RELAZIONE COMITATO RISTRETTO

LEGGE REGIONALE SULLĠIMMIGRAZIONE

 

 

 

Premessa

 

            Con lĠart. 7 della legge regionale 26.4.1999 n.11  stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale per i Migranti rimanendo inattuato l'impegno ivi contenuto di formulare una legge organica sulla materia.

 

            Il Testo Unico sull'immigrazione, D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286, come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189 (cosiddetta Bossi-Fini), sancisce norme di principio per le Regioni e gli Enti locali in materia di promozione di politiche di integrazione, affermando, allĠarticolo 1, comma 4, che per le Regioni a statuto speciale, quale la Regione FVG, tali principi hanno valore di "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica".

 

            Il lavoro del Comitato ristretto ha evidenziato una serie di problematiche al fine di proporre gli obiettivi della futura legge regionale sullĠimmigrazione, tenuto conto dellĠattivitˆ sinora sviluppata dal S.A.I. (Servizio Autonomo Immigrazione), dei contributi pervenuti dallĠAssemblea regionale sullĠImmigrazione svoltasi a Udine il 17 ottobre 2003, esaminate anche le proposte di legge presentate durante la scorsa legislatura e i disegni di legge attualmente in discussione in Emilia Romagna e Trentino.

 

Tra i temi pi dibattuti, anche per lĠattualitˆ dellĠargomento, il riconoscimento del diritto di voto (principio riconosciuto dalla convenzione europea di Strasburgo e comunque previsto allĠart. 38 del T.U. in materia anche se non ancora normato). Pur nella consapevolezza che il presente disegno di legge difficilmente possa avere potestˆ legislativa sulla materia, si ravvisa lĠopportunitˆ di valutare, in assenza di apposita disposizione normativa nazionale, lĠutilizzo di tutti gli spazi consentiti anche dallĠordinamento e dalla normativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si  ritenuto, pertanto, di sottoporre il tema alla Giunta regionale per conoscere lĠeventuale orientamento anche in previsione della riscrittura dello statuto di autonomia e per chiedere un approfondimento parallelo alla stesura del presente disegno di legge.

Al fine della formalizzazione degli indirizzi della Giunta regionale sui contenuti del disegno di legge da elaborare, il Comitato ristretto propone i seguenti argomenti:

 

 

Titolo

 

Si propone, quale titolo del presente disegno di legge, la definizione ÒNorme per lĠintegrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigratiÓ quale approccio culturale innovativo al tema dellĠimmigrazione, del riconoscimento della diversitˆ delle varie culture e della differenza di genere.

 

 

Finalitˆ

 

            Partendo dal rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, la normativa statale, comunitaria, le convezioni ed i principi di diritto internazionale, la Regione riconosce alle destinatarie ed ai destinatari della legge condizioni di uguaglianza, in termini di diritti e doveri, con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione nei campi economico, lavorativo, sociale e culturale.

Le politiche della Regione sono, quindi, finalizzate all'effettivo inserimento ed integrazione delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale ed alla promozione della loro partecipazione alla vita pubblica locale.

 

            Le politiche della Regione sono, quindi , finalizzate:

 

-       allĠeffettivo inserimento ed integrazione delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale ed alla promozione della loro partecipazione alla vita pubblica locale;

-       ad un efficace coordinamento tra le strutture regionali e tra le funzioni amministrative regionali e locali con le funzioni amministrative in materia di immigrazione di competenza dello Stato.

 

 

Destinatari

 

            Sono destinatari della legge regionale le cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti sul territorio regionale, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, comunitario e internazionale.

 

            Gli interventi regionali vengono estesi anche ai cittadini dellĠUnione Europea, laddove non siano giˆ destinatari di benefici pi favorevoli.

 

 

Coordinamento degli interventi

 

            Rimane di esclusiva competenza della Regione la funzione di coordinamento, regolazione e programmazione degli interventi a cui viene assegnato un ruolo assolutamente strategico e primario per lĠattuazione delle finalitˆ della legge.

 

            Tutti gli interventi previsti devono essere coordinati.

           

A tal fine:

 

-       la Giunta regionale approva il Programma triennale stabilendo le linee guida e gli indirizzi generali per la definizione degli interventi, su proposta del competente Assessore regionale allĠimmigrazione di concerto con gli Assessori interessati;

 

-       le strutture regionali interessate alla problematica sviluppano le proprie attivitˆ ed interventi nellĠambito dellĠattivitˆ programmatoria.

 

Si propone di prevedere lĠapprovazione del Programma triennale da parte della Giunta regionale, sentiti preventivamente la Consulta Regionale per l'immigrazione e le competenti Commissioni Consiliari.

 

      Rispetto alla programmazione ordinaria si intende anche prevedere la possibilitˆ di predisporre piani straordinari di intervento in occasione di flussi migratori di eccezionale intensitˆ.

 

      Per la realizzazione dellĠattivitˆ programmatoria si ipotizzano forme di consultazione con altri soggetti interessati, quali le Autonomie Locali, gli enti e le associazioni localmente attive in tale campo, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e chi ha compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

 

Autonomie Locali

 

            Restando in capo alla Regione compiti di regolazione, coordinamento e programmazione, Province e Comuni, per le proprie competenze e nelle forme previste dalla normativa, saranno chiamati a svolgere compiti di promozione e gestione degli interventi. La Regione garantisce comunque su tutto il territorio regionale i livelli minimi delle prestazioni.

 

A tal fine la legge regionale prevede la realizzazione di appositi servizi almeno in ogni comune capoluogo di Provincia e negli altri comuni nei quali sono presenti un numero rilevante di stranieri.

 

            I servizi sono attuati in modo il pi possibile omogeneo sul territorio regionale, al fine di evitare situazioni di carenza, ovvero di sovrapposizione di interventi tra le diverse localitˆ.

 

 

Consulta Regionale per lĠimmigrazione.           

 

Al fine di coordinare gli interventi per l'immigrazione, viene istituita la Consulta regionale per l'immigrazione (peraltro giˆ presente, ma non pi rinnovata) con compiti di formulare proposte alla Regione , anche ai fini del programma triennale, nonchŽ di supportare le attivitˆ dellĠOsservatorio.

 

Tale Consulta sarˆ composta da rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri, delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro, dei Comuni e delle Province, del terzo settore, della scuola, dell'assessorato e del Servizio regionale competente.

 

 

Attivitˆ di monitoraggio

 

            La Regione, a supporto del programma triennale, prevede un'attivitˆ di ÒOsservatorio dei fenomeni migratoriÓ con compiti di monitoraggio, anche avvalendosi degli strumenti di osservazione del mercato del lavoro, di altri organismi regionali e associazioni, di analisi, di studio e di elaborazione del fenomeno immigratorio sul proprio territorio.

 

            AllĠOsservatorio si intende assegnare anche le verifiche periodiche attinenti la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale, al fine della valutazione della loro incidenza quali-quantitativa.

 

            Gli Enti locali partecipano all'attivitˆ dell'Osservatorio, fornendo periodicamente e per le proprie competenze tutte le informazioni sui diversi aspetti del fenomeno immigratorio.

           

            La Regione attraverso lĠOsservatorio potrˆ inoltre prevedere delle attivitˆ in settori di particolare interesse attivando o confermando strumenti giˆ esistenti (ad esempio nel settore della Sanitˆ o del Lavoro)

 

 

Misure contro la discriminazione

 

            Deve essere garantita lĠassistenza e la consulenza legale per tutte le cittadine e cittadini vittime della discriminazioni dirette o indirette per motivi razziali, di appartenenza nazionale, culturale e religiosa.

 

Tali funzioni, anche a livello periferico, possono essere esercitate dal Difensore civico, dal Tutore dei Minori e sostenute da apposite iniziative rivolte a cittadine e cittadini stranieri immigrati che si trovano in situazione di grande difficoltˆ (quali richiedenti asilo, vittime di sfruttamento,É) nonchŽ dai servizi territoriali presso i quali vengono erogati gli interventi previsti dal Piano triennale.

           

 

Partecipazione e Rappresentanza

 

            La Regione, al fine di promuovere un'effettiva integrazione delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel proprio territorio, favorisce la realizzazione di percorsi partecipativi ad ogni livello:

 

 

Partecipazione alle forme di consultazione

 

            Deve essere garantito alle cittadine e cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio regionale l'accesso a tutti gli strumenti di consultazione non elettiva e di partecipazione (petizioni, referendum consultivi, É) .

 

 

Organo di rappresentanza degli stranieri

 

            Le Istituzioni promuovono forme di consultazione, di coordinamento, anche in forma mista, delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale

 

 

Politiche abitative

 

            La Regione, nel proprio programma triennale prevederˆ, anche in collaborazione con enti locali, altri enti pubblici, associazioni datoriali, terzo settore e volontariato:        

 

-       Strutture per lĠospitalitˆ temporanea.

Sul tema si ritiene che vada superata la terminologia ÒCentri di accoglienzaÓ che genera troppo spesso reazioni pregiudiziali da parte della popolazione. Bisognerˆ quindi studiare una definizione appropriata di prima accoglienza, che individui le categorie abitative oggetto degli interventi. Tali strutture potranno essere destinate anche a quelle cittadine e cittadini stranieri immigrati che si trovano in particolari stati di vulnerabilitˆ (donne separate, persone che perdono improvvisamente il lavoro e la casa, come ad esempio le "badanti", É).

EĠ opportuno prevedere una norma transitoria per mantenere la destinazione dĠuso dei Centri di accoglienza esistenti oltre i 15 anni previsti, concedendo contributi per la gestione e manutenzione degli edifici.

 

-       Agenzie sociali immobiliari

Anche sulla scorta delle esperienze maturate dal Servizio Autonomo per lĠImmigrazione dopo il 1998, questo servizio di mediazione sociale pu˜, per rimuovere gli ostacoli esistenti sul mercato immobiliare, svolgere una funzione di accompagnamento delle cittadine dei cittadini immigrati stranieri alla locazione ed allĠacquisto della casa.

 

-       Fondo di rotazione

Anche sulla scorta delle esperienze maturate dal Servizio Autonomo per lĠImmigrazione, si prevede la costituzione di fondi di rotazione per il recupero e la gestione di immobili da destinare alle cittadine e cittadini stranieri immigrati.

LĠequilibrio finanziario del Fondo pu˜ essere assicurato dal ricavo dei canoni di locazione.

 

-       Sostegno al credito

Si prevedono azioni che favoriscono l'accesso al credito da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati che intendano acquisire alloggi di proprietˆ.

 

-       Edilizia residenziale pubblica

Nell'accesso ai bandi, la Regione garantirˆ effettive condizioni di paritˆ per lĠaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

 

Punti di criticitˆ:

 

-       Si dovrˆ prevedere la possibilitˆ di accedere al fondo di sostegno per il pagamento di affitti onerosi;

-       I parametri minimi previsti dalla legislazione regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono costituire, di fronte ad interpretazioni rigide degli stessi, un ostacolo al ricongiungimento familiare delle cittadine e cittadini stranieri immigrati, regolarmente presenti nel territorio regionale.

 

 

Interventi socio assistenziali

 

            Sono garantiti alle cittadine e cittadini stranieri immigrati gli interventi socio-assistenziali previsti dalla competente normativa e/o organizzazione vigente .

 

            La Regione per favorire tale integrazione con interventi appropriati, previsti dal programma triennale, eroga contributi ai soggetti attuatori delle politiche sociali (Comuni, ambiti socio-assistenziali), assicurando prioritariamente omogeneitˆ nel territorio regionale e standard minimi di intervento.

 

 

Attivitˆ di protezione e integrazione sociale

 

            La Regione, in accordo con gli Enti locali, gli organismi internazionali e le associazioni riconosciute, promuove la realizzazione di programmi di protezione, assistenza, tutela legale e integrazione sociale rivolti a quelle cittadine e cittadini stranieri immigrati che si trovano in condizioni di grave difficoltˆ: vittime di situazione di violenza, di sfruttamento sessuale e lavorativo; richiedenti asilo e rifugiati; minori non accompagnati; temporaneamente presenti per motivi umanitari e di soccorso.

 

            La Regione sostiene in particolare quegli interventi umanitari riguardanti rifugiati e profughi, giˆ in atto, promossi dagli Enti locali e dal sistema nazionale di protezione istituito ai sensi della L. 189/02 e favorisce in ogni caso lĠapertura di ogni Comune allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, anche attraverso la realizzazione di appositi protocolli operativi con gli Enti pubblici e privati coinvolti..

 

            La Regione sostiene inoltre la realizzazione di interventi di accoglienza e tutela a favore dei minori, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, coordinando lĠoperato degli Enti locali e dei soggetti privati coinvolti, in collaborazione con lĠufficio del Tutore dei minori.

 

 

 

Tutela della salute

 

            Alle cittadine e cittadini stranieri immigrati, regolari o comunque presenti nella Regione FVG, sono garantite, in ogni azienda sanitaria, le attivitˆ sanitarie previste dalla normativa e dai piani regionali vigenti.

 

            Particolare attenzione  dedicata alla medicina del lavoro ed antinfortunistica, nonchŽ alla riabilitazione delle vittime degli incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla loro posizione giuridica.

 

            E' altres“ garantita alle donne immigrate la paritˆ di trattamento e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari.

 

            In conformitˆ con le convenzioni internazionali  inoltre garantita la tutela dei minori.

 

Anche sulla scorta delle esperienze maturate dal Servizio Autonomo per lĠImmigrazione, si prevede che nellĠambito dell'Osservatorio regionale venga svolta unĠattivitˆ a tutela della salute delle cittadine e cittadini immigrati, quale strumento tecnico della programmazione sanitaria, composto da operatori e responsabili di ogni Azienda Sanitaria, dedicato al tema della formazione degli operatori, alla creazione di modulistica e monitoraggio degli interventi.

 

La Regione garantisce, nell'ambito del programma triennale, servizi di mediazione culturale istituiti presso ogni Azienda Sanitaria.

 

 

Servizi educativi per lĠinfanzia e diritto allo studio

 

            Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantiti pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, favorendo anche relazioni positive tra le istituzioni scolastiche e le famiglie immigrate.

 

            La Regione altres“ promuove la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo della piena integrazione delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

 

            A tal fine, la Regione, in attuazione del programma triennale, sostiene finanziariamente le scuole e Enti locali che, ognuno secondo le proprie competenze, attueranno tali interventi.

 

            La Regione, in collaborazione con gli enti di cui sopra, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove e attua iniziative volte a) all'alfabetizzazione e al perfezionamento della lingua italiana per minori e adulti; b) all'educazione interculturale.

 

 

Formazione professionale

 

Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizione di paritˆ con gli altri cittadini.

 

A tal fine, la Regione, nell'ambito del programma triennale, favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalitˆ nonchŽ corsi di formazione per l'organizzazione delle attivitˆ svolte da associazioni di immigrati.

 

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in accordo con le norme vigenti, promuove attivitˆ di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine, con particolare riferimento agli stati vicini.

 

 

Inserimento lavorativo

 

Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunitˆ nell'inserimento lavorativo e al sostengo ad attivitˆ autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con le Province, la realizzazione di programmi sperimentali finalizzati ad affrontare il tema abitativo con i percorsi di inserimento lavorativo e formativo.

 

La Regione promuove attivitˆ di informazione, orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle attivitˆ di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

La Regione, tramite l'Osservatorio attua un monitoraggio dellĠandamento del mercato del lavoro e predispone un rapporto sulla presenza e condizioni degli immigrati nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali quali-quantitative relative allĠindividuazione delle quote di ingresso di nuovi lavoratori stranieri da trasmettere alle competenti autoritˆ dello Stato.

 

La Regione, inoltre, promuove iniziative per favorire e facilitare la mobilitˆ dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati prossimi, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero, attuando accordi internazionali ovvero proponendo la stipula di nuovi accordi con i Paesi extracomunitari o con loro Regioni.

 

 

Integrazione e comunicazione interculturale

 

            La Regione, anche avvalendosi delle iniziative degli Enti locali nell'ambito del piano triennale, promuove lĠintegrazione e lo sviluppo di relazioni interculturale mediante:

 

a)     possibilitˆ di sostenere, anche con apposito regolamento, lĠuso di spazi pubblici in via continuativa e/od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

 

b)    iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e per favorire uno sviluppo migliore delle relazioni interculturali tra la comunitˆ locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

c)     iniziative di tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture.

 

            La Regione, nell'ambito del programma triennale, garantisce sostegno ai vari enti gestori dei servizi (esempio: comuni, scuole, aziende sanitarie, carceri, questure, tribunali, É) per la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale, quale requisito minimo per la garanzia della paritˆ di accesso ai servizi.

 

            A tal fine, la Regione provvederˆ, per lĠindividuazione di questa competenza, ai requisiti di accesso, dei settori dĠintervento, ruolo e funzioni.

 

La Regione assicura lĠorganizzazione sistematica e periodica in tutte le zone della regione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori regionali, provinciali, comunali, della scuola, delle ASL, nonchŽ per gli operatori di altre Amministrazioni statali interessate e per gli operatori di altri enti pubblici e privati competenti in materia di immigrazione e di condizione dello straniero.

 

 

Sostegno alle associazioni per attivitˆ dedicate alle cittadine e cittadini stranieri immigrati

 

            La Regione, Province e Comuni possono prevedere la concessione di contributi per attivitˆ di carattere socio-culturale svolte da:

-       associazioni che statutariamente sono dedicate a questi scopi;

-       associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri di cui all'apposita legge regionale.

 

 

Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine

 

            La Regione prevede sostegni economici per il rientro, nel proprio Paese di origine, di cittadine e cittadini stranieri, che si trovino in condizioni di difficoltˆ.

 

            La Regione si pone lĠobiettivo di valorizzare la cittadina e il cittadino straniero quale soggetto di iniziative di cooperazione decentrata.

 

            Per favorire comunque il rientro e il reinserimento nei Paesi d'origine, la Regione pu˜ prevedere programmi di formazione professionale negli stessi.

 

 

Cooperazione allo sviluppo

 

            In applicazione della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 ÒInterventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivitˆ di cooperazione allo sviluppo e parternariato internazionaleÓ la Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertˆ, alla solidarietˆ tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene lĠattivitˆ di parternariato e di cooperazione alla sviluppo.

 

            La Regione, considerato che nel proprio territorio hanno sedi istituti e centri di ricerca di fama internazionale che ospitano scienziati, ricercatori e studenti provenienti da Paesi non appartenenti allĠUnione Europea, promuove interventi che sostengono e valorizzano tali presenze nel territorio regionale, nonchŽ promuove forme di cooperazione decentrata nel campo della ricerca scientifica internazionale.