ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003
Ulteriori  interventi  straordinari  ed urgenti per il contrasto e la
gestione  del  fenomeno  dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n.
3326).
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
11 dicembre   2002,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 settembre  2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
1° ottobre  2002,  n. 3244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
31 gennaio  2003,  n. 3262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 maggio  2003,  n.  3287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 luglio  2003,  n.  3298,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003;
  Considerata  la  necessita' di rendere piu' efficaci gli interventi
per  il  contrasto  e  la  gestione  del  fenomeno  dell'immigrazione
clandestina,  anche  a  causa  della  sensibile  ripresa  dei  flussi
migratori attraverso il Mediterraneo e dei recenti tragici eventi che
hanno  determinato  la  perdita  di  un  considerevole numero di vite
umane;
  Ravvisata  l'urgenza di disporre altre misure atte a fronteggiare e
superare  la  grave situazione emergenziale derivante dall'improvviso
ulteriore   incremento  di  sbarchi  di  clandestini  sul  territorio
nazionale;
  Su proposta del Ministro dell'interno;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n.
3298/2003,   del   3   luglio   2003,   sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
    b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
  «Art.  3-bis. - 1. Per le attivita' negoziali da porre in essere ai
fini dell'ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a
scopi  di prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina e per
l'attuazione  ed  il  coordinamento  delle  attivita'  di  polizia di
frontiera  di  cui  all'art.  35  della legge 30 luglio 2002, n. 189,
nonche'  per  le  spese  di  interpretariato  e  per  quelle relative
all'attuazione dei programmi di collaborazione internazionale e delle
intese operative di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, il direttore centrale per l'immigrazione e la
Polizia  di  frontiera  del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno e' autorizzato ad agire in deroga all'art. 24
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
in  materia  di  appalti  pubblici  di  forniture in ambito CEE, e al
decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche
ed  integrazioni.  Il Dipartimento della pubblica sicurezza si avvale
della facolta' di cui all'art. 3.».

      
                               Art. 2.
  1. L'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3287/2003 e' abrogato.

      
                               Art. 3.
  1. Per garantire la continuita' degli interventi e dei servizi gia'
in  atto  in  favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei rifugiati, come
previsti  dal  Fondo  europeo  per  i  rifugiati  ai  sensi dell'art.
1-sexies, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39,  e successive modifiche ed integrazioni, il Ministro dell'interno
e'  autorizzato  ad  adottare  i  decreti  di  ripartizione del Fondo
nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  secondo  le
modalita' stabilite dal citato art. 1-sexies, comma 3, lettera b), in
deroga all'art. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

      
                               Art. 4.
  1. Il capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero  dell'interno,  puo' avvalersi di consulenti scelti su base
fiduciaria,  per  un  numero  massimo di tre, per la realizzazione di
sistemi   informatici   e  telematici  in  materia  di  immigrazione,
condizione dello straniero e diritto di asilo.
  2.  Con  successivi  provvedimenti,  da adottarsi da parte del capo
Dipartimento  verra' determinato l'oggetto dell'incarico, la durata e
il  compenso  spettante  il  cui  onere  e'  a  carico  delle risorse
finanziarie  di  cui  al  capitolo 2257 U.P.B. 4.1.1.0. funzionamento
beni  e  servizi  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.

      
                               Art. 5.
  1.  Per le attivita' negoziali da porre in essere per l'attivazione
e  la  gestione  dei  servizi  di  accoglienza  alle frontiere di cui
all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno  e'  autorizzato  ad  agire  in deroga all'art. 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      
                               Art. 6.
  1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
n.  3287/2003  e'  aggiunto:  «in deroga alle disposizioni normative,
anche  di carattere contrattuale e per tutta la durata dello stato di
emergenza».

      
                               Art. 7.
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente
ordinanza  si  provvede  a  carico del competente capitolo 2254 dello
stato  di  previsione  del bilancio del Ministero dell'interno U.P.B.
4.1.1.0.  funzionamento  beni e servizi del centro di responsabilita'
amministrativa   4   -   Dipartimento   per   le  liberta'  civili  e
l'immigrazione.

      
                               Art. 8.
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente
ordinanza, si provvede a carico dei competenti capitoli del Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza, cosi' come
integrati  dalle  risorse  finanziarie,  previste  per  l'anno  2003,
dall'art.  38  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, e dall'art. 80,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  La  presente  oridnanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi

      

17.11.2003
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
10:24:14