Italia

 

 

Alla cortese attenzione dei membri della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Citt e Autonomie Locali

 

 

OGGETTO: Schemi dei regolamenti di attuazione della legge 189/02

 

 

Roma, 12 settembre 2003

 

Gent.mi membri della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Citt e Autonomie Locali,

 

In vista dellesame degli schemi dei regolamenti di attuazione della legge 189/02 da parte della Conferenza, Vi inviamo alcune osservazioni con lintendimento di contribuire a promuovere una pi piena tutela dei diritti dei minori stranieri, secondo quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

 

1) Lo schema di regolamento in materia di immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri stabilisce agli artt. 11, 14 e 28 che il permesso di soggiorno per integrazione minore sia rilasciato ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, commi 1-bis e 1-ter del Testo Unico n. 286/98, previo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.

 

Condizionare il rilascio di tale permesso di soggiorno al parere favorevole del Comitato per i minori stranieri risulta tuttavia in evidente contrasto con quanto stabilito dal comma 1-bis art. 32 del Testo Unico, che disciplina esclusivamente i casi in cui  non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33: infatti, dato che lart. 32 disciplina i casi in cui il Comitato non ha adottato alcun parere, non vi pu essere alcun caso in cui siano soddisfatti entrambi i requisiti stabiliti dalla schema di regolamento a) condizioni di cui al co. 1-bis art. 32; b) parere favorevole dal Comitato perch il solo fatto di aver ricevuto un parere favorevole fa s che il comma 1-bis art. 32 non si applichi.

 

In secondo luogo, tale condizione risulta estremamente limitativa rispetto a quanto stabilito dal Testo Unico: non pare legittimo che un criterio di tal genere, non previsto dalla legge, venga introdotto tramite regolamento.

 

Va inoltre considerato che tale disposizione avrebbe come conseguenza una fortissima limitazione del numero di minori non accompagnati ai quali potrebbe essere rilasciato un permesso per integrazione minore, in quanto il numero di minori che ricevono un parere dal Comitato ridottissimo.

Il Comitato per i minori stranieri, infatti, incontra oggettive difficolt a valutare la situazione delle migliaia e migliaia di minori ad esso segnalati: a tale proposito utile ricordare che il Comitato ha adottato, nel periodo tra l1 Luglio 2000 e il 31 Gennaio 2002, solo 270 provvedimenti, pari all1,7% del totale dei minori segnalati, e che nello stesso periodo pi di 8.000 minori segnalati al Comitato hanno compiuto la maggiore et senza ricevere alcuna decisione da tale organo, e quindi senza poter ottenere un permesso di soggiorno per studio o lavoro e divenendo in tal modo clandestini.

Ove fosse applicata tale norma, moltissimi minori inseriti in progetti di integrazione e in possesso degli altri requisiti previsti dal co. 1-ter (frequenza di corsi di studio o contratto di lavoro; disponibilit di un alloggio ecc.) si vedrebbero cos preclusa sia la possibilit di ottenere un permesso di soggiorno che consente lesercizio di attivit lavorative, sia la possibilit di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento della maggiore et.

 

Questo implicherebbe non solo una grave violazione dei diritti di questi minori, ma anche un assurdo spreco delle risorse spese a livello locale per lintegrazione (accoglienza in comunit, inserimento in corsi di formazione, borse-lavoro ecc.), in quanto il percorso di integrazione sarebbe sostanzialmente vanificato dal ritorno nella clandestinit al compimento dei 18 anni.

 

Infine, non si comprende perch il parere debba essere dato da un organo centrale quale il Comitato per i minori stranieri: sembrerebbe assai pi opportuno che la valutazione sui progetti di integrazione venisse effettuata da parte di organi decentrati, a livello di Regioni o di Enti Locali, in quanto essi hanno un contatto assai maggiore con il territorio con gli enti gestori dei progetti, con i servizi sociali, con le scuole, con le comunit di accoglienza e con i minori stessi. 

 

    Per queste ragioni proponiamo che lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia modificato nel modo seguente:

-       art. 11, co. 1, lett. c-sexies): eliminare il testo , previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico;

-       art. 14, co. 1, lett. c): eliminare il testo e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, ;

-       art. 28, co. 1, lett. a-bis): eliminare il testo , previo parere del Comitato per i minori stranieri.

 

In alternativa, si potrebbe prevedere che il parere del Comitato per i minori stranieri debba essere espresso entro 60 giorni dalla segnalazione del minore al Comitato e che, nel caso in cui entro tale termine il Comitato non si sia espresso, valga il principio del silenzio assenso.

 

2) Lart. 14, co. 4-bis dello schema di regolamento di attuazione in materia di immigrazione stabilisce che il numero di permessi di soggiorno convertiti da motivi di studio o formazione a motivi di lavoro al raggiungimento della maggiore et viene decurtato dalle quote di ingressi per lanno successivo alla data di rilascio. Incomprensibilmente, non viene disciplinata in questo articolo la conversione dei permessi di soggiorno per integrazione minore.

Di conseguenza si rischia che la disposizione della legge 189/02 per cui il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dellart. 32 ҏ portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente (art. 32, co. 1-quater) sia interpretata nel senso che la detrazione debba essere portata non alle quote fissate per lanno successivo, ma alle quote definite precedentemente.

Dato che le quote vengono esaurite in tempo brevissimo, il minore si troverebbe cos impossibilitato a convertire il permesso al compimento della maggiore et, e dovrebbe attendere lemanazione del successivo decreto di programmazione dei flussi, o addirittura gli potrebbe essere rigettata la domanda di conversione con la motivazione che le quote sono esaurite.

 

    Per queste ragioni proponiamo che lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia modificato nel modo seguente:

- art. 14, co. 4-bis: nel primo periodo, aggiungere dopo la frase [...] sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, il testo o integrazione minore.

 .

 

3) Lart. 11, co. 1, lett. c-quinquies) dello schema di regolamento di attuazione in materia di immigrazione stabilisce che al genitore che sia stato autorizzato dal Tribunale per i minorenni a soggiornare in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, ai sensi dellart. 31, co. 3 del Testo Unico, sia rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche.

 

E da considerarsi, tuttavia, che ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche generalmente non consentito esercitare attivit lavorativa: tale limitazione pu essere giustificata per coloro che entrano in Italia per cure mediche (cos come disciplinato dallart. 44 dello stesso regolamento di attuazione), ma non per un genitore che sia entrato in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del figlio minorenne, che anzi presumibilmente avr necessit di un reddito per mantenere non solo se stesso ma anche il figlio minore, per il quale in molti casi dovr anche pagare le cure mediche.

Inoltre, la giurisprudenza mostra che i Tribunali per i minorenni hanno pi volte autorizzato la permanenza del genitore anche per motivi diversi dai problemi di salute del minore. 

Va infine considerato che il presupposto del rilascio del permesso di soggiorno in questi casi la relazione familiare del genitore con il minore e quindi sembrerebbe pi opportuno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

    Per queste ragioni proponiamo che lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia modificato nel modo seguente:

-       art. 11, co. 1, lett. c-quinquies): sostituire per cure mediche con per motivi familiari

 

 

4) Infine, lo schema di regolamento di attuazione della legge n. 189/2002 in materia di asilo non prevede alcuna specifica tutela per i minori richiedenti asilo rispetto al trattenimento nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

 

Il trattenimento dei richiedenti asilo minorenni comporterebbe tuttavia una violazione sia del principio del superiore interesse del minore sancito dallart. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sia dellart. 37 della stessa Convenzione, in base a cui la privazione della libert personale del minore deve essere un provvedimento di ultima risorsa e deve avvenire in strutture separate dagli adulti[1].

 

    Per queste ragioni proponiamo che allart. 3 dello schema di regolamento in materia di asilo sia aggiunto un ulteriore comma che stabilisca che:

5. Non pu essere disposto il trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza n in un centro di identificazione nel caso in cui il richiedente asilo sia minorenne.

 

 

Nella speranza che tali proposte possano contribuire positivamente alla formulazione del parere della Conferenza Unificata ai regolamenti di attuazione della legge n. 189/2002, restiamo in attesa di un cenno di riscontro.

 

Distinti saluti,

Elena Rozzi

Programma Minori stranieri non accompagnati
Save the Children Italia



[1] L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformit con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata pi breve possibile; [] In particolare, ogni fanciullo privato di libert sar separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo [] (Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 37)