EMENDAMENTI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI ASILO CONCORDATI TRA LE REGIONI

AllĠesito del gruppo misto del 14 ottobre 2003

VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

EMENDAMENTI

 

 

 

 

Art. 1

 

 

Definizioni

 

 

 

 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

 

 

 

 

a) Òtesto unicoÓ: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286 e successive modificazioni;

 

 

b)       ÒdecretoÓ: il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni;

 

 

c)        Òrichiedente asiloÓ: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 ;

 

 

d)        Òdomanda di asiloÓ: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722;

 

 

e)        ÒcentriÓ: i centri di identificazione istituiti ai sensi dellĠart. 1 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 e successive modificazioni;

 

 

f)        ÒCommissione territorialeÓ: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

 

g)       ÒCommissione nazionaleÓ: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

 

h)       ÒProcedura semplificataÓ: la procedura prevista dallĠarticolo 1 ter della legge;

 

 


 

i)        ÒACNURÓ: lĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

 

 

j)        "minore non accompagnato": il minorenne apolide o di cittadinanza di Stati estranei allĠUnione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

Aggiungere punto k) Ò Norme minime sullĠaccoglienzaÓ : le norme indicate dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27.1.03

Non accolto

 

 

 

Art. 2

 

 

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

           

 

 

1.     LĠufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda dĠasilo, prende nota delle generalitaĠ fornite dal richiedente asilo, lo invita a eleggere domicilio e, purcheĠ non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove lĠufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale lĠufficio di questura territorialmente competente.

Aggiungere dopo Òmoduli prestampatiÓ::

 

é prevista ove richiesta lĠassistenza di interpreti qualificati, nonchŽ, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna lĠassistenza di personale femminile.

Il richiedente asilo, quali norme minime sullĠaccoglienza, pu˜ richiedere fin da subito la presenza di un interprete in lingua a lui comprensibile o, se ci˜ non possibile, in lingua inglese, francese, spagnola, araba, ed nelle lingue slave; pu˜ richiedere, altres“, la presenza di un legale e di un rappresentante dellĠACNUR.  Unitamente alla medesima domanda pu˜ produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso ritenuta utile ai fini dellĠaccoglimento della stessa.

Aggiungere alla fine del comma:

La domanda di asilo  comunque valida anche se presentata a questure  site in localitˆ non di frontiera nŽ prossime al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

 

Non accolto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Non accolto

2.     La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dellĠarticolo 1, comma 4, della legge, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente a cui allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita dĠufficio.

Aggiungere dopo Òredige un verbaleÓ:

su appositi modelli predisposti dalla Commissione Nazionale (vedi art.18).

Aggiungere alla fine:

ÒDi suddetto verbale e documentazione, controfirmato dal richiedente asilo,  viene rilasciata copia allo stesso.Ó

Non accolto

 

 

 

 

     Non accolto

3.     Salvo quanto previsto dallĠarticolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dellĠUnione europea.

 

 


 

4.     Il questore dispone lĠinvio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dallĠarticolo 1-bis della legge. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

Il comma 4 deve essere cos“ riformulato:

Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dallĠarticolo 1-bis della legge, dispone lĠinvio del richiedente asilo nel centro di identificazione, ovvero, unicamente quando ricorre l' ipotesi prevista dallĠarticolo 1-bis, lett. b della legge, nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

Negli altri casi rilascia entro tre giorni un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido per tre mesi, rinnovabile fino alla completa definizione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato

Non accolto

5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, lĠautoritaĠ che la riceve sospende il procedimento, daĠ immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dellĠadozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, noncheĠ di quelli relativi allĠaccoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore, cosiĠ nominato, conferma la domanda dĠasilo e prende immediatamente contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

Aggiungere dopo ÒPolitiche sociali: ÒIn attesa della nomina del tutore viene assicurata la tutela del minore dalla pubblica autoritˆ del Comune ove si trovi il minoreÓ

Aggiungere alla fine:

ÒI minori non accompagnati non possono in alcun caso essere soggetti al trattenimento nei centri di identificazione o presso i centri di permanenza temporanea.Ó

 

Non accolto

 

 

 

 

 

Non accolto

6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4 contenente:

 

 

a)      le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

 

b)     i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

 

 

c)      le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalitaĠ per richiederle;

Aggiungere:

c1) le modalitˆlĠiscrizione dei minori nella scuola dellĠobbligo, ai sensi dellĠart. 38 del T.U;

c2) lĠaccesso ai servizi finalizzati allĠaccoglienza del richiedente asilo sprovvisti di mezzi di sostentamento  erogati dallĠente locale ai sensi dellĠart. 1-sexies, l.  39/1990;

c3) le modalitˆ di accesso ai corsi di formazione o riqualificazione professionale.

     Non accolto


 

d)      lĠindirizzo ed il telefono dellĠACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

Trattenimento del richiedente asilo

 

 

 

 

 

1.     Il provvedimento con il quale il questore dispone lĠinvio del richiedente asilo nei centri di identificazione eĠ comunicato in sintesi allĠinteressato secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4. NellĠipotesi di trattenimento previste dallĠart 1-bis, comma 1, della legge, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

Aggiungere alla fine:

La disposizione del trattenimento non si applica a coloro che si presentino spontaneamente per richiedere asilo presso le autoritˆ  preposte, a prescindere dall'eventuale carattere irregolare dell'entrata e della presenza sul territorio nazionale.

I richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o violenza o sfruttamento sessuale) devono essere accolti in strutture adeguate a garantirne tutela, salute e benessere, anche con collocazione esterna ai centri di identificazione.

Non accolto

2.     Al richiedente asilo inviato nel centro eĠ rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualitaĠ di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

 

 

3.     Con la comunicazione di cui al comma 1 il richiedente asilo eĠ informato:

 

 

á       della possibilitaĠ di contattare lĠACNUR in ogni fase della procedura;

 

 

á       della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

 

 

4.     Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dellĠarticolo 1ter della legge e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al precedente comma 1, o comunque, cessata lĠesigenza che ha imposto il trattenimento previsto dallĠarticolo 1-bis, comma 1, della legge, al momento dellĠuscita dal centro eĠ rilasciato allĠinteressato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

É.al momento dellĠuscita dal centro eĠ rilasciato allĠinteressato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione dell'intera procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, incluse le fasi dell'eventuale riesame e dell'eventuale ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa.

Non accolto


 

Art. 4

 

 

Comunicazioni

 

 

 

 

 

1.     Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte in una lingua a lui comprensibile o, se cioĠ non eĠ possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Aggiungere dopo spagnolo, arabo e lingue slave

 

 

Aggiungere alla fine :

lĠinteressato pu˜ inviare alla Commissione territoriale competente  e alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello Status di rifugiato  memorie o documentazione di supporto alla propria documentazione in ogni fase del procedimentoÓ

Accolto lĠarabo.

Non accolte le lingue slave.

 

Non accolto.

 

 

 

Art. 5

 

 

Istituzione dei centri di identificazione

 

 

 

 

 

1.     Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dellĠInterno, sentita la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281..

Modificare il comma 1 come segue:

-eliminare:  la parola "sette"

Il nuovo testo verrˆ cos“ composto:

ÒIl Ministro dellĠInterno, acquisito il parere obbligatorio delle  Regioni e Province autonome interessate, che deve pervenire entro 30 giorni dalla presentazione della proposta motivata del Ministro, pena la non validitˆ, e sentita la Conferenza unificata di cui allĠart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  istituisce i centri di identificazione.Ó

Non accolto

 

 

Riserva sulla richiesta dellĠintesa della Conferenza Unificata richiesta dallĠANCI

2.     Qualora ne ravvisi la necessitaĠ, il Ministro dellĠInterno, con proprio decreto, puoĠ disporre, anche temporaneamente, lĠistituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

ÉIl Ministro dellĠInterno Òcon le medesime procedure di cui al comma 1)Ó pu˜É..

Non accolto

3.     Le strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalitaĠ di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dellĠInterno.

Aggiungere comma:

le spese di istituzione, apprestamento e gestione dei centri di identificazione sono a carico del Ministero degli Interni.

Non accolto

 

 

 

Art. 6

 

 

Apprestamento  dei centri di identificazione

 

 

 

 

 

1.     Per lĠapprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dellĠInterno puoĠ disporre:

pu˜ disporre Òprevi studi di fattibilitˆ e progettazione tecnicaÓ:

eliminare la lettera a)

    Accolto

a)      studi di fattibilitaĠ e progettazione tecnica

 

 

b)     acquisizioni in proprietaĠ, anche tramite locazione finanziaria, noncheĠ locazione di aree o edifici;

 

 


 

c)      costruzioni, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

 

 

d)      posizionamento di padiglioni, anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

 

 

2.     NellĠambito del centro sono resi disponibili idonei locali per lĠattivitaĠ della Commissione territoriale di cui allĠarticolo 12, noncheĠ per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivitaĠ ricreative o di studio e per il culto.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

 

Convenzione per la gestione del centro

 

 

 

 

 

1.      Il prefetto della provincia in cui eĠ istituito il centro puoĠ affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dellĠassistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dellĠassistenza sociale.

 

 

2.     In particolare, nella convenzione eĠ previsto:

 

 

a) lĠindividuazione del direttore del centro, da scegliere tra soggetti forniti di una formazione adeguata ai compiti affidati;

 

 

b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacitaĠ adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo noncheĠ alle necessitaĠ specifiche dei minori e delle donne;

 

 

c)      le modalitaĠ di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

 

 

d)      un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante lĠorario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per un corretto funzionamento del centro;

 

 


 

e)      un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

 

 

f)      un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

 

 

g)     modalitaĠ per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, al Ministero dellĠInterno e alla Commissione territoriale;

 

 

h)     lĠobbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

 

 

i)      le attivitaĠ ed i servizi tesi a garantire il rispetto della dignitaĠ ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nellĠambito del centro.

 

 

 

 

 

  1. La prefettura ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli sullĠamministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dellĠInterno, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sullĠattivitaĠ effettuata nel centro lĠanno precedente.

La medesima relazione  trasmessa all'Amministrazione Regionale, Provinciale ed all'Amministrazione Comunale in cui hanno sede la Commissione Territoriale ed il centro di identificazione.

In attesa di riformulazione da parte di Regioni e ANCI

 

 

 

Art. 8

 

 

Funzionamento

 

 

 

 

 

1.               Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui allĠarticolo 7, lettera a) provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualitaĠ di vita che garantisca dignitˆ e salute  dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessitaĠ dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

Aggiungere alla fine:

ÒIl direttore del centro, secondo quanto previsto dallĠart. 3, comma 1,propone  per i richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o violenza o sfruttamento sessuale) lĠaccoglienza in strutture pi adeguate  esterne ai centri di identificazione, qualora questi ultimi  non permettano il rispetto dei requisiti sopra descritti

 

Non accolto

2.               Il direttore del centro provvede a regolamentare lo svolgimento delle attivitaĠ per assicurare lĠordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

 

 

3.               Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalitaĠ e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni allĠallontanamento dal centro, prevedendo:

 

 

a)      un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

 

 

b)     visite da parte dei rappresentanti dellĠACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

 

 

c)      visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dellĠInterno ai sensi dellĠarticolo 11;

 

 

d)      visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi eĠ una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura ufficio territoriale del Governo;

 

 

 

 

 

Art. 9

 

 

ModalitaĠ della permanenza nel centro

 

 

 

 

 

1.     EĠ garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

 

 

2.     Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 1ter, comma 4, della legge, eĠ consentita, purcheĠ compatibile con lĠordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, lĠuscita dal centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente funzionario prefettizio puoĠ rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dellĠarticolo 8, comma 3, per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti allĠesame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. LĠallontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata e non eĠ consentito nei casi di trattenimento obbligatorio. Il diniego eĠ motivato e comunicato allĠinteressato secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4.

Modificare con:

ÒFermo restando quanto previsto dallĠarticolo 1-ter, comma 4, della legge,  consentita lĠuscita dal centro, con orario giornaliero di almeno 12 ore regolato da ogni direttore, in accordo con il competente funzionario prefettizio. QuestĠultimo pu˜ rilasciare al richiedente asilo premessi temporanei di allontanamento per un periodo diverso o superiore a quello sopra indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dellĠarticolo 8, comma3, per documentate esigenze personali.

Comunque, sulla base di documentate istanze, deve essere garantita, anche in orari diversi,  la partecipazione ad attivitˆ processuali e lĠesercizio del diritto di difesaÓ

 

AGGIUNGERE dopo "procedura semplificata":

Il mancato rispetto dell'orario di rientro non costituisce allontanamento non autorizzato se la persona segnala e giustifica l'impossibilitˆ materiale di raggiungere il centro di identificazione a causa di forza maggiore.

 Non accolto (coperto da volontˆ politica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non accolto (coperto da volontˆ politica)

3.     AllĠingresso nel centro eĠ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui allĠarticolo 9, comma 3, unitamente allĠindicazione dei tempi della procedura semplificata di cui allĠarticolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che lĠarticolo 1ter,  comma 4 del decreto stesso prevede in caso  di allontanamento non autorizzato dal centro.

 

 

4.     Le informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

 

 

 

 

Art. 10

 

 

Assistenza medica

 

 

 

 

 

1.             Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorcheĠ continuative per malattia o infortunio erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dellĠarticolo 35, comma 3, del testo unico.

Sostituire con:

Il richiedente asilo, presente nel centro o in attesa di definizione del proprio status, ha diritto all'assistenza ed alle cure mediche comunque necessarie e viene iscritto obbligatoriamente e temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale, per un periodo pari alla durata della procedura di riconoscimento e della definizione degli eventuali riesami e/o ricorsi giurisdizionali.

I costi sono a carico del Ministero dellĠInterno

Non accolto


 

2.             Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

Aggiungere

 

Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in accordo con la prefettura ed eventualmente in convenzione con Aziende Ospedaliere o altri idonei soggetti, devono assicurare servizi di prima assistenza medico generica nei centri di identificazione. Gli oneri  inerenti a tali servizi sono posti a carico delle prefetture rispettivamente competenti.

Non accolto

 

 

 

Art. 11

 

 

Associazioni ed enti di tutela

 

 

 

 

 

1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purcheĠ forniti di esperienza, dimostrata, maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia in cui eĠ istituito il centro allĠingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durate lĠorario stabilito. Il Prefetto concede lĠautorizzazione che contiene lĠinvito a tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

Aggiungere alla fine:

Sono autorizzati ad operare presso i Centri di identificazione i soggetti iscritti nella 1Ħ sezione dellĠart. 54 del Regolamento di Attuazione del T.U.

Ritirato

2.     Gli enti locali ed il servizio centrale di cui allĠarticolo 1-sexies, comma 4, della legge possono attivare nei centri, previa autorizzazione del prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico noncheĠ di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nellĠambito dellĠattivitaĠ svolte ai sensi dellĠarticolo 1-sexies della legge.

Sostituire  con

 ÓGli enti locali ed il servizio centrale di cui allĠarticolo 1-sexies, comma 4, della legge possono accedere ai centri, e, previa comunicazione al prefetto e raccordandosi con la direzione del Centro, provvedere all'attivazione di servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico noncheĠ di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nellĠambito dellĠattivitaĠ svolte ai sensi dellĠarticolo 1-sexies della legge

Òprevia comunicazioneÓ: non accolto

 

 

Òraccordandosi con la direzione del CentroÓ: ritirato

 

 

 

Art. 12

 

 

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

 

1.     Ai sensi dellĠart. 1-quater della legge le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del Governo:

comma 1 interamente stralciato  (vedi art. 5): nessuna sede di commissione viene definita nel presente regolamento

L'individuazione delle sedi delle Commissioni Territoriali e la dislocazione dei centri di identificazione avverrˆ contestualmente a seguito di preventiva consultazione con la Regione interessata e con la Conferenza Unificata.

Non accolto

GORIZIA       con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE.

 

 

MILANO                           con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA, VALLE DĠAOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA.

 

 

BOLOGNA                        con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

 

 

ROMA                      con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

 

 

FOGGIA                        con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA

 

 

SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA.

 

 

CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA.

 

 

TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

 

 

 

 

 

2.     Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza eĠ la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale eĠ collocato il centro.

Si richiede di definire la competenza territoriale  per i richiedenti asilo non trattenuti

 

Non accolto

3.     I membri della Commissione territoriale prima di cominciare a svolgere le proprie funzioni sono ammessi a seguire un apposito corso organizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

 

 

4.     Qualora se ne ravvisi la necessitaĠ, il Ministro dellĠInterno, con proprio decreto, puoĠ disporre, anche temporaneamente, lĠistituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o la modifica delle loro circoscrizioni.

 

 

5.     Il Ministro dellĠInterno con proprio decreto, puoĠ disporre, anche temporaneamente, lĠistituzione, nel rispetto della composizione prevista dallĠart. 1-quater, comma 1, della legge, di una o piuĠ Commissioni territoriali straordinarie in una circoscrizione territoriale. I componenti delle Commissioni territoriali straordinarie sono scelti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali ordinarie. Il presidente della Commissione territoriale ordinaria assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie istituite.

 

 

6.     Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puoĠ destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

Convocazione

 

 

 

 

 

1.     La convocazione per lĠaudizione presso la Commissione territoriale eĠ comunicata  allĠinteressato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 1-ter, comma 4, della legge, qualora non sia stato possibile comunicare la convocazione per lĠaudizione, la Commissione decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dellĠaudizione individuale sulla base della documentazione disponibile.

Si chiede di eliminare qualora non sia stato possibile comunicare la convocazione per lĠaudizione

Aggiungere alla fine:

LĠeffettivo svolgimento dellĠaudizione da parte della Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo.salvo che il richiedente non vi rinunci espressamente  o non si presenti senza giustificato motivo.

 

Non accolto

2.     LĠaudizione puoĠ essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora lĠinteressato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione allĠaudizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda dĠasilo.

 

 

 

 

 

Art.14

 

 

Audizione

 

 

 

 

 

1.     LĠaudizione del richiedente asilo eĠ personale e avviene in un luogo non aperto al pubblico. DellĠaudizione viene redatto verbale.

Aggiungere alla fine:

e ne viene consegnata copia allo straniero, unitamente alla documentazione da lui prodotta

Non accolto

2.     Il richiedente puoĠ esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

Aggiungere alla fine:

Il richiedente ha diritto ad essere assistito da un legale o da un consulente o da una persona di propria fiducia.

LĠaudizione del minore pu˜ essere esclusa nel caso in cui la commissione ritenga di avere elementi sufficienti di una decisione positiva. .

Non accolto

3.     La Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano lĠidentitaĠ e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, noncheĠ le condizioni dei soggetti di cui allĠart.8, comma 1.

 

 

4. LĠaudizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestaĠ sul minore, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato non ricorribile, la ritenga non necessaria.

Il genitore o il tutore di minore deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore.

Aggiungere alla fine:

LĠaudizione pu˜ essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

Non accolto

 

 

 

 

 

Non accolto

 

 

 

Art.15

 

 

Decisione

 

 

 

 

 

1.     La Commissione territoriale eĠ validamente costituita con la maggioranza dei componenti previsti dallĠart. 1-quater della legge, e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

 

 

2.     La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dellĠaudizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

 

 

a)      riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

Si chiede un approfondimento della questione del ricongiungimento del minore non accompagnato rifugiato con i genitori

(o nel caso in cui questi siano deceduti o non reperibili con il tutore o lĠaffidatario o altro parente entro il terzo grado)

Accolto con approfondimento

b)     rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 

 

c)      rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cui lĠItalia eĠ firmataria, e, in particolare, dellĠarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore lĠapplicazione dellĠarticolo 5, comma 6, del testo unico.

Aggiungere alla fine:

La questura rilascia un permesso per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile, valido ai fini dellĠunitˆ familiare e al rilascio di documenti sostitutivi.

Il minore non accompagnato non pu˜ essere espulso ne respinto , ne comunque allontanato dallĠItalia sulla base del rigetto previa sentenza del tribunale dei minori in ordine al superiore interesse del minore stesso.

Non accolto con verifica

 

 

 

 

 

 

Non accolto


3.     La decisione eĠ comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalitaĠ di impugnazione noncheĠ, per le ipotesi di cui allĠarticolo 1-ter, comma 6, della legge, sulla possibilitaĠ di chiedere il riesame e lĠautorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

ҏ comunicata al richiedente con le modalitˆ di cui allĠart.4Ó

Si chiede di precisare il termine entro cui comunicare la decisione al richiedente.

Accolto

 

 

Verifica

4.     Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale.

Aggiungere dopo certificato:

Òdi riconoscimento dello stato di rifugiato, valido ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni  rilasciato dalla QuesturaÓ

Verifica

5. Lo straniero al quale non sia riconosciuto lo status di rifugiato eĠ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede, ai sensi dellĠarticolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero giaĠ trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dellĠarticolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Il primo comma  modificato da ÒsalvoÓ in poi:

Òche abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dallĠart. 15, comma 2 lett. c, della durata di un anno, rinnovabile, ovvero che abbia presentato istanza di riesame o ricorso istituzionaleÓ.

 

Non accolto

 

 

 

Art. 16

 

 

Riesame

 

 

 

 

 

1.     Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione di cui allĠart. 1-bis, comma 3, della legge, puoĠ presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dellĠart. 1-ter, comma 6, della legge, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame lĠinteressato permane nel centro di identificazione.

Aggiungere:

il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non pu˜ essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione della richiesta di riesame da parte della Commissione territoriale integrata.

 

Non accolto (coperto da decisione politica)

2.     La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

3.     Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente dalla Commissione territoriale, valutata la non manifesta infondatezza della richiesta, chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere allĠintegrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

Non si ravvisa nella legge la competenza del Presidente della Commissione Territoriale di valutare la fondatezza della richiesta

 

Non accolto

 4. La Commissione territoriale integrata puoĠ procedere ad una nuova audizione ove richiesto dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato allĠinteressato nelle quarantotto ore successive e contro cui eĠ ammesso ricorso nei cinque giorni successivi alla comunicazione al Tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

Si chiede di modificare le parole Ònei cinque giorni successiviÓ con Ò nei quindici giorni successiviÓ ai sensi dellĠart. 1 ter , co. 6 del D.L. n. 416/1989 convertito con modificazioni dalla legge 39/90 come modificato dalla legge 1898/2002.

Accolto

 

 

 

Art.17

 

 

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

 

1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale  puoĠ chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dellĠarticolo 1-ter, comma 6, della legge, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisone sul ricorso. In tal caso il richiedente eĠ trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui allĠarticolo 14 del testo unico.

 

Si chiede che venga aggiunto alla fine:

Pu˜ essere trattenuto nel CPT solo il rifugiato a che si trovi giˆ in un CPT e fino al termine massimo previsto dalla legge.

Non accolto (coperto da decisione politica)

2. La richiesta dellĠautorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a motivi personali  o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. LĠautorizzazione eĠ concessa qualora sussista lĠinteresse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi allĠesecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

f OLTRE A "gravi motivi personali o di salute " AGGIUNGERE i "rischi per l'incolumitˆ e la libertˆ della persona a seguito di allontanamento dal territorio nazionale"

Non accolto.

3. La decisione del prefetto, adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata, eĠ comunicata allĠinteressato nelle forme di cui allĠarticolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalitaĠ di permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

a)    Si richiede una definizione precisa delle casistiche che consentono al Prefetto di assumere la decisione di rigetto dellĠautorizzazione a permanere.

 

 

Non accolto


 

4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito lĠautorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

 

 

 

 

Art. 18

 

 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

 

 

 

 

1.     La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertaĠ civili e lĠimmigrazione del Ministero dellĠInterno.

 

 

2.     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellĠInterno e degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piuĠ Sezioni.

 

 

 

 

 

Art. 19

 

 

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto dĠasilo

 

 

1. Ai sensi dellĠart. 1-quinquies, comma 2, della legge, la Commissione nazionale, nellĠambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

 

 

a)      alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento;

 

 

b)     allĠindividuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione dellĠarticolo 5, comma 6 del testo unico;

Si propone una verifica con periodicitˆ annuale delle linee guida, legata al mutamento del quadro internazionale

Non accolto

c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti dĠItalia  presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dellĠasilo e della protezione dei diritti umani;

 

 

d)      alla collaborazione con gli analoghi organismi dei paesi membri dellĠUnione europea;

 

 

e)      alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

 

 

f)      alla costituzione e allĠaggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste dĠasilo;

 

 

g)     al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, lĠistituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

 

 

h)     a fornire, ove necessario, le informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per lĠeventuale adozione del provvedimento di cui allĠart. 20, comma 1, del testo unico.

 

 

 

 

 

Art. 20

 

 

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

 

 

 

 

1.     Ai sensi dellĠart. 1-quinquies, comma 2, della legge, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui allĠart. 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

 

 

2.     La convocazione per lĠaudizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata allĠinteressato tramite la questura competente per territorio. LĠinteressato puoĠ, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data. Non puoĠ essere chiesto piuĠ di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dallĠaudizione.

 

 

3.     La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui lĠinteressato non si presenti allĠaudizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

 


 

Art. 21

 

 

Norma transitoria

 

 

 

 

 

1.       Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione Centrale al momento dellĠentrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dellĠart. 34, comma 3, della legge n. 189/2002, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dellĠarticolo 18, comma 2.

 

 

2.       Il presente regolamento entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

 

 

3.       Entro 90 giorni dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede allĠadozione delle linee guida di cui allĠarticolo 19 lettera b.