PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

(di seguito denominata bozza)

(le parti di testo nuove sono evidenziate in grassetto)

 

Allesito del gruppo misto del 14 ottobre 2003

 

 

Art. 2, c. c) 2 bis

Dopo necessarieaggiungere prevedendo una compartecipazione delle spese da parte degli interessati al posto di effettuate a spese degli interessati

 

NON ACCOLTO

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Art.3 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 3 dellart.3 del regolamento come delineato nella bozza:

Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto redatta, anche sulla base di appositi formulari predisposti ove occorra con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane negli stati di origine degli stranieri, in lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per carenza di formulari e/o per indisponibilit di personale idoneo, in lingua inglese, francese, spagnola, araba e lingue slave secondo la preferenza manifestata dallinteressato.

 

ACCOLTO LARABO - NON ACCOLTE LE LINGUE SLAVE

 

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Art.4 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 8-bis dellart.5 del regolamento come delineato nella bozza:

Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza di stampato disponibile e di personale idoneo alla redazione, in inglese, francese, spagnolo, arabo o lingue slave secondo la preferenza manifestata dallinteressato, che illustri  i diritti e i doveri dello straniero

 

ACCOLTO LARABO - NON ACCOLTE LE LINGUE SLAVE

 

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Art.5 della bozza

1.Va soppressa la lettera d) del primo comma del nuovo art.6 del regolamento delineato nella bozza.

 

NON ACCOLTO

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo primo comma dellart.6 del regolamento:

f) documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti dallart.29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico esercitante legale professione secondo le leggi dello stato di appartenenza e accompagnata ove occorra dalla relativa traduzione in lingua italiana a cura della rappresentanza diplomatica o consolare;

g) documentazione attestante loggettiva impossibilit di provvedere al  sostentamento dei familiari a carico di cui allart.29, comma 1, lettera b-bis), prodotta dalle locali autorit o da soggetti riconosciuti dallo Stato di appartenenza e valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali.

 

NON ACCOLTO

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo secondo comma dellart.6 del regolamento:

nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare. La legalizzazione e la validazione possono essere effettuate anche avvalendosi di un procuratore speciale o a seguito di richiesta scritta dellinteressato autenticata in Italia e inviata a mezzo posta con allegate la documentazione e leventuale richiesta della nomina di cui al comma 1, lettera f) nonch la ricevuta del versamento effettuato in Italia su conto corrente postale del contributo richiesto per lattivit di legalizzazione e di validazione ed eventualmente per lincarico di cui al comma 1, lettera f). La documentazione legalizzata e validata trasmessa a cura dellautorit consolare allo Sportello unico per limmigrazione competente per territorio che provvede a darne notizia allinteressato.

 

NON ACCOLTO

 

Aggiungere comma 1-bis:

Per i rifugiati la documentazione cos come previsto al comma 1 vale unicamente per quanto previsto alle lettere e) ed f)  

 

NON ACCOLTO

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Art.6 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo art.6 bis del regolamento:

Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto in lingua a lui comprensibile o, in mancanza di personale idoneo, in inglese, francese, spagnolo, arabo e lingue slave, secondo la preferenza manifestata dallinteressato. Il provvedimento

 

NON ACCOLTO

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Art.7 della bozza

Va soppresso  al nuovo terzo comma dellarticolo 8 del regolamento: fermo restando il possesso dei requisiti,. fino al punto

 

VERIFICA (Ministero del Lavoro)

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Art.8 della bozza

 

Il nuovo art.8 bis del regolamento si chiede venga modificato:

Il datore di lavoro deve indicare..leffettiva disponibilit, a qualunque titolo, di un alloggio che abbia i requisiti di abitabilit e di idoneit igienico sanitaria  (e levare il riferimento allart. 5 bis del TU).

 

RISERVA (Ministero degli Interni)

 

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Art. 10 della bozza

Aggiungere un nuovo comma 3-bis:

In caso di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri e dei loro accompagnatori, partecipanti a progetti di accoglienza e solidariet a carattere turistico umanitario promossi da Regioni ed Enti Locali, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere fatta dal legale rappresentante dellEnte proponente alla Questura competente, mediante esibizione di:

      passaporto o documento equipollente

      assensoallespatrio del minore da parte di entrambi gli esercenti patria potest

      copia del progetto di accoglienza e solidariet a carattere turistico umanitario

      copia della trasmissione del progetto al Comitato tutela minori stranieri

 

NON ACCOLTO

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Art.11 della bozza

Si segnala la necessit di regolamentare i permessi di soggiorno di cui allart.34, comma 1, b) TU: permesso di soggiorno per attesa adozione e permesso di soggiorno per affidamento; di prevedere una regolamentazione della concessione di permesso di soggiorno a seguito di visti per: motivi religiosi o  di culto, visita, missione.

 

NON ACCOLTO

 

Alla lettera a) aggiungere: e per asilo per la durata minima di due anni;.

c quinquies: sostituire per cure mediche con per motivi familiari connessi a condizioni di salute del minore..

 

NON ACCOLTO

 

Si propongono le seguenti modifiche alla nuova lettera c-sexies del comma 1 dellart.11 del regolamento:

c-sexies) per integrazione sociale e civile del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allart.32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri di cui allart.33 del testo unico che deve pervenire nel termine perentorio di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale, il parere si intende favorevole;  

 

CONTROPROPOSTA: TERMINE NON PERENTORIO DI 45 GG. NON ACCOLTO IL MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO.

 

b) 1 bis, modificare: allufficio di frontiera esterna entro 15 giorni dal termine della validit annuale..

 

NON ACCOLTO

 

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Art.12 della bozza

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 2-bis dellart.13 del regolamento [modifica importante]:

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o, nel caso di lavoratore straniero con rapporto di lavoro sorto anteriormente allapplicazione dellart.5 bis del testo unico, la sussistenza della dichiarazione e dellimpegno di cui allart.8-bis del presente regolamento.

 

NON ACCOLTO CON VERIFICA

 

Si propone di aggiungere un nuovo comma 3-bis allart.13 del regolamento [modifica importante]:

3-bis. In sede di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sufficiente lattestazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare  dello stato di appartenenza che lo straniero ha presentato domanda per il passaporto o altro documento di viaggio e che la stessa risulta pendente. Lesibizione del passaporto o altro documento di viaggio richiesta solo ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.  

 

NON ACCOLTO (non a regime. E gi cos ma solo per casi eccezionali)

 

 

Si propone di aggiungere un nuovo comma 3-ter allart.13 del regolamento [modifica importante]:

3-ter. Sino alla comunicazione delleventuale provvedimento di diniego del permesso di soggiorno lo straniero pu proseguire il rapporto o i rapporti di lavoro in corso e pu instaurare nuovi rapporti di lavoro se ci ammesso dalle norme vigenti per il tipo di permesso di cui ha chiesto il rinnovo.

 

NON ACCOLTO

 

Comma 3 dopo  quale parola ricevuta sopprimere il resto del comma

 

ACCOLTO

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Art.13 della bozza

Si propone di eliminare il comma 4 Bis

 

NON ACCOLTO

 

Alla fine del comma 5 aggiungere:

e fino a 90 giorni dalla conclusione del corso stesso

 

NON ACCOLTO

 

Inserire nuovo comma 6

6. Il permesso di soggiorno rilasciato per affidamento, integrazione sociale e civile del minore, per minore et o per motivi di formazione professionale che svolgono anche il periodo di addestramento di cui all art. 27 co. 1 lett. f del testo unico pu essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

In questultimo caso la conversione possibile, soltanto, su presentazione, da parte del datore di lavoro, di una richiesta di assunzione nellimpresa presso la quale lo straniero ha svolto la formazione professionale e il periodo di addestramento.

 

NON ACCOLTO

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Art. 15 della bozza

Comma 4 lett. b  sostituire a norma dellart. 29 , comma 3 lett. a

con a norma dellart. 8 bis del presente regolamento

 

NON ACCOLTO

 

Comma 6 dellart. 16 del DPR 394/99 eliminare dopo la parola corredata lespressione da oltre ..anche

 

ACCOLTO

 

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Art.18 della bozza

Va soppresso il nuovo comma 1-bis dellart.19 del regolamento contenuto nella bozza.

 

NON ACCOLTO

 

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Art.21 della bozza

Va soppresso il secondo periodo del nuovo comma 3-bis dellart.27 del regolamento contenuto nella bozza (Le quote di ingresso ).

 

VERIFICA (Ministero degli Interni)

 

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Art. 22 della bozza

Comma 1 lett. b aggiungere che deve pervenire nel termine perentorio di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale, il parere si intende favorevole;   aggiungere alla fine del comma: al compimento del diciottesimo anno di et il permesso di soggiorno convertibile in permesso per lavoro o per studio o formazione;

 

CONTROPROPOSTA: TERMINE NON PERENTORIO DI 45 GG. NON ACCOLTO IL MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO. PROPOSTA DI AGGIUNTA ALLA FINE DEL COMMA NON ACCOLTA.

 

 

Comma a bis  integrazione minore con la dicitura integrazione sociale e civile del minore

 

NON ACCOLTO

 

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Art.23 della bozza

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo comma 1 dellart.29 del regolamento come delineato nella bozza [modifica importante]:

I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definiti sulla base delle indicazioni regionali ai sensi dellart.21, comma 4 ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

 

ACCOLTO CON LINSERIMENTO DELLA PAROLA ANCHE DOPO LA PAROLA DEFINITI

 

Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto della valutazioni effettuate dal Ministero della salute, sentite le regioni, connesse alle rilevazioni

 

RISERVA (Bisogna sentire il Ministero della Salute)

 

Le regioni nellambito delle indicazioni revisionali di cui allart. 21 comma 4 ter T.U. possono esprimere specifiche valutazioni inerenti determinati fabbisogni professionali necessitanti nel contesto produttivo regionale

 

NON ACCOLTO

 

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Art. 24 della bozza

 

Al comma 1 dellart. 30 del regolamento aggiungere alla fine del primo periodo dopo: designato dal questore: da un rappresentante provinciale nominato dalla Provincia e da un rappresentante regionale nominato dalla Regione. Lo sportello unico pu essere integrato da un rappresentante della ASL ai fini delliscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

 

NON ACCOLTO

 

Dopo lart. 30 sexies aggiungere:

ART. 30 septies (Diposizioni particolari per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, provvedono allesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro riferite o connesse alla applicazione degli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dellart. 40, comma 22, del presente regolamento ed al rilascio dei relativi nulla osta, nonch alle altre funzioni spettanti allo Sportello unico ai sensi dei predetti articoli e inerenti lingresso di lavoratori non appartenenti allUnione Europea.

2.Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono altres, sentito il Commissario del Governo competente per territorio ai fini dellassegnazione di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato allo Sportello unico, svolgere le altre funzioni e compiti attribuiti dal testo unico e dal presente regolamento allo Sportello medesimo, che in tal caso costituito dal Presidente della Provincia autonoma competente per territorio.

 

NON ACCOLTO (sar istituito un Tavolo apposito)

 

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Art.29 della bozza

 

Al 1 comma dellart. 34 del regolamento aggiungere dopo Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: dintesa con la Conferenza Stato-Regione ed eliminare il secondo periodo dello stesso comma.

 

CONTROPROPOSTA MINISTERO E ANCI: SENTITA LA CONFERENZA UNIFICATA - NON ACCOLTA LELIMINAZIONE DEL SECONDO PERIODO.

 

Aggiungere comma 2

2. Le regioni ottemperanti lart. 21 comma 4 ter del testo unico, sottoscrivono con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle convenzioni anche pluriennali, per realizzare i programmi di cui allart.23 comma 1 del testo unico, coerenti al fabbisogno regionale.

 

DA RIFORMULARE

 

Si propongono le seguenti  modifiche al secondo comma, che diverrebbe terzo comma, del nuovo articolo 34 del regolamento:

3. I lavoratori in possesso dellattestato di qualifica, ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellambito dei predetti programmi sono inseriti  

 

ACCOLTO

 

 

Al comma 7 dellart. 34 del d.P.R. 394 del 1999 apportata la seguente modifica:

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una specifica quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit formativa nei paesi di origine, da assegnare a ciascuna Regione nella misura stabilita con le convenzioni di cui allarticolo 29, comma 2.

Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.

 

VERIFICA

 

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Art.30 della bozza

Aggiungere al comma 1 dopo codice fiscale e il documento attestante liscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale

 

NON ACCOLTO

 

Aggiungere comma 3 bis Lo sportello unico competente richiede lannullamento delliscrizione obbligatoria al SSN in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno ovvero conferma lavvenuta consegna

 

NON ACCOLTO

 

Si propongono le seguenti modifiche al nuovo art.36 del regolamento: 

1. Nello stesso termine, il lavoratore straniero sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. La stipula del contratto di soggiorno sostituisce ad ogni effetto la comunicazione allautorit di pubblica sicurezza prevista dallart.7 del testo unico.

 

NON ACCOLTO

 

2nonch al datore di lavoro. Lo Sportello unico competente provvede alle comunicazioni prescritte dalla legge allINPS e allINAIL e al Centro per limpiego.

 

NON ACCOLTO

 

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Art.32 della bozza

Si propone la soppressione del primo comma del nuovo art.36-bis previsto dalla bozza

 

NON ACCOLTO CON VERIFICA (LEGATO ALLARTICOLO 12 COMMA 2 BIS)

 

Art. 34 della bozza

 

Il primo comma dellart. 38 del regolamento riformulato e integrato come segue:

1. I nulla osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro e che possono avere una durata da venti giorni a nove mesi, in corrispondenza alla durata del lavoro stagionale richiesto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono rilasciati dallo Sportello unico, con le modalit previste dallarticolo 30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7 del  presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

NON ACCOLTO

 

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Art.36 della bozza

Si chiede che il nuovo nono comma dellart.39 venga cos riformulato:

9.Oltre a quanto previsto dallart.14, lo straniero gi presente in Italia che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno che non consente lesercizio di attivit lavorativa pu chiedere la conversione del suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine

 

NON ACCOLTO

 

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Art.37 della bozza

Il primo periodo del comma 9 dellart. 40 del regolamento integrato nel modo seguente:

 

9. Gli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, ai sensi dellarticolo 44-bis, commi 5 e 6, possono svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro, in conformit con la normativa regionale in materia di formazione professionale, ai sensi dellarticolo 27, comma 1, lettera f) del testo unico, nellambito di corsi approvati nel piano formativo regionale ed organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite.

 

DA RIFORMULARE

 

Il secondo periodo del comma 9 soppresso

 

RISERVA

 

Il terzo periodo resta invariato

 

ACCOLTO

 

Al comma 10 dellart. 40 del d.P.R. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

comma 10 Ai fini del rilascio della predetta certificazione, l'ente di formazione acclude il programma formativo, indicando le relative forme di finanziamento, l'individuazione delle imprese ospitanti e l'elenco nominativo degli stranieri partecipanti al corso.

Gli adempimenti amministrativi e organizzativi per la gestione dei corsi organizzati dagli Enti di formazione accreditati sono definiti nel decreto del Ministero del lavoro politiche sociali di cui al comma 1 dellart. 29 del presente regolamento nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale.

 

NON ACCOLTO

 

Dalla parola Lente di formazione .fino a   conclusione del corso soppresso

 

NON ACCOLTO

 

Al comma 11 dellart. 40 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

11. Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali regolarmente registrate presso le Camere di Commercio in Italia, e pu riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. Limpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dallordinamento italiano in base al principio della territorialit, ad esclusione dei casi in cui gli stessi non siano dovuti in base a convenzioni stipulati con gli stati esteri. Le Questure hanno lobbligo di apporre sul permesso di soggiorno quale motivazione del soggiorno stesso, la dicitura Distacco Art. 27 lettera g.

 

NON ACCOLTO SI CON VERIFICA SULLEMENDAMENTO: regolarmente registrate presso le Camere di Commercio in Italia

 

Al comma 13 dellart. 40 del regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia, anche tramite accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti.

In tali casi il nulla osta al lavoro, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (eliminato il periodo evidenziato) alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato.

Limpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dallordinamento italiano in base al principio della territorialit, ad esclusione dei casi in cui gli stessi non siano dovuti in base a convenzioni stipulate con gli stati esteri. I lavoratori interessati sono tenuti a lasciare lItalia al termine dellopera o alla prestazione del servizio oggetto del nulla osta nel quale, comunque, deve essere individuato il luogo di esecuzione dellopera o della prestazione del servizio. Le Questure hanno lobbligo di apporre sul permesso di soggiorno quale motivazione del soggiorno stesso la dicituraAPPALTO - ART.27 lett.i,

 

VERIFICA

 

Al comma 22 dopo. lettere a), b) aggiungere: c)

 

ACCOLTO

 

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Art.40 della bozza

 

Si propone :

Comma 5 Inserire dopo enti di formazione accreditati: nellambito del piano formativo regionale e sopprimere da: nellambito del contingente annuale determinato con decreto di cui al comma 6.

 

VERIFICA

 

Comma 6

Soppressione del sesto comma del nuovo art.44-bis del regolamento. 

 

NON ACCOLTO.