Documenti UNHCR

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Selezione

 

di

 

Osservazioni e Commenti

sulla

Politica di asilo

dell'Unione Europea

e

Raccomandazioni

per la

Presidenza Italiana

 

 

 

 

 

 


PREMESSA

 

LUfficio dellAlto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha sempre considerato favorevolmente lidea di unarmonizzazione, sostanziale e procedurale, delle politiche dellasilo della Comunit e dellUnione Europea. Le differenze, a volte abissali,  tra le varie legislazioni nazionali e le rispettive prassi amministrative e giurisdizionali tra i singoli Stati membri hanno creato e stanno tuttora creando, seri problemi, sia per i richiedenti asilo e rifugiati, che per gli stessi Stati. Questa materia rientra senza dubbio a pieno titolo tra quelle di diretta competenza dellUNHCR, che ha come mandato la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. LUNHCR ha quindi, sin dallinizio, seguito il processo di armonizzazione molto da vicino, intervenendo di volta in volta non solo sulla politica in materia di asilo, ma anche rispetto a questioni affini, come limmigrazione in generale. Questi interventi dellUNHCR si sono svolti in varie forme ed a vari livelli, sia nellambito della Comunit e dellUnione che nellambito dei Governi  e dei Parlamenti nazionali.

 

E evidente che ladozione del Trattato di Amsterdam con il passaggio della materia dellimmigrazione e dellasilo sotto la diretta competenza della Comunit, ha costituito un grosso passo avanti per il processo di armonizzazione. Tuttavia, larmonizzazione rimane tuttora un processo estremamente delicato e difficile. Non sorprende quindi che allo stato attuale, a soli sei mesi dalla scadenza dei termini previsti dal Trattato di Amsterdam,  due delle misure previste la Direttiva sulle procedure di asilo e quella sulla definizione del termine rifugiato e sulla protezione sussidiaria siano ancora in fase di discussione e la loro adozione nei termini previsti rimanga assai incerta.

 

Queste difficolt si rispecchiano, tra laltro, anche nelle Conclusioni dei recenti e pi significativi Consigli di Tampere (1999), Laeken (2001) e Siviglia (2002), nelle quali la materia dellasilo ha avuto un ruolo preminente nelle discussioni. A Tampere la creazione di un sistema comune di asilo era indicata come uno degli obiettivi a lungo termine e il rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo e la piena applicazione della Convenzione in ogni sua componente erano esplicitamente menzionati. Nelle Conclusioni di  Laeken, sotto il titolo una vera politica comune di asilo e immigrazione, stato introdotto un nuovo aspetto, ovvero la necessit di rispettare lequilibrio tra la protezione dei rifugiati () e la capacit di accoglienza dellUnione. Il Vertice di Siviglia si e ulteriormente allontanato dalle principi delineati a Tampere spostando laccento sul giusto equilibrio tra () una politica di asilo che rispetti le convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di Ginevra del 1951, e () una lotta risoluta contro limmigrazione clandestina. Questi tre passaggi sono emblematici dei rischi che il processo di armonizzazione in materia di asilo si trova ad affrontare: che gli strumenti  siano svuotati di gran parte del loro contenuto, lasciando di fatto ampi margini di discrezionalit agli Stati membri e che le norme adottate siano sempre pi caratterizzate da una tendenza restrittiva, con laccento posto maggiormente sugli aspetti di controllo e di repressione piuttosto che su quelli di protezione e di accoglienza.

 

Le conclusioni adottate recentemente dal Consiglio Europeo di Salonicco (16 giugno 2003) contengono un linguaggio diverso da quello dei due vertici precedenti. Nellintroduzione al capitolo su immigrazione, frontiere e asilo viene riaffermata la necessit di accelerare lattuazione di tutti gli aspetti del programma approvato a Tampere, specialmente per quanto riguarda questioni relative allelaborazione di una politica comune europea in materia di asilo e migrazione. Per quanto riguarda pi specificatamente la materia dellasilo si ribadisce limportanza di creare allinterno dellUE un regime pi efficiente () che consenta di individuare rapidamente tutte le persone che necessitano protezione, nellambito di movimenti migratori di pi ampia portata (). Tuttavia, rimane da vedere fino a che punto questo cambiamento di linguaggio rappresenti veramente uninversione di tendenza.

 

Affrontando i problemi legati allasilo sotto il profilo legislativo, politico e soprattutto pratico, ci si resi ben presto conto di come questa materia fosse strettamente legata non soltanto al fenomeno dellimmigrazione in generale, ma anche ad una serie di aspetti che vanno ben oltre. A partire da questa considerazione, sono emerse, nellambito dei vari organismi comunitari, una serie di riflessioni e proposte che tentano di affrontare in maniera organica, tutte le problematiche relative agli spostamenti di persone, volontari o forzati che siano.  Al fine di perseguire e approfondire questapproccio, stato persino creato nel dicembre 1999 e su proposta olandese, un organismo ad hoc, il cosiddetto Gruppo di lavoro ad alto livello su immigrazione e asilo. Questo gruppo, basandosi su una dettagliata analisi politica, economica e sociale di tutte le cause allorigine del fenomeno dei flussi migratori, ha poi elaborato una serie di piani di azione che lUnione dovrebbe adottare nei confronti di determinati paesi terzi, al fine di controllare e gestire meglio i flussi migratori. Questi piani di azione comprendono i settori classici come il controllo delle frontiere e gli accordi di riammissione ma includono anche, sotto la parola chiave prevenzione, aspetti nuovi come ad esempio le politiche di aiuti allo sviluppo e gli interventi per migliorare il rispetto  dei diritti umani nei paesi di origine. Un approccio organico stato successivamente anche suggerito, in vari documenti, dalla Commissione Europea.

 

LUNHCR, il cui mandato comprende, oltre alla protezione internazionale,  la ricerca di soluzioni permanenti del problema dei rifugiati, aveva lanciato nel 2000 liniziativa Consultazioni globali sulla protezione per discutere ed elaborare, con gli Stati e gli altri partner di tutte le parti del mondo, nuovi approcci per trovare soluzioni concrete al problema dei rifugiati nel mondo. I risultati di queste consultazioni, in particolare alcuni aspetti delle proposte dellUNHCR contenute nella cosiddetta Agenda per la Protezione e del concetto di Convention plus, hanno in parte anche una diretta rilevanza per le politiche di asilo dellUnione Europea.

 

La presente pubblicazione vuole offrire agli addetti ai lavori e ad altre persone interessate una selezione di osservazioni, commenti e raccomandazioni dellUNHCR su alcuni degli aspetti pi salienti del processo di armonizzazione delle politiche dellUnione Europea in materia di asilo. Nella selezione ci si concentrati soprattutto sugli aspetti di attualit: il memorandum contenente le raccomandazioni dellUNHCR allattuale Presidenza italiana e osservazioni e commenti sulle due proposte di Direttiva ancora in discussione, quella sulla procedura di asilo e quella sulla definizione di rifugiato e sulla protezione sussidiaria, nonch un comunicato stampa rilasciato in occasione delladozione della Direttiva in materia di ricongiungimento familiare. Tuttavia, per poter meglio inquadrare questi aspetti di attualit sono stati aggiunti alcuni documenti significativi concernenti le tappe fondamentali nella realizzazione di questo processo, segnate dai vertici di Tampere, Laeken e Siviglia, nonch due Comunicazioni particolarmente interessanti della Commissione Europea riguardanti lasilo e limmigrazione.

 

Gli altri documenti dellUNHCR, citati o ai quali si fa riferimento nei testi, sono disponibili su richiesta, nella versione inglese. LUfficio di Roma dellUNHCR rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

 

UNHCR, Roma 1 ottobre 2003

 

 

 

 

 

 


SOMMARIO

 

 

1/a  MEMORANDUM:

Raccomandazioni dell'UNHCR alla Presidenza Italiana dell'Unione Europea

UNHCR, luglio 2003

 

1/b  Three prongs Schema della proposta in tre punti dellUNHCR

 

2/a  Osservazioni riassuntive dellUNHCR sulla proposta della Commissione di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - (COM (2000) 578 definitivo)

       UNHCR, luglio 2001

 

2/b  Osservazioni riassuntive dell'UNHCR sulla proposta modificata della Commissione Europea di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - (COM (2002) 326 definitivo)

UNHCR, gennaio 2003

 

2/c  Commenti aggiuntivi dell'UNHCR alla proposta modificata di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - (COM (2000) 578 definitivo)

UNHCR, agosto 2003

 

2/d   Comunicato stampa: LUNHCR esorta alla prudenza mentre lUnione Europea parla di paesi sicuri

       UNHCR, 1 ottobre 2003

 

3/a  Osservazioni dellUNHCR sulla proposta della Commissione Europea di una Direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto dello status di protezione -  (COM (2001) 510 definitivo)

UNHCR, novembre 2001

 

3/b  AIDE MEMOIRE: Commenti aggiuntivi dellUNHCR sullattribuzione della qualifica di rifugiato e sulla protezione sussidiaria

UNHCR, 21 maggio 2003

 

4.      Comunicato stampa: LUNHCR esprime disappunto per la nuova direttiva europea in materia di riunificazione familiare

        UNHCR,  23 settembre 2003

 

5.      Verso una definizione dell'Agenda Europea sull'asilo - Raccomandazioni dell'UNHCR al Consiglio Europeo straordinario di Tampere (ottobre 1999)

       UNHCR, 23 settembre 1999

 

6.      Rafforzare il processo di Tampere - Raccomandazioni dellUNHCR

       al Vertice di Laeken (dicembre 2001)

       UNHCR, novembre 2001

 

7.      Raccomandazioni dell'UNHCR al Consiglio Europeo di Siviglia (giugno 2002)

       UNHCR, giugno 2002

 

8/a  Osservazioni dell'UNHCR sulla Comunicazione della Commissione Europea Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali stato riconosciuto il diritto d'asilo - (COM (2000) 755 definitivo)

       UNHCR, novembre 2001

 

8/b  Osservazioni riassuntive dell'UNHCR sulla Comunicazione della Commissione Europea:

       Verso regimi di asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti -  (COM (2003) 315 definitivo)

        UNHCR, 4 giugno 2003


MEMORANDUM

 

Raccomandazioni dell'UNHCR alla Presidenza Italiana dell'Unione Europea

(luglio - dicembre 2003)

__________________________________________________________________________

 

 

I.               INTRODUZIONE

 

L'Italia assume l'incarico della Presidenza dell'Unione Europea in un momento significativo per le politiche dell'Unione in materia d'asilo. Secondo le scadenze stabilite dai Consigli Europei di Siviglia e di Salonicco, gli strumenti che stabiliscono criteri minimi in tutte le aree identificate dal Trattato di Amsterdam dovrebbero essere adottati entro la fine di questa Presidenza. La Presidenza Italiana sar cruciale nel determinare il cammino verso la seconda fase della costruzione di una politica comune di asilo. In particolare, lattuale Presidenza prevede la convocazione di una Conferenza Intergovernativa per rivedere la proposta di un nuovo Trattato, che includer tra gli altri, nuove clausole sulla dimensione interna ed esterna delle politiche dell'Unione Europea in materia d'asilo e immigrazione. Inoltre, il nuovo Trattato costituir un fondamento chiaro per le future politiche dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. 

 

La Presidenza Italiana chiamata inoltre a dare un ulteriore impulso alla discussione, iniziata recentemente a livello europeo, sulle misure comuni finalizzate al miglioramento della gestione dei regimi d'asilo negli Stati membri. Ci include limpegno a migliorare le capacit di protezione nelle regioni d'origine dei rifugiati e a gestire le domande strumentali e manifestamente infondate, contribuendo in tal modo alla riduzione dei movimenti secondari irregolari. In questo contesto, ci si attende che la Presidenza, insieme alla Commissione Europea, elabori una politica dellUnione riguardo alla gestione dei flussi migratori, ben strutturata e in accordo con i paesi di origine e di transito. Tale politica implica, tra l'altro, il rafforzamento dei sistemi d'asilo, lo sviluppo di mezzi atti a garantire la protezione nei paesi di primo asilo nelle regioni d'origine, lo sviluppo di strumenti pi efficaci per una migliore gestione degli ingressi nell'Unione Europea, cos come per la riammissione e il ritorno.

 

L'UNHCR richiama l'attenzione, a questo proposito, sullinsieme organico di proposte presentate dallUNHCR al fine di (1) migliorare l'efficienza nei regimi nazionali d'asilo, nel rispetto del principio di equit; (2) proporre un primo passo verso un sistema comune di asilo, nella forma di un meccanismo (il cosiddetto "EU prong") centrato su determinate categorie di richiedenti, laddove esista una presunzione che le loro domande siano manifestamente infondate; (3) migliorare la protezione nelle regioni di origine, che si collega all'iniziativa "Convention Plus" dell'UNHCR.

 

Per quanto riguarda l'"EU prong", l'UNHCR auspica che la Presidenza Italiana sosterr gli sforzi per listituzione di un regime comune di asilo, rendendo possibile lapprovazione di un meccanismo per il trattamento su base europea delle domande presentate da categorie di persone che presumibilmente non hanno bisogno di protezione internazionale. Tale regime dovr essere gestito nel pieno rispetto dei principi del diritto del rifugiato, cos che i bisogni di protezione siano opportunamente identificati.

 

La componente regionale della proposta in tre punti dell'UNHCR (regional prong), cos come l'iniziativa "Convention Plus", si basano sull'Agenda per la Protezione - adottata congiuntamente dall'UNHCR e dagli Stati nel 2002 - che offre un quadro generale delle possibilit di miglioramento della gestione globale dell'asilo. L'Agenda suggerisce, in particolare, strumenti nuovi e pratici per affrontare i problemi nei regimi d'asilo, un argomento particolarmente rilevante per l'Unione Europea. L'UNHCR accoglie con favore l'inclusione, in una recente Comunicazione della Commissione[1], di proposte sui diversi modi in cui l'Unione Europea potrebbe contribuire alla realizzazione dell'Agenda per la Protezione.

 

Lo scopo dell'iniziativa "Convention Plus" sar di elaborare accordi speciali per migliorare la ripartizione degli oneri e delle responsabilit tra i paesi del Nord e del Sud e promuovere l'accesso dei rifugiati a soluzioni durevoli. Tali accordi comprenderebbero piani d'azione per affrontare il problema dei movimenti secondari, irregolari da una parte, assicurando una migliore protezione e accesso a soluzioni durevoli nei paesi d'origine, in particolare attraverso un uso mirato dei fondi per lo sviluppo; dall'altra rendendo disponibili maggiori opportunit di reinsediamento e meccanismi d'ingresso protetto. L'UNHCR si augura che la Presidenza Italiana assicurer il pieno impegno dell'Unione Europea nel processo "Convention Plus". L'UNHCR auspica inoltre che la Presidenza Italiana sostenga gli sforzi della Commissione in proposito - secondo i compiti attribuiti a quest'ultima dal Consiglio di Salonicco[2] - e che segua le eventuali iniziative che alcuni Stati membri potrebbero prendere al riguardo, in collaborazione con l'UNHCR e sulla base delle raccomandazioni di quest'ultimo.

 

L'UNHCR si augura, inoltre, di continuare la stretta collaborazione, gi stabilita con al Presidenza Greca e quelle che lhanno preceduta, per la realizzazione dell'agenda di armonizzazione dell'Unione Europea, sia nella dimensione interna che esterna. L'UNHCR disponibile a consultazioni regolari su argomenti che riguardano i principi del diritto internazionale del rifugiato, anche nel contesto della bozza della Direttiva sulle norme minime per la qualifica di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria e della Direttiva sulle norme minime delle procedure per la concessione e la revoca dell'asilo. L'UNHCR sarebbe lieto di mettere a disposizione la sua vasta esperienza pratica per la ricerca di soluzioni durevoli per i rifugiati, anche nel contesto degli sforzi per migliorare la gestione a livello dell'UE dei regimi d'asilo e il maggior coinvolgimento dell'Unione Europea nel rafforzare la capacit dei paesi d'origine di assicurare asilo e protezione.

 

Questo Memorandum si basa sulle raccomandazioni gi presentate dall'UNHCR alla Presidenza Danese, a giugno 2002 e alla Presidenza Greca, a gennaio 2003. Esso non intende offrire un quadro completo delle posizioni e delle preoccupazioni dell'UNHCR ma vuole invece evidenziare tematiche che lUNHCR considera dinteresse chiave, in relazione alle imminenti importanti negoziazioni che avranno luogo durante la Presidenza Italiana. Questo Memorandum mette inoltre in luce iniziative e proposte che l'UNHCR ha sviluppato in risposta alle sfide attuali in materia di asilo ed esamina come queste siano legate sia all'agenda della Presidenza che al pi ampio dibattito sulla gestione efficace dei regimi d'asilo.[3]

 

II.             L'AGENDA SULL' ASILO

 

La bozza di Direttiva sulle norme minime per la qualifica di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria

 

L'UNHCR si rammarica che questo strumento, fondamentale per un regime d'asilo europeo armonizzato, non sia stato ancora adottato dal Consiglio e si augura quindi che la Presidenza porter a termine con successo le negoziazioni entro dicembre 2003, cos come previsto dal Consiglio Europeo di Salonicco. I punti di maggior preoccupazione dell'UNHCR sono stati gi illustrati in vari commenti ed interventi. Pur nella consapevolezza che la maggior parte di questi punti non sono pi aperti alla discussione, l'UNHCR si augura che i suoi commenti sulle questioni ancora in fase di negoziazione siano tenuti in considerazione.

 

L'UNHCR esprime seria preoccupazione per il consideranda proposto per la non considerazione di atti ai quali la popolazione di un paese, o parte di quella popolazione esposta in maniera generale. Dato il peso interpretativo dei consideranda, tale approccio sembrerebbe escludere un numero considerevole di persone dallottenimento dello status di protezione sussidiaria, allorch esse fuggano da violenza generalizzata, conflitti o massicce violazioni dei diritti umani. Ci creerebbe un inaccettabile vuoto di protezione, poich la violenza indiscriminata, per sua stessa natura, costituisce una minaccia di grave danno e potrebbe implicare, per coloro che sono minacciati, il bisogno di protezione internazionale.

 

L'UNHCR si augura, inoltre, che non saranno fatte distinzioni tra i familiari dei rifugiati e quelli dei beneficiari di protezione sussidiaria, e che lo status derivativo possa essere garantito ai familiari, in via di principio e laddove sia compatibile con lo stato legale personale dei familiari in questione.

 

L'UNHCR fa inoltre appello alla Presidenza Italiana e agli Stati membri affinch gli standard minimi gi concordati non siano ridotti nel corso dell'imminente ultimo giro di negoziazioni nel Consiglio. L'UNHCR sottolinea ancora una volta limportanza che i diritti delle persone che beneficiano della protezione sussidiaria siano il pi possibile simili a quelli dei rifugiati ai sensi della Convenzione, poich simili sono le necessit che emergono da situazioni ugualmente pressanti di vulnerabilit e di bisogno di protezione.

 

La bozza di Direttiva sulle norme minime per le procedure d'asilo

 

L'UNHCR ritiene che la bozza di Direttiva sui criteri minimi per le procedure d'asilo possa contribuire a migliorare l'equit, l'efficienza e l'affidabilit delle procedure d'asilo negli Stati membri, a condizione che i criteri adottati siano coerenti con i principi fondamentali dei diritti umani e del diritto internazionale del rifugiato.

L'UNHCR esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che, allo stato attuale, le negoziazioni sembrano consentire un ampio margine per variazioni nell'ambito dei regimi d'asilo nazionali, e che le clausole sulle quali si sinora trovato un accordo sono essenzialmente quelle opzionali. Ci mette in discussione la misura dell'impegno degli Stati membri per un'armonizzazione efficace o una reale definizione di standard minimi.

L'UNHCR rinnova il suo appello alla Presidenza affinch le procedure a tutti i livelli - comprese le procedure accelerate, quelle di ammissibilit e quelle alla frontiera-  includano garanzie fondamentali quali: una reale possibilit di accedere alle procedure stesse; un'audizione personale completa realizzata da un funzionario competente; assistenza qualificata in termini di consulenza e aiuto legale; accesso effettivo ad un servizio d'interpretariato, se necessario per tutta la durata della procedura; una decisione motivata di respingimento della richiesta dasilo e laccesso ad un rimedio effettivo attraverso un organo di appello indipendente e imparziale.

 

L'UNHCR esprime inoltre preoccupazione per l'eccessivo affidamento sulle procedure accelerate, che implicito, ma anche chiaramente espresso, nella bozza di Direttiva. L'UNHCR ritiene che l'obiettivo degli Stati dovrebbe invece essere la velocizzazione delle procedure regolari e la rapida determinazione delle persone bisognose di protezione, non ultimo attraverso l'introduzione di limiti di tempo generali e "frontloading" della procedura rendendo disponibili le risorse necessarie, compreso sufficiente personale qualificato.  L'UNHCR ha inoltre tratteggiato nei suoi commenti riassuntivi alla Direttiva, una serie di misure che, a suo parere, contribuirebbero a migliorare l'efficienza delle procedure d'asilo senza compromettere i principi di equit.

 

In particolare, l'UNHCR insiste affinch sia introdotta una procedura unica per esaminare tutte le domande di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il bisogno di protezione emerga in base alla Convenzione del 1951 o sia invece fondato su motivi rilevanti ai fini della protezione sussidiaria. Tale approccio sarebbe in linea con la logica della bozza di Direttiva sulle norme minime per la qualifica di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria, che tratta in maniera esauriente tutti i bisogni di protezione. I criteri procedurali relativi alla determinazione dello status di rifugiato dovrebbero essere validi anche per la determinazione dei bisogni di protezione sussidiaria.

L'UNHCR chiede con insistenza che nozioni come quella di "paesi d'origine sicuri" siano trattate come strumenti procedurali. In questo modo, esse potrebbero essere utilizzate per stabilire i casi da considerare in maniera prioritaria, nonch usate come presunzioni confutabili. Per i casi manifestamente infondati o chiaramente abusivi, quest'approccio potrebbe essere combinato con limiti di tempo pi brevi, ma sempre ragionevoli, per la presentazione dell'appello e il completamento dell'iter nonch con procedure di revisione semplificate. Questi concetti non dovrebbero costituire uno sbarramento automatico all'accesso alla procedura d'asilo. Una futura lista vincolante di paesi di origine sicuri, se ci sar, dovr far s che i richiedenti asilo abbiano una possibilit reale di confutare la presunzione di sicurezza nel proprio caso individuale.

 

In generale, le procedure d'appello potrebbero essere limitate ad un solo grado, anche se le domande dovrebbero, in ogni caso, essere esaminate da un organo indipendente e imparziale e permettere una revisione piena sia del merito che della legittimit.  L'effetto sospensivo automatico dovrebbe essere configurato come un principio generale, indipendentemente dal tipo di procedura attraverso la quale si giunti alla decisione, anche se, in casi chiaramente definiti di domande manifestamente infondate o evidentemente abusive, l'automaticit dell'effetto sospensivo potrebbe essere sospesa. In questi casi, dovrebbe essere garantito un modo effettivo di richiedere l'effetto sospensivo e la decisione di garantire o no tale effetto dovrebbe essere basata su una revisione dei fatti relativi al caso specifico.

Per quanto riguarda il trasferimento della responsabilit di una richiesta d'asilo ad un "paese terzo sicuro", necessaria una valutazione caso per caso, che tenga in considerazione le circostanze individuali del richiedente. Il paese terzo deve esprimere la disponibilit. Il richiedente dovrebbe avere un effettivo legame con il paese terzo, che sia pi significativo che non il semplice transito, cos che il trasferimento di responsabilit a quel paese terzo appaia al tempo stesso giusto e ragionevole.

 

Oltre l'agenda di Amsterdam sull'asilo

 

Mentre la prima fase dell'agenda sull'asilo si avvicina al completamento, la Presidenza Italiana avr un ruolo importante nel definire l'agenda per la seconda fase, in cui  dovrebbe essere sviluppato un regime comune di asilo. L'UNHCR si augura che la Presidenza user la Conferenza Intergovernativa prevista a ottobre 2003 per incoraggiare il sostegno alle clausole del Trattato relative al regime comune d'asilo, cos come proposto dalla Convenzione per il futuro dell'Europa. Nella loro forma attuale, le clausole relative all'asilo prevedono lo sviluppo di una procedura comune e di uno status uniforme valido in tutta l'Unione. Inoltre, sarebbero assicurate all'Unione le basi giuridiche per lulteriore sviluppo della dimensione esterna delle politiche sull'asilo, in piena collaborazione con i paesi terzi interessati.

 

LUNHCR ritiene che le clausole proposte assicurerebbero la base per lo sviluppo degli standard comuni, degli strumenti e dei meccanismi necessari per un futuro regime comune d'asilo. Esse consentirebbero inoltre di adottare meccanismi e schemi finalizzati ad assicurare alle persone bisognose di protezione urgente o speciale un ingresso pi ordinato e meglio gestito nel territorio dellUnione Europea, attraverso programmi comuni per il reinsediamento e procedure d'ingresso protette.  L'UNHCR accoglie con favore questi sforzi, che possono ridurre la dipendenza dai trafficanti di coloro che sono in cerca di sicurezza.  A questo proposito, l'UNHCR prende atto dell'intenzione della Presidenza di organizzare, in stretta collaborazione con la Commissione, un seminario su questi programmi comuni in ottobre e considera questoccasione quanto mai opportuna per lanalisi dettagliata e da parte di esperti, dei vari elementi legali, politici e pratici di queste proposte.

 

Per favorire l'armonizzazione, in questa fase transitoria, l'UNHCR ha messo la sua competenza a disposizione delle istituzioni europee, per assisterle nella revisione dell'applicazione dei concetti chiave della legislazione sull'asilo, sia nella giurisprudenza che nella prassi degli Stati membri. Come gi proposto, un possibile modo per realizzare larmonizzazione, sarebbe la costituzione di un organo consultivo a livello europeo che monitori e incoraggi la comunicazione tra gli organi decisionali in materia dasilo e conseguentemente promuova una maggiore uniformit della giurisprudenza. 

 

L'UNHCR inoltre favorevole ad una maggiore collaborazione tra i professionisti che operano nel campo dell'asilo, anche per quanto riguardo lo scambio di informazioni e lanalisi delle informazioni sui paesi di origine, la legislazione e le decisioni in materia di asilo. L'UNHCR ritiene che la rete EURASIL, sotto l'egida della Commissione Europea, sia un importante meccanismo per sviluppare linee guida comuni per il trattamento di particolari gruppi di richiedenti asilo.  

 

III.           IL LEGAME TRA ASILO E IMMIGRAZIONE

 

Il miglioramento della gestione dei regimi di asilo nazionali

 

L'UNHCR ha ripetutamente osservato che i regimi d'asilo nazionali dovrebbero essere equi ed efficienti. Le misure precedentemente illustrate, con riferimento alla Direttiva sulle procedure d'asilo, contribuirebbero a migliorare l'efficienza. Tali misure dovrebbero essere accompagnate dall'impegno ad assicurare un giudizio in primo grado di buona qualit, affidato ad una singola agenzia specializzata centrale. Risorse umane sufficienti e adeguatamente qualificate - non solo per quanto riguarda coloro che prendono le decisioni ma anche gli interpreti - dovrebbero essere investite nel primo grado di decisione ("frontloading"). Dovrebbero inoltre essere disponibili una formazione professionale continua, informazioni accurate, imparziali e attuali sui paesi d'origine e linee guida su questioni interpretative, al fine di promuovere l'adozione di decisioni coerenti. Nel caso in cui le decisioni iniziali sono di qualit, l'organo di appello dovr tenerne conto; ci dovrebbe in se stesso portare ad una riduzione degli appelli. Tale approccio riflesso nella componente nazionale (domestic prong) della proposta in tre punti che l'UNHCR ha recentemente presentato per il miglioramento complessivo della gestione dellasilo, a livello nazionale ed europeo, cos come nelle regioni dorigine. L'UNHCR disponibile a collaborare strettamente con gli Stati membri, per verificare come cambiamenti in specifici regimi d'asilo potrebbero migliorare l'efficienza allo stesso tempo rispettando i principi di equit. L'UNHCR inoltre pronto a lavorare con la Commissione su alcune delle proposte fatte nella sua Comunicazione sulla politica d'asilo comune e l'agenda per la protezione e la Comunicazione "Verso regimi d'asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti."[4]

 

L'UNHCR si augura che la Presidenza Italiana esaminer ulteriormente l'idea avanzata nell'ambito della componente UE ("EU prong") della proposta in tre punti, cos come esposta anche nella Comunicazione dalla Commissione "Verso regimi d'asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti."[5] L'UNHCR ritiene che queste proposte potrebbero rappresentare un primo, importante passo verso un regime d'asilo comune, attraverso un approccio comune che riduca la pressione sui regimi d'asilo causata da gruppi nazionali costituiti essenzialmente da immigranti economici. Sar necessario sviluppare un meccanismo comunitario in base al quale i richiedenti asilo provenienti da determinati paesi potrebbero essere trasferiti in strutture di accoglienza comuni e il loro status determinato in una procedura congiunta.

Tale schema, da sperimentare come progetto pilota, non soltanto rappresenterebbe un importante primo passo verso linstaurazione di un regime d'asilo comune, ma anche una misura speciale per la determinazione dello status di categorie di persone che non hanno probabilmente bisogno di protezione internazionale.  Sarebbe anche un primo passo verso una migliore divisione degli oneri all'interno dell'Unione Europea, mentre la maggior parte dei richiedenti asilo, secondo la logica di Dublino II, rientrerebbe probabilmente nella responsabilit degli Stati ai confini esterni dell'Unione.

 

Il controllo dell'immigrazione e laccesso all'asilo

 

L'UNHCR comprende la preoccupazione della Presidenza Italiana di migliorare i controlli alla frontiera e rafforzare le misure finalizzate a combattere il traffico e la tratta di esseri umani. Tuttavia, i meccanismi di controllo dell'immigrazione e la gestione delle frontiere, per la loro stessa natura, non fanno alcuna distinzione tra le persone bisognose di protezione e migranti economici. Qualsiasi futuro strumento di controllo dovrebbe quindi incorporare clausole che garantiscano laccesso al territorio e all'asilo da parte delle persone bisognose di protezione.

Strategie operative per intercettare i migranti clandestini ai confini esterni e anche in mare aperto, dovrebbero assicurare che i richiedenti asilo e i rifugiati siano rapidamente identificati e indirizzati agli organi competenti per la determinazione dei loro bisogni di protezione internazionale.

 

Inoltre, i bisogni particolari di donne vulnerabili e bambini, cos come di altri gruppi, dovrebbero essere affrontati in via prioritaria. Si deve ricordare che, poich molti rifugiati possono non trovare modi legali per fuggire o non essere in grado di ottenere documenti di viaggio, la Convenzione del 1951 stabilisce l'esenzione dalla punizione per ingresso o presenza illegali, nelle condizioni stabilite dall'articolo 31. I richiedenti asilo dovrebbero essere distinti da altri migranti irregolari e, in principio, non dovrebbero essere sottoposti a detenzione.

 

L'UNHCR chiede che la Presidenza Italiana assicuri che gli uffici dell'UNHCR abbiano realmente accesso ai richiedenti asilo. Nel contesto delle procedure di intercettazione, l'UNHCR disponibile ad esaminare modalit di cooperazione in misure che assicurino l'identificazione e il riferimento alle autorit competenti di richiedenti asilo in buona fede.  L'UNHCR anche disponibile a cooperare con gli Stati membri dell'Unione Europea alla realizzazione delle linee guida e delle procedure stabilite nel curriculum comune per la formazione delle polizie di frontiera. L'UNHCR ritiene che la sua competenza in materia di formazione su questioni di protezione internazionale potrebbe essere utile a qualsiasi iniziativa congiunta dell'Unione Europea.

 

La riammissione e il ritorno

 

Per assicurare l'integrit e laffidabilit delle procedure di asilo nazionali, gli Stati devono essere in grado di poter rimpatriare verso i paesi d'origine gli immigrati irregolari, compresi i richiedenti asilo la cui richiesta sia stata respinta. A questo proposito, l'UNHCR prende atto degli sforzi tesi a migliorare il coordinamento in quest'ambito tra gli Stati membri dell'Unione, cos come delle iniziative per stabilire criteri comuni per la messa in atto delle procedure di espulsione. L'UNHCR accoglie con favore, in questo contesto, l'elaborazione di criteri minimi per il trattamento di coloro che sono detenuti in vista dell'espulsione. L'UNHCR esprime la sua disponibilit, soprattutto nel contesto delle operazioni di rimpatrio volontario, ad assistere gli Stati a rendere possibile il rimpatrio volontario dei richiedenti asilo respinti. Tale assistenza potrebbe consistere, tra laltro, nel diffondere informazioni rilevanti sul paese d'origine e fornire pareri, identificare progetti finalizzati all'assistenza per una reintegrazione durevole nel paese di origine, supervisionare i rimpatriati e fornire di assistenza alla reintegrazione.

 

L'UNHCR richiama lattenzione sullimportanza degli accordi di riammissione nel contesto del rimpatrio dei migranti irregolari.  Dal punto di vista dell'UNHCR, tuttavia, gli accordi di riammissione dovrebbero innanzi tutto e soprattutto servire a facilitare il ritorno ai paesi dorigine dei cittadini che non hanno bisogno di protezione internazionale. Nella misura in cui cittadini di paesi terzi siano inclusi nella portata di tali accordi, le negoziazioni diverranno inevitabilmente pi difficili e inoltre, solleveranno la questione del potenziale ritorno dei richiedenti asilo. Dove la riammissione dei cittadini di paesi terzi sia comunque prevista, tali accordi dovrebbero prevedere opportune clausole e garanzie, tra l'altro per assicurare che i richiedenti asilo abbiano accesso a procedure efficienti ed eque. Gli accordi di riammissione dovrebbero inoltre assicurare, da parte degli Stati riceventi, la consapevolezza che la richiesta d'asilo non stata esaminata nel merito e di conseguenza assicurare il suo esame da parte di uno dei paesi contraenti.  A questo proposito, l'UNHCR ha presentato un certo numero di osservazioni e di proposte alla Commissione; fa quindi appello alla Presidenza Italiana e alla Commissione perch assicurino l'inclusione delle stesse negli accordi standard di riammissione della Comunit, se e quando tali accordi saranno applicabili ai cittadini di paesi terzi.

 

Lintegrazione

 

L'UNHCR ha accolto favorevolmente le decisioni del Consiglio di Salonicco sullo sviluppo di una nuova politica dellUnione Europea sull'integrazione. Nel dare espressione concreta alla realizzazione di una delle pietre miliari di Tampere, l'Unione intende sostenere i suoi Stati membri affinch sviluppino politiche e programmi d'integrazione completi, anche per i beneficiari della protezione internazionale in generale. L'UNHCR auspica che i programmi d'integrazione per questi ultimi possano essere uniformati, pur tenendo in considerazione le loro specifiche vulnerabilit e i loro bisogni. E questa lintenzione riflessa anche nella bozza del Trattato dellUnione Europea preparata dalla Convenzione. L'UNHCR fa appello alla Presidenza e alla Commissione affinch sviluppino proposte concrete per la messa in pratica del capitolo relativo ai rifugiati contenuto nella recente Comunicazione della Commissione su quest'argomento.

Tale azione particolarmente rilevante e accolta positivamente dai paesi aderenti che solo recentemente si sono trasformati da paesi di transito in paesi di destinazione dei rifugiati.  Un ulteriore investimento necessario per rafforzare la capacit di questi paesi di integrare i rifugiati, evitando cos la pressione di movimenti secondari e contribuendo alla ripartizione degli oneri e delle responsabilit all'interno dell'UE.

L'UNHCR fa inoltre appello alla Presidenza affinch crei le condizioni per la discussione tempestiva di una bozza di strumento sullo status e i diritti dei rifugiati di lungo periodo in uno Stato membro, e la possibilit per i rifugiati di stabilire la loro residenza in un altro Stato membro e l esercitare i diritti acquisiti. Un simile strumento sarebbe di complemento alla Direttiva, adottata di recente, sullo status e i diritti degli immigrati residenti di lungo periodo. Riconoscendo la specifica situazione dei rifugiati, questo strumento complementare dovrebbe permettere un certo numero di eccezioni alle clausole generalmente applicabili agli immigrati residenti, come previsto nella Direttiva sui residenti di lungo periodo.

 

IV.           LA DIMENSIONE ESTERNA: TROVARE SOLUZIONI DUREVOLI PER I RIFUGIATI

 

La ripartizione reale degli oneri e delle responsabilit oltre i confini dell'Unione Europea

 

L'UNHCR raccomanda che la Presidenza Italiana si concentri sul miglioramento della ripartizione degli oneri e delle responsabilit non soltanto all'interno dell'Unione Europea, ma anche tra l'Unione e i paesi terzi, cos come stabilito nelle due pi recenti Comunicazioni della Commissione in tema di asilo.[6] Ci dovrebbe includere, tra laltro, il sostegno alla creazione di regimi d'asilo pienamente sviluppati nei paesi partner. L'UNHCR continua a supervisionare strettamente lo sviluppo delle capacit d'asilo nell'Est e nel sud-est dell'Europa e a contribuire attivamente allo stesso, nonch, dove possibile, ad un dialogo politico effettivo sulle questioni che riguardano l'asilo. E' opinione dell'UNHCR che qualsiasi dialogo e assistenza finalizzati a costruire una capacit di gestione e controllo dell'immigrazione dovrebbero essere accompagnati non solo da misure che istituiscano regimi d'asilo nazionali, ma anche da strumenti che assicurino l'identificazione e l'accesso alla sicurezza per le persone bisognose di protezione internazionale.  Azioni concrete per rafforzare la capacit dei paesi che ricevono rifugiati nelle regioni limitrofe all'Unione allargata saranno anche a beneficio dell'Unione Europea, nella misura in cui ridurranno i movimenti irregolari  di rifugiati e richiedenti asilo verso gli Stati membri dell'UE.

 

L'UNHCR ritiene che la Presidenza Italiana sia in una posizione unica per includere un punto specifico che riguardi l'asilo, nel dialogo sul controllo dell'immigrazione con i paesi del bacino del Mediterraneo. I complessi flussi migratori che interessano questa regione, includono un numero notevole di rifugiati e altre persone bisognose di protezione internazionale. L'UNHCR si augura che il programma MEDA accantoner fondi per la formazione, l'assistenza tecnica e il sostegno infrastrutturale per l'asilo nella regione.  L'esperienza guadagnata con la creazione di una piattaforma regionale per il dialogo su questioni relative all'asilo nell'Europa Centrale e dell'Est, pu essere utile per sviluppare una strategia regionale di cooperazione sul tema dell'asilo nel bacino del Mediterraneo. Tale strategia dovrebbe includere il riconoscimento del ruolo della societ civile e l'importanza dell'informazione e della preparazione dell'opinione pubblica.

 

A seguito dell'adozione - da parte dei Ministri degli Esteri, nonch della Giustizia e degli Interni - dell'agenda di Salonicco per una maggiore cooperazione tra l'Unione e gli Stati dell'Europa sudorientale, l'UNHCR chiede alla Presidenza Italiana di includere nel dialogo sulla giustizia e gli affari interni, una componente significativa riguardo l'asilo. Ci dovrebbe servire a dare un ulteriore impeto al processo di riforma legislativa, di costruzione delle istituzioni, di accrescimento delle capacit degli addetti al settore - che includa la formazione professionale - e di sviluppo infrastrutturale.  Dovrebbero inoltre essere previste misure che, nell'ambito degli obiettivi di controllo dell'immigrazione, assicurino l'identificazione delle persone in cerca di protezione. L'UNHCR fa appello alla Presidenza affinch dia pieno supporto al nuovo Programma Regionale CARDS sull'asilo, l'immigrazione e le politiche dei visti, che dovrebbe cominciare durante questa Presidenza.  L'UNHCR auspica inoltre che, sia nell'ambito della Stabilizzazione e Associazione che del Patto di Stabilit, la Presidenza sottoporr a stretta revisione gli sviluppi inerenti al ritorno dei rifugiati nell'Europa Sudorientale e sosterr i programmi per l'integrazione locale dei rifugiati che non possono o non desiderano rientrare.

 

Migliorare la protezione nelle regioni d'origine

 

L'UNHCR accoglie con favore la Conclusione di Salonicco sull'asilo, incentrata su regimidi asilo pi accessibili, equi e controllati e invita la Commissione ad esaminare tutti elementi che possano assicurare un ingresso pi ordinato e meglio gestito nell'UE delle persone bisognose di protezione internazionale.  La Conclusione d inoltre alla Commissione il compito di esaminare modalit e strumenti per accrescere le capacit delle regioni d'origine in termini di protezione, in vista della presentazione al Consiglio, entro giugno 2004, di un rapporto completo che suggerisca le misure da prendere, comprese le implicazioni giuridiche.

L'UNHCR prende nota del riferimento agli Stati membri che desiderino esplorare modi di assicurare una migliore protezione dei rifugiati nelle loro regioni d'origine, in collaborazione con l'UNHCR e accoglie con favore il riferimento specifico ad un pieno partenariato con i paesi interessati, sulla base delle raccomandazioni dell'UNHCR.[7] Il ruolo della Presidenza Italiana sar ruolo importante per lo sviluppo ulteriore delle Conclusioni.

 

Come delineato nel foglio di lavoro dell'UNHCR sulla proposta in tre punti, il miglioramento della protezione nelle regioni di origine fa parte di un approccio organico, che si concentra sul rafforzamento della capacit di protezione nei paesi di accoglienza al fine di assicurare una protezione efficace delle persone che ne hanno bisogno, anche attraverso "Gli aiuti allo sviluppo per i rifugiati." Nella misura in cui sia disponibile una protezione efficace, potrebbe essere preso in considerazione anche il ritorno verso i paesi di primo asilo. Gli sforzi in questo senso dovrebbero essere legati ad accordi generali che favoriscano il raggiungimento di soluzioni durevoli, a partire dal miglioramento dell'autosufficienza, e, dove possibile, impegnandosi a rendere possibile il rimpatrio volontario e la reintegrazione sostenibile nei paesi di origine. Il raggiungimento di soluzioni durevoli potrebbe essere perseguito anche attraverso: le "4 R" (rimpatrio, reintegrazione, riabilitazione e ricostruzione); l'integrazione locale, dove possibile, compreso lo "Sviluppo attraverso l'integrazione locale"; impegni multilaterali per l'uso allargato del reinsediamento come strumento di protezione, soluzione durevole e strumento di ripartizione degli oneri.

E' questo l'approccio che l'UNHCR cerca di perseguire con altri partner nell'ambito della sua iniziativa "Convention Plus" e i cui sforzi si augura saranno sostenuti dalla Presidenza Italiana.

 

L'uso degli aiuti allo sviluppo per questo scopo consentirebbe un reale progresso in quest'area.  L'UNHCR si augura quindi che la Presidenza Italiana tradurr in azioni concrete le Conclusioni di Salonicco e le raccomandazioni fatte dal Consiglio sul legame tra immigrazione e sviluppo, in particolar modo il bisogno di un uso pi mirato degli aiuti allo sviluppo per la ricerca di soluzioni durevoli per i rifugiati.[8]

 

Un simile approccio riveste particolare importanza allorch si cerca di ridurre la pressione per movimenti secondari irregolari, poich, secondo l'esperienza dell'UNHCR, spesso i rifugiati si spostano a causa della mancanza di una protezione efficace - compresi mezzi per acquisire l'autosufficienza - o di accesso a soluzioni durevoli.[9] L'UNHCR esorta il Consiglio e la Commissione a investire in sforzi per garantire l'accesso dei rifugiati a una protezione efficace nelle regioni d'origine. Inoltre, l'UNHCR vedrebbe con favore ogni possibile sforzo della Presidenza Italiana finalizzato ad assicurare un aumento delle possibilit di reinsediamento come strumento di protezione, soluzione durevole e mezzo di ripartizione degli oneri.

 

L'UNHCR si augura inoltre che il Consiglio e la Commissione possano contribuire alla preparazione e alla realizzazione delle iniziative della ""Convention Plus"" che mirano precisamente ad affrontare alcune delle sfide qui descritte. L'UNHCR resta disponibile a ricercare con la Commissione e gli Stati membri, modalit e strumenti per aumentare le capacit di protezione nelle regioni di origine.

 

V.             IL PARTENARIATO DELL'UNIONE EUROPEA CON L'UNHCR

 

Poich l'UNHCR e la Commissione condividono molti interessi comuni, l'UNHCR si augura che la Presidenza Italiana terr nella maggior considerazione possibile il rafforzamento del partenariato tra l'Unione Europea e l'UNHCR. Data l'importanza del contributo dell'Unione alle indicazioni strategiche dell'UNHCR e la sua partecipazione nella struttura di gestione dello stesso, l'UNHCR auspica che possa essere formalizzato durante la Presidenza Italiana un ruolo della Commissione pi significativo, come osservatore nel Comitato Esecutivo del programma dell'Alto Commissario.

L'UNHCR apprezzerebbe inoltre se i persistenti problemi che riguardano il  finanziamento dell'UNHCR potessero essere risolti cos da permettere all'UNHCR di realizzare le attivit previste dal suo mandato. L'UNHCR ha ripetutamente posto l'accento sulla necessit, da parte dell'UNHCR di un livello di finanziamento sicuro, prevedibile, flessibile, tempestivo e geograficamente equilibrato. L'aumento del sostegno ad una migliore accoglienza dei rifugiati nelle loro regioni di origine una componente importante dello sforzo di ripartizione degli oneri nel quale l'Unione Europea intende impegnarsi. L'UNHCR conta quindi su un sostegno finanziario continuato e accresciuto non soltanto da parte della Commissione Europea ma anche degli Stati membri.

 

Al fine di poter contribuire a migliorare la protezione nelle regioni di origine, come precedentemente illustrato, l'UNHCR auspica che, oltre ad adeguati finanziamenti per attivit umanitarie, siano anche disponibili fondi di sviluppo a sostegno degli sforzi tesi ad assicurare la sostenibilita del rimpatrio, promuovere l'autosufficienza e, dove possibile, l'integrazione locale nei paesi di primo asilo.

 

L'UNHCR esprime apprezzamento per la conclusione, in aprile, di un nuovo accordo quadro, finanziario e amministrativo tra l'Unione Europea e le Nazioni Unite cos come per la qualit del dialogo con numerosi servizi della Commissione, e si augura che questo progresso si tradurr in un maggiore sostegno della Commissione ai programmi dell'UNHCR.

 

L'UNHCR accoglierebbe inoltre con favore la creazione di una linea di finanziamento per l'assistenza agli sfollati, al fine di fornire un quadro finanziario coerente per gli aiuti comunitari e assicurare la copertura delle necessit una volta che sia stata superata la fase iniziale di un'emergenza umanitaria, durante la quale i fondi sono forniti da ECHO. L'UNHCR auspica inoltre un aumento del budget generale di ECHO, cos che esso rispecchi i bisogni attuali in materia di assistenza umanitaria.

 

VI.           CONCLUSIONI

 

L'UNHCR prende atto dell'attenzione riservata dal programma di lavoro della Presidenza Italiana alla lotta contro l'immigrazione clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani, cos come al rafforzamento congiunto dei controlli di frontiera. L'UNHCR vorrebbe porre l'accento sul fatto che una seria attenzione alle garanzie per le persone bisognose di protezione internazionale non un lusso ma un obbligo. La sfida consiste quindi nell'assicurare che i flussi migratori misti verso l'Unione Europea siano gestiti in maniera tale da garantire la protezione internazionale ai rifugiati e ai richiedenti asilo bona fide. L'UNHCR pronto a collaborare in maniera stretta e costruttiva con la Presidenza Italiana per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali, al tempo stesso sostenendo la lotta contro il traffico e la tratta.

 

L'UNHCR ritiene inoltre che l'accresciuta attenzione per una migliore gestione dei regimi di asilo giustifichi sostanziali investimenti in termini politici e finanziari, al fine di assicurare un'efficace protezione nelle regioni di origine dei rifugiati e migliorare l'accesso a soluzioni durevoli.

Nella misura in cui sono rese disponibili alternative reali, tali sforzi avranno il vantaggio di ridurre la pressione a fare affidamento sui trafficanti. L'UNHCR si augura che la Presidenza Italiana offrir il suo pieno sostegno alle iniziative della "Convention Plus" che l'UNHCR intende prendere al riguardo. L'UNHCR fa affidamento sulla Presidenza Italiana perch contribuisca ad assicurare il successo di queste iniziative, nell'interesse di un miglioramento della gestione globale della protezione dei rifugiati.

 

 

UNHCR, luglio 2003


 

La proposta in tre punti dell'unhcr

per una migliore gestione dellasilo

da parte dellUnione Europea

(Three-pronged proposal)

 

 

 

COMPONENTE NAZIONALE

"Domestic Prong"

 

 

MIGLIORARE SISTEMA

DI ASILO DEL PAESE

DI DESTINAZIONE

 

 

Determinazione delle domande d'asilo nel merito, ad eccezione di:

 

      Richiedenti asilo e rifugiati che possono avere protezione efficace in un paese di primo asilo

 

      specifiche categorie             di rifugiati, nell'ambito          di accordi ad hoc

 

      Categorie costituite essenzialmente da migranti economici

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osservazioni riassuntive dellUNHCR sulla proposta della Commissione di una

Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 (COM(2000) 578 definitivo)

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I.          Introduzione

 

1.             L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) lieto dell'opportunit di rendere nota la sua opinione sulla proposta della Commissione di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. LUNHCR desidera innanzitutto esprimere apprezzamento per gli sforzi della Commissione Europea tesi a garantire il funzionamento delle procedure di asilo secondo il diritto comunitario, ricercando il giusto equilibrio tra gli imperativi di correttezza e quelli di efficienza. In quanto tale, la proposta della Commissione fornisce la cornice idonea per le prossime negoziazioni legislative.

 

2.             LUNHCR nota che la proposta di Direttiva prevede soltanto garanzie minime, permettendo cos agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni procedurali in materia di diritto di asilo pi favorevoli di quelle previste nel documento. Dal punto di vista dellUNHCR, la determinazione di norme minime comuni dovrebbe ispirarsi alla migliore prassi e non basarsi sulle norme pi restrittive rilevate negli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.

 

3.         La Commissione ha limitato lapplicazione della proposta di Direttiva soltanto alle procedure per la determinazione e la revoca dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967. LUNHCR avrebbe preferito che la proposta di Direttiva prevedesse un trattamento organico di tutte le domande di protezione, stabilendo cos standard minimi per l'applicazione di una procedura unica. In assenza di una procedura unica, i principi di equit e di efficienza richiedono che qualsiasi procedura riguardante richieste di una forma di protezione diversa da quella prevista ai sensi della Convenzione del 1951, sia esaminata secondo le stesse norme e con le medesime garanzie previste in questa proposta di Direttiva. Infatti, la proposta sembra suggerire che sia questo l'approccio preferibile, sebbene lasciato alla discrezione dei singoli Stati membri.

 

II.        Commenti generali

 

4.     LUNHCR accoglie favorevolmente l'insieme complessivo di garanzie procedurali per i  richiedenti, cos come gli obblighi dettagliati che le amministrazioni degli Stati membri devono assumersi. Garanzie specifiche applicabili a gruppi con particolari bisogni, come i minori non accompagnati, costituiscono un necessario complemento alle norme generali. La proposta riflette ampiamente gli standard procedurali internazionali contenuti nelle raccomandazioni del Comitato Esecutivo e nelle linee guida dell'UNHCR. LUNHCR, ad esempio, apprezza che siano state incluse disposizioni riguardanti la necessit di emettere chiare istruzioni per gli organi decisionali, listituzione ed il mantenimento di organi decisionali indipendenti e competenti con risorse e formazione adeguate, e la necessit di un preciso rispetto dei requisiti, tra laltro, per la gestione e la trasmissione di informazioni e luso di alcune pratiche quale la detenzione.

 

5.     Allo stesso modo, l'UNHCR apprezza il processo decisionale a tre livelli proposto. L'UNHCR ritiene che la correttezza e lefficienza potrebbero essere assicurate da due gradi di appello, a condizione che incorporino le necessarie garanzie. Il primo grado di appello potrebbe riguardare sia considerazioni di merito che di legittimit, mentre il secondo esclusivamente questioni di legittimit.

 

6.     La proposta include utili chiarimenti sulla distinzione tra procedure accelerate e di ammissibilit. Tuttavia, lUNHCR preoccupato che lapplicazione armonizzata di alcuni strumenti procedurali possa concretizzarsi nel rigetto di un numero rilevante di richieste di asilo, ad esempio, in seguito ad un largo impiego delle nozioni di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro, o mediante il ricorso a procedure accelerate in un numero relativamente ampio di casi. LUNHCR esprime inoltre preoccupazione in merito alla proposta di abolire l'effetto sospensivo di un ricorso contro un'eventuale decisione negativa nell'ambito di una procedura accelerata o di ammissibilit.

 

7.     LUNHCR generalmente contrario all'istituzione di procedure speciali e parallele per il trattamento di alcune domande. Potrebbe risultate vantaggioso decidere di accelerare particolari fasi della procedura ordinaria, ad esempio, dando priorit all'esame di specifiche categorie di domande, come quelle che appaiono palesemente infondate o quelle presentate da individui in situazioni di particolare vulnerabilit, compresi i minori non accompagnati. La velocizzazione e la semplificazione della procedura possono anche essere ottenute fissando dei termini pi brevi, ma ragionevoli, per presentare ricorso contro una decisione negativa o riducendo i tempi richiesti per il completamento dei procedimenti di appello. 

 

III.       Principali elementi della proposta della Commissione

 

8.     Secondo lUNHCR essenziale che i seguenti punti chiave, contenuti nella proposta della Commissione, siano mantenuti nel testo finale della Direttiva che il Consiglio dovr adottare:

 

     La garanzia che un richiedente asilo abbia la possibilit concreta di inoltrare la sua domanda il pi presto possibile, sia alla frontiera che allinterno del territorio, e che sia permesso al richiedente di rimanere alla frontiera o nel territorio fino a che la sua domanda non sia stata esaminata in modo definitivo[10].

 

     Lobbligo di istruire la polizia di frontiera affinch inoltri le domande presentate alla frontiera alle autorit competenti per l'esame.

 

     Il divieto di limiti di tempo per le richieste di protezione. I richiedenti asilo, cio, non devono essere obbligati a presentare le loro domande direttamente allarrivo o entro un certo limite di tempo dopo il loro ingresso, bench possano essere tenuti a rispettare alcune formalit durante la procedura.

 

     Il diritto per i richiedenti asilo di essere informati, in una lingua che essi comprendono, delle procedure da seguirsi e dei loro diritti e doveri nel corso della procedura stessa; il diritto dei richiedenti di disporre dei servizi di un interprete (ogni qualvolta si renda necessario) da pagarsi con fondi pubblici, se linterprete stato convocato dall'autorit competente; il diritto per ogni membro adulto di un nucleo familiare di presentare una richiesta di asilo individuale.

 

     Listituzione di un'unica autorit chiaramente identificabile, e possibilmente centrale (differente dallorgano competente per il controllo al momento dell'ingresso nel territorio), adeguatamente formata e finanziata, con il compito di esaminare le richieste di asilo e di prendere decisioni di prima istanza sulle stesse.

 

     Listituzione di un organo di revisione indipendente e distinto dallautorit competente per le decisioni di prima istanza.

 

     Il diritto per il richiedente di ottenere un colloquio individuale con un funzionario competente, che deve, al termine del colloquio, leggerne la trascrizione completa al richiedente al fine di ottenere conferma del contenuto; sono inoltre previste garanzie a tutela della riservatezza dei dati personali del richiedente.

 

     Il diritto del richiedente di presentare appello, con effetto sospensivo, contro una decisione negativa sullammissibilit o sul merito della domanda[11]. I richiedenti asilo hanno diritto ad un'assistenza legale gratuita durante tutte le fasi della procedura di ricorso.

 

     Il diritto del richiedente di comunicare con lUNHCR, o con altre organizzazioni che lavorano per suo conto, in ogni fase della procedura. LUNHCR e queste organizzazioni devono avere accesso ai richiedenti e ai loro fascicoli personali. L'accesso deve includere i richiedenti che sono detenuti o che si trovano nelle zone di transito aeroportuali, e la possibilit da parte delle suddette organizzazioni, di presentare istanze a tutte le autorit competenti in merito alle richieste di asilo individuali e in ogni fase della procedura.

 

     Il divieto di considerare come "manifestamente infondate", e quindi di esaminare tramite una procedura accelerata, le richieste che possono essere soggette alle clausole di esclusione contenute nellart. 1 F della Convenzione del 1951, o che sollevino la questione dell'"alternativa di fuga interna".

 

     La chiara distinzione tra le procedure di ammissibilit, che non esaminano il merito di una richiesta, da un lato, e le procedure ordinarie o accelerate che esaminano gli aspetti sostanziali della richiesta, dall'altro; questa distinzione fondamentale per evitare che richieste che si presumono manifestamente infondate e che quindi richiedono un esame nel merito, siano considerate inammissibili.

 

     Il riconoscimento dellimportanza di concedere il beneficio del dubbio ai richiedenti che hanno fatto un sincero sforzo per sostanziare la loro domanda e le cui dichiarazioni sono coerenti e plausibili, malgrado uneventuale mancanza di prove per alcune delle dichiarazioni.

 

IV.       Proposte di emendamento

 

9.     Dal punto di vista dellUNHCR, alcune disposizioni contenute nella proposta di Direttiva necessitano emendamenti o chiarimenti se si vuole garantire la loro compatibilit con la normativa internazionale.

 

     In relazione all'ambito di applicazione della proposta di Direttiva, nessuna disposizione contenuta in questo strumento dovrebbe essere concepita in modo tale da limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro a presentare una richiesta di asilo in un altro Stato membro, in conformit con i principali strumenti internazionali per la tutela dei rifugiati e dei diritti umani.

 

     La proposta di Direttiva potrebbe beneficiare della riformulazione d'alcune definizioni contenute nellart. 2 al fine di renderle conformi alle definizioni internazionalmente riconosciute. In particolare, questo aspetto riguarda le questioni della richiesta di asilo, dello status di rifugiato e della revoca dello status di rifugiato. Le disposizioni, contenute nellarticolo 26, sulla revoca o lannullamento dello status di rifugiato dovrebbero essere emendate di conseguenza. Le proposte concrete di emendamento dellUNHCR si trovano nei commenti dettagliati, contenuti in un documento separato.

 

     La proposta di Direttiva dovrebbe concedere al richiedente asilo la possibilit di prendere visione del verbale del colloquio, in qualsiasi fase della procedura in cui il colloquio stesso possa essere citato e non solo limitatamente alla procedura ordinaria. La presenza di un consulente legale dovrebbe essere estesa a tutti i tipi di procedure, comprese quella di ammissibilit e quella accelerata. Tale presenza pi che mai necessaria in questi casi, in cui le decisioni sono prese in tempi rapidi e l'esito del colloquio potrebbe comportare un pronto allontanamento dal territorio [art. 8 (6) e art. 9 (3)].

 

     Le disposizioni sulla detenzione dei richiedenti asilo (art. 11)[12] concordano generalmente con le norme internazionali e le linee guida dellUNHCR[13], ad eccezione dellart. 11 (1) (d) che prevede che si possa ricorrere alla detenzione nellambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato". LUNHCR sottolinea che tale procedura non definita n esplicitamente regolata, ed preoccupato che tale disposizione possa permettere la detenzione di un richiedente per lintera durata della procedura di ammissione al territorio condotta alla frontiera. Perci, tale disposizione dovrebbe essere chiarita, per evitare che sia in conflitto con le norme internazionali per la detenzione dei richiedenti asilo. LUNHCR ha sostenuto altrove che un richiedente asilo in attesa di una decisione sulla competenza per lesame della sua domanda, di norma non dovrebbe essere detenuto[14].

 

     In merito alla nozione di paese terzo sicuro, la proposta dovrebbe includere criteri pi restrittivi per determinare se un paese terzo possa essere considerato "sicuro". Laccesso alle procedure di asilo non dovrebbe essere negato sullipotesi che sarebbe stato possibile cercare protezione altrove. Il respingimento verso paesi terzi sicuri potrebbe essere previsto solo qualora il paese terzo si sia esplicitamente impegnato a riammettere il richiedente asilo, a proteggerlo contro il refoulement, a garantire la possibilit di cercare ed ottenere asilo, e ad assicurare che il richiedente sar trattato secondo standard internazionali riconosciuti. LUNHCR reputa inappropriato che la responsabilit di esaminare una domanda di asilo derivi dal semplice fatto che il richiedente sia stato presente nel territorio di un altro Stato. Inoltre, lUNHCR ritiene che stabilire se un paese terzo sia sufficientemente "sicuro" tanto da rinviarvi un richiedente asilo, non sia una questione di carattere generale che pu essere risolta allo stesso modo, in ogni circostanza e per ogni richiedente asilo, bens una questione da affrontare e risolvere su base individuale.  LUNHCR si oppone quindi fermamente all'utilizzazione delle liste di paesi terzi sicuri. Per le medesime ragioni, lUNHCR non pu accettare la procedura prevista per dichiarare generalmente sicuro un paese terzo (cos come previsto nella sezione II dellAllegato I), sebbene sia d'accordo, in via di principio, sugli indicatori da utilizzare per decidere se un paese possa essere considerato sicuro su base individuale (elencati nella sezione I, Allegato I). LUNHCR suggerisce che le misure corrispondenti del progetto di Direttiva (art. 22) siano emendate di conseguenza.

 

     La proposta dovrebbe essere pi restrittiva sui criteri per considerare una richiesta di asilo come manifestamente infondata con lo scopo di esaminarla attraverso una procedura accelerata. Mentre i criteri elencati sono generalmente compatibili con le norme internazionali,[15] dovrebbe essere ricordato che, il fatto che un richiedente asilo possa non essere in possesso di documenti appropriati, possa avere presentato una richiesta di asilo successivamente ad un provvedimento di espulsione, o possa provenire da un paese di origine "sicuro" non necessariamente rende la sua domanda manifestamente infondata. LUNHCR, quindi, raccomanda che alcune delle disposizioni contenute nellarticolo 28 siano attentamente riviste ed emendate, prendendo in considerazione le preoccupazioni dellUNHCR cos come espresse nel commento dettagliato. LUNHCR raccomanda che sia chiarita l'applicazione procedurale relativa alla nozione di paese d'origine sicuro (Art. 31, Allegato II sezione II) alla luce dell'onere della prova ingiustamente gravoso a carico del richiedente[16].

 

     La proposta dovrebbe prevedere leffetto sospensivo dei ricorsi contro decisioni negative in tutti i casi, senza distinguere tra le decisioni prese seguendo la procedura ordinaria e quelle prese nell'ambito della procedura accelerata. Ad un richiedente asilo dovrebbe essere concesso di rimanere nel territorio del paese di asilo fino a che non sia stata presa una decisione definitiva in merito al caso o allo Stato competente per lesame della domanda[17]. L'UNHCR chiede quindi che siano rivedute tutte le eccezioni agli effetti sospensivi del ricorso in appello (articolo 33(2)).

 

 

UNHCR Ginevra, luglio 2001

 


Osservazioni riassuntive dell'UNHCR

sulla proposta modificata della Commissione Europea di una

Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(COM. (2002) 326 definitivo)

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I.               COMMENTI GENERALI

 

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) lieto di presentare i seguenti commenti relativi alla proposta emendata della Commissione Europea di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Documento COM (2002) 326/ 2) pubblicata il 18 giugno 2002. I commenti dell'UNHCR del luglio 2001 sulla proposta iniziale, pubblicata il 20 settembre 2000, non hanno perduto, per molti aspetti, la loro validit. Questo documento pone l'accento sulle principali osservazioni dell'UNHCR sulla proposta emendata. Saranno seguite separatamente da ulteriori annotazioni pi dettagliate sotto forma di commento alla proposta.

 

L'UNHCR accoglie con favore il fatto che alcune delle osservazioni iniziali avanzate in relazione alla proposta iniziale siano state prese in considerazione. Queste includono: l'abolizione di alcune restrizioni all'applicazione dei principi fondamentali e delle garanzie relative alle procedure accelerate (ma non alle procedure alla frontiera), l'accesso all'assistenza legale durante tutte le fasi della procedura; l'obbligatoriet della formazione necessaria (invece che elementare) per quanti sono coinvolti nell'identificazione dei richiedenti asilo e nella determinazione dello status di rifugiato. La revisione tuttavia non del tutto positiva. La proposta sembra avere perduto considerevolmente in logica ed in termini di progresso verso una reale armonizzazione.

 

L'UNHCR spera che gli Stati membri siano disposti a superare l'apparente riluttanza ad impegnarsi in una maggiore armonizzazione procedurale. Gli standard minimi proposti non sono vincolanti; le eccezioni ammesse sono molto numerose e alcune clausole permettono agli Stati membri di mantenere, su punti importanti, leggi e regolamenti interni che potrebbero divergere dalla proposta di Direttiva. Il risultato di tali disposizioni di rallentare lobiettivo dellarmonizzazione. Certamente, nel lungo periodo, i costi legati all'adattamento legislativo a livello nazionale sarebbero controbilanciati dai benefici risultanti da un efficiente regime di asilo realmente comune.

 

L'UNHCR ha rilevato un approccio generale pi restrittivo nella proposta emendata di Direttiva. L'UNHCR esprime preoccupazione riguardo all'ampia formulazione dei poteri di detenzione, all'utilizzazione crescente delle procedure accelerate, alla sospensione di un numero considerevole di principi e garanzie nelle procedure che si svolgono alla frontiera, e all'eccessivo ampliamento delle eccezioni permesse rispetto al principio dell'effetto sospensivo del ricorso. La presentazione della proposta (Capo III) indica che le "procedure ordinarie" sono considerate come un procedimento piuttosto eccezionale, mentre le procedure accelerate si applicano e sembrano servire soprattutto a respingere o scoraggiare la maggioranza delle domande inoltrate negli Stati membri. Tali restrizioni sembrano riflettere, pi in generale, un cambiamento di prospettiva: da un'identificazione efficiente e sicura degli individui bisognosi di protezione alla limitazione dell'abuso reale o presunto, se non alla limitazione pura e semplice degli arrivi di richiedenti asilo.

 

L'UNHCR condivide pienamente la preoccupazione di stabilire procedure di asilo pi efficienti difendendo al tempo stesso il principio di equit. Questo nell'interesse di tutte le parti coinvolte, anche per assicurare la credibilit e l'efficienza rispetto ai costi dei regimi di asilo. Dovrebbe essere raggiunto un maggiore livello di efficienza rispetto a quello attuale, inter alia, con l'istituzione di una procedura unica per la determinazione di tutte le domande di protezione internazionale, con una particolare attenzione alla qualit delle decisioni di prima istanza. Nell'ambito di tali procedure, bisognerebbe dare la priorit all'esame di alcune categorie di domande e soprattutto introdurre un periodo limite di tre mesi per tutti i procedimenti di primo grado. Se gli Stati mettessero a disposizione le risorse necessarie per rispettare questa scadenza, non ci sarebbe bisogno di procedure e di strumenti legali separati che creano problemi di protezione.

 

II.             COMMENTI SPECIFICI

 

In considerazione del fatto che una versione commentata pi dettagliata della proposta sar presentata a breve, i commenti dell'UNHCR sono qui strutturati intorno ad alcuni principi fondamentali e non seguono necessariamente la struttura dei capi. Dove non indicato altrimenti, i riferimenti agli articoli sono quelli della proposta di Direttiva.

 

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Procedura unica per tutte le richieste di protezione internazionale

 

L'articolo 1 limita l'ambito di applicazione della proposta di Direttiva alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. Mentre l'articolo 3(3) apre la possibilit di applicare le clausole della Direttiva a richieste di protezione sussidiaria, chiaro che esse non rientrano necessariamente nel testo della proposta stessa.

 

L'UNHCR ribadisce che una procedura unica che esamini le domande di protezione internazionale aumenterebbe considerevolmente l'efficienza dei regimi d'asilo gi in funzione per l'identificazione di persone che necessitano di tale protezione, sia nell'interesse delle persone in questione che al fine della riduzione dei costi. Alla luce delle discussioni di esperti e del vasto consenso su questa questione durante le Consultazioni Plenarie sulla protezione internazionale, sarebbe deludente se venisse persa l'opportunit di introdurre una procedura unica. L'esame di una richiesta in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 permette di ottenere informazioni che potrebbero essere utilmente usate non solo per la definizione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra ma anche per le categorie che rientrano nella protezione sussidiaria. Le circostanze che costringono le persone a fuggire dal loro paese sono complesse e spesso di natura composita. L'identificazione dei bisogni di protezione non pu, quindi, essere fatta in modo settoriale. I casi devono essere esaminati nel loro complesso, ci che pu essere meglio raggiunto nell'ambito di una procedura unica che fornisca un insieme unico di norme procedurali e di garanzie. Essi dovrebbero inoltre essere esaminati secondo un criterio gerarchico, con la prima determinazione da effettuarsi in base alla Convenzione del 1951. Se tuttavia le procedure fossero mantenute separate, sarebbe necessario applicare le stesse norme e le medesime salvaguardie anche per l'identificazione delle persone che necessitano di forme di protezione sussidiaria.

           

L'UNHCR sottolinea inoltre che l'articolo 2(b) definisce una "richiesta di asilo" come una richiesta di protezione internazionale unicamente ai sensi della Convenzione del 1951. In base al diritto internazionale generale, invece, il termine asilo ricopre un ambito pi ampio rispetto a quello garantito dalla Convenzione di Ginevra e dovrebbe includere anche forme di protezione complementari e sussidiarie. Pertanto, la definizione del termine nel suddetto articolo, cos come il suo utilizzo in altre parti del documento, poco appropriata.

 

CAPO II - PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

 

L'UNHCR generalmente soddisfatto dei principi fondamentali e delle garanzie che dovrebbero essere applicate in ogni procedura di asilo. Rimangono tuttavia alcune preoccupazioni, illustrate qui di seguito.

 

Accesso alle procedure

 

L'articolo 5 (1) indica che la mancata presentazione della richiesta di asilo in tempi brevi  potrebbe essere considerata come un motivo, anche se non l'unico, per il rigetto della richiesta stessa. L'UNHCR vorrebbe sottolineare il fatto che esistono molte ragioni valide che possono ritardare la presentazione di una richiesta, fra le quali, per esempio, l'intervenuta necessit di consultare come prima cosa un legale, traumi e sensibilit di carattere culturale. Mentre il ritardo nel presentare una richiesta pu essere un elemento da considerare nel valutare la richiesta, ci non dovrebbe costituire un motivo di rigetto di per s, qualora sia l'unico motivo o solamente uno tra i motivi.

Inoltre, mentre l'UNHCR non ha obiezioni al requisito che la richiesta sia fatta di persona (articolo 5(2)), tale requisito non dovrebbe essere usato per inibire l'accesso alla procedura stessa, come potrebbe per esempio accadere nella circostanza in cui la persona sia detenuta.

 

Per assicurare che le autorit di frontiera non filtrino le domande inoltrate, importante secondo l'UNHCR, chiarire che costoro devono solamente registrare le domande di asilo e trasmetterle alle autorit competenti e non trattare le domande come dispone attualmente l'articolo 5(6).

 

Attenzione per le questioni di genere e i casi speciali

 

L'UNHCR vorrebbe incoraggiare nella Direttiva una maggiore sensibilit verso le questioni di genere. Mentre sono comprese misure speciali per i minori non accompagnati (articolo 15), la Direttiva manca di analoghe disposizioni speciali riguardanti le domande inoltrate da donne, da vittime di tortura o di abusi sessuali e da individui traumatizzati. I traumi e la particolare vulnerabilit legati alla violenza sessuale o a fattori culturali potrebbero essere uno dei moitvi del ritardo nella presentazione della richiesta. Tali motivi potrebbero anche indurre queste persone ad acconsentire inizialmente ad essere incluse in una richiesta unica inoltrata dal capofamiglia e, solo in un secondo momento, ad inoltrare una richiesta individuale. Ritardi di questo tipo non dovrebbero, quindi, portare ad un respingimento della richiesta come disposto, tra gli altri dall'articolo 5(4).

 

Mentre alcune misure speciali rispetto alla questione dei colloqui personali possono essere dedotte dall'articolo 11(2)(a), sarebbero tuttavia utili dei riferimenti pi espliciti, come nell'articolo 15, ai provvedimenti necessari per rispondere ai bisogni specifici delle donne richiedenti asilo, vittime di tortura o di violenza sessuale o di individui traumatizzati. Queste disposizioni dovrebbero includere il diritto per le donne richiedenti asilo di essere intervistate da un'intervistatrice e da un'interprete donna e, comunque, la certezza di colloqui a porte chiuse (articolo 11(1)), al fine di garantire  un'assoluta riservatezza, a meno che la richiedente non chieda altrimenti. E' opinione dell'UNHCR che misure speciali ed eccezioni siano necessarie anche riguardo alla detenzione (articolo 17), compresa quella alla frontiera (articolo 35). Per quanto riguarda i bambini, sarebbe utile un'integrazione dell'articolo 15 con un riferimento esplicito al principio dell'"interesse superiore del bambino".

 

L'UNHCR, inoltre, suggerisce l'uso nella Direttiva di parole di genere neutro.

 

Diritto di soggiorno durante l'esame della richiesta.

 

L'UNHCR apprezza che ai richiedenti asilo sia permesso di rimanere sul territorio degli Stati membri, fintanto che sia pendente la decisione sulla richiesta di asilo (articolo 6(1)). L'UNHCR, tuttavia, esprime preoccupazione per il fatto che tale diritto sia limitato alla procedura di primo grado, come da articolo 2 (e). Data l'importanza del trattamento cui i rifugiati possono essere sottoposti, al richiedente dovrebbe essere concesso di rimanere fino a quando una decisione definitiva sulla sua richiesta non sia stata presa, a meno che non siano applicabili al suo caso particolari eccezioni (si vedano in proposito le osservazioni UNHCR in merito agli appelli).

 

L'accesso all'UNHCR

 

L'articolo 9(1) (c) stabilisce che ai richiedenti asilo non viene negata la possibilit di comunicare con l'UNHCR. Nella pratica, tuttavia molti richiedenti non sono messi nella condizione di farlo, per molte ragioni. Dovrebbe quindi essere data ai richiedenti un'opportunit reale di comunicare con l'UNHCR.

 

Effettiva comunicazione con i richiedenti asilo

 

In una procedura in cui molto dipende dalla testimonianza degli individui, le informazioni sul richiedente asilo e l'effettiva comunicazione con lo stesso sono essenziali. Non possibile alcuna sostanziale procedura se non esiste un'appropriata informazione su materie spesso complesse. L'UNHCR esprime perci preoccupazione per le clausole dell'articolo 9 (1) in base al quale le informazioni devono essere fornite al richiedente in una lingua che " ragionevole supporre il richiedente possa capire" piuttosto che in una lingua che egli capisce. Lo stesso pu dirsi in relazione al ruolo dell'interprete (articolo 11 (2)(b)). L'esperienza dimostra che molto spesso il presupposto che un richiedente parli la lingua ufficiale del proprio paese di origine pu rivelarsi erroneo. Se, tuttavia, la difficolt a fornire informazioni e un servizio di interpretariato in una lingua compresa dal richiedente dovuta alla sua mancanza di collaborazione e alla sua mala fede, dovranno essere previste specifiche eccezioni. Gli interpreti dovrebbero inoltre essere messi a disposizione ogni volta che sia necessario invece che laddove sia ragionevole, come previsto attualmente dall'articolo 9 (1) (b).

 

L'UNHCR esprime inoltre preoccupazione per la possibilit che il colloquio personale possa essere omesso, nel caso in cui l'autorit competente non sia in grado di fornire un interprete (articolo 10 (2)(c )). L'esposizione dei fatti a nome del richiedente, piuttosto che attraverso  un colloquio personale, nel caso in cui un interprete non sia disponibile, come disposto dall'articolo 10 (3), Par. 2, non pu eliminare il bisogno  fondamentale di una comunicazione effettiva con il richiedente.

 

Accesso all'informazione, alla consulenza e all'assistenza legali

 

L'UNHCR accoglie con favore la clausola in base alla quale ai richiedenti asilo deve essere fornita l'opportunit di consultare un legale o un altro consulente su questioni relative alla propria richiesta di asilo, come previsto nell'articolo 13(1). L'UNHCR accoglie anche con favore la disposizione secondo la quale l'assistenza legale gratuita deve essere messa a disposizione del richiedente in caso di appello, come disposto dall'articolo 13 (2). L'UNHCR apprezzerebbe inoltre che le limitazioni all'accesso da parte dei legali e da altri consulenti non impedissero il diritto del richiedente asilo di consultare effettivamente un legale.

 

L'articolo 14(1) prevede, per il richiedente asilo e per il suo consulente legale, alcune limitazioni di  accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente. Mentre l'articolo 7 (1)(b) giustamente dispone che gli Stati membri assicurino che notizie precise sul paese di origine saranno rese disponibili alle autorit competenti, esso non esclude che le fonti su cui tali informazioni sono basate possano essere precluse all'esame del richiedente asilo o del suo legale. Tale approccio pone il richiedente asilo e l'autorit accertante in posizioni di disparit.

L'UNHCR raccomanda che le informazioni e le loro fonti possano non essere accessibili al richiedente solo nei casi in cui sia evidente che la divulgazione di tali informazioni comprometterebbe la sicurezza nazionale o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono le informazioni in questione.

 

Detenzione dei richiedenti asilo

 

La conferma del principio generale secondo cui i richiedenti asilo non dovrebbero essere trattenuti, di per se accolta con favore. Tuttavia l'UNHCR nutre delle serie preoccupazioni in merito all'ampia formulazione del potere di trattenere, nei casi in cui il trattenimento sia "oggettivamente necessario per un esame efficiente della domanda" (articolo 17(1), par.1) o "necessario per giungere rapidamente ad una decisione"(articolo 17(2)). L'UNHCR ritiene che tale formula sia troppo vaga e generica per giustificare una misura cosi severa quale la privazione della libert. Potrebbe essere interpretata, ad esempio, come un'autorizzazione al trattenimento del richiedente asilo per motivi di rapidit amministrativa o per convenienza pratica.

 

L'UNHCR sostiene che l'elenco delle possibili eccezioni alla regola generale di non detenere il richiedente asilo, fornito nelle Conclusioni del Comitato Esecutivo N. 44 (XXXVII) del 1986, continui a soddisfare l'interesse degli Stati. Le eccezioni (insieme alla guida esplicativa menzionata dalle linee guida dell'UNHCR sulla detenzione) alle quali, se necessario, si pu ricorrere sono:

 

(i) Verificare l'identit

            Riguarda i casi in cui l'identit sconosciuta o in dubbio.

 

(ii) Determinare gli elementi su cui si fonda la richiesta per lo status di rifugiato o per l'asilo

Il  richiedente asilo pu essere detenuto esclusivamente per un colloquio preliminare al fine di accertare gli elementi sui quali si basa la richiesta di asilo. Questo comporta un'analisi dei fatti essenziali, come ad esempio il motivo della richiesta d'asilo, e non si dovrebbe estendere alla determinazione nel merito della richiesta e di altri aspetti sostanziali. Questa eccezione al principio generale non pu essere usata per giustificare la detenzione durante l'intero processo di determinazione dello status o per un periodo di tempo illimitato.

 

(iii) Casi in cui il passaporto e/o i documenti di identit del richiedente asilo siano illeggibili oppure egli abbia usato documenti falsi per ingannare le autorit dello Stato in cui ha intenzione di chiedere asilo

Deve essere appurata la mancanza di buona fede da parte del richiedente nel sottoporsi al procedimento di identificazione. Per quanto riguarda i richiedenti asilo che usano documenti falsi o che viaggiano senza nessun documento, la detenzione ammessa quando sia provata l'intenzione di ingannare le autorit o di rifiutarsi di cooperare con esse. I richiedenti asilo che arrivano senza documenti perch non sono stati in grado di ottenerli nel loro paese di origine, non dovrebbero essere detenuti per questo motivo.

 

(iv) Proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico

I casi in cui esista evidenza che il richiedente asilo ha dei precedenti penali e/o legami che potrebbero far presupporre lesistenza di in pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

 

L'UNHCR apprezza l'interesse degli Stati membri, evidente nella proposta della Direttiva, ad affrontare i problemi legati all'abuso del diritto di asilo e, a questo proposito, usare la detenzione quale deterrente. L'UNHCR quindi disponibile a discutere ancora i termini in cui tali questioni possano essere risolte senza compromettere le norme fondamentali sui diritti umani.

 

Sarebbe utile fornire una lista di principi guida sulla detenzione, contenente ad esempio disposizioni specifiche per i minori e per altre categorie di persone vulnerabili che dovrebbero essere detenute solo come ultima possibilit e per il minor tempo possibile. Inoltre, l'UNHCR considera importante che la Direttiva fornisca alternative valide alla detenzione come ad esempio l'obbligo di residenza presso centri di accoglienza con limitazioni alla libert di movimento, o l'obbligo di firma. Suggerimenti in proposito possono essere trovati anche nelle Linee guida dell'UNHCR sugli standard e le norme relativi alla detenzione dei richiedenti asilo.

 

A causa della gravit dei provvedimenti di detenzione, l'UNHCR accoglie con favore l'obbligo del riesame periodico dell'ordine di detenzione. L'articolo 17 prevede questa opportunit senza che essa sia necessariamente richiesta dal detenuto.

 

Effetti del ritiro implicito o esplicito della richiesta di asilo

 

L'UNHCR nota che, secondo la proposta di Direttiva, il ritiro implicito o esplicito di una richiesta di asilo pu portare sia all'interruzione che al rigetto della richiesta stessa. E' opinione dell'UNHCR che qualsiasi revoca di una richiesta dovrebbe portare ad un'interruzione del suo esame e ad una chiusura della pratica piuttosto che ad un respingimento.

 

CAPO III - PROCEDURE DI PRIMO GRADO

 

Distinzione fra ammissibilit ed esame nel merito della richiesta

 

L'UNHCR nota che alcune considerazioni sui criteri di ammissibilit (articolo 25) sono state inserite nelle procedure accelerate. Questa mancanza di distinzione fra questioni di ammissibilit, che sono di natura formale, e l'esame nel merito della richiesta, rischia di creare confusione fra livelli estremamente diversi di valutazione di una richiesta di asilo. L'UNHCR raccomanda con forza che le questioni di ammissibilit formale di una richiesta siano trattate in un capo a parte, chiaramente distinto dalle questioni riguardanti il merito sostanziale di una richiesta, cos come avveniva inizialmente. Per sottolineare la distinzione fra questioni d'ammissibilit e di merito di una richiesta, l'UNHCR raccomanda un cambiamento nella terminologia: laddove questioni di ammissibilit formale determinino una decisione definitiva in una procedura di asilo, gli Stati membri possono dichiarare inammissibile una richiesta invece che "respingerla". Questa distinta terminologia riflette in maniera adeguata il fatto che un rifiuto di ammissibilit non si fonda su un esame di merito della richiesta.

 

Allo stesso modo, come osservazione generale, gli Stati membri potrebbero rendersi conto del fatto che trattare una richiesta palesemente fondata o manifestamente infondata pu essere pi efficace che esaminare preventivamente le questioni di ammissibilit. L'UNHCR apprezza che questa possibilit sia prevista nella proposta di Direttiva ed incoraggia gli Stati a considerarla in termini pi generali.

 

Per quanto riguarda le cause di inammissibilit proposte nella proposta di Direttiva, l'UNHCR osserva quanto segue:

 

Secondo l'articolo 25 (d) una richiesta di asilo pu essere considerata inammissibile se una richiesta di estradizione stata inoltrata da uno Stato membro dell'UE o da un altro Stato terzo "sicuro". E' opinione dell'UNHCR che l'approccio proposto sia problematico, poich mette insieme una decisione su una richiesta di asilo ed una distinta procedura di estradizione. L'UNHCR, nell'ambito della proposta della Commissione Europea di una decisione quadro del Consiglio per le procedure di mandato e arresto europeo negli Stati membri, ha proposto che in tali casi le procedure di asilo siano sospese e siano riprese e portate a termine solo dopo la fine del processo. Questo pu essere fatto sia nello Stato in cui la procedura di asilo era inizialmente in corso oppure mediante un trasferimento della competenza per la richiesta di asilo ad uno Stato membro dell'UE o un altro paese terzo sicuro verso il quale ha luogo l'estradizione.

 

Con riferimento all'articolo 25 (e) l'UNHCR nota che l'incriminazione del richiedente  da parte di un tribunale penale internazionale costituisce materia di esclusione e quindi riguarda il merito del caso, ci che potenzialmente coinvolge complesse questioni legali. Questo fatto deve essere pertanto preso in considerazione nella fase di analisi sostanziale della procedura e non pu essere lasciato alla fase di ammissibilit formale.

 

L'UNHCR prende atto dell'inclusione della nozione di paese terzo "sicuro" in base all'articolo 25 (c) 27 e 28, e l'elaborazione di questa nozione nell'Allegato 1. Dal punto di vista dell'UNHCR, l'applicabilit e quindi l'utilit di questa nozione dubbia, dal momento che i paesi ora alla periferia dell'Unione entreranno presto nell'UE.

 

Come risulta chiaramente dal preambolo della Convenzione del 1951 sui rifugiati e dalle numerose Conclusioni del Comitato Esecutivo, i problemi riguardanti la protezione dei rifugiati hanno rilevanza internazionale e nessuna soluzione soddisfacente pu essere raggiunta in mancanza di cooperazione internazionale. E' per questa ragione che l'UNHCR accoglie generalmente con favore gli accordi multilaterali come quelli stipulati dall'Unione Europea per definire i criteri ed i meccanismi che determinano lo Stato competente per l'esame delle richieste di asilo, e che mirano ad assicurare effettiva protezione alla persona interessata. Le preoccupazioni dell'UNHCR in merito al concetto proposto di paese terzo "sicuro" sono le seguenti:

 

Secondo l'articolo 28 (1) (a) gli Stati membri possono chiedere di trasferire ad un paese terzo la responsabilit dell'esame di una richiesta di asilo, "qualora il richiedente abbia avuto la possibilit di ottenere protezione dalle autorit di quel paese". L'UNHCR considera inappropriato far derivare la responsabilit di uno Stato terzo dalla mera presenza del richiedente sul suo territorio. La mera presenza spesso il risultato di circostanze fortuite. L'UNHCR raccomanda pertanto la cancellazione dell'articolo 28(1)(a).

 

L'UNHCR esprime ugualmente riserve relativamente alla possibilit per gli Stati membri di rifiutare al richiedente l'accesso alle procedure - e inviarlo in un paese terzo - solamente perch in base all'articolo 28 (1) (b) "vi sono motivi per ritenere che il richiedente sar ammesso ()". L'UNHCR rimane dell'idea che il trasferimento di un richiedente asilo ad un paese terzo non dovrebbe avere luogo almeno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

       che il paese terzo abbia espressamente acconsentito a riammettere la persona nel suo territorio ed esaminare la richiesta di asilo; quindi lattuale paragrafo dovrebbe essere sostituito dallassicurazione che il paese terzo acconsente ad ammettere il richiedente nel suo territorio ed a considerare la domanda di asilo nel merito";

       che lo Stato terzo protegger il richiedente dal refoulement e lo tratter secondo  gli standard riconosciuti  dei diritti umani fondamentali, fino a quando non sar  trovata una soluzione definitiva, vale a dire che il paese da considerare "sicuro" per quel particolare richiedente. In questo contesto l'adesione alla Convenzione del 1951 e al suo Protocollo del 1967 e la rispettiva prassi degli Stati rimangono un fattore critico;

       che il richiedente abbia legami o stretti contatti con il paese terzo cos che sembri ragionevole e giusto sollecitarlo a presentare in maniera prioritaria in quel paese la sua richiesta di asilo; a questo proposito, lintenzione del richiedente asilo, se giustificata, dovrebbe essere, per quanto possibile, presa in considerazione.

 

Senza queste garanzie, i richiedenti asilo potrebbero facilmente trovarsi "in orbita". Se un paese sicuro oppure no, non una richiesta generica alla quale si possa rispondere in maniera identica per ogni richiedente asilo che mette piede in quel particolare paese. La decisione riguardo il trasferimento del richiedente asilo in un paese terzo, per l'esame della richiesta, deve essere presa sulla base di un'analisi del caso individuale.  E' per questa ragione che l'UNHCR molto scettico sull'uso di liste di paesi. Ne consegue che l'UNHCR ha forti riserve sull'articolo 27 della proposta. L'onere di provare che il paese terzo non sicuro non spetta al richiedente asilo, ma al paese che desidera rimuovere il richiedente dal proprio territorio.

 

La "regola" delle procedure accelerate

 

E' significativo che l'intero capo sulle decisioni di prima istanza della proposta di Direttiva si riferisca solamente alla procedura accelerata. In questo senso, il titolo previsto nella proposta di Direttiva non sembra appropriato.

 

Gli Stati membri hanno interesse ad assicurare pi in generale che le procedure siano maggiormente efficienti, piuttosto che ad introdurre una molteplicit di procedure parallele. Uno strumento efficace per assicurare l'efficienza quello di definire dei tempi limite per tutte le procedure, in particolar modo per le procedure di primo grado. L'UNHCR propone pertanto un tempo limite generale di tre mesi per giungere ad una decisione sulla richiesta di asilo in primo grado. Questo tempo limite pu essere esteso per ragioni particolari, come per esempio l'esame di un caso molto complesso. Tuttavia l'esperienza dimostra che la stragrande maggioranza delle domande di asilo tende a provenire dai cittadini di un limitato numero di Stati, ci che rende possibile creare delle competenze riguardo alle informazioni sui paesi di origine.  Tale tempo limite , secondo il parere dell'UNHCR, pi efficace rispetto a quello previsto dall'articolo 24.

 

Limpegno dellUnione Europea a combinare la rapidit con la qualit della decisione, porter anche alla riduzione del numero di appelli, che tendono ad essere particolarmente lunghi. In alcuni paesi questo potrebbe richiedere ulteriori finanziamenti e formazione professionale. Sarebbe altres utile porre laccento sulla fase istruttoria, piuttosto che a quella del contraddittorio, per ottenere le informazioni rilevanti in una maniera pi collaborativa, basata sulla fiducia reciproca.

 

Come sottolineato nei commenti precedenti, la procedura di asilo pu essere accelerata in diversi modi, compresi: dando la precedenza a specifiche categorie di domande; stabilendo delle proroghe pi brevi ma ragionevoli per gli appelli; riducendo il tempo richiesto per l'esaurimento del processo di appello; e semplificando e/o definendo delle priorit nel contesto degli appelli e dei riesami.  Invece di stabilire procedure di riesame accelerate separate, potrebbe essere data la priorit, nell'ambito della procedura ordinaria, all'esame di determinate categorie di richieste, come quelle manifestamente infondate e palesemente fondate, quelle provenienti da minori non accompagnati /separati che chiedono asilo e altre categorie di persone vulnerabili.

 

Le domande palesemente fondate meritano una pronta attenzione dal momento che coinvolgono persone i cui casi non solo possono essere trattati in modo efficace e veloce, ma che sono state esposte cosi chiaramente a seri pericoli da meritare che sia loro assicurata sicurezza e stabilita al pi presto possibile.

 

Rispetto alle domande manifestamente infondate, l'UNHCR nota che l'articolo 29 (a) non tiene in considerazione alcuni elementi rilevanti per la protezione sussidiaria. L'UNHCR desidera ricordare la Conclusione del Comitato Esecutivo N.30, che si riferisce alle domande manifestamente infondate come a quelle che non hanno "alcun nesso n con i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato rifugiato (), n con altri criteri che giustifichino la concessione dell'asilo";

 

Come notato in precedenza, l'asilo in questo senso pi ampio dello status di rifugiato secondo la Convenzione sui rifugiati del 1951.

 

L'UNHCR non concorda con l'articolo 29 (c) che dispone una procedura accelerata per un richiedente che " sia manifestamente escluso dallo status di rifugiato". Secondo l'esperienza dell'UNHCR, le decisioni di esclusione dallo status di rifugiato sono complesse e richiedono un attento esame della richiesta di asilo, non solo per le gravi conseguenze per il richiedente stesso ma anche per far s che qualsiasi prova rilevante possa essere raccolta e considerata come parte della procedura di determinazione dello status. L'UNHCR auspica, quindi, che questo paragrafo non sia adottato.

 

In base agli Articoli 30 e 31 e all'Allegato II una richiesta pu anche essere considerata manifestamente infondata qualora il richiedente provenga da un "paese di origine sicuro". L'UNHCR riconosce che le domande di asilo possono essere presentate da persone provenienti da paesi nei quali non esistono, in generale, seri rischi di persecuzione. L'UNHCR non ha obiettato in linea di principio all'uso di questa nozione come strumento procedurale che consente l'esame  con procedure accelerate. Sarebbe tuttavia importante specificare pi chiaramente nell'articolo 31, che l'uso di tale strumento procedurale non aggrava l'onere della prova a carico del richiedente asilo e che rimane essenziale valutare pienamente nel merito ogni caso individuale.

 

L'articolo 32 della proposta di Direttiva descrive altri motivi per esaminare le domande di asilo con una procedura accelerata. Secondo la Conclusione N.30  (XXXIV) del 1983 del Comitato Esecutivo dell'UNHCR, i regimi d'asilo devono essere in grado di determinare rapidamente i casi evidenti di frode, abuso e falsa dichiarazione. L'articolo 32 sembra descrivere le domande che ricadono in generale in questa categoria, ma le preoccupazioni riguardo ad alcune delle disposizioni, come sottolineato nei precedenti commenti, rimangono. In particolare l'articolo 32 (h) sembra esulare dall'ambito di applicazione dei casi previsti nella Conclusione N.30 del Comitato Esecutivo.

 

Nonostante quanto detto sopra, l'UNHCR considera importante ricordare che la principale misura per accelerare l'esame di una richiesta di asilo di natura pratica: la sostanza della richiesta deve prestarsi ad un esame ed ad una decisione immediata.

 

 

Procedure separate alla frontiera

 

L'UNHCR nota che le disposizioni sulle procedure alla frontiera, che sono separate e parallele alle procedure ordinarie ed accelerate, sono state incluse per volont degli Stati membri. Non c' ragione per cui l'esame dei requisiti di legge nei casi di asilo esaminati alla frontiera differisca considerevolmente da quelli valutati all'interno del territorio. Data l'importanza della testimonianza personale nella determinazione delle domande di asilo, la mancanza del requisito del  colloquio personale solleva particolari preoccupazioni. L'UNHCR raccomanda l'inclusione nell'articolo 35 (1) delle salvaguardie fondamentali contenute negli Articoli 7, 8(1), 9, 10(1), 12,12 e 16(3) della proposta di Direttiva.

 

Inoltre, dato che la permanenza alle frontiere o nelle zone di transito generalmente equivalente alla detenzione e non pu essere considerata una situazione adatta alla determinazione dello status di rifugiato, la permanenza di un richiedente asilo alla frontiera dovrebbe protrarsi per il minor tempo possibile, ed essere soggetta a revisione giudiziaria.  Sarebbe particolarmente importante, nelle procedure iniziate alla frontiera, dare la precedenza alle domande manifestamente infondate e a quelle palesemente fondate e disporre delle eccezioni e delle speciali misure per le persone vulnerabili e per i minori, nel pieno rispetto dell'unit familiare.

 

CAPO IV - PROCEDURE DI APPELLO

 

Effetto non sospensivo delle procedure di appello

 

L'UNHCR nota con favore che il richiedente ha il diritto ad impugnare la decisione sulla propria richiesta di asilo e, per esempio, chiedere il riesame di tutti gli aspetti formali e sostanziali da parte di un giudice (un tribunale o un altro organo indipendente ed imparziale).

 

L'UNHCR nutre forti preoccupazioni riguardo le ampie eccezioni al principio dell'effetto sospensivo dell'appello, rispetto ad una decisione negativa, enumerate negli Articoli 29(2), 39(3) 39(4) e 40(1) e (3). Se al richiedente non permesso di attendere sul territorio dello Stato membro, il rimedio a tale decisione di fatto inefficace. Anche le domande manifestamente infondate, come definite nelle Conclusioni del Comitato Esecutivo, devono essere suscettibili di una qualche forma di revisione. L'UNHCR potrebbe accettare limitazioni dell'effetto sospensivo automatico di un appello in casi chiaramente circoscritti  di manifesta infondatezza, a condizione che un tribunale o un altro organo indipendente abbia riesaminato e confermato il rifiuto dell'effetto sospensivo, tenendo in considerazione il probabile risultato dellappello.

 

E' opinione dell'UNHCR che le garanzie previste nel paragrafo precedente siano fondamentali, date le conseguenze potenzialmente molto gravi di un'erronea determinazione nell'ambito della prima istanza. Tale requisito dovrebbe essere considerato alla luce della necessit di rispettare il principio di non refoulement, che prevede eccezioni strettamente definite.  Questo principio dovrebbe essere osservato in tutti i casi, indipendentemente dal fatto che  la decisione negativa sia presa nell'ambito di una procedura di ammissibilit istituita per l'applicazione del concetto di paese terzo "sicuro" o in un esame nel merito.

 

Alla luce di quanto detto sopra, l'UNHCR esprime preoccupazione per le eccezioni previste nell'articolo 39 (2) 39(4) e propone che l'articolo 39(3) sia emendato cos da essere applicato solo a casi che siano stati dichiarati manifestamente infondati.  Secondo l'UNHCR, le eccezioni al riesame della decisione di non garantire l'effetto sospensivo, previste dall'articolo 40(3) (a), (3) (b) e 3(d), dovrebbero essere cancellate.

 

III.           CONCLUSIONI

 

L'UNHCR apprezza la decisione degli Stati membri dell'Unione Europea e l'iniziativa della Commissione di armonizzare le loro procedure nel quadro del Trattato di Amsterdam. L'adozione di uno strumento comunitario ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, si tradurr in procedure di asilo pi efficienti e sicure in tutta l'Unione.

L'UNHCR nutre, tuttavia, alcune preoccupazioni in merito all'approccio complessivo, che tende a dare spazio agli standard pi bassi presenti nelle legislazioni nazionali e nelle pratiche degli Stati membri. Il rischio di un'armonizzazione verso il basso sar inevitabilmente maggiore se la Direttiva conterr ampie possibilit di deroga e margini di discrezionalit. L'UNHCR spera vivamente che migliori pratiche prevarranno, in piena conformit con gli standard internazionali.

 

Tenendo presente queste preoccupazioni, l'UNHCR ha avanzato le osservazioni precedenti.  Per alcuni aspetti della proposta, come ad esempio la nozione di paese terzo "sicuro", di paese d'origine sicuro o di procedura accelerata, l'UNHCR ha notato che l'enfasi posta sugli strumenti procedurali rischia di mettere in secondordine i concetti ed i principi fondamentali sui cui si suppone che la determinazione dello status di rifugiato debba fondarsi.

 

L'UNHCR nondimeno perfettamente consapevole della necessita di stabilire procedure efficienti per aumentare la credibilit del regime di asilo. Diverse proposte sottolineate in precedenza, avrebbero, secondo l'UNHCR, il considerevole vantaggio di aumentare l'efficienza senza sacrificare la sicurezza o i principi fondamentali. Esse includono fra le altre:

 

       l'istituzione di una procedura unica per la determinazione di tutte le domande di protezione internazionale, cos da evitare che si debbano iniziare procedure separate per la protezione sussidiaria in caso di diniego dello status sulla base della Convenzione sui rifugiati del 1951;

 

       la definizione di tempi massimi ristretti per tutte le decisioni nelle procedure di prima istanza;

 

       la determinazione in via prioritaria delle istanze relative ad una determinata tipologia di casi, ad esempio  quelli manifestamente infondati o palesemente fondati, i casi speciali come quelli che riguardano minori; 

 

       una decisa  attenzione alla qualit delle decisioni prese in prima istanza, da migliorare con risorse e formazione adeguate, al fine di  ridurre il numero degli appelli;

 

       la  limitazione degli appelli ad un unico livello sia per gli aspetti formali che sostanziali;

 

       l'accelerazione delle procedure di appello per i casi manifestamente infondati, compresa la riduzione dei termini per la presentazione dell'appello;

 

      la previsione di  un limitato numero di eccezioni al principio di effetto sospensivo (automatico) dell'appello, con l'obbligo di revisione e autorizzazione del diniego dell'effetto sospensivo,  da parte di un giudice.

 

Per un'armonizzazione ulteriore nell'Unione Europea del procedimento decisionale in materia di asilo, l'UNHCR incoraggia la costituzione di un comitato consultivo, per monitorare il processo decisionale delle autorit amministrative competenti per le decisioni in primo grado e ridurre gradualmente le discrepanze nella giurisprudenza. L'UNHCR disponibile ad offrire la collaborazione dei suoi esperti per l'istituzione ed il funzionamento di tale organo. Con un sistema efficiente di informazioni aggiornate provenienti dai paesi di origine a disposizione dell'autorit accertante, tale organo consultivo potrebbe sostenere l'armonizzazione delle interpretazioni divergenti della Convenzione sui rifugiati del 1951 o la Direttiva sulle qualifiche.

 

L'UNHCR si attende di continuare il dialogo con la Commissione e gli Stati membri su queste come su altre questioni salienti, che sono affrontate da altri strumenti rilevanti dell'Unione Europea.

 

 

UNHCR Ginevra, gennaio 2003

 

 


Commenti aggiuntivi dell'UNHCR alla proposta modificata di una

Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 (COM (2000) 578 definitivo)

___________________________________________________________________________

 

 

Introduzione

 

In vista della discussione tra gli Stati membri dell'Unione Europea sulla proposta di Direttiva riguardo le procedure di asilo e in linea con il suo ruolo di supervisione, l'UNHCR coglie l'occasione per presentare ulteriori commenti alla proposta di Direttiva, cos come attualmente delineata.

 

L'UNHCR segue con attenzione le negoziazioni fino a questo punto e teme che la Direttiva possa non stabilire standard minimi appropriati. In contraddizione con l'obiettivo di raggiungere una sostanziale armonizzazione delle procedure di asilo, la proposta di Direttiva prevede ampie clausole opzionali, eccezioni e deroghe, anche a consolidati principi del diritto internazionale del rifugiato, dei diritti umani e del diritto amministrativo in generale. L'UNHCR osserva che non stato possibile trovare un accordo sulla definizione di detenzione per i richiedenti asilo e i motivi che la rendono ammissibile. L'UNHCR esprime, inoltre, preoccupazione per le restrizioni nell'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legale, tra l'altro, nelle procedure di appello. Mentre accoglie con favore il riferimento specifico all'interesse superiore del bambino, l'UNHCR si rammarica che non siano state incluse clausole specifiche che assicurino un approccio pi attento alle questioni di genere.

 

L'UNHCR spera che nella discussione imminente, l'attenzione sar focalizzata sulla necessit di stabilire standard comuni per procedure di asilo corrette ed efficienti e che i commenti dell'UNHCR, sia quelli precedenti che quelli illustrati qui di seguito, saranno seriamente presi in considerazione[18].

 

Articolo 23 - Procedure di esame

 

L'UNHCR nota l'introduzione di un - bench relativamente generoso - limite di tempo per le decisioni riguardo le richieste di asilo, cos come il riferimento alla possibilit di stabilire delle priorit per la valutazione dei casi nelle procedure di primo grado. Questa prassi accettabile, nella misura in cui sia data priorit ai casi ben fondati, a quelli manifestamente infondati e ai casi speciali.

 

Articolo 23 A - Procedure specifiche

 

Mentre la proposta precedente stabiliva specifiche eccezioni a principi e garanzie fondamentali definiti nella Direttiva, la proposta attuale sembra lasciare alla discrezione degli Stati membri le deroghe a tali principi e garanzie fondamentali. Questo cambiamento suscita preoccupazione, nella misura in cui la proposta manca di definire chiaramente i principi e le garanzie ai quali non sono permesse eccezioni. Tale approccio inoltre, non contribuisce all'obiettivo dell'armonizzazione degli standard procedurali.

 

Articolo 25 - Domande inammissibili

 

Al fine di sottolineare la necessaria distinzione tra gli aspetti attinenti l'ammissibilit di una domanda di asilo e quelli attinenti la sostanza o il merito della stessa, l'UNHCR propone l'uso coerente del termine respingimento con riferimento ad una decisione negativa sulla sostanza della domanda, e l'utilizzo invece dell'espressione  dichiarare o considerare inammissibile in caso di decisioni sull'ammissibilit. Di conseguenza, l'UNHCR ritiene che le parole e pu respingerla dovrebbero essere cancellate dall'articolo 25(2) e (3) della proposta di Direttiva.

 

Articolo 26 - Applicazione del concetto di paese di primo asilo

 

Nell'esperienza dell'UNHCR, il riconoscimento di un individuo come rifugiato, da parte di uno Stato o dell'UNHCR, non implica necessariamente l'effettiva protezione della persona nel paese in questione. Inoltre, il termine protezione equivalente non definito. E' opinione dell'UNHCR che, in linea con la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e come stabilito dalle Conclusioni di Lisbona sulla "protezione efficace,"[19] il richiedente asilo o il rifugiato dovrebbe potersi avvalere di "protezione efficace" nel paese di primo asilo. 

 

Articolo 28 - Applicazione del concetto di paese terzo sicuro

 

Nei suoi commenti precedenti, l'UNHCR aveva evidenziato come il concetto di "paese terzo sicuro" sia destinato a perdere la sua validit con l'allargamento previsto nel 2004 quando, paesi che sono ora alla periferia dell'UE diventeranno membri a pieno titolo. Se il concetto dev'essere mantenuto, l'UNHCR desidera reiterare che la responsabilit primaria di assicurare protezione spetta allo Stato nel quale la domanda stata presentata. Un trasferimento di tale responsabilit pu essere previsto in determinate circostanze, allorch esista un legame o un collegamento significativo che renderebbe ragionevole per il richiedente presentare la sua domanda in quello Stato e laddove lo Stato sia sicuro, ovvero abbia la capacit e la volont di determinare i bisogni di protezione internazionale e di assicurare una protezione efficace[20], se necessario. Il semplice transito attraverso un paese terzo non costituisce generalmente un legame significativo. L'UNHCR esprime particolare preoccupazione riguardo alla proposta di espandere l'applicazione del "concetto di paese terzo sicuro" cos da includere paesi con i quali il richiedente non ha necessariamente legami e attraverso i quali non neppure passato, ma avrebbe la possibilit di chiedere protezione e sarebbe ammesso negli stessi.

 

Articolo 29 - Domande infondate

 

Secondo l'UNHCR, una richiesta di asilo che pu essere respinta come infondata una richiesta che non risponde n agli standard per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure a quelli per la concessione di protezione sussidiaria.

L'Articolo 29(2) identifica un certo numero di categorie nelle quali - cos come per le domande manifestamente infondate le richieste possono, in particolare, essere respinte. A questo proposito, il riferimento alla nozione di rilevanza minima nell'Articolo 29(2)(a) introduce un criterio vago per la determinazione dell'infondatezza della richiesta e l'UNHCR suggerisce perci che sia eliminato.

 

Articolo 30 A - Designazione dei paesi di origine sicuri

 

L'UNHCR favorevole a che l'identificazione di paesi d'origine generalmente sicuri si basi su informazioni provenienti da diverse fonti, compreso l'UNHCR. La procedura per determinare tali paesi dovrebbe essere sufficientemente flessibile da prendere in considerazione i cambiamenti sia improvvisi che graduali in un determinato paese d'origine.

 

Articolo 31 - Applicazione del concetto di paese d'origine sicuro

 

L'UNHCR non contrario al concetto di "paese d'origine sicuro", laddove esso sia usato come uno strumento procedurale per l'assegnazione di queste domande a procedure accelerate, specialmente nei procedimenti di ricorso. Dal punto di vista dell'UNHCR, tuttavia, la presunzione che il richiedente proviene da un paese sicuro deve poter essere effettivamente oppugnabile. Ogni caso individuale dovrebbe continuare ad essere pienamente esaminato nel merito. L'UNHCR esprime la preoccupazione che la proposta di Direttiva, cos come attualmente formulata, attribuisca l'onere della prova interamente al richiedente al quale spetta la responsabilit di presentare le ragione per le quali un paese, nel suo caso specifico, non pu essere considerato sicuro.

 

Articoli 35 e 35A - Procedure di frontiera

 

L'UNHCR esprime forte preoccupazione per le clausole riguardanti le procedure di frontiera, che permettono un numero maggiore di importanti eccezioni da principi e garanzie generali, in rapporto a versioni precedenti della proposta di Direttiva. Secondo l'UNHCR, le procedure di asilo, sia allinterno del paese che alla frontiera, dovrebbero essere basate sugli stessi principi e garanzie fondamentali.

 

Pur accogliendo con favore il fatto che l'articolo 35(3) stabilisca un tempo limite per il trattenimento in un'area riservata  alla frontiera - equivalente a detenzione- l'UNHCR nota che ci implica la possibilit che i richiedenti siano soggetti automaticamente ad un trattenimento di quattro settimane, senza possibilit di verifica giurisdizionale. Inoltre, eccezioni e misure speciali dovrebbero essere previste per le persone vulnerabili, individui con bisogni speciali, in particolare minori e donne richiedenti asilo, e il diritto all'unit familiare dovrebbe essere pienamente rispettato. 

 

Articolo 35A - Procedure di frontiera

 

L'UNHCR esprime forte preoccupazione per l'introduzione di ulteriori eccezioni alle garanzie procedurali per categorie specifiche di richieste nel contesto delle procedure di frontiera. Secondo la formulazione attuale dell'articolo 35A, nessun principio e garanzia minima sembrano essere validi in alcuni casi e l'accesso alla procedura di asilo (e al territorio) pu essere negato completamente. Ci rischia di essere in deroga a norme e principi del diritto internazionale del rifugiato e dei diritti umani. Di conseguenza, secondo l'UNHCR, questa clausola dovrebbe essere cancellata.

 

Nel caso essa sia mantenuta, sar necessario affrontare le questioni seguenti:

     Un'audizione personale del richiedente asilo da parte dell'organo competente per la determinazione della necessit di protezione internazionale deve aver luogo per ogni caso; inoltre, altri principi e garanzie fondamentali dovrebbero essere previsti per tutti i casi trattati in una procedura di frontiera.

     Prima del rinvio di un richiedente - che rientri nell'articolo 35A(1)(a), o (b) - in un paese terzo, il richiedente asilo o il rifugiato in questione dovrebbe avere la possibilit di confutare efficacemente la presunzione di sicurezza nel paese terzo. Sono inoltre necessarie assicurazioni sulla riammissione e l'accesso ad una procedura di asilo o la possibilit di riavvalersi della protezione efficace del paese terzo.

     L'articolo 35A(1)(c) introduce l'espressione pericolo per la comunit  in generale che non definita nel diritto internazionale del rifugiato.

 

Articolo 37 - Norme procedurali

 

Secondo l'UNHCR, qualsiasi deroga ai principi e alle garanzie procedurali, in particolar modo riguardo all'assicurare laudizione personale e la presenza di un interprete, se necessario, dovrebbe essere chiaramente enunciata. Le parole quando sia tecnicamente possibile, contenute nell'articolo 37(1) dovrebbero essere sostituite.

 

Inoltre, l'UNHCR seriamente preoccupato dalla clausola della decadenza per legge dallo status di rifugiato in determinati casi di cessazione, cos come stabilito dall'articolo 37(4). Che lo status di rifugiato cessi o no, dovrebbe sempre essere determinato attraverso una procedura, e l'onere di provare che i criteri delle clausole di cessazione sono stati pienamente soddisfatti spetta al paese di asilo. Le persone interessate devono avere la possibilit di presentare tutte le considerazioni e ragioni per confutare l'applicabilit delle clausole di cessazione. 

 

Articolo 39 - Effetto sospensivo dei procedimenti di verifica e di ricorso

 

L"UNHCR rimane seriamente preoccupato dalle ampie possibilit di deroga dal principio dell'effetto sospensivo dell'appello, permesse dall'articolo 39(2) e (3)  della proposta di Direttiva.

LUNHCR insiste sul fatto che, date le potenziali serie conseguenze di unerronea determinazione dello status in primo grado, leffetto sospensivo dellappello un principio fondamentale, da vedere alla luce del principio di non-refoulement. Nessuna eccezione a questo principio fondamentale dovrebbe essere permessa, bench in determinati e ben definiti casi di domande manifestamente infondate o chiaramente abusive cos come definiti dalla Conclusione No. 30 del Comitato Esecutivo, lapplicazione automatica delleffetto sospensivo dellappello potrebbe essere rimossa. Anche in questi casi, tuttavia, dovrebbe essere garantita una qualche forma di verifica da parte di un organo indipendente. Essa potrebbe prendere la forma di verifica e conferma del diniego delleffetto sospensivo, tenuto conto delle probabilit di successo di un appello.

 

Per assicurare che tale verifica abbia luogo, prima che il respingimento sia messo in atto, lUNHCR suggerisce di aggiungere allarticolo 39(4) una clausola che indichi esplicitamente che una decisione sulla concessione delleffetto sospensivo sar basata sulla verifica del caso e una valutazione delle possibilit di successo di un appello.

In questi casi dovrebbe sempre essere permesso ai richiedenti di restare finch non sia stata presa una decisione sulleffetto sospensivo. Larticolo 39(5), che stabilisce eccezioni al principio dellesame giurisdizionale di una decisione di diniego delleffetto sospensivo prima che un richiedente possa essere espulso, sarebbe contrario a principi riconosciuti dal diritto internazionale del rifugiato, cos come stabilito nella Conclusione No. 30 del Comitato Esecutivo. Tale Conclusione prevede una verifica semplificata, ma non la possibilit che non ci sia nessun tipo di verifica prima che una decisione negativa sia attuata.

LUNHCR particolarmente preoccupato dallampio spettro di circostanze, previste nell'articolo 39(3) della proposta di Direttiva, nelle quali leffetto sospensivo dellappello pu essere negato: da considerazioni  di ammissibilit a circostanze che vanno al di l di ci che potrebbe essere considerato manifestamente infondato o chiaramente abusivo. Se la clausola fosse adottata nella sua forma attuale, una domanda la cui infondatezza sia stata determinata in primo grado, sarebbe difficilmente sottoposta ad un successivo scrutinio da parte di un organo indipendente.

     Articolo 39(3)(b)(i) -  Possono esistere valide ragioni per cui un richiedente asilo presenta documenti o informazioni falsi riguardo la sua identit o nazionalit. Questo comportamento, di per s, non esclude la possibilit di un fondato timore di persecuzione e non dovrebbe portare al diniego delleffetto sospensivo dellappello.

     Articolo 39(3)(b)(ii) - Il fatto che un richiedente asilo non ha fornito informazioni che consentano di stabilire, con un grado ragionevole di certezza, la sua identit o nazionalit potrebbe non essere necessariamente indicativo di malafede. I richiedenti asilo sono spesso costretti a fuggire illegalmente o obbligati dai trafficanti a disfarsi dei propri documenti. LUNHCR suggerisce quindi che questa parte della clausola sia cancellata.

     Articolo 39(3)(b)(iii) - LUNHCR preoccupato dalleccezione al principio delleffetto sospensivo dellappello, formulata in maniera ampia in termini di: se la maggior parte delle informazioni fornite sono incoerenti, contraddittorie, improbabili o prive di fondamento. Sulla base dellesperienza delUNHCR, richiedenti con istanze apparentemente improbabili, possono nondimeno essere dei rifugiati. Ciascun caso devessere determinato individualmente nel merito e soprattutto in casi del genere, una verifica pu essere loccasione di rivedere incoerenze e informazioni apparentemente contraddittorie o improbabili. LUNHCR raccomanda pertanto che questa clausola sia eliminata e che sia inclusa una clausola a parte riguardante il beneficio del dubbio.

     Articolo 39(3)(b)(v), (vi) e (viii) LUNHCR nota che possono esistere circostanze in cui no straniero gi nel territorio del paese dasilo e che abbia avuto ampie possibilit di presentare la sua domanda, non lo faccia per motivi comprensibili: ad esempio, quando la permanenza possa essere assicurata da visti per altri motivi, o allorch subentrino circostanze sur place.  Inoltre, i richiedenti asilo possono soffrire traumi e shock, che possono essere la causa del ritardo nellavvicinare le autorit. La mancata presentazione della domanda immediatamente o al pi presto possibile, non esclude di per s un possibile fondato timore di persecuzione e non dovrebbe essere fatto affidamento su questo elemento per decidere la manifesta infondatezza di una richiesta. Allo stesso modo, una domanda fatta  per rimandare unimminente decisione che porterebbe nellespulsione non dovrebbe portare al diniego delleffetto sospensivo della verifica.

     Articolo 39(3)(b)(vii), (x) e (xi) I richiedenti asilo possono avere dei buoni motivi per non soddisfare i requisiti stabiliti nellarticolo 9A(2)(a) e (b) della proposta di Direttiva, cos come descritti nel paragrafo 3(b)(vii), o di lasciare che siano prese loro le impronte digitali 3(b)(x), o di soddisfare il requisito di andare in un centro di accoglienza o di presentarsi/fare rapporto alle autorit competenti in una data specifica 3(b)(xi). (....). Il non recarsi in un centro di accoglienza non ha alcuna relazione con standard procedurali minimi ed estraneo alla decisione di concedere leffetto sospensivo dellappello ad una decisione negativa sullasilo. LUNHCR raccomanda che queste clausole siano eliminate o che siano soggette ad una valutazione di malafede o seria inosservanza dei requisiti senza un buon motivo.

     Articolo 39(3)(b)(ix)- La clausola nega l'effetto sospensivo al richiedente che costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la comunit (...). Che cosa renda un richiedente un pericolo per la sicurezza o la comunit non definito. E opinione dellUNHCR che queste motivazioni per negare leffetto sospensivo dovrebbero essere strettamente definite, ad esempio legando il pericolo per la comunit ad una condanna in giudizio definitivo per un crimine particolarmente grave.

     Articolo 39(3)(b)(c) La clausola propone che sia negato leffetto sospensivo in casi apparentemente manifestamente infondati. LUNHCR a conoscenza di un numero non indifferente di casi in cui la decisione di manifesta infondatezza in primo grado stata poi capovolta in appello. Si raccomanda che questa clausola sia eliminata.

     Articolo 39(3)(b)(e) Come notato precedentemente a proposito degli articoli 35 e 35A, non esiste, dal punto di vista dell UNHCR, alcuna ragione perch il regolare procedimento legale (due process of law) per le richieste presentate alla frontiera sia sostanzialmente diverso che per le  richieste presentate nel paese dasilo. LUNHCR raccomanda perci che questa clausola sia eliminata.

 

Articolo 42 - Non discriminazione

 

Il principio di non discriminazione un principio importante del diritto internazionale del rifugiato e dei diritti umani. LUNHCR si rammarica che questa importante clausola sia stata rimossa e si augura che sia nuovamente inserita nel testo.

 

 

 

UNHCR Ginevra, agosto 2003

 


 

1 ottobre 2003Text Box: COMUNICATO STAMPA

 

 

LUNHCR ESORTA ALLA PRUDENZA

MENTRE LUNIONE EUROPEA PARLA DI PAESI SICURI

 

 

GINEVRA - LAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha comunicato oggi di aver espresso seria preoccupazione agli stati dellUnione Europea alla vigilia dellimportante meeting del 2 e 3 ottobre, nel corso del quale potrebbe essere raggiunta una decisione sulla possibilit di istituire, nellambito della legislazione comunitaria in materia dasilo, una lista di paesi considerati sicuri.

 

Nel corso della riunione del Consiglio degli Affari Interni e di Giustizia (Justice and Home Affairs, JHA), che si terr questa settimana a Brussels, valuteranno due aspetti relativi al concetto di paesi sicuri: in primo luogo, lidea che un richiedente asilo possa essere rimandato in un altro paese nel quale avrebbe potuto richiedere asilo il cosiddetto paese terzo sicuro; in secondo luogo, lidea che alcuni paesi dorigine di coloro che richiedono asilo siano paesi sicuri, e si pu quindi presumere che essi non siano rifugiati.

 

Secondo lUNHCR, la direttiva sulle procedure dasilo una delle due rimaste ancora da finalizzare nellambito della prima fase del processo di armonizzazione a livello europeo delle prassi e delle legislazioni nazionali ha unimportanza fondamentale per il futuro del sistema dasilo in Europa. Lagenzia ONU per i rifugiati ha dichiarato che fra i diversi aspetti che ritiene problematici nellattuale bozza, teme che, se fosse introdotto il concetto di paese sicuro senza sufficienti garanzie, si potrebbe seriamente compromettere la protezione dei rifugiati e provocare un allontanamento dagli standard internazionali.

 

LUNHCR soprattutto preoccupato che la direttiva sulle procedure dasilo possa permettere che si stabiliscano liste di paesi terzi sicuri e che, a causa di insufficienti garanzie o di una terminologia imprecisa, si potrebbero rimandare i richiedenti asilo in paesi non appartenenti allUnione Europea senza nessuna garanzia che la loro richiesta venga appropriatamente esaminata. Questi paesi potrebbero essere paesi di transito, con i quali i richiedenti asilo non hanno alcun legame, o persino un paese dove essi non hanno mai messo piede.

 

Se questo dovesse succedere, ci troveremmo di fronte ad un caso evidente di non assunzione di responsabilit, ha affermato Raymond Hall, Direttore dellUfficio dellUNHCR per lEuropa. Ancora pi grave sarebbe se tutto ci avvenisse senza lapprovazione esplicita del paese terzo, eventualit che potrebbe condurre a situazioni in cui si avrebbero persone bloccate negli aeroporti, impossibilitate ad avere accesso ad un sistema dasilo, o anche persone rimandate in situazioni pericolose nel loro paese dorigine, azione ovviamente contraria al diritto internazionale.

 

In una serie di commenti sulle bozze dei testi giuridici attualmente in discussione, lUNHCR ha comunicato agli stati membri dellUnione Europea che ritiene che debbano sussistere talune condizioni prima di decidere il trasferimento delle responsabilit per un richiedente asilo da un paese ad un altro.

 

Innanzitutto questa non dovrebbe essere una decisione unilaterale: i cosiddetti paesi terzi sicuri dovrebbero essere a conoscenza che il richiedente asilo viene trasferito e dare il loro esplicito consenso ad accettare la responsabilit di esaminare la richiesta

 

Lo stesso paese dovrebbe essere sicuro non solo a livello teorico - ad esempio perch ha firmato la Convenzione del 1951 sui rifugiati e possiede un sistema nazionale dasilo - ma anche perch il sistema dasilo funziona in pratica, e spesso non cos. Per esempio, laccesso ad una procedura dasilo pu spesso costituire un problema rilevante. LUNHCR ha comunicato agli stati dellUnione che in assenza di una raccolta comune di standard giuridici come quelli, per esempio, contenuti nella Convenzione di Dublino della stessa Unione Europea - il giudizio sul fatto che un paese terzo sia sicuro pu essere solo fondato sulla base di unanalisi individuale di ogni singolo caso e non su una serie di liste.

 

LUNHCR particolarmente preoccupato per la proposta di estendere lapplicazione del concetto di paese terzo sicuro a paesi con i quali i richiedenti asilo potrebbero non avere alcun legame e dove potrebbero non essere mai transitati. Per quanto riguarda la possibilit di rimandare persone in paesi di transito, lUNHCR ha suggerito che dovrebbe esserci un legame significativo che renderebbe comprensibile per un richiedente presentare la sua domanda dasilo in quello stato il semplice transito in un paese terzo generalmente non pu costituire tale legame.

 

Riferendosi al concetto di paesi dorigine sicuri, lUNHCR ha dichiarato di non opporsi ad esso se utilizzato come strumento per decidere per quali richiedenti asilo possa essere utilizzata una procedura accelerata, in particolare nella fase di ricorso. In ogni modo le stesse procedure dovrebbero contenere sufficienti garanzie e comprendere forme di revisione. A un richiedente asilo deve essere garantita la possibilit di spiegare perch potrebbe essere a rischio in un paese generalmente considerato sicuro.

 

Inoltre, la procedura per stabilire quali paesi dorigine sono sicuri dovrebbe essere abbastanza flessibile da potersi adeguare a cambiamenti sia improvvisi che graduali in un dato paese dorigine.

 

Se un paese subisce un colpo di stato o qualsiasi altra forma di disordini sociali o politici ha affermato Hall, ҏ ovviamente importante che i funzionari dellimmigrazione non continuino a considerarlo automaticamente un paese sicuro solo perch ancora incluso nella lista dei paesi sicuri. Il sistema dovr tempestivamente prendere in considerazione gli aumentati rischi di persecuzione, altrimenti potrebbero essere commessi gravissimi errori. <

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa -- Laura Boldrini -- 335 5403194

 

 

Il testo del comunicato stampa disponibile sul sito internet www.unhcr.it

nella sezione "ultime notizie"


Osservazioni dellUNHCR sulla proposta della Commissione Europea di una

Direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto dello status di protezione

(COM(2001) 510 definitivo) 

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1.     Il 12 settembre 2001, la Commissione Europea ha reso nota una proposta di Direttiva del Consiglio recante norme minime per l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Con questa proposta la Commissione ha completato lintera serie di misure legislative in materia dasilo stabilite nellarticolo 63 del Trattato di Amsterdam e previste dal Consiglio Europeo di Tampere come primo passo legislativo per lo sviluppo di un regime comune europeo in materia di asilo.

 

2.     La proposta della Commissione definisce uninterpretazione comune dei criteri per la determinazione dello status di rifugiato in base alla Convenzione del 1951 e dal Protocollo del 1967, introduce criteri per la concessione di forme di protezione sussidiaria e stabilisce standard minimi di trattamento delle le persone che rientrano nelle categorie sopra menzionate.

 

3.     LUNHCR ha spesso sottolineato che, poich una delle caratteristiche principali dello status di rifugiato il suo carattere internazionale e poich inoltre il riconoscimento dello status ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 ha determinati effetti extraterritoriali, essenziale che gli Stati che hanno aderito a questi strumenti internazionali applichino, in maniera armonizzata e reciprocamente coerente, gli standard fondamentali della definizione di rifugiato.

 

4.     stato generalmente riconosciuto che, per quanto la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951 e nel Protocollo del 1967 sia correttamente applicata, esistono alcune categorie di persone bisognose di protezione che non rientrano nello stretto ambito di applicazione di questi strumenti. Questi rifugiati, di competenza dell'UNHCR, comprendono, ad esempio, coloro che fuggono dagli effetti indiscriminati della violenza in situazioni di conflitto armato, anche in assenza di specifici elementi di persecuzione. Per far fronte ai bisogni di queste persone, lUNHCR ha di conseguenza promosso ladozione di forme di protezione complementari o sussidiarie.

 

5.     LUNHCR, in generale, accoglie favorevolmente la proposta della Commissione e si augura che lo strumento comunitario eventualmente adottato, garantisca, in modo effettivo, la realizzazione degli obiettivi affermati al Consiglio Europeo di Tampere, a proposito della piena e completa applicazione della Convenzione di Ginevra e della garanzia di protezione a tutte le persone che ne hanno bisogno. La nozione di piena applicazione della Convenzione in ogni sua componente implica assicurare, a tutte le persone che cercano protezione, l'accesso a procedure eque ed efficaci per la determinazione dello status di rifugiato o di forme sussidiarie di protezione, indipendentemente dalla nazionalit o dal paese d'origine. LUNHCR, quindi, auspica che gli Stati membri continueranno ad esaminare tutte le domande di asilo presentate da persone che non sono cittadini dello Stato membro interessato.

 

Valutazione generale della proposta

 

6.     In generale l'UNHCR condivide lorientamento di molte delle clausole chiave; lUNHCR accoglie con favore il fatto che la proposta:

 

(i)            Riafferma che la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 sono la pietra miliare del regime giuridico internazionale della protezione dei rifugiati e mette in evidenza come il regime di protezione sussidiaria previsto dalla proposta di Direttiva sia complementare e aggiuntiva al regime di protezione previsto da questi due strumenti.[21]

 

(ii)          Stabilisce che il riconoscimento dello status di rifugiato un atto dichiaratorio.[22]

 

(iii)        Riconosce che il Manuale dellUNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato fornisce agli Stati una guida valida per la determinazione dello status di rifugiato.[23]

 

(iv)          Riconosce che, ai fini della determinazione dello status ai sensi della Convenzione del 1951, irrilevante se la persecuzione temuta provenga dallo Stato, da partiti o da organizzazioni che controllano lo Stato o da entit non statali, a condizione che, in quest'ultimo caso, lo Stato non voglia o non possa fornire uneffettiva protezione. [24] Questo approccio conforme alla prassi della maggioranza degli Stati e riflette inoltre la tradizionale posizione dellUNHCR come definita anche nel suddetto Manuale.[25]

 

(v)            Riconosce inoltre che, ai fini della determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951, irrilevante che il richiedente asilo possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che attraggono lazione persecutoria, o che invece tali caratteristiche gli siano soltanto attribuite dagli agenti di persecuzione.[26]

 

(vi)          Riconosce che il rischio di punizione per renitenza alla leva o diserzione pu, di per s, costituire una valida motivazione per una richiesta di asilo qualora la ragione della renitenza o della diserzione siano basate sul rifiuto del richiedente di partecipare ad azioni militari incompatibili con le sue profonde convinzioni morali, religiose o politiche.[27]

 

(vii)        Riconosce che le clausole di cessazione dello status di rifugiato debbano essere applicate dopo un esame caso per caso e che lonere della prova deve ricadere sullo Stato membro che ha attribuito tale status. [28]

 

(viii)      Contiene misure speciali per la protezione dei minori non accompagnati e prevede che l'interesse superiore del bambino debba essere la considerazione principale degli Stati membri nell'applicare la Direttiva.[29]

 

(ix)         Riconosce che la persecuzione pu essere riferita al genere e che un gruppo sociale pu essere definito, inter alia, sulla base del genere o dellorientamento sessuale. [30]

 

(x)           Stabilisce che la nozione di familiari del rifugiato comprende non solo il coniuge e i figli minori ma anche altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare al momento della fuga dal paese dorigine, e che erano, in quel momento, del tutto o in parte a carico del richiedente asilo.[31]

 

(xi)         Sottolinea che gli Stati membri hanno la facolt di introdurre, o mantenere, standard di trattamento pi favorevoli sia rispetto ai criteri per la concessione dello status che ai diritti e ai benefici derivanti dallo stesso.[32]

 

(xii)       Stabilisce in generale un adeguato livello di trattamento per i rifugiati e per i beneficiari della protezione sussidiaria tenendo conto, non solo delle clausole della Convenzione del 1951, ma anche degli sviluppi a livello internazionale in tema di diritti umani a livello internazionale.[33] 

 

7.     LUNHCR esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che alcune delle definizioni nella proposta di Direttiva differiscono da quelle contenute in rilevanti strumenti internazionali.[34] E' inoltre fonte di preoccupazione il fatto che alcune delle disposizioni contenute nella proposta di Direttiva ed nei rispettivi commenti non corrispondono, secondo lUNHCR, ad una interpretazione legale. Inoltre, alcune clausole, cos come presentate nella proposta, non sono in linea con i principi del diritto internazionale del rifugiato n con le posizioni dellUNHCR.

 

Commenti specifici

 

8.     Le osservazioni che seguono si concentrano su quegli aspetti della proposta di Direttiva che, secondo lUNHCR, necessitano di chiarimenti o di emendamenti per assicurare la piena conformit agli standard internazionali. Le osservazioni seguono la struttura della proposta di Direttiva.

 

Articolo 2(a)

 

9.     Lespressione protezione internazionale usata, in questo contesto, per indicare la protezione accordata da uno Stato membro, sia nella forma di status di rifugiato che in quella di protezione sussidiaria. Pur riconoscendo che questo uso del termine comune, lUNHCR vorrebbe evidenziare che, dal punto di vista del diritto internazionale, la protezione internazionale quella che la comunit internazionale accorda, tramite organi e meccanismi speciali, ad individui o a gruppi.

 

10.  Il regime di protezione internazionale dei rifugiati esiste indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia accettato la responsabilit di proteggere il rifugiato in questione. In conformit con i paragrafi 1 e 8 dello Statuto dell'UNHCR, adottato dallAssemblea Generale con la risoluzione 428(V) del 1950, l'Alto Commissariato per i Rifugiati responsabile della protezione internazionale dei rifugiati.[35] La protezione che gli Stati accordano ai rifugiati non , nel senso stretto del termine, una protezione internazionale, ma una protezione nazionale accordata in ottemperanza ad un obbligo internazionale.[36] Secondo lUNHCR, pi appropriato utilizzare per questa forma di protezione nazionale il termine "asilo".

 

Articolo 2(c)

 

11.  Il termine rifugiato riferito, in questo articolo, ad un cittadino di paesi terzi o apolide che possiede i requisiti stabiliti dallarticolo 1(A) della convenzione di Ginevra. Questa definizione non riporta pertanto le parole esatte contenute nella definizione della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967, poich esclude dal proprio ambito i cittadini degli Stati membri. Sebbene sia estremamente improbabile che i cittadini dei paesi membri possano avere motivi validi per chiedere asilo, questa considerazione non dovrebbe avere effetto alcuno sul modo in cui la definizione di rifugiato della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967, che internazionalmente accettata, trasposta nei sistemi giuridici nazionali dei 15 Paesi firmatari. La portata della definizione di rifugiato contenuta in questi strumenti internazionali vincolanti non pu essere oggetto di riserve, in virt delle disposizioni dellarticolo 42 della Convenzione; n possono le clausole della Convenzione essere limitate sulla base della nazionalit, come si evince dal principio di non discriminazione contenuto nell'articolo 3. Per assicurare la piena compatibilit con la Convenzione del 1951, lUNHCR raccomanda che la proposta si riferisca non solo ai cittadini di paesi terzi, ma  in generale agli stranieri.

 

Articolo 2(d)

 

12.  Lespressione status di rifugiato definita come lo status riconosciuto dallo Stato membro ai cittadini di paesi terzi o apolidi aventi la qualita di rifugiati ed ammessi e/o autorizzati a soggiornare in quanto tali nel territorio dello Stato membro stesso.

 

13.  LUNHCR desidera sottolineare che il termine status di rifugiato pu, secondo il contesto, indicare due nozioni diverse. Il paragrafo 28 del Manuale dellUNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato stabilisce che: una persona un rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 quando soddisfa i criteri enunciati nella definizione. Questa condizione si realizza necessariamente prima che lo status di rifugiato sia formalmente riconosciuto.[37]In questo senso status di rifugiato indica la condizione di essere un rifugiato. La proposta di Direttiva sembra invece utilizzare il termine status di rifugiato per indicare l'insieme di diritti, benefici e doveri che scaturiscono dal riconoscimento di una persona come rifugiato. Questo secondo significato, secondo lUNHCR, meglio descritto dalluso della parola asilo.[38]

 

Articoli 2 (g) e 2(h)

 

14.  Per le ragioni indicate precedentemente riguardo alla terminologia degli articoli 2(a) e 2(d), lUNHCR raccomanda di usare il termine asilo al posto del termine protezione internazionale. Nell'eventualit dell'adozione, questi due articoli potrebbero essere uniti in un solo paragrafo e il termine asilo, presente attualmente alla quinta riga dell'attuale  2(g), potrebbe essere sostituito con il termine status di rifugiato ai sensi  della Convenzione. Di conseguenza, secondo lUNHCR, l'attuale paragrafo 2(h) diventerebbe superfluo.

 

 Articolo 2 (j)(ii)

 

15.  Secondo questa disposizione il nucleo familiare del richiedente asilo include i figli del richiedente ed i figli della coppia (vale a dire quelli del richiedente e del coniuge o del convivente in una relazione stabile), ma non include i figli del coniuge o del convivente. L'UNHCR ritiene che questa distinzione sia ingiustificata e che pertanto dovrebbe essere corretta.

 

Articolo 2(k)

 

16.  LUNHCR interpreta le parole in relazione alla domanda di asilo, contenute nella frase finale di questa clausola, come indicanti che, in effetti, i membri della famiglia che accompagnano il richiedente asilo sono solo quei componenti della famiglia che si trovano nel paese, senza essere essi stessi richiedenti asilo. LUNHCR raccomanda che, per evitare confusione, in particolare riguardo all'articolo 6(1) sia usata questa terminologia, piuttosto che quella contenuta nel testo attuale.

 

Articolo 3

                  

17.  LUNHCR desidera richiamare di nuovo l'attenzione sui commenti all'articolo 2(c) e riguardanti l'ingiustificata restrizione all'accesso allasilo per i cittadini di paesi terzi e per gli apolidi. Secondo lUNHCR necessario assicurare che tutte le persone che cercano protezione, indipendentemente dal loro paese dorigine, abbiano il diritto all'esame delle loro richieste.

 

Articolo 5

 

18.  LUNHCR accoglie favorevolmente lapproccio olistico della Direttiva alla protezione internazionale, come incorporato nell'articolo 5, salvo le ingiustificate limitazioni basata sulla nazionalit di cui sopra.

 

19.  LUNHCR vorrebbe far notare che lultima parte dellarticolo 5(2) che si riferisce a non pu o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di quel paese potrebbero essere inappropriata nel contesto della protezione sussidiaria. Secondo la definizione di rifugiato di cui allarticolo 1(A) della Convenzione del 1951 l'avvalersi della protezione del paese di nazionalit ha un significato particolare che strettamente collegato alla nozione di fondato timore di persecuzione. LUNHCR raccomanda, dunque, che la definizione riguardante i beneficiari di protezione sussidiaria, sia riferita piuttosto alla non volont o all'impossibilit di ritornare nel proprio paese di nazionalit o di precedente residenza abituale. L'UNHCR desidera inoltre sottolineare che l'uso del  fondato timore, con riferimento alla protezione sussidiaria, potrebbe dar luogo ad una inutile confusione con la definizione  di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951 e nel Protocollo del 1967.

 

20.  L'UNHCR desidera, inoltre, puntualizzare che, al fine di rispecchiare correttamente il testo dell'articolo 1(A)(2) della Convenzione del 1951, lultima frase del commento sullarticolo 5(1) dovrebbe essere cos formulata: Il timore deve essere tale che il richiedente asilo non vuole o non pu avvalersi della protezione del paese di cui cittadino, oppure, nel caso in cui il richiedente non abbia una nazionalit, non pu o non vuole ritornare nel paese di residenza abituale.

 

Articolo 6(1)

 

21.  Questo articolo stabilisce che gli Stati membri provvedono a che i familiari al seguito siano ammessi a godere del medesimo status del richiedente la protezione internazionale. L'UNHCR desidera ribadire quanto affermato nel commento allarticolo 2(k), nel quale stato raccomandato di chiarire che il termine familiari al seguito si riferisce soltanto a persone che non hanno esse stesse presentato una domanda di asilo.

 

22.  Inoltre, lUNHCR desidera puntualizzare che non tutti i familiari a carico di un rifugiato o di un beneficiario di protezione sussidiaria sono automaticamente eleggibili allo status derivativo di rifugiato o di protezione sussidiaria. Il riconoscimento dello status derivativo  non sarebbe appropriato se il membro della famiglia avesse una  nazionalit diversa da quella del richiedente asilo. In questo caso, al membro della famiglia dovrebbe essere concesso un permesso di soggiorno e la possibilit di continuare a mantenere normali relazioni con il suo paese di cittadinanza. Il rilascio di un permesso di soggiorno non sarebbe evidentemente necessario se il membro della famiglia fosse un cittadino del paese dasilo. Il riconoscimento automatico dello status derivativo , in effetti, invocato soltanto nel caso in cui il membro della famiglia sia un cittadino dello stesso Stato del richiedente asilo o un apolide.[39] LUNHCR raccomanda quindi che siano aggiunte all'articolo 6(1) le parole a meno che tale status non sia incompatibile con il loro status esistente o altre parole con lo stesso significato.

 

Articolo 7(b)

 

23.  LUNHCR nota il riferimento ad un ragionevole rischio e considera che ci sia in linea con gli standard dellUNHCR.[40] In ogni caso, per assicurare che lo standard della prova sia realistico, considerando la particolare condizione dei rifugiati, lUNHCR raccomanda di sostituire la parola sia con possa essere (ci che, pi in generale, sarebbe anche in linea con larticolo 7(c) della proposta di Direttiva).

 

Articolo 7 (e)

 

24.  LUNHCR esprime la preoccupazione che la disposizione allarticolo 7(e) possa essere letta come un requisito probatorio generale. Non dovrebbe essere richiesto, a chi afferma di aver bisogno di una protezione internazionale, di produrre prove attendibili da cui risulti che le leggi o i regolamenti in vigore ed in applicazione nel paese dorigine autorizzano o tollerano la persecuzione o linflizione di altri danni gravi ed ingiusti nei confronti del richiedente. L'informazione riguardante l'esistenza di tali leggi o regolamenti fa parte del procedimento di accertamento dei fatti stabilito nellarticolo 7(a) che richiede che chi prende le decisioni debba esaminare tutti i fatti rilevanti che si riferiscono al paese dorigine. In qualche caso potrebbe succedere che leggi esistenti (di per s in linea con il diritto internazionale) abbiano l'effetto di condonare la persecuzione, ad esempio, quando fossero applicate in maniera arbitraria o discriminatoria Per evitare ogni possibile interpretazione errata, questa clausola dovrebbe essere eliminata.

 

Articolo 8(2)

 

25.  L'articolo 8(2) prevede che il fondato timore di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave e ingiusto pu essere basato su attivit svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese dorigine, salvo che sia accertato che tali attivit sono state intraprese con l'unico intento di creare le condizioni necessarie per una domanda di protezione internazionale."

 

26.  LUNHCR riconosce che ci potrebbero essere delle situazioni in cui un individuo, che si trova fuori dal paese dorigine e che non ha un fondato timore di persecuzione, agisca in un determinato modo al solo scopo di costruire una richiesta dasilo. L'UNHCR comprende che gli Stati debbano far fronte a notevoli difficolt per accertare la validit delle affermazioni del richiedente e concorda con gli Stati sul fatto che tali pratiche strumentali dovrebbero essere scoraggiate. Allo stesso modo, per, lUNHCR deve insistere nell'affermare che il principio in questione stabilire se la vita o la libert della persona possano essere, in conseguenza delle sue azioni, a rischio in caso di ritorno nel paese d'origine e non di stabilire in via prioritaria che cosa abbia generato questo rischio. Non esiste una connessione, n logica n empirica, tra la fondatezza del timore di essere perseguitati o di soffrire un danno grave e ingiusto e il fatto che la persona possa  aver agito in modo tale da creare i presupposti per la richiesta d'asilo.[41]

 

27.  Se lo scopo dellarticolo 8(2) quello di assistere gli Stati nellindividuare le cosiddette domande self-serving che, a volte, creano problemi di prova e di credibilit, sarebbe preferibile, secondo lUNHCR, affrontare la questione caso per caso, nel contesto della valutazione della credibilit del richiedente e sotto il profilo dell'onere della prova.[42] Secondo lUNHCR quindi, unanalisi appropriata di questi casi non richiede una valutazione del se il richiedente asilo abbia agito in malafede (come menzionato nel memorandum esplicativo) quanto piuttosto, come per ogni altro caso, del se il richiedente risponda ai requisiti della definizione, tenuto conto di tutti i fatti rilevanti relativi alla domanda. [43]

 

28.   Per quanto riguarda i beneficiari della protezione sussidiaria, difficile per l'UNHCR immaginare come il fondato timore di soffrire un danno grave e ingiusto possa essere il risultato di attivit che il richiedente ha intrapreso dopo aver lasciato il suo paese d'origine. Per esempio, difficile immaginare che attivit intraprese dal richiedente nel paese di asilo possano essere la causa di un fondato timore di subire un danno grave ed ingiustificato risultante da violenza indiscriminata perpetrata in situazioni di conflitto armato. [44]

 

Articolo 9

 

29.  Le clausole dell'articolo 9, che si riferiscono alle cause della persecuzione, sono accolte favorevolmente in quanto riconoscono e codificano ci che l'UNHCR considera come lo stato del diritto internazionale in proposito, ovvero l'irrilevanza del fatto che il danno temuto provenga da agenti statali o non statali. Esistono tuttavia due aspetti dellarticolo 9 che sono fonte di una certa preoccupazione.

 

30.  L'UNHCR vorrebbe innanzitutto invitare alla cautela rispetto a quanto stabilito nellarticolo 9(2). Secondo quest'articolo, nel caso in cui la protezione da parte dello Stato sia disponibile, il timore di essere perseguitati o, in alternativa, di soffrire un danno grave e ingiusto deve essere considerato infondato. LUNHCR ritiene che questa disposizione sia troppo categorica e non esprima in maniera adeguata la complessit della valutazione.

 

31.  In secondo luogo, rispetto allarticolo 9(3), la questione della disponibilit della protezione dello Stato (o la mancanza della stessa) un fattore da considerare nel caso in cui la minaccia di persecuzione provenga da agenti non statali.[45] Questa clausola  equipara la protezione nazionale fornita dagli Stati, al controllo del territorio esercitato da  organizzazioni internazionali o da autorit "quasi statali". Secondo lUNHCR questa equiparazione inappropriata. Infatti, unorganizzazione internazionale potrebbe avere (com' stato il caso del Kosovo o di Timor Est) una certa autorit amministrativa e un controllo del territorio su base transitoria o temporanea, ma tali funzioni non possono essere interpretate come sostitutive di tutta la serie di misure normalmente attribuite allesercizio della sovranit nazionale. Analogamente, le autorit "quasi statali" potrebbero controllare parti del territorio. Questo controllo (che spesso contestato e piuttosto mutevole) non pu tuttavia essere visto come un'alternativa valida alla protezione nazionale fornita dagli Stati, non ultimo perch gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani potrebbero non corrispondere necessariamente a quelli degli Stati firmatari degli strumenti internazionali sui diritti umani. L'UNHCR raccomanda, quindi, che questo provvedimento sia eliminato dalla Direttiva proposta.

 

Articolo 10

 

32.  LUNHCR accoglie favorevolmente questo tentativo di dare una struttura ed un significato uniformi ad una nozione che, per anni, stata applicata dai vari Stati in maniere largamente differenti. In generale lUNHCR concorda con lanalisi proposta, compreso, in particolare, il riconoscimento del fatto che non si prender normalmente in considerazione se il danno temuto derivi da agenti statali e che la ragionevolezza di trovare tale alternativa dipender sia dalle circostanze in quella parte del paese considerata come alternativa, che dalle circostanze individuali del richiedente asilo.

 

33.  Secondo lUNHCR, tuttavia, lespressione protezione interna, come introdotta in questo  contesto, non definita e potrebbe essere confusa con altre nozioni di protezione cui si fa riferimento nella proposta di Direttiva. Lespressione pi usata comunemente per riferirsi a questa situazione alternativa di fuga interna oppure "alternativa di trasferimento interno." Tenere questo in considerazione richiederebbe soltanto un cambiamento nel secondo paragrafo dellarticolo 10(1) sostituendo la frase considerano poco probabile che la protezione allinterno del paese possa sostituire efficacemente la protezione internazionale con presumono che la protezione internazionale sia necessaria.

 

34.  Per quel che riguarda il commento della Commissione allarticolo 11(1)(d), la seconda frase elenca una ragione per linadempimento dellobbligo militare (obiezione di coscienza) insieme ai vari modi in cui questi obblighi possono essere evitati ("assenza senza permesso, renitenza alla leva o diserzione). Inoltre l'affermazione contenuta in quella frase secondo cui l'azione penale o la sanzione per il rifiuto di ottemperare agli obblighi di leva per questioni di coscienza "non rivestono generalmente carattere di persecuzione," contraddice direttamente il testo dell'articolo 11(1)(d).

 

35.  Inoltre, in relazione allarticolo 11(2)(c), il commento della Commissione d limpressione che le persone che fuggono da guerre civili o conflitti armati difficilmente potranno essere riconosciute come rifugiati ai sensi della Convenzione. Lesperienza  dimostra, tuttavia,  che la maggioranza delle guerre civili o dei conflitti armati interni si fondano su differenze etniche, religiose o politiche che hanno precisamente come vittime  coloro che fuggono dal conflitto. La guerra e la violenza stesse sono spesso usate come strumenti di persecuzione.

 

Articolo 12

 

36.  LUNHCR accoglie anche favorevolmente questo chiarimento sul significato dei motivi  di persecuzione definiti nellarticolo 1 della Convenzione del 1951 e, in generale, concorda su quanto indicato in proposito nella proposta. LUNHCR raccomanda, comunque, che larticolo 12(c) relativo al significato di nazionalit contenga anche, dopo la parola cittadinanza nel primo rigo, le parole o la mancanza di questa in modo da riflettere pienamente il suo significato. Inoltre, lUNHCR raccomanda che larticolo 12(d), relativo all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale", faccia riferimento espressamente a fattori esterni come una delle caratteristiche che identificano e definiscono il determinato gruppo sociale.[46]

 

Articolo 13

 

37.  LUNHCR apprezza che quest'articolo faccia sue le clausole di cessazione dellarticolo 1C della Convenzione del 1951 e che attribuisca allo Stato lonere della prova nei casi di  cessazione dello status di rifugiato.

 

38.  LUNHCR raccomanda, comunque, che il commento a quest'articolo sia emendato in modo tale da riflettere la posizione generalmente accettata che, in determinate circostanze, il rifugiato pu essere in grado di ottenere un rinnovo del suo passaporto senza perdere il suo status di rifugiato. [47]

 

Articolo 14

 

39.  LUNHCR accoglie favorevolmente il fatto che questa clausola usi il linguaggio dellarticolo 1F della Convenzione del 1951 e che codifichi alcuni principi fondamentali relativi allesclusione, accettati dalla dottrina e dalla prassi degli Stati, compreso il bisogno di una condotta individuale pienamente consapevole per far scattare lesclusione e il fatto che debbano essere garantiti i diritti procedurali.

 

40.  In relazione al commento allarticolo 14(1)(a) tuttavia, lUNHCR sottolinea come laffermazione che la protezione o lassistenza ricevuta dallorgano o dallagenzia delle Nazioni Unite deve avere per effetto di eliminare in modo duraturo il fondato timore di persecuzione della persona non ha alcuna base n giuridica n empirica. N esiste alcuna base giuridica per fare far dipendere l'applicabilit di questa clausola di esclusione da un requisito di continuit nella protezione o nellassistenza ricevuta dalle Nazioni Unite.

 

41.  LUNHCR desidera inoltre notare come il commento allarticolo 14(1)(c)(i) vari rispetto al testo della Convenzione del 1951, nella misura in cui la Convenzione non richiede che gli strumenti che definiscono i crimini internazionali, cui la clausola fa riferimento debbano essere stati accettati da tutti gli Stati coinvolti o che ciascuno di essi vi abbia aderito. 

 

Articolo 15

 

42.  LUNHCR rileva lapproccio adottato dalla Direttiva proposta di definire i motivi per la protezione sussidiaria, che sarebbero rilevanti solo laddove l'esame della domanda di asilo abbia portato alla conclusione che al richiedente non pu essere attribuito lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967. LUNHCR sottolinea che, nella maggioranza dei casi, i tipi di minaccia elencati allarticolo 15 potrebbero indicare una forte presunzione a favore dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione, fatta eccezione, forse, per coloro che fuggono gli effetti indiscriminati di violenze e relativi disordini in situazioni di conflitto, senza che esistano elementi di persecuzione o alcun collegamento con uno dei motivi indicati nella Convenzione. E' per questultima categoria di persone che la protezione sussidiaria riveste una funzione importante. In considerazione di questo, gli elementi elencati allarticolo 15 dovrebbero essere rivisti per assicurare che lapplicabilit della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 non sia compromessa dal ricorso alle forme di protezione sussidiaria.

 

Articolo 17(1)(b)

 

43.  Quanto stabilito dallarticolo 17(1)(b) relativamente a gravi crimini non politici (e che si riferisce ai beneficiari di protezione sussidiaria) dovrebbe essere emendato eliminando, alla fine del paragrafo, le parole come rifugiato.

 

Articolo 20*

 

44.  Mentre lUNHCR accoglie favorevolmente la disposizione relativa alle informazioni che le persone riconosciute come bisognose di protezione internazionale dovrebbero ricevere, sinterroga invece sullutilizzo della terminologia in una lingua che esse presumibilmente comprendono." LUNHCR raccomanda che le clausole in proposito rispecchino quelle della proposta della Commissione di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nella quale si usano le parole in una lingua ad essi comprensibile. [48]

 

Articolo 21

 

45.  LUNHCR apprezza che, come notato nel commento a questa clausola, molti Stati membri considerino la protezione sussidiaria come una misura temporanea.  Tuttavia, come sottolineato anche nel memorandum esplicativo,[49] in realt il bisogno di protezione temporanea spesso altrettanto lungo quanto quello di protezione ai sensi della  Convenzione del 1951. Alla luce di ci, lUNHCR raccomanda che il permesso di soggiorno previsto per i beneficiari della protezione sussidiaria abbia la stessa durata di quello per i rifugiati ai sensi della Convenzione. Se dovesse risultare, in anticipo rispetto alla scadenza del permesso di soggiorno, che la protezione sussidiaria non pi necessaria, sarebbe in ogni caso applicabile la disposizione di cessazione dellarticolo 16.

 

Articolo 24

 

46.  Laccesso al lavoro e alle opportunit di formazione professionale un altro ambito  nel quale la proposta di Direttiva tratta i rifugiati ai sensi della Convenzione in maniera diversa dai  beneficiari di protezione sussidiaria. L'UNHCR ritiene che, per quanto riguarda laccesso al lavoro, non esistano validi motivi di trattare i beneficiari della protezione sussidiaria diversamente dai rifugiati ai sensi della Convenzione dal momento che la proposta stessa prevede lo stesso trattamento per tutti i beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda l'accesso alla casa, alla previdenza sociale e alle cure mediche.  L'UNHCR, sostiene quindi che i beneficiari della protezione sussidiaria, una volta ottenuto tale status, dovrebbero avere diritto al lavoro, a beneficiare della formazione professionale disponibile, di esperienze lavorative e di altre opportunit formative relative al lavoro.

 

Articolo 28(3)

 

47.  Al fine di allineare questa disposizione con le disposizioni simili contenute nella proposta della Commissione di una Direttiva del Consiglio relativa agli standard minimi per laccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,[50] lUNHCR propone che le parole in ordine di priorit siano aggiunte alla fine della frase gli Stati membri provvedono affinch i minori non accompagnati siano alloggiati nel primo rigo dellarticolo 28(3).

 

Articolo 31

 

48.  Secondo questa disposizione, i rifugiati ai sensi della Convenzione possono frequentare programmi di integrazione una volta che sia stato concesso loro lasilo, mentre l'accesso a tali programmi da parte dei beneficiari di protezione sussidiaria pu essere posticipato fino ad un anno dal riconoscimento dello status. Ancora una volta, per le ragioni illustrate nei commenti allarticolo 21, lUNHCR ritiene che questa differenza di trattamento sia ingiustificata.

 

Articolo 33

 

49.  Il meccanismo previsto dallarticolo 33 per instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorit competenti potrebbe utilmente includere opportunit di cooperazione e scambio di informazioni con lUNHCR. Questo ruolo per lUNHCR sarebbe in linea con il suo mandato di supervisione dellapplicazione delle convenzioni internazionali per la protezione dei rifugiati e con larticolo 35 della Convenzione del 1951.

 

Conclusione

 

50.  Com' evidente dai commenti riportati, l'UNHCR accoglie in generale con favore questa proposta della Commissione Europea. La proposta fornisce basi adeguate per la discussione delle questioni rilevanti e costituisce un importante passo avanti nel processo di costruzione di un regime di asilo europeo comune.

 

51.  LUNHCR ritiene tuttavia che alcuni aspetti della proposta della Commissione necessitino  di  revisione, al fine di assicurare lauspicata piena conformit ai principi di protezione internazionale, cos come la realizzazione degli obiettivi fondamentali dello strumento comunitario proposto.

 

LUNHCR ha proposto queste osservazioni e suggerimenti nello spirito della sua attuale e stretta cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri. LUNHCR fiducioso che tali suggerimenti saranno presi nella dovuta considerazione e si rifletteranno appropriatamente nel testo finale della proposta di Direttiva del Consiglio.

 

UNHCR Ginevra, novembre 2001


AIDE MEMOIRE

 

 

L'UNHCR consapevole delle enormi pressioni che gli Stati Membri dell'Unione e soprattutto la Presidenza Greca stanno affrontando per rispettare il calendario di Siviglia. Pur comprendendo la necessit di rispettare le scadenze, l'UNHCR non pu non notare con preoccupazione come in questa fase cruciale dell'armonizzazione delle politiche in materia di asilo e di immigrazione, gli standard di protezione nelle varie direttive rischiano di essere ridotti al minimo comune denominatore.

 

La Direttiva sullattribuzione della qualifica di rifugiato e sulla protezione sussidiaria

 

L'UNHCR apprende che potrebbe essere aggiunta una disposizione secondo la quale atti di persecuzione o seri danni inflitti da agenti non-statali non sarebbero considerati motivi validi per il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione di protezione sussidiaria (art.9c). Questo potrebbe significare che una persona che fugge da una situazione di violenza generalizzata, come ad esempio una guerra (civile), sarebbe esclusa dallo status di rifugiato e da forme di protezione sussidiaria, anche nel caso in cui la persona in questione potesse dimostrare lesistenza di un rischio di persecuzione o di danno grave derivante della violenza generalizzata. Questa disposizione, se adottata, produrrebbe un vuoto di protezione inaccettabile per quanti hanno bisogno di protezione internazionale, in contrasto con gli standard internazionali in materia di diritto del rifugiato e di diritti umani. L'UNHCR pertanto, favorevole al testo attuale dell'art. 9c e fa appello agli Stati membri perch sia mantenuta, senza alcuna modifica, la formulazione gi concordata.

 

L'UNHCR ha appreso inoltre che ai familiari di una persona riconosciuta bisognosa di protezione internazionale saranno riconosciuti minori diritti e benefici (art. 21). L'UNHCR fa notare che il diritto all'unit familiare dovrebbe condurre  all'attribuzione dello status derivativo per i familiari di quanti beneficiano dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il diritto all'unit familiare deriva dall'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e degli apolidi [IV. (b)] e dagli strumenti sui diritti umani.

 

L'UNHCR nota che stata aggiunta una disposizione secondo la quale lo status di rifugiato pu essere revocato qualora la persona rappresenti un pericolo per la sicurezza di uno Stato membro, oppure, essendo stata condannata in giudizio definitivo per un crimine particolarmente grave, costituisca un pericolo per la comunit di tale Stato [art. 14b (5)]. Ci potrebbe essere interpretato come unulteriore clausola di esclusione, e solleverebbe seri dubbi rispetto alla conformit con la Convenzione del 1951. L'UNHCR suggerisce, pertanto, che il testo rimanga come gi concordato da tutti gli Stati membri, ovvero che si continui a fare semplicemente riferimento allo "status", piuttosto che allo "status di rifugiato".

 

L'UNHCR esprime inoltre preoccupazione per il crescente ridimensionamento dei diritti e dei benefici accordati ai beneficiari di protezione sussidiaria il cui bisogno di protezione internazionale altrettanto pressante quanto quello dei rifugiati. L'UNHCR auspica, pertanto, che questi diritti e benefici possano essere assimilati a quelli dei rifugiati.

 

 

UNHCR Ginevra, 21 maggio 2003


 

Text Box: COMUNICATO STAMPA23 settembre 2003

 

 

L'UNHCR esprime disappunto per la nuova direttiva europea in materia di riunificazione familiare

 

GINEVRA - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha oggi espresso riserve sulla nuova direttiva dell'Unione Europea in materia di riunificazione familiare su cui, dopo pi di tre anni di negoziati, gli stati membri hanno finalmente raggiunto un accordo. L'UNHCR ha inoltre osservato che durante il lungo processo negoziale, gli standard minimi si sono notevolmente abbassati.

 

Secondo l'agenzia ONU per i rifugiati, la direttiva, che stabilisce le condizioni in base alle quali rifugiati e migranti possono essere riuniti alle loro famiglie, discrimina alcune categorie di rifugiati e potrebbe far s che alcuni di essi restino separati dai propri coniugi e figli, senza una ragione.

 

L'UNHCR ha espresso apprezzamento per il fatto che la direttiva pone meno restrizioni per la riunificazione delle famiglie di rifugiati rispetto ai migranti economici. Ad esempio, a differenza dei migranti, i rifugiati non sono obbligati a dimostrare di poter provvedere alla propria sistemazione e all'assicurazione medica. Essi non devono neanche dimostrare di avere una fonte di reddito regolare. Questi requisiti possono invece essere applicati se un rifugiato non chiede la riunificazione familiare entro tre mesi dall'ottenimento dello status. I rifugiati sono inoltre esentati dal requisito, richiesto invece ai migranti, di aver risieduto nel paese per due anni prima di poter essere raggiunti dalla famiglia.

 

L'UNHCR invece non considera positivamente il fatto che alcune delle misure restrittive sulla riunificazione delle famiglie di migranti riguarderanno anche famiglie di rifugiati. Secondo l'Agenzia infatti, sia gli standard fondamentali che il grado di armonizzazione stabilito dalla nuova direttiva, si sono notevolmente ridotti rispetto al primo progetto della Commissione Europea del 1999.

 

"La riunificazione familiare pu essere negata sulla base di ordine pubblico, sicurezza interna e sanit pubblica" ha dichiarato Raymond Hall, direttore dell'Ufficio per l'Europa dell'UNHCR. "Il problema quell' 'ordine pubblico', un'espressione particolarmente vaga che pu essere facilmente utilizzata per evitare i ricongiungimenti senza una reale giustificazione".

 

La direttiva contiene anche una definizione restrittiva di nucleo familiare, che permetter agli stati di ridurre il numero di componenti della famiglia che possono riunirsi al coniuge e ai figli minorenni. In base alla direttiva, gli stati non sono obbligati ad ammettere i figli maggiorenni, i parenti anziani o altri parenti stretti che dipendono dal rifugiato.

 

La direttiva contiene inoltre una disposizione che stabilisce che rifugiati e migranti non hanno automaticamente diritto alla riunificazione con il coniuge, a meno che non abbiano entrambi pi di 21 anni, fatto che potrebbe risultare in una separazione di coppie che potrebbero essere sposate da anni e che potrebbero avere dei figli.

 

L'UNHCR critica inoltre le disposizioni secondo cui ai componenti delle famiglie riunificate di rifugiati riconosciuti potrebbe essere proibito lavorare per un anno per motivi "legati alla situazione del mercato del lavoro".

 

Infine l'Agenzia ha espresso disappunto per il fatto che coloro cui vengono garantite "forme sussidiarie di protezione" non hanno alcun diritto alla riunificazione familiare. Forme sussidiarie di protezione - che rappresentano uno status simile a quello di rifugiato - vengono garantite a persone che, pur non essendo fuggite da persecuzioni su base individuale come previsto dalla Convenzione del 1951 sui rifugiati, hanno comunque bisogno di protezione internazionale, poich in fuga da violenza generalizzata o bombardamenti indiscriminati durante una guerra civile.

 

L'UNHCR ritiene che coloro che vengono riconosciuti come bisognosi di protezione internazionale dovrebbero poter godere di standard minimi di trattamento, tra i quali il diritto di vivere con la propria famiglia, sia che essi ricevano protezione in base alla Convenzione del 1951, sia che godano di uno status alternativo.

 

"Non vediamo nessuna giustificazione nell'escludere i beneficiari di protezione sussidiaria dall'ambito della direttiva" ha affermato Hall, "poich queste persone hanno spesso necessit urgenti quanto quelle dei rifugiati".

 

Quindi una persona fuggita da una persecuzione mirata in Bosnia all'inizio degli anni '90 avrebbe diritto a riunirsi alla propria famiglia nel paese dell'UE dove ha ottenuto asilo, mentre una persona fuggita da incessanti bombardamenti sulle citt bosniache assediate come Sarajevo e Gorazde potrebbero ottenere forme sussidiarie di protezione. In base alla nuova direttiva UE sulla riunificazione familiare, quest'ultimo non avrebbe quindi diritto ad essere raggiunto dalla propria famiglia. <

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa -- Laura Boldrini -- 335 540 31 94

 

Il testo del comunicato stampa disponibile sul sito internet www.unhcr.it

nella sezione "ultime notizie"


Verso una definizione dell'Agenda Europea sull'asilo

Raccomandazioni dell'UNHCR al Consiglio Europeo straordinario di Tampere

(ottobre 1999)

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                 I.     Introduzione

 

1.     L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) attribuisce grande importanza al Vertice Europeo di Tampere, al fine di rilanciare il processo di creazione di un'area di libert, sicurezza e giustizia nel quadro delle nuove disposizioni del Trattato dell'Unione Europea, cos come modificato dal Trattato di Amsterdam. Il Vertice dovrebbe prestare la massima attenzione al tema dell'asilo come una delle aree importanti della giustizia e degli affari interni sottoposte alla "comunitarizzazione,"  ovvero  la  crescente cooperazione fra gli Stati membri, secondo quanto previsto dalle disposizioni rilevanti del Trattato di Amsterdam.

 

2.     L'UNHCR auspica che il Vertice Europeo di Tampere stabilisca lo spazio politico nel quale si possa sviluppare un approccio all'asilo basato sulla tutela dei diritti fondamentali dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Di fronte alle attuali tendenze, tale approccio richieder una precisa volont politica. Manifestando tale volont gli Stati europei, tradizionalmente in prima linea per quanto riguarda l'evoluzione del diritto dei rifugiati, si porrebbero come un esempio corretto da seguire in tutto il mondo. L'importanza degli orientamenti futuri dell'Unione Europea, riguardo agli standard e alle politiche d'asilo, va ben oltre il contesto europeo: essi sono destinati ad influenzare anche l'atteggiamento dei paesi d'asilo che non sono membri dell'Unione Europea.

 

3.     Conformemente alla Dichiarazione n.17 del Trattato di Amsterdam, l'UNHCR auspica di essere pienamente coinvolto nella preparazione e nella successiva attuazione delle strategie dell'Unione Europea in materia d'immigrazione ed asilo che saranno adottate dal Vertice.

 

                   II.     L'applicazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam

 

4.     L'UNHCR auspica che il Vertice di Tampere segni l'inizio di un processo che si concretizzi nella definizione di una strategia sull'asilo e l'immigrazione organica, concertata ed aperta, per la futura Unione Europea allargata. I diversi strumenti legislativi e le diverse misure dell'Unione Europea, che dovranno essere formulati nei prossimi cinque anni, successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, dovranno essere sviluppati all'interno di un quadro strategico che tenga conto delle loro interrelazioni e della loro importanza relativa e che stabilisca l'ordine in cui questi strumenti potranno essere meglio approntati. E' opinione dell'UNHCR che un approccio coerente richieda innanzi tutto lo sviluppo di norme minime comuni per l'applicazione del diritto sostanziale d'asilo, seguite da misure per l'armonizzazione delle procedure d'asilo, programmi di protezione complementare e dispositivi di protezione temporanea.

 

5.     Tale strategia integrata deve concentrarsi sulla politica di asilo e la sua dimensione di protezione internazionale ed assicurare che l'asilo sia preservato nella sua qualit di concetto giuridico e non sia subordinato agli aspetti politici, di sicurezza o di carattere socioeconomico delle politiche in materia di immigrazione. L'asilo un diritto fondato su standard internazionali in materia di diritti umani, e non su un'offerta politica soggetta a misure discrezionali di natura amministrativa, quali ad esempio le quote per immigrati.

 

6.     L'esecuzione delle disposizioni in materia d'asilo contenute nel Trattato di Amsterdam, dovrebbe mirare alla completa armonizzazione procedurale e sostanziale del diritto di asilo stesso. L'UNHCR si appella agli Stati membri affinch assicurino che i futuri strumenti vincolanti dell'Unione Europea in tema di asilo siano coerenti con il diritto internazionale dei rifugiati e con gli standard internazionali relativi alla tutela dei diritti umani, come quelli contenuti nella Convenzione del 1951, nel relativo Protocollo del 1967 e nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, cos come stabilito negli articoli 6 e 63 del Trattato di Amsterdam.

 

7.     Nel codificare l'attuale serie di strumenti non vincolanti sull'asilo, necessario riesaminare le loro debolezze che in passato hanno causato difficolt nella loro attuazione - al fine di adottare misure correttive e garanzie aggiuntive tali da rendere i futuri strumenti vincolanti veramente efficaci per garantire unadeguata protezione. Esiste anche la necessit di garantire la coerenza degli strumenti giuridici che devono essere sviluppati in base al Titolo IV, cos  da evitare che le misure comuni in materia di immigrazione e di gestione delle frontiere influiscano negativamente sul diritto di chiedere e di godere asilo.

 

8.     L'UNHCR fa appello al Vertice affinch si impegni a concretizzare le disposizioni del Trattato di Amsterdam in materia di asilo. Nell'eseguire queste disposizioni necessario evitare il pericolo di un livellamento verso il basso; esiste il pericolo che la procedura del voto all'unanimit si traduca in uno spostamento verso il minimo comune denominatore, a meno che non ci sia un forte impegno a lavorare di comune accordo e ad adottare standard che siano coerenti con quelli definiti dal diritto internazionale.

 

9.     Inoltre, la difficolt di raggiungere un accordo unanime potrebbe indurre gli Stati membri a svuotare della loro sostanza le disposizioni di Amsterdam in materia di asilo e a limitarne il contenuto all'armonizzazione di aspetti procedurali che interessano gli Stati, escludendo invece le questioni sostanziali della protezione relativa ai diritti del rifugiato. Questa potenziale perdita di sostanza stata messa in luce recentemente dal dibattito sulla proposta della Commissione riguardo la protezione temporanea.

 

                     III.     Verso un'armonizzazione della politica dell'Unione Europea in materia di asilo

 

10.  Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno compiuto notevoli sforzi per armonizzare le loro politiche e la prassi in materia di asilo, ma molto rimane ancora da fare. Secondo l'UNHCR, una politica comune in materia di asilo dovrebbe racchiudere i seguenti cinque elementi chiave: i) una comune e corretta interpretazione della definizione internazionale di rifugiato, come stabilito dalla Convenzione del 1951; ii) procedure di asilo eque e rapide, completate da nuove proposte riguardanti situazioni specifiche (come la protezione temporanea nei casi di afflussi in massa); iii) un'adeguata ripartizione delle responsabilit nell'accoglienza dei richiedenti asilo, senza trasferirne il peso a quegli Stati che meno sono in grado di sostenerlo; iv) sistemi e procedure adeguate per gestire il rimpatrio delle persone che non necessitano di protezione internazionale; v) una politica preventiva per fare fronte alle violazioni dei diritti umani ed alle cause principali della fuga dei rifugiati o dello sfollamento forzato.

 

11.  L'UNHCR ritiene che la futura politica di asilo dell'Unione Europea debba partire dalla piena applicazione della definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951. Un futuro strumento dell'Unione Europea finalizzato all'armonizzazione nell'applicazione della definizione di rifugiato dovrebbe riconoscere che le richieste di asilo che derivano dalla persecuzione da parte di agenti terzi rientrano nell'ambito della Convenzione del 1951 e che il criterio fondamentale in base al quale concedere la protezione internazionale il rischio che la persona in questione possa subire un danno grave, ovvero la sussistenza di un fondato timore di persecuzione, indipendentemente dall'agente di persecuzione. Coloro che rispondono pienamente ai criteri stabiliti per ottenere lo status di rifugiato in base alla Convenzione del 1951 dovrebbero godere l'insieme dei diritti contenuti nella Convenzione e non, invece, ricevere una forma di protezione sussidiaria di seconda classe.

 

12.  L'UNHCR ribadisce la necessit di sviluppare e armonizzare forme complementari di protezione, per soddisfare bisogni non coperti dall'applicazione della Convenzione del 1951. Ogni persona che sia riconosciuta  bisognosa di protezione dovrebbe beneficiare di un elevato livello di tutela giuridica e di benessere socioeconomico, che derivino da uno status garantito in conformit a criteri oggettivi e non basato sulla discrezionalit amministrativa. Gli Stati membri dell'Unione Europea, nel determinare le esigenze di protezione complementare, sono invitati a ricercare i modi migliori per utilizzare la competenza dell'UNHCR sulle questioni di protezione, tenendo nella giusta considerazione sia il suo ruolo di supervisione in base alla Convenzione del 1951, sia le altre attivit che esso svolge in base al proprio mandato.

 

13.  L'UNHCR favorisce, in genere, l'adozione fra gli Stati di accordi finalizzati ad identificare il paese responsabile dell'esame della richiesta di asilo, poich tali accordi possono aiutare ad evitare il problema dei rifugiati "in orbita" e garantire l'esame nel merito della richiesta di asilo da parte di uno degli Stati contraenti. L'UNHCR ha quindi accolto con favore l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, a condizione che la sua applicazione sia regolata da procedure eque e trasparenti e nel dovuto rispetto dei criteri fondamentali alla base dell'istituto della protezione, come la salvaguardia dell'unit familiare.

 

14.  La trasformazione dell'attuale meccanismo di Dublino in uno strumento giuridico dell'Unione Europea, come previsto dal Trattato di Amsterdam, dev'essere basata sul rispetto di una serie di criteri concordati per attribuire la competenza dell'esame della domanda di asilo, in modo tale da garantire l'accesso alla procedura in almeno uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Questo nuovo meccanismo dovrebbe anche contenere una clausola umanitaria per evitare la separazione dei membri di una famiglia o situazioni che compromettano le esigenze di protezione dei richiedenti asilo attraverso un'applicazione rigida dei criteri di attribuzione della competenza.

 

15.  L'armonizzazione dei criteri e delle procedure per la determinazione dello status di rifugiato pu influenzare positivamente l'applicazione appropriata del meccanismo di Dublino ed assicurare un trattamento non discriminatorio di tutte le domande di asilo, indipendentemente dal paese responsabile per l'esame della domanda.

 

16.  L'UNHCR si aspetta che il Vertice riaffermi che procedure d'asilo eque ed adeguate, basate sui standard internazionali del diritto procedurale di asilo, rappresentino l'essenza del regime di asilo degli Stati membri. Tali procedure soddisfano la duplice esigenza di identificare coloro che hanno bisogno di protezione internazionale e quanti non ne hanno e possono, in linea di principio, essere respinti verso il paese di provenienza. L'UNHCR raccomanda quindi che ogni Stato membro adotti una procedura unica per determinare in maniera organica tutte le esigenze di protezione

 

17.  L'UNHCR a favore dell'adozione, nel medio termine, di una procedura d'asilo unica nell'Unione Europea. L'UNHCR ritiene che questo sia un modo per garantire l'effettiva armonizzazione delle procedure di asilo degli Stati membri e per risolvere le attuali considerevoli differenze ed eccezioni che possono tradursi in trattamenti discriminatori ed incoraggiare movimenti secondari di richiedenti asilo.

 

18.  Il futuro regime comune dell'Unione Europea in materia di asilo dovrebbe concretizzarsi in uno snellimento ed in una semplificazione delle procedure, nell'interesse sia dei richiedenti asilo che delle autorit. L'accelerazione delle procedure per l'esame delle domande di asilo pu essere raggiunta, fra l'altro, con uno snellimento delle procedure di appello. Una procedura di primo grado dotata delle risorse necessarie, equa ed efficiente, pu garantire risultati pi rapidi e, di conseguenza, assicurare un'adeguata assistenza legale e sicurezza materiale ai richiedenti che ne hanno diritto. Eliminando ritardi inutili, essa pu anche limitare abusi e ridurre il rischio che procedure prolungate diventino di per s un fattore di richiamo.

 

19.   L'UNHCR appoggia il ricorso alla protezione temporanea come uno strumento pratico che consente agli Stati di dare una risposta concreta ad un'esigenza urgente di protezione soprattutto nei casi di afflusso in massa di richiedenti asilo che si spostano forzatamente a causa della guerra, di espulsioni di massa o di violenze generalizzate. In tali casi pu essere poco pratico applicare procedure individuali di determinazione dello status. L'UNHCR ritiene di dover avere un ruolo consultivo obbligatorio nell'ambito di tutti gli accordi che riguardano l'avvio, il riesame, e la conclusione del regime di protezione temporanea.

 

20.  I programmi di protezione temporanea dovrebbero essere chiaramente distinti dalle forme complementari di protezione; mentre, infatti, la protezione temporanea applicabile nei casi di afflussi improvvisi e in massa, le forme complementari di protezione devono risultare da procedure individuali di determinazione dello status. Gli accordi di protezione temporanea non devono essere concepiti ed applicati come un surrogato della protezione del rifugiato contenuta nella Convenzione del 1951, secondo la discrezionalit dellamministrazione pubblica, ma piuttosto come una variante dell'ammissione e del rifugio temporaneo basata sua una determinazione "prima facie" e di gruppo della necessit di protezione internazionale.

 

21.  Qualsiasi meccanismo futuro di coordinamento per la protezione temporanea, stabilito a livello dell'Unione Europea, dovrebbe comprendere un accordo sugli standard di trattamento per i beneficiari e non essere limitato solo a questioni procedurali ed amministrative. L'UNHCR fermamente convinto che ai beneficiari della protezione temporanea debbano essere accordati diritti che tengano nella giusta considerazione il fatto che molti di essi rispondono a tutti i criteri necessari per ottenere il riconoscimento dello status secondo la Convenzione del 1951.

 

22.  La politica europea in materia d'asilo dovrebbe essere ispirata dai principi di solidariet internazionale e di ripartizione degli oneri. Ogni futuro meccanismo di ripartizione degli oneri nell'Unione Europea dovrebbe essere complementari agli sforzi in questo senso a livello mondiale - ad esempio contribuendo ai programmi dell'UNHCR e provvedendo al reinsediamento dei rifugiati - e non a danno degli stessi. Bisognerebbe tenere conto dell'onere sostenuto dai paesi geograficamente vicini alla regione in crisi. La ripartizione degli oneri pu aiutare a garantire il rispetto dei principi fondamentali di protezione dei rifugiati, ma non pu divenire un presupposto di tale protezione. La politica europea dovrebbe, inoltre, tenere nella dovuta considerazione anche fattori umanitari, quale la protezione dell'unit familiare, e considerazioni culturali, che possono richiedere eccezioni all'applicazione dei criteri stabiliti in materia di ripartizione degli oneri.

 

23.  Un meccanismo regionale di ripartizione degli oneri dovrebbe essere concepito in maniera completa per includere azioni prima della partenza (prevenzione, preparazione per la gestione delle emergenze, azioni politiche, militari e di peacekeeping), durante gli spostamenti (protezione e assistenza ai rifugiati ed agli sfollati), e cos via fino al raggiungimento di soluzioni durevoli (ritorno volontario, integrazione o reinsediamento).

 

24.  Per quanto concerne lelaborazione di uno strumento sostitutivo della Convenzione di Dublino, l'applicazione di un corretto ed effettivo meccanismo di ripartizione degli oneri trarrebbe vantaggio dall'armonizzazione delle condizioni di ammissione e dei criteri minime riguardanti il trattamento dei suoi beneficiari. Questo pu aiutare a prevenire trattamenti discriminatori e successivi movimenti secondari.

 

25.  Al fine di preservare l'integrit dei regimi d'asilo degli Stati membri dell'Unione Europea, devono essere sviluppate appropriate procedure per il rimpatrio delle persone che non sono bisognose di protezione internazionale, a patto che esse siano state esaminate in base ad una procedura formale di determinazione dello status di rifugiato che applichi correttamente i relativi criteri. Tali programmi di ritorno possono essere promossi attraverso la conclusione di accordi di riammissione o di clausole in materia di riammissione all'interno di accordi di cooperazione. Nel caso in cui questi accordi includano anche il rinvio dei richiedenti asilo i cui casi non sono stati esaminati in Stati terzi dove costoro avrebbero potuto trovare protezione, essi devono contenere tutele sufficienti, affinch le persone respinte possano effettivamente cercare asilo in questi paesi.

 

26.  La sfida europea dell'asilo non pu essere lanciata solo in Europa. Gli Stati europei hanno un chiaro interesse a collocare la loro politica in materia d'asilo e d'immigrazione all'interno di un pi vasto programma, che si leghi alle questioni politiche, alla tutela dei diritti umani e allo sviluppo nei paesi e nelle regioni d'origine. Un approccio organico ai problemi dell'asilo e dell'immigrazione deve tner conto dell'intera sequenza dei movimenti forzati di persone, dalle loro cause alle loro eventuali soluzioni. Un elemento chiave di tale approccio l'azione preventiva nei confronti delle violazioni dei diritti umani e di altre cause di fuga dei rifugiati e di sfollamento forzato.

 

27.  L'UNHCR condivide l'impegno rivolto a fare uscire il dibattito sull'asilo da un contesto incentrato sulla restrizione e sulla deterrenza e a trasferirlo invece in una dimensione che sia impegnata in iniziative pi costruttive di politica estera. L'UNHCR ritiene che esistano solidi motivi per istituzionalizzare la cooperazione fra i  "tre pilastri"dellUnione sulle questioni dell'immigrazione e dell'asilo, sperimentata di recente nelle attivit del Gruppo di lavoro ad alto livello sull'immigrazione e l'asilo.

 

28.  L'UNHCR auspica che sia data sufficiente attenzione alla dimensione della protezione sia nei programmi paese, che sono stati sinora sviluppati nel Gruppo di lavoro ad alto livello, che in quelli che saranno delineati e realizzati in futuro. I programmi per l'accoglienza nella regione, e/o per il ritorno nei paesi di origine, devono essere ispirati ad una serie di  principi di protezione quali la sicurezza fisica, le garanzie legali ed il benessere socioeconomico.

 

29.  Le misure volte a rafforzare le capacit di protezione nei paesi della regione d'origine non sollevano tuttavia gli Stati membri dalla responsabilit di adempiere ai loro obblighi di protezione verso quanti cercano asilo nel loro territorio.

 

                     IV.     Conclusioni

 

30.  L'UNHCR profondamente convinto che una futura politica europea comune ed armonizzata in materia d'asilo debba basarsi saldamente sull'applicazione corretta e completa della Convenzione del 1951. Il diritto di cercare e di godere asilo deve restare un diritto umano ed ogni suo successivo sviluppo ed applicazione in Europa deve essere rafforzato dal processo di armonizzazione dell'Unione Europea.

 

31.  Una politica europea in materia di asilo, completa e lungimirante, che rispetti i principi del diritto internazionale per la protezione dei rifugiati, sar a beneficio dei rifugiati, dei richiedenti asilo e allo stesso tempo degli Stati. L'applicazione delle rispettive disposizioni del Trattato di Amsterdam rappresenta un'occasione importante per raggiungere questo traguardo.

 

32.  Il futuro allargamento dell'Unione, con l'adesione dei paesi candidati dell'Europa centrale un fattore importante nel processo di armonizzazione della politica europea di asilo. Questi paesi hanno bisogno di essere ulteriormente assistiti nello sviluppo di regimi d'asilo globali e sostenibili che soddisfino i requisiti dei membri dell'appartenenza all'Unione Europea, cos come i criteri internazionali per la protezione dei rifugiati. La preparazione per il futuro ingresso nell'Unione Europea costituisce un'occasione unica: essa consente di aiutare questi Stati ad adottare e ad applicare le misure legislative ed amministrative necessarie a sviluppare la capacit istituzionale necessaria; essa offre inoltre l'opportunit di aiutarli a trasformarsi da paesi di transito per i richiedenti asilo in paesi di accoglienza per i rifugiati.

 

 

 

UNHCR, 23 luglio 1999


Rafforzare il processo di Tampere

Raccomandazioni dellUNHCR al Vertice di Laeken

(dicembre 2001)

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I.          Introduzione

 

1.              La riunione straordinaria del Consiglio Europeo, tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e di immigrazione. L'incontro ha sottolineato che la libert, la sicurezza e la giustizia di cui godono i cittadini dell'Unione Europea devono essere accessibili "a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare di ottenere accesso al territorio [dell'Unione]".

 

2.              LAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) auspica che il Consiglio Europeo di Laeken dar un ulteriore impulso allo sviluppo di un regime europeo comune in materia dasilo basato, cos come proclamato dal Consiglio di Tampere, sulla piena applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente e il rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Nel cinquantesimo anniversario della Convenzione del 1951, lUNHCR fa appello al Vertice di Laeken perch riaffermi il primato della Convenzione e del Protocollo del 1967 nell'ambito del regime internazionale di protezione dei rifugiati.

 

3.              Il Vertice di Laeken si tiene in un momento di mobilitazione, a livello europeo e mondiale, finalizzata a combattere in maniera efficace il terrorismo internazionale. L'UNHCR ricorda che la Convenzione del 1951 non offre rifugio ai terroristi, n concede immunit da procedimenti penali. La Convenzione, infatti, fornisce agli Stati gli strumenti necessari per escludere dalla protezione coloro che si sono resi colpevoli di atti di terrorismo.

 

II.        Lo sviluppo di un regime comune d'asilo

 

4.              LUNHCR esprime apprezzamento per la presentazione da parte della Commissione, dell'intero pacchetto di proposte in materia dasilo, previste dallarticolo 63 del Trattato di Amsterdam. LUNHCR accoglie inoltre con favore ladozione nel Consiglio, di due misure comunitarie relative allasilo, vale a dire: la decisione del Consiglio che crea un Fondo Europeo per i Rifugiati e la Direttiva del Consiglio relativa a norme minime per la concessione della protezione temporanea. Il Vertice di Laeken ha luogo a met del quinquennio di transizione stabilito dal Trattato di Amsterdam per la creazione di uno spazio di libert, sicurezza e giustizia; una maggiore determinazione politica ora necessaria per raggiungere gli obiettivi e rispettare le scadenze previste dal Trattato. 

 

5.              Nei suoi commenti alle varie proposte legislative in materia dasilo fatte dalla Commissione, lUNHCR ha indicato i modi per assicurare la piena compatibilit tra gli elementi chiave degli strumenti proposti e gli standard internazionali. LUNHCR rinnova il suo appello agli Stati membri affinch si impegnino concretamente ad assicurare che gli strumenti che devono essere adottati dal Consiglio siano basati su standard elevati di protezione che rispondano ad esigenze di giustizia per i rifugiati. I risultati delle negoziazioni del Consiglio devono evitare il "minimo comune denominatore" in termini di protezione.

 

6.              Lo sviluppo di un regime comune d'asilo dovrebbe avere come priorit l'armonizzazione della definizione di rifugiato, nel quadro di una piena e completa applicazione della Convenzione del 1951. Una posizione comune su chi abbia i requisiti di rifugiato e chi no, dovrebbe essere alla base di tutti gli altri elementi del regime comune d'asilo. LUNHCR si augura che le Conclusioni di Laeken possano fornire delle indicazioni politiche per le negoziazioni dei futuri strumenti comunitari relativi alle norme minime per la qualifica dello status di rifugiato e per la concessione della protezione sussidiaria.

 

III.       La gestione dei flussi migratori

 

7.              Le migrazioni irregolari sono un fenomeno che coinvolge sia i paesi di destinazione che i paesi d'origine. La problematica delle migrazioni irregolari, come si presenta oggi, spesso legata a quella dellasilo. Pertanto, lUNHCR ha un legittimo interesse ad assicurare che il problema delle migrazioni irregolari sia affrontato in modo da rispettare gli interessi degli Stati europei, salvaguardando, al tempo stesso, i principi in materia di protezione dei rifugiati.

 

8.              LUNHCR auspica che il Vertice di Laeken fornisca le indicazioni e gli orientamenti politici necessari per definire politiche migratorie costruttive in materia di lavoro, di ricongiungimento familiare e di studio. Secondo lUNHCR, queste politiche potrebbero allentare la pressione sul regime d'asilo e ristabilire la giusta distinzione: gestire le migrazioni attraverso politiche migratorie e gestire il fenomeno dellasilo con politiche d'asilo.

 

9.              LUNHCR, inoltre, si augura che, mentre lUnione Europea sta sviluppando una politica comune in materia di ammissione per motivi di lavoro, un'attenzione particolare sia prestata ai rifugiati qualificati e che si trovano nei paesi di primo asilo e che possono contribuire in modo positivo al mercato del lavoro dellUnione. Una speciale quota per il reinsediamento di un certo numero di rifugiati sarebbe in linea con gli obiettivi sia economici che umanitari della gestione delle migrazioni.

 

IV.       La dimensione esterna

 

10.           LUNHCR nota la crescente attenzione dellUnione Europea verso la dimensione esterna della sua politica. LUNHCR accoglie favorevolmente questo sviluppo e chiede allUnione di includere nei programmi di assistenza per i paesi terzi una componente significativa riguardante l'asilo. LUNHCR crede che la cooperazione in materia di asilo con i paesi terzi e lassistenza agli stessi debbano basarsi su una corretta individuazione delle necessit e delle priorit di questi paesi partner. LUNHCR pronto a collaborare per sviluppare programmi pi efficaci al fine di assicurare protezione e trovare soluzioni adeguate.

 

11.           LUNHCR auspica che il Vertice di Laeken chieda ai paesi candidati dellEuropa centrale di rafforzare le proprie strutture legislative ed amministrative per far s che i rispettivi regimi d'asilo siano conformi agli standard europei ed internazionali. Poich i paesi candidati potrebbero non avere mezzi sufficienti per raggiungere questi obiettivi e quindi non essere in grado di trasformarsi da semplici punti di transito in veri e propri paesi di accoglienza per i rifugiati, necessario che sia loro fornita assistenza, prima dell'ingresso nellUnione Europea. Tale assistenza dovrebbe includere il sostegno finanziario alle attivit dellUNHCR in materia di formazione di competenze, gi in corso o programmate in questi paesi.

 

12.           Come confermato dal Vertice di Tampere, un approccio organico fondamentale per una politica europea comune in materia d'asilo e d'immigrazione. LUNHCR crede che il Gruppo di lavoro ad alto livello su asilo ed immigrazione dellUnione Europea possa contribuire alla realizzazione di strategie organiche e rilevanti per tutti e tre i "pilastri" per affrontare il problema delle migrazioni clandestine e dei flussi misti dal punto di vista della protezione.  LUNHCR chiede al Vertice di Laeken di fornire al Gruppo di lavoro il necessario sostegno politico e finanziario, cos che possa continuare con successo il suo lavoro.

 

13.           Raggiungere soluzioni durevoli per le crisi di rifugiati che si protraggono nel tempo un elemento fondamentale per un approccio integrato ai movimenti forzati di popolazioni. L'UNHCR ha fatto appello a tutti gli Stati del mondo, affinch sostengano i suoi sforzi tesi alla ricerca di soluzioni durevoli per queste situazioni: rimpatrio volontario verso i paesi dorigine, integrazione locale nei paesi di primo asilo oppure reinsediamento in paesi terzi. I costi politici, finanziari ed umanitari derivanti dalla mancata individuazione di soluzioni durevoli sono ben pi gravosi: i rifugiati saranno umiliati dall'annosa, forzata permanenza nei campi o saranno costretti a spostarsi illegalmente, con l'aiuto di organizzazioni criminali. L'UNHCR chiede quindi al vertice di Laeken di destinare una percentuale del budget dell'Unione Europea allo sviluppo di soluzioni durevoli nei paesi d'origine o di primo asilo nella regione stessa e di incoraggiare i paesi di accoglienza a sostenere queste soluzioni.

 

14.           LUNHCR chiede al Vertice di Laeken di riconoscere l'UNHCR come partner nell'affrontare la sfida di fornire protezione efficace e soluzioni ai rifugiati. L'UNHCR e l'Unione Europea condividono numerosi interessi: l'agenda europea sull'asilo, le problematiche dell'asilo nel quadro dell'allargamento europeo, le relazioni tra asilo e immigrazione, la prevenzione e la gestione di crisi umanitarie, la distribuzione di aiuti umanitari, nonch la ricerca attiva di soluzioni durevoli. L'UNHCR auspica che il vertice di Laeken terr nella dovuta considerazione le implicazioni politiche e finanziarie derivanti dal rafforzamento del partenariato tra l'Unione e l'UNHCR.

 

 

 

UNHCR Ginevra, novembre 2001  


Raccomandazioni dell'UNHCR al Consiglio Europeo di Siviglia

 (21-22 giugno 2002)

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L'UNHCR riconosce che i fenomeni legati ai flussi misti di migranti e rifugiati costituiscono un serio problema.  E' necessario prendere atto del fatto che gli impegni presi a Tampere non sono stati sufficientemente rispettati. Esiste un bisogno urgente di politiche efficaci a favore dei rifugiati e di una gestione rigorosa dei flussi migratori.  Affrontate questi temi una priorit assoluta e l'UNHCR accoglie pertanto con favore la decisione di armonizzare le politiche d'asilo nello spirito della ripartizione degli oneri e delle responsabilit.

 

Soluzioni durature ed efficaci sono a portata di mano, ma potranno essere veramente efficaci soltanto se il problema sar affrontato in tutti i suoi aspetti e fasi: dal paese e dalla regione d'origine verso l'Unione Europea, all'interno del territorio dell'Unione Europea e viceversa. Non sar sufficiente concentrarsi sulle misure da adottare all'interno del territorio dell'Unione e dei suoi confini. Le soluzioni devono essere innanzitutto ricercate nella regione d'origine e dovranno essere sostenute finanziariamente. Senza tale assistenza, i rifugiati si sposteranno alla ricerca di un futuro migliore. L'UNHCR favorevole ad una politica dell'Unione Europea in materia di asilo e di immigrazione che tenga in considerazione sia la dimensione interna del problema che quella esterna.

 

Soluzioni nel paese e nella regione d'origine

 

          Le soluzioni devono innanzitutto essere trovate nel paese d'origine tramite il rimpatrio e la reintegrazione, qualora se ne presenti l'occasione. L'Afghanistan ne un chiaro esempio. Attualmente, l'UNHCR, gestisce ogni mese il rimpatrio in Afganistan di pi di 100.000 persone. Il costo dell'operazione decisamente limitato in confronto ai costi che l'Unione Europea e i suoi cittadini avrebbero dovuto affrontare, se queste centinaia di migliaia di persone, che ora sono sulla via del ritorno, avessero continuato a spostarsi. L'UNHCR ha urgente bisogno di 100 milioni di euro dall'Unione Europea per continuare il proprio lavoro. Si tratterebbe sicuramente di un saggio investimento.

 

          Le soluzioni dovrebbero essere trovate, per quanto possibile, nei paesi di primo asilo e nelle regioni d'origine. E' quindi essenziale migliorare la protezione e l'assistenza locali e rafforzare la capacit di accoglienza nelle regioni e nei paesi vicini, affinch i rifugiati non siano costretti ad ulteriori spostamenti.

 

          L'UNHCR pronto ad intensificare gli sforzi per migliorare la capacit degli Stati terzi - non ultimi quelli che si troveranno presto ai confini di un'Unione allargata - di esaminare le domande d'asilo, accogliere i richiedenti in condizioni dignitose e aiutare i rifugiati ad essere maggiormente autosufficienti e ad integrarsi.

 

          In vista di tutto ci, necessario ed urgente fare in modo che la cooperazione allo sviluppo e le migrazioni vadano di pari passo piuttosto che contrastarsi a vicenda. L'UNHCR, quindi, accoglie favorevolmente la recente iniziativa di aggiornare il mandato del Gruppo di lavoro ad alto livello su asilo e immigrazione ed pronto a prendere parte all'attuazione del progetto.

 

          L'UNHCR , in virt del suo mandato, il naturale strumento della solidariet internazionale ed ha il compito di facilitare un dialogo reale tra le parti coinvolte. Tale dialogo deve anche tenere in considerazione la posizione dei paesi d'origine, dei paesi di transito e di quelli di primo asilo e cercare di massimizzare gli incentivi piuttosto che le azioni "punitive".

 

Soluzioni alle frontiere

 

          L'UNHCR condivide la preoccupazione dell'Unione Europea per il traffico di esseri umani. Per affrontare in maniera efficace questo problema, necessario che sistemi di controllo pi rigidi alle frontiere siano accompagnati da canali legali di ingresso nel territorio dell'Unione, ad esempio tramite un programma europeo di reinsediamento selezionato dei rifugiati. In caso contrario esiste il rischio di trovarsi di fronte ad un numero non minore, ma sempre maggiore, di persone che si spostano illegalmente attraverso le frontiere.

 

          Al tempo stesso, necessario garantire l'accesso a procedure d'asilo adeguate per quei rifugiati che si presentano ai confini dell'Unione. Un'identificazione rapida e corretta dei rifugiati sicuramente nell'interesse di tutti. L'UNHCR anche pronto a collaborare alla formazione professionale dei futuri membri della polizia europea di frontiera.

 

Soluzioni a livello di Unione Europea

 

          L'UNHCR continuer a raccomandare lo sviluppo di una politica d'asilo coerente, che permetta di distinguere con efficacia i rifugiati dai non rifugiati e che fornisca protezione ai rifugiati su tutto il territorio dell'Unione.

 

          E' in gioco la credibilit stessa delle istituzioni che si occupano di asilo. Proteggerla richiede che i non rifugiati siano respinti. L'UNHCR pronto ad assumere un ruolo pi attivo nel rimpatrio dei non rifugiati verso i loro paesi d'origine e ad impegnarsi in questa problematica.

 

          Lo sviluppo di una politica comune in materia d'immigrazione deve essere incoraggiata. In questo contesto la problematica dell'integrazione meriterebbe particolare attenzione.

 

Conclusione

 

E' opportuno che il Consiglio Europeo abbia messo l'argomento dell'immigrazione tra le priorit nella sua agenda. L'invecchiamento della popolazione europea ed il bisogno di forza lavoro nell'Unione necessitano nuove soluzioni. La storia dimostra che la chiusura delle frontiere non ha mai avuto gli effetti desiderati.  Politiche attive, in Europa come anche nei paesi d'origine e nelle regioni vicine, sono l'unico modo per affrontare i problemi alla radice.  L'UNHCR pronto a lavorare con gli Stati membri dell'Unione Europea e con la Commissione per affrontare i problemi che l'Europa chiamata a risolvere, ma l'UNHCR pu operare solo se riceve i fondi necessari e se il partenariato con l'Unione Europea improntato ad un'effettiva collaborazione per combattere il traffico di esseri umani e l'immigrazione clandestina, per mezzo di politiche efficaci a favore dei rifugiati e una rigorosa gestione dell'immigrazione.

 

UNHCR, giugno 2002


Osservazioni riassuntive dell'UNHCR sulla

Comunicazione della Commissione Europea:

"Verso regimi di asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti"

(COM (2003) 315 definitivo)

 


 


 

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) accoglie con favore la Comunicazione della Commissione Europea "Verso regimi di asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti." L'UNHCR considera questo documento un contributo importante al dibattito attuale su come le procedure di asilo possano essere gestite in maniera da migliorare l'accesso alla protezione per coloro che ne hanno bisogno, ridurre la spinta di richiedenti asilo e rifugiati verso i movimenti secondari e limitare l'abuso dei regimi di asilo.

 

L'UNHCR condivide le premesse di base dell'approccio adottato nella Comunicazione, ovvero, che ogni iniziativa futura per il miglioramento della gestione dell'asilo dovr rispettare pienamente gli obblighi giuridici internazionali degli Stati ed essere fondata sugli sforzi attuali di stabilire un regime comune di asilo a livello dell'Unione Europea. 

 

L'UNHCR riconosce, negli obiettivi politici e nell'approccio della Commissione, alcuni tra i suggerimenti contenuti nella sua Agenda per la Protezione e illustrati dall'Alto Commissario durante i suoi incontri informali con i Ministri della Giustizia e degli Affari Interni a margine dei Consigli di Copenhagen e di Veria. Tali suggerimenti mirano a sviluppare, all'interno dell'Unione Europea e nel pi ampio quadro dei flussi migratori, regimi di protezione dei rifugiati pi efficienti, nonch ad affrontare il problema della ricerca di soluzioni durevoli per i rifugiati nelle regioni d'origine.

 

L'UNHCR apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione di dare priorit alla questione della ripartizione degli oneri e delle responsabilit sia all'interno dell'Unione Europea che con le regioni di origine. L'UNHCR condivide la posizione della Commissione secondo la quale il miglioramento della capacit di offrire ai rifugiati una protezione efficace e soluzioni durevoli all'interno della regione di origine - tramite la formazione di competenze specifiche nel campo dell'asilo, l'integrazione locale dei rifugiati, il rimpatrio ed il reinsediamento - necessita un uso maggiore e mirato dei programmi di assistenza tecnica e di cooperazione allo sviluppo. Il proposto schema comune di reinsediamento a livello dell'Unione Europea, non soltanto sosterrebbe un assorbimento dei rifugiati meglio gestito all'interno dell'Unione stessa, ma contribuirebbe anche ad assicurare l'impegno dei paesi di primo asilo ad aumentare ed a migliorare la loro capacit di offrire protezione ai rifugiati. La possibilit di arrivare a soluzioni pu inoltre essere rafforzata attraverso accordi speciali che definiscano misure organiche per situazioni specifiche, con il sostegno dei paesi d'origine, di primo asilo e di destinazione finale.

 

L'UNHCR intende approfondire ulteriormente, come parte della sua iniziativa "Convention Plus", nellambito dellapplicazione dell'Agenda per la protezione, una serie di elementi contenuti nella Comunicazione della Commissione. L'UNHCR auspica, inoltre, che l'Unione Europea svolger un ruolo attivo in quest'iniziativa e che assumer un chiaro impegno al riguardo durante il Vertice di Salonicco.

 

UNHCR, 4 giugno 2003


Osservazioni dell'UNHCR sulla Comunicazione della Commissione Europea

"Verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali stato riconosciuto il diritto d'asilo"

(COM (2000) 755 definitivo)

 

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Introduzione

 

1.              L'UNHCR accoglie con favore la pubblicazione della Comunicazione della Commissione Europea del 22 novembre 2000, su una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per le persone alle quali stato concesso asilo. L'UNHCR ritiene che il documento, pubblicato insieme ad una comunicazione sulla prospettiva di una politica comune in materia di immigrazione, contribuisca allo sviluppo di un approccio pi strategico e aperto per quanto riguarda la crescita di una politica europea d'asilo regolamentata e coerente.

 

2.              L'UNHCR condivide le sfide e gli obiettivi fissati per una procedura d'asilo comune ed uno status uniforme e sottolinea l'obbligo di mantenere un approccio all'asilo basato sui diritti dell'uomo e la necessit di sviluppare un regime d'asilo comune insieme alle misure comuni per rafforzare la capacit dell'Unione di gestire i flussi migratori. L'UNHCR richiama l'attenzione sul fatto che i principi alla base di una procedura comune in materia d'asilo e di uno status uniforme non dovrebbero essere subordinati alle esigenze sociali, economiche e demografiche di una politica comune in materia di immigrazione. Inoltre, nessuna misura volta a combattere la criminalit organizzata e transnazionale, compreso il terrorismo, dovrebbe interferire con i diritti e le libert fondamentali, compreso il diritto di chiedere e godere asilo.

 

3.              L'UNHCR ricorda che l'armonizzazione procedurale e sostanziale del diritto di asilo non giova solamente agli interessi degli Stati membri, limitando i movimenti secondari, ma contribuisce anche ad un trattamento equo e non discriminatorio dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Laddove i richiedenti asilo hanno una sola possibilit di vedere esaminata la loro domanda da parte di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, le norme, gli strumenti ed i meccanismi che disciplinano le procedure ed i regimi di asilo degli stessi Stati membri devono essere armonizzati affinch sia assicurato un trattamento equo.

 

4.              L'UNHCR accoglie favorevolmente la tendenza generale della Comunicazione, che presenta l'ulteriore armonizzazione dei regimi di asilo degli Stati membri come un contributo necessario al processo di rafforzamento della protezione internazionale, riaffermando e dove necessario integrando la Convenzione del 1951, semplificando le procedure d'asilo e perseguendo una maggiore uniformit nello status di rifugiato.

 

La procedura unica

 

5.              Nelle sue osservazioni preliminari sulla Comunicazione,[51] l'UNHCR ha accolto con favore la proposta di considerare l'istituzione di una procedura unica in tutti gli Stati membri al fine di esaminare le richieste di protezione in ununica procedura, piuttosto che in procedure diverse e separate.  L'UNHCR riafferma che il corretto funzionamento della procedura unica presuppone consenso su cosa costituisca una richiesta di asilo che giustifichi lottenimento di una qualche forma di protezione. Secondo l'UNHCR, una richiesta di asilo valida pu essere presentata da persone che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967, cos come da persone che fuggono dagli effetti indiscriminati di un conflitto armato o da violenza generalizzata (anche laddove non si registri alcun elemento specifico di persecuzione).

 

6.              Inoltre, nell'attuazione di tale procedura unica, ogni richiesta d'asilo deve essere valutata secondo una determinata sequenza, iniziando con l'esame delle disposizioni della Convenzione del 1951, seguita da un'analisi della possibile applicazione di clausole contenute in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani e, se necessario, da una valutazione delle ragioni umanitarie che possono ostacolare il rientro. L'esame di tutte le richieste di protezione deve essere compito di un unico organo qualificato e competente, e deve includere anche la possibilit di riesaminare la decisione di non accordare lo status in base alla Convenzione e offrire invece uno status sussidiario. L'UNHCR concorda con il fatto che l'esame delle circostanze non legate al bisogno di protezione, ma che rendono impossibile il rimpatrio, dovrebbe essere lasciato alla discrezione degli Stati membri e non deve essere necessariamente parte della procedura unica o, in generale, del processo di armonizzazione delle procedure del diritto d'asilo.

 

7.              L'UNHCR crede che l'istituzione di una procedura unica contribuir a rendere le procedure di asilo pi rapide, pi efficienti e pi efficaci in rapporto ai costi.  Ci andr anche a beneficio dei richiedenti asilo che, altrimenti, potrebbero dovere aspettare per periodi di tempo a volte inaccettabili prima che sia presa una decisione sulla loro domanda e, nel caso in cui si trattasse di una decisione negativa, avrebbero ulteriori difficolt a lasciare il paese in cui avevano cercato asilo.

 

L'accesso al territorio e l'ammissione alla procedura

 

8.              Tra gli elementi chiave della procedura comune d'asilo, la comunicazione solleva il problema dell'ingresso sul territorio e dell'ammissione alla procedura di asilo, insieme alla politica riguardo i visti e i controlli effettuati ai confini esterni. L'UNHCR ribadisce la preoccupazione che l'impegno del Consiglio Europeo a Tampere per l'assoluto rispetto del diritto di cercare asilo possa essere minacciato, se non si metteranno in pratica adeguate misure protettive per attenuare gli effetti negativi che i controlli sull'immigrazione possono avere sulle persone che necessitano di protezione e che cercano sicurezza all'interno dell'Unione Europea. Il problema dell'accesso al territorio effettivamente di grande importanza per qualsiasi regime di asilo; la migliore procedura di asilo e di un'accezione ampia dello  status di rifugiato non sono di alcuna utilit se i rifugiati non possono realmente accedere al territorio ed essere ammessi alle procedure.

 

9.              La Commissione propone che un approccio comune sia adottato anche in relazione alle misure degli Stati membri per il rilascio dei visti e i controlli alla frontiera, al fine di gestire meglio l'accesso ai rispettivi regimi di asilo, compreso l'obbligo dei visti in caso di afflusso in massa, imminente o in corso. L'UNHCR, comunque, sottolinea la necessit di non collegare il problema dei visti, ed in generale il problema delle misure relative al controllo delle frontiere e alla gestione degli arrivi, con la necessit di garantire la sicurezza a quanti fuggono da una persecuzione o da un conflitto. In caso di afflussi in massa i richiedenti asilo dovrebbero essere ammessi, almeno temporaneamente, e ricevere  protezione per tutto il tempo necessario, mentre  la politica dei visti non dovrebbe interferire con tali misure di protezione.[52]

 

10.           La comunicazione si riferisce anche alla possibilit di semplificare la procedura dei visti in determinate situazioni. Secondo il punto di vista dell'UNHCR, questa semplificazione potrebbe includere il rilascio di visti umanitari a quanti si trovano in pericolo nel proprio paese d'origine e che necessitano di protezione internazionale. L'UNHCR accoglierebbe favorevolmente l'adozione di un approccio europeo comune per il rilascio di tali visti umanitari, come un modo per aiutare le persone in pericolo a cercare protezione nel territorio dell'Unione Europea. Tuttavia, tale approccio dovrebbe essere sviluppato come misura di protezione piuttosto che come uno strumento di gestione dei flussi migratori e dei controlli alle frontiere.

 

La determinazione dello status nella regione

 

11.           L'UNHCR apprezza la proposta della Commissione di prendere in esame la possibilit di un futuro sostegno dell'Unione Europea all'istituzione di schemi per la determinazione delle domande nei paesi confinanti con gli Stati che producono le maggiori popolazioni di rifugiati. Per quanto questa determinazione nella regione sarebbe il preludio al successivo reinsediamento negli Stati membri dell'Unione Europea, cos come suggerito dalla Comunicazione, importante ricordare che la selezione delle domande nella regione, come l'accoglienza organizzata dei rifugiati a seguito di un processo di reinsediamento, un completamento e non una sostituzione, dell'obbligo degli Stati membri di esaminare una richiesta d'asilo inoltrata da chi cerca protezione direttamente nel loro territorio. La valutazione dei bisogni di protezione in vista di un successivo reinsediamento non dovrebbe essere limitata all'applicazione della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967. Piuttosto, essa dovrebbe includere le domande che implicano una definizione allargata di rifugiato, come quella utilizzata dall'UNHCR in base al suo mandato.  Questo significa che, oltre a coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati in base alla Convenzione del 1951 e al Protocollo del 1967, anche quanti sono fuggiti ad una violenza indiscriminata scaturita da situazioni di conflitto o di guerra possono essere accettati come rifugiati e possono avere i requisiti necessari per il reinsediamento negli Stati membri.

 

12.           Il sostegno dell'Unione Europea alla determinazione delle domande nella regione inteso come un elemento per la formazione nei paesi interessati di una competenza specifica in materia, che permetta loro di esaminare le domande d'asilo e offrire protezione per tutto il tempo necessario. Tuttavia, bisogna ricordare che la determinazione dello status di rifugiato , e rimane, una responsabilit dei governi ospitanti e che tale attivit deve essere basata su standard concordati e guidata da strumenti e meccanismi quali quelli sviluppati nel Manuale dell'UNHCR sulle Procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato e nelle Conclusioni del Comitato Esecutivo dell'UNHCR. I programmi di cooperazione, volti ad assistere i governi ospitanti nell'esame delle domande d'asilo, dovrebbero prevedere la partecipazione dell'UNHCR e dei suoi partner.

 

13.           Il sostegno dell'Unione Europea alla determinazione delle domande d'asilo come parte dello sviluppo del regime di asilo nella regione, deve essere integrato da un'assistenza finalizzata ad aumentare la capacit dei paesi ospitanti in materia di accoglienza e protezione per quanti hanno ottenuto una decisione positiva, in modo da assicurare loro sicurezza fisica, legale e benessere socioeconomico. Gli schemi di determinazione delle domande dovrebbero essere sviluppati come parte di un pi ampio approccio alla formazione di competenze in materia d'asilo, che includa l'adozione di un quadro legislativo organico, attivit tese a creare competenze istituzionali e il miglioramento delle capacit professionali degli operatori.

 

La determinazione della competenza per l'esame di una domanda di asilo

 

14.           La comunicazione invita a riflettere sulla necessit di una revisione dei meccanismi di Dublino, nell'ambito dell'istituzione di una procedura comune per l'ammissibilit delle richieste d'asilo. Tuttavia, fino ad oggi, questo non si concretizzato in un cambiamento nell'approccio adottato nella proposta della Commissione di uno strumento legislativo Comunitario che dovrebbe sostituire la Convenzione di Dublino. L'UNHCR ha sostenuto l'adozione di un regime in cui la competenza ad esaminare una domanda di asilo spetti allo Stato membro in cui la richiesta stata depositata. Nell'ambito di tale regime, il trasferimento verso un altro Stato membro, sarebbe giustificato solo dall'esistenza di legami o collegamenti significativi del richiedente con quest'ultimo Stato membro specifico. Si ritiene che tale regime sia pi equo ed economicamente pi efficace rispetto a quello attuale, come d'alta parte emerso dalla recente valutazione del regime di Dublino, fatta dalla Commissione stessa.

 

15.           Nel caso in cui gli Stati membri dell'Unione Europea, nel gestire un sistema di assegnazione delle responsabilit  per lesame delle richieste dasilo, concedano ai richiedenti asilo una sola possibilit di vedere esaminata la loro domanda, al richiedente deve essere assicurato un trattamento equo e non discriminatorio in tutto il territorio dell'Unione Europea. L'UNHCR sottolinea che la credibilit di ogni meccanismo di trasferimento della responsabilit condizionata dall'esistenza di norme armonizzate in diverse aree dell'asilo, sia sostanziali che procedurali, quali ad esempio una procedura comune ed un'interpretazione uniforme della definizione di "rifugiato."[53]

 

I criteri comuni, gli strumenti e i meccanismi per la procedura d'asilo

 

16.           L'UNHCR concorda con la Commissione sul fatto che l'adozione del pacchetto legislativo di norme minime comuni sulla politica e le pratiche in materia d'asilo, come richiesto dall'articolo 63 del Trattato di Amsterdam, pu essere considerato un significativo passo avanti nel processo di armonizzazione nell'Unione Europea, a condizione che la nozione di "criteri minimi" sia interpretata in maniera ampia e il suo contenuto espresso in modo dettagliato. L'UNHCR crede che la corretta applicazione dei provvedimenti sull'asilo contenuti nel Trattato di Amsterdam, una volta adottati, richieder una regolare revisione e, se necessario, una legislazione e dei regolamenti di attuazione complementari. L'UNHCR accoglie perci favorevolmente l'istituzione di organi di revisione e coordinamento (come i Comitati di Contatto) che possono facilitare le consultazioni tra gli Stati membri in merito alla corretta applicazione degli strumenti legislativi comunitari in materia d'asilo. L'UNHCR crede anche che lo sviluppo della giurisprudenza nei tribunali nazionali e nella Corte di Giustizia Europea, in relazione all'interpretazione e all'applicazione degli strumenti Comunitari in materia di asilo, possa contribuire ad un'ulteriore armonizzazione.

 

17.           La comunicazione non comprende molti dettagli riguardo le possibili scelte e prospettive per un'ulteriore armonizzazione o persino standardizzazione degli strumenti e dei meccanismi utilizzati nelle procedure d'asilo degli Stati membri. Nel caso in cui in futuro questo sia preso in considerazione, per esempio attraverso studi, mediante lo sviluppo di strumenti analitici, o il rafforzamento della cooperazione amministrativa, l'UNHCR si augura che le proposte saranno basate su alti standard di protezione e sufficientemente dettagliate. Bisognerebbe ricordare che la proposta di una Direttiva sulle norme minime per le procedure d'asilo permette agli Stati membri ampi margini di discrezionalit nell'usare o meno determinati concetti e meccanismi procedurali. Tale discrezionalit potrebbe minare quell'insieme di principi internazionali, accuratamente costruito, in materia di diritto procedurale dell'asilo.[54]

 

18.           L'UNHCR sostiene che l'attribuzione di nuove aree di competenza alla Corte di Giustizia della Comunit Europea, in base all'articolo 68 del Trattato di Amsterdam, possa agevolare un'ulteriore armonizzazione del processo di asilo negli Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che la Corte di Giustizia rafforzi ed allarghi la dottrina e la giurisprudenza con elementi chiave del diritto d'asilo procedurale e sostanziale, come stabilito, tra l'altro, dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Se i tribunali nazionali o la Corte di Giustizia della Comunit Europea dovessero deliberare sull'interpretazione o l'applicazione di uno qualsiasi degli strumenti comunitari d'asilo, l'UNHCR pronto a dare la sua opinione, quale supervisore dell'interpretazione e dell'applicazione degli strumenti riguardanti il diritto dei rifugiati.

 

19.           L'UNHCR sostiene la proposta della Commissione di migliorare - inizialmente attraverso il rafforzamento della comunicazione, sia a livello di coloro che prendono le decisioni politiche che degli operatori del settore - la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti, accurate, oggettive e aggiornate sulle statistiche in materia di asilo, sui paesi di origine e sull'applicazione dei principi legali e di protezione nei procedimenti di asilo degli Stati membri e le conseguenze sulla determinazione delle domande individuali. L'UNHCR si augura di essere strettamente a contatto con qualsiasi rete informativa futura, nonch di contribuire attivamente alla valutazione congiunta delle situazioni nei paesi specifici e all'applicazione di particolari principi di protezione o legali.

 

20.           Nel lungo periodo, l'UNHCR vedrebbe con favore l'istituzione di un centro europeo di documentazione per la raccolta, la diffusione e la valutazione delle informazioni sui paesi d'origine, cosi come su temi e tendenze in materia di diritto e di protezione. Questo centro dovrebbe, per quanto possibile, operare in maniera aperta e trasparente ed essere accessibile a politici, professionisti, organizzazioni internazionali, rappresentanti delle ONG e docenti universitari. L'UNHCR potrebbe avere un ruolo nell'amministrazione delle strutture di tale centro e partecipare agli incontri tra esperti; attraverso il centro, i dati in  possesso dell'UNHCR e la sua esperienza sarebbero messi a disposizione degli organi amministrativi e giudiziari che si occupano di asilo in tutti gli Stati membri.

 

21.           L'UNHCR sostiene gli sforzi della Commissione finalizzati a promuovere una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione Europea e le organizzazioni internazionali nell'ambito della raccolta di dati e dell'analisi delle tendenze. L'UNHCR pronto a fornire la sua assistenza nella redazione di Piani di azione e dei Rapporti annuali dell'Unione Europea proposti in quest'ambito, nonch nella preparazione di una futura legislazione comunitaria che incrementi lo scambio, l'analisi ed il confronto di queste statistiche. Inoltre, l'UNHCR disposto a cooperare con la Commissione Europea e gli Stati membri alla formazione di funzionari nei paesi candidati ad entrare nell'UE per quanto riguarda la raccolta, l'analisi e la divulgazione delle statistiche sull'asilo. L'UNHCR chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione la possibilit di uniformare la raccolta e l'analisi dei dati dei vari Stati membri, relativi all'asilo e all'immigrazione, eventualmente tramite la creazione di un ufficio statistico centrale e specializzato. 

 

Lo status uniforme

 

22.           Nel caso in cui l'Unione Europea volesse introdurre, nel lungo periodo, uno status uniforme di rifugiato per tutti coloro che sono stati riconosciuti bisognosi di protezione, tale status non dovrebbe indebolire e tantomeno sostituire, lo status di rifugiato basato sulla Convenzione del 1951. L'UNHCR contrario all'introduzione di uno status uniforme che rispecchi in modo insufficiente la peculiarit e la natura distinta dello status di rifugiato definito dalla Convenzione, che ha una dimensione internazionale e produce effetti extraterritoriali. Lo status di rifugiato deve essere formalmente dichiarato, se gli Stati devono adempiere ai loro obblighi derivanti dalla specificit della Convenzione e dalla natura distinta dello status di rifugiato come definito nella Convenzione stessa.[55]

 

23.           L'UNHCR sostiene le proposte dell'Unione Europea - che fanno parte dell'impegno ad armonizzare i diritti e i benefici delle persone bisognose di protezione non protette dalla Convenzione del 1951 - di rendere gli standard di trattamento delle persone che rientrano nella definizione ampia di rifugiato quanto pi possibile simili a quelli applicabili per i rifugiati secondo la Convenzione[56] stessa. La questione di quali diritti e benefici debbano essere accordati ai rifugiati, affinch possano vivere con dignit fino a quando non sia trovata una soluzione stabile, deve essere basata sui loro bisogni piuttosto che sui principi in base ai quali il loro essere rifugiati stato definito.  L'UNHCR ricorda che un'eventuale differenza tra la il trattamento dei rifugiati secondo la Convenzione e il trattamento di altri che hanno bisogno di protezione, pu soltanto derivare dalla diretta applicabilit degli strumenti internazionali  sui rifugiati piuttosto che da provvedimenti legislativi nazionali o, in futuro, da disposizioni legislative comunitarie. 

 

24.           L'UNHCR appoggia la richiesta del Vertice di Tampere di offrire ai residenti di lungo periodo l'opportunit di ottenere la nazionalit dello Stato membro in cui hanno ottenuto tale status. Nella misura in cui strumenti legislativi adeguati porteranno la situazione dei rifugiati ad essere equivalente a quella dei residenti di lungo periodo, tale richiesta in linea con l'articolo 34 della Convenzione del 1951, che esorta gli Stati d'asilo a facilitare l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati.

 

25.           Un futuro strumento legislativo della Commissione Europea sullo status di residente e sui diritti dei cittadini di paesi terzi da lungo tempo sul territorio dell'Unione Europea dovrebbe, secondo l'UNHCR, includere clausole sul trattamento di quanti beneficiano di protezione sussidiaria, similmente alle clausole che garantiscono i diritti dei rifugiati. I bisogni delle persone che beneficiano di protezione sussidiaria sono, per molti aspetti, simili a quelli dei rifugiati. Ci particolarmente rilevante nel caso in cui le persone esercitano il proprio diritto alla libert di circolazione nel territorio dell'Unione. Sia i rifugiati che i beneficiari di protezione sussidiaria dovrebbero godere di un trattamento equo e non discriminatorio in merito al loro status di residenti ed ai loro diritti e benefici anche quando si siano spostati in un altro Stato membro.

 

Il reinsediamento

 

26.           L'UNHCR considera con favore la proposta di esaminare un possibile programma europeo comune di reinsediamento, come un'iniziativa importante per raggiungere un accoglimento dei rifugiati negli Stati membri dell'Unione Europea pi ordinato ed equilibrato. Tale programma dovrebbe, in particolare, tenere conto dei bisogni di protezione dei gruppi pi vulnerabili e, oltre che dei rifugiati che rientrano nella definizione della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967, salvaguardare anche le necessit di quanti rientrano nella pi ampia definizione di "rifugiato" adottata dall'UNHCR.

 

27.           Una politica comune di reinsediamento deve essere valutata nel merito, come una delle possibili soluzioni durevoli al problema dei rifugiati e pertanto da non confondere con i meccanismi finalizzati a regolare l'accesso al territorio degli Stati membri. L'UNHCR avrebbe preferito che il problema del reinsediamento fosse stato affrontato in un capitolo a parte della Comunicazione, piuttosto che elencato sotto il titolo "Accesso al territorio." Il reinsediamento e l'asilo sono due responsabilit distinte e separate e, come indica la Comunicazione, il reinsediamento deve essere considerato complementare e non pregiudiziale al trattamento appropriato delle domande d'asilo depositate spontaneamente al confine o sul territorio di uno Stato membro dell'Unione.

 

28.           Nello sviluppare una politica comune sul reinsediamento necessario affrontare una serie di questioni, quali: il metodo di selezione, l'identificazione delle categorie di persone che sono eleggibili ai fini del reinsediamento e la registrazione di quanti devono essere reinsediati nei paesi di primo asilo. Inoltre, necessario raggiungere un accordo su una serie di misure da applicare all'interno degli Stati membri quali, ad esempio, i servizi immediati ed essenziali da fornire ai rifugiati reinsediati, i criteri per la collocazione dei rifugiati reinsediati, il ruolo dei ministeri, delle ONG, e di altri attori coinvolti nellattuazione dei programmi di reinsediamento, il livello e l'ambito dei criteri di determinazione, gli accordi di finanziamento ed i programmi di integrazione per gruppi con particolari bisogni.

 

Gli aspetti di politica estera

 

29.           L'UNHCR concorda con l'attenzione crescente per la dimensione esterna dello sviluppo di un regime comune d'asilo, come menzionato anche nella Comunicazione. L'UNHCR a favore dell'inclusione di una significativa componente dell'asilo nei programmi dell'UE di assistenza e cooperazione  con gli Stati terzi. Tale assistenza e cooperazione devono essere basate su un'appropriata identificazione dei bisogni e delle priorit dei paesi beneficiari. In particolare questo il caso dell'assistenza fornita ai paesi candidati prima del loro ingresso nell'UE.

 

30.           L'UNHCR ritiene che gli aspetti di politica estera del regime comune di asilo debbano essere affrontati nel quadro di una strategia organica, che dovrebbe includere: affrontare le cause allorigine della fuga dei rifugiati, rafforzare la preparazione e la capacit di risposta nelle emergenze, fornire un'effettiva protezione e trovare soluzioni durevoli.  Il partenariato con i paesi d'origine e con le regioni vicine costituisce un elemento essenziale di tale strategia, che deve coinvolgere tutti gli attori di una certa rilevanza, comprese le organizzazioni internazionali e la societ civile.

 

31.           L'UNHCR crede che la questione della solidariet e della condivisione della responsabilit meriti particolare attenzione nello sviluppo della dimensione estera del futuro regime comune d'asilo dell'Unione Europea.  La questione non dovrebbe essere limitata a situazioni di afflussi su larga scala o alla ricerca di un equilibrio nel numero di richiedenti asilo e di rifugiati accolti all'interno dell'Unione Europea, ma dovrebbe anche essere affrontata in una prospettiva globale ed in maniera organica. Questo approccio dovrebbe includere misure comunitarie nei confronti dei paesi di origine e di transito, quali: azioni preventive, preparazione alla gestione delle emergenze, cos come la formazione nella regione di competenze specifiche in materia di asilo; il supporto comunitario agli Stati membri che si trovano alle prese con un numero considerevole di richiedenti asilo che cercano protezione nel loro territorio; il contributo comunitario all'individuazione di soluzioni durevoli finalizzate all'integrazione dei rifugiati e al loro reisediamento negli Stati membri.

 

32.           Lo sviluppo di un approccio comune nella ripartizione degli oneri e nella solidariet, sia all'interno dell'Unione Europea che fra l'Unione ed altre regioni, dovrebbe essere finalizzato al rafforzamento del rispetto dei principi fondamentali alla base della protezione dei rifugiati ed al mantenimento dell'integrit dei regimi d'asilo degli Stati e non essere usato come uno strumento per la gestione dell'immigrazione. Qualsiasi contributo dell'Unione Europea che sia finalizzato ad aumentare le capacit di protezione degli Stati che confinano con i paesi d'origine, deve essere parte di uno sforzo concertato da parte di tutti gli attori rilevanti, compresi gli Stati, le organizzazioni internazionali, gli organi regionali, le istituzioni finanziarie, le organizzazioni non governative e la societ civile. L'accesso all'asilo ed all'adempimento da parte degli Stati dei loro obblighi in materia di protezione, non dovrebbero dipendere dal fatto che accordi per la suddivisione della responsabilit siano gi in atto.

 

Il rimpatrio

 

33.           L'UNHCR sostiene gli sforzi per sviluppare un approccio comune in materia di rimpatrio, che possa contribuire a preservare l'integrit delle procedure di selezione degli Stati, nei casi in cui la procedura d'asilo si concluda con il respingimento della domanda.  L'UNHCR ritiene che debba essere sempre data la priorit al rimpatrio volontario. Il rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi nei confronti dei rifugiati, non deve dipendere dall'esistenza o dall'effettiva applicazione dei programmi per il rimpatrio.

 

34.           L'UNHCR sostiene gli sforzi dell'Unione Europea finalizzati a fare della questione del ritorno un punto essenziale nel dialogo con i paesi d'origine. Questi paesi hanno la responsabilit - ma spesso non la volont - di riammettere i propri cittadini, compresi i richiedenti asilo che non sono stati riconosciuti. I rimpatri dovrebbero essere attuati nel rispetto dei diritti fondamentali e dei bisogni elementari delle persone che devono essere rimpatriate.  Tale dialogo potrebbe dover  includere la negoziazione di accordi per il rimpatrio, compresi accordi per la supervisione dello stesso e l'assistenza alla reintegrazione. L'esecuzione appropriata di tali accordi dovrebbe permettere una reintegrazione sostenibile nel paese d'origine e non produrre frizioni con i membri dalla comunit locale che erano rimasti nel paese.

 

Gli aspetti istituzionali

 

35.           L'UNHCR accoglie con favore il riferimento nella Comunicazione alla necessit di rafforzare il partenariato nello sviluppare ulteriormente l'agenda europea in materia d'asilo. L'UNHCR ha apprezzato la proficua collaborazione con la Commissione nella preparazione dei diversi strumenti legislativi, e spera di continuare la collaborazione riguardo alle proposte di iniziative comunitarie di lungo periodo in materia di asilo.  Il partenariato dell'UNHCR con la Commissione si fonda sulla Dichiarazione N.17 allegata al Trattato di Amsterdam che stato ulteriormente formalizzato attraverso uno scambio di lettere conclusosi nel luglio 2000.

 

36.           Alla luce delle sue responsabilit nei confronti dei richiedenti asilo e della collaborazione di lunga data con gli organi competenti in materia di asilo, lUNHCR conta su una stretta collaborazione con l'Unione Europea che dovr mettere in pratica i vari elementi della Comunicazione della Commissione. L'UNHCR si attende inoltre di partecipare all'elaborazione di studi di esperti e, laddove sia opportuno, ai futuri programmi comunitari in materia d'asilo, compresi quelli a favore di schemi comuni di reinsediamento; alla preparazione di strumenti legislativi aggiuntivi come parte della procedura comune e di armonizzazione dello status; al monitoraggio dello sviluppo della giurisprudenza europea in materia di asilo. Tale partecipazione, tuttavia, in funzione della disponibilit di contributi finanziari sufficienti da parte dell'Unione Europea.

 

37.           L'UNHCR anche pronto a partecipare, ad hoc e in qualit di esperto, a qualsiasi Comitato di Contatto o gruppo di coordinamento che venga istituito per vigilare sull'applicazione del futuro quadro legislativo comunitario nelle rispettive legislazioni nazionali e sulla pratica degli Stati membri. Tali comitati, incaricati di facilitare la ricezione e l'applicazione armonizzata di disposizioni legislative rilevanti, potrebbero giovarsi della guida e del consiglio che lUNHCR, mette a disposizione su richiesta o di propria iniziativa.

 

38.           L'UNHCR concorda con la Commissione che l'ulteriore armonizzazione delle politiche dell'Unione Europea in materia d'asilo sollever questioni riguardanti il rapporto fra la legislazione dell'Unione in preparazione e gli standard internazionali in materia di protezione, compresa la Convenzione del 1951. Sorger anche il problema della rappresentanza della Comunit nelle organizzazioni regionali ed internazionali che operano nel campo dell'asilo, compreso il Comitato Esecutivo dell'UNHCR. L'UNHCR ritiene che la legislazione dell'UE in preparazione possa contribuire considerevolmente all'avanzamento dei principi della protezione internazionale dei rifugiati. D'altra parte, l'UNHCR auspica che la politica dell'Unione Europea in materia d'asilo, che ancora in fieri, sar tra l'altro costruttivamente caratterizzata dal processo attuale delle Consultazioni Globali lanciate in occasione del 50esimo anniversario della Convenzione del 1951 e finalizzate a revitalizzare il regime della protezione internazionale.

 

39.           Nel lungo periodo, la questione dell'accessione della Comunit Europea alla Convenzione del 1951 ed al Protocollo del 1967 potrebbe emergere come una conseguenza dell'attribuzione alla Comunit di una parte rilevante delle responsabilit degli Stati membri in materia d'asilo. Al momento, non ancora chiaro se il diritto comunitario permetta realmente alla Comunit di accedere alla Convenzione del 1951 ed al Protocollo del 1967. Inoltre, affinch tale accessione possa avvenire, sarebbe necessario emendare la Convenzione del 1951, il cui articolo 39 prevede l'accessione solo da parte di Stati.

 

 

 

 

UNHCR Ginevra, novembre 2001

 

 

UNHCR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

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[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione COM(2003) 152 finale, 26 marzo 2003).

[2] Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Saloniccco, 19 e 20 giugno 2003, par. 26.

[3] Vedi "UNHCRs three-pronged proposals, UNHCR Working paper, UNHCR Ginevra, giugno 2003, e Convention Plus: Questions and Answers, UNHCR Ginevra Convention Plus Unit, aggiornato al 20 maggio 2003.

[4] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione (COM(2003) 152 definitivo) 26 marzo 2003); Comunicazione dalla Commissione, Verso regimi di asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti (COM(2003) 315 definitivo) 3 giugno 2003.

[5] (COM(2003) 315 definitivo) 3 giugno 2003.

[6] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione (OM(2003) 152 definitivo) 26 marzo 2003) e Comunicazione dalla Commissione, "Verso regimi di asilo pi accessibili, equi e meglio gestiti" (COM(2003) 315 definitivo) 3 giugno 2003.

[7] Conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Saloniccco, 19 e 20 giugno 2003, par. 26.

[8] Conclusioni del Consiglio sull'integrazione delle questioni relative alle migrazioni nelle relazioni dell'Unione Europea con i paesi terzi: migrazione e sviluppo, 19 maggio, par. 11.

[9] UNHCR e Migration Policy Isntitute, Summary Conclsuions on the concept of effective protection in the context of secondary movements  of refugees abd asylum-seekers, Lisbon Export Seminar, 9-10 dicembere 2002.

[10] Il testo potrebbe essere migliorato chiarendo che la permanenza di un richiedente alla frontiera di uno Stato membro dev'essere pi breve possibile.

[11] Sono tuttavia proposte alcune eccezioni, commentate di seguito nel testo,  riguardo l'effetto sospensivo dei ricorsi.

[12] L'UNHCR ritiene che la detenzione del richiedente asilo potrebbe essere disciplinato pi dettagliatamente nella Direttiva sulle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo; la Direttiva sulla norme minime per procedure di asilo dovrebbe per lo meno includere un chiaro riferimento a tale direttiva.

[13] EXCOM Conclusions 44 (XXXVII) del 1986, UNHCR Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers, 1999.

[14] Implementation of the Dublin Convention: Some UNHCR Observations, maggio 1998.

[15] EXCOM Conclusion 30 (XXXIV) del 1983.

[16] Per quanto riguarda i requisiti per definire un paese terzo "sicuro", l'UNHCR ritiene che quelli che si riferiscono alla sicurezza dei paesi di origine siano in genere giusti ed equi.

[17] EXCOM Conclusion 8 (XXVIII) (vii) del 1977 stabilisce che " al richiedente asilo dovrebbe essere permesso di rimanere nel paese fintanto che sia pendente un ricorso ad un'autorit amministrativa di livello superiore o ad un tribunale". La EXCOM Conclusion 30 (XXXIV) del 1983 sulle domande manifestamente infondate stabilisce che "un richiedente la cui domanda sia stata respinta  dovrebbe avere la possibilit di avere una revisione della decisione prima dell'espulsione alla frontiera o prima dell'allontanamento coattivo dal territorio." Nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, la Raccomandazione N. (98) 13 del Consiglio dei Ministri stabilisce che, affinch il rimedio sia efficace, l'esecuzione del provvedimento di espulsione deve essere sospesa.

[18] Vedi commenti precedenti dellUNHCR in Osservazioni riassuntive dellUNHCR sulla proposta modificata della Commissione Europea di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (COM(2002) 326 definitivo) del gennaio 2003; inoltre UNHCR annotated comments on the amended proposal for a Council Directive on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status (COM(2002) 326 final of 18 June 2002, presented to the Commission del febbraio 2003.

[19] Summary Conclusions on the concept of effective protection in the context of secondary movements of refugees and asylum-seekers, Lisbon Expert Seminar, 9-10 dicembre 2002.

[20] Ibid.

[21] Preambolo, paragrafi 3 e 17.

[22] Preambolo, paragrafo 10.

[23] Preambolo, paragrafo 11.

[24] Articoli 9(1) e 11 (2)(a).

[25] Manuale UNHCR, paragrafo 65.

[26] Articolo 11(2)(b).

[27] Articolo (11)(1)(d)(ii).

[28] Articolo 13(2).

[29] Articolo 28 e preambolo paragrafo 23.

[30] Articolo 12(d) e preambolo paragrafo 15

[31] Articolo 2 (j).

[32] Articolo 4.

[33] Capo V.

[34] L'UNHCR riconosce che le definizioni contenute nella bozza di Direttiva hanno valore solo in rapporto a questo strumento e, come tali, non influenzano - e in realt non potrebbero farlo - l'interpretazione di altri strumenti. Fa tuttavia notare che, nell'elaborazione di qualsiasi documento futuro, sarebbe opportuno utilizzare il linguaggio e la terminologia generalmente accettati, cos da evitare confusione riguardo ai concetti.

[35] L'Assemblea Generale ha riaffermato le responsabilit e le funzioni dell'UNHCR nell'ambito della protezione internazionale in numerose Risoluzioni, sin dal 1957.

[36] L'espressione "protezione internazionale" venne suggerita dal delegato francese durante il dibattito allECOSOC e all'Assemblea Generale per l'adozione dello Statuto dell'UNHCR (invece  dell'espressione "protezione legale," adottata invece nella bozza in discussione). L'obiettivo della proposta, come spiegato dal delegato francese, era quello di sottolineare la differenza tra la protezione internazionale, accordata dall'UNHCR, e la protezione nazionale, accordata invece dagli Stati (ECOSOC, sessione n.9, 1949, resoconto della riunione n.326, pp. 628-629; e GAOR, sessione n.4, Terza Commissione, Resoconto della riunione n.256). Il rapporto tra la protezione internazionale accordata dall'UNHCR e quella nazionale accordata dagli Stati, ovvero l'asilo, illustrato nella "Nota sull'Asilo" presentata dall'Alto Commissario nel corso delle 28esima Sessione del Comitato Esecutivo dell'UNHCR (Doc. EC/SCP/4 del 24 Agosto 1977). In quella nota, l'Alto Commissario sottolineava  che " un individuo che abbandona il proprio paese di origine a causa di persecuzione o  di un fondato timore di essa,, ha un bisogno primario ed essenziale di ricevere asilo in un altro paese. () Nell'esercizio della sua funzione di fornire protezione internazionale, l'Alto Commissario cerca di  assicurare che i rifugiati ricevano effettivamente asilo e di promuovere tra gli  Stati delle politiche di asilo liberali."

[37] Manuale dell'UNHCR, paragrafo 28. E' sottolineato che, con riferimento a ci, la bozza di Direttiva sembra usare l'espressione di due modi diversi, nella misura in cui il paragrafo 10 del Preambolo riconosce il carattere declaratorio della decisione che determina lo status di rifugiato.

[38] Questo significato si ritrova in molti studi sul diritto internazionale, in molti strumenti di diritto internazionale, in molte Costituzioni e legislazioni nazionali, comprese quelle di Stati membri dell'Unione Europea  (v. ad esempio, l'articolo 16 della Costituzione tedesca e la sezione 51 della legge tedesca sugli stranieri; il preambolo della Costituzione francese, e le due leggi francesi del 11.05.98 e del 25.07.52; L'articolo 3 della legge spagnola sull'asilo; L'articolo 10 della Costituzione italiana e l'articolo 1 della legge 39/90; l'articolo 1 della portoghese 15/98).

[39] Manuale dell'UNHCR, paragrafo 184.

[40] Manuale UNHCR, paragrafi 37 - 50.

[41] E' da notare che ci riconosciuto nel commento della Commissione all'articolo stesso.

[42] Ad esempio, il riferimento alla logica delle dichiarazioni , dal punto di vista dell'UNHCR, una valutazione pertinente ai fini dell'attendibilit e non un principio o un requisito di per s.

[43] In questo senso, il riferimento a questa disposizione contenuto nel memorandum esplicativo di difficile interpretazione. Infatti, esso asserisce il diritto degli Stati di partire dal presupposto che le attivit impugnate non costituiscono motivi per il riconoscimento, ma prosegue poi (secondo l'UNHCR, a ragione) sottolineando che qualora il rischio di persecuzione o di danno grave sia mostrato, il bisogno di protezione deve essere  riconosciuto.

[44] Questo uno dei motivi di protezione sussidiaria elencati nell'articolo 15 della proposta di Direttiva.

[45] Laddove la persecuzione proviene dallo Stato, la questione della disponibilit di protezione da parte dello Stato non si pone. La mancanza di protezione da parte dello Stato non un requisito generale della definizione di rifugiato.

[46] Il riferimento fatto dall'Articolo 12 (d) a " gruppi di individui che sono trattati come 'inferiori' agli occhi della legge" potrebbe essere formulato in maniera pi accurata, cos da comprendere tutti i gruppi sociali definiti sulla base di qualit esteriori.

[47] Manuale dell'UNHCR, paragrafo 120.

*  N.d.T. Le osservazioni dellUNHCR si basano sulla versione in lingua inglese della proposta di Direttiva che, nellarticolo 20, fa riferimento ad una lingua che esse presumibilmente comprendono ( a language likely to be understood by them). Va rilevato che, nella traduzione ufficiale in lingua italiana (come pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.C051 del 26/02/02) questa espressione tradotta con una lingua che queste siano in grado di comprendere. E evidente che i commenti dellUNHCR, di cui sopra, non sarebbero pertinenti se si facesse riferimento alla versione italiana del testo.

[48] V. articoli 7 (a), (e) e (f0 della proposta, COM (2000)578 finale (2000/0238(CNS)).

[49] V. paragrafo 4 del Memorandum esplicativo, in cui si nota che, mentre il regime di protezione sussidiaria si basa sulla premessa che il bisogno di tale protezione sia di natura temporanea, "in realt il bisogno di protezione sussidiaria si rivela, molto spesso, pi duraturo."

 

[50] V. articolo 25 (2) della proposta COM (2001) 181 definitivo (2001/0091(CNS)).

[51] Comunicazione della Commissione Europea "Verso una procedura d'asilo comune e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione, per le persone alle quali stato riconosciuto il diritto d'asilo," osservazioni preliminari dell'UNHCR, UNHCR Ginevra, gennaio 2001.

[52] EXCOM Conclusion 22 (XXXII) on Protection of Asylum-seekers in Situations of Large-Scale Influx.

[53] Revisiting the Dublin Convention: Some reflections by UNHCR in response to the Commission staff working paper, UNHCR Ginevra, gennaio 2001.

[54] Per un Commento dell'UNHCR sulla proposta di Direttiva: Osservazioni dell'UNHCR sulla proposta della Commissione di una Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati Membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, UNHCR Ginevra, luglio 2001.

[55] Vedi anche le Osservazioni Preliminari dell'UNHCR alla Comunicazione della Commissione.

[56] Questo approccio, con poche eccezioni, stato adottato dalla Commissione nella sua proposta per una Direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto dello status di protezione.