CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 19 giugno 2003 (22.09)

(OR. EN)

 

Fascicolo interistituzionale:

2001/0207 (CNS)

 

10576/03

 

 

LIMITE

 

 

 

 

 

ASILE 40

 

 

NOTA

della:

Presidenza

al:

Comitato dei Rappresentanti Permanenti

n. doc. prec.:

9945/03 ASILE 32 ADD 1

n. prop. Com:

13620/01 ASILE 52 - COM(2001) 510 defin.

Oggetto:

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto dello status di protezione

 

 

A seguito del mandato del Comitato dei Rappresentanti Permanenti i consiglieri GAI si sono riuniti il 16 giugno 2003 per fare il punto sulla situazione esistente in merito alla proposta in oggetto.

 

Si acclude per le delegazioni:

 

-           nell'allegato I:       il testo della proposta in oggetto recante nelle note in calce le osservazioni delle delegazioni;

 

-           nell'allegato II:     il testo dei progetti di dichiarazione a verbale del Consiglio.

 

Le modifiche apportate al doc. 9945/03 ASILE 32 ADD 1 sono in grassetto.

 


ALLEGATO I

 

Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 

recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paese terzi ed apolidi,

della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,

nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [1]

 

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

 

La presente direttiva stabilisce norme minime sullattribuzione, a cittadini di paesi terzi e apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

Articolo 2

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a)          "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

 

b)         "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;


c)          "rifugiato": cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalit, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non pu o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonch apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non pu o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 14;

 

d)         "status di rifugiato": il riconoscimento da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

 

e)          "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e il quale non pu o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

 

f)          "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

 

g)          "domanda di protezione internazionale": una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si pu ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d'applicazione della presente direttiva, che possa essere richiesto con domanda separata;

 

h)         (soppresso)

 

i)           (soppresso)

 


j)           "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria gi costituito nel paese di origine che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

 

i)           il coniuge o il convivente non sposato del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

 

ii)         i figli minori della coppia di cui al punto i) o del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

 

k)         (soppresso)

 

l)           "minore non accompagnato": il cittadino di un paese terzo o lapolide det inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;

 

m)        "permesso di soggiorno": qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorit di uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che permetta ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

 

n)         "paese di origine": il paese o i paesi di cui il richiedente cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.


Articolo 3

(soppresso)

 

Articolo 4

Disposizioni pi favorevoli

 

Gli Stati membri hanno facolt di introdurre o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonch in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purch siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva. 

 

 

CAPO II

Valutazione delle domande di protezione internazionale

 

Articolo 5

(soppresso - il suo contenuto stato trasferito nell'articolo 2)

 

Articolo 6

(si veda il nuovo articolo 21)


Articolo 7

Esame dei fatti e delle circostanze

 

1.          Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

 

2.          Gli elementi di cui al primo comma del paragrafo 1 sono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua et, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identit, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identit e di viaggio nonch i motivi della sua domanda di protezione internazionale. 

 

3.          L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

 

a)          di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda , comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalit di applicazione;

 

b)         della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha gi subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

 

c)          della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'et, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;


d)         dell'eventualit che le attivit svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivit espongano il richiedente al rischio di persecuzione o ad altro rischio grave in caso di rientro nel paese;

 

e)          dell'eventualit che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui pu dichiararsi cittadino. 

 

4.      Il fatto che un richiedente abbia gi subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

 

5.      Quando gli Stati membri applicano il principio di cui al primo comma del paragrafo 1 ai cui sensi il richiedente tenuto a motivare la sua domanda e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

a)          il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

 

b)         tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

 

c)          le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

 

d)         il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

 

e)          accertato che il richiedente in generale attendibile.


Articolo 8

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine ("sur place")

 

1.          Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave pu essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

 

2.          Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire un danno grave pu essere basato su attivit svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivit addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gi manifestati nel paese d'origine.

 

3.      Fatte salve le disposizioni della convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

 

Articolo 9

Responsabili della persecuzione o del danno grave

 

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

 

a)          lo Stato;

 

b)         i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

 

c)          soggetti non statuali, se pu essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'articolo 9 bis contro persecuzioni o danni gravi. [2]


Articolo 9bis

Soggetti che offrono protezione

 

1.          La protezione pu essere offerta:

 

a)          dallo Stato;

 

b)         dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

 

2.          La protezione in generale fornita se i soggetti di cui alle lettere a) e b) adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

 

3.          Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti del Consiglio. 

 

Articolo 10

Protezione all'interno del paese d'origine

 

1.          Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.

 

2.          Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonch delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda.

 

3.          Il paragrafo 1 si pu applicare nonostante ostacoli tecnici al rimpatrio. 


CAPO III

Requisiti per essere considerato rifugiato

 

Articolo 11

Atti di persecuzione

 

1.          Gli atti assimilabili a persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra devono:

 

a)          essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali; oppure

 

b)          costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

 

2.          Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

 

a)          atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

 

b)         provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

 

c)          azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

 

d)         rifiuto di accesso ai rimedi giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;


e)          azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 14, paragrafo 2; 

 

f)          atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

 

3.          In conformit dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 12 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1.

 

Articolo 12

Motivi di persecuzione

 

1.          Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

 

a)          il termine razza si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o allappartenenza ad un determinato gruppo etnico;

 

b)          il termine religione include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o lastensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunit, altri atti religiosi o professioni di fede, nonch le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

 

c)          il termine "nazionalit" non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o allassenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, lappartenenza ad un gruppo caratterizzato da unidentit culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinit con la popolazione di un altro Stato;


d)         si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

 

-          i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non pu essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che cos fondamentale per l'identit o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

 

-          tale gruppo possiede un'identit distinta nel paese di cui trattasi, perch vi percepito come diverso dalla societ circostante;

 

-          in funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale pu includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione "orientamento sessuale" non pu includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati membri; possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per s stesse una presunzione di applicabilit del presente articolo.

 

e)          il termine "opinione politica" si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 9 o alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

 


Articolo 13

Cessazione

 

1.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

 

a)          si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o

 

b)         avendo perso la cittadinanza, labbia volontariamente riacquistata; o

 

c)          abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o

 

d)         si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o

 

e)          non possa pi rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perch sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

f)          se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perch sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

2.          Ai fini dellapplicazione delle lettere e) ed f), gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

 


Articolo 14

Esclusione

 

1.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide escluso dallo status di rifugiato se

 

a)          rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformit delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

 

b)         le autorit competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

 

2.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

 

a)          che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanit quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

 

b)         che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

 


c)          che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

 

3.          Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

 

 

CAPO IV

 

Status di rifugiato

 

Articolo 14 bis

Riconoscimento dello status di rifugiato

 


Articolo 14 ter

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status

 

1.          Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 13.

 

2.          Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1.

 

3.          Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

 

a)          la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 14;

 

b)          il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

 

4.          Gli Stati membri hanno la facolt di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

 

a)          vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro dell'UE in cui si trova;


b)      la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravit, costituisce un pericolo per la comunit di tale Stato membro.

 

5.      Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non ancora stata presa. [3]

 

6.      Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purch siano presenti nello Stato membro.

 

 

CAPO V

Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria

 

Articolo 15

Danno grave

 

Sono considerati danni gravi

 

a)          la condanna a morte o l'esecuzione; o

 

b)          la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine o, nel caso di un apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale; o [4]

 

c)          la minaccia grave e individuale alla vita o alla persone di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.


Articolo 16

Cessazione

 

1.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione della protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non pi necessaria.

 

2.          Nel valutare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura cos significativa e non temporanea che la persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria non sia pi esposta a un rischio effettivo di danno grave.

 

Articolo 17

Esclusione

 

1.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere:

 

a)          che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanit quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

 

b)         che abbia commesso un reato grave;

 

c)          che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalit e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

 

d)         che rappresenti un pericolo per la comunit o la sicurezza dello Stato in cui si trova.


2.          Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

3.          Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o pi reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

 

 

CAPO VI

Status di protezione sussidiaria

 

Articolo 17 bis

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformit dei Capi II e V.


Articolo 17 ter

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

 

1.      Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare la protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformit dell'articolo 16.

 

2.      Gli Stati membri hanno la facolt di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto la protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilit a tale status in conformit dell'articolo 17, paragrafo 3.

 

3.      Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

 

a)          questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;

 

b)          il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento della protezione sussidiaria;

 

4.      Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

 


CAPO VII

Contenuto della protezione internazionale

 

Articolo 18

Disposizioni generali

 

1.          Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

 

2.          Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.

 

3.                      Nelle misure nazionali di attuazione del presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

 

4.          Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.

 

5.          Il prevalente interesse del minore la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.

 

6.          Entro i limiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra, gli Stati membri hanno la facolt di ridurre i benefici del Capo VII, riconosciuti a un rifugiato, il cui status di rifugiato sia stato ottenuto per attivit svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento di tale status.


7.          Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali degli Stati membri, gli Stati membri hanno la facolt di ridurre i benefici del Capo VII, riconosciuti ad una persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria, il cui status di protezione sussidiaria sia stato ottenuto per attivit svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento come persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

 

Articolo 19

Protezione dal respingimento

 

1.          Gli Stati membri rispettano il principio di "non refoulement" in conformit dei propri obblighi internazionali.

 

2.          Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando:

 

a)            vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro dell'UE nel quale si trova; o

 

b)            che, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravit, detta persona costituisca un pericolo per la comunit di tale Stato membro.

 

3.          Gli Stati membri hanno la facolt di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.


Articolo 20

Informazioni

 

Quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua che queste siano in grado di comprendere, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

 

Articolo 21

Mantenimento dell'unit del nucleo familiare [5]

 

1.      Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unit del nucleo familiare.

 

2.      Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria [6], che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli 22-32, in conformit delle procedure nazionali e nella misura in cui ci sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

 

3.      La disposizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica quando il familiare o sarebbe escluso dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria in base ai capi III e V.

 

4.      In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. [7]


 

5.      Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

 

Articolo 22

Permesso di soggiorno

 

1.          Il pi presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, purch non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, e fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato [...] un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni rinnovabile.

 

Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato pu essere valido per un periodo inferiore a tre anni, rinnovabile.

 

2.          Il pi presto possibile dopo aver riconosciuto lo status, gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria [...] un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore ad un anno rinnovabile, purch non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico [8].


Articolo 23

Documenti di viaggio

 

1.          Gli Stati membri rilasciano alle persone cui hanno riconosciuto lo status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dallallegato della Convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purch non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

2.      Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nellimpossibilit di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purch non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.


Articolo 24

Accesso alloccupazione

 

1.          Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato ad esercitare unattivit dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di rifugiati.

 

2.          Gli Stati membri provvedono a che opportunit di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro siano offerte ai beneficiari dello status di rifugiato secondo modalit equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.

 

3.          Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare un'attivit dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, immediatamente dopo che lo status di protezione sussidiaria sia stato loro concesso.[9]

 

4.          Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro e solo per un periodo massimo di un anno [10] dalla concessione della protezione sussidiaria, gli Stati membri possono dare la priorit ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo nonch ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare che percepiscono indennit di disoccupazione.[11]

 

5.          Gli Stati membri provvedono a che ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano offerte opportunit di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo modalit che decidono gli Stati membri stessi.

 

6.          Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attivit di lavoro dipendente o autonomo, nonch di ogni altra condizione di lavoro.


Articolo 25

Accesso allistruzione [12]

 

1.          Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalit previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

 

2.          Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stessa modalit previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

 

3.          Gli Stati membri garantiscono la parit di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.[13]


Articolo 26

Assistenza sociale [14]

 

Gli Stati membri provvedono affinch i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria che non abbiano risorse sufficienti ad assicurare il loro sostentamento ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale status o protezione, adeguata assistenza in termini di servizi sociali e di mezzi di sussistenza, alla stregua dei cittadini di tale Stato membro.


Articolo 27

Assistenza sanitaria [15]

 

1.          Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalit previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro lo status.

 

2.      Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza sanitaria secondo le stesse modalit previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso detto status ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.[16]


Articolo 28

Minori non accompagnati

 

1.          Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

 

2.          Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinch le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorit competenti procedono a valutazioni periodiche.

 

3.          Gli Stati membri provvedono affinch i minori non accompagnati siano alloggiati:

a)          presso familiari adulti; o

b)         presso una famiglia affidataria; o

c)          in centri specializzati nell'ospitare i minori; o

d)         secondo altre modalit che offrano un alloggio idoneo per i minori.

 

In questo contento si tiene conto del parere del minore conformemente all'et e al grado di maturit dello stesso 

 

4.          Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua et e del grado di maturit. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.


5.          Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrit del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza. 

6.          Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

 

Articolo 29

Accesso all'alloggio

 

Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria abbiano accesso ad un alloggio secondo modalit equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.

 

Articolo 30

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

 

Gli Stati membri concedono ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria la libert di circolazione all'interno del territorio nazionale, secondo le stesse modalit e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei territori degli Stati membri [17].


Articolo 31

Accesso agli strumenti di integrazione

 

1.          Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella societ, gli Stati membri stabiliscono programmi di sostegno che considerano adeguati.

 

2.          Gli Stati membri consentono ai beneficiari della protezione sussidiaria di accedere ai programmi d'integrazione che ritengono appropriati al pi tardi un anno dopo la concessione di detta protezione. [18].

 

Articolo 32

Rimpatrio

 

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria che desiderano rimpatriare.


CAPO VIII

Cooperazione amministrativa

 

Articolo 33

Cooperazione

 

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l'indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

 

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorit competenti.

 

Articolo 34

Personale

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinch tutte le autorit competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attivit da loro svolta.

 


CAPO IX

Disposizioni finali [19]

 

Articolo 35

Relazioni

 

Entro il ....... [20], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria l'articolo 15, tenuto conto degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non refoulement" vigenti alla data di presentazione delle proposte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro il .... [21]. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri. [22]


Articolo 36

Recepimento

 

1.          Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il........[23]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalit di tali riferimenti.

 

2.          Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva.

 

Articolo 37

Entrata in vigore

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 38

Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunit europea.

 

Fatto a Bruxelles, add

 

                                                                                                              Per il Consiglio

                                                                                                                 Il Presidente

 

____________________


ALLEGATO II

 

Progetti di dichiarazioni da mettere a verbale del Consiglio

 

 

Articolo 4

 

"Il Consiglio dichiara che la presente direttiva non impedisce a uno Stato membro di autorizzare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi non ammessi a godere della qualifica di rifugiato o della protezione sussidiaria a rimanere nel suo territorio."

 

 

Articolo 9 bis

 

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 bis, il Consiglio, tenuto conto delle informazioni di pertinenti organizzazioni internazionali, si adoperer per impartire, muovendo da una valutazione della situazione nello Stato o nel territorio in questione, orientamenti in base ai quali stabilire se un'organizzazione internazionale controlla effettivamente uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se essa fornisce protezione dalla persecuzione o da danni gravi.".

 

 

___________________

 



[1]        NL/UK: riserve d'esame parlamentare.

[2]        D: riserva d'esame sullo status della protezione sussidiaria. Desidera aggiungere al preambolo il seguente considerando:

         I rischi a cui esposta in generale una popolazione di un paese o una parte della popolazione non costituiscono di per s una minaccia di norma individuata ai sensi dell'articolo 15, lettera c).

[3]        Il seguente considerando verr inserito nel preambolo:

         "Lo status cui si riferisce l'articolo 14 ter pu includere anche lo status di rifugiato."

[4]        Il seguente considerando verr inserito nel preambolo:

"La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perch bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.".

[5]        Il seguente considerando sar aggiunto nel preambolo:

"Coscienti del fatto che i familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che questo aspetto potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato."

[6]        D: cancellare "o della protezione sussidiaria".

[7]        D: aggiungere il seguente paragrafo:

         "Gli Stati membri possono stabilire che i paragrafi da 1 a 3 si applicano ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria. Essi adottano misure idonee a mantenere l'unit del nucleo familiare, in conformit del diritto nazionale ed internazionale."

[8]        Il seguente considerando sar aggiunto nel preambolo:

"Il concetto di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano pure nei casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o che sostiene una siffatta organizzazione.".

[9]        A/D: le condizioni di accesso all'occupazione per i beneficiari della protezione sussidiaria dovrebbero essere stabilite dagli Stati membri per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro.

[10]       A: sopprimere il paragrafo o fissare un periodo di cinque anni.

[11]       D: riserva .

[12]       Il seguente considerando sar aggiunto nel preambolo:

         "La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate dagli Stati membri per promuovere l'istruzione e la formazione."

[13]       Il seguente considerando sar aggiunto nel preambolo:

         "Si terr conto delle difficolt pratiche incontrate dai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria per quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri."

[14]       Il seguente considerando sar aggiunto nel preambolo:

"Soprattutto per evitare difficolt sociali, opportuno che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria che non dispongono di risorse sufficienti, fruiscano indiscriminatamente, nel quadro dei servizi sociali, di assistenza e mezzi di sussistenza adeguati."

D: ha proposto il seguente testo alternativo:

"Articolo 26

Assistenza sociale

 

         Fatti salvi gli obblighi internazionali gli Stati membri provvedono affinch i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria che non abbiano risorse sufficienti ad assicurare il loro sostentamento ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale status o protezione, adeguata assistenza in termini di mezzi di sussistenza, alla stregua dei cittadini dello Stato membro. Il livello minimo di assistenza concesso non deve essere inferiore all'assistenza concessa ai richiedenti asilo in conformit della direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri."

[15]       Sar introdotto nel preambolo il seguente considerando:

         " assicurato l'accesso all'assistenza sanitaria, compresa l'assistenza sia fisica che psichica, ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria."

[16]       D: propone il seguente testo alternativo:

"1.     Fatti salvi gli obblighi internazionali gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria sprovvisti di risorse sufficienti abbiano accesso alla necessaria assistenza sanitaria secondo le stesse modalit previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro lo status. Il livello minimo di assistenza concesso non deve essere inferiore all'assistenza concessa ai richiedenti asilo in conformit della direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2.       Fatti salvi gli obblighi internazionali gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza sanitaria secondo le stesse modalit previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso detto status ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria che non hanno risorse sufficienti o presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato. Il livello minimo di assistenza concesso non deve essere inferiore all'assistenza concessa ai richiedenti asilo in conformit della direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri."

[17]       D: riserva d'esame.

[18]       A/D: riserve d'esame.

[19]       Sar aggiunto il seguente considerando nel preambolo:

         "Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti e che vietano le discriminazioni."

[20]       18 mesi dalla data di cui all'articolo 37, paragrafo 1.

[21]       12 mesi dalla data di cui all'articolo 37, paragrafo 1.

[22]       Il considerando 24 sar cos modificato:

"(24) altres opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche, tenuto conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non refoulement".".

[23]       24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.