Documento della Regione Toscana per Conferenza Unificata Stato Regioni

Regolamento Immigrazione

 

Minori

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91, riconosce uguali diritti a tutti i minori, senza discriminazioni, e stabilisce che in tutte le decisioni che riguardano i minori la considerazione preminente deve essere il superiore interesse del minore.

In questo senso la Toscana, terra di accoglienza, laboratorio di integrazione, Regione attiva nella promozione  della tutela dei diritti umani, non pu che ispirarsi a questi principi nellaffrontare un tema di vitale importanza come quello che riguarda la tutela dei diritti dei giovani e dei fanciullibambini e degli adolescenti [fanciulli un po antiquato, spesso viene usato bambini e adolescenti]. I diritti sanciti dalla Convenzione quali quello alla protezione, allistruzione, alla salute, allo sviluppo e alla partecipazione ispirano le azioni di programmazione e di gestione della nostra Regione, in una logica di superiore interesse del minore .

Le risorse ingenti che le Regioni, nellambito delle proprie prerogative di governo, utilizzano nella costruzioni di percorsi sostenibili di integrazione per questi i minori stranieri [fino a qui si fa riferimento ai minori in generale, mi sembra che sia necessario specificare minori stranieri], siano essi inseriti nella propria famiglia che o affidati ai servizi del territorio perch privi di riferimenti adulti per loro legalmente responsabili, devono trovare nella normativa nazionale pieno sostegno ed armonia.

 

Le nostre sperimentazioni eccellenti nellambito dellaccoglienza, dellistruzione, della formazione e avviamento al lavoro, della tutela della salute e del diritto ad usufruire delle migliori condizioni per lo sviluppo psicofisico dei fanciullbambini e degli adolescentii, costituiscono il presupposto fondamentale per la costruzione di una societ sicura che, nel rispetto e nella tutela dei diritti umani e dei diritti dei minori,( sia in grado di prevenire lo sfruttamento e  i fenomeni di devianza e di criminalit di cui troppo spesso le nostre citt sono vittime valutate se sia il caso o meno di lasciare questo passaggio). [forse s, dato che stiamo sostenendo che per contrastare la devianza necessario puntare sullaccoglienza]

 

 

Gi  nel passato recente gli atti regolamentativi del TU e le disposizioni amministrative [i danni peggiori li ha fatti una circolare del Ministero dellInterno] in questo ambito hanno tentato di conformare in  senso restrittivo lapplicazione di questi principi, trovando nelle numerose sentenze tanto della Corte Costituzionale, quanto dei Tribunali per i Minori e dei Tribunali  Amministrativi una forte giurisprudenza che sanziona in maniera inappellabile i limiti di questa impostazione.

Gli emendamenti e le proposte che presentiamo sono la declinazione di questi principi.

Se nellambito in esame il testo del Regolamento non dovesse venire modificato, questi principi verrebbero sostanzialmente disattesi creando un grave conflitto tra la regolamentazione del TU ed i principi  ispiratori e le prassi applicative di numerose normative italiane ed internazionali, limitando de facto lefficacia degli interventi sostenuti dalle Regioni, nellambito delle prerogative dei governi regionali e creando un inutile spreco di risorse ed energie.

Se si ostacola lintegrazione dei minori non accompagnati, impedendo loro di lavorare e di restare regolarmente in Italia al compimento dei 18 anni; se si lasciano i minori in un prolungato stato di incertezza; se si eseguono rimpatri coattivi e si rimpatriano anche minori che non possono essere ricongiunti alla famiglia, inserendoli in centri di accoglienza nei paesi dorigine, la conseguenza inevitabile che sempre pi minori stranieri sceglieranno di restare nella clandestinit e finiranno emarginati e sfruttati nellaccattonaggio, nello spaccio, nella prostituzione.

Questo non solo implica una gravissima violazione dei diritti dei minori, ma determina anche un aumento dellinsicurezza dei cittadini: per promuovere il rispetto delle legge e la convivenza civile, non la via della repressione che pu risultare efficace, ma la via dellintegrazione e della promozione dei diritti.

 

Per questo sarebbe opportuno che il regolamento recepisse in maniera sostanziale lapporto che le Regioni e gli enti locali oggi svolgono nella tutela effettiva dei diritti dei minori.

In particolare per quanto concerne le attribuzioni di competenze al Comitato per i Minori Stranieri Non Accompagnati[nella legge e nel DPCM la denominazione Comitato per i minori stranieri, senza non accompagnati], dobbiamo notarenotiamo  che se sono le Regioni e gli enti locali che programmano gli interventi a favore dei minori, sono le regioni e gli enti locali che e  svolgono il monitoraggio della qualit didegli questi interventi, dovrebberostessi;  devono pertanto essere le Regioni e gli enti locali che ne valutano lefficacia e la sostenibilit assieme agli organi deputati a queste funzioni...

Un Comitato per i Minori Stranieri non Accompagnati che si sostituisca a questa struttura, sovrapponendo le sue funzioni a quelle che ha il territorio, da un lato indebolirebbe la struttura di programmazione territoriale e dallaltro andrebbe a minacciare i diritti di questi minori, costruendo un organo di controllo che esonera le competenze degli altri poteri dello Stato e delle amministrazioni locali.