novità europa –6 ottobre 2003

asgi– ires piemonte-osservatorio per l'immigrazione in piemonte www.piemonteimmigrazione.it/IPO3.html

 

 

Corte di Giustizia............................................................................................................................... 2

Ricongiungimento familiare di cittadino extracomunitario............................................................. 2

Sentenza sull’attribuzione del cognome in caso di doppia cittadinanza comunitaria........................ 2

Norme su immatricolazione dei veicoli contrarie alla libera circolazione dei lavoratori.................. 2

Risarcimento del danno per violazione delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori...................................................................................................................................... 3

Approvata la direttiva sul ricongiungimento familiare....................................................................... 3

Progressi sulla Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE....................................................... 4

Consiglio GAI 2-3 ottobre 2003........................................................................................................ 4

Agenzia europea sulle frontiere; impronte digitali e quote di ingresso europee................................ 4

Direttiva procedure....................................................................................................................... 4

Rete di ufficiali di collegamento sull’immigrazione........................................................................ 4

Squadre europee di investigazione sui terroristi............................................................................... 5

Accordo UE-Russia........................................................................................................................ 5

Mandato d’arresto europeo e sovraffollamento delle carceri.......................................................... 5

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sul matrimonio e sulla responsabilità parentale....................................................................................................................................... 5

Parlamento europeo.......................................................................................................................... 5

Relazione sui Paesi terzi sicuri....................................................................................................... 5

Relazione sull’assistenza all’espulsione via aerea............................................................................ 6

Relazione sul manuale Sirene......................................................................................................... 6

Conferenza intergovernativa 2003.................................................................................................... 6

Nuove proposte................................................................................................................................. 6

Proposte della Commissione sull’inserimento dei dati biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno................................................................................................................................... 6

Proposta italiana su voli europei per le espulsioni.......................................................................... 6

Proposta italiana di direttiva sull’assistenza alle espulsioni............................................................. 6

Divenuto operativo Dublinet............................................................................................................. 7

La direttiva sulla protezione temporanea in vigore anche in Irlanda.................................................. 7

Raxen estesa ai Paesi in via di adesione.............................................................................................. 7

Conferenza sul Fondo europeo sui rifugiati......................................................................................... 7

Conferenza europea sul diritto di famiglia internazionale................................................................... 7

Conferenza sulle politiche europee alla vigilia dell’allargamento........................................................ 7

Stato delle ratifiche del Protocollo n. 12 della CEDU........................................................................ 8

 


 

Corte di Giustizia

 

Ricongiungimento familiare di cittadino extracomunitario

Nella sentenza Akrich la Corte ribadisce la propria giurisprudenza in tema di ricongiungimento familiare di cittadino extracomunitario coniugato con un cittadino comunitario. Come già stabilito nella sentenza Singh tale diritto può essere fatto valere anche nei confronti del proprio Stato di cittadinanza quando dopo che il cittadino ha lavorato in un altro Stato membro, rientra nel proprio Paese. Il coniuge extracomunitario gode, in forza della normativa comunitaria, di un diritto di ingresso e di soggiorno che può fare valere direttamente nei confronti dello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino. La Corte precisa che il rifiuto del Regno unito non può basarsi sulla presunta natura abusiva del soggiorno in un altro Stato membro ad opera dei coniugi in questione. Ciò che conta è che al momento della richiesta di ingresso in uno Stato membro il coniuge extracomunitario sia legittimamente soggiornante in uno Stato comunitario. La Corte ricorda che le intenzioni del cittadino che vuole cercare occupazione in un altro Stato membro non sono pertinenti per valutare la situazione giuridica della coppia al momento del ritorno nello Stato membro d’origine. Un comportamento del genere non può costituire un abuso anche se il coniuge extracomunitario, nel momento in cui la coppia si è stabilita in un altro Stato membro, non era titolare di un diritto di soggiorno nello Stato d'origine. La Corte dichiara che si verificherebbe un abuso se i diritti derivanti dal diritto comunitario fossero stati richiamati nell'ambito di matrimoni di comodo contratti al fine di eludere le disposizioni nazionali in materia d'immigrazione. La Corte osserva comunque che, anche nel caso in cui il coniuge non goda dei diritti derivanti dal diritto comunitario, in quanto non ha soggiornato legalmente in uno Stato comunitario, le autorità dello Stato d’origine devono tuttavia tener conto del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’uomo. La Corte arriva quindi ad affermare che sulla base del sistema europeo dei diritti fondamentali l’espulsione o  il respingimento del coniuge di un cittadino comunitario può avvenire solo se è rispettato il diritto alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU.

 

 

Sentenza sull’attribuzione del cognome in caso di doppia cittadinanza comunitaria

La Corte di Giustizia ha adottato lo scorso 2 ottobre una sentenza interpretando gli articoli del Trattato sulla cittadinanza europea, il diritto di circolazione e il divieto di discriminazione. La sentenza prende origine dalla richiesta di cambiamento di nome presentata dai coniugi Avello (spagnolo) e Weber (belga) per i loro figli aventi doppia cittadinanza belga e spagnola. Essendo nati in Belgio, sono stati registrati all’anagrafe secondo le leggi di tale Stato, con il cognome del marito. Presso il locale consolato spagnolo invece sono stati registrati con il primo cognome del padre e con il cognome della madre secondo la legge spagnola. I coniugi hanno chiesto alle autorità belghe di poter cambiare il cognome dei figli seguendo la legge spagnola. La Corte di Giustizia, dopo aver constatato che la causa rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario rationae personae (sentenza 11 luglio 2002, causa C-224/98, D'Hoop, Racc. pag. I-6191; sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R., Racc. pag. I-7091; sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31, nonché D'Hoop, cit., punto 28) e rationae materiae (sentenze 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, Racc. pag. I-7637, nonché cit. sentenze Grzelczyk e D'Hoop) afferma che “sebbene, allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto comunitario (v., per analogia, sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94, Dafeki, Racc. pag. I-6761, punti 16-20), e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v., in particolare, sentenza 23 novembre 2000, causa C-135/99, Elsen, Racc. pag. I-10409, punto 33)”. La Corte quindi, ritiene che l’amministrazione belga abbia violato il divieto di discriminazione sancito dall’art. 12 del Trattato poiché ha trattato la situazione di coloro che possiedono una doppia cittadinanza allo stesso modo di quella di coloro che possiedono la sola cittadinanza belga mentre le fattispecie sono diverse. Il divieto di discriminazione risulta violato infatti sia da trattamenti diversi di fattispecie uguali sia da trattamenti uguali di fattispecie diverse. Il Belgio dovrà quindi permettere in situazioni analoghe che i figli possano essere registrati secondo la legge di uno dei due Stati di cittadinanza.

 

Norme su immatricolazione dei veicoli contrarie alla libera circolazione dei lavoratori

Le norme belghe che richiedono ai veicoli dei possessori ivi residenti di essere immatricolati in Belgio sono contrarie al principio della libera circolazione dei lavoratori (causa C-232/01). La causa prende origine da un processo intentato contro il sig. Van Lent che possedeva un veicolo aziendale lussemburghese pur essendo residente in Belgio. La Corte di Giustizia ha affermato che in assenza di una norma di armonizzazione gli Stati membri possono prescrivere le condizioni di immatricolazione dei veicoli nel proprio territorio ma devono, però, rispettare le norme sulla libera circolazione dei lavoratori. Queste disposizioni sono intese a facilitare lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio comunitario da parte di cittadini comunitari e vietano qualsiasi norma che possa ostacolare tale obbiettivo. Le difficoltà determinate dalle regole belghe potrebbero scoraggiare un datore di lavoro di un altro Stato membro dall’assumere un lavoratore belga e dissuadere il cittadino belga dall’esercitare il diritto alla libera circolazione. La Corte esclude che la normativa in questione possa essere giustificata da esigenze di tutela della sicurezza stradale e della lotta all’elusione delle tasse statali. (si veda anche recentemente 10 luglio 2003 Sentenza della Corte nella causa C-246/00 Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi).

 

 

Risarcimento del danno per violazione delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori

Nella sentenza Köbler la Corte dichiara che la normativa austriaca sull’indennità speciale di anzianità di servizio prevista per i professori universitari a condizione che abbiano svolto 15 anni di servizio esclusivamente in Austra è contraria alle norme sulla libera circolazione dei lavoratori. Così statuendo la Corte dichiara erronea l’interpretazione del diritto comunitario effettuata dal giudice di ultima istanza austriaco che invece aveva ritenuto tale normativa compatibile con il Trattato in quanto veniva a configurarsi come un premio fedeltà. Nella fattispecie però dichiara non ammissibile la richiesta di risarcimento danni causata da una violazione del diritto comunitario (configurabile anche allorché un organo giurisdizionale di ultimo grado viola una norma di diritto comunitario) in quanto manca l’ultima delle tre condizioni richieste affinché tale azione sia fondata: la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli; deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito; la violazione dev’essere sufficientemente caratterizzata, il che avviene nel casi di violazione grave e manifesta del diritto vigente. La Corte constata che in questo caso la violazione del diritto comunitario non può essere qualificata come manifesta poiché non si era mai pronunciata prima sull’eventuale giustificazione di una misura intesa a favorire la fedeltà di un lavoratore verso il proprio datore di lavoro (un premio di fedeltà) e, quindi, tale soluzione non era manifesta per il giudice nazionale.

 

 

Riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori comunitari

Nel 1983 la sig.ra Burbaud di cittadinanza portoghese con una laurea in legge dell’Università di Lisbona aveva otttenuto la qualifica di amminstratore di ospedale dalla Scuola nazionale di salute pubblica di Lisbona e aveva lavorato in tale qualifica nel servizio pubblico portoghese fino al novembre 1989. Sulla base di tale qualifica la Burbaud ha chiesto di essere ammessa in qualità di dirigente del servizio pubblico francese ma era stata esclusa in quanto le veniva richiesto di passare un esame di ingresso della Scuola nazionale di sanità pubblica. La direttiva sul riconoscimento delle qualifiche richiede che il cittadino comunitario abbia completato un corso di studi secondari di almeno tre anni che attribuisca la qualifica professionale richiesta per svolgere una professione regolamentata. La Corte ha considerato che l’occupazione come dirigente negli ospedali pubblici francesi sia qualificabile come una professione regolamentata per la quale è richiesto un diploma. Spetta alla Corte nazionale stabilire se la qualificazione portoghese sia un diploma e se i due corsi di formazione siano equivalenti rispetto a durata e materie insegnate. Se sono equivalenti allora la direttiva preclude alla Francia di richedere alla Burbaud di accedere al servizio pubblico previa frequentazione dei corsi della scuola francese e superamento del relativo esame finale. Si tratta di un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori incompatibile con il Trattato. La Corte osserva che le specifiche caratteristiche di tale sistema di reclutamento pone i cittadini che hanno ottenuto analoghe qualifhce in un altro Stato membro in svantaggio e li dissuade dall’esercitare i loro diritti in qualità di lavoratori di libera circolazione. Tale restrizione non può essere giustificata dall’esigenza di selezionare i migliori in quanto ogni giustificazione deve non andare oltre quanto necessario a raggiungere lo scopo il che evidentemente non avviene nella fattispecie nella quale l’esame di ingresso ha l’effetto di squalificare i possessori di diplomi equivalenti.

 

 

Approvata la direttiva sul ricongiungimento familiare

Il 22 settembre nell’ambito del Consiglio Concorrenza, i Ministri hanno approvato la direttiva sul ricongiungimento familiare dei cittadini non comunitari. L’approvazione conclude un procedimento normativo che si è rivelato particolarmente lento e tortuoso. Si ricorderà che una prima proposta era stata presentata dalla Commissione il 1 dicembre 1999 (COM (1999) 638), modificata in seguito al parere (meramente consultivo) del Parlamento europeo con la proposta COM (2000) 624 del 10 ottobre 2000. Poiché anche su questa proposta, come del resto anche nella proposta originaria, i Governi non sono stati capaci di trovare un accordo che consentisse l’adozione all’unanimità, la Commissione ha presentato la proposta modificata COM (2002) 225 del 3 maggio 2002 che è stata ora approvata. Lo scopo della direttiva è di fissare le condizioni in base alle quali il diritto al ricongiungimento familiare è garantito ai cittadini di Paesi terzi residenti legalmente nel territorio degli Stati membri. Le difficoltà del negoziato si sono riflesse nel contenuto della direttiva nella quale le norme di autentica armonizzazione sono limitate e nessuna di tipo sostanziale. La soluzione adottata per raggiungere un accordo è stata quella di impoverire la portata armonizzatrice e lasciare agli Stati la facoltà di recepire le parti che hanno suscitato i maggiori problemi quali le categorie di familiari con i quali è possibile ricongiungersi, i requisiti per la richiesta di ricongiungimento e il trattamento dei familiari ricongiunti. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 aprile 2005. Una prima analisi della direttiva e del suo impatto sull’ordinamento italiano è stata ultimata tra gli altri da Sergio Briguglio. Sulle critiche alla direttiva si possono richiedere informazioni al Movimento europeo per il diritto a vivere in famiglia.

 

Progressi sulla Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE

Il Consiglio dell’Unione europea ha esaminato la proposta di direttiva sulla circolazione dei cittadini dell’Unione europea compiendo alcuni progressi nel negoziato in corso dal maggio 2001. I 15 hanno convenuto che nei primi 3 mesi di residenza non occorre adempiere ad alcuna formalità; che i cittadini acquisiscono un diritto di soggiorno permanente dopo 5 anni di residenza. Il Parlamento europeo dovrà ora dare il proprio parere in seconda lettura. In base alla proposta i cittadini europei non dovranno più possedere un permesso di soggiorno. L’accordo ha riguardato anche le unioni non sancite da un matrimonio che in alcuni Paesi membri sono legalmente riconosciute. In questo caso il partner non sposato non ha un diritto automatico di ingresso ma lo Stato lo dovrà comunque facilitarlo. La proposta prevede anche alcune garanzie e limiti all’espulsione dei cittadini comunitari dal territorio di uno Stato membro integrando la normativa attuale e recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti umani.

 

Consiglio GAI 2-3 ottobre 2003

Agenzia europea sulle frontiere; impronte digitali e quote di ingresso europee

I Ministri hanno concordato sull’esigenza di creare un’Agenzia per la gestione delle frontiere esterne per la quale la Commissione presenterà una proposta all’inizio di novembre 2003. Inoltre hanno deciso di giungere al più presto ad un accordo sulle proposte della Commissione relative ai dati biometrici da inserire nel modello uniforme di visto e nel modello uniforme di permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi. Hanno poi chiesto alla Commissione di presentare le proposte necessarie al finanziamento delle operazioni di rimpatrio. Infine sulla questione della possibilità di stabilire quote di ingresso europee, sollevata in particolare dal Ministro Pisanu, il Consiglio ha deciso di esaminare tale proposta quando la Commissione avrà concluso lo studio in materia atteso per la primavera del 2004.

 

Direttiva procedure

Sulla proposta di “direttiva procedure” il Consiglio ha esaminato l’aspetto dei Paesi terzi sicuri comprendente la definizione, la procedura per la redazione della lista e la possibilità di permettere designazioni nazionali di tali Paesi. Il Consiglio ha concordato di prevedere una lista minima comune di Paesi terzi sicuri che sarà vincolante per tutti i Paesi membri. Ci sarà un esame individuale di tutte le richieste di asilo ma i Paesi membri potranno aggiungere alla lista altri Paesi membri sicuri. Tutte le delegazioni eccetto una hanno concordato sul metodo per designare tali Paesi ed in particolare che nei Paesi in questione non vi siano persecuzioni o maltrattamenti sulla base della normativa e della prassi vigente; il rispetto dei diritti sanciti dalla CEDU, dalla Convenzione internazionale contro le torture e della Convenzione di Ginevra oltre all’esistenza di rimedi effettive contro la violazione di tali diritti. La lista può essere approvata con la maggioranza qualificata e previa consultazione del PE. Il Consiglio ha incaricato i gruppi di lavoro in modo da poterla adottare insieme alla direttiva procedure. La data ultima fissata dal Consiglio europeo per raggiungere un accordo politico è la fine del 2003.

 

Rete di ufficiali di collegamento sull’immigrazione

Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sul regolamento che crea la rete di ufficiali che si occupano di immigrazione (ILO). Si tratta di un rappresentante di ciascuno Stato membro collocato all’estero dalle autorità nazionali e che stabilisce e mantiene contatti con le autorità dello Stato ospite in modo da contribuire alla prevenzione e alla lotta all’immigrazione illegale, il rimpatrio di immigrati illegali e la gestione dell’immigrazione legale. Ciascuno Stato membro assicurerà che i propri ufficiali stabiliscano  i contatti con lo Stato ospite e provvedano alla definizione delle questioni organizzative in modo da facilitare lo scambio di informazioni in particolare relative alle reti del traffico di immigrazione illegale. La discussione sulla creazione di una tale rete è iniziata il 28 maggio 2001 quando il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla crezione di una rete di ufficiali di collegamento per assicurare una risposta coordinata al problema dei flussi di immigrazione illegale provenienti dai balcani. Il 28-29 novembre 2002, il Consiglio GAI ha adottato le conclusioni sullo sviluppo della rete di Ufficiali di collegamento sull’immigrazione nelle quali si stabiliva che il Consiglio avrebbe dovuto rivedere la rete ILO entro il 2003.

 

Squadre europee di investigazione sui terroristi

Il Consiglio ha deciso di accellerare l’iter per rendere operativi ''squadre multinazionali ad hoc'' per la raccolta e lo scambio di informazioni sui terroristi. In particolare, il Consiglio ha incaricato i propri servizi interni di raggiungere un accordo in modo da rendere tali task-force operative al più presto. I gruppi saranno composti da specialisti delle autorità responsabili della lotta al terrorismo negli Stati membri ed avranno il compito di effettuare indagini sui presunti membri di formazioni terroristiche e sulle reti di sostegno alle loro attività. Tra i poteri a loro disposizione c’è anche la conduzione di cosiddette “indagini atipiche” a scopo preventivo, concentrate sulla raccolta e lo scambio di informazioni

 

Accordo UE-Russia

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’accordo tra Europol e la Federazione Russa avente ad oggetto il rafforzamento della cooperazione nella lotta al crimine transnazionale. L’accordo non include lo scambio di informazioni che sarà oggetto di un accordo separato. Tale cooperazione concerne anche l’immgirazione illegale, il traffico di esseri umani, la prostituzione e lo sfruttamento della prostituzione.

 

Mandato d’arresto europeo e sovraffollamento delle carceri

Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul mandato d’arresto europeo (doc. 12413/03). Sul tema il Ministro della Giustizia italiano ha dichiarato che l’Italia farà in tempo ad approvare i provvedimenti necessari entro il 31 dicembre 2003. Secondo il Ministro “i tempi parlamentari sono stretti, ma sono tali che ci consentono di arrivare in tempo. Finora solo quattro Paesi su Quindici hanno già recepito le norme sul mandato di cattura europeo. Castelli ha ricordato che la Preseidnza italiana ha trasmesso un questionario a tutti i Paesi europei per avere un quadro della situazione del sovraffollamento delle carceri. Il Ministro ha poi affermato di aver concluso un accordo con la Romania che consente il trasferimento di cittadini romeni condannati per scontare la pena nel loro Paese d’origine.

 

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni sul matrimonio e sulla responsabilità parentale.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento su giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di matrimonio e responsabilità parentale. Il regolamento si applica a qualsiasi organo giudicante in cause civili relative a dovorzi, separazioni legali o annullamento di matrimoni così come cause relative alla responsabilità parentale. Il regolamento stabilisce quale sia l’autorità competente in tali materie e prevede che le decisioni saranno riconosciute d eseguite in tutti gli Stati membri secondo quanto stabilito dal Regolamento. È dsciplinata anche la sottrazione dei figli prevedendo regole che disciplinino il ritorno di un figlio alla sua abituale residenza quando è stato portato in un altro Stato membro. Tale obbligo di ritorno è esecutivo immediatamente in tutti i Paesi membri senza bisogno di essere dichiarato tale una volta che sia stato regolarmente emesso dal giudice di uno Stato membro. Il Regolamento, che verrà adottato formalmente dopo essere stato rivisto dagli esperti linguisti del Consiglio, entrerà in vigore il 1 agosto 2004 e sarà applicato a partire dal 1 maggio 2005.

 

 

Parlamento europeo

Relazione sui Paesi terzi sicuri

Il Parlamento ha approvato lo scorso 23 settembre la relazione Olle Schmidt sull'iniziativa della Repubblica d’Austria in vista dell’adozione di un regolamento del Consiglio che fissa i criteri di determinazione degli Stati definibili Stati terzi sicuri ai fini dell’assunzione della competenza per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo e che stabilisce un elenco degli Stati terzi europei sicuri. La relazione respinge l’iniziativa della Repubblica d’Austria volta ad elaborare un elenco di Paesi terzi sicuri nel contesto delle domande di asilo. L’elenco dei paesi terzi sicuri comprenderebbe gli attuali 15 Stati membri dell’UE automaticamente, i 12 paesi candidati, la Norvegia, l’Islanda e la Svizzera. I deputati ritengono che la lista non sia di grande utilità, visto che solo la Svizzera vi potrebbe effettivamente rimanere. A seguito dalla firma dei trattati di adesione, infatti, il regolamento di Dublino II e l’acquis di Schengen si applicheranno ai dieci paesi aderenti. Romania e Bulgaria non vi saranno comunque incluse finché il Consiglio non avrà adottato una decisione in merito a una data successiva. Per quanto riguarda Norvegia e Islanda, in virtù del regolamento Dublino II e dell’acquis di Schengen, il regolamento sarà applicabile solo dopo che i due paesi avranno notificato l’accettazione del suo contenuto e lo avranno recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali. L’Aula ritiene inoltre che – se davvero si considera auspicabile un elenco comune – il concetto di paesi terzi sicuri non dovrebbe essere oggetto di un regolamento separato, ma essere affrontato nel quadro generale della direttiva sulle procedure d’asilo. Dovrebbe cioè esserci un’autentica procedura d’asilo europea prima di poter identificare gli Stati terzi sicuri.

 

Relazione sull’assistenza all’espulsione via aerea

Il Parlamento europeo ha approvato la seconda relazione Timoth y Kirkhope sull’iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

 

Relazione sul manuale Sirene

Con la relazione Carlos Coelho il Parlamento ha espresso parere favorevole sulle iniziative della Repubblica ellenica relative alla decisione del Consiglio sulle procedure di modifica del Manuale SIRENE e al regolamento del Consiglio sulle procedure di modifica del Manuale SIRENE.

 

Conferenza intergovernativa 2003

È stata inaugurata sabato 4 ottobre 2003 a Roma la Conferenza intergovernativa che dovrà elaborare una modifica dei Trattati sulla base del testo adottato dalla Convenzione sul futuro dell’Unione europea. Come previsto dall’art. 48 del Trattato UE sulla proposta di convocazione della Conferenza si sono espresse con un parere la Commissione europea e il Parlamento europeo con l’approvazione della relazione José María Gil-Robles Gil-Delgado e Dimitris Tsatsos. Si veda anche il parere della Banca Centrale europea.

 

Nuove proposte

Proposte della Commissione sull’inserimento dei dati biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno

La Commissione ha presentato il 24 settembre 2003 con la comunicazione COM(2003)558 due proposte di regolamento: la prima che modifica il regolamento n. 1683/95 sul modello uniforme per i visti e la seconda che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 sul modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. L’obiettivo delle proposte è di anticipare dal 2007 al 2005 il termine per l’introduzione della fotografia, e nel contempo di chiedere agli Stati membri di procedere in maniera armonizzata all'introduzione di identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi. Tali dati biometrici sono le impronte digitali che, secondo la Commissione costituiscono la soluzione migliore per l’effettuazione dei controlli dei precedenti, ossia l’identificazione delle persone tramite banche dati.

 

Proposta italiana su voli europei per le espulsioni

L’Italia ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all’organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, (2003/C 223/04). L’obbiettivo è pervenire alla razionalizzazione delle operazioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, destinatari di provvedimenti di allontanamento adottati

da due o più Stati membri, attraverso l'organizzazione di voli congiunti.

 

Proposta italiana di direttiva sull’assistenza alle espulsioni

L’Italia ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'assistenza durante il transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, nell'ambito di provvedimenti di allontanamento adottati dagli Stati membri nei confronti di cittadini di paesi terzi (2003/C 223/05). L’obbiettivo della proposta è la definizione di misure in materia di assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in caso di transito scortato, attraverso il territorio di uno o più Stati membri, di cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento di uno Stato membro.

 

Divenuto operativo Dublinet

Il 1 settembre è divenuto operativo DubliNET, il sistema di trasmissione dei dati relativi ai richiedenti asilo tra i Paesi membri più Norvegia e Islanda, previsto dal Regolamento Dublino II sullo stato responsabile dell’esame di una domanda di asilo e che sostituisce la Convenzione di Dublino. Il sistema è conmpatibile con Eurodac operativo dal 15 gennaio 2003 sulla comparazione delle impronte digitali dei richiedenti asilo in modo da identificare chi ha già inoltrato una richiesta in uno Stato membro.

 

La direttiva sulla protezione temporanea in vigore anche in Irlanda

Il 2 ottobre 2003 la Commissione ha adottato la decisione relativa all’accettazione da parte dell’Irlanda della direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

 

Raxen estesa ai Paesi in via di adesione

La rete RAXEN dell’Osservatorio europeo di Vienna è stata estesa ad altri 10 National Focal Points relativi ai Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale. Alla gara hanno risposto in 20 offerte per i 10 Paesi costituiti dagli 8 Paesi in adesione, Repubblic Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica Slovacca, e Slovenia più Romania e Bulgaria.


Conferenza sul Fondo europeo sui rifugiati

Si terrà a Bruxelles il 30 e 31 ottobre prossimi la Conferenza sull Fondo europeo rifugiati per fare il punto sulla prima fase dell’attuazione che finirà il 1 ottobre 2004 e raccogliere informazioni e suggerimenti sulla prossima fase. La Commissione intende adottare un nuovo programma entro la fine del 2003 in modo che sia operativo a partire dal 1 gennaio 2005. Le iscrizioni devono essere effettuate al seguente indirizzo http://scic.cec.eu.int/scic/owa/WEB_MTKF.reg_form?confID=03JAIFER mentre altre informazioni possono essere richieste a: JAI-EUROPEAN-REFUGEE-FUND@cec.eu.int

 

Conferenza europea sul diritto di famiglia internazionale

Si teerrà a Lecco dal 9 all’11 ottobre la Conferenza europea sulla "Cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia internazionale". La Conferenza é aperta ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti, nonché ai professionisti della materia e alle associazioni e istituzioni interessate all'argomento. Tra i temi all'ordine del giorno vi sarà la cooperazione in casi di diritto di accesso e di sottrazione di minori. In tale contesto verrà discusso il futuro Regolamento del Consiglio nell'ambito della potestà dei genitori ('Il Regolamento II bis di Bruxelles'), che probabilmente sarà approvato contemporaneamente alla celebrazione della Conferenza. La Conferenza fornirà inoltre l'opportunità di analizzare l'applicazione del Regolamento del Consiglio n. 1347/2000 ('Il Regolamento II di Bruxelles'), entrato in vigore il 1° marzo 2001. La Conferenza solleverà inoltre la questione della necessità di una legislazione comunitaria nel campo del diritto di famiglia, con particolare riguardo alle leggi applicabili in materia di divorzio ('Roma 3') e del regime patrimoniale della famiglia. Informazioni organizzative:
Cinzia Bettega e Cinzia Giaccaja, Ministero della Giustizia - Ufficio coordinamento attività internazionale.

Tel +39 06 68852528 – 2783; Fax +39 06 68853055; e-mail: cinzia.bettega@giustizia.it; cinzia.giaccaja@giustizia.it

Conferenza sulle politiche europee alla vigilia dell’allargamento

Si terrà a Kiev il 9 e 10 ottobre 2003 la IV conferenza regionale del Consiglio d’Europa su “Migration policies on the eve of the EU enlargement: what challenges for future co-operation within the East European region”. Sull’attività del Comitato Europeo sull’immigrazione del Consiglio d’Europea si veda: http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Migration/European_Committee_on_Migration/Main%20Fields%20of%20Activity.asp#TopOfPage

 

Stato delle ratifiche del Protocollo n. 12 della CEDU

Il Protocollo n. 12 della Convenzione europea dei diritti umani sul divieto di discriminazione è stato ratificato da 5 Stati: Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Georgia e San Marino. Il Protocollo, firmato da 27 Paesi, tra i quali anche l’Italia, necessita di 10 ratifiche per entrare in vigore.