ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
7 novembre 2003
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la
gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n.
3326).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
1° ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 maggio 2003, n. 3287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 luglio 2003, n. 3298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003;
Considerata la necessita' di rendere piu' efficaci gli interventi
per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione
clandestina, anche a causa della sensibile ripresa dei flussi
migratori attraverso il Mediterraneo e dei recenti tragici eventi che
hanno determinato la perdita di un considerevole numero di vite
umane;
Ravvisata l'urgenza di disporre altre misure atte a fronteggiare e
superare la grave situazione emergenziale derivante dall'improvviso
ulteriore incremento di sbarchi di clandestini sul territorio
nazionale;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3298/2003, del 3 luglio 2003, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Per le attivita' negoziali da porre in essere ai
fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a
scopi di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e per
l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' di polizia di
frontiera di cui all'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
nonche' per le spese di interpretariato e per quelle relative
all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle
intese operative di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, il direttore centrale per l'immigrazione e la
Polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
in materia di appalti pubblici di forniture in ambito CEE, e al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche
ed integrazioni. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si avvale
della facolta' di cui all'art. 3.».
Art. 2.
1. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003 e' abrogato.
Art. 3.
1. Per garantire la continuita' degli interventi e dei servizi gia'
in atto in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati ai sensi dell'art.
1-sexies, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministro dell'interno
e' autorizzato ad adottare i decreti di ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo secondo le
modalita' stabilite dal citato art. 1-sexies, comma 3, lettera b), in
deroga all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 4.
1. Il capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, puo' avvalersi di consulenti scelti su base
fiduciaria, per un numero massimo di tre, per la realizzazione di
sistemi informatici e telematici in materia di immigrazione,
condizione dello straniero e diritto di asilo.
2. Con successivi provvedimenti, da adottarsi da parte del capo
Dipartimento verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e
il compenso spettante il cui onere e' a carico delle risorse
finanziarie di cui al capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento
beni e servizi del centro di responsabilita' amministrativa -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
Art. 5.
1. Per le attivita' negoziali da porre in essere per l'attivazione
e la gestione dei servizi di accoglienza alle frontiere di cui
all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all'art. 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 6.
1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
n. 3287/2003 e' aggiunto: «in deroga alle disposizioni normative,
anche di carattere contrattuale e per tutta la durata dello stato di
emergenza».
Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente
ordinanza si provvede a carico del competente capitolo 2254 dello
stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno U.P.B.
4.1.1.0. funzionamento beni e servizi del centro di responsabilita'
amministrativa 4 - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione.
Art. 8.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente
ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, cosi' come
integrati dalle risorse finanziarie, previste per l'anno 2003,
dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dall'art. 80,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La presente oridnanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
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17.11.2003
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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