25 settembre 2003

 

PARERE REGIONE LOMBARDIA SULLA SCHEDA INERENTE LO STATUS DI RIFUGIATI

 

Articoli

Proposte RL

Art. 2

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

Occorre disciplinare la fase della presentazione della domanda presso i posti di polizia di frontiera

Il richiedente asilo ha diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda

 

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo deve essere rinnovabile fino a completamento delle eventuali procedure di ricorso (vedi successivo art. 17)

 

 

Occorre mettere in maggior risalto le problematiche relative ai minori (vedi anche art. 12 c. 3)

 

Si deve perci prevedere che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei centri di identificazione

 

Il tutore deve essere presente alla verbalizzazione della domanda

 

 

 

Art. 3

Trattenimento del richiedente asilo

 

La disposizione non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dalleventuale carattere irregolare della loro condizione di soggiorno

Art. 4

   Comunicazioni

 

Tra le lingue alternative a quella comprensibile per il richiedente dovrebbe essere incluso larabo, in analogia con il disposto dellart. 4, co. 2, del Testo Unico.

 

Art. 5

stituzione dei centri di identificazione

 

Art. 6

Apprestamento dei centri di identificazione

Art. 7

Convenzione per la gestione del centro

 

Art. 8

Funzionamento

 

In relazione alle modalit di trattenimento, occorre prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze in struttura adeguata

Art. 9

Modalit di permanenza nel centro

 

      Precisare che la dizione uscita da intendersi come permanenza esterna
      Lorario previsto preclude la possibilit di attivit lavorativa

 

 

      I costi a carico di quale ente sono?

 

 

      Pu uscire senza chiedere autorizzazione per documentate esigenze

 

Art. 9, co. 4:

La norma contiene un evidente refuso (per comma 4 deve intendersi comma 3), ma dovrebbe essere riformulata nel modo seguente: Gli interpreti presenti nel centro devono essere in grado di fornire alle persone trattenute le informazioni indicate nel comma 3.

 

Art. 10

Assistenza medica

 

Art. 10, co.2: Occorre prevedere quale soggetto (ASL? Croce rossa ecc.) deve farsi carico di assicurare lattivazione e la gestione del servizio.

Inoltre i costi saranno a carico della Prefettura.

Ed indispensabile prevedere comunque forme di collegamento o di convenzionamento

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

Associazioni ed enti di tutela

 

Utilizzare lo stesso Registro nazionale previsto per gli immigrati (Ministero).

Art. 12

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

1) Coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

 

 

2) Assicurare attivit di formazione, criteri, tempi, durata e competenze con uniformit di comportamento su tutto il territorio nazionale.

 

 

Regolamentare i casi dei richiedenti asilo che non risiedono nei centri.

 

Occorre mettere in maggiore risalto le problematiche relative ai minori.

Art. 12 c. 6 (da aggiungere):

1)   in ogni caso ciascuna Commissione territoriale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nellosservanza  delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale

2)   ogni Commissione territoriale ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dellUE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.

 

 

Art. 13

Convocazione

 

L'effettivo svolgimento dellaudizione da parte della Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo.

 

 

Aggiungere - dopo il primo periodo ivi comprese le condizioni di salute di un familiare convivente

 

Sostituire la mancata presentazione con rinuncia.

 

Listruttoria non conclusa al momento della convocazione.

 

 

 

Art. 14

        Audizione

 

      Riportare nel verbale lindicazione dellora di inizio e fine dellaudizione.

      Qualora il richiedente non sia in grado di esprimersi in una lingua accreditata sia consentita una memoria scritta nella sua lingua originale.

      Al termine dellaudizione la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale sul quale saranno state eventualmente apportate modifiche o integrazioni

 

Art. 14, co. 2

Stabilire che il richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale o da un consulente o da altra persona di propria fiducia.

 

 

Il genitore o il tutore devono essere presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo.

 

Stabilire di escludere laudizione del minore nel caso in cui la Commissione ritenga di avere elementi sufficienti per ladozione di una decisione positiva.

 

 

l'audizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

 

 

 

 

Art. 15

Decisione

 

Art. 15 comma aggiuntivo iniziale:

 

     Occorre prevedere quali siano gli elementi che in ogni caso devono essere tenuti in considerazione da ogni Commissione ai fini della decisione sulla domanda di asilo.

 

 

E autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili, con il tutore o laffidatario o altro parente entro il terzo grado.

 

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di un anno, e rinnovabile e consente, oltre che lo svolgimento di attivita lavorativa subordinata o autonoma.

 

 

Il permesso di soggiorno e rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio

Lo status del beneficiario della protezione umanitaria e equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto allunita familiare e il rilascio di documenti sostitutivi.

 

 

 

Garantire la possibilit di ricorrere (costi compresi).

 

Da aggiungere:

Il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio e il rinnovo sono disposti anche in assenza di passaporto valido o di altro documento di viaggio

Il rinnovo del permesso di soggiorno pu essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio

Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha pi titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso pu chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno.

 

 

 

Deve essere garantita la possibilit di permanenza anche nei quindici giorni previsti per la presentazione del ricorso.

Il minore non pu essere espulso n respinto, n comunque allontanato dallItalia sulla semplice base di tale rigetto.

 

Riformulare come segue il primo periodo del c. 5:

 

 

... salvo che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dallarticolo 15, comma 2 lett. c), della durata di un anno che consente lacceso al lavoro, allo studio e al diritto allunit familiare e che   rinnovabile, ferma restando la possibilit per il titolare di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno nei casi e nei modi previsti dalla legge.

 

Art. 16

Riesame

 

In armonia con le osservazioni di cui allart. 15 c. 5, si intende che il richiedente rigettato pu fermarsi sul suolo nazionale fino allesito della nuova audizione.

 

 

Art. 16 c. 3

Per quale motivo la Commissione territoriale deve essere integrata?? (forse per mutare la composizione dellorgano)

 

Va esclusa ogni valutazione relativa alleventuale manifesta infondatezza dellistanza di riesame da parte del Presidente della Commissione territoriale.

 

 

E illegittima la previsione di un termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso contro il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale integrata. Infatti esso contrasta con il termine di 15 giorni previsto dallart. 1 ter, co. 6, del D.L. n.  416/1989

 

La Commissione territoriale integrata deve essere presieduta dal membro della Commissione nazionale.

 

Art. 17

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

E necessario definire le modalit e i tempi per la presentazione della richiesta di autorizzazione al Prefetto, in modo da consentire al soggetto avente diritto di raccogliere la documentazione utile ai fini del ricorso (vedi anche art. 2 c. 4) 

Vano specificati i casi in cui lautorizzazione pu essere concessa o meno.

 

Solo il rifugiato che si trovava gi nel centro di permanenza temporanea pu essere ulteriormente trattenuto fino al termine massimo previsto dalla legge.

 

 

 

La sentenza del tribunale sul ricorso immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione nazionale e alla Questura competente.

 

 

 

 

 

Art. 18

Commissione nazionale per il diritto dasilo

 

 

Art. 19

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto dasilo

 

Alla lettera a) dellart. 19 aggiungere lopuscolo recante i diritti e i doveri dei richiedenti asilo

Alla lettera b) dellart. 19 aggiungere il modello di verbale di domanda di asilo

 

 

 

 

Le linee guida devono essere adottate e modificate dalla Commissione nazionale a maggioranza dei suoi membri, sentito il parere dellACNUR

 

 

Art. 20

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

Stabilire che per le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato richiesta la presenza della maggioranza dei membri della Commissione nazionale.

 

 

Occorre prevedere di chiedere agli stranieri interessati di far pervenire eventuali controdeduzioni e che linteressato debba essere sentito personalmente dalla Commissione nazionale su richiesta della stessa o su sua richiesta.

 

Stabilire inoltre che eventuali rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico in corso non sono interrotti dalla cessazione o dalla revoca dello status di rifugiato.

Si deve prevedere che in caso di revoca o di cessazione dello status di rifugiato se lo straniero non deve essere espulso con misura di sicurezza, il Questore su richiesta dellinteressato converte il permesso di soggiorno per asilo in un altro  permesso di soggiorno di cui abbia diritto ad altro titolo, con preferenza per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o familiari.