25/09/2003
MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLĠART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROPOSTE REGIONE LOMBARDIA
OSSERVAZIONI
REGIONE
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DPR 394/1999
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MODIFICHE
APPORTATE DALLO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nota:
versione non ufficiale |
Art.
della bozza
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CAPO
I
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 1 |
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Art.
1 |
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(Accertamento
della condizione di reciprocit) |
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1. Per le persone
fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette
lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lĠesercizio di
taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono
lĠaccertamento della condizione di reciprocit al Ministero degli affari
esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le
convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocit. |
1. Ai fini dellĠaccertamento della
condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: Òtesto unicoÓ ovvero da altre disposizioni
di legge, il Ministero degli affari esteri comunica ai responsabili dei
procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei
diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei
suddetti stranieri, nonch al Collegio notarile mediante lĠinvio di schede
periodicamente aggiornate. Tali schede sono, altres, rese disponibili e
semestralmente aggiornate sul sito internet del Ministero degli affari
esteri. |
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é in contrasto rispetto allĠart. art 2 comma 2 T.U. Si propone quindi
di sopprimere il comma 2 dellĠart. 1 della bozza di regolamento. |
2. LĠaccertamento
di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 del testo unico, nonch per i
cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per lĠesercizio di unĠimpresa individuale,
e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. |
2. L'accertamento di cui al comma
1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno |
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Art.
2 |
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Art. 2 |
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(Rapporti
con la pubblica amministrazione) |
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1. I cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono lĠesibizione o la produzione di specifici documenti. |
1. I cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui allĠarticolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
lĠesibizione o la produzione di specifici documenti. |
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2. Gli stati,
fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente,
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dallĠautorit consolare italiana che ne attesta la conformit allĠoriginale,
dopo aver avvisato lĠinteressato che la produzione di atti o documenti non
veritieri prevista come reato dalla legge italiana. |
2. Gli stati,
fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati (...) mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, legalizzati
dalle autorit diplomatiche e consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lĠautorit consolare
italiana attesta la conformit all'originale. Sono
fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni
internazionali in vigore per lĠItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come
reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allĠarticolo 4,
comma 2, del testo unico. |
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2-bis. Ove gli
stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorit straniere, in ragione della
mancanza di una autorit riconosciuta o della non affidabilit dei
documenti, accertata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale,
le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi
dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. |
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2-ter. Ai fini di quanto previsto dal testo unico e dal presente
regolamento, lĠarticolo 33, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, si applica solo in presenza di accordi internazionali vigenti per
lĠItalia che cos prevedano. |
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Art.
3 |
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(Comunicazioni
allo straniero) |
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1. Le
comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai procedimenti
giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o
a quello incaricato di ufficio. |
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2. Le
comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la
persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellĠultimo
domicilio conosciuto. |
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si propone di
inserire dopo la parola ÒcomprensibileÓ la seguente dicitura Òanche
avvalendosi della collaborazione delle ambasciate e /o consolati in Italia
dei paesi dĠorigine della persona per la quale stato adottato il
provvedimentoÓ. Si fa notare che le lingue veicolari presenti nel T.U. (inglese, francese, spagnolo e arabo) non sono sempre omogenee. In questo caso non citato lĠarabo che invece presente in altri articoli. Le lingue veicolari forse risolvono qualche problema agli uffici ma necessario che il soggetto abbia la possibilit di comprendere nella sua lingua i contenuti del provvedimento. |
3. Il
provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con
modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellĠatto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o,
se ci non possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il
diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del
provvedimento, pu essere effettuata, a richiesta, anche in arabo. |
3. Il
provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con
modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per
indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue inglese, francese o
spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...) |
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4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3,
lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990,
n. 217, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3,
lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990,
n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal
giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria
al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
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Art.
4 |
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(Comunicazioni
allĠautorit consolare) |
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1. LĠinformazione
prevista dal comma 7 dellĠarticolo 2 del testo unico contiene: |
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a) lĠindicazione
dellĠautorit giudiziaria o amministrativa che effettua lĠinformazione; |
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b) le generalit
dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del
passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le
informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; |
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c) lĠindicazione
delle situazioni che comportano lĠobbligo dellĠinformazione, con
specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia stato
emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello
stesso; |
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d) il luogo in
cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della
libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente. |
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2. La
comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo
straniero cittadino si trovi allĠestero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza
competente. |
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3. LĠobbligo di
informazione allĠautorit diplomatica o consolare non sussiste quando lo
straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui
allĠarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per lo straniero di et
inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la
potest sul minore. |
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4. Oltre a quanto
previsto dallĠarticolo 2, comma 7, del testo unico, lĠinformazione
allĠautorit consolare non comunque effettuata quando dalla stessa possa
derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo
familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali. |
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CAPO
II
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INGRESSO
E SOGGIORNO |
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Art.
5 |
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Art 4 |
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(Rilascio
dei visti di ingresso) |
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1. Il rilascio
dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato di
competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci
abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di
transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque
giorni, per casi di assoluta necessit. |
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2. Il visto pu
essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata
occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente. |
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3. La tipologia
dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e
le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati
da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellĠinterno,
del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della
solidariet sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia. |
3. La tipologia
dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e
le condizioni per lĠottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati
da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellĠinterno,
del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,
dellĠistruzione, dellĠ universit e della ricerca, delle attivit produttive
e per gli affari regionali, periodicamente
aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti
dallĠItalia. |
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4. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare,
per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di detti requisiti
e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellĠambito
della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono
alla Convenzione di applicazione dellĠAc-cordo di Schengen. |
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5. Nella domanda
per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit
complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del
passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo
dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
5. Fermo
restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda
per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit
complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del
passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo
dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
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6. Alla domanda
deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di visto
richiesto e, in ogni caso, quella concernente: |
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a) la finalit
del viaggio; |
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b) l'indicazione
dei mezzi di trasporto utilizzati; |
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c) la
disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio
e del soggiorno, osservate le direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del
testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia
nei casi di cui allĠarticolo 23 del testo unico; |
c) la
disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio
e del soggiorno, osservate le direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del
testo unico (...); |
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d) le condizioni
di alloggio. |
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7. Per i visti
relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla
documentazione di cui al comma 6 anche: |
7. (...) |
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a) quella
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al
lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente
autorit dello Stato estero sono autenticati dallĠautorit consolare italiana
che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme
agli originali |
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b) il nulla osta
della questura, utile anche ai fini dellĠaccertamento della disponibilit di
un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico,
e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b).
A tal fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato
dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. |
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8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti
richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche
preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla
richiesta. |
8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti
richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche
preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla
richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal
presente regolamento. |
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Art.
6 |
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Art. 5 |
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(Visti
per ricongiungimento familiare) |
(Visti
per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito) |
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1. Per i visti
relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi
preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalit delle
persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando: |
1. La
richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
allĠarticolo 29, comma 1, del
testo unico va presentata allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente. La domanda dellĠinteressato deve essere corredata dalla: |
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a) la carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allĠarticolo
28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellĠUnione Europea; |
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo unico
(...); |
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b) la
documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allĠarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
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c) la documentazione
attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma
3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre
lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit
igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio. |
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Si propone la soppressione della lettera d art 5 comma della bozza di
regolamento a) Non previsto dal testo unico. Pare lesivo del diritto allĠunit familiare. Difficilmente appurabile lĠeffettivit del sostegno. |
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d)
documentazione attestante il sostegno economico fornito dal cittadino
straniero residente in Italia al familiare residente allĠestero, del quale
viene richiesto il ricongiungimento, verificata dallo Sportello unico; |
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e) documentazione attestante i rapporti
di parentela, la minore et e lo stato di famiglia; |
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Si consiglia che venga aggiunta la traduzione della autorit
diplomatica consolare. |
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f) documentazione
attestante lĠinvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti
dallĠarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, rilasciata, a
spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza
diplomatica o consolare; |
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I parametri locali devono essere meglio definiti. Valutare se il
caso di mantenere la lettera g in considerazione della difficolt di ottenere
la certificazione da parte degli interessati tenuto conto della spesa che
graverebbe sugli stessi. |
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g)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza
dei familiari a carico di cui allĠarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c)
del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati,
valutata dallĠautorit consolare alla luce dei parametri locali. |
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NellĠintento di evitare che il soggetto debba tornare nel paese di provenienza si propone quanto segue: 1) La richiesta di legalizzazione pu essere effettuata dallĠautorit consolare italiana competete anche in base ad una richiesta scritta autenticata in Italia ed inviata a mezzo posta dellĠinteressato, allegando la necessaria documentazione da legalizzare e da valicare o/o la richiesta di nomina del medico per verificare lĠinvalidit, allegando alla domanda la ricevuta del versamento in conto corrente postale effettuato in Italia con la quale sono pagati i costi per le operazioni di legalizzazione, nomina e validazione; 2) La documentazione legalizzata e valicata trasmessa a cura dellĠautorit consolare allo Sportello Unico per lĠimmigrazione presso la Prefettura /Ufficio territoriale del Governo competente, nonch allĠinteressato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 3) Lo Sportello Unico per lĠimmigrazione presso la Prefettura competente deve provvedere quindi a trasmettere il nulla osta, la relativa documentazione allegata, nonch la richiesta di rilascio del visto di ingresso alla competente autorit consolare italiana; 4) Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dellĠUfficio Territoriale del Governo, la competente autorit consolare deve provvedere a comunicare allo stesso la data in cui i famigliari stranieri dovranno presentarsi allĠautorit consolare per consegnare il passaporto e per presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini dellĠottenimento del visto di ingresso per ricongiungimento famigliare; 5) LĠufficio territoriale del governo deve consegnare al richiedente sia il nulla osta sia copia dellĠavvenuta comunicazione allĠautorit consolare con lĠindicazione della data fissata per gli ultimi adempimenti in vista del rilascio del visto. |
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2. LĠautorit
consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della
documentazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g), salvo che gli Accordi internazionali vigenti per lĠItalia
prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del
ricongiungimento familiare. |
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3. Per i visti relativi ai
familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1,
lettere b) , c), e), f) e g) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo
straniero pu avvalersi di un procuratore speciale. |
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2. La Questura
rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro
90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, da parte dellĠautorit consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al
lavoro e di convivenza. |
4. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione
rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e
degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla
ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti
dallĠarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero,
lo Sportello unico per lĠimmigrazione verifica lĠesistenza del codice fiscale
o ne richiede lĠattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto
interministeriale, di cui allĠarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
lĠimmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il
provvedimento di diniego, dandone comunicazione allĠautorit consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con lĠarchivio informatizzato
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. |
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3. Le autorit
consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di
cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio. |
5. Le autorit consolari,
ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero,
se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla
osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma
del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto
di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico |
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Art. 6-bis |
ARTICOLO AGGIUNTO
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(Diniego
del visto dĠingresso) |
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Si ribadisce quanto gia esposto allĠarticolo 3 per quanto riguarda la
traduzione |
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1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lĠautorit diplomatica o consolare
comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di
ingresso, contenente lĠindicazione delle modalit di eventuale impugnazione.
Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in
primo grado di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile, o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo
quanto previsto dallĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento
consegnato a mani proprie dellĠinteressato. |
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Art.
7 |
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(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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1. LĠingresso nel
territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei
controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed
a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.
Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti
marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte. |
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2. EĠ fatto
obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul
passaporto il timbro di ingresso, con lĠindicazione della data. |
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3. Nei casi di
forza maggiore che impediscono lĠattracco o lĠatterraggio dei mezzi navali o
aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai
controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal
comandante del porto o dal direttore dellĠaeroporto per motivate esigenze,
previa comunicazione al questore e allĠufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o aerea. |
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4. Nelle
circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato
dallĠufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalit stabilite dal questore. |
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5. Le
disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio
dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad
attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla
base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di
applicazione dellĠAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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Art.
8 |
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ART 7 |
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(Uscita
dal territorio dello Stato e reingresso) |
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1. Lo straniero che
lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente
allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai controlli di
polizia di frontiera. EĠ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellĠindicazione del valico
di frontiera e della data. |
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2. Per lo
straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al
controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso
di soggiorno in corso di validit. |
2. Per lo
straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al
controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validit. |
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Dopo la parola ÒmilitariÓ
si consiglia di inserire un punto
e di iniziare la frase con ÒIl termine di 60 giorniÉÓ |
3. Lo straniero
il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni, per
rientrare nel territorio dello Stato, tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto. |
3. Lo straniero
il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e che ne
abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini,
per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il
predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero
che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi
parenti di IĦ grado o del
coniuge, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. |
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4. Lo straniero
privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto, tenuto a
richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il
visto di reingresso rilasciato previa verifica dellĠesistenza del
provvedimento del questore concernente il soggiorno. |
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5. Lo straniero
in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato
mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o
documento equivalente. |
5. (...) |
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Art. 8-bis |
ART. 8 bis
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(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) |
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La norma sul contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, obbligo espressamente previsto dallaĠArt. 6 comma 2 della legge 189/2002 Art. 8-bis La norma sul
contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di
disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, violando cos lĠobbligo
del regolamento di disciplinare lĠassunzione dei costi per gli alloggi,
prevedendo a quali condizioni essi siano a carico del lavoratore, obbligo che
espressamente previsto dallĠart.
6, comma 2 della legge n. 189/2002 prescrive. Il regolamento deve
perci prevedere che 1)
il requisito della
garanzia della disponibilit di un alloggio si considera soddisfatto nei casi
in cui il datore di lavoro o un suo familiare, ovvero lĠimpresa o in
analogia con il lavoro stagionale - le associazioni di categoria per conto
del datore di lavoro ad essi associato od altri enti o associazioni, o in
alternativa il lavoratore straniero o un suo familiare abbiano la
disponibilit di un alloggio ad uso di abitazione, mediante contratto di propriet,
locazione, comodato, uso o abitazione, che rientri nei parametri previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2)
Nel caso di pi
datori di lavoro, si preveda che la garanzia della disponibilit
dellĠalloggio sia soddisfatta laddove a fornirla sia uno solo dei datori di
lavoro. 3)
dopo la stipula del
contratto di soggiorno o durante il periodo di validit del permesso di
soggiorno, le variazioni non significative del numero dei familiari abitanti
nellĠalloggio, ovvero i cambiamenti relativamente allĠalloggio idoneo di cui
ha la disponibilit il lavoratore, ovvero la cessazione per qualsiasi motivo
della disponibilit dellĠalloggio indicato nel contratto di soggiorno, non
comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n la revoca del contratto
di soggiorno. La Regione propone, inoltre, che vengano precisate le modalit per
garantire il pagamento delle spese di viaggio per il rientro (es.
fideiussione). Vedi problemi pari
opportunit |
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1. Il datore
di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore
straniero, deve indicare con unĠapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore straniero nonch nella proposta di contratto di
soggiorno, di cui allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera
c) del presente regolamento, un alloggio che rientri
nei parametri previsti dallĠarticolo 5-bis del testo unico, e deve
impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza. |
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2. La
documentazione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste
dallĠarticolo 35, comma 1. |
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Art.
9 |
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Art 9 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno) |
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1. La richiesta
del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo
unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dellĠinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia
dellĠinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo
da conservare agli atti dĠufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui allĠarticolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in pi esemplari allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dellĠimmagine, in
dotazione allĠufficio. |
1. La richiesta
del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo
unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui allĠarticolo 6, comma 1 ed in caso dĠingresso per lavoro
subordinato, ai sensi dellĠarticolo 36, comma 1,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno,
sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in
formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di
domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare
agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui
all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari,
allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio. |
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1-bis. Le modalit di richiesta del permesso
di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio dellĠUnione Europea del 13 giugno 2002. |
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1-ter. In caso
di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallĠingresso nel
territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di
verifica del visto rilasciato dallĠautorit consolare e dei dati anagrafici
dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e
fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno,
i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il
rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica
quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis e 36, comma 2. |
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1-quater. Lo
Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non
consegnati, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, con la contestuale
comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo
le modalit determinate con il decreto interministeriale di cui allĠarticolo
11, comma 2. |
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2. Nella
richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: |
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a) le proprie
generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi, per i quali
sia prevista lĠiscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; |
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b) il luogo dove
lĠinteressato dichiara di voler soggiornare; |
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c) il motivo del
soggiorno. |
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3. Con la
richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: |
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a) il passaporto
o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit, la data,
anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto; |
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b) la
documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro,
attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza. |
b) la
documentazione, (...) attestante la disponibilit
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno
diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. |
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4. LĠufficio
trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere, quando occorre
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
lĠesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare: |
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a) lĠesigenza del
soggiorno, per il tempo richiesto; |
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b) la
disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e
alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allĠarticolo 4,
comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico; |
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c) la
disponibilit di altre risorse o dellĠalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. |
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Si chiede lĠeliminazione del comma 5 in quanto lĠesigenza di avere
rilievi datiloscopici sugli stranieri stagionali ancor maggiore rispetto a
quella di stranieri aventi diritto a un soggiorno di pi lunga durata. Inoltre il T.U. ammette speciali
modalit di rilascio unicamente per soggiorni diversi da quelli chiesti per
motivi di lavoro. |
5. LĠesibizione
della documentazione inerente alla garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo
unico, prestata con le modalit di cui allĠarticolo 34 del presente
regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilit dei mezzi
di sussistenza fino alla durata della garanzia. |
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6. La documentazione
di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli
stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del
testo unico. |
6. La
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo
e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18
e 20 del testo unico e allĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del presente
regolamento. |
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7. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dellĠinteressato e del timbro datario dellĠufficio e della sigla
dellĠaddetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potr
essere ritirato il permesso di soggiorno, con lĠavvertenza che allĠatto del
ritiro dovr essere esibita la documentazione attestante lĠassolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo
unico. |
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Art.
10 |
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Art 10 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari) |
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1. Per gli
stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale
risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di
ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, lĠesemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dellĠarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui allĠarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto. |
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1-bis. In caso
di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli
stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico
possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellĠingresso nel
territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la
sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallĠufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di
attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. |
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2. Quando si
tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi
guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere effettuata dal capo
gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si
tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di
ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del viaggio. La disponibilit
dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dĠorigine pu
essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del
viaggio e del soggiorno turistico. |
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3. Nei casi di
cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita
del timbro dellĠufficio con data e sigla dellĠoperatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso
di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso
nel territorio nazionale, risultante dallĠapposito timbro, munito di data,
apposto sul passaporto o altro documento equipollente allĠatto del controllo
di frontiera. |
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4. Per i
soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu
essere presentata in questura dallĠesercente della struttura ricettiva o da
chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo
straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
allĠinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
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5. Gli stranieri
che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni
sono esonerati dallĠobbligo di cui al comma 8 dellĠarticolo 6 del testo
unico. |
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6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di
accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori
stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese,
spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato. |
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Art.
11 |
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Art 11 |
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(Rilascio
del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di
soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la
durata indicati nel visto dĠingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei
seguenti altri motivi: |
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a) per richiesta
di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo; |
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b) per
emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti; |
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c) per acquisto
della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gi in
possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del
procedimento di concessione o di riconoscimento. |
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Comma 1, nuova lettera Occorre che sia
colmata una evidente lacuna del regolamento approvato con il D.P.R. n.
394/1999. Tra i permessi di
soggiorno che per i quali il regolamento deve prevedere una disciplina precisa
mancano infatti altri tipi di permesso di soggiorno istituiti da norme
legislative (art. 34, comma 1, lett. b) T.U.): 1)
permesso di
soggiorno per attesa adozione 2)
permesso di
soggiorno per affidamento Occorre altres una disciplina esplicita
dei permessi di soggiorno istituiti a seguito dellĠistituzione di specifici
visti di ingresso, ma che non sono previsti o non sono disciplinati da norme
legislative: 1)
permesso di
soggiorno per motivi religiosi o di culto; 2)
permesso di
soggiorno per visita; 3)
permesso di
soggiorno per missione. |
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c-bis) per
motivi di giustizia, su richiesta dellĠAutorit giudiziaria, per la durata
massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui
allĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; |
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c-ter) per
motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del
testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallĠinteressato di
documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e
gravi situazioni personali che non consentono lĠallontanamento dello
straniero dal territorio nazionale; |
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c-quater) per
residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia; |
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c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del testo unico; |
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Che deve essere espresso 60 entro 60 giorni. Nel caso in cui il Comitato
Minori non esprima parere entro 60 giorni si prevede che venga adottato il
principio di silenzio assenso. |
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c-sexies) per integrazione minore, nei confronti dei minori che si
trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter del
testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui
allĠarticolo 33 del testo unico. |
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1-bis. Allo
straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova
nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter del testo unico,
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lĠindicazione del periodo
di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno
immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allĠufficio di
frontiera esterna al termine
della validit annuale e alla data prevista dal visto dĠingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Tale visto dĠingresso concesso sulla base
del nulla osta, rilasciato ai sensi dellĠarticolo 38-bis. |
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2. Il permesso di
soggiorno rilasciato in conformit allĠAzione Comune 97/11/GAI del
Consiglio dellĠUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lĠindicazione
del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellĠinterno, di
concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalit di
comunicazione in via telematica dei dati per lĠattribuzione allo straniero
del codice fiscale e per lĠutilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. |
2. Il permesso di
soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e
contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione, in via
telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e
per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero,
anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con
decreto del Ministro dellĠinterno sono stabilite le modalit di consegna del
permesso di soggiorno. |
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2-bis. La
questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura
telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione
dellĠinteressato per la successiva consegna del permesso o dellĠeventuale
diniego, di cui allĠarticolo 12, comma 1. |
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3. La documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in
materia sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico deve
essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
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Art.
12
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(Rifiuto
del permesso di soggiorno) |
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1. Salvo che
debba disporsi il respingimento o lĠespulsione immediata con accompagnamento
alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato il questore
avvisa lĠinteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che,
sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti per
lĠapplicazione dellĠespulsione di cui allĠarticolo 13 del testo unico. |
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2. Con il
provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con lĠavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma
dellĠarticolo 13 del testo unico. |
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3. Anche fuori
dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il
prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio
di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono
attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere
internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero
concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il
territorio dello Stato. |
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Art.
13
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ART 12
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(Rinnovo
del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di
soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allĠAccordo di Schengen, in
conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione
del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la durata di
novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. |
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2. Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallĠarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere
accertata dĠufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dallĠinteressato con la richiesta di rinnovo. |
2. Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, la
documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da
altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico pu essere accertata dĠufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallĠinteressato con la
richiesta di rinnovo. |
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Per evitare che i ritardi delle Questure impediscano allo straniero
lĠaccesso al lavoro occorre che: il regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
continui nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del
lavoratore; nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del
lavoratore e comunque nei casi in cui siano trascorsi 20 giorni dalla data in
cui presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno senza che la
questura abbia comunicato allo stranero il provvedimento concernente la sua
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo o per motivi famigliari o per asilo o per motivi umanitari o
per studio, lo straniero che sia in possesso di tale ricevuta pu essere
assunto con regolare rapporti di lavoro subordinato, secondo le norme
previste per il tipo di permesso di cui egli ha richiesto il rinnovo. Si chiede che nel caso in cui un datore di lavoro voglia stipulare un
contratto con uno straniero egli debba avere il dovere di assicurare la
abitazione solo nel caso in cui il soggetto da assumere non abbia gi
stipulato contratto di lavoro o comunque solo dal momento in cui scade in
ordine di tempo il primo permesso di lavoro. Questa operazione dovr essere
fatta al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. |
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2-bis. Il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro nonch alla consegna della documentazione attestante
la sussistenza dei parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera
a) del testo unico, relativi allĠalloggio per il lavoratore. |
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Appare inutile che lĠobbligo di presentazione della ricevuta di
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto nella bozza lĠart.
42 comma 4 prevede che lĠiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non cessi
in fase di rinnovo del permesso di soggiorno Si chiede di cassare lĠultima parte dellĠarticolo da ÒlĠavvertenzaÓ
in poi. |
3. La richiesta
di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione,
esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del richiedente,
rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellĠufficio
e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le
modalit di cui allĠarticolo 2, comma 6, del testo unico, lĠavvertenza che
lĠesibizione della ricevuta stessa alla competente
Azienda sanitaria locale condizione per la continuit dellĠiscrizione al
Servizio sanitario nazionale. |
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4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato
quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un
periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di
durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del
periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione
sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri
gravi e comprovati motivi. |
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ART. 13PROPOSTA DI COMMA AGGIUNTIVO Per evitare che le lungaggini nel rilascio dei passaporti e degli altri documenti di viaggio da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari comportino difficolt per
lo straniero nellĠottenere il rinnovo del permesso di soggiorno si reputa
opportuno prevedere: Per la
presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
sufficiente lĠattestazione da parte della rappresentanza diplomatica e
consolare dello stato di appartenenza che lo straniero che ha presentato la
domanda per il rinnovo del passaporto o di altro documento di viaggio. Il
passaporto nuovo o rinnovato deve essere esibito solo ai fini del nuovo
rilascio. |
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Art.
14 |
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ART 13 |
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(Conversione
del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e
per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento,
per il periodo di validit dello stesso. In particolare: |
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a) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente
lĠesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lĠesercizio
dellĠattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lĠesercizio di attivit
lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative; |
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Si propone una modifica che armonizzi il riferimento normativo alle
nuove competenze e ai nuovi soggetti istituzionali che si occupano del
mercato del lavoro. Occorre sostituire la dicitura Direzione Provinciale del Lavoro con Servizi per lĠImpiego e nomi di altri uffici attualmente competenti in tutti i punti (anche altri delle bozze in cui questa dicitura posta). |
b) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lĠesercizio di lavoro
subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previa iscrizione nelle
liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; |
b) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lĠesercizio di lavoro
subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento
nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro
in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro; |
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c) il permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del
lavoratore consente lĠesercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere precedenti. |
c) il permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del
lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei
confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo 32,
commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori
stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro
subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere
precedenti; |
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c-bis) il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-quater). |
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2. LĠufficio
della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o
abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione
provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di
soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel
documento. |
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3. Con il
rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lĠattivit
effettivamente svolta. |
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4. Il permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validit dello stesso, lĠesercizio di attivit lavorative subordinate per un
tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per |
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Al posto di Òstudio o formazioneÓ si chiede di mettere Òaffidamento, per
integrazione sociale e civile di minore, per minore et, ai sensi dellĠart.
32 T.U. Per i minori in
affidamento, integrazione sociale e civile si chiede che al compimento della
maggiore et che debbano terminare gli studi o la formazione si applichi in
seguito alla formazione quanto previsto dal periodo precedente. |
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4-bis. Fermi
restando i requisiti previsti dallĠarticolo 6, comma 1, del testo unico, le
quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, del
testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di
soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et.
La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in
Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della
frequenza dei relativi corsi di
studio in Italia. |
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5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o
dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di
studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di
studio o formazione pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso
di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dellĠarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o
autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro
adempimento amministrativo richiesto, nonch della documentazione comprovante
il possesso delle disponibilit finanziarie occorrenti per lĠesercizio
dellĠattivit. |
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o
dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di
studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu
essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo
unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo
Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, del presente regolamento o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 9, del presente
regolamento. La precedente disposizione si applica anche agli stranieri
ammessi a frequentare corsi di formazione in Italia. In tale caso, la
conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di
formazione frequentato. |
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Art.
15
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ART 14
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(Iscrizioni
anagrafiche) |
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1. Le iscrizioni
e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
come modificato dal presente regolamento. |
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2. Il comma 3
dellĠarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, sostituito dal seguente: |
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"3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli
stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore." |
"3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno lĠobbligo di rinnovare all'ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dallĠiscrizione nella fase di rinnovo del permesso di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato
entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore."[1][1] |
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3. La lettera c)
del comma 1 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente: |
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"c) per
irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
allĠarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". |
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4. Al comma 2
dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
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" Per le
cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al
questore.". |
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5. Le iscrizioni,
le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono
comunicate dĠufficio alla questura competente per territorio entro il termine
di quindici giorni. |
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6. Al comma 2
dellĠarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
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"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o
rinnovo della carta di soggiorno.". |
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7. Con decreto
del Ministro dellĠinterno, sentita lĠAssociazione nazionale dei comuni
dĠItalia, lĠIstituto nazionale di statistica e lĠIstituto nazionale per la
previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalit di comunicazione, anche in via telematica, dei dati
concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli
archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi
centrali e periferici del Ministero dellĠinterno, nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina
anche le modalit tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno
procedere allĠaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei
cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art.
16 |
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ART 15 |
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(Richiesta
della carta di soggiorno) |
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1. Per il
rilascio della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 del testo unico,
lĠinteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a
quella approvata con decreto del Ministro dellĠinterno. |
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2. AllĠatto della
richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede,
questi deve indicare: |
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a) le proprie
generalit complete; |
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b) il luogo o i
luoghi in cui lĠinteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni
precedenti; |
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c) il luogo di
residenza; |
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d) le fonti di
reddito, specificandone lĠammontare. |
d) le fonti di
reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico
per invalidit, specificandone lĠammontare. |
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3. La domanda
deve essere corredata da: |
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a) copia del
passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino la
nazionalit, la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di
nascita, del richiedente; |
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b) copia della
dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro,
relativi allĠanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
allĠimporto annuo dellĠassegno sociale; |
b) copia della
dichiarazione dei redditi o del modello CUD
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti
un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; |
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c) certificato
del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali in corso; |
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d) fotografia
della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo
quanto previsto dallĠarticolo 9, comma 1; |
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4. Nel caso di
richiesta relativa ai familiari di cui allĠarticolo 9, comma 1, del testo
unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3
del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori
degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di
soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
4. Salvo
quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma
1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
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a) lo stato di
coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorit dello Stato estero devono essere autenticati
dallĠautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti conforme agli originali; |
a) lo stato di
coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallĠautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui
gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente. Tale
documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso
sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; |
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b) la
disponibilit di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lĠattestazione
dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria
rilasciato dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio; |
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c) il reddito
richiesto per le finalit di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico. |
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5. Se la carta di
soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o genitore straniero
convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellĠUnione
europea residente in Italia, di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico,
il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle
dellĠaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che
sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allĠarticolo 9, comma
2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la
potest sul minore. |
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Deve essere coerentemente soppresso il riferimento al
reddito familiare nel comma 6 dello stesso articolo, il quale si riferisce al
caso di rilascio della carta di soggiorno previsto dallĠat. 9, comma 2, cio allo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia. |
6. Nei casi
previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della
documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residente in Italia. |
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7. L'addetto alla
ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui
potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in
alcun modo la carta di soggiorno. |
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PROPOSTA DI NUOVO COMMAComma nuovo Occorre che la disposizione regolamentare contenga anche
norme ulteriori che specifichino meglio, come hanno fatto recenti circolari
ministeriali, i requisiti di base per il rilascio della carta di soggiorno
allo straniero nel caso dellĠart. 9, comma 1, T.U. Pertanto nellĠarticolo occorre introdurre una disposizione
nella quale si preveda che: 1)
il possesso da parte
del richiedente di un permesso di soggiorno che consente un numero
indeterminato di rinnovi si riferisce al permesso di soggiorno di cui egli
titolare al momento della presentazione della domanda della carta di
soggiorno. 2)
Ai fini del rilascio
della carta si considerano permessi di soggiorno che consentono un numero
indeterminato di rinnovi i permessi di soggiorno per lavoro subordinato
relativi a contratto a tempo indeterminato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per motivi religiosi e per residenza elettiva. |
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Art.
17 |
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ART 16 |
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(Rilascio
e rinnovo della carta di soggiorno) |
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1. La carta di
soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento
delle condizioni richieste dal testo unico. |
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2. La carta di
soggiorno a tempo indeterminato ma soggetta a vidimazione, su richiesta
dellĠinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di
soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a
richiesta dellĠinteressato, corredata di nuove fotografie. |
2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata di nuove
fotografie. |
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CAPO
III |
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ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO |
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Art.
18 |
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ART 17 |
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(Ricorsi
contro i provvedimenti di espulsione) |
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1. I funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano lĠinoltro alla competente
autorit giudiziaria del ricorso presentato allĠestero, inviandone copia
anche all'autorit che ha adottato il provvedimento impugnato. |
1. La
sottoscrizione del ricorso di cui allĠart. 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una
autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allĠinoltro al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui siede lĠautorit che
ha disposto lĠespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso,
indicando la data di presentazione del ricorso. |
|
|
2. LĠautorit che
ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le proprie
osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del
ricorso presso i propri uffici. |
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Art.
19
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ART 18
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(Divieto
di rientro per gli stranieri espulsi) |
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1. Il divieto di
rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera
a decorrere dalla data di esecuzione dellĠespulsione, attestata dal timbro
dĠuscita di cui allĠarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento
comprovante lĠassenza dello straniero dal territorio dello Stato. |
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|
La norma illegittima e se ne chiede la cancellazione. La
nuova norma regolamentare illegittima (e comporta spese non previste a bilancio
dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di registrazione da
parte della Corte dei conti): istituire unĠistanza da presentarsi alle rappresentanze
diplomatico-consolari per ottenere la dichiarazione della cessazione degli
effetti del divieto di rientro dello straniero espulso prevede un onere a carico dello
straniero (e conseguenti adempimenti da parte delle autorit
diplomatico-consolari) che nessuna norma legislativa prevede (il periodo di
divieto di espulsione previsto direttamente dalle norme della legge o dalla
pronuncia del giudice, di cui lĠautorit di pubblica sicurezza ha preso piena
contezza al momento dellĠesecuzione dellĠespulsione e che perci inseribile
dĠufficio nel SIS fin dalla data di espulsione), in violazione della riserva
di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dallĠart.
10, comma 2 Cost.
La norma deve essere soppressa. |
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1-bis. In relazione alla previsione di cui al comma 1, alla scadenza del
termine del divieto di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico, gli
stranieri di cui al medesimo comma 1, per rientrare nel territorio nazionale,
devono presentare unĠistanza per ottenere la dichiarazione della cessazione
degli effetti del medesimo divieto. Tale istanza presentata
dallĠinteressato alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lĠidentit del
richiedente, allĠinoltro della stessa al Ministero dellĠinterno. La rappresentanza
diplomatica italiana competente provvede a notificare allĠinteressato la
dichiarazione richiesta. |
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Art. 19-bis |
ART 19
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(Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi) |
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1. La
richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allĠinoltro della stessa al
Ministero dellĠinterno, previa verifica dellĠidentit e autentica della firma
del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente la
motivazione per la quale si chiede il rientro. |
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2. La
rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allĠinteressato il provvedimento del Ministero dellĠinterno. |
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Art.
20 |
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ART 20 |
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(Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
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1. Il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico comunicato
allĠinteressato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del
presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento. |
1. Il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi
vicino, in relazione alla disponibilit dei posti,
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con
le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. |
|
|
2. Con la
medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere
assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in
mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio. |
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3. All'atto
dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito
allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con l'ausilio
della forza pubblica. |
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4. Il
trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario
per lĠesecuzione del respingimento o dellĠespulsione e, comunque, oltre i
termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento
del questore non convalidato. |
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5. Lo svolgimento
della procedura di convalida del trattenimento non pu essere motivo del
ritardo dell'esecuzione del respingimento. |
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Art.
21 |
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(Modalit
del trattenimento) |
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1. Le modalit
del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento
della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del centro e con
visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che
assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di
corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro. |
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2. NellĠambito
del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e
lĠassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del culto, nei
limiti previsti dalla Costituzione. |
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3. Allo scopo di
assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono definite le modalit per lĠutilizzo dei
servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione
alle spese da parte del centro. |
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4. Il
trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per
urgenti necessit di soccorso sanitario. |
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5. Nel caso in
cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi
nellĠufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero
presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio,
il questore provvede allĠaccompagnamento a mezzo della forza pubblica. |
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6. Nel caso di
imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in
Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad allontanarsi
dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che
ne dispone lĠaccompagnamento. |
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7. Oltre al
personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e allĠautorit di pubblica sicurezza, ai
centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a svolgervi
attivit di assistenza a norma dellĠarticolo 22 ovvero sulla base di appositi
progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui
istituito il centro. |
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8. Le
disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allĠinterno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lĠincolumit
delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dellĠinterno per assicurare la rispondenza delle
modalit di trattenimento alle finalit di cui allĠarticolo 14, comma 2, del
testo unico. |
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9. Il questore
adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e
lĠordine pubblico nel centro, comprese quelle per lĠidentificazione delle
persone e di sicurezza allĠingresso del centro, nonch quelle per impedire
lĠindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la
misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli
ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da
parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla. |
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Art.
22
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(Funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
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1. Il prefetto
della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e
assistenza provvede allĠattivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attivit, a norma dellĠarticolo 21, comma 8, in
conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellĠinterno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con lĠente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dellĠattivit di altri enti, di associazioni
del volontariato e di cooperative di solidariet sociale. |
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2. Per le
finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lĠallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria
e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quantĠaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone
che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o
aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla
richiesta del Ministero dell'interno. |
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3. Il prefetto
individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari
controlli sullĠamministrazione e gestione del centro. |
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4. NellĠambito
del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lĠespletamento
delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di pubblica sicurezza
assicurano ogni possibile collaborazione allĠautorit consolare al fine di
accelerare lĠespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellĠinterno. |
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Art.
23 |
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(Attivit
di prima assistenza e soccorso) |
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1. Le attivit di
accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie,
connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di
fuori dei centri di cui allĠarticolo 22, per il tempo strettamente necessario
allĠavvio dello stesso ai predetti centri o allĠadozione dei provvedimenti
occorrenti per lĠerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza
dello Stato. |
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2. Gli interventi
di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con
lĠimputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese
quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563. |
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CAPO
IV |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
24 |
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(Servizi
di accoglienza alla frontiera) |
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1. I servizi di accoglienza
previsti dallĠarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i
valichi di frontiera nei quale stato registrato negli ultimi tre anni il
maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale,
nellĠambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico
di cui allĠarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio. |
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2. Le modalit
per lĠespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con
organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative
di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante sistemi
automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellĠinterno,
dĠintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
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3. Nei casi di
urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente
articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente
interessato lĠente locale per lĠeventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dellĠarticolo 40 del testo unico. |
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Art.
25 |
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(Programmi
di assistenza ed integrazione sociale) |
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1. I programmi di
assistenza ed integrazione sociale di cui allĠarticolo 18 del testo unico,
realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati,
sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere
sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunit, ai sensi
dell'art. 58, comma 2, e dallĠente locale, nella misura del trenta per cento,
a valere sulle risorse relative allĠassistenza. Il contributo dello Stato
disposto dal Ministro per le pari opportunit previa valutazione, da parte
della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi
elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con
questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i
tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate. |
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2. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunit,
istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo
18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari
opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunit, dĠintesa con gli altri Ministri interessati. |
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3. La Commissione
svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in
ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a: |
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a) esprimere il
parere sulle richieste di iscrizione nellĠapposita sezione del registro di
cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c); |
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b) esprimere i
pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti
locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui allĠarticolo 26; |
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c) selezionare i
programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul
Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti
con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i Ministri
per la solidariet sociale, dellĠinterno e di grazia e giustizia; |
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|
d) verificare lo
stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti
locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una
relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera
c). |
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Art.
26 |
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(Convenzioni
con soggetti privati) |
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1. I soggetti
privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed integrazione sociale
per le finalit di cui allĠarticolo 18 del testo unico debbono essere
iscritti nellĠapposita sezione del registro di cui allĠarticolo 42, comma 2,
del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli
enti locali di riferimento. |
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2. L'ente locale
stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo
aver verificato: |
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a) lĠiscrizione
nella apposita sezione del registro di cui allĠarticolo 42, comma 2, del
testo unico; |
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b) la rispondenza
del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il
soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit stabiliti con il
decreto di cui allĠarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi
direttamente assicurati dallĠente locale; |
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|
|
c) la sussistenza
dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la
realizzazione dei programmi. |
|
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3. L'ente locale
dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del
programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato
agli obiettivi fissati. |
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4. I soggetti
privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza
e di integrazione sociale sono tenuti a: |
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a) comunicare al
sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; |
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b) effettuare
tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli
stranieri assistiti a norma dellĠarticolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri; |
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c) presentare
all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione
del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; |
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d) rispettare le
norme in materia di protezione dei dati personali nonch di riservatezza e
sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
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e) comunicare
senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di
soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato,
della partecipazione al programma. |
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Art.
27 |
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ART 21 |
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(Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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1. Quando
ricorrono le circostanze di cui allĠarticolo 18 del testo unico, la proposta
per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
effettuata: |
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a) dai servizi
sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi
iscritti al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con lĠente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; |
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b) dal procuratore
della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale
relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera
a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. |
|
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2. Ricevuta la
proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui all'articolo
18, comma 5, del testo unico, acquisiti: |
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|
|
a) il parere del
procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma
1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o
questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del pericolo; |
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|
b) il programma
di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle
prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allĠarticolo 25; |
|
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c) lĠadesione
dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze
previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalit dello stesso; |
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d) lĠaccettazione
degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura
presso cui il programma deve essere realizzato. |
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3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il
questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli
elementi in essa contenuti. |
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La nuova norma regolamentare parzialmente illegittima,
o pi esattamente illegittimo il secondo periodo della disposizione.
Infatti si prevede che le quote
dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, T.U., per
lĠanno successivo alla data di rilascio, siano decurtate in misura pari al
numero dei permessi di soggiorno per motivi umanitari convertiti in permessi
di soggiorno per lavoro: nessuna norma legislativa prevede questa limitazione
e perci la norma regolamentare viola della riserva di legge in materia di condizione giuridica
dello straniero prevista dallĠart. 10, comma 2 Cost.,
Pertanto il secondo periodo della disposizione deve essere soppresso. |
|
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18, comma 5, del
testo unico, pu essere
convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite
per tale tipo di permesso. Le quote dĠingresso definite nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di
rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno
di cui al presente comma convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. |
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Art.
28 |
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ART 22 |
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(Permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lĠespulsione o il
respingimento) |
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1. Quando la
legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno: |
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Si chiede che venga aggiunto al termine del periodo: ÒAl compimento del
diciottesimo anno di et il permesso di soggiorno convertibile in permesso
per lavoro o per studio o formazione secondo quanto previsto dallĠ lĠart. 14
bis |
a) per minore
et, salvo lĠiscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di
soggiorno del genitore o dellĠaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
a) per minore
et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio
e segnalato al Comitato, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato
a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed valido
per tutto il periodo necessario per lĠespletamento delle indagini sui
familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza; |
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a-bis) per integrazione minore, di cui allĠarticolo 11, comma
1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri; |
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b) per motivi
familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico; |
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c) per cure
mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei
confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allĠarticolo
19, comma 2, lettera d) del testo unico; |
|
|
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d) per motivi
umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lĠallontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui allĠarticolo 19, comma 1, del testo unico. |
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CAPO
V |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
29
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ART 23
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(Definizione
delle quote dĠingresso per motivi di lavoro) |
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Òdefiniti sulla base
delle indicazioni regionali ex art. 21 comma 4 ter T.U.Ó Il periodo proseguir poi come previsto nella bozza sino a Ministero
della salute in cui si aggiunger la dicitura Òsentite le regioniÓ e si proseguir come il periodo prevede. |
1. Oltre a quanto
espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali
stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. |
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto delle
valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni
sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allĠarticolo 6-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni. |
|
Il ministero non si chiama cos si propone di scrivere Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
in tutte le parti del documento in cui questo aspetto stato trascurato. |
2. Per le
finalit di cui al presente Capo il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i
collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
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3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). |
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Art.30 |
ART
24
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(Sportello unico per lĠimmigrazione) |
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1.
Lo Sportello unico per
lĠimmigrazione, di cui allĠarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da
un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione
provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione
provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
designato dal Questore. Lo Sportello Unico viene costituito con decreto del
prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo
stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico,
individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro
dellĠinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
|
|
|
2. Lo Sportello si avvale anche
dellĠarchivio informatizzato centrale, in materia di immigrazione, previsto
dal regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189 nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da
assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza
delle procedure. |
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Art. 30
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Art. 30-bis
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ART 24
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(Autorizzazione
al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) |
(Richiesta
assunzione lavoratori stranieri) |
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1.
LĠautorizzazione al lavoro dello straniero residente allĠestero rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui
lĠattivit lavorativa dovr effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro,
nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui
allĠarticolo 29. |
1. Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo
Sportello Unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di
residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale lĠimpresa o quello
della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con lĠosservanza
delle modalit previste dallĠarticolo 22, comma 2, del testo unico. |
|
|
2. La richiesta
di cui al comma 1 deve contenere: |
2. In particolare, la richiesta
nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano
lĠacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
|
|
a) le complete
generalit del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, della sua
denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete
generalit del datore di lavoro committente; |
a) complete
generalit del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di
lavoro; |
|
|
b) le complete
generalit del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende
assumere; |
b) nel caso di
richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore straniero che si
intende assumere comprensive della residenza allĠestero e, nel caso di
richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; |
|
|
c) lĠimpegno di
assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto
dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria o comunque applicabili; |
c) il
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche
sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|
|
d) la sede
dellĠimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verr
prevalentemente svolta lĠattivit inerente al rapporto di lavoro; |
d)
lĠimpegno di cui allĠarticolo
8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro; |
|
|
e) lĠindicazione
delle modalit di alloggio. |
e) lĠimpegno a
comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. |
|
|
3. Alla richiesta
di cui al comma 1 devono essere allegati: |
3. Alla
domanda devono essere allegati: |
|
|
a) il certificato
di iscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato,
munito della dicitura di cui allĠarticolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato
non riguardi lĠattivit dĠimpresa; |
a)
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione
richiesta; |
|
|
b) copia del
contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allĠestero, sottoposto
alla sola condizione dellĠeffettivo rilascio del relativo permesso di
soggiorno; |
b)
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di
azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|
|
c) copia della
documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la
sua capacit economica. |
c) la proposta
di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o
stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20
ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non
inferiore al minimo previsto per lĠassegno sociale, ai sensi dellĠarticolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|
|
4. LĠautorizzazione
al lavoro rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa
verifica delle condizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3, del testo unico e
della congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo
periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit
economica e alle esigenze dellĠimpresa o del lavoro a domicilio, secondo
criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
di cui al comma 2, lettera c). |
4. Qualora il
datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione
dellĠalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari
ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente
prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la
misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di
lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro
fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di
un alloggio messo a disposizione del datore. |
|
|
|
5. Il datore di lavoro specifica
nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui
allĠarticolo 31, comma 4 e della proposta di contratto, di cui al comma 3,
lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. |
|
|
|
6. La documentazione di cui ai commi 2 e
3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189. |
|
|
|
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta
lĠattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla osta sia stata
presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale
dellĠimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. |
|
|
|
8. Lo
Sportello unico procede alla verifica della regolarit, della completezza e
dellĠidoneit della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch
acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica,
la verifica dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste
presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellĠimpresa, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in
rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al
datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
lĠautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza. |
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9. Nei casi di
irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello
unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed
allĠintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5 e 24,
comma 2, del testo unico per la concessione del nulla osta al lavoro
subordinato e per il rilascio dellĠautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellĠavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
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Art. 30-ter |
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(Modulistica) |
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1. Gli
elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello
Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellĠinterno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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Art.30-quater |
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(Archivio
informatizzato dello sportello unico) |
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1. I soggetti
che trasmettono i dati da acquisire nellĠarchivio informatizzato in materia
di immigrazione, di cui allĠarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le
questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del
responsabile del Centro per lĠimpiego,
i Centri per lĠimpiego, lĠautorit consolare tramite il Ministero
degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente
ufficio dellĠAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. |
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2. Sono
soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari. |
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3. I dati
identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche
e le ulteriori informazioni da registrare nellĠarchivio informatizzato dello
Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellĠinterno, sentiti
la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali. |
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4. Le regole
tecniche di funzionamento attinenti allĠarchivio informatizzato, alle
eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per
la tenuta dellĠarchivio rispetto a quelle contenute nella legge 31 dicembre
1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni e nei relativi
regolamenti dĠattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero
dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali. |
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5. Le modalit
tecniche e procedurali per la consultazione dellĠarchivio informatizzato in
materia di immigrazione e per la trasmissione telematica dei dati e dei
documenti allĠarchivio medesimo sono regolate con i provvedimenti previsti
dal regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189 in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche, le
procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni territoriali. |
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6. La
documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli
organi emittenti. |
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Art. 30-quinquies |
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(Centro
per lĠimpiego) |
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1. Le
richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica,
dallo Sportello unico, per il tramite del sistema informativo, al Centro per
lĠimpiego competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad
eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui
allĠarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico. |
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2. Il Centro
per lĠimpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della
richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed
a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle
dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di lavoratori
extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti
come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni
negative. |
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Art.30-sexies |
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(Rinuncia
allĠassunzione) |
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1. Il datore
di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allĠarticolo
30-quinquies, comma 2, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al
Centro per lĠimpiego se intende confermare la richiesta di nulla osta
relativa al lavoratore straniero. |
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Art.
31 |
Art.
31 |
Art 25 |
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(Nulla
osta della questura e visto dĠingresso) |
(Nulla
osta dello Sportello unico e visto dĠingresso) |
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1.
LĠautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dellĠarticolo 30, deve essere presentata
alla questura territorialmente competente, per lĠapposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dellĠingresso. |
1. In presenza
di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego competente od
in caso di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del
datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del
Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa
sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei
confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allĠingresso ed al
soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro,
di motivi ostativi di cui al comma 2. |
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2. Il nulla osta
provvisorio apposto in calce allĠautorizzazione entro 20 giorni dal
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore
straniero, motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi
ostativi di cui al comma 3. |
2. Il questore
esprime parere contrario al rilascio del nulla osta qualora il datore di
lavoro a domicilio o titolare di
un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per
uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. |
|
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3. Il nulla osta
pu essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
unĠimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed
i componenti dellĠorgano di amministrazione della societ, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilit dellĠinteressato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione. |
3. Lo
Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite
procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo
unico. |
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4. In assenza
di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellĠipotesi di verifica positiva dei
limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del
datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, la cui validit di sei
mesi dalla data del rilascio stesso. |
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5. Lo Sportello unico, accertati i
dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del
questore, verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede
lĠattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto
interministeriale di cui
allĠarticolo 11, comma 2. |
|
|
4.
LĠautorizzazione di cui allĠarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al
presente articolo fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo
straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui allĠarticolo 22, comma 5, del testo unico. |
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellĠarticolo 30-bis, comma 5,
trasmette la documentazione di cui allĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi
compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici
consolari. NellĠipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri. |
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|
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7. Il datore di lavoro informa il
lavoratore straniero dellĠavvenuto rilascio del nulla osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto dĠingresso alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del nulla
osta. |
|
|
5. Il visto di
ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5. |
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei
presupposti di cui allĠarticolo 5, il visto dĠingresso, comprensivo del
codice fiscale, entro trenta giorni dalla richiesta del visto da parte
dellĠinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero
dellĠinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allĠINPS ed
allĠINAIL. Lo straniero viene informato dellĠobbligo
di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallĠingresso in
Italia, ai sensi dellĠarticolo 35 . |
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Art.
32
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ART 26
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(Liste
degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia) |
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1. Le liste di
lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico,
sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono
tenute nellĠordine di presentazione delle domande di iscrizione. |
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|
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2. Ciascuna lista
consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellĠinterno,
contenente: |
2. Ciascuna lista
consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui
allĠarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente: |
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a) Paese
dĠorigine; |
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b) numero
progressivo di presentazione della domanda; |
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c) complete
generalit; |
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d) tipo del
rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato; |
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e) capacit
professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione; |
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f) conoscenza della
lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o
di altra lingua; |
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g) eventuali
propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dĠorigine
o in altri Paesi; |
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h) lĠeventuale
diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano nelle
condizioni previste dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti
la data di partenza dallĠItalia al termine del precedente soggiorno per
lavoro stagionale. |
|
|
|
3. I dati di cui
al comma 2, nellĠordine di priorit di iscrizione, sono trasmessi senza
ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellĠAnagrafe annuale
informatizzata di cui allĠarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a
decorrere dal 1Ħ gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale Ñ Direzione Generale per lĠImpiego Ñ Servizio per i
problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. |
3. Le liste di
cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della
rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri
stabiliti, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, alla loro diffusione
mediante lĠinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali
del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza. |
|
|
4. LĠinteressato,
iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di
chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista. |
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Art.32-bis |
ART 27
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(Liste
dei lavoratori di origine italiana) |
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1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine
italiana, di cui allĠarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed
aggiornato secondo le modalit previste dallĠarticolo 32, commi 1 e 2, del
presente regolamento. La scheda, di cui allĠarticolo 32, comma 2, contiene,
per tali lavoratori, lĠindicazione del grado di ascendenza. |
|
|
|
2. Agli iscritti alla lista di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dallĠarticolo 32, comma 4. |
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|
|
3. Ai fini dellĠinserimento nel
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui
allĠarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi. |
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Art.
33 |
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ART 28 |
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(Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste) |
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1. I dati di cui
allĠarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allĠarticolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro.
Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro con le modalit previste dallĠarticolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241. |
|
|
|
2. Le richieste
di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono
effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit
di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento. |
2. Le richieste
di nulla osta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli
articoli 30-bis, 30-quinquies e 31. |
|
|
|
2-bis.
NellĠipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellĠarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle
liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico. |
|
|
3. Nel caso in
cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le
richieste numeriche si procede nellĠordine di priorit di iscrizione nella
lista, a parit di requisiti professionali. |
|
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ART 29 |
|
Art.
34 |
Art.
34 |
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(Prestazione
di garanzia) |
(Titoli
di prelazione) |
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Art 29 della bozza La soppressione completa delle disposizioni relative alla
prestazione di garanzia inopportuna, perch lĠart. 46, co. 2 del
Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, allĠart. 34 nel testo del
1999. Tale riferimento tuttora necessario dallĠart. 39, co. 3, lettera a),
T.U. che prevede la prestazione di garanzia in favore dellĠingresso di
studenti. Tali disposizioni pertanto non possono essere soppresse. Parte delle disposizioni dellĠart. 34 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 394/1999 dovrebbe essere pertanto mantenuta o
inserita nel testo dellĠart. 46. |
1. Sono ammessi a
prestare la garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo unico i cittadini
italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un
permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali
abbiano una capacit economica adeguata alla prestazione della garanzia di
cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di
cui allĠarticolo 31, comma 3. |
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversit e della
ricerca sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei
programmi di cui allĠarticolo
23, comma 1, del testo unico e sono stabiliti i criteri per la loro
valutazione. I programmi di formazione e di istruzione, da effettuarsi nel
paese di origine, sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede
allĠistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellĠistruzione,
dellĠuniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e
allĠeventuale approvazione. |
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|
2. La garanzia
pu essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun anno e deve
riguardare: |
2. I
lavoratori in possesso di specifica qualificazione professionale acquisita
nellĠambito dei predetti programmi
sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Servizio problemi lavoratori immigrati. |
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|
a)
lĠassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale; |
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b) la
disponibilit di un alloggio idoneo; |
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|
|
c) la prestazione
di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allĠimporto annuo
dellĠassegno sociale, con i criteri di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico; |
|
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|
d) il pagamento
delle spese di rimpatrio. |
|
|
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3. La garanzia
relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) prestata
mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi
presso la questura competente allĠatto della presentazione della domanda di
autorizzazione allĠingresso di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo unico.
Il titolo restituito: |
3. Le liste di
cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di
nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit, la
qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il
tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lĠindicazione del programma formativo
svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione. |
|
|
a) immediatamente
se lĠautorizzazione non concessa; |
|
|
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b) a seguito
della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto
di ingresso non stato concesso; |
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c) a seguito del
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma
dellĠarticolo 36. |
|
|
|
4. La prestazione
relativa allĠalloggio pu essere attestata mediante specifico impegno di chi
ne ha la disponibilit, corredata delle certificazioni richieste
dallĠarticolo 16, comma 4, lettera b). |
4. I dati
inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che
possono procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro ai sensi
dellĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nulla osta di cui allĠ articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla osta
al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico. |
|
|
5. Sono altres
ammesse a prestare la garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo unico le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando: |
5. I
lavoratori inseriti nellĠelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai
cittadini del loro stesso Paese, secondo lĠordine di iscrizione nelle liste,
ai fini della chiamata numerica di cui allĠ articolo 22, comma 3, del testo
unico. |
|
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a) sussistono le
condizioni patrimoniali e organizzative previste dallĠarticolo 52 e seguenti;
|
|
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|
b) nei confronti
dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societ in nome collettivo,
non sussistono le condizioni negative di cui allĠarticolo 31, comma 3; |
|
|
|
c) la prestazione
di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti. |
|
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|
6. Le regioni,
gli enti locali, comprese le comunit montane, e i loro consorzi o
associazioni possono prestare la garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti. |
6. Nel caso di
richieste numeriche di nulla
osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente
rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista
dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico. |
|
Si propone la seguente modifica: ÒCon DPCM riservata alle regionei convenzionate con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una quota di ingressi per
lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellĠelencoÉ Oppure delle quote riservate una parte assegnate alle
regioni convenzionate con il ministero del Lavoro che abbiano realizzato i
programmi di formazione in misura paria l numero delle persone formate. |
7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione
allĠingresso corredata di copia autentica della deliberazione concernente
la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la
disponibilit delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gi
prestate. Nei casi di cui al comma 6, sufficiente la copia autentica della
deliberazione. |
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata
una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai
lavoratori inseriti nellĠelenco che abbiano partecipato allĠattivit
formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite
dalle regioni, ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
Qualora si verifichino residui nellĠutilizzo della quota riservata, trascorsi
nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro
subordinato. |
|
|
|
8. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso
di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi
ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati
ai sensi dellĠarticolo 23 del testo unico. |
|
|
|
9. Ai
partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi
stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del
testo unico, una quota stabilita
a livello nazionale. |
|
|
|
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|
|
Art.
35 |
Art.
35 |
ART 30 |
|
(Autorizzazione
allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro) |
(Stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
|
|
1. La garanzia di
cui allĠarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta,
deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la
residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali richiesta
lĠautorizzazione allĠingresso di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo
unico. Per gli enti pubblici, lĠindicazione nominativa fatta, salvo che
disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellĠordine
di priorit ivi indicato, sulla base delle liste di cui allĠarticolo 23,
comma 4, del testo unico. |
1. Entro 8
giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si
reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del
visto rilasciato dallĠautorit consolare e dei dati anagrafici del lavoratore
straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello
stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo
idoneo a comprovare lĠeffettiva disponibilit dellĠalloggio, della richiesta
di certificazione dĠidoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di
impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allĠarticolo 5-bis, comma
1, lettera b) del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per
lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene
conservato presso lo Sportello medesimo. |
|
|
2.
LĠautorizzazione allĠingresso rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, nellĠambito dei limiti qualitativi e quantitativi della
specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la
garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallĠarticolo 34. Copia
dellĠautorizzazione trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro. |
2. Copia del
contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello unico, ove
possibile, in via telematica, al Centro per lĠimpiego, allĠautorit consolare
competente nonch al datore di lavoro. |
|
|
3. Per le
finalit di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta
le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati
dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
3. Lo
Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non
consegnati ovvero conferma lĠavvenuta consegna, secondo le modalit determinate
con il decreto interministeriale di cui allĠarticolo 11, comma 2, con la
contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero. |
|
|
4.
LĠautorizzazione di cui al comma 2 fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia, allo straniero interessato ed da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
di ingresso, entro il termine di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo
unico. |
(...) |
|
|
5. NellĠambito della
disponibilit delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari
rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei
casi indicati nellĠarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le
modalit stabilite dai decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, dello stesso
testo unico. |
(...) |
|
|
6. Il visto di
ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5 del presente
regolamento. |
(...) |
|
|
|
|
|
|
Art.
36 |
Art.
36 |
Art 31 |
|
(Rilascio
del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro) |
(Rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro) |
|
|
1. Lo straniero
che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a
norma dellĠarticolo 35 tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per
lĠinserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallĠarticolo 5,
comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lĠautorizzazione di
cui allĠarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del
lavoro della stessa sede, lĠiscrizione nelle liste di collocamento, esibendo
la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura. |
1. AllĠatto
della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dellĠarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 11, comma
2-bis.. |
|
Comma 2 Occorre che il regolamento provveda
a semplificare gli adempimenti degli obblighi amministrativi previsti dalla legge
a carico del datore di lavoro nei confronti dellĠautorit di pubblica
sicurezza e degli enti previdenziali. Poich
infatti lo stesso Sportello unico per lĠimmigrazione sovraintende alla
stipula del contratto di soggiorno ed al rilascio del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato occorre
prevedere che 1) la stipula del contratto di
soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per lĠimmigrazione
sostituisce ad ogni effetto la comunicazione allĠautorit di pubblica
sicurezza da parte del datore di lavoro, prevista dallĠarticolo 7, T.U. 2) lo stesso Sportello unico per
lĠimmigrazione provvede dĠufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge
allĠINPS e allĠINAIL, nonch, in occasione della trasmissione di copia del
contratto di soggiorno ai Centri per lĠImpiego competenti, prescritta
dallĠart. 22, comma 6 t.u., delle comunicazioni dovute dal datore di lavoro a
tali centri. |
2. Il permesso di
soggiorno per lĠinserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno,
rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro
competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. |
2. Lo
Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi
fotodattiloscopici, previsti dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico. |
|
|
3. Lo straniero
iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto
con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, pu
richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellĠarticolo 5, comma 3, del testo
unico. La durata di tale permesso di soggiorno : |
(...) |
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a) di due anni,
salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato; |
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b) pari alla
durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data
di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro
stagionale o a tempo determinato. |
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4. Allo scadere
del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello
Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3. |
(...) |
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Art. 36-bis |
ART 32
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(Variazioni
del rapporto di lavoro) |
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Art. 36 bis comma 1 La norma parzialmente illegittima (e comporta spese non
previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di
registrazione da parte della Corte dei conti) Si
prevede infatti che per lĠinstaurazione di un qualsiasi nuovo rapporto di
lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro,
mentre le norme legislative (art. 5, comma 3-bis, e art. 5-bis, comma 2, T.U.
inseriti dalla legge n. 189/2002, e art. 5, comma 5 T.U.) esigono la stipula
di un contratto di soggiorno soltanto ai fini del rilascio e del rinnovo di
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La
nuova norma regolamentare formulata in modo cos generale che finisce per
prevedere lĠimposizione della procedura del contratto di soggiorno presso gli
Sportelli unici per lĠimmigrazione anche agli stranieri titolari di altri
tipi di permessi di soggiorno che consentono lĠaccesso al lavoro (carta di
soggiorno e permessi di soggiorno per lavoro autonomo, motivi familiari,
studio, motivi umanitari) e anche agli stranieri titolari di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato qualora il rapporto di lavoro per qualsiasi
motivo si interrompa prima della data di scadenza del permesso di soggiorno. La
norma cos formulata oltre che illegittima, comporterebbe notevolissime
ripercussioni sia sullĠassetto delle competenze in mercato del lavoro tra
Stato, regioni ed enti locali (sposterebbe le competenze in materia di tutti
i rapporti di lavoro degli stranieri extracomunitari dai centri per lĠimpiego,
gestiti dalle Province, agli Sportelli unici per lĠimmigrazione, gestiti
dallo Stato), sia sulle spese dello Stato che dovrebbe dotarsi di nuovo
personale e strutture, sia sulla funzionalit del mercato del lavoro in
generale. Sotto
questĠultimo profilo la norma configura una disparit di trattamento tra
lĠassunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero gi
regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il che viola la parit
di trattamento prevista dallĠart. 2, comma e T.U. in conformit con ci che
prevede la Convenzione OIL n. 143, ratificata dallĠItalia, e, quindi, con
lĠart. 10 della Costituzione. SI CHIEDE LĠELIMINAZIONE DEL COMMA 1 ART. 36-BIS |
|
1. Per
lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallĠarticolo 37, deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 13. |
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2. Il datore
di lavoro deve comunicare allo Sportello unico la data dĠinizio e la data di
cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi
dellĠarticolo 37, nonch il
trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. |
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Art.
37
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Art.
37
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ART 33
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(Iscrizione
nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
(Iscrizione
nelle liste o nellĠelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
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1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, lĠimpresa
che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione
provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire
il collocamento dello straniero e lĠassistenza economica a suo favore. La
predetta Direzione provinciale provvede altres allĠiscrizione dello
straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. |
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa
che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al
Centro per lĠimpiego competenti entro cinque giorni dal licenziamento (...). Il Centro per
lĠimpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva
disciplina generale, allĠiscrizione dello straniero nelle liste di mobilit,
anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove
spettante, nei limiti del periodo di residua validit del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento
collettivo non dia luogo allĠiscrizione nelle liste di mobilit si applica la
disposizione del comma 2. |
|
|
2. Alle medesime
condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento
disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale,
ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro
cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede
allĠiscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno. |
2. Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro
ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro
per lĠimpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo
stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allĠarticolo
22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo
giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per
lĠimpiego e rendere la dichiarazione, di cui allĠarticolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lĠattivit lavorativa
precedentemente svolta, nonch lĠimmediata disponibilit allo svolgimento di
attivit lavorativa, esibendo il
proprio permesso di soggiorno. |
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3. Il Centro
per lĠimpiego provvede allĠinserimento del lavoratore nellĠelenco anagrafico,
di cui allĠarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, ovvero provvede allĠaggiornamento della posizione del lavoratore
qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene lĠinserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e,
comunque, ad esclusione del
lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a
sei mesi. |
|
|
|
4. Il Centro per lĠimpiego notifica,
anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di
effettuazione dellĠinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della
registrazione dellĠimmediata disponibilit del lavoratore nellĠelenco
anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del
lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno. |
|
|
3. Quando, a
norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il
lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda dellĠinteressato, fino ad un anno dalla
data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni
dellĠarticolo 36, commi 3 e 4. |
5. Quando,
a norma delle disposizioni del testo unico e del
presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dellĠinteressato, fino a sei mesi dalla data di
iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nellĠelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato
allĠaccertamento, anche per via telematica, dellĠinserimento dello straniero
nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellĠelenco di cui al
comma 2. Si osservano le disposizioni dellĠarticolo
36-bis. |
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6. Allo
scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo
contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
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4. Nel caso di
straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che
consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
lĠiscrizione nelle liste di cui allĠarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n.
482, equivale allĠiscrizione nelle liste di collocamento. |
7. Nel caso di
straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che
consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
lĠiscrizione nelle liste di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 equivale allĠiscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2. |
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Art.
38 |
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ART 34 |
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(Accesso
al lavoro stagionale) |
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1. Le
autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e
massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data
di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le
procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui
all'art.24, comma 4, del testo unico. |
1. Le
autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e
massima di (...) nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi
di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, sono rilasciate dallo Sportello unico, con le modalit previste
dallĠarticolo 30bis, non oltre venti giorni dalla
data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro,
secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1,
limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al
questore, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente
regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico. |
|
|
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1-bis. In caso di richiesta numerica,
redatta secondo le modalit di cui allĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico
procede allĠimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica,
al Centro per lĠimpiego competente che, nel termine di cinque giorni,
verifica lĠeventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e
30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della met. |
|
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|
1-ter. In caso di certificazione
negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego o di espressa conferma della
richiesta di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza
alcun riscontro da parte del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico d
ulteriore corso alla procedura. |
|
|
2. Ai fini
dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
lĠanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo
stesso datore di lavoro o nellĠambito delle medesime richieste cumulative,
nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori
stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. |
|
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|
3. Per le
attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati. |
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4. La
autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi
nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
allĠarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta
dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed
rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellĠambito del periodo massimo
previsto. |
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5. Ai fini della
verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo
offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali
di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate. |
5. Ai fini della
verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo
offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali
di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente
stipulate. |
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6.
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dellĠarticolo 31. |
6. (...) |
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7. I lavoratori
stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza
del permesso di soggiorno rilasciato lĠanno precedente per lavoro stagionale,
i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di
lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di
soggiorno, osservate le disposizioni dellĠarticolo 9 del presente
regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla
presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo. |
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Art. 38- bis |
ART
35
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(Permesso
pluriennale per lavoro stagionale) |
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1. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter,
del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati
i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla osta secondo le
modalit di cui allĠarticolo 38. |
|
|
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2. Il nulla osta triennale
rilasciato con lĠindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto
dallĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico. |
|
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3. Sulla base del nulla osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit
successive alla prima sono concessi dallĠautorit consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale,
trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede,
altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto
giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si
reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno
per lavoro, secondo le disposizioni dellĠarticolo 35. |
|
|
|
4. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale localmente assegnati. Dei nulla osta
pluriennali e della rispettiva loro estensione temporale annuale si tiene
conto in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a
quello di rilascio. |
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Art.
39 |
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ART 36 |
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(Disposizioni
relative al lavoro autonomo) |
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1. Lo straniero
che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o lĠiscrizione in apposito registro o albo,
ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa,
anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi
ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque
denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello
stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit
che richiedono lĠaccertamento di specifiche idoneit professionali o
tecniche, il Ministero dellĠindustria, del commercio e dellĠartigianato, o
altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al
riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati
da Stati esteri. |
1. Lo straniero
che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo,
ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure
previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli
49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia
provvedono, nei limiti delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del
testo unico, al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri. |
|
|
2. La
dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo lĠeffettiva presenza dello straniero in
Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
2. La
dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma
9, lĠeffettiva presenza dello straniero in Italia in
possesso del prescritto permesso di soggiorno. |
|
comma 3 La norma appare ambigua e mal formulata.
In primo luogo il riferimento allĠassegno sociale indeterminato: non
si capisce se si tratti dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale o dellĠimporto
annuo dellĠassegno sociale
In secondo luogo non chiaro se la quantificazione delle risorse
necessarie per lo svolgimento dellĠattivit autonoma (importo annuo
dellĠassegno sociale) si applichi ai soli casi di attivit che non richiedano
il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori o a tutti. Nella prima
ipotesi, sarebbe opportuna una formulazione pi esplicita. Nella seconda
ipotesi, non si capisce che senso abbia chiedere a un organo specifico (la
Camera di commercio, ad esempio) unĠattestazione il cui contenuto gi
fissato dal Regolamento. Si chiede che la formulazione dellĠarticolo sino a Òlo stranieroÓ prenda la seguente forma: ÒSia per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativi o autorizzatorio, sia per quello che lo prevedono, lo stranieroÉ |
3. Anche per le
attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in
cui lĠattivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente
Ordine professionale, lĠattestazione dei parametri di riferimento riguardanti
la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per lĠesercizio
dellĠattivit. |
3. Anche per le
attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero
tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma
deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit
delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali
parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente,
di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un
importo mensile pari allĠassegno sociale. |
|
|
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4. La
dichiarazione di cui al comma 2 e lĠattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dĠopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni. |
|
|
4. La
dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lĠattestazione della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono
essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per lĠapposizione del nulla osta provvisorio ai fini
dellĠingresso. |
5. La dichiarazione di cui al comma 2,
unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo
rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche
tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. |
|
|
5. Il nulla osta
provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
dello straniero, motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del
nulla osta rilasciata allĠinteressato o al suo procuratore. |
6. Il nulla
osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro
20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del
nulla osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore. |
|
|
6. La
dichiarazione, lĠattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellĠarticolo 26,
comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla
base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero
degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
7. La dichiarazione,
l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non
anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale,
entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo
26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti
sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il
visto, ne d comunicazione al Ministero dellĠ interno, allĠINPS e allĠINAIL e
consegna allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti di cui
al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. |
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8. La questura territorialmente
competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. |
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Si chiede che al porto di Òper motivi di studio o di formazione professionaleÓ venga inserita la dicitura Òdiversi da quelli che consentono lĠesercizio di attivit lavorativaÓ. |
7. Oltre a quanto
previsto dallĠarticolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso
di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lĠesercizio
di attivit lavorativa, pu chiedere alla questura competente per il luogo in
cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di
soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e
fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere
prodotta lĠattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la
richiesta rientra nellĠambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo
determinate a norma dellĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. |
9. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso
di regolare permesso di soggiorno per motivi di
studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine, lo Sportello unico, su richiesta dellĠinteressato,
previa verifica della disponibilit delle quote
dĠingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellĠarticolo 3, comma 4,
del testo unico, rilascia la certificazione di cui allĠarticolo 6, comma
1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.
Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allĠinteressato il modulo per
la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui
dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite
procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allĠ articolo 11,
comma 2-bis. |
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Art.
40 |
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ART 37 |
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(Casi
particolari di ingresso per lavoro) |
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é di facile comprensione la disposizione di questo articolo ma allo
stesso tempo si viene a sacrificare uno strumento potenzialmente interessante
per valorizzare lĠincrocio domanda offerta (una sorta di tirocinio per
cittadini stranieri quindi unĠesperienza formativa che pu essere finalizzata
allĠassunzione). Vedi comma 9 |
1.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2,
del testo unico, quando richiesta, rilasciata con lĠosservanza delle
modalit previste dallĠarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e
delle ulteriori modalit previste dal presente articolo. LĠautorizzazione al
lavoro rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. |
1. Il nulla
osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta
eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del
medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallĠarticolo 30-bis,
commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nulla osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico. |
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2. Salvo diversa
disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati,
lĠautorizzazione non pu essere concessa per un periodo superiore a quella
del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga, se prevista, non pu superare lo stesso termine. La validit
dellĠautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento. |
2. Salvo diversa
disposizione di legge o di regolamento, il nulla osta al lavoro non pu
essere concesso per un periodo superiore a quello
del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga oltre il predetto limite biennale, se
prevista, non pu superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6
e 21, il nulla osta al lavoro
viene concesso a tempo indeterminato. La validit del
nulla osta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. |
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3. Salvo quanto
previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2
dellĠarticolo 27 del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro rilasciata
dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto
dĠingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lĠautorizzazione al
lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le
disposizioni dellĠarticolo 31. |
3. Salvo quanto
previsto dai commi 9, 12, 14, 16 e 19 del
presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla
osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di
soggiorno, il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato
entro 120 giorni dal rilascio, osservate le
disposizioni dellĠarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8. |
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4. Fatti salvi,
per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallĠarticolo 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto dĠingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per
il tempo indicato nellĠautorizzazione al lavoro o, se questa non richiesta,
per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit. |
4. Fatti salvi,
per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per
il tempo indicato nel nulla osta al lavoro o, se questo
non richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit. |
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5. Per i
lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,
lĠautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente
specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallĠAccordo G.A.T.S.,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. |
5. Per i
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nulla osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivit come
altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellĠambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di durata legata allĠeffettiva esigenza
dellĠazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse
le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del
trasferimento temporaneo possibile lĠassunzione a tempo determinato o
indeterminato presso lĠazienda distaccataria. |
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6. Per il
personale di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico,
lĠautorizzazione subordinata alla richiesta dellĠUniversit o dellĠistituto
di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti
professionali necessari per lĠespletamento delle relative attivit . |
6. Per il
personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il
nulla osta al lavoro subordinato alla richiesta di
assunzione anche a tempo indeterminato
dell'Universit o dell'istituto
di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari
per l'espletamento delle
relative attivit. |
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7. Per il
personale di cui allĠarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dallĠinteressato corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore
subordinato. |
7. Per il
personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in
qualit di lavoratore subordinato,
nonch del titolo di
studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati,
rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto
paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellĠorgano
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze
diplomatiche o consolari competenti. |
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8. Per i
lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve
essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. LĠautorizzazione non pu essere rilasciata a favore
dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. |
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- Il periodo di addestramento pratico presso il datore di lavoro non pu
eccedere la misura del 30% del monte ore complessivo del programma formativo.
Si propone la seguente variazione: venga equilibrata la percentuale di ore on the job e quelle di
formazione prettamente Teorica. Il
periodo di addestramento pratico presso il datore di Lavoro non pu eccedere
la misura del 60% del monte ore complessivo del programma formativo. Si propone una percentuale almeno del 50% - Non definito se per coloro che hanno svolto unĠesperienza di
addestramento formativo in Italia, rimanendo lĠobbligo del rientro nel paese
di origine possano godere del diritto di prelazione. |
9. Per gli
stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico,
lĠautorizzazione al lavoro rilasciata esclusivamente per la durata del
periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non pu
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore
interessato pu svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un
rapporto di tirocinio. |
9. Gli stranieri autorizzati
a soggiornare per motivi di formazione professionale, ai sensi dellĠarticolo
44-bis, commi 5 e 6, possono svolgere periodi temporanei di addestramento
presso datori di lavoro, ai sensi dellĠarticolo 27,
comma 1, lettera f) del testo unico, nellĠambito di corsi organizzati da
enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo 142,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati
al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite. Il periodo di addestramento pratico presso il datore di
lavoro non pu eccedere la misura del 30% del monte ore complessivo del
programma formativo. La Direzione provinciale del lavoro competente per il
luogo di svolgimento del periodo di addestramento rilascia, su richiesta
dellĠente formatore, ai fini del visto dĠingresso per motivi di studio
formazione professionale, di cui allĠarticolo 44-bis, comma 5, la
certificazione che il programma formativo, comprensivo del periodo di
addestramento presso datori di lavoro, soddisfa le condizioni di cui al
presente comma. |
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10. Ai fini del rilascio della
predetta certificazione, lĠente di formazione acclude il programma formativo,
indicando le relative forme di finanziamento, lĠindividuazione delle imprese
ospitanti e lĠelenco nominativo degli stranieri partecipanti al corso. LĠente
di formazione comunica, altres, prima dellĠeffettivo inizio dei corsi, di cui
al presente comma, alla Direzione provinciale del lavoro, per ogni cittadino
straniero interessato, il nominativo del datore di lavoro ospitante, il quale
sottoscrive la comunicazione per adesione, nonch il luogo e lĠorario preciso
di svolgimento dellĠaddestramento. LĠente di formazione, attua, inoltre,
secondo la normativa vigente, gli adempimenti per assicurare presso lĠINAIL i
partecipanti allĠaddestramento. LĠente di formazione comunica al Servizio per
lĠimpiego lĠattestato di qualifica ovvero di frequenza, con certificazione
delle competenze acquisite dallĠallievo, rilasciato a conclusione del corso. |
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10. Per i
lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico,
lĠautorizzazione al lavoro pu essere richiesta solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare soltanto prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori. |
11. Per i lavoratori
cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da
organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare,
soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per
tali quelle riferite allĠesecuzione di opere o servizi particolari per i
quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellĠopera o del
servizio stesso, per un numero limitato di
lavoratori. LĠimpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari. |
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11. Per gli
stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico,
componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli
stranieri dipendenti da societ straniere appaltatrici dellĠarmatore,
chiamati allĠimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui allĠarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n.
856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la
materia e non necessaria lĠautorizzazione al lavoro. I relativi visti
dĠingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui allĠarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito. |
12. Per gli
stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da
societ straniere appaltatrici dellĠarmatore chiamati all'imbarco su navi
italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui
all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non necessaria
l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con
procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5,
comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la
stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In
caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il
rilascio dei visti di transito. |
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12. Nell'ambito
di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico,
accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono
prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti
in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate
o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al
termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel
Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto
dĠingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla
realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio. |
13. Nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1,
lettera i), del testo unico, previsto l'impiego
in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di
gruppi di lavoratori per la realizzazione di opere determinate o per la
prestazione di servizi (...). In tali casi il
nulla osta al lavoro, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario
alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o
alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore
di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. |
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13. Per i
lavoratori dello spettacolo di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere l), m),
n) e o), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro rilasciata
dallĠUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma
e sue sezioni di Milano e Napoli e dallĠUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. |
14. Per i lavoratori
dello spettacolo di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o),
del testo unico, il nulla osta al lavoro,
comprensivo del codice fiscale, rilasciato dalla Direzione generale per
lĠimpiego Segreteria del collocamento dello
spettacolo di Roma (...) e dallĠUfficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo,
per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), pu essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la
chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il
rilascio del nulla-osta comunicato, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede legale lĠimpresa, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. |
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15. I visti dĠingresso per gli
artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve
durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori
delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo
che gli artisti interessati non possano svolgere attivit per un produttore o
committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato
rilasciato |
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14. Per gli
sportivi stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera p), del testo
unico, lĠautorizzazione al lavoro sostituita dalla dichiarazione nominativa
di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della
societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni
della legge 23 marzo 1981, n. 91. |
16. Per gli sportivi
stranieri di cui allĠart. 27, comma 1, lettera p) e comma 5 bis del testo unico,
il nulla osta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della Societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso richiesta
anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro
subordinato, la dichiarazione nominativa dĠassenso comunicata, anche per
via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la Societ
destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso
di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine
di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra Societ sportive
nellĠambito della medesima Federazione. |
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17. Gli ingressi per lavoro
autonomo, nei casi di cui al comma 16 del presente articolo, sono
considerati al di fuori delle
quote stabilite con il decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico.
Al fine dellĠapplicazione dellĠarticolo 27, comma 5-bis del testo unico, le
aliquote dĠingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le
prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate
sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si
applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare
di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi
familiari pu essere tesserato dal Comitato olimpico nazionale, nellĠambito
delle quote fissate dallĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico. |
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18 NellĠipotesi in cui la
dichiarazione di assenso rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano
riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta
dichiarazione deve essere corredata dallĠautorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellĠarticolo 6, comma
2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellĠistruttoria
effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della Societ
destinataria della prestazione sportiva. |
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15. Per i
lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per
quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, lĠautorizzazione al
lavoro non richiesta. |
19. Per i lavoratori
di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla osta al lavoro non richiesto. |
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16. Per gli
stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico,
lĠautorizzazione al lavoro rilasciata nellĠambito, anche numerico, degli
accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno,
salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone
collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di
giovani o di mobilit di giovani, lĠautorizzazione al lavoro non pu avere
durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con
un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore
per lĠItalia, lĠautorizzazione al lavoro pu essere rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro successivamente allĠingresso dello straniero
nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore
di lavoro. |
20. Per gli
stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il
nulla osta al lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore,
per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli
accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, il nulla osta al lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di
stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro
di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla osta al lavoro pu essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello
Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non
superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di
lavoro. |
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21. Le disposizioni di cui
allĠarticolo 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico riguardano
esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal
Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private,
sono legittimate allĠassunzione degli infermieri, anche a tempo
indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale
possono richiedere il nulla-osta per lĠassunzione di tale personale previa
acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria
pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della
richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lĠintera struttura
sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima. |
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17.
LĠautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1,
lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del
C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), richiesta
anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo. |
22. Gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), b), (...) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per
effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I
corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote
stabilite con decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. In
tali casi, lo schema di contratto dĠopera professionale , preventivamente,
sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista
esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il
programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia
la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla
relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione del visto per
lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione. |
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18.
LĠautorizzazione al lavoro, il visto dĠingresso e il permesso di soggiorno di
cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un
diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dallĠarticolo 14, comma 5. |
23. Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di
soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei
casi di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera n) del testo unico, in costanza
dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del
richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento
dellĠobbligo contributivo. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis),
del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione
che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui stato rilasciato
lĠoriginario nulla osta. Si applicano nei loro confronti lĠarticolo 22, comma
11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento I permessi di soggiorno
rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 5. |
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Art.
41
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(Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari) |
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1. Gli uffici
della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di unĠattivit di lavoro autonomo, e le
Direzioni provinciali del lavoro che procedono allĠiscrizione nelle liste di
collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e allĠArchivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso lĠIstituto
nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi
in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma dellĠarticolo 14 del
presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel
documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via
informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di
rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti
le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dallĠarticolo 6, comma 7, del
testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dellĠarticolo
7 del medesimo testo unico. |
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CAPO
VI |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
42 |
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ART 38 |
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(Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1. Lo straniero
in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allĠarticolo
34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi
previste tenuto a richiedere lĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale
ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli
assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dĠora in avanti indicata con
la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa,
nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di condizioni con il
cittadino italiano. LĠiscrizione altres dovuta, a parit di condizioni con
il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni
di parit sono assicurate anche lĠassistenza riabilitativa e protesica. |
|
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|
2. In mancanza di
iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello
indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo
6, commi 7 e 8, del testo unico. LĠiscrizione alla U.S.L. valida per tutta
la durata del permesso di soggiorno. |
|
|
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3. Per il
lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per tutta la
durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
|
comma 4 é opportunamente previsto che lĠiscrizione al SSN non cessi in
fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Questa disposizione rende inutile
lĠobbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del
permesso, di cui allĠart. 13, co. 3 del Regolamento, che andrebbe quindi
coerentemente corretto. |
4. LĠiscrizione
cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che
lĠinteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. LĠiscrizione
cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di
soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della
questura, salvo che lĠinteressato esibisca la documentazione comprovante la
pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. LĠiscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1. |
4. L'iscrizione
non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. LĠiscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla
U.S.L., a cura della questura, salvo che lĠinteressato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. LĠiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono
meno le condizioni di cui al comma 1. |
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5. LĠiscrizione
al Servizio sanitario nazionale di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo
unico, non dovuta per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1,
lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in
Italia, per lĠattivit ivi svolta, lĠimposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando lĠobbligo, per s e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico.
LĠiscrizione non dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per affari. |
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6. Fuori dai casi
di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
allĠassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternit
prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva
la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo,
concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o
collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso
di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu chiedere l'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto. |
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Art.
43 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1. Ai cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario
nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni
previste dallĠarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda
ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro
pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione. |
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2. Ai cittadini
stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme
relative allĠingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi
sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste
dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico. |
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3. La
prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve
essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso
e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate. |
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4. Gli oneri per
le prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35, comma 3, del testo unico,
erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le
quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico
della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state
erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero,
se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al
Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza
pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente
sanitario erogante. |
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5. La
comunicazione al Ministero dellĠinterno per le finalit di cui al comma 4,
effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con lĠindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e
della somma di cui si chiede il rimborso. |
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6. Salvo quanto
previsto in attuazione dellĠarticolo 20 del testo unico, le procedure di cui
ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio
sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che
pongono i relativi oneri a carico dello Stato. |
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7. Sono fatte
salve le disposizioni che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di
reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso, lĠU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit
in attuazione dei predetti accordi. |
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8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che
le cure essenziali e continuative previste dallĠarticolo 35, comma 3, del
testo unico, possono essere erogate nellĠambito delle strutture della
medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza specifica. |
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Art.
44 |
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ART 39 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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1. Il cittadino
straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure
mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno,
rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed
alla questura, allegando la seguente documentazione: |
1. Il cittadino
straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure
mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto
di cui allĠarticolo 5, comma 3, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di
soggiorno alla questura, allegando la seguente
documentazione: |
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a) dichiarazione
della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che
indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
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a) dichiarazione
della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che
indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, la durata dellĠeventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali; |
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b) attestazione
dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo
presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire
italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30% del
costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere
versato alla struttura prescelta; |
b) attestazione
dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo
presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, (...) in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30% del
costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere
versato alla struttura prescelta; |
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c) documentazione
comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per lĠintegrale
pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla
struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore. |
c) documentazione
comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per l'integrale
pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla
struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore; |
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d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente. La
certificazione rilasciata allĠestero deve essere corredata di traduzione in
lingua italiana. |
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2. Con
lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellĠambito
dei programmi di cui allĠarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. |
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CAPO
VII |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONI |
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Art.44-bis |
ART 40
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(Visti di ingresso per motivi di studio,
borse di studio e ricerca) |
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1. EĠ consentito
lĠingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini
stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalit definite
dallĠarticolo 39 del testo unico e dallĠarticolo 46 del presente regolamento. |
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2. EĠ ugualmente
consentito lĠingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle
condizioni definite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3, in favore dei
cittadini stranieri: |
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a) maggiori di et, che intendano seguire corsi superiori di studio o dĠistruzione
tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la
coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese
di provenienza, accertate le disponibilit economiche di cui allĠarticolo 5,
comma 6 nonch la validit
dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia; |
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b) minori di et ma, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui
genitori o tutori, residenti allĠestero, intendano far seguire corsi di
studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o
presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambi e di
iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal
Ministero dell'istruzione, dellĠuniversit e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivit
culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lĠingresso dei minori per studio,
limitatamente ai maggiori di anni quindici, consentito in presenza
dei requisiti di cui alla lettera a) nonch accertata lĠesistenza di misure
di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da
seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del
beneficiario. |
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3. EĠ consentito
lÔingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio
accordate dalle amministrazioni di cui allĠarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed
istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni
internazionali, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allĠarticolo
5, comma 3 del presente regolamento. |
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4. EĠ consentito
lĠingresso in Italia per attivit scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al
comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica, intendano
svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura o di ricerca
avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallĠarticolo 27, comma 1,
lettera c), del testo unico. Analogo visto accordato al coniuge e ai figli
minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui
allĠarticolo 5, comma 3, del presente regolamento. |
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commi 5 e 6
Entrambi i commi sono del tutto illegittimi e invadono anche le
competenze costituzionali delle Regioni, perch prevedono un sistema che
limita gli ingressi e i soggiorni per motivi di formazione professionale o di
riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite mediante la
fissazione di quote annuali stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata.
Le due disposizioni sono illegittime perch dispongono una limitazione
numerica degli ingressi per motivi di formazione professionale che nessuna
norma legislativa prevede (il che viola la riserva di legge in materia di
stranieri prevista dallĠart. 10, comma 2 Cost.) e che riguarda anche le
materie Òistruzione e formazione professionaleÓ che lĠart. 117, comma 3 Cost.
affida alla potest legislativa esclusiva delle Regioni, per la quale
pertanto lo Stato non dispone di alcuna potest regolamentare.
Un ulteriore motivo di illegittimit riguarda la violazione dellĠart.
22, comma 15 T.U., come modificato dalla legge n. 189/2002, il quale
espressamente prevede che il lavoratore extracomunitario pu partecipare a
tutti i corsi di formazione e riqualificazione programmati nel territorio
dello Stato. Quella stessa norma legislativa consente s al Ministro del
Lavoro un intervento, sentita la commissione centrale per lĠimpiego, per
disporre condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi per i quali non sussistono accordi specifici con i Paesi di origine, ma
si tratta appunto di casi singoli e non gi di una limitazione numerica
preventivamente stabilita in generale. SI CHIEDE CHE I COMMI 5 E 6 VENGANO SOPPRESSI |
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5. Lo straniero in
possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che
intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di
formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo 142, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu essere
autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale, nellĠambito del
contingente annuale determinato con decreto di cui al comma 6. |
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6. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠinterno
e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5. In sede di prima applicazione della presente disposizione,
le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellĠemanazione del
decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di
cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dallo stesso comma. Il
numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale
indicato nel predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le
stesse modalit ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il
30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti rilasciati
nel primo semestre dellĠanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del
decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza
stabilita, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno,
pu provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente. |
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7. La richiesta di visto per
formazione professionale, se riferita a corsi che prevedono anche un periodo
di addestramento presso datori di lavoro, corredata dalla certificazione
prevista dallĠarticolo 40, comma 9. |
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Art.
45 |
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(Iscrizione
scolastica) |
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1. I minori
stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi
sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
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2. LĠiscrizione
con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi
di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti
negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi lĠiscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: |
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a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica; |
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b)
dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione
dellĠalunno; |
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c) del corso di
studi eventualmente seguito dallĠalunno nel Paese di provenienza; |
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d) del titolo di
studio eventualmente posseduto dallĠalunno. |
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3. Il collegio
dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di
classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. |
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4. Il collegio
dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli
alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento;
allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o
per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana,
utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu
essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. |
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5. Il collegio
dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit per la
comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario,
anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale
dell'opera di mediatori culturali qualificati. |
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6. Allo scopo di
realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio
di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le
rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con
le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo
52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di
accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della
cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi
diffuse a livello internazionale. |
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7. Per le
finalit di cui allĠarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
allĠistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla
formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e
secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il
conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria
superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre
iniziative di studio previste dallĠordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e
con le modalit previste dalle disposizioni in vigore. |
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8. Il Ministro
della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione
per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente,
detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle
quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri al fine
di favorire la loro migliore integrazione nella comunit locale. |
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Art.
46 |
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ART 41 |
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(Accesso
degli stranieri alle universit) |
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1. In armonia con
gli orientamenti comunitari sullĠaccesso di studenti stranieri allĠistruzione
universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in
applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione
universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei
posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con
le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo
sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi
terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo
sviluppo, nonch di accordi fra universit italiane e universit dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per
lĠintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal
Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero
programmato lĠammissione , comunque, subordinata alla verifica delle
capacit ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove
di ammissione. |
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2. Sulla base dei
dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il decreto di cui
al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento
sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del
visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza
valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalit di cui
allĠarticolo 34, le borse di studio, i prestiti dĠonore ed i servizi
abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o
privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri
soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del
comma 5. |
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3. Le universit
italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative,
con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono
ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai
sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli stranieri indicati
all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di
una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Al termine dei corsi rilasciato un attestato di frequenza. |
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4. I visti e i
permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che
nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni
successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza
maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno pu essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di
profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono
essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del corso di
studio. Il permesso di soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato per
conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la
durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. |
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5. Gli studenti
stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit
degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi, in conformit con le disposizioni previste dal vigente decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della
stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt
a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e
legalizzata dalle Prefetture ai sensi dellĠarticolo 17, comma 4, della legge
4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per
l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universit possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire lĠaccesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico. |
5. Gli studenti
stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit
degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi, in conformit con le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991,
che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a
quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres, conto del
rispetto dei tempi previsti dallĠordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri
valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove i redditi
sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit diplomatiche
italiane competenti per territorio. Tale documentazione resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove
esistono, particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata
dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. (...) Le
regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico. |
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6. Per le finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze
diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit
locale, ai fini dellĠaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola
secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di
valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o
giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o
giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata
nellĠordinamento scolastico italiano. |
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Art.
47
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(Abilitazione
allĠesercizio della professione) |
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1. Specifici
visti dĠingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle
documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno
conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per
lĠespletamento degli esami di abilitazione allĠesercizio professionale. |
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2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente
allĠadempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente
lĠiscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della
cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellĠarticolo
37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni. LĠaver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque
anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri. |
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Art.
48 |
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(Riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti allĠestero) |
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1. La competenza
per il riconoscimento dei titoli di accesso allĠistruzione superiore, dei
periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli
studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, attribuita alle
universit e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano
nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai rispettivi ordinamenti,
fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali. |
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2. Le istituzioni
di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
Nel caso in cui le autorit accademiche rappresentino esigenze istruttorie,
il termine sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli
atti supplementari. |
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3. Contro il
provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il termine di cui
al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente
pu presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine
previsto per questĠultimo, pu presentare istanza al Ministero
dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare lĠuniversit a
riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allĠinteressato.
LĠuniversit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di
rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellĠinvito
al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dellĠuniversit,
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato. |
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4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da
quelle previste al comma 1, operato in attuazione dellĠarticolo 387 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi. |
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Art.
49
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(Riconoscimento
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) |
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1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli
ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo
abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non
appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai
fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle
professioni corrispondenti. |
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1-bis. Il riconoscimento del titolo pu
essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le
Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro
competenza. LĠingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel
campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento
del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. |
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2. Per le
procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio
1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata
della formazione professionale conseguita. |
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3. Ove ricorrano
le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per
lĠapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui allĠarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allĠarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono
definite le modalit di svolgimento della predetta prova nonch i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita. |
3. Ove ricorrano
le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per
l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allĠarticolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente
nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonch i contenuti della formazione e
le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui
realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e delle province autonome. |
|
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3-bis. Nel caso in cui il
riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
richiedente si trova allĠestero, viene rilasciato un visto dĠingresso per
studio, per il periodo necessario allĠespletamento della suddetta misura
compensativa. |
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4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del
riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio
di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea. |
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Art.
50 |
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ART 43 |
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(Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie) |
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1. Presso il
Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le
professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale. |
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2. Per
l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per
quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni
ed integrazioni. |
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3. Il Ministro
della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1
nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. |
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4. L'iscrizione
negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1
sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia,
con modalit stabilite dal Ministero della sanit. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanit, con oneri a carico degli interessati. |
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5. I presidi e le
istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della
sanit il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con
l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni
dalla data di assunzione o di utilizzazione. |
5. (...) |
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6. (Comma non
ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
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7. Con le
procedure di cui ai commi 2 e 3 dellĠarticolo 49, il Ministero della sanit
provvede altres, ai fini dellĠammissione agli impieghi e dello svolgimento
di attivit sanitarie nellĠambito del Servizio sanitario nazionale, al
riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti allĠesercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
allĠUnione europea. |
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8. La
dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti allĠestero, nonch lĠammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna professione dallĠarticolo 3, comma 4, del testo unico.
A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
sanit; il parere negativo non consente lĠiscrizione agli albi professionali
o agli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dellĠUnione europea. |
8. La
dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami
di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo allĠesercizio delle relative
professioni.. A tal fine, deve essere acquisito il
preventivo parere del Ministero della salute; il
parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli
elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. |
|
|
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8-bis. Entro due anni dalla data di
rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al
relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto
di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in
Ordini o in Collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora
lĠinteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di
due anni dalla data del rilascio. |
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Art.
51 |
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(Articolo
non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
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CAPO
VIII |
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DISPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE
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Art.
52 |
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(Registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli
immigrati) |
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Poich la L. 286/98 allĠart. 42 stabilisce lĠistituzione del registro
delle selezionate secondo criteri previsti nel Regolamento di attuazione si
propone: ÒIl registro nazionale costituito dagli organismi di volontariato
ed associazioni che svolgono attivit per lĠimmigrazione iscritte negli albi
regionali e provinciali secondo le modalit previste dalle leggi regionali.
Le regioni comunicano annualmente lĠaggiornamento e la distinzione delle due
sezioni art. 42 e art. 18Ó |
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste
dal testo unico. Il registro diviso in tre sezioni: |
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a) nella prima
sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che
svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai
sensi dell'art. 42 del testo unico; |
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b) nella seconda
sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare
garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato
del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico; |
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c) nella terza
sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati
alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli
stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
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2. L'iscrizione
al registro di cui al comma 1, lettera a), condizione necessaria per
accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le
amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione
di cui all'articolo 45 del testo unico. |
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|
|
3. Non possono
essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati
il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
lĠapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno
dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o condannati, ancorch con sentenza non definitiva, per
uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellĠinteressato, e
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. |
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Art.
53
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(Condizioni
per lĠiscrizione nel Registro) |
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1. Possono
iscriversi nella sezione del registro di cui allĠarticolo 52, comma 1,
lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono
attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico,
che abbiano i seguenti requisiti: |
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a) forma
giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dellĠordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri
di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti
non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non
lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; |
|
|
|
b) obbligo di
formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i
contributi o le donazioni, nonch le modalit di approvazione dello stesso da
parte dell'assemblea degli aderenti; |
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|
|
c) sede legale in
Italia e possibilit di operativit in Italia ed eventualmente all'estero
qualunque sia la forma giuridica assunta; |
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|
|
d) esperienza
almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. |
|
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2. I soggetti di
cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante
legale, con una domanda corredata da: |
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|
a) copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti; |
|
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|
b) dettagliata
relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni; |
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|
c) copia del
bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivit; |
|
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d) eventuale iscrizione
all'albo regionale delle associazioni del volontariato; |
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e) ogni altra
documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione
a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli stranieri; |
|
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f) dichiarazione
redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente
lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52. |
|
|
|
3. Ai fini di cui
all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di
cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di
volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con
la documentazione di cui al comma 2, nonch dei seguenti ulteriori requisiti:
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a) disponibilit
di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero
per il quale viene prestata garanzia; |
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b) patrimonio e
disponibilit economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale
dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e
l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di
soggiorno e lĠeventuale rimpatrio. |
|
|
|
4. Gli enti e le
associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art.
23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare
il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie,
certificate a norma dellĠarticolo 16, comma 4, lettera b), del presente
regolamento. Gli stessi soggetti devono altres indicare la disponibilit
economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore
allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato a norma dellĠarticolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti
superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui
allĠarticolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che
possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al
registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilit di
alloggio. |
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5. Nell'ambito
del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi
le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui
all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione
possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di
assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento
al lavoro minorile. |
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6. Ai fini
dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale
risultino: |
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a) la
disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie; |
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b) la
disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche
e della ricettivit; |
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c) i rapporti
instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni; |
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d) la descrizione
del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere,
articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica
finalit, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e
psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalit di
prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivit di
formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi; |
|
|
|
e) l'adozione di
procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture
alloggiative; |
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|
f) lĠassenza, nei
confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi
di amministrazione e di controllo dellĠente, delle condizioni interdittive di
cui al comma 3 dellĠarticolo 52. |
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|
|
7. A decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati
che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei campi
indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con uno
dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla
quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e
d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. |
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Art.
54 |
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(Iscrizione
nel Registro) |
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1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni
nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la
solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui
allĠarticolo 25, comma 2, limitatamente allĠiscrizione alla sezione di cui
allĠarticolo 52, comma 1, lettera c). |
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2. L'iscrizione o
il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato entro 90 giorni
dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da ritenersi avvenuta.
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3. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede
all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A
tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit
svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per
l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente. |
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4. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pu
effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La
rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di
cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla
data di comunicazione all'interessato. |
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5. L'elenco degli
organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro
comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome. |
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Art.
55 |
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(Funzionamento
della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie) |
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1. La Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art.
42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo
stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del
comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico. |
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2. Il Presidente
della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della Consulta i
rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo unico. |
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3. I componenti
della Consulta rimangono in carica per tre anni. |
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4. La Consulta
convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria
segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli
affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo. |
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5. La Consulta
acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai
fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3
del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre,
esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello,
economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello territoriale; elabora
proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e
cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la
diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze
positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel
rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali. |
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6. Con il decreto
di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice presidente della
Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di collaborazione con
l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56. |
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Art.
56 |
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(Organismo
nazionale di coordinamento) |
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1. LĠOrganismo
nazionale di coordinamento di cui allĠarticolo 42, comma 3, del testo unico
opera in stretto collegamento con la Consulta per lĠimmigrazione di cui al
comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per lĠimmigrazione,
con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le
discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni
e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello
locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali
di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro
rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica, |
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2. La
composizione dellĠOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con determinazione
del Presidente del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro (C.N.E.L.),
dĠintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
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3. LĠOrganismo
nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e
personale ed esperti con contratto a tempo determinato. |
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Art.
57 |
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(Istituzione
dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione) |
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1. I Consigli
territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo
unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi
da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del prefetto assicurare la
formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cos composti: |
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a) dai
rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato; |
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b) dal Presidente
della provincia; |
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c) da un
rappresentante della regione; |
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d) dal sindaco
del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal sindaco, o da un suo
delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati; |
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e) dal Presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
delegato; |
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f) da almeno due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro; |
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g) da almeno due
rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli stranieri
extracomunitari operanti nel territorio; |
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h) da almeno due
rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso
e nell'assistenza agli immigrati. |
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2. Possono essere
invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle
Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre istituzioni pubbliche
interessati agli argomenti in trattazione. |
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3. I Consigli
territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle
rispettive attivit, in collegamento con le Consulte regionali di cui
allĠarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge
regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed
analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
esigenze degli immigrati, nonch di promozione dei relativi interventi, il
prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo
42, comma 4, del testo unico. |
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|
|
4. NellĠadozione
del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli
territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con
analoghe finalit, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il
raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie. |
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Art.
58
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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Si propone lea seguente modifica: ÒIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali propone alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata e
lĠosservazione delle regioni, allĠinterno delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali delle risorse dicui allĠart. 45 del T.U. in base
alle seguenti quote percentualiÉÓ |
1. Il Ministro
per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri interessati secondo quanto disposto dallĠarticolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallĠarticolo 133, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti
relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo
45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: |
|
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|
2. Le somme
stanziate dallĠarticolo 18 del testo unico per interventi di protezione
sociale confluiscono nel Fondo di cui allĠarticolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al
Dipartimento per le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con decreto del Ministro per la solidariet sociale, adottato di
concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dallĠarticolo
59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dallĠarticolo 129, comma 1,
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. |
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3. Le regioni
possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma
1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione
e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli
immigrati. |
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4. Le risorse
attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote
di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito
delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con
risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del
totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono
altres essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per
l'accesso ai fondi comunitari. |
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5. Il decreto di
ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati
dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: |
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a) della presenza
degli immigrati sul territorio; |
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b) della
composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra
immigrati e popolazione locale; |
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c) delle
situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento. |
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6. Per la realizzazione
della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto
di cui al comma 1, il Ministero dellĠinterno trasmette allĠISTAT, secondo
modalit concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse
statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi
automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso
di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. |
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7. Il decreto di
cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di intervento e delle linee
guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
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8. I programmi
annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo
svolgimento di attivit volte a: |
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a) favorire il
riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i cittadini
italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; |
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b) promuovere
l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allĠabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; |
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c) prevenire e
rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; |
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d) tutelare
l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; |
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e) consentire un
positivo reinserimento nel Paese dĠorigine. |
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9. Il Ministro
per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto, sentita la
Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei
dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini
della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere
trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione
annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4. |
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Art.
59 |
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(Attivit
delle regioni e delle province autonome) |
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1. Entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidariet
sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente
assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della
durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle
politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione
essenziale per la erogazione del finanziamento annuale. |
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2. Per favorire
l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i
piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidariet sociale,
d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida
per la predisposizione dei programmi regionali. |
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3. I programmi
regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione
degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti
all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono
accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da
perseguire, gli interventi da realizzare, le modalit e i tempi di
realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze. |
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4. Le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri
programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di
stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte
nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a). |
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5. Le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di
erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la
solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi
deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in
termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai
rispettivi bilanci. |
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6. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini
all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero,
entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il
Ministro per la solidariet sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede
alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e
alle province autonome. |
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7. LĠobbligo di
comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dellĠiscrizione nel
registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico
delle regioni dallĠarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla
ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari
successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art.
60
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(Attivit
delle Amministrazioni statali) |
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1. Gli interventi
realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi
dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
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2. Il Ministro
per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri
interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione del Fondo. |
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3. Le
amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a). |
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4. Le
amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti. |
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Art.
61 |
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ART 44 |
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(Disposizione
transitoria) |
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1. La condizione
dellĠiscrizione al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, richiesta per
gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente
regolamento. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Art. 61-bis
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(Sistemi informativi) |
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1. Per
lĠattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le Amministrazioni
pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi
indicati nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2,
della legge 189/2002, nonch dei sistemi informativi e delle procedure
telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalit tecniche e
procedurali per lĠaccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi
informativi delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i
provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34,
comma 2, della legge n.189/2002. |
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2. Per le
procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi
con le altre Amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche
dellĠarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal
regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge n.
189/2002. |
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3. I criteri
e le modalit di funzionamento dellĠarchivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del
Ministro dellĠinterno. |
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REPORT SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DPR
31 AGOLSTO 1999, N. 394 DENOMINATO REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL
TU SULLĠIMMIGRAZIONE
DELLA REGIONE LOMBARDIA