REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SARDEGNA

CAGLIARI

 

SEZIONE PRIMA ED UNICA

 

Registro Ordinanze: 514/2003/

                                                                         Registro Generale:  1267/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

 

PAOLO TURCO Presidente

MANFREDO ATZENI Cons.

TITO ARU Primo Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 08 Ottobre 2003

 

Visto il ricorso 1267/2003 proposto da:

ROFFI LUCIO

 

rappresentato e difeso da: CANESTRINI NICOLA(FORO BZ) con domicilio eletto in CAGLIARI VIA DANTE N.19 presso CANNAS ANDREA PASQUALE

 

contro

 

MINISTERO INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in CAGLIARI

VIA DANTE N.23

presso la sua sede

 

 

PREFETTURA DI SASSARI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in CAGLIARI

VIA DANTE N.23

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto di rigetto dellĠistanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario emesso da Prefetto della Provincia di Sassari in data 2 luglio 2003, prot. 1170/P:A.;

del provvedimento datato 26 maggio 2003 del Questore di Sassari, con il quale  stato negato il nulla osta;

del provvedimento datato 21 giugno 2003 del medesimo Questore;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO INTERNO

PREFETTURA DI SASSARI

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Primo Ref. TITO ARU e uditi altres“, per la parte ricorrente lĠavvocato Andrea Cannas su delega e per le Amministrazioni resistenti lĠAvvocato dello Stato Lucia Salis;

VISTO l'art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

RITENUTO sussistente il danno grave ed irreparabile;

VALUTATA positivamente la probabilitˆ dellĠesito favorevole del ricorso apparendo meritevole di valutazione positiva il primo motivo di censura.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

accoglie lĠistanza cautelare.

 

La presente ordinanza sarˆ eseguita dalla Amministrazione ed  depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

 

CAGLIARI , li 08 Ottobre 2003

 

LĠESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

Depositata in segreteria il 10/10/2003

            IL DIRETTORE DI SEZIONE

 

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Copia conforme alla presente ordinanza  stata trasmessa al ......................................................................................................................

a norma dellĠart. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Cagliari,

IL DIRETTORE DI SEZIONE

 

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