Note sullo schema di decreto di modifica del D. Lgs. 394/99

 

 

LŐanalisi Ž complessa, ma la relazione tecnica aiuta. Ho verificato articolo per articolo le modifiche apportate, rispetto al decreto 394/99 (regolamento attuativo TU 1998).

Non ci sono tante aberrazioni: quelle sono purtroppo gi‡ consolidate nella Bossi-Fini, questo schema di dpr si limita ad attuarle, ma forse qualche argine in sede applicativa pu— essere posto.

 

á       osceno l'art. 1 sulla condizione di reciprocit‡, un principio obsoleto e discriminatorio del diritto internazionale tradizionale... ma ahimŽ la norma era gi‡ presente nel decreto 394/99, quindi nessuna modifica, senonchŽ viene disciplinato in modo piś chiaro e trasparente il procedimento e - per fortuna - estesi i casi di eccezione (comma 2, la condizione non va verificata anche per le ipotesi in cui rilevano motivi umanitari, motivi di studio e per i familiari in regola con il soggiorno).

á       art. 2: viene introdotto un passaggio burocratico in piś, quello del controllo formale - sui documenti attestanti stati, fatti e qualit‡ personali - da parte delle autorit‡ diplomatiche e consolari, notorariamente inefficienti e arbitrarie (chiedo scusa, questo Ž un giudizio personale dovuto alla mia esperienza). Non Ž chiaro cosa significhi "legalizzati", andrebbe specificato coerentemente con quanto dice in proposito la relazione illustrativa.

á       art. 3: introduce una modifica, di cui magari potrebbe essere interessante chiedere la motivazione --> viene soppressa l'ultima frase della disposizione, in cui si stabiliva che il diniego del visto di ingresso o reingresso poteva essere sintetizzato - su richiesta dell'interessato - in lingua araba. Sembra una variazione lieve, per— incide su un diritto fondamentale, quello all'informazione sul  procedimento amministrativo in una lingua comprensibile per il soggetto che lo subisce, ed Ž a prima vista ingiustificata.

á       art. 4: la modifica apportata Ž positiva, viene soppresso il comma 7 in base al quale bisognava produrre della documentazione aggiuntiva per i familiari

á       art. 5, lettera g: Ž pazzesco, si chiede di produrre documentazione comprovante lo stato recessivo della situazione economica del Paese di provenienza, ai fini dell'ottenimento del visto per i familiari a carico... non saprei neanche come ribattere, tanto Ž assurda... Si potrebbe forse dire che Ž un aggravio irragionevole del carico burocratico ed Ž assolutamente inutile data l'aleatoriet‡ delle valutazioni addotte (che andrebbero giudicate dall'autorit‡ consolare alla luce dei paramentri locali). Insomma si pu— dire tutto e il contrario di tutto, producendo dati e statistiche di dubbia attendibilit‡... allora, perchŽ? La risposta Ž che si vuole imporre una visione dell'imigrazione come fattore meramente economico: domanda-offerta di ricchezza, per non dire della crudele umiliazione di portare documentazione autorevole sulla povert‡ del proprio Paese.

á       art. 7: viene aggiunto un requisito in piś per il reingresso, ovvero l'avvenuta richiesta del rinnovo del documento di soggiorno scaduto.

á       art. 8: aggiunge una nuova norma conseguente alla nefasta nascita dell'istituto del "contratto di soggiorno per lavoro subordinato"... non aggiungo altro, una procedura inverosimile e grottesca... purtroppo non c'Ž molto da fare a riguardo.

á       art. 9: qui ci sono due novit‡ positive, da difendere in sede di contrattazione --> sono le lettere c) e d): non sono tenuti a produrre documentazione comprovamte l'adeguatezza dei mezzi finanziari per il ritorno nel Paese di provenienza gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di famiglia, lavoro e lavoro stagionale in particolare

á       art. 11: qui ci sono delle positive nuove aggiunte alla lista dei motivi per il rilascio del permesso di soggiorno: motivi umanitari, residenza elettiva per titolare di pensione (quanti casi ci sono? pochissimi credo, ma comunque...), minori (c-quinquies e sexies), lavoratore stagionale (1-bis). Bisogna tirare fuori le unghie, per—, per i motivi umanitari: cosa significa "previo parere delle Commissioni territoriali"? Ž un parere vincolante che potrebbe nullificare il tutto? chi e come valuta la documentazione acuqisita dall'interessato? (qui bisogna studiare l'altro schema di dpr per capire qual'Ž il disegno generale in tema di rifugiati). Inoltre, per quanto riguarda i minori, compare ancora una volta la condizione del "previo parere del Comitato dei minori stranieri: bisogna specofocare meglio (anche se la relazione illustrativa lo fa, Ž necessario che la norma sia chiara sul punto).

á       Il nuovo comma 1-bis dell'art.11 prevede l'automatica revoca del permesso qualora lo straniero non si presenti all'ufficio di frontiera al termine della validit‡ del documento: credo che la norma cos’ posta Ž troppo repressiva, dovrebbe almeno indicare un periodo di transizione "dolce" in cui il soggetto pu— tentare altre strade legittime per restare in Italia, se ne ha i requisiti.

á       art. 13, lettera d: forse si potrebbe chiedere di non decurtare dalle quote-flussi i permessi convertiti in soggiorno per motivi di lavoro, tentando di motivare con l'argomento per cui si tratta di una positiva acquisizione di professionalit‡, di un arricchimento in quanto tale per il Paese (si tratta per certo di soggetti con formazione).

á       art. 15, lettera a: molto positiva l'aggiunta dell'ultima frase (eccezione per figlio minore entrato per ricongiungimento) --> da mantenere!

á       art. 18: la norma dovrebbe prevedere un ragionevole termine entro il quale l'istanza deve ricevere risposta.

á       art. 19: anche qui, Ž indispensabile la previsione di un termine temporale per il provvedimento

á       art. 20: Ž positivo che si sia introdotto un elemento di flessibilit‡, di modo che il trattenimento pu— essere disposto anche in altro cpta capace di ospitare il soggetto in relazione concreta con la disponibilit‡ dei posti (Ž questa la novit‡ introdotta)

á       art. 24, co. 2: Ž sempre il problema del contratto di soggiorno per lavoro: Ž inverosimile che il datore si impegni cos’ tanto per l'assunzione di un lavoratore straniero che - quasi sempre - non conosce direttamente; co.4: la rivalsa sulle spese d'alloggio Ž una norma che puo«prestarsi ad abusi (bisogna cercare di integrarla con garanzie per il lavoratore straniero) e comunque rientra sempre nella tipologia del "paradosso" del contratto di soggiorno. Ho solo degli argomenti generali su questo punto: lo straniero non Ž un oggetto che si importa dall'estero, ma una persona che ha il diritto di avere un alloggio a determinate garanzie e non procurato da un fantomatico datore di lavoro, quasi fosse un soggetto incapace.

á       art. 25: va meglio specificato questo potere sostitutivo del questore (co.1).

á       art. 27: semplicemente vergognoso, rientra nella stessa filosofia del principio di reciprocit‡, Ž il favor "etnico" per chi pu— vantare l'origine italiana nel proprio sangue (addirittura indicando il grado di ascendenza), qui all'Eumc sarebbe forse ritenuto una forma di discriminazione irrafionevole in base all'origine etnica, ma non si puo«fare nulla: innanzitutto perchŽ la norma comunque aiuta una categoria di lavoratori stranieri, e cio«ben venga, nonostante la discutibile motivazione el privilegio; inoltre, la stessa nomativa europea consente agli Sttai di discriminare - in materia di immigrazione - tra gli stranieri in base alla loro provenineza nazionale.

á       Infine, gli artt.34 e 35 del regolamento del 1999 sono stati completamente sostituiti a causa dell'abolizione dell'istituto della prstazione di garanzia (lo sponsor della Turco-Napolitano, di cui per— molti mi dicono che i casi di concreta attuazione della norma sono stati poschissimi) e dell'introduzione del contratto di soggiorno.

á       art. 37: protegge i lavoratori altamente qualificati, si potrebbe forse tentare di estendere le categorie professionali, documentandosi su quali altri figure professionali di medio-alto livello sono assai richieste in Italia.