EMENDAMENTI REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE IN MATERIA DI ASILO CONCORDATI TRA LE REGIONI
AllĠesito
del gruppo misto del 14 ottobre 2003
VERSIONE
APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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EMENDAMENTI |
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Art. 1 |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente
regolamento si intende per: |
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a) Òtesto unicoÓ: il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero adottato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286 e
successive modificazioni; |
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b) ÒdecretoÓ: il decreto legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39 e successive modificazioni; |
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c) Òrichiedente asiloÓ: lo
straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi
della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso
esecutivo in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 ; |
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d) Òdomanda di asiloÓ: la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in
Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722; |
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e) ÒcentriÓ: i centri di
identificazione istituiti ai sensi dellĠart. 1 bis, comma 3, del decreto
legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1990, n.39 e successive modificazioni; |
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f) ÒCommissione
territorialeÓ: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato; |
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g) ÒCommissione nazionaleÓ:
la Commissione nazionale per il diritto di asilo; |
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h) ÒProcedura semplificataÓ:
la procedura prevista dallĠarticolo 1 ter della legge; |
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i) ÒACNURÓ: lĠAlto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; |
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j) "minore non
accompagnato": il minorenne apolide o di cittadinanza di Stati estranei
allĠUnione
Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza legale. |
Aggiungere
punto k) Ò Norme minime sullĠaccoglienzaÓ : le norme indicate dalla direttiva
2003/9/CE del Consiglio del 27.1.03 |
Non accolto |
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Art. 2 |
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Istruttoria della domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato |
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1.
LĠufficio di
polizia di frontiera che riceve la domanda dĠasilo, prende nota
delle generalitaĠ fornite dal richiedente asilo, lo invita a eleggere
domicilio e, purcheĠ non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi
presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in
via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove lĠufficio di
polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio
nazionale, si intende per tale lĠufficio di questura territorialmente
competente. |
Aggiungere dopo Òmoduli prestampatiÓ:: é prevista ove richiesta lĠassistenza di interpreti qualificati, nonch, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna lĠassistenza di personale femminile. Il richiedente asilo, quali norme minime sullĠaccoglienza,
pu richiedere fin da subito la presenza di un interprete in lingua a lui
comprensibile o, se ci non possibile, in lingua inglese, francese, spagnola,
araba, ed nelle lingue slave; pu richiedere, altres, la presenza di un
legale e di un rappresentante dellĠACNUR. Unitamente alla medesima domanda pu produrre ed esibire
ogni documentazione in suo possesso ritenuta utile ai fini dellĠaccoglimento
della stessa. Aggiungere alla fine del comma: La domanda di asilo comunque valida anche se presentata
a questure site in localit non
di frontiera n prossime al luogo di ingresso nel territorio nazionale. |
Non accolto
Non accolto |
2.
La questura, ricevuta
la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi
dellĠarticolo 1, comma 4, della legge, redige un verbale delle dichiarazioni
del richiedente a cui eĠ allegata la documentazione eventualmente presentata o
acquisita dĠufficio. |
Aggiungere dopo Òredige un
verbaleÓ: su appositi modelli predisposti
dalla Commissione Nazionale (vedi art.18). Aggiungere alla fine: ÒDi suddetto
verbale e documentazione, controfirmato dal richiedente asilo, viene rilasciata copia allo stesso.Ó |
Non accolto Non accolto |
3.
Salvo quanto previsto
dallĠarticolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura avvia le procedure
sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo presentata in uno degli Stati membri dellĠUnione europea. |
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4.
Il questore
dispone lĠinvio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero
nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi
previste dallĠarticolo 1-bis della legge. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale. |
Il comma 4 deve essere cos riformulato: Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dallĠarticolo 1-bis della legge, dispone lĠinvio del richiedente asilo nel centro di identificazione, ovvero, unicamente quando ricorre l' ipotesi prevista dallĠarticolo 1-bis, lett. b della legge, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia entro tre giorni un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
completa definizione delle procedure di riconoscimento dello status di
rifugiato |
Non accolto |
5. Qualora la richiesta di
asilo sia presentata da un minore non accompagnato, lĠautoritaĠ che la riceve
sospende il procedimento, daĠ immediata comunicazione della richiesta al
Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dellĠadozione
dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile,
noncheĠ di quelli relativi allĠaccoglienza del minore e informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il
tutore, cosiĠ nominato, conferma la domanda dĠasilo e prende immediatamente contatto con la
competente questura per la riattivazione del procedimento. |
Aggiungere dopo ÒPolitiche sociali: ÒIn attesa della nomina del tutore viene assicurata la tutela del minore dalla pubblica autorit del Comune ove si trovi il minoreÓ Aggiungere alla fine: ÒI minori non accompagnati non
possono in alcun caso essere soggetti al trattenimento nei centri di
identificazione o presso i centri di permanenza temporanea.Ó |
Non accolto Non accolto |
6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo
redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo
4 contenente: |
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a)
le fasi della
procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
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b)
i principali
diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; |
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c)
le
prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalitaĠ per richiederle; |
Aggiungere: c1) le modalitlĠiscrizione dei
minori nella scuola dellĠobbligo, ai sensi dellĠart. 38 del T.U; c2) lĠaccesso ai servizi
finalizzati allĠaccoglienza del richiedente asilo sprovvisti di mezzi di
sostentamento erogati dallĠente
locale ai sensi dellĠart. 1-sexies, l.
39/1990; c3) le
modalit di accesso ai corsi di formazione o riqualificazione professionale. |
Non accolto |
d)
lĠindirizzo
ed il telefono dellĠACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei
rifugiati e dei richiedenti asilo. |
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Art. 3 |
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Trattenimento del richiedente
asilo |
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1.
Il
provvedimento con il quale il questore dispone lĠinvio del richiedente asilo
nei centri di identificazione eĠ comunicato in sintesi allĠinteressato
secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4. NellĠipotesi di trattenimento
previste dallĠart 1-bis, comma 1, della legge, il provvedimento stabilisce il
periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso
non superiore a venti giorni. |
Aggiungere alla fine: La disposizione del trattenimento non si applica a coloro che si presentino spontaneamente per richiedere asilo presso le autorit preposte, a prescindere dall'eventuale carattere irregolare dell'entrata e della presenza sul territorio nazionale. I richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con
particolare riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o
abusi o violenza o sfruttamento sessuale) devono essere accolti in strutture
adeguate a garantirne tutela, salute e benessere, anche con collocazione
esterna ai centri di identificazione. |
Non accolto |
2.
Al
richiedente asilo inviato nel centro eĠ rilasciato, a cura della questura, un
attestato nominativo che certifica la sua qualitaĠ di richiedente lo status
di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di
permanenza temporanea e assistenza. |
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3.
Con la
comunicazione di cui al comma 1 il richiedente asilo eĠ informato: |
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á
della
possibilitaĠ di contattare lĠACNUR in ogni fase della procedura; |
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á
della
normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel
centro. |
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4.
Allo scadere
del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dellĠarticolo
1ter della legge e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo
scadere del termine previsto al precedente comma 1, o comunque, cessata
lĠesigenza che ha imposto il trattenimento previsto dallĠarticolo 1-bis,
comma 1, della legge, al momento dellĠuscita dal centro eĠ rilasciato
allĠinteressato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale. |
É.al momento
dellĠuscita dal centro eĠ rilasciato allĠinteressato un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione dell'intera
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, incluse le fasi
dell'eventuale riesame e dell'eventuale ricorso giurisdizionale avverso
decisione negativa. |
Non accolto |
Art. 4 |
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Comunicazioni |
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1. Le comunicazioni al richiedente asilo
concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato
sono fatte in una lingua a lui comprensibile o, se cioĠ non eĠ possibile, in
una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. |
Aggiungere dopo spagnolo, arabo e lingue slave Aggiungere alla fine : lĠinteressato
pu inviare alla Commissione territoriale competente e alla Commissione nazionale per il
riconoscimento dello Status di rifugiato memorie o documentazione di supporto alla propria documentazione
in ogni fase del procedimentoÓ |
Accolto lĠarabo. Non accolte le lingue slave. Non accolto. |
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Art. 5 |
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Istituzione dei centri di
identificazione |
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1.
Sono
istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con
decreto del Ministro dellĠInterno, sentita la Conferenza unificata di cui
allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.. |
Modificare il
comma 1 come segue: -eliminare: la parola "sette" Il nuovo testo
verr cos composto: ÒIl Ministro
dellĠInterno, acquisito il parere obbligatorio delle Regioni e Province autonome
interessate, che deve pervenire entro 30 giorni dalla presentazione della
proposta motivata del Ministro, pena la non validit, e sentita la Conferenza
unificata di cui allĠart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, istituisce i centri di
identificazione.Ó |
Non accolto Riserva sulla
richiesta dellĠintesa della Conferenza Unificata richiesta dallĠANCI |
2.
Qualora ne
ravvisi la necessitaĠ, il Ministro dellĠInterno, con proprio decreto, puoĠ
disporre, anche temporaneamente, lĠistituzione di nuovi centri o la chiusura
di quelli esistenti. |
ÉIl Ministro dellĠInterno Òcon le medesime procedure di cui al
comma 1)Ó puÉ.. |
Non accolto |
3.
Le strutture
allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con
legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalitaĠ di
cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dellĠInterno. |
Aggiungere comma: le spese di istituzione, apprestamento e gestione dei centri di
identificazione sono a carico del Ministero degli Interni. |
Non accolto |
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Art. 6 |
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1.
Per lĠapprestamento dei centri di
identificazione, il Ministero dellĠInterno puoĠ disporre: |
pu disporre
Òprevi studi di fattibilit e progettazione tecnicaÓ: eliminare la lettera a) |
Accolto |
a)
studi di
fattibilitaĠ e progettazione tecnica |
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b)
acquisizioni
in proprietaĠ, anche tramite locazione finanziaria, noncheĠ locazione di aree
o edifici; |
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c)
costruzioni,
allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree; |
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d)
posizionamento
di padiglioni, anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla
realizzazione di idonea struttura. |
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2.
NellĠambito
del centro sono resi disponibili idonei locali per lĠattivitaĠ della
Commissione territoriale di cui allĠarticolo 12, noncheĠ per le visite ai
richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivitaĠ ricreative o di studio e
per il culto. |
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Art. 7 |
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Convenzione per la gestione del
centro |
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1.
Il prefetto
della provincia in cui eĠ istituito il centro puoĠ affidarne la gestione,
attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati
che operino nel settore dellĠassistenza ai richiedenti asilo o agli
immigrati, ovvero nel settore dellĠassistenza sociale. |
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2.
In
particolare, nella convenzione eĠ previsto: |
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a) lĠindividuazione del direttore del centro, da
scegliere tra soggetti forniti di una formazione adeguata ai compiti affidati; |
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b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria,
alla gestione del centro, forniti di capacitaĠ adeguate alle caratteristiche e
alle esigenze dei richiedenti asilo noncheĠ alle necessitaĠ specifiche dei
minori e delle donne; |
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c)
le modalitaĠ
di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare
nel centro e di registrazione delle presenze; |
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d)
un costante
servizio di vigilanza e la presenza anche durante lĠorario notturno e festivo
del personale ritenuto necessario per un corretto funzionamento del centro; |
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e)
un servizio
di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze
connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed
in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro; |
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f)
un servizio
di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; |
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g)
modalitaĠ per
la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti
non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, al
Ministero dellĠInterno e alla Commissione territoriale; |
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h)
lĠobbligo di
riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni
riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi
abbiano lasciato il centro; |
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i)
le attivitaĠ
ed i servizi tesi a garantire il rispetto della dignitaĠ ed il diritto alla
riservatezza dei richiedenti asilo nellĠambito del centro. |
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La medesima
relazione trasmessa all'Amministrazione Regionale, Provinciale ed
all'Amministrazione Comunale in cui hanno sede la Commissione Territoriale ed
il centro di identificazione. |
In attesa di
riformulazione da parte di Regioni e ANCI |
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Art. 8 |
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Funzionamento |
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1.
Nel rispetto
delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del
Governo, il direttore del centro di cui allĠarticolo 7, lettera a) provvede a
predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualitaĠ di vita
che garantisca dignit e salute
dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessitaĠ dei nuclei
familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle
persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di
origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. |
Aggiungere alla fine: ÒIl direttore del centro, secondo quanto previsto dallĠart.
3, comma 1,propone per i
richiedenti asilo portatori di specifiche esigenze (con particolare
riferimento ai minori, ai disabili, alle vittime di tortura o abusi o
violenza o sfruttamento sessuale) lĠaccoglienza in strutture pi
adeguate esterne ai centri di
identificazione, qualora questi ultimi
non permettano il rispetto dei requisiti sopra descritti |
Non accolto |
2.
Il direttore
del centro provvede a regolamentare lo svolgimento delle attivitaĠ per
assicurare lĠordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte
dei richiedenti asilo. |
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3.
Il prefetto
adotta le disposizioni relative alle modalitaĠ e agli orari delle visite ai
richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni allĠallontanamento
dal centro, prevedendo: |
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a)
un orario per
le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una
ordinata convivenza; |
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b)
visite da
parte dei rappresentanti dellĠACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo; |
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c)
visite di
rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal
Ministero dellĠInterno ai sensi dellĠarticolo 11; |
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d)
visite di
familiari o di cittadini italiani per i quali vi eĠ una richiesta da parte
del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura ufficio
territoriale del Governo; |
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Art. 9 |
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ModalitaĠ della permanenza nel
centro |
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1.
EĠ garantita,
salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante
le ore notturne. |
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2.
Fermo
restando quanto previsto dallĠarticolo 1ter, comma 4, della legge, eĠ
consentita, purcheĠ compatibile con lĠordinario svolgimento della procedura
semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, lĠuscita dal
centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente funzionario prefettizio
puoĠ rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento
per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le
disposizioni stabilite ai sensi dellĠarticolo 8, comma 3, per rilevanti
motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti allĠesame
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. LĠallontanamento
deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata e
non eĠ consentito nei casi di trattenimento obbligatorio. Il diniego eĠ motivato e
comunicato allĠinteressato secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4. |
Modificare con: ÒFermo restando quanto previsto
dallĠarticolo 1-ter, comma 4, della legge, consentita lĠuscita dal centro,
con orario giornaliero di almeno 12 ore regolato da ogni direttore, in
accordo con il competente funzionario prefettizio. QuestĠultimo pu
rilasciare al richiedente asilo premessi temporanei di allontanamento per un
periodo diverso o superiore a quello sopra indicato, secondo le disposizioni
stabilite ai sensi dellĠarticolo 8, comma3, per documentate esigenze
personali. Comunque,
sulla base di documentate istanze, deve essere garantita, anche in orari
diversi, la partecipazione ad
attivit processuali e lĠesercizio del diritto di difesaÓ AGGIUNGERE dopo
"procedura semplificata": Il mancato rispetto dell'orario di rientro non costituisce allontanamento
non autorizzato se la persona segnala e giustifica l'impossibilit materiale
di raggiungere il centro di identificazione a causa di forza maggiore. |
Non accolto (coperto da volont politica) Non accolto
(coperto da volont politica) |
3.
AllĠingresso
nel centro eĠ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo,
redatto secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 4, in cui sono
sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui
allĠarticolo 9, comma 3, unitamente allĠindicazione dei tempi della procedura
semplificata di cui allĠarticolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che
lĠarticolo 1ter, comma 4 del
decreto stesso prevede in caso
di allontanamento non autorizzato dal centro. |
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4.
Le
informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli interpreti
presenti nel centro. |
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Art. 10 |
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Assistenza medica |
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1.
Il
richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorcheĠ continuative per
malattia o infortunio erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dellĠarticolo
35, comma 3, del testo unico. |
Sostituire con: Il
richiedente asilo, presente nel centro o in attesa di definizione del proprio
status, ha diritto all'assistenza ed alle cure mediche comunque necessarie e
viene iscritto obbligatoriamente e temporaneamente al Servizio Sanitario
Nazionale, per un periodo pari alla durata della procedura di riconoscimento
e della definizione degli eventuali riesami e/o ricorsi giurisdizionali. I costi sono a carico del Ministero dellĠInterno |
Non accolto |
2.
Servizi di
prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono
attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo. |
Aggiungere Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, in
accordo con la prefettura ed eventualmente in convenzione con Aziende
Ospedaliere o altri idonei soggetti, devono assicurare servizi di prima
assistenza medico generica nei centri di identificazione. Gli oneri inerenti a tali servizi sono posti a
carico delle prefetture rispettivamente competenti. |
Non accolto |
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Art. 11 |
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Associazioni ed enti di tutela |
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1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di
tutela dei rifugiati, purcheĠ forniti di esperienza, dimostrata, maturata
in Italia per almeno tre anni nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia
in cui eĠ istituito il centro allĠingresso nei locali adibiti alle visite,
realizzati nei centri di identificazione, durate lĠorario stabilito. Il
Prefetto concede lĠautorizzazione che contiene lĠinvito a tener conto della tutela
della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo. |
Aggiungere
alla fine: Sono autorizzati ad operare presso i Centri di identificazione i
soggetti iscritti nella 1Ħ sezione dellĠart. 54 del Regolamento di Attuazione
del T.U. |
Ritirato |
2.
Gli enti
locali ed il servizio centrale di cui allĠarticolo 1-sexies, comma 4, della
legge possono attivare nei centri, previa autorizzazione del prefetto,
servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza
legale, di sostegno socio-psicologico noncheĠ di informazione su programmi di
rimpatrio volontario, nellĠambito dellĠattivitaĠ svolte ai sensi
dellĠarticolo 1-sexies della legge. |
Sostituire con ÓGli enti locali ed
il servizio centrale di cui allĠarticolo 1-sexies, comma 4, della legge
possono accedere ai centri, e, previa comunicazione al prefetto e
raccordandosi con la direzione del Centro, provvedere all'attivazione di
servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza
legale, di sostegno socio-psicologico noncheĠ di informazione su programmi di
rimpatrio volontario, nellĠambito dellĠattivitaĠ svolte ai sensi
dellĠarticolo 1-sexies della legge |
Òprevia comunicazioneÓ: non accolto Òraccordandosi con la
direzione del CentroÓ: ritirato |
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Art. 12 |
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Individuazione delle
Commissioni territoriali |
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1.
Ai sensi
dellĠart. 1-quater della legge le Commissioni territoriali sono istituite
presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del Governo: |
comma 1 interamente stralciato (vedi art. 5): nessuna sede di commissione viene definita nel presente regolamento L'individuazione delle sedi delle Commissioni Territoriali e la
dislocazione dei centri di identificazione avverr contestualmente a seguito
di preventiva consultazione con la Regione interessata e con la Conferenza
Unificata. |
Non accolto |
GORIZIA
con competenza a conoscere delle domande
presentate nelle Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE. |
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MILANO
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA,
VALLE DĠAOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA. |
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BOLOGNA
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: EMILIA
ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA. |
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ROMA
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO,
CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA. |
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FOGGIA
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA |
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SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA. |
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CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni CALABRIA, BASILICATA. |
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TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nella
Province di AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA. |
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2.
Competente a
conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri
di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza eĠ la
Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale eĠ collocato
il centro. |
Si richiede di definire la competenza
territoriale per i richiedenti
asilo non trattenuti |
Non accolto |
3.
I membri
della Commissione territoriale prima di cominciare a svolgere le proprie
funzioni sono ammessi a seguire un apposito corso organizzato dalla Commissione
Nazionale per il diritto di asilo. |
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4.
Qualora se ne
ravvisi la necessitaĠ, il Ministro dellĠInterno, con proprio decreto, puoĠ
disporre, anche temporaneamente, lĠistituzione di nuove Commissioni
territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o la modifica delle
loro circoscrizioni. |
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5.
Il Ministro
dellĠInterno con proprio decreto, puoĠ disporre, anche temporaneamente,
lĠistituzione, nel rispetto della composizione prevista dallĠart. 1-quater,
comma 1, della legge, di una o piuĠ Commissioni territoriali straordinarie in
una circoscrizione territoriale. I componenti delle Commissioni territoriali
straordinarie sono scelti tra i membri effettivi o supplenti delle
Commissioni territoriali ordinarie. Il presidente della Commissione territoriale
ordinaria assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali
straordinarie istituite. |
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6.
Nella
provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione
territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore
razionalizzazione delle risorse, puoĠ destinare idonei locali del centro a
sede degli uffici della Commissione territoriale. |
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Art. 13 |
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Convocazione |
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1.
La
convocazione per lĠaudizione presso la Commissione territoriale eĠ
comunicata allĠinteressato
tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto
dallĠarticolo 1-ter, comma 4, della legge, qualora non sia stato possibile
comunicare la convocazione per lĠaudizione, la Commissione decide in ordine
alla domanda di asilo anche in assenza dellĠaudizione individuale sulla base
della documentazione disponibile. |
Si chiede di eliminare qualora non sia stato possibile
comunicare la convocazione per lĠaudizione Aggiungere alla fine: LĠeffettivo svolgimento dellĠaudizione da parte della Commissione
costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo.salvo che il richiedente non vi rinunci
espressamente o non si presenti
senza giustificato motivo. |
Non accolto |
2.
LĠaudizione
puoĠ essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo,
adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora
lĠinteressato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata
presentazione allĠaudizione individuale non impedisce la decisione della
Commissione territoriale sulla domanda dĠasilo. |
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Art.14 |
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Audizione |
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1.
LĠaudizione
del richiedente asilo eĠ personale e avviene in un luogo non aperto al pubblico.
DellĠaudizione viene redatto verbale. |
Aggiungere alla fine: e ne viene consegnata copia allo straniero,
unitamente alla documentazione da lui prodotta |
Non accolto |
2.
Il
richiedente puoĠ esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota.
Se necessario la Commissione nomina un interprete. |
Aggiungere alla fine: Il richiedente ha diritto ad essere assistito
da un legale o da un consulente o da una persona di propria fiducia. LĠaudizione del minore pu essere esclusa nel
caso in cui la commissione ritenga di avere elementi sufficienti di una
decisione positiva. . |
Non accolto |
3.
La
Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire la
riservatezza dei dati che riguardano lĠidentitaĠ e le dichiarazioni dei
richiedenti lo status di rifugiato, noncheĠ le condizioni dei soggetti di cui
allĠart.8, comma 1. |
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4. LĠaudizione dei minori richiedenti asilo non
accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza
della persona che esercita la potestaĠ sul minore, salvo il caso in cui la
Commissione, con provvedimento motivato non ricorribile, la ritenga non
necessaria. |
Il genitore o il tutore di minore deve essere
presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo
cui debba partecipare personalmente il minore. Aggiungere alla fine: LĠaudizione pu essere sospesa o esclusa
qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e
psicologiche del richiedente. |
Non accolto Non accolto |
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Art.15 |
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Decisione |
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1.
La
Commissione territoriale eĠ validamente costituita con la maggioranza dei
componenti previsti dallĠart. 1-quater della legge, e delibera a
maggioranza dei componenti presenti. |
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2.
La
Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data
dellĠaudizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti
decisioni: |
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a)
riconosce lo
status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra; |
Si chiede un approfondimento della questione
del ricongiungimento del minore non accompagnato rifugiato con i genitori (o nel caso in cui questi siano deceduti o non
reperibili con il tutore o lĠaffidatario o altro parente entro il terzo
grado) |
Accolto con approfondimento |
b)
rigetta la domanda
qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra; |
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c)
rigetta la
domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti
dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla
luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cui lĠItalia
eĠ firmataria, e, in particolare, dellĠarticolo 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore
lĠapplicazione dellĠarticolo 5, comma 6, del testo unico. |
Aggiungere alla fine: La questura rilascia un permesso per motivi
umanitari della durata di un anno, rinnovabile, valido ai fini dellĠunit
familiare e al rilascio di documenti sostitutivi. Il minore non accompagnato non pu essere
espulso ne respinto , ne comunque allontanato dallĠItalia sulla base del
rigetto previa sentenza del tribunale dei minori in ordine al superiore
interesse del minore stesso. |
Non accolto con verifica Non accolto |
3.
La decisione
eĠ comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalitaĠ di
impugnazione noncheĠ, per le ipotesi di cui allĠarticolo 1-ter, comma 6,
della legge, sulla possibilitaĠ di chiedere il riesame e lĠautorizzazione al
prefetto a permanere sul territorio nazionale. |
Ò comunicata al richiedente con le modalit
di cui allĠart.4Ó Si chiede di precisare il termine entro cui
comunicare la decisione al richiedente. |
Accolto Verifica |
4.
Allo
straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione
territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito
dalla Commissione Nazionale. |
Aggiungere dopo certificato: Òdi riconoscimento dello stato di rifugiato,
valido ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per asilo della
durata di due anni rilasciato
dalla QuesturaÓ |
Verifica |
5. Lo straniero al quale non sia riconosciuto lo status di
rifugiato eĠ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia
stato
concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede, ai
sensi dellĠarticolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello
straniero giaĠ trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza
temporanea e assistenza, e, ai sensi dellĠarticolo 13, comma 5, del testo
unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo. |
Il primo comma modificato da ÒsalvoÓ in poi: Òche abbia o gli venga concesso un permesso di
soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi
umanitari rilasciato nei casi previsti dallĠart. 15, comma 2 lett. c, della
durata di un anno, rinnovabile, ovvero che abbia presentato istanza di riesame
o ricorso istituzionaleÓ. |
Non accolto |
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Art. 16 |
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Riesame |
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1. Il richiedente trattenuto presso
uno dei centri di identificazione di cui allĠart. 1-bis, comma 3, della legge,
puoĠ presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda,
ai sensi dellĠart. 1-ter, comma 6, della legge, richiesta di riesame al Presidente
della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame
lĠinteressato permane nel centro di identificazione. |
Aggiungere: il richiedente asilo non riconosciuto in prima
istanza nella procedura semplificata non pu essere allontanato prima della
scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione della richiesta di
riesame da parte della Commissione territoriale integrata. |
Non
accolto (coperto da decisione politica) |
2. La richiesta di riesame ha ad
oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati
in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato. |
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3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente dalla Commissione
territoriale, valutata la non manifesta infondatezza della richiesta, chiede
al Presidente della Commissione nazionale di provvedere allĠintegrazione
della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale. |
Non si ravvisa nella legge la competenza del
Presidente della Commissione Territoriale di valutare la fondatezza della
richiesta |
Non accolto |
4. La Commissione territoriale integrata puoĠ procedere ad
una nuova audizione ove richiesto dal componente della Commissione nazionale.
La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato
allĠinteressato nelle quarantotto ore successive e contro cui eĠ ammesso ricorso
nei cinque giorni successivi alla comunicazione al Tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica. |
Si chiede di modificare le parole Ònei cinque
giorni successiviÓ con Ò nei quindici giorni successiviÓ ai sensi dellĠart. 1
ter , co. 6 del D.L. n. 416/1989 convertito con modificazioni dalla legge
39/90 come modificato dalla legge 1898/2002. |
Accolto |
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Art.17 |
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Autorizzazione a permanere sul
territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale |
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1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al
tribunale puoĠ chiedere al
prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dellĠarticolo
1-ter, comma 6, della legge, a permanere sul territorio nazionale fino alla
data di decisone
sul ricorso. In tal caso il richiedente eĠ trattenuto nel centro di
permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui
allĠarticolo 14 del testo unico. |
Si chiede che venga aggiunto alla fine: Pu essere trattenuto nel CPT solo il rifugiato
a che si trovi gi in un CPT e fino al termine massimo previsto dalla legge. |
Non accolto (coperto da decisione
politica) |
2. La richiesta dellĠautorizzazione a permanere deve
essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a
fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a motivi personali o di salute che richiedono la
permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. LĠautorizzazione eĠ
concessa qualora sussista lĠinteresse a permanere sul territorio dello Stato
ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo di attesa della
decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi
allĠesecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. |
f OLTRE A "gravi motivi
personali o di salute " AGGIUNGERE i "rischi per l'incolumit e la
libert della persona a seguito di allontanamento dal territorio
nazionale" |
Non accolto. |
3. La decisione del prefetto, adottata entro cinque giorni
dalla presentazione in forma scritta e motivata, eĠ comunicata
allĠinteressato nelle forme di cui allĠarticolo 4. In caso di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalitaĠ di
permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero
in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza. |
a)
Si richiede una definizione precisa delle casistiche che
consentono al Prefetto di assumere la decisione di rigetto
dellĠautorizzazione a permanere. |
Non accolto |
4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello
Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non
superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che
persistono le condizioni che hanno consentito lĠautorizzazione a permanere
sul territorio nazionale. |
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Art. 18 |
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Commissione nazionale per il
diritto di asilo |
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1.
La
Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento
per le libertaĠ civili e lĠimmigrazione del Ministero dellĠInterno. |
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2.
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellĠInterno e
degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, alla nomina della
Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piuĠ Sezioni. |
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Art. 19 |
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Funzioni della Commissione
nazionale per il diritto dĠasilo |
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1. Ai sensi dellĠart. 1-quinquies, comma 2, della legge, la
Commissione nazionale, nellĠambito delle funzioni attribuitele dalla legge
provvede: |
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a)
alla
realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla
base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento; |
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b)
allĠindividuazione di linee guida per la
valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione
dellĠarticolo 5, comma 6 del testo unico; |
Si propone una verifica con periodicit annuale delle linee
guida, legata al mutamento del quadro internazionale |
Non accolto |
c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza
con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze
permanenti dĠItalia presso le
organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dellĠasilo e della
protezione dei diritti umani; |
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d)
alla
collaborazione con gli analoghi organismi dei paesi membri dellĠUnione
europea; |
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e)
alla
organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti
delle Commissioni territoriali; |
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f)
alla costituzione
e allĠaggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni
utili al monitoraggio delle richieste dĠasilo; |
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g)
al
monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove
sia ritenuto necessario, lĠistituzione di nuove Commissioni territoriali o di
Commissioni territoriali straordinarie; |
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h)
a fornire,
ove necessario, le informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
lĠeventuale adozione del provvedimento di cui allĠart. 20, comma 1, del testo
unico. |
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Art. 20 |
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Cessazioni e revoche dello
status di rifugiato |
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1. Ai sensi dellĠart. 1-quinquies,
comma 2, della legge, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui
allĠart. 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure
competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale. |
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2. La convocazione per lĠaudizione,
ove ritenuta necessaria, deve essere notificata allĠinteressato tramite la
questura competente per territorio. LĠinteressato puoĠ, per motivi di salute
o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data. Non puoĠ essere chiesto piuĠ di un rinvio. La
Commissione decide entro 30 giorni dallĠaudizione. |
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3. La Commissione decide sulla base
della documentazione in suo possesso nel caso in cui lĠinteressato non si
presenti allĠaudizione senza avere presentato richiesta di rinvio. |
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Art. 21 |
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Norma transitoria |
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1.
Le richieste
di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione
Centrale al momento dellĠentrata in vigore del presente regolamento sono
decise, ai sensi dellĠart. 34, comma 3, della legge n. 189/2002, secondo le
norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da
istituire ai sensi dellĠarticolo 18, comma 2. |
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2.
Il presente
regolamento entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento
nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei componenti delle
Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di
asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Commissione nazionale
organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni
territoriali. |
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3.
Entro 90
giorni dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede allĠadozione
delle linee guida di cui allĠarticolo 19 lettera b. |
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