Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale

- Coordinamento Interregionale Flussi Migratori -

 

Bozza di documento del coordinamento interassessoriale per limmigrazione riunitosi il giorno 16 ottobre 2003 in vista della Conferenza unificata del 23 ottobre 2003.

 

1)   Schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia dimmigrazione.

 

2)   Schema di regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

3)   Schema di regolamento per la razionalizzazione e linterconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia dimmigrazione.

 

Nota aggiuntiva ai regolamenti immigrazione e asilo

 

 

 

Premesso che a seguito dellincontro del tavolo tecnico della Conferenza Unificata svoltosi il 14 ottobre 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le proposte presentate dalle Regioni, nella sostanza, non sono state accolte.

Ritenuto che le proposte presentate dalle Regioni sono orientate prevalentemente in unottica di semplificazione delle procedure e di rispetto delle competenze anche alla luce delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 3/2003.

Considerato che nello schema di regolamento sono presenti aspetti che investono le Regioni sotto il profilo istituzionale e che le proposte fatte incidono trasversalmente in termini di governo locale nelle materie di competenza regionale, quali gli interventi sociali, la formazione e il lavoro.

Rilevato che non stato accolto lo sforzo compiuto dalle Regioni di collegare efficacemente le politiche degli ingressi con quelle dellintegrazione sociale, le Regioni ribadiscono limportanza dellaccoglimento degli emendamenti gi consegnati in sede tecnica.

Di seguito sono riportati, per ogni regolamento, alcuni degli emendamenti non accolti, considerati di particolare strategicit.

 

1.    SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.P.R. 31 AGOSTO 1999 N. 394 IN MATERIA DIMMIGRAZIONE.

 

-       articolo 5 (Visti per i ricongiungimenti familiari e per i familiari al seguito)

Si ritiene che la richiesta di documentazione attestante il sostegno economico fornito dal cittadino straniero residente in Italia al familiare residente allestero, del quale viene richiesto il ricongiungimento, sia inopportuno poich il ricongiungimento familiare una risposta al diritto di unit familiare per figli minori e coniugi e non allo stato di bisogno.

Qualora la tale richiesta fosse riferita al ricongiungimento di figli maggiorenni e/o altri familiari a carico si fa presente che lo stato di bisogno pu essere determinato da improvvise e nuove insorte cause e non solo da stati pregressi.

 

-       articolo 11 (Rilascio del permesso di soggiorno)

Si ritiene necessario prevedere la durata minima almeno biennale per i titolari di permesso per asilo; condizione indispensabile ad esempio per poter accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

-       articolo 23 (Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro)

Linserimento dellobbligo dellintesa con le Regioni per la predisposizione dei decreti, che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nello Stato per motivi di lavoro, presupposto essenziale per dare sostanza alle competenze regionali in materia di formazione e lavoro. Tale modifica non altera i criteri previsti dal 4 comma dellart. 21 del T.U. delle disposizioni normative in materia di immigrazione, ma recepisce le riforme introdotte al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

 

-       articolo 29 (Titoli di prelazione)

-     Si ribadisce la richiesta di prevedere lintesa in Conferenza Stato-Regioni, per la organizzazione dei programmi di formazione da realizzarsi nei paesi di origine degli immigrati (da verificare il recepimento nel testo dellarticolo);

-     non stata accolta la possibilit per le Regioni di sottoscrivere convenzioni con il Ministero per la promozione di programmi di istruzione e formazione che valorizzino i fabbisogni locali;

-     non stata accolta la proposta di semplificare le procedure amministrative di valutazione dei programmi formativi, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale;

-     di riconoscere alle Regioni che presentano programmi di formazione delle quote ad hoc.

 

In generale, si ritiene che non sia stato chiarito e valorizzato il ruolo delle Regioni e degli Enti locali, nellottica di un governo razionale dei flussi di mobilit dei lavoratori extra-comunitari in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. Un ruolo pi attivo delle Regioni favorirebbe:

-       la definizione dei potenziali numeri di ingresso (coerentemente al numero delle persone formate, quindi potenziali lavoratori da inserire nel contesto regionale);

-       la pianificazione delle risorse finanziarie da impiegare in tali interventi;

-       un livello di informazione e coinvolgimento a monte delle parti sociali e degli stessi datori di lavoro in merito ai programmi di formazione e di possibile inserimento.

 

-       articolo 12 (Rinnovo del permesso di soggiorno) e articolo 32 (Variazione rapporto di lavoro) Le nuove norme regolamentari prevedono lestensione della procedura del contratto di soggiorno presso gli sportelli unici per limmigrazione:

a)   anche per tutti coloro che devono rinnovare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ottenuto anteriormente alla legge 189/2002

b)   per ogni variazione del rapporto di lavoro subordinato

 

laddove la legge 189/2002 potrebbe essere interpretata in modo tale da prevedere la stipula di un contratto di soggiorno solo ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e dei successivi rinnovi di quelli ottenuti attraverso questa procedura. La norma cos come formulata comporta:

-        un arretramento nel processo di integrazione dei lavoratori stranieri che da pi anni sono presenti sul territorio svolgendo un regolare lavoro subordinato;

-        un aggravio di spese di gestione di tutto il sistema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

-        un appesantimento delle procedure burocratiche e amministrative sia per i lavoratori che per i datori di lavoro;

-        impedimenti oggettivi alla mobilit del lavoro in controtendenza con le recenti disposizioni normative in materia di lavoro che invece tendono ad assecondare la flessibilit;

-        disparit di trattamento tra il lavoratore italiano e quello straniero, gi regolarmente soggiornante, in violazione delle parit di trattamento prevista dallarticolo 10 della Costituzione e dallart. 2, c.3 del T.U.;

-        rischio di ritorno nellillegalit e al lavoro nero di molti di coloro che hanno da anni un permesso di soggiorno o hanno usufruito della recente regolarizzazione, perch la loro assunzione comporta per i datori di lavoro maggiori oneri rispetto ai lavoratori italiani;

-        ripercussioni sullassetto delle competenze tra Stato- Regioni ed Enti locali in particolare in materia di mercato del lavoro, con una sostanziale vanificazione del ruolo dei centri per limpiego, e in materia di politiche per lintegrazione, con una ridimensionamento delle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali.

 

-       articolo 37 comma 9 (Casi particolari di ingresso per lavoro)

Tra gli emendamenti non accolti si sottolinea quello riguardante la possibilit di assimilare laddestramento formativo al tirocinio, quale strumento di politica attiva del lavoro e, in quanto tale, di competenza delle Regioni.

 

 

articolo 40 (Formazione professionale)

Si rileva che i commi 5 e 6 del 44 bis invadono anche competenze regionali perch prevedono un sistema che limita gli ingressi per motivi di formazione professionale o di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite mediante la fissazione di quote annuali stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la conferenza unificata.

Le due disposizioni dispongono una limitazione numerica degli ingrassi per motivi di formazione professionale che nessuna norma legislativa prevede (il che viola la riserva di legge in materia di stranieri prevista dallart. 10 , comma 2 , cost.) e che riguarda le materia istruzione e formazione professionale che lart. 117, comma 3 cost. affida alla podest legislativa delle regioni , per la quale pertanto lo Stato non dispone di podest regolamentare. Un ulteriore motivo di osservazione riguarda lart. 22 comma 15 del T.U. come modificato dalla legge n. 189/2002 , il quale espressamente prevede che il lavoratore extracomunitario pu partecipare ai corsi di formazione professionale e di riqualificazione professionale programmati nellambito del territorio dello stato. Quella stessa norma legislativa consente altres al Ministero del Lavoro un intervento, sentita la commissione centrale per limpiego , per disporre condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi per i quali non sussistono accordi specifici con i Paesi di origine, ma si tratta appunto di casi singoli e non gi di una limitazione numerica preventivamente stabilita in generale.

 


 

2.    SCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

 

In attesa della legge quadro sullasilo e sullo status di rifugiato, gli articoli 31 e 32 della legge 189/2002 disciplinano listituzione delle Commissioni centrale e periferiche, chiamate ad esaminare l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato, prevedendo contestualmente la creazione dei centri di identificazione per i richiedenti asilo in attesa di verifica e di perfezionamento della documentazione prodotta per la richiesta, e le modalit di gestione di tali centri.

 

Tra gli emendamenti delle Regioni non accolti si sottolineano in particolare quelli riguardanti la standardizzazione delle procedure, la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali. Si fa notare inoltre che stata pubblicata la direttiva dellUnione europea 2003/9/CE recante norme minime per laccoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, il cui recepimento previsto per il 2005, di cui gli emendamenti delle regioni hanno tenuto conto. In particolare:

 

-       Articolo 2 (Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato)

Gli emendamenti delle regioni tendono a definire e standardizzare le modalit (prevedendo moduli e forme di assistenza) per la presentazione e laccoglimento delle domande di asilo. In questo contesto grande importanza viene attribuita allinformazione dettagliata, anche attraverso la distribuzione di opuscoli, da dare ai richiedenti asilo sulla procedura e sui diritti di cui possono godere in territorio italiano. Occorre altres esplicitare in quali ipotesi il richiedente viene trattenuto nel centro di identificazione ovvero nel cpta.

 

-       Articolo 3 (Trattenimento del richiedente asilo)

La norma prevede il rilascio del permesso di soggiorno per il richiedente asilo alluscita dal centro di identificazione, valido per tre mesi rinnovabile fino al completamento della procedura. Gli emendamenti delle Regioni propongono che, al fine di evitare periodi di sospensione della condizione di legalit, il rinnovo del permesso di soggiorno sia possibile fino alla conclusione di eventuale ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa.

 

-       Articolo 5 (Istituzione dei centri di identificazione)

La norma prevede soltanto la consultazione in Conferenza unificata delle realt locali sul cui territorio sono attivati i centri di identificazione. Gli emendamenti delle Regioni chiedono per queste realt un ruolo pi attivo ed una consultazione preventiva da parte del Ministero dellInterno.

 

-       Articolo 8 (Funzionamento)

Al comma 1 si prevede che i centri siano attrezzati in modo tale da consentire il rispetto dei diritti fondamentali, anche di persone con particolari esigenze, in particolare minori e portatori di handicap. Gli emendamenti delle Regioni tendono a dare operativit a questa enunciazione, prevedendo che si possa ricorrere anche a strutture di accoglienza esterne qualora i centri non siano attrezzati per rispondere a tali esigenze

 

-     Articolo 9 (Modalit di permanenza nel centro)

Premessa la perplessit su una norma che limita la libert personale di persone che hanno come unica colpa quelle di essere vittime di persecuzioni, gli emendamenti delle Regioni tentano di introdurre uninterpretazione della norma legislativa che limiti i vincoli alla libert personale, nel rispetto della Costituzione. In particolare sembra importante limitare il decadimento della domanda in caso di non ritorno al centro negli orari stabiliti solo a circostanze che non risultano giustificate.

 

-          Articolo 10 (Assistenza medica)

La norma prevede lassistenza medica per i richiedenti asilo limitatamente alle cure urgenti, sia che siano liberi sul territorio o trattenuti nei centri. Gli emendamenti delle Regioni tendono ad una piena tutela della salute, nei centri e fuori, anche nellinteresse della collettivit. Per quanto riguarda inoltre i richiedenti asilo con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, si propone liscrizione provvisoria al SSN, ai sensi dellart. 34, c.1, lettera b del T.U.

 

-  Articoli 2, 5 e 14 (per le parti riguardanti i minori)

Le regioni propongono che venga posta maggiore attenzione ai nuclei familiari e ai minori presenti tra i richiedenti asilo.

In particolare si rileva che ai minori non attribuita la piena consapevolezza del valore degli atti che compie, sia da un punto di vista civile che penale. Tali fattori assumono un valore ancora pi rilevante nei bambini che si trovano ad affrontare una richiesta di aiuto per asilo politico e sono catapultati in un paese del quale non conoscono la lingua, la cultura, lutilizzo delle istituzioni n il linguaggio specifico delle istituzioni con le quali si trovano a relazionare. Ci vale ancor di pi nelle situazioni di bambini non accompagnati e, quindi non supportati dalla presenza di una figura adulta conosciuta. Un ulteriore aggravio si rileva nelle situazioni in cui le istituzioni comunicano con il bambino in una lingua materna differente dalla sua e quindi non comprensibile.

A tal fine si evidenziano le seguenti richieste:

Art. 2, comma 4 si chiede che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei Centri di identificazione.

Art. 2 comma 5 Nel caso di minori non accompagnati necessaria la presenza del tutore alla verbalizzazione della domanda di rifugiato. In attesa della nomina del tutore si chiede che venga assicurata la tutela del minore da parte della pubblica autorit del comune ove si trovi. Tale esigenza determinata dalla non piena capacit di agire ovvero di effettiva capacit giuridica.

Art. 5 Comma 5 analogamente allart. 2, comma 4 si chiede che i minori non accompagnati non possano in alcun caso essere soggetti al trattenimento nei centri di identificazione o presso i centri di permanenza temporanea. Tale necessit deriva dalla presa datto che i Centri di permanenza temporanea non sono predisposti per accogliere questa tipologia di soggetti, in quanto non sono previste le caratteristiche inerenti ai centri per minori.

Art. 14 Coerentemente con quanto specificato nel paragrafo precedente, si chiede che il genitore o il tutore siano presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo.

Art. 17 Occorre una definizione precisa dei casi che consentono al Prefetto di rigettare listanza di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale.

 


 

3.    SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LINTERCONNESSIONE DELLE COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DIMMIGRAZIONE.

 

Gli emendamenti presentati, riguardanti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, sono indispensabili alla creazione delle premesse normative per la realizzazione di una effettiva rete operativa tra tutte le Amministrazioni Pubbliche in materia di immigrazione. Anche alle Regioni va assicurato pertanto il ruolo di soggetto attivo, prevedendo lobbligo dellintesa con le Regioni nella predisposizione di tutti i successivi decreti di regolamentazione tecnica dei flussi di comunicazione dati.

 


NOTA AGGIUNTIVA AI REGOLAMENTI IMMIGRAZIONE E ASILO

 

Le Regioni ritengono inoltre necessario utilizzare questa occasione di modifica al DPR 394/99 per affrontare alcune questioni:

 

a)    Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli immigrati ( art.52-53)

 

Occorre prevedere che la iscrizione al registro condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali al contributo per la realizzazione di progetti promossi direttamente dalle amministrazioni statali.

 

Va abolita la seconda sezione perch prevista per la prestazione di garanzia (art. 23 T.U.), istituto soppresso dalla L.189/2002.

La terza sezione deve essere oggetto di analisi in quanto alla luce dei cambiamenti introdotti dalla L.228 /2003 art. 12, c 2) le competenze in materia di lotta alla tratta art.18 del T.U. sono state trasferite alla presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Pari Opportunit.

b)   Ridefinizione della normativa relativa allutilizzo del Fondo Politiche migratorie: alla luce della Finanziaria 2003 che ha fatto affluire le risorse del Fondo Nazionale Politiche migratorie nellambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione ( art.58-59).

La ripartizione alle Regioni attraverso un solo Fondo politiche sociali senza vincolo di destinazione rende inapplicabili la quasi totalit delle disposizioni previste dagli art.58 e 59 . Non ha ragione di essere mantenuto in vita un articolato che preveda un apposito decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche migratorie, una specifica quota regionale, un vincolo di cofinanziamento.

 

 

c)    Consigli Territoriali per limmigrazione ( art.57)

La prassi di questi anni ci porta a sostenere che questi organismi hanno la capacit di esercitare un efficace ruolo solo se strettamente connessi alla realt istituzionale locale. Pensiamo pertanto opportuno, stante il mantenimento del ruolo gi assegnato al Prefetto dal Regolamento vigente ( assicurare la formazione ed il suo funzionamento), di esplicitare a carico della Provincia il ruolo di presiedere il Consiglio e di provvedere alla gestione ordinaria delle attivit del Consiglio medesimo.

 

 

                                                                       Per il Coordinamento

                                                                       Dott. Carla Tanda