  il supporto
          tecnico  alla  Commissione  nella redazione dei rapporti di
          valutazione   tecnico-scientifici  di  sostanze  attive  da
          iscrivere  nell'allegato  I  e per altri eventuali supporti
          tecnici;
                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le
          attivita'    della    Commissione,   incluse   quelle   per
          l'approvvigionamento     di     strumenti    e    programmi
          informatici.».

      
                              ART. 11.
 (Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
   n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
      sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
              del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003,
n.  14,  dopo  le  parole:  "dell'Unione  europea"  sono  inserite le
seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".

      
                  Note all'art. 11:
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          «Nuovo  codice  della  strada». L'art. 207, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
          targa  EE).  -  1.  Quando  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero   o   munito  di  targa  EE  viene  violata  una
          disposizione  del  presente  codice  da  cui  consegue  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  il  trasgressore  e'
          ammesso    ad   effettuare   immediatamente,   nelle   mani
          dell'agente  accertatore,  il  pagamento  in misura ridotta
          previsto  dall'art.  202.  L'agente  trasmette  al  proprio
          comando  od  ufficio  il  verbale  e la somma riscossa e ne
          rilascia  ricevuta  al  trasgressore,  facendo menzione del
          pagamento   nella   copia   del  verbale  che  consegna  al
          trasgressore medesimo.
              2.   Qualora   il  trasgressore  non  si  avvalga,  per
          qualsiasi  motivo, della facolta' prevista del pagamento in
          misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
          titolo  di  cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
          della  sanzione  pecuniaria prevista per la violazione. Del
          versamento  della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione  della  violazione. La cauzione e' versata al
          comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
              2-bis.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato in uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea, o aderente all'Accordo
          sullo  spazio  economico  europeo,  la  somma  da versare a
          titolo  di  cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
          richiesta  per  il  pagamento  in  misura  ridotta previsto
          dall'art. 202.
              3.  In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
          commi  2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
          veicolo  fino  a quando non sia stato adempiuto il predetto
          onere  e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
          residenti nel comune di Campione d'Italia.
              4-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  veicoli  immatricolati  in Italia che
          siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
          rilasciata  da  uno  Stato  non  facente  parte dell'Unione
          europea.».

      
                              ART. 12.
   (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE
  in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita
       privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2002/58/CE anche
mediante  modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni,   in   conformita'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
a)  prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il
trattamento  dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione  del  pubblico,  qualora  tale  trattamento  esuli dalla
finalita'  della  mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato
in  forma  scritta  nei  casi  di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b)  disporre  limitazioni  dei  diritti  e degli obblighi di cui agli
articoli  5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9
della  direttiva,  come  misure necessarie, opportune e proporzionate
alla  salvaguardia  della  sicurezza  nazionale,  della difesa, della
sicurezza  pubblica  e  alla  prevenzione,  ricerca,  accertamento  e
perseguimento  dei  reati  e  dell'uso non autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica;
c)  prevedere  che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8,
paragrafi  da  1  a  4,  e  all'articolo  9  della  direttiva,  siano
conservati  per un periodo di tempo limitato, per le finalita' di cui
alla lettera b) del presente comma.

      
                  Note all'art. 12:
              -  La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 31 luglio 2002, n. L 201.
              -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, reca: «Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali». L'art. 22 cosi' recita:
              «Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              1-bis.  Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli 7  e  8  della  Costituzione,  nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.  Queste  ultime  determinano  idonee  garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
              1-ter.  Il  comma  1  non si applica, altresi', ai dati
          riguardanti  l'adesione di associazioni od organizzazioni a
          carattere  sindacale  o di categoria ad altre associazioni,
          organizzazioni  o confederazioni a carattere sindacale o di
          categoria.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
              4.  I dati personali indicati al comma 1 possono essere
          oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
                a) qualora   il   trattamento   sia   effettuato   da
          associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
          non   riconosciuti,   a   carattere  politico,  filosofico,
          religioso  o  sindacale,  ivi  compresi partiti e movimenti
          politici,   confessioni   e  comunita'  religiose,  per  il
          perseguimento  di  finalita'  lecite, relativamente ai dati
          personali  degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
          tali  finalita' hanno contatti regolari con l'associazione,
          ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o
          diffusi  fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
          o  l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
          trattamenti effettuati;
                b) qualora  il  trattamento  sia  necessario  per  la
          salvaguardia   della   vita   o   dell'incolumita'   fisica
          dell'interessato   o   di   un   terzo,  nel  caso  in  cui
          l'interessato  non  puo'  prestare  il proprio consenso per
          impossibilita'  fisica,  per  incapacita'  di  agire  o per
          incapacita' d'intendere o di volere;
                c) qualora  il  trattamento  sia  necessario  ai fini
          dello  svolgimento  delle  investigazioni  difensive di cui
          alla  legge  7 dicembre  2000,  n.  397,  comunque, per far
          valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
          pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
          rivelare  lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

      
                              ART. 13.
   (Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
   n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
       apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
                       della loro conformita).
1.  All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
9  maggio  2001,  n.  269,  di  attuazione  della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione   ed   il   reciproco   riconoscimento  della  loro
conformita',  dopo  la  parola  "imballaggio"  la congiunzione "o" e'
sostituita dalla seguente: "e".

      
                  Note all'art. 13:
              -  Il  decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          «Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita».  Il  testo  dell'art. 6, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 6 (Immissione sul mercato). - 1. Il fabbricante o
          il  suo mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato gli
          apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti
          essenziali  di cui all'art. 3 nonche' le altre disposizioni
          pertinenti del presente decreto.
              2.  Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data
          di  cui  all'art.  3, comma 4, possono continuare ad essere
          distribuiti  per  il periodo di tempo fissato dal Ministero
          delle  comunicazioni,  conformemente  alle  decisioni della
          Commissione europea.
              3.   Il   fabbricante   o   la   persona   responsabile
          dell'immissione  sul  mercato  dell'apparecchio e' tenuto a
          fornire   all'utente   le   informazioni   sull'uso  a  cui
          l'apparecchio  e'  destinato, unitamente alla dichiarazione
          di  conformita'  ai  requisiti  essenziali.  Nel caso delle
          apparecchiature  radio,  tali  informazioni  devono  essere
          apposte   sull'imballaggio   e   essere   riportate   nelle
          istruzioni  per  l'uso allo scopo di identificare gli Stati
          membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno
          di  uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione e'
          destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente,
          attraverso   le   marcature   sull'apparato,  di  eventuali
          restrizioni  o  richieste  di autorizzazioni necessarie per
          l'uso  delle  apparecchiature radio in taluni Stati membri.
          Nel     caso    delle    apparecchiature    terminali    di
          telecomunicazioni,    tali   informazioni   devono   essere
          sufficienti   ad   individuare  le  interfacce  delle  reti
          pubbliche  di  telecomunicazioni  cui  l'apparecchiatura e'
          destinata  a  collegarsi.  Per  tutti  gli  apparecchi tali
          informazioni devono essere esposte in maniera visibile.
              4.  Nel  caso  di un'apparecchiatura radio che utilizzi
          bande  di  frequenza la cui applicazione non e' armonizzata
          nell'Unione  europea,  il  fabbricante  o il suo mandatario
          stabilito  nell'Unione  europea  o  la persona responsabile
          dell'immissione  sul mercato dell'apparecchiatura notifica,
          almeno  quattro  settimane  prima, la propria intenzione di
          immettere  l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle
          comunicazioni,   utilizzando   il   modello   definito  dal
          Ministero  stesso.  La notifica fornisce informazioni circa
          le    caratteristiche    radio   dell'apparecchiatura   con
          particolare  riferimento  alle  bande  di  frequenze,  alla
          spaziatura  tra  i  canali,  al tipo di modulazione ed alla
          potenza  RF  emessa  e  riporta il numero d'identificazione
          dell'organismo  notificato  interessato di cui all'art. 12.
          Il  Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o
          al  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  europea o alla
          persona    responsabile    dell'immissione    sul   mercato
          dell'apparecchiatura   eventuali   divieti   o  limitazioni
          motivati e ne informa la Commissione europea».

      
                              ART. 14.
   (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
         alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
                    dall'inquinamento acustico).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su
proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  interessati,  e  con  le  modalita'  di  cui ai commi 2 e 3
dell'articolo  1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e
integrazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia di tutela
dall'inquinamento   acustico,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle
disposizioni  comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE,
al  fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute;
c)  salvaguardare  le  azioni  gia'  poste  in essere dalle autorita'
locali  e  dalle  imprese  e  per l'attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito
al  rumore  ambientale  e  ai  relativi  effetti  e,  in particolare,
stabilire  procedure  che garantiscano la partecipazione del pubblico
alla  predisposizione  dei  piani  d'azione  destinati  a ridurre nel
territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

      
                  Note all'art. 14:
              -  La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2002, n. L 189.
              - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
          sull'inquinamento acustico».

      
                              ART. 15.
     (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
     85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale
            di determinati progetti pubblici e privati).
1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza,  e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza
sia  particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento
della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire
la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo
immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di
valutazione  di impatto ambientale singoli interventi disposti in via
d'urgenza,  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi 2 e 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2.  Nei  casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio
dell'autorizzazione    devono    comunque   assicurare   i   seguenti
adempimenti:
a)  esaminano  se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b)  mettono  a  disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c)   informano   la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,   dei   motivi   che   giustificano  l'esenzione
accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a
disposizione dei propri cittadini;
d)  trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni
e   le   attivita'   culturali   competenti   per   territorio  copia
dell'autorizzazione  rilasciata e della documentazione concernente le
ragioni per le quali la deroga e' stata concessa.
3.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 non si applicano nei casi di
possibili   impatti   ambientali   transfrontalieri,   di   cui  alla
Convenzione  sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero,  con  annessi,  fatta  a Espoo il 25 febbraio 1991,
resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

      
                  Note all'art. 15:
              -  La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 5 luglio 1985, n. L 175.
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
          del  Servizio  nazionale della protezione civile». L'art. 5
          cosi' recita:
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
              -  La legge 3 novembre 1994, n. 640, reca: «Ratifica ed
          esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto
          ambientale  in  un  contesto transfrontaliero, con annessi,
          fatto a Espoo il 25 febbraio 1991».

      
                              ART. 16.
   (Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999,
       n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate
                         dell'inquinamento).
1.  All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.

      
                  Note all'art. 16:
              -  Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
          prevenzione  e  riduzione  integrate dell'inquinamento». Il
          punto 5.3. dell'allegato I, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, cosi' recita:
              «5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti  non
          pericolosi   quali   definiti   nell'allegato  II  A  della
          direttiva  n.  75/442/CEE  ai  punti D 8, D 9 con capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno».

      
                              ART. 17.
   (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE
    che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
      del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
         e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
           alla formazione e alla promozione professionali
                     e le condizioni di lavoro).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine e con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti
legislativi  al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla direttiva
2002/73/CE  che  modifica  la  direttiva  76/207/CEE,  apportando  le
modifiche   strettamente  necessarie  alle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  parita'  di  trattamento  tra  gli uomini e le donne per
quanto   riguarda   l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
promozione  professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le
disposizioni  vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  garantire  l'effettiva  applicazione  del principio di parita' di
trattamento  tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che
le  differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o
indiretta,  in  un'ottica  che  tenga conto delle condizioni relative
allo  stato  matrimoniale  o  di  famiglia,  per  quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia
dipendente  che  autonomo,  compresi  i  criteri  di  selezione  e le
condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attivita' e a
tutti  i  livelli  della  gerarchia  professionale;  svolgimento  del
rapporto   di   lavoro,   comprese   le   condizioni  di  lavoro,  la
retribuzione,  le  promozioni  e  le  condizioni  del  licenziamento;
accesso  a  tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione,
di  perfezionamento  e  di  riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini;  attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o  dei  datori  di  lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
b)  definire  la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona  e' trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire   la  nozione  di  discriminazione  "indiretta"  quando  una
disposizione,  un  criterio  o  una  prassi,  apparentemente  neutri,
mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le  persone  di  un  determinato sesso, rispetto a persone dell'altro
sesso,  salvo  che,  nel caso di attivita' di lavoro, caratteristiche
specifiche  di  sesso  costituiscano  requisiti  essenziali  al  loro
svolgimento;  definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere,  per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e  persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di
una  persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione
di  "molestie  sessuali"  quando  il  suddetto comportamento abbia in
maniera  manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie
e le molestie sessuali come discriminazioni;
c)  prevedere  l'applicazione del principio di parita' di trattamento
senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici
che  privati,  nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi
quarto  e  quinto,  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che,  ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di  coloro  che  si  ritengono  lesi  una  tutela  giurisdizionale  o
amministrativa,  con  la  garanzia  di  una  riparazione o di un equo
indennizzo;
d)  attuare  quanto  previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli
articoli   8-bis,  8-ter,  8-quater  e  8-quinquies  della  direttiva
76/207/CEE,  come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto
della  normativa  nazionale  vigente,  e,  in  particolare, di quanto
previsto  dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dalla  legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti
sociali   al  fine  di  promuovere  il  principio  della  parita'  di
trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione
collettiva,  codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche
nonche' il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

      
                  Note all'art. 17:
              -  La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 5 ottobre 2002, n. L 269.
              -  La  legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parita' di
          trattamento  tra  uomini e donne in materia di lavoro». Gli
          articoli 15 e 16 cosi' recitano:
              «Art.   15.   -   Qualora   vengano   posti  in  essere
          comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
          articoli 1  e  5  della  presente  legge,  su  ricorso  del
          lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
          il  pretore  del  luogo  ove  e'  avvenuto il comportamento
          denunziato,  in  funzione  di  giudice  del lavoro, nei due
          giorni  successivi,  convocate  le parti e assunte sommarie
          informazioni,  se  ritenga sussistente la violazione di cui
          al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato,
          con   decreto  motivato  ed  immediatamente  esecutivo,  la
          cessazione  del  comportamento  illegittimo  e la rimozione
          degli effetti.
              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente.
              Contro  il  decreto  e'  ammessa  entro quindici giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          pretore  che  decide con sentenza immediatamente esecutiva.
          Si  osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
          del codice di procedura civile.
              L'inottemperanza  al  decreto  di  cui al primo comma o
          alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione e'
          punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
              Ove  le  violazioni  di  cui  al primo comma riguardino
          dipendenti  pubblici  si  applicano  le  norme  previste in
          materia  di  sospensione  dell'atto  dell'art.  21,  ultimo
          comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».
              «Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute
          negli  articoli 1,  primo,  secondo e terzo comma, 2, 3 e 4
          della  presente  legge,  e'  punita  con  l'ammenda da lire
          200.000 a lire 1.000.000.
              L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5
          e'  punita  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi o con
          l'ammenda  da  lire  un  milione a lire cinque milioni. Per
          l'inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 6 e
          7  si  applicano  le  penalita' previste dall'art. 31 della
          legge 30 dicembre 1971, n. 1204.»
              -  La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca: «Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro».

      
                              ART. 18.
      (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
       recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa
        ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio
      in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
    e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
           nonche' disciplina delle procedure di indagine
                      sui sinistri marittimi).
1.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente:
"b)  "unita'  veloce  da  passeggeri": un'unita' veloce come definita
dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri;".
2.  Al  comma  2  dell'articolo  5 del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi
che  effettuano  viaggi  nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure
viaggi internazionali".
3.  Il  comma  2  dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2.  L'amministrazione  trasmette  alla Commissione europea copia dei
verbali  di  visita  di  cui  all'articolo 11, comma 3, eventualmente
corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'".

      
                  Note all'art. 18:
              -  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche'  disciplina  delle  procedure  di  indagine  e  sui
          sinistri  marittimi».  Il  testo  degli articoli 1, 5 e 12,
          come   modificati   dalla  legge  qui  pubblicata,  sono  i
          seguenti:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per:
                a) "traghetto   ro-ro":   una   nave   marittima   da
          passeggeri  avente dispositivi che consentono di caricare e
          scaricare  direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e
          che trasporta piu' di dodici passeggeri;
                b) "unita'  veloce  da  passeggeri": un'unita' veloce
          come   definita   dalla  regola  I  del  capitolo  X  della
          "Convenzione  Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici
          passeggeri;
                c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
                  1) il  comandante,  ne'  un membro dell'equipaggio,
          ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,
                  2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
                d) "Convenzione   Solas  del  1974":  la  convenzione
          internazionale  per  la  salvaguardia  della  vita umana in
          mare,  firmata  a  Londra  nel 1974 e resa esecutiva con la
          legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,
          n.  438,  che  ha  approvato  il  successivo protocollo del
          17 febbraio  1978,  e successivi emendamenti in vigore alla
          data del 29 aprile 1999;
                e) "codice  per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)": il
          codice  internazionale  di  sicurezza  per le unita' veloci
          (International   Code  for  Safety  of  High  Speed  Craft)
          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
          con  risoluzione  MSC  36(63) del 20 maggio 1994, nel testo
          modificato alla data del 29 aprile 1999;
                f) "servizio  di  linea":  una  serie di collegamenti
          effettuati  da  un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da
          passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due  o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo
          stesso porto senza scali intermedi:
                  1) in base ad un orario pubblicato; oppure
                  2) con  collegamenti  tanto regolari o frequenti da
          costituire una serie sistematica evidente;
                g) "certificati":
                  1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
          veloci  da passeggeri che effettuano viaggi internazionali,
          i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione
          Solas  del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni
          e,  se  del  caso,  ai  certificati  di  esenzione  e  alle
          autorizzazioni all'esercizio;
                  2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
          veloci  da  passeggeri  che  effettuano  viaggi nazionali i
          certificati   di  sicurezza  emessi  a  norma  del  decreto
          legislativo   4 febbraio   2000,   n.   45,  unitamente  ai
          pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati
          di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
                h) "certificato  di esenzione": qualsiasi certificato
          emesso  a  norma  del  capitolo  I regola B/12, lettera a),
          punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
                i) "amministrazione":  il  Ministero  dei trasporti e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          Capitanerie di porto;
                l) "autorita'  marittima":  gli  uffici locali di cui
          all'art.  17  del codice della navigazione secondo funzioni
          delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle
          Capitanerie di porto;
                m) "amministrazione  dello  Stato  di  bandiera":  le
          autorita'   competenti  dello  Stato  la  cui  bandiera  il
          traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;
                n) "Stato   ospite".   Lo  Stato  membro  dell'Unione
          europea  dal  cui  porto, o verso il cui porto un traghetto
          ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio
          di linea;
                o) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti  di  mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra
          due porti nazionali;
                p) "organismo  riconosciuto": «organismo riconosciuto
          a  norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio
          del 22 novembre 1994;
                q) "societa'":  una  societa' che gestisce uno o piu'
          traghetti   ro-ro  per  i  quali  e'  stato  rilasciato  un
          documento  di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2,
          del    regolamento   (CE)   n.   3051/95   del   Consiglio,
          dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.
          179/98  della  Commissione,  sulla gestione della sicurezza
          dei   traghetti   passeggeri   roll-on/roll-off  (traghetto
          ro-ro),  o  una  societa'  che  gestisce  unita'  veloci da
          passeggeri  alla  quale e' stato rilasciato un documento di
          conformita'  ai  sensi  della regola IX/4 della convenzione
          Solas  del  1974,  ovvero ogni altra impresa di navigazione
          esercente   unita'  veloci  da  passeggeri  in  navigazione
          nazionale;
                r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi
          degli articoli 6 e 8;
                s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle
          Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato
          V;
                t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;
                u) "I.L.O.":    Organizzazione   Internazionale   del
          Lavoro.».
              «Art.  5 (Verifiche iniziali richieste per le unita). -
          1.  Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea,
          oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data
          del  1° dicembre  2000  l'unita'  sia  gia'  adibita  a  un
          servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che detta
          unita':
                a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza
          in     regolare     corso    di    validita',    rilasciati
          dall'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  o  da  un
          organismo   riconosciuto,   autorizzato   o   affidato   da
          quest'ultima   a   seguito   di  accertamenti  eseguiti  in
          conformita'  alle procedure e agli orientamenti applicabili
          di   cui   agli   allegati   alla   risoluzione   A.746(18)
          dell'assemblea   dell'IMO   "Survey  Guidelines  under  the
          harmonised system of survey and certification" (Linee guida
          per  le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato
          di  ispezione  e  certificazione), nella versione in vigore
          alla  data  del  29 aprile  1999,  oppure,  per le navi non
          battenti  la bandiera italiana, seguendo procedure volte al
          perseguimento   degli   stessi   scopi,   espressamente   e
          formalmente   dichiarate  equivalenti  dall'amministrazione
          dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unita';
                b) sia  in  possesso  di  certificazione di classe in
          corso  di validita' rilasciata da un organismo riconosciuto
          secondo  le  proprie  prescrizioni per la classificazione o
          secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato
          di bandiera,
                c) sia  dotata di un dispositivo di registrazione dei
          dati  di  viaggio  (VDR)  in  grado di fornire informazioni
          utili  per  lo  svolgimento  di  un'inchiesta  in  caso  di
          sinistro.  Il  VDR deve essere conforme alle norme tecniche
          contenute   nella   risoluzione   A.861(20)  dell'assemblea
          dell'IMO  del  27 novembre  1997  ed  essere  sottoposto ai
          collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica
          internazionale  (CEI)  n.  61996. I VDR destinati ad essere
          installati  sulle  unita' costruite anteriormente alla data
          del  29 aprile  1999  possono  essere parzialmente esentati
          dall'obbligo  di conformita' ai predetti requisiti, secondo
          i  criteri  e  le  condizioni  stabilite  dal  Comitato  di
          regolamentazione  di  cui  alla direttiva 93/75/CE recepita
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997,
          n. 268.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettera c) si
          applicano   a   decorrere  dal  1° gennaio  2002  ovvero  a
          decorrere  dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla
          pubblicazione  della  norma  CEI n. 61996 qualora tale data
          sia  successiva  alla prima alle navi che effettuano viaggi
          nazionali   oltre  20  miglia  dalla  costa  oppure  viaggi
          internazionali.».
              «Art.    12    (Disposizioni   complementari).   -   1.
          L'amministrazione   nel   rilasciare   o   riconoscere   un
          certificato  di  esenzione per una unita', collabora con lo
          Stato   ospite  o  con  l'amministrazione  dello  Stato  di
          bandiera  interessati  per conseguire a tal fine unanimita'
          di  valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica
          iniziale.  Allo  stesso fine l'amministrazione, in qualita'
          di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora
          con  le  amministrazioni  di  altri  Stati che rilasciano o
          riconoscono un certificato di esenzione.
              2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea
          copia  dei  verbali  di visita di cui all'art. 11, comma 3,
          eventualmente  corredati  del numero di identificazione IMO
          dell'unita'.
              3.  L'autorita'  marittima  si assicura che le societa'
          siano  in grado di mantenere e attuare un sistema integrato
          di  pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo
          la   disciplina   contenuta   nella   risoluzione  A852(20)
          dell'assemblea   dell'IMO,   recante   "Guidelines   for  a
          structure  of an integrated system of contingency planning"
          (Linee  guida per la strutturazione di un sistema integrato
          di  emergenza).  Tali  sistemi  integrati di pianificazione
          sono  stabiliti  di  comune accordo con gli eventuali altri
          Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.
              4.  L'amministrazione,  qualora Stato ospite, collabora
          con    l'amministrazione    dello    Stato   di   bandiera,
          preliminarmente     al     rilascio     dell'autorizzazione
          all'esercizio  per unita' veloci da passeggeri ai sensi del
          paragrafo 1.9.3 del codice per le unita' veloci.
              5. L'amministrazione provvede affinche' siano imposte e
          mantenute  in  vigore  tutte  le  restrizioni all'esercizio
          della  navigazione  richieste  dalla  situazione locale per
          tutelare  la  fauna,  le  risorse  naturali  e le attivita'
          costiere  e  vigila  sull'effettiva  applicazione  di  tali
          restrizioni.».
              -  La direttiva 1999/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          1° giugno 1999, n. L 138.

      
                              ART. 19.
   (Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
       recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
                  con i Paesi in via di sviluppo).
1.  All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno
Stato   membro   dell'Unione   europea  o  di  altro  Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".

      
                  Note all'art. 19:
              -  La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca: «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo».  Il testo dell'art. 28, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.    28    (Riconoscimento   di   idoneita'   delle
          organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
          governative, che operano nel campo della cooperazione con i
          Paesi   in   via   di   sviluppo,   possono   ottenere   il
          riconoscimento  di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
          decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
          della Commissione per le organizzazioni non governative, di
          cui  all'art.  8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
          obbligatori   anche   sulle  revoche  di  idoneita',  sulle
          qualificazioni   professionali   o   di  mestiere  e  sulle
          modalita'   di   selezione,  formazione  e  perfezionamento
          tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
          impiegati dalle organizzazioni non governative.
              2.   L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la
          realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
              3.  Sono  fatte salve le idoneita' formalmente concesse
          dal  Ministro  degli  affari  esteri  prima dell'entrata in
          vigore della presente legge.
              4.  Il  riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
          non  governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
          intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
                a) risultino  costituite  ai sensi della legislazione
          nazionale  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea o di
          altro  Stato  aderente  all'Accordo  sullo Spazio economico
          europeo;
                b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
          attivita'  di  cooperazione  allo sviluppo, in favore delle
          popolazioni del terzo mondo;
                c) non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano
          l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
                d) non  abbiano  rapporti  di  dipendenza da enti con
          finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
                e) diano    adeguate    garanzie   in   ordine   alla
          realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
                f)   documentino  esperienza  operativa  e  capacita'
          organizzativa  di  almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
          via  di  sviluppo,  nel  settore  o  nei settori per cui si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
                g) accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti
          dalla  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          anche ai fini del mantenimento della qualifica;
                h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
                i) si  obblighino alla presentazione di una relazione
          annuale   sullo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  in
          corso.».

      
                              ART. 20.
   (Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
  recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
             degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 puo' essere rilasciata
altresi'  agli  agenti  di  polizia dei Paesi appartenenti all'Unione
europea  e  degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici
accordi  di  collaborazione  interfrontaliera  per  lo svolgimento di
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter.  I  soggetti  autorizzati  ai  sensi  del  comma 2-bis possono
utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater.  Per  i  danni  causati  dagli  agenti  di polizia di Paesi
diversi  da  quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei
servizi  di  cui  al  medesimo  comma  2-bis, si osservano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del
19  giugno  1990,  di  applicazione  dell'Accordo  di  Schengen, resa
esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".

      
                  Note all'art. 20:
              -  La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: «Nuove norme
          sulla   detenzione   delle  armi,  delle  munizioni,  degli
          esplosivi e dei congegni assimilati». Il testo dell'art. 9,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  9.  -  1.  Il  Ministro  dell'interno  o, su sua
          delega,   il  prefetto  della  provincia  di  confine  puo'
          autorizzare  personale appartenente alle forze di polizia o
          ai  servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito
          di  personalita'  dello  Stato  medesimo,  ad  introdurre e
          portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa.
              2.   L'autorizzazione   e'   limitata   al  periodo  di
          permanenza   in   Italia  delle  personalita'  accompagnate
          purche'   sussistano,   tra  i  due  Stati,  condizioni  di
          reciprocita'.
              2-bis.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 puo' essere
          rilasciata  altresi'  agli  agenti  di  polizia  dei  Paesi
          appartenenti  all'Unione  europea e degli altri Paesi con i
          quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
          interfrontaliera  per  lo  svolgimento di servizi congiunti
          con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
              2-ter.  I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis
          possono  utilizzare  le  armi  esclusivamente per legittima
          difesa.
              2-quater.  Per  i danni causati dagli agenti di polizia
          di  Paesi  diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante
          lo  svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis,
          si   osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'art.  43  della  Convenzione  del  19 giugno  1990, di
          applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla
          legge 30 settembre 1993, n. 388.».
              -  La  legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: «Ratifica
          ed esecuzione:
                a)  del  protocollo  di  adesione  del  Governo della
          Repubblica  italiana  all'accordo di Schengen del 14 giugno
          1985  tra  i  Governi degli Stati dell'Unione economica del
          Benelux,  della  Repubblica  federale  di  Germania e della
          Repubblica  francese relativo all'eliminazione graduale dei
          controlli  alle  frontiere  comuni,  con  due dichiarazioni
          comuni;
                b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana
          alla  convenzione  del  19 giugno  1990 di applicazione del
          summenzionato   accordo   di  Schengen,  con  allegate  due
          dichiarazioni  unilaterali  dell'Italia  e  della  Francia,
          nonche'  la  convenzione,  il  relativo  atto  finale,  con
          annessi   l'atto   finale,   il   processo   verbale  e  la
          dichiarazione  comune  dei  Ministri  e  Segretari di Stato
          firmati  in  occasione della firma della citata convenzione
          del   1990,   e   la  dichiarazione  comune  relativa  agli
          articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
                c)  dell'accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana  ed  il Governo della Repubblica francese relativo
          agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b);
              tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».

      
                              ART. 21.
     (Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
       e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
       con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).
1.  All'articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 1° dicembre
1997,  n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
2002,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002,  n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia
di  contratti  della  pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti:  "nel  rispetto  della disciplina comunitaria in materia di
appalti".
2.  L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e' abrogato.

      
                  Note all'art. 21:
              -  Il  decreto  legislativo  1° dicembre  1997, n. 468,
          reca:  «Revisione  della  disciplina sui lavori socialmente
          utili,  a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
          196».  Il  testo  dell'art. 10, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  10  (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
          lavori  socialmente  utili).  -  1. Allo scopo di creare le
          necessarie  ed  urgenti  opportunita'  occupazionali  per i
          lavoratori  impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
          contemporaneamente  fronte a proprie esigenze istituzionali
          per  l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
          affidati  in  appalto  o in concessione, le amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  al  momento  della
          progettazione   dei   lavori   stessi  deliberano  che,  in
          continuita' con i progetti medesimi:
                a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
          miste  che  abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
          connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
          condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse  occupata  sia
          inizialmente  costituita,  nella misura non inferiore al 40
          per  cento,  dai  lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per  cento  da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
          tale  condizione  andra'  rispettata  per  un  periodo  non
          inferiore a 60 mesi;
                b) affideranno   a  terzi  scelti  con  procedura  di
          evidenza  pubblica,  lo  svolgimento  di  attivita' uguali,
          analoghe  o  connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
          lavori  socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
          in  essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
          al  40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
              2.  Gli  enti  interessati  possono  prevedere  che  le
          societa'  miste  di  cui  al  comma  1, lettera a), abbiano
          capitale   non  inferiore  a  lire  200  milioni,  anche  a
          maggioranza  privata  e,  per quanto riguarda la scelta del
          socio   privato   anche   sotto  forma  di  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  gli  enti stessi, anche in deroga a
          norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
          evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
          anche  in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
          sin  dall'inizio  alla promozione, gestione e realizzazione
          dei   progetti   di  lavori  socialmente  utili  che  hanno
          preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
          confronti   delle   agenzie   di  promozione  e  di  lavoro
          individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
              3.  Per  l'affidamento  a  terzi  dello  svolgimento di
          attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
          dei  progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
          gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
          comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
          durata  non  superiore  a 60 mesi con societa' di capitale,
          cooperative  di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
          a  condizione  che  la  forza  lavoro  in esse occupata sia
          costituita  nella  misura  non inferiore al 40 per cento da
          lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti stessi, ovvero in
          progetti  di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
          enti  e  nella  misura  non  superiore  al  30 per cento da
          soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
          dipendenti  a  tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
          di partecipanti al consorzio.
              4.  Le  previsioni  di  cui ai commi 2 e 3 hanno durata
          transitoria    e    saranno    sostituite,    sulla    base
          dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
          gli  atti  perfezionati  a  quella  data  conservano  piena
          validita' per tutta la durata in essi prevista.».
              -  Il  decreto  legge  11 giugno  2002,  n.  108, reca:
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di  occupazione  e
          previdenza».  Il  testo  dell'art. 1, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  1  (Interventi  relativi  a  situazioni di crisi
          aziendale).  -  1.  Per i lavoratori dipendenti da aziende,
          gia'  operanti  in  aree  nelle  quali siano stati attivati
          strumenti  della  programmazione negoziata, appaltatrici di
          lavori  presso  unita'  produttive  di  imprese del settore
          petrolifero  e petrolchimico, con un organico di almeno 300
          lavoratori,   licenziati,   a   seguito   di   processi  di
          ridimensionamento  dei  predetti  appalti,  a  far data dal
          29 marzo  2001  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e
          iscritti    nelle    liste    di   mobilita',   la   durata
          dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi
          dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          prorogata  per  un  massimo  di trentasei mesi e nel limite
          massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
          conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o
          di  vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per
          tali  lavoratori,  i  requisiti  previsti  dalla disciplina
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al
          periodo  di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto
          alla  misura  gia'  decurtata  al termine del primo anno di
          fruizione.  Per  i  lavoratori in questione, i requisiti di
          cui  agli  articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata
          legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  acquisiti  con
          riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso
          le imprese dello stesso settore di attivita'.
              2.   Per  i  lavoratori,  gia'  dipendenti  da  aziende
          operanti  nel  settore  tessile ed ubicate nei territori di
          cui all'Obiettivo 1 del regolamento del regolamento (CE) n.
          1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno 1999, che, a far
          data  dal giugno  1996  e  senza  soluzione di continuita',
          abbiano    fruito    del   trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale  per ristrutturazione aziendale, in
          base  alle  delibere  CIPE  del 18 ottobre 1994, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del
          26 gennaio  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63
          del  15 marzo  1996,  licenziati  nel periodo dal 1° giugno
          2002   al   31 maggio  2003  ed  iscritti  nelle  liste  di
          mobilita',   la   durata   dell'indennita'   di  mobilita',
          stabilita  in  quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della
          legge  23 luglio  1991, n. 223, e' prorogata per un massimo
          di  quarantotto  mesi  e  nel  limite massimo di centoventi
          unita',   e,  comunque,  non  oltre  il  conseguimento  del
          trattamento  pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in
          riferimento  ai quali sono confermati, per tali lavoratori,
          i  requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto.  La  misura
          dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga
          e'  ridotta  del  venti per cento rispetto alla misura gia'
          decurtata al termine del primo anno di fruizione.
              3.  Le  aziende  interessate dagli interventi di cui ai
          commi  1  e  2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale
          della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento
          delle  somme  previste  dall'art.  5, comma 4, della citata
          legge  n.  223  del  1991,  un  importo  pari all'onere del
          trattamento  economico  di  mobilita' per un periodo di sei
          mesi,   compresi  gli  oneri  relativi  alla  contribuzione
          figurativa.
              4.    Ai    lavoratori    interessati    alla   proroga
          dell'indennita'  di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 deve
          essere  offerta  la  possibilita' di partecipare a percorsi
          formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego
          finalizzate  alla  ricollocazione occupazionale. La mancata
          ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle
          attivita'  formative  comporta la decadenza dai benefici di
          cui ai commi 1 e 2. L'INPS Verifica l'effettivo impegno dei
          lavoratori nelle predette attivita'.
              5.  Ai  lavoratori  licenziati  da aziende operanti nel
          settore  della  sanita'  privata, con un organico superiore
          alle  millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla
          procedura  di  amministrazione straordinaria con cessazione
          dell'esercizio   di   impresa   ed   operanti   nelle  aree
          individuate  ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento
          (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
          quali  sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
          straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto
          legislativo  8 luglio  1999, n. 270, e' corrisposto, per la
          durata  di  ventiquattro  mesi  e  nel  limite  massimo  di
          milleottocento  unita', un trattamento pari all'ottanta per
          cento  dell'importo  massimo  dell'indennita' di mobilita',
          cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo
          della  contribuzione  figurativa  e  degli  assegni  per il
          nucleo familiare, ove spettanti.
              6.  I  lavoratori  fruitori  del  trattamento di cui al
          comma  5  sono  tenuti a frequentare, durante il periodo di
          durata   del  trattamento  medesimo,  corsi  di  formazione
          professionale,  indetti dalla regione o dai competenti enti
          locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
          professionale  che  a  percorsi  di ricollocazione posti in
          essere  per  i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
          partecipazione  dei  soggetti  interessati  alle  attivita'
          formative  comporta  la  decadenza  dai  benefici di cui al
          comma 5.  Sono esentati dalla partecipazione alle attivita'
          formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi
          di  fruizione  della  indennita',  maturino il diritto alla
          pensione.
              7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
          sono  promosse,  da  parte delle amministrazioni pubbliche,
          procedure   per   l'affidamento  all'esterno  di  attivita'
          attraverso   la  stipula,  nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria  in  materia  di  appalti,  di  convenzioni con
          societa'  di  capitale, cooperative di produzione e lavoro,
          consorzi  di artigiani, a condizione che la forza lavoro in
          essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40
          per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.
              8.  I  lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
          comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma
          in  forma  singola o associata, possono ottenere, secondo i
          criteri  di  cui  al  regolamento del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  17 febbraio  1993,  n.  142, la
          corresponsione  anticipata  del predetto trattamento, nella
          misura  non  ancora fruita alla data di presentazione della
          richiesta.  Le  somme corrisposte a titolo di anticipazione
          del   trattamento   sono  cumulabili  con  eventuali  altri
          benefici  previsti  dalla normativa in vigore in materia di
          lavoro autonomo.
              8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
          autorizzato,  con proprio decreto, a concedere una proroga,
          non  superiore  a  dodici mesi e per un massimo di ventidue
          unita',   del  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale  ad  aziende  al cui capitale sociale partecipano
          finanziarie  pubbliche,  costituite  in  data  anteriore al
          31 marzo  1998  per  svolgere  attivita'  di  reimpiego dei
          lavoratori  provenienti  da  unita'  produttive interamente
          dismesse  appartenenti al settore siderurgico pubblico, che
          successivamente   hanno   cessato   l'attivita'  in  quanto
          sottoposte  a  procedura  fallimentare entro e non oltre la
          data   del   31 ottobre   2001,  a  seguito  della  mancata
          omologazione del concordato preventivo.
              8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al
          comma  8-bis,  stabiliti  in misura non superiore a 350.000
          euro,  sono  posti  a  carico  del Fondo di cui all'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  come  rideterminato  da  ultimo  dalla  tabella D
          allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
              -  La  legge 31 luglio 2002, n. 172, reca: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto legge 11 giugno
          2002,  n.  108,  recante disposizioni urgenti in materia di
          occupazione e previdenza».

      
                              ART. 22.
    (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva
         96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
                         dell'inquinamento).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale  attuazione  della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
la  riduzione  integrate  dell'inquinamento,  mediante  modifiche  al
decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372,  in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  estensione  delle  disposizioni del citato decreto legislativo n.
372  del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai
nuovi  impianti  e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo
conto  di  quanto  previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b)  indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c)  adeguamento  delle  previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del
testo  unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934,  n.  1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale.

      
                  Note all'art. 22:
              -  La  direttiva  96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 ottobre 1996, n. L 257.
              -  Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
              -  La  legge 27 dicembre 2002, 289, reca: «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003).». Il comma 3 dell'art. 77,
          cosi' recita:
              «3.   Sono   soggetti   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale  statale  tutti  gli impianti esistenti, nonche'
          quelli  di  nuova  realizzazione,  relativi  alle attivita'
          industriali  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 agosto 1988, n.
          377,  rientranti  nelle  categorie elencate nell'allegato I
          della  direttiva  96/61/CE  del Consiglio, del 24 settembre
          1996».
              -  Il  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265 reca:
          «Approvazione  del  testo unico delle leggi sanitarie». Gli
          articoli 216 e 217, recitano:
              «Art.  216.  - Le manifatture o fabbriche che producono
          vapori,  gas  o  altre  esalazioni  insalubri o che possono
          riuscire   in  altro  modo  pericolose  alla  salute  degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
              La  prima  classe  comprende  quelle che debbono essere
          isolate  nelle  campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
          la  seconda  quelle  che  esigono  speciali  cautele per la
          incolumita' del vicinato.
              Questo  elenco,  compilato  dal  consiglio superiore di
          sanita',  e'  approvato dal Ministro per l'interno, sentito
          il  Ministro  per  le  corporazioni,  e  serve di norma per
          l'esecuzione delle presenti disposizioni.
              Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono   seguite   per   iscrivervi  ogni  altra  fabbrica  o
          manifattura  che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
          Una  industria  o  manifattura la quale sia inscritta nella
          prima  classe,  puo'  essere  permessa nell'abitato, quante
          volte   l'industriale   che   l'esercita   provi  che,  per
          l'introduzione  di  nuovi metodi o speciali cautele, il suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
              Chiunque  intende  attivare  una fabbrica o manifattura
          compresa  nel  sopra  indicato elenco, deve quindici giorni
          prima  darne  avviso  per  iscritto  al podesta', il quale,
          quando  lo  ritenga  necessario nell'interesse della salute
          pubblica,  puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla a
          determinate cautele.
              Il   contravventore   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.».
              «Art.  217.  -  Quando  vapori, gas o altre esalazioni,
          scoli  di  acque,  rifiuti  solidi o liquidi provenienti da
          manifatture  o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di
          danno  per  la  salute  pubblica,  il podesta' prescrive le
          norme  da  applicare per prevenire o impedire il danno e il
          pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
              Nel  caso  di inadempimento il podesta' puo' provvedere
          di  ufficio  nei  modi  e termini stabiliti nel testo unico
          della legge comunale e provinciale.».

      
                              ART. 23.
  (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
1.  All'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1)  dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte
le seguenti: "solo nel caso in cui";
2)  dopo  la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano
utilizzate,  senza  trasformazioni  preliminari, secondo le modalita'
previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto
a   VIA,   secondo  le  modalita'  previste  nel  progetto  approvato
dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
b)  al  comma  18,  le parole: "e' verificato", sono sostituite dalle
seguenti:   "puo'   essere  verificato  in  accordo  alle  previsioni
progettuali anche";
c) al comma 19:
1)  le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purche'
sia   progettualmente   previsto   l'utilizzo   di   tali  materiali,
intendendosi per tale anche";
2)   dopo   le  parole:  "autorizzata  dall'autorita'  amministrativa
competente",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Qualora i
materiali  di  cui  al comma 17 siano destinati a differenti cicli di
produzione  industriale,  le  autorita'  amministrative competenti ad
esercitare  le  funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli,
provvedono  a  verificare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la finanza
pubblica,  anche  mediante  l'effettuazione  di  controlli periodici,
l'effettiva  destinazione  all'uso  autorizzato  dei materiali; a tal
fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e
specifica destinazione".

      
                  Note all'art. 23:
              -  La  legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: «Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive».  Il  testo dell'art. 1, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
          per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1. Il
          Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni costituzionali
          delle  regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche e
          private  e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e di
          preminente   interesse   nazionale  da  realizzare  per  la
          modernizzazione  e  lo sviluppo del Paese. L'individuazione
          e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma  predisposto  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
          i  Ministri  competenti  e  le  regioni o province autonome
          interessate  e  inserito,  previo  parere del CIPE e previa
          intesa  della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
          di  programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione
          dei     relativi    stanziamenti.    Nell'individuare    le
          infrastrutture  e  gli  insediamenti  strategici  di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509.  Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31 dicembre  2001.  Gli  interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni:
                a) elenco  delle  infrastrutture e degli insediamenti
          strategici da realizzare;
                b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
                c) risorse    disponibili   e   relative   fonti   di
          finanziamento;
                d) stato  di  realizzazione degli interventi previsti
          nei programmi precedentemente approvati;
                e) quadro  delle risorse finanziarie gia' destinate e
          degli    ulteriori    finanziamenti    necessari   per   il
          completamento degli interventi.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma  1  e  comunque  nel rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva   97/11/CE  del  Consiglio  del  3 marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli 2,  da  7  a  16,  19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) disciplina  della  tecnica  di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b) definizione   delle   procedure   da   seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c) attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista, della VIA istruita dal competente Ministero.
              Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura
          le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi autorizzazioni comunque denominati, di propone, in
          detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni,
          prescrizioni  e varianti migliorative che non modificano la
          localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere;
          le   prescrizioni   e  varianti  migliorative  proposte  in
          conferenza   sono   valutate   dal   CIPE   ai  fini  della
          approvazione del progetto definitivo;
                e) affidamento,  mediante  gara  ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionarlo;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          due  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.
              3-bis.  In  alternativa  alle procedure di approvazione
          dei  progetti  preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
          l'approvazione  dei  progetti  definitivi  degli interventi
          individuati  nel  comma  1 puo' essere disposta con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni  o  delle province autonome interessate, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e previo parere delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  Con  il  predetto
          decreto  sono  dichiarate la compatibilita' ambientale e la
          localizzazione   urbanistica   dell'intervento  nonche'  la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati,  e  consente la realizzazione di tutte le opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato.
              4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          principi  e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
          parere  favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
          limiti  delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
          progetti  di infrastrutture strategiche individuate secondo
          quanto previsto al comma 1.
              5.  Ai  fini  della presente legge, sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  previste dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.
              6.   In  alternativa  a  concessioni  e  autorizzazioni
          edilizie,   a   scelta   dell'interessato,  possono  essere
          realizzati,   in   base   a  semplice  denuncia  di  inizio
          attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23 dicembre  1996.  n. 662, e successive
          modificazioni:
                a) gli  interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
          comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
                b) le  ristrutturazioni  edilizie,  comprensive della
          demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa volumetria e
          sagoma.  Ai  fini del calcolo della volumetria non si tiene
          conto  delle  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
          normativa antisismica;
                c) gli  interventi  ora  sottoposti a concessione, se
          sono  specificamente  disciplinati  da  piani attuativi che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata  esplicitamente  dichiarata dal consiglio comunale in
          sede  di  approvazione degli stessi piani o di ricognizione
          di  quelli  vigenti.  Relativamente  ai piani attuativi che
          sono  stati  approvati  anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  legge, l'atto di ricognizione dei piani di
          attuazione   deve   avvenire   entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
                d) i  sopralzi,  le  addizioni,  gli ampliamenti e le
          nuove   edificazioni   in   diretta  esecuzione  di  idonei
          strumenti  urbanistici  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
              7.  Nulla  e' innovato quanto all'obbligo di versare il
          contributo  commisurato  agli oneri di urbanizzazione ed al
          costo di costruzione.
              8.  La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
          che     riguardino    immobili    sottoposti    a    tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al  preventivo  rilascio  del  parere o dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490.
              9.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di  inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
          decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
          del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non sia
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
          decorre  dall'esito  della conferenza. In caso di esito non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              11.  Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, e' abrogato.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano
          nelle   regioni   a   statuto  ordinario  a  decorrere  dal
          novantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge siano
          gia'  conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
          d)   del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo  eventuali
          categorie  aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
          Le  regioni  a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
          l'ambito  applicativo  delle disposizioni di cui al periodo
          precedente.
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              14.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il
          30 giugno  2003,  un decreto legislativo volto a introdurre
          nel   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
          regolamentari  in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
          legge  8 marzo  1999, n. 50, e successive modificazioni, le
          modifiche   strettamente   necessarie  per  adeguarlo  alle
          disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti  la  cui classificazione e' stata modificata con la
          decisione   della   Commissione   europea  2001/118/CE  del
          16 gennaio  2001  inoltrano  richiesta all'ente competente,
          entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge,  presentando  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
          dell'art.  28  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  e  successive  modificazioni,  o  iscrizione  ai sensi
          dell'art.  30 del medesimo decreto legislativo, indicando i
          nuovi  codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
          l'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti.  L'attivita'  puo'
          essere   proseguita  fino  all'emanazione  del  conseguente
          provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
          delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
          legislativo  n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere.
              16.  Con  riferimento alle competenze delle regioni, di
          cui  all'art.  19  del  decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  le  regioni  emanano  norme  affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
          in   plastica  con  una  quota  di  manufatti  in  plastica
          riciclata  pari  almeno  al  40  per  cento  del fabbisogno
          stesso.
              17.  Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
          lettera  f-bis)  dell'art.  8 del decreto-legislativo n. 22
          del  1997 si interpretano nel senso che le terre e rocce da
          scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
          percio',  escluse  dall'ambito di applicazione del medesimo
          decreto  legislativo,  solo  nel  caso  in cui anche quando
          contaminate,  durante  il  ciclo  produttivo,  da  sostanze
          inquinanti   derivanti   dalle  attivita'  di  escavazione,
          perforazione   e   costruzione   siano   utilizzate,  senza
          trasformazioni  preliminari,  secondo le modalita' previste
          nel   progetto   sottoposto   a  VIA  ovvero,  qualora  non
          sottoposto   a  VIA,  secondo  le  modalita'  previste  nel
          progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente
          previo  parere  dell'ARPA, sempreche' la composizione media
          dell'intera   massa  non  presenti  una  concentrazione  di
          inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
          vigenti.
              18.  Il  rispetto  dei  limiti  di cui al comma 17 puo'
          essere  verificato  in  accordo alle previsioni progettuali
          anche  mediante  accertamenti  sui siti di destinazione dei
          materiali  da  scavo.  I  limiti  massimi  accettabili sono
          individuati  dall'allegato  1,  tabella  1,  colonna B, del
          decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
          dell'ambiente  e  successive  modificazioni,  salvo  che la
          destinazione  urbanistica  del  sito non richieda un limite
          inferiore.
              19.  Per  i materiali di cui al comma 17 si intende per
          effettivo  utilizzo  per reinterri, riempimenti, rilevati e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione   industriale,   purche'   sia   progettualmente
          previsto  l'utilizzo  di  tali  materiali, intendendosi per
          tale  anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
          ricollocazione   in   altro   sito,   a   qualsiasi  titolo
          autorizzata    dall'autorita'   amministrativa   competente
          previo,  ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
          parere  dell'ARPA,  a  condizione  che  siano  rispettati i
          limiti   di  cui  al  comma  18  e  la  ricollocazione  sia
          effettuata  secondo  modalita' di rimodellazione ambientale
          del territorio interessato.
              Qualora  i materiali di cui al comma 17 siano destinati
          a  differenti cicli di produzione industriale, le autorita'
          amministrative  competenti  ad  esercitare  le  funzioni di
          vigilanza  e  di controllo sui medesimi cicli, provvedono a
          verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
          anche  mediante  l'effettuazione  di  controlli  periodici,
          l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali;
          a   tal   fine  l'utilizzatore  e'  tenuto  a  documentarne
          provenienza, quantita' e specifica destinazione.».

      
                              ART. 24.
      (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
             in materia di servizi di assistenza a terra
                    negli aeroporti comunitari).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono
inserite  le  seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima
di sette anni".

      
                  Note all'art. 24:
              -  Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  96/67/CE  relativa al libero
          accesso  al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
          aeroporti  della  Comunita».  Il  testo  dell'art. 11, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.   11   (Procedure   di   selezione).   -  1.  Per
          l'individuazione  dei prestatori delle categorie di servizi
          di  assistenza  a  terra  il  cui  accesso  e' sottoposto a
          limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'art. 12,
          comma  1,  l'ente  di gestione indice una gara d'appalto ai
          sensi   del  decreto  legislativo  7 marzo  1995,  n.  158,
          pubblicata  anche  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee,   aperta   a   tutti   i   prestatori  interessati
          selezionati  per un periodo di durata massima di sette anni
          e  che  preveda,  oltre  al  possesso  dei requisiti di cui
          all'art.  13,  anche  un  capitolato  d'oneri  o specifiche
          tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli
          utenti.
              2.  Al  riguardo  il  Ministero  dei  trasporti e della
          navigazione,  anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone,
          ove  necessario,  obblighi  di  servizio  pubblico  per gli
          aeroporti  che  servono  regioni  periferiche  o  in via di
          sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  previa approvazione
          della  Commissione europea, ove necessario, puo' estendere,
          anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio
          pubblico  ad  un  aeroporto ubicato in una regione insulare
          avente  un  volume  di  traffico  non  inferiore  a 100.000
          passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.

      
                              ART. 25.
 (Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002
     del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
  relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della giustizia, previo
parere  dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1,
comma  3,  salva la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o
piu'  decreti  legislativi  per  l'esercizio  delle facolta' previste
dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,   del   19   luglio   2002,   relativo
all'applicazione  dei principi contabili internazionali, nel rispetto
dei  principi  e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i
principi e criteri direttivi appresso indicati:
a)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio delle societa' quotate, salvo
quanto previsto alla lettera e);
b)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio  e consolidato delle societa'
aventi  strumenti  finanziari  diffusi  presso  il  pubblico  di  cui
all'articolo  116  del  testo  unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio  e consolidato delle banche e
degli  intermediari  finanziari sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d'Italia;
d)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio consolidato delle societa' che esercitano le
imprese  incluse  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173;
e)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del bilancio di esercizio delle societa' che esercitano le
imprese  incluse  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26  maggio  1997,  n.  173,  solo  nel caso in cui sono quotate e non
redigono il bilancio consolidato;
f)  facolta'  di  adottare  i principi contabili internazionali nella
redazione  del bilancio di esercizio o consolidato delle societa' che
non  ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da
quelle  che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione
del  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle
che  possono  redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g)  eventuale  modifica della normativa fiscale in materia di reddito
d'impresa  al  fine  di  armonizzarla  con  le  innovazioni derivanti
dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h)   nell'ambito   di   applicazione  soggettivo  sopra  individuato,
coordinamento  delle  disposizioni vigenti in materia di bilancio con
quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri
o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3.  I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli
enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  comma 1, lettera c), nel
rispetto  dei  principi  contabili internazionali adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                             ----------

                         LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 3618):
              Presentato   dal  Ministro  senza  portafoglio  per  le
          politiche comunitarie (Buttiglione) il 31 gennaio 2003.
              Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
          europea), in sede referente, il 17 febbraio 2003 con pareri
          delle  commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
          XI,  XII,  XIII  e  della  Commissione  parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla XIV commissione, in sede referente, il
          19, 26, 27 febbraio 2003, 5 marzo 2003 e 1° aprile 2003.
              Relazione  presentata il 16 aprile 2003 (atto n. 3618/A
          - relatore on. Di Teodoro).
              Esaminato  in  aula  il  12  maggio 2003 e approvato il
          13 maggio 2003.
          Senato della Repubblica (atto n. 2254):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  20 maggio  2003  con pareri delle
          commissioni  2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
          13ª  e  della Giunta affari delle Comunita' europee e della
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
          28 maggio 2003 e 18, 25 giugno 2003.
              Esaminato  in aula il 26 giugno 2003, 18 settembre 2003
          e approvato, con modificazioni, il 23 settembre 2003.
          Camera dei deputati (atto n. 3618-B):
              Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
          europea),  in  sede  referente,  il  25 settembre  2003 con
          pareri  delle  commissioni  I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X,
          XI,  XII,  XIII e Commissione parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla XIV commissione, in sede referente, il
          1°, 2, 7, 15 ottobre 2003.
              Esaminato  in  aula  il  20 ottobre 2003 e approvato il
          23 ottobre 2003.

      
                  Note all'art. 25:
              -  Il  regolamento  CE  1606/2002  e'  pubblicato nella
          G.U.C.E.  11 settembre  2002,  n.  L  243.  L'art.  5 cosi'
          recita:
              «Art.  5  (Opzioni  relative  ai  conti  annuali e alle
          societa'  i  cui  titoli  non  sono negoziati in un mercato
          pubblico).   -   Gli  Stati  membri  possono  consentire  o
          prescrivere:
                a) alle  societa'  di  cui  all'art. 4, di redigere i
          loro conti annuali;
                b) alle societa' diverse da quelle di cui all'art. 4,
          di  redigere  i  loro  conti  consolidati  e/o i loro conti
          annuali  conformemente ai principi contabili internazionali
          adottati  secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo
          2.».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52».  L'art. 116 cosi'
          recita:
              «Art.   116   (Strumenti   finanziari  diffusi  tra  il
          pubblico).  -  1. Gli articoli 114 e 115 si applicano anche
          agli  emittenti  strumenti  finanziari  che,  ancorche' non
          quotati  in  mercati  regolamentati italiani, siano diffusi
          tra  il  pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce
          con  regolamento  i  criteri  per  l'individuazione di tali
          emittenti   e   puo'  dispensare,  in  tutto  o  in  parte,
          dall'osservanza   degli   obblighi  previsti  dai  predetti
          articoli emittenti  strumenti finanziari quotati in mercati
          regolamentati  di  altri  paesi  dell'Unione  europea  o in
          mercati  di  paesi extracomunitari, in considerazione degli
          obblighi  informativi  a  cui  sono  tenuti  in forza della
          quotazione.
              2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
          bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
          giudizio  di  una societa' di revisione, ai sensi dell'art.
          156.».
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
          «Attuazione  della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».
              - L'art. 2435-bis del codice civile recita:
              «Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). - Le
          societa'  possono  redigere il bilancio in forma abbreviata
          quando,  nel  primo  esercizio  o, successivamente, per due
          esercizi  consecutivi non abbiano superato due dei seguenti
          limiti:
                1)   totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
          3.125.000 euro;
                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
          6.250.000 euro;
                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
          50 unita'.
              Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
          comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con
          lettere  maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII
          dell'attivo  devono  essere detratti in forma esplicita gli
          ammortamenti  e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo
          e  D  del  passivo  devono  essere separatamente indicati i
          crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
              Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni
          richieste  dal  n.  10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
          7),  9),  10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427
          le  indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
          bilancio.
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione.
              Le  societa' che a norma del presente articolo redigono
          il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.»
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, reca:
              «Attuazione  della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai
          conti  annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti  contabili  delle  succursali,  stabilite  in uno
          Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
          sede  sociale  fuori  ditale  Stato  membro».  L'art. 5 del
          citato decreto legislativo, cosi' recita:
              «Art.   5  (Poteri  delle  autorita).  -  1.  Gli  enti
          creditizi  e  finanziari si attengono alle disposizioni che
          la  Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche,
          su  base  individuale  e su base consolidata, dei bilanci e
          delle  situazioni  dei  conti destinate al pubblico nonche'
          alle  modalita'  e  ai  termini  della  pubblicazione delle
          situazioni dei conti.
              2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche
          per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
          forme  tecniche  stabilite dal presente decreto nonche' per
          l'adeguamento   della  disciplina  nazionale  all'evolversi
          della   disciplina,   dei  principi  e  degli  orientamenti
          comunitari.
              3.   Nel   caso   dei  soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario    iscritti   nell'elenco   speciale   previsto
          dall'art.  107  del  testo  unico  delle  leggi  in materia
          bancaria  e  creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia
          sono  emanate  d'intesa  con  la  CONSOB.  Per  le societa'
          previste  dalla  legge  23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni
          della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le
          societa'  previste  dalla  legge  2 gennaio  1991, n. 1, le
          istruzioni  sono  emanate  dalla  Banca d'Italia sentita la
          CONSOB,  tenendo  conto  della specialita' della disciplina
          della legge stessa.
              4.  Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti
          dal   presente  articolo  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».

      
                                                           ALLEGATO A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE   del   Consiglio,   del   28  maggio  2001,  relativa  al
riconoscimento   reciproco  delle  decisioni  di  allontanamento  dei
cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 febbraio
2002,  sulle  formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.
2002/33/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 ottobre
2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio
con  riguardo  alle  norme  sanitarie  relative  ai  sottoprodotti di
origine animale.
2002/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 giugno
2002,   relativa   all'istituzione   di  un  sistema  comunitario  di
monitoraggio  del  traffico  navale  e d'informazione e che abroga la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
2002/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE  della  Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica
della  direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire
da  cui  sono  vietati  gli  scambi  di  prodotti  non  conformi alla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3  dicembre  2002,  che modifica la
direttiva  77/388/CEE,  con  riguardo  alla proroga della facolta' di
autorizzare  gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su
taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.
2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  che  stabilisce  norme  di  qualita'  e  di  sicurezza  per la
raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la  conservazione  e  la
distribuzione  del  sangue umano e dei suoi componenti e che modifica
la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001.
2002/99/CE  del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme
di  polizia  sanitaria  per  la  produzione,  la  trasformazione,  la
distribuzione   e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine  animale
destinati al consumo umano.
2003/8/CE  del  Consiglio,  del  27 gennaio 2003, intesa a migliorare
l'accesso   alla   giustizia   nelle   controversie  transfrontaliere
attraverso   la  definizione  di  norme  minime  comuni  relative  al
patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE  del  Consiglio,  del 27 gennaio 2003, recante norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione  delle  protesi mammarie nel quadro della direttiva
93/42/CEE   del   Consiglio,   del  14  giugno  1993,  concernente  i
dispositivi medici.
2003/15/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003,  che  modifica  la  direttiva  76/768/CEE del Consiglio, del 27
luglio  1976,  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'8 maggio
2003,   sulla  promozione  dell'uso  dei  biocarburanti  o  di  altri
carburanti rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE  della  Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita'
specifiche  relative  ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE
del   Consiglio,  del  14  giugno  1993,  per  i  dispositivi  medici
fabbricati con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE  del  Consiglio,  del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale  comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
societa' consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE  del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle
direttive  66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di  piante  foraggere,  66/402/CEE  relativa alla commercializzazione
delle     sementi    di    cereali,    68/193/CEE    relativa    alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite,  92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine di
ortaggi  e  dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle   sementi,  92/34/CEE  relativa  alla  commercializzazione  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto  destinate  alla  produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione delle piante
ornamentali,   2002/54/CE  relativa  alla  commercializzazione  delle
sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione
delle     sementi    di    ortaggi,    2002/56/CE    relativa    alla
commercializzazione  dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa
alla  commercializzazione  delle  sementi  di  piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.

      
                  Nota all'allegato A:
              -  La direttiva 2001/40/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          2 giugno 2001, n. L 149.
              -  La  direttiva 2002/6/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          9 marzo 2002, n. L 67.
              -  La direttiva 2002/33/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          19 novembre 2002, n. L 315.
              -  La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 agosto 2002, n. L 208.
              -  La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          19 dicembre 2002, n. L 345.
              -  La direttiva 2002/86/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          7 novembre 2002, n. L 305.
              -  La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          4 gennaio 2003, n. L 1.
              -  La direttiva 2002/93/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          7 dicembre 2002, n. L 331.
              -  La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          8 febbraio 2003, n. L 33.
              -  La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          23 gennaio 2003, n. L 18.
              -  La  direttiva 2003/8/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 gennaio 2003, n. L 26.
              -  La  direttiva 2003/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          6 febbraio 2003, n. L 31.
              -  La direttiva 2003/12/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          4 febbraio 2003, n. L 28.
              -  La direttiva 2003/15/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          11 marzo 2003, n. L 66.
              -  La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          17 maggio 2003, n. L 123.
              -  La direttiva 2003/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          26 aprile 2003, n. L 105.
              -  La direttiva 2003/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          26 giugno 2003, n. L 157.
              -  La direttiva 2003/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          26 giugno 2003, n. L 157.
              -  La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          3 luglio 2003, n. L 165.

      
                                                           ALLEGATO B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE  del  Consiglio,  del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione   dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare
concluso  dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
2000/76/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE   del   Consiglio,   del   27   novembre   2000,  relativa
all'attuazione  dell'accordo  europeo sull'organizzazione dell'orario
di  lavoro  del  personale  di volo nell'aviazione civile concluso da
Association   of   European   Airlines   (AEA),   European  Transport
Workers'Federation   (ETF),   European   Cockpit  Association  (ECA),
European  Regions  Airline  Association  (ERA)  e  International  Air
Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che  completa lo
Statuto  della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002,
che  istituisce  norme  e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative  ai  fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunita'.
2002/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 giugno
2002,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute relative
all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti
fisici   (vibrazioni)  (sedicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 giugno
2002,  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore
ambientale.
2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 12 luglio
2002,  relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita  privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002,  concernente  la  commercializzazione  a  distanza  di  servizi
finanziari  ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002,  che  modifica  la  direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione  del  principio  della  parita' di trattamento tra gli
uomini  e  le  donne  per  quanto  riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002,  che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro.
2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 5 novembre
2002,  che  modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002,  relativa  alla  vigilanza  supplementare sugli enti creditizi,
sulle  imprese  di  assicurazione  e  sulle  imprese  di investimento
appartenenti  ad  un  conglomerato  finanziario  e  che  modifica  le
direttive  73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2002, che modifica la
direttiva  2000/29/CE  concernente  le  misure  di  protezione contro
l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE  del  Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  sulla  restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 gennaio
2003,  sui  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche
(RAEE).
2003/4/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 28 gennaio
2003,  sull'accesso  del  pubblico  all'informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 28 gennaio
2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni  privilegiate  e  alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003,
che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  relativa  alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 aprile
2003,  che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998,  relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.
2003/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 aprile
2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro
da passeggeri.
2003/33/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003,    sul    ravvicinamento    delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE  del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva  88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma
di animali della specie bovina.
2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 16 giugno
2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003,  che  modifica la
direttiva   91/68/CEE   per  quanto  riguarda  il  rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini.

      
                  Note all'allegato B:
              -  La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 ottobre 1996, n. L 257.
              -  La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          9 aprile 1999, n. L 94.
              -  La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          2 luglio 1999, n. L 167.
              -  La direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 dicembre 2000, n. L 327.
              -  La direttiva 2000/76/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 dicembre 2000, n. L 332.
              -  La  direttiva 2000/79CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          1° dicembre 2000, n. L 302.
              -  La direttiva 2001/16/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          20 aprile 2001, n. L 110.
              -  La direttiva 2001/86/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 novembre 2001, n. L 294.
              -  La direttiva 2002/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          28 marzo 2002, n. L 85.
              -  La direttiva 2002/44/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          6 luglio 2002, n. L 177.
              -  La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          18 luglio 2002, n. L 189.
              -  La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 luglio 2002, n. L 201.
              -  La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          9 ottobre 2002, n. L 271.
              -  La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 ottobre 2002, n. L 269.
              -  La direttiva 2002/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          8 ottobre 2002, n. L 270.
              -  La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 novembre 2002, n. L 324.
              -  La direttiva 2002/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          11 febbraio 2003, n. L 35.
              -  La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 dicembre 2002, n. L 355.
              -  La direttiva 2002/90/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          5 dicembre 2002, n. L 328.
              -  La direttiva 2002/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          15 gennaio 2003, n. L 9.
              -  La direttiva 2002/95/CE e' pubblicato nella G.U.C.E.
          19 gennaio 2002, n. L 17.
              -  La direttiva 2002/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          7 febbraio 2002, n. L 37.
              -  La  direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          14 febbraio 2003, n. L 41.
              -  La  direttiva 2003/6/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          12 aprile 2003, n. L 96.
              -  La direttiva 2003/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          22 marzo 2003, n. L 76.
              -  La direttiva 2003/24/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          17 maggio 2003, n. L 123.
              -  La direttiva 2003/25/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          17 maggio 2003, n. L 123.
              -  La direttiva 2003/33/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          20 giugno 2003, n. L 152.
              -  La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          11 giugno 2003, n. L 143.
              -  La direttiva 2003/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          26 agosto 2003, n. L 214.
              -  La direttiva 2003/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          8 luglio 2003, n. L 169.

      

17.11.2003
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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