Interrogazione a risposta scritta 4-05051

presentata da ANTONIO IOVENE mercoled 25 giugno 2003 nella seduta n.423

IOVENE,  DE  ZULUETA, MARTONE. ? Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. Premesso che:

34  profughi  curdi  dal 12 giugno scorso hanno iniziato uno sciopero della

fame  per  protestare  contro  i  provvedimenti  di  diniego adottati dalla

Commissione  centrale  per  il  riconoscimento dello status di rifugiato ai

sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. la quale, a differenza di casi

precedenti,  non  ha  nemmeno  provveduto  a  raccomandare  il rilascio del

permesso  di  soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6,

del  testo  unico  286/98.  La  Commissione  ha,  infatti, ritenuto che gli

avvenimenti  e  le  circostanze esposte dai ricorrenti, sia pure tragiche e

drammatiche,  si riferiscono ad un periodo ormai passato e che nell'attuale

assetto  del  loro  stato non possono essere poste a base di un ragionevole

timore di subire ulteriori restrizioni, o addirittura persecuzioni, in caso

di  eventuale  ritorno  in  patria,  dove,  allo  stato,  si  registrano le

condizioni  e  i  presupposti  per  il  ritorno  a sistemi di vita civile e

democratica;

i  34  curdi  stanno attuando lo sciopero della fame come forma di protesta

alla  violazione  del principio di non refoulement sancito dall'articolo 33

della  Convenzione  di  Ginevra  del  1951,  dall'art.  3 della Convenzione

europea   per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  libert

fondamentali del 1950 e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o

trattamenti  crudeli,  disumani  o  degradanti del 1984, dall'art. 19 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e dall'art. 19,

comma  1,  del  testo  unico  286/1998. La maggior parte di queste persone,

infatti,    stata  invitata  a  lasciare  il territorio nazionale entro 15

giorni  dalla notifica della decisione negativa della Commissione centrale,

pena l'emissione di un decreto di espulsione;

risulta  che  tutti i profughi hanno lottato per la causa curda nel periodo

antecedente  al  loro espatrio e molti di loro sarebbero stati sottoposti a

varie  forme  di  gravissimo  maltrattamento  durante periodi di arresto in

Turchia;

sulla  base  di autorevoli fonti la Turchia tuttora uno Stato in cui sono

lese le libert individuali e violati i diritti fondamentali delle persone,

in particolare se di etnia curda. Tale quadro viene confermato nel Rapporto

annuale   2003  di  Amnesty  International,  nel  rapporto  della  missione

internazionale investigativa della Federazione internazionale per i Diritti

Umani  (FIDH) del maggio 2003 intitolato "Turkey ? torture, still a routine

practice",   nella  dichiarazione  sulla  Turchia  di  Human  Rights  Watch

presentata  in  occasione della riunione della OSCE del 10 settembre 2002 e

nella  risoluzione  del  Parlamento  Europeo  n. B5-0262/2003 del 15 maggio

2003;

sebbene le recenti riforme giuridiche abbiano condotto all'abolizione della

pena di morte per i reati commessi in tempo di pace e ad alcuni emendamenti

che  limitano  la  libert  di  espressione, molti prigionieri di coscienza

hanno  continuato ad affrontare processi o ad essere detenuti, specialmente

per  aver  espresso  opinioni  sulla  questione  curda  o sulle carceri. La

tortura  durante  la  custodia  di  polizia    rimasta  diffusa ed stata

sistematicamente   esercitata  nelle  sezioni  antiterrorismo.  Sono  state

segnalate  decine di uccisioni da parte dei membri delle forze dell'ordine;

alcune di queste potrebbero essere esecuzioni extragiudiziali,

si chiede di sapere:

quali misure e provvedimenti il Governo abbia posto eventualmente in essere

per  garantire  con  certezza che le persone in questione non corrano alcun

rischio  per  le loro libert fondamentali e per la loro incolumit fisica,

nel caso di un loro forzoso rientro in Turchia;

se,  in  particolare,  il  Ministro dell'interno non ritenga di prendere in

considerazione  la possibilit del rilascio di un permesso di soggiorno per

motivi  umanitari  in favore di questi profughi, in conformit all'articolo

5,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  286/1998, anche alla luce del

disposto dell'articolo 1-quater, comma 4, della legge n. 39/90.

 

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 085 all'Interrogazione 4-05051

presentata da IOVENE

Risposta.  ?-  Il  Governo  presta  la  massima attenzione alle condizioni,

particolarmente difficili, in cui versano i cittadini turchi di etnia curda

nel  loro  Paese di origine e alle esigenze di protezione individuale degli

stessi.

In  tal  senso,  oltre ai casi di riconoscimento dello status di rifugiato,

pu  trovare  e  trova  applicazione  ? ove ne ricorrano i presupposti - il

rilascio  del  permesso  di  soggiorno a carattere umanitario, previsto dal

testo  unico  in  materia  di  immigrazione,  proprio nei confronti di quei

soggetti  esposti  a  rischi  particolarmente gravi nel caso di rientro nel

proprio Paese.

Tale  misura    stata  riconosciuta  agli  esuli  di etnia curda citati in

considerazione della personale condizione vissuta dagli stessi.

Detto  questo, riguardo agli aspetti generali del problema si rammenta che,

proprio  a  tutela delle posizioni pi critiche, come quelle dei curdi, uno

dei  componenti  della  Commissione  centrale  per  il riconoscimento dello

status  di  rifugiato    un  rappresentante  dell'Alto Commissariato delle

Nazioni  Unite  con  funzioni, per ora, consultive e che le decisioni della

Commissione sono assunte in modo collegiale.

La  Commissione  esamina  le  domande  di  riconoscimento  dello  status di

rifugiato  in  base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951,

che  definisce  rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per

motivi  di razza, religione, nazionalit, appartenenza ad un gruppo sociale

o  per  le  sue  opinioni  politiche,  si  trova  fuori  del paese di cui

cittadino  e non pu o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della

protezione del suo Paese.

Nell'esaminare le richieste la Commissione valuta, caso per caso, la storia

personale   attraverso  un'accurata  intervista,  alla  luce  della  realt

politica del paese di origine del richiedente.

Per  quanto riguarda, in particolare, i cittadini turchi di etnia curda, la

Commissione  centrale,  nel  primo  semestre  del  2003,  ha esaminato 1280

domande  di  asilo  presentate,  riconoscendo  lo  status di rifugiato a 98

richiedenti.  Tuttavia,  va  precisato  che  l'80  per  cento delle domande

respinte  sono di soggetti che, per motivi pi diversi, non hanno portato a

termine la procedura, rendendosi irreperibili.

In  145  casi  la Commissione, dopo l'accurata intervista dell'interessato,

pur non verificando i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra del

1951,   ha   segnalato,   alla  Questura  competente,  i  nominativi  degli

interessati  per  il  rilascio del citato permesso di soggiorno a carattere

umanitario.

Si  fa  presente, inoltre, che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 286

del   1998   prevede  il  generale  divieto  di  espulsione  dei  cittadini

extracomunitari  verso  quei Paesi ove i medesimi possano essere oggetto di

persecuzione.

Di  fatto,  non  vengono  comunque eseguiti provvedimenti di espulsione nei

confronti  di  cittadini  turchi  di  etnia  curda, anche per la difficolt

dell'identificazione  dei  medesimi,  necessaria  ai  fini del rilascio dei

documenti di viaggio per il rimpatrio.

Dal  quadro  appena delineato, si desume che attualmente, per l'esame delle

istanze  di  riconoscimento dello status di rifugiato, continuano a trovare

applicazione  la  disciplina  dettata  dalla cosiddetta legge Martelli ed i

suoi provvedimenti attuativi.

Le nuove disposizioni relative all'asilo, introdotte dalla legge n. 189 del

2002,   saranno   pienamente  operative  solo  dopo  la  pubblicazione  del

regolamento  di  attuazione  relativo che, gi approvato in via preliminare

dal  Consiglio  dei  ministri,  dopo il parere della Conferenza unificata e

l'esame  del  Consiglio di Stato, potrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale entro la fine di quest'anno.

Le  nuove  norme,  com'  noto,  sono volte ad accelerare le procedure ed a

rendere  le  stesse  pi  efficaci e, al tempo stesso, pi garantite con la

previsione  di  commissioni  territoriali  presenti  nei  luoghi di maggior

afflusso (il regolamento ne prevede 7) e grazie all'istituto del riesame.

In  particolare,  con  le  nuove  norme  la valutazione sar certamente pi

completa  e  pi  garantita anche grazie alla partecipazione piena, non pi

semplicemente  consultiva,  dei  rappresentanti dell'Alto Commissariato ONU

per  i  rifugiati  che  avranno  diritto di voto nelle Commissioni e con la

possibilit  ?  come  detto  ?  di  un  riesame  delle  decisioni  da parte

dell'organo  amministrativo  di  secondo  grado  garantendo la presenza sul

territorio, nelle more, del richiedente asilo.

Questo sistema di tutela viene, inoltre, integrato dalle nuove disposizioni

non  ancora  pienamente  operative  nel  caso  di presentazione del ricorso

all'autorit  giudiziaria e dalla valutazione del prefetto delle situazioni

che consigliano la permanenza in Italia nel periodo di tempo necessario per

la decisione del ricorso.

  ovvio che si attende il lavoro che si sta svolgendo intensamente in sede

europea  per  dare  seguito agli impegni assunti, da ultimo, nel vertice di

Salonicco  di varare una direttiva europea sui requisiti minimi per l'asilo

entro  il  mese  di  dicembre  2003,  cio  entro  il periodo di Presidenza

italiana dell'Unione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano