(Gabriella
Apollonio, Alessandra Palma, Sergio Briguglio 30/9/2003)
PRINCIPALI
CONTENUTI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE, NELLA VERSIONE SU CUI EĠ STATO RAGGIUNTO LĠACCORDO DEL CONSIGLIO
Nota: Sono sottolineati gli elementi introdotti,
nellĠambito dei lavori del Consiglio, a modifica della proposta di direttiva emendata dalla
Commissione.
á
La
direttiva si applica alle richieste di ricongiungimento presentate da un
cittadino di paese terzo, titolare di permesso di soggiorno (esclusi, comunque,
i permessi per richiesta di asilo o di protezione temporanea o sussidiaria e i
permessi per protezione temporanea o sussidiaria) di durata non inferiore a un
anno, che abbia una fondata prospettiva di soggiornare stabilmente. La
direttiva non si applica al ricongiungimento con cittadini dellĠUnione europea.
á
Gli
Stati membri possono applicare la direttiva anche ai casi in cui i membri della
famiglia entrano insieme (ingresso al seguito).[1]
á
Sono
fatte salve le disposizioni piuĠ favorevoli contenute in accordi stipulati
dalla ComunitaĠ con paesi terzi, nella Carta sociale europea (1961, revisione
1987) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante (1987).
á
Gli
Stati membri possono adottare disposizioni piuĠ favorevoli.
á
EĠ
consentito lĠingresso per ricongiungimento
o
del
coniuge del soggiornante
o
dei
figli minorenni (anche adottati in base a un provvedimento che abbia validitaĠ
nello Stato membro) del soggiornante o del coniuge; qualora siano nati da altra
unione e siano affidati a entrambi i genitori, il ricongiungimento eĠ
condizionato allĠautorizzazione da parte dellĠaltro genitore; lĠingresso di
minori di etaĠ superiore a 12 anni che entrano indipendentemente dal resto
della famiglia puoĠ essere condizionato alla verifica dei requisiti
necessari per lĠintegrazione solo se questo eĠ previsto dalla normativa
nazionale al momento dellĠattuazione della direttiva; possibile imporre, se
giaĠ previsto dalla normativa nazionale al momento dellĠattuazione della
direttiva, che la richiesta di ricongiungimento per il figlio minore debba
essere presentata prima che questi compia 15 anni (in questo caso, lĠingresso e
il soggiorno sono autorizzati[2]
per motivi diversi dal ricongiungimento)
á
PuoĠ
essere consentito, dalla normativa nazionale, lĠingresso per ricongiungimento
o
degli
ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del coniuge, purcheĠ siano
a loro carico e non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese
dĠorigine
o
dei
figli maggiorenni non coniugati del soggiornante o del coniuge, purcheĠ, per
ragioni di salute, non siano in grado di provvedere a se stessi
o
del partner[3]
non coniugato che abbia col soggiornante una relazione stabile duratura
debitamente comprovata (dallĠesistenza di un figlio comune, da una precedente
coabitazione o da registrazione formale o da altri elementi), ovvero della
persona legata al soggiornante da relazione stabile formalmente registrata, e
dei figli minori non coniugati (anche adottati) di tali persone come
pure dei figli maggiorenni non coniugati non in grado, per ragioni di salute,
di provvedere a se stessi.
á
EĠ
possibile, per gli Stati membri, equiparare il partner registrato al coniuge ai
fini del ricongiungimento[4]
á
In
caso di matrimonio poligamico, se eĠ giaĠ presente sul territorio dello Stato
membro un coniuge del soggiornante, non viene autorizzato lĠingresso di altro
coniuge. Il ricongiungimento con figli minori del soggiornante e di altro
coniuge puoĠ essere limitato dagli Stati membri.[5]
á
PuoĠ
essere imposto un limite minimo (non superiore ai 21 anni[6])
per il soggiornante e il coniuge, percheĠ il ricongiungimento possa aver luogo.[7]
á
Gli
Stati membri decidono se la domanda di ricongiungimento deve essere presentata
dal soggiornante o dai familiari.
á
La
domanda eĠ corredata dai copie autenticate dei documenti di viaggio del
soggiornante o dei familiari[8],
dalla documentazione attestante i legami di parentela e da quella attestante la
sussistenza degli altri requisiti.
á
LĠesistenza
dei legami di parentela puoĠ essere oggetto di ulteriori indagini o colloqui
con il soggiornante e i suoi familiari.
á
Lo
Stato membro puoĠ accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia
presentata anche in relazione a familiari giaĠ presenti nel suo territorio.
á
Le
autoritaĠ competenti decidono sulla domanda entro un massimo di nove mesi (con possibile
proroga[9]
in casi eccezionali dovuti alla complessitaĠ della domanda da esaminare). Le
conseguenze di una mancata decisione nei termini prescritti (es.: il
silenzio-assenso) devono essere disciplinate per legge.
á
NellĠesame
delle domande eĠ tenuto nella dovuta considerazione il superiore
interesse del minore.[10]
á
La
domanda puoĠ essere respinta per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello
Stato (incluso il sostenere direttamente o indirettamente il terrorismo
internazionale o nutrire aspirazioni estremistiche[11])
o sanitaĠ pubblica.
á
Il
permesso rilasciato al familiare puoĠ essere revocato o non rinnovato per
motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato[12]
o sanitaĠ pubblica (sono escluse peroĠ le patologie insorte dopo il rilascio
del permesso)[13]; in questi
casi deve essere valutata lĠeffettiva portata del pericolo costituito dalla
presenza dello straniero.
á
LĠautorizzazione
al ricongiungimento[14]
puoĠ essere condizionata alla dimostrazione della disponibilitaĠ di
o
un
alloggio considerato normale, nella regione in cui risiede il soggiornante, e
che soddisfi i requisiti previsti di sicurezza e salubritaĠ
o
unĠassicurazione
contro le malattie che copra, per il soggiornante e i familiari, tutti i rischi
di norma coperti per i cittadini dello Stato membro[15]
o
risorse
stabili e regolari sufficienti al mantenimento della famiglia senza ricorso
allĠassistenza pubblica; nel valutare la disponibilitaĠ di risorse gli
Stati membri possono tener conto dei valori minimi di retribuzioni e pensioni e
del numero di familiari.[16][17]
á
Lo
Stato membro puoĠ chiedere ai familiari di soddisfare le condizioni di
integrazione previste dalla legge nazionale; ai rifugiati e ai loro familiari
le misure di integrazione possono essere applicate solo dopo che sia stato
accordato il ricongiungimento.[18]
á
Lo
Stato membro puoĠ stabilire che il soggiornante possa accedere al
ricongiungimento dopo un periodo di soggiorno legale (che comunque non puoĠ
essere superiore a due anni).
á
Un
periodo di attesa, comunque non superiore a tre anni, tra la presentazione
della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno al familiare puoĠ essere
previsto qualora la legislazione in materia di ricongiungimento vigente nello
Stato membro alla data di entrata in vigore della direttiva tenga conto della
sua capacitaĠ di accoglienza.
á
Nel
caso in cui il soggiornante sia un rifugiato
o
non
possono essere applicate limitazioni relative ai requisiti per lĠintegrazione
al ricongiungimento con i figli minorenni;
o
puoĠ
essere autorizzato il ricongiungimento con altri familiari a carico;
o
se il
rifugiato eĠ un minore non accompagnato, il ricongiungimento con gli ascendenti
diretti di primo grado eĠ consentito anche se non sono a carico del
soggiornante; in mancanza degli ascendenti diretti di primo grado (o
nellĠimpossibilitaĠ di ritrovarli) eĠ autorizzato lĠingresso del tutore o di
altri familiari;
o
in
mancanza di documenti che provino i legami di parentela, si tiene conto anche
di altri elementi di prova; il rifiuto della domanda non puoĠ essere basato
solo sulla mancanza di documenti;
o
non si
applicano le condizioni sul possesso dei requisiti relativi ad alloggio,
assicurazione contro le malattie e risorse; le condizioni possono tuttavia
essere applicate se il ricongiungimento eĠ possibile in Stato terzo col quale
il soggiornante o il familiare abbiano legami particolari.
o
non
puoĠ essere imposto il requisito di soggiorno pregresso per lĠaccesso al
ricongiungimento.
á
Lo
Stato membro puoĠ stabilire che queste condizioni piuĠ favorevoli per i
rifugiati si applichino solo ai casi in cui il vincolo familiare sia anteriore
al riconoscimento dello status di rifugiato.
á
Restano
impregiudicate le norme che accordano lo status di rifugiato ai familiari di un
rifugiato.
á
Lo
Stato membro agevoleraĠ il rilascio del visto al familiare il cui ingresso eĠ
stato autorizzato.
á
In
caso di ricongiungimento, il primo permesso di soggiorno (rinnovabile)
rilasciato al familiare ha durata non inferiore a un anno; in generale, il
permesso del familiare avraĠ data di scadenza non successiva a quella del
permesso del soggiornante.[19]
á
Il
familiare accede a istruzione, lavoro subordinato o autonomo e formazione, allo
stesso modo in cui accede il soggiornante; la normativa nazionale puoĠ
stabilire le condizioni per lĠaccesso al lavoro del familiare: in particolare[20],
lĠaccesso allĠattivitaĠ lavorativa puoĠ essere condizionato, per un periodo non
superiore a un anno, alla valutazione della situazione del mercato del lavoro;
lĠaccesso al lavoro puoĠ essere limitato nei casi di ascendenti diretti di
primo grado a carico e figli maggiorenni a carico.
á
Trascorsi
cinque anni di soggiorno legale, il coniuge o (se ammesso) il partner[21]
non coniugato e il figlio diventato maggiorenne, se non sono giaĠ in
possesso di permesso diverso da quello per motivi familiari,[22]
ottengono, su richiesta (se cosiĠ eĠ previsto), un permesso di soggiorno
autonomo, indipendente da quello del soggiornante; possono essere previsti
limiti al rilascio del permesso al coniuge o partner non coniugato nei casi di
rottura del vincolo[23].
Un analogo permesso puoĠ essere rilasciato anche ad ascendenti diretti di primo
grado a carico o figli maggiorenni a carico.
á
Un
permesso di soggiorno autonomo puoĠ essere rilasciato, su richiesta (se
cosiĠ eĠ previsto), anche in caso di divorzio, separazione o decesso di
ascendenti o discendenti[24].
Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un tale permesso
sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.[25]
á
I
requisiti per il rilascio e la durata di tali permessi autonomi sono stabiliti
dalla legge nazionale.
á
LĠautorizzazione
al ricongiungimento puoĠ essere negata e il permesso di soggiorno del familiare
(o partner[26] non
coniugato) puoĠ essere revocato o non rinnovato
o
qualora
le condizioni previste dalla direttiva non siano o non siano piuĠ soddisfatte[27];
in caso di mancanza di risorse in capo al soggiornante si tiene tuttavia
conto, in sede di rinnovo del permesso, anche dei redditi dei familiari;
o
qualora
il soggiornante e il familiare non abbiano o non abbiano piuĠ una relazione
familiare o coniugale effettiva[28];
o
qualora
il soggiornante o il partner[29]
non coniugato siano coniugati o abbiano relazione stabile e duratura con altra
persona[30];
o
qualora
si sia fatto ricorso a informazioni false, frode o altri mezzi illeciti;
o
qualora
il matrimonio, la relazione stabile o lĠadozione abbiano avuto luogo solo allo
scopo di ottenere lĠautorizzazione allĠingresso[31];
nel valutare questa circostanza lo Stato membro puoĠ tenere conto del fatto
che tali relazioni sono state costituite solo dopo che il soggiornante aveva
ottenuto il permesso di soggiorno.
á
Ai
fini dellĠindividuazione di frodi o relazioni fittizie, le autoritaĠ possono
effettuare specifici controlli anche in fase di rinnovo del permesso di
soggiorno del familiare.
á
Il familiare
che non sia ancora titolare di un permesso di soggiorno autonomo puoĠ essere
privato del permesso in caso di conclusione del soggiorno legale del
soggiornante.
á
In
sede di adozione di qualunque provvedimento negativo in relazione al soggiorno
del soggiornante o dei suoi familiari, vengono tenute in considerazione la
soliditaĠ dellĠinserimento e dei legami degli interessati nel territorio dello
Stato membro e i loro legami con i paesi dĠorigine.
á
Devono
essere previsti rimedi giurisdizionali avverso ogni provvedimento negativo in
relazione al soggiorno del soggiornante o dei suoi familiari.
[1] Dal Preambolo.
[2] Possono essere autorizzati?
[3] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.
[4] Non sembra che questa disposizione introduca ulteriori vantaggi per il partner rispetto a quelli derivanti dalle altre disposizioni della direttiva.
[5]La versione modificata della proposta di direttiva impediva il ricongiungimento con i figli minori di altro coniuge, facendo peroĠ salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
[6] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva come estremo superiore per il limite minimo la maggiore etaĠ.
[7] Questa disposizione vorrebbe contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati. Tuttavia dovrebbe applicarsi solo al ricongiungimento col coniuge, e in assenza di figli.
[8] La versione modificata della proposta di direttiva faceva riferimento ai documenti (in originale) dei familiari.
[9] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva che la proroga non dovesse in alcun caso superare i tre mesi.
[10] La versione modificata della proposta di direttiva faceva riferimento, in proposito, alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Si limitava tuttavia a stabilire che gli Sati membri si adoperassero per tenere nella dovuta considerazione il superiore interesse del minore.
[11] Dal Preambolo. La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva invece che le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dovessero essere relative al comportamento della persona.
[12] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva che le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dovessero essere relative al comportamento della persona.
[13] La versione modificata della proposta di direttiva escludeva del tutto i motivi di salute pubblica dal novero di quelli che possono motivare la revoca o il mancato rinnovo del permesso.
[14] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva che le stesse condizioni potessero essere imposte anche in occasione del primo rinnovo del relativo permesso di soggiorno.
[15] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva che lĠassicurazione contro le malattie dovesse coprire, per il richiedente e i familiari, tutti i rischi nel territorio dello Stato membro.
[16] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva una formulazione diversa (risorse stabili, da valutare anche con riferimento al carattere di regolaritaĠ, superiori alla soglia al di sotto della quale si applica lĠassistenza pubblica o, in caso di inapplicabilitaĠ della disposizione, superiori alla pensione minima), senza fare, in particolare, riferimento al numero di familiari.
[17] La versione
modificata della proposta di direttiva prevedeva che nel computo delle risorse
si tenesse conto dei redditi dei familiari.
[18] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva, in luogo di quanto qui riportato, che lĠimposizione dei requisiti relativi ad alloggio, assicurazione e risorse potesse avere il solo scopo di garantire che il nucleo familiare non dovraĠ fare ricorso ai fondi pubblici, e non potesse comportare discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini stranieri.
[19] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva che il permesso di soggiorno rilasciato al familiare avesse la stessa validitaĠ del permesso di cui eĠ titolare il richiedente o, in caso di richiedente titolare dello status di residente di lungo periodo, validitaĠ non inferiore a un anno, rinnovabile fino al raggiungimento delle condizioni per lĠottenimento dello status di residente di lungo periodo.
[20] Non eĠ chiaro, in base alla formulazione della disposizione, se quella del ritardo sia lĠunica condizione sullĠaccesso al lavoro del familiare che puoĠ essere aggiunta a quelle applicabili al richiedente, o se possano essere imposte ulteriori restrizioni.
[21] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.
[22] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva, in luogo della condizione di mancanza di altro permesso diverso da quelloper motivi familiari, quella di permanenza dei vincoli coniugali o familiari.
[23] Interpretazione nostra: la formulazione della disposizione non eĠ chiara.
[24] Si dovrebbe dire Òdecesso del soggiornanteÓ, includendo cosiĠ anche il caso del coniuge.
[25] Previsione
un poĠ troppo vaga.
[26] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.
[27] La versione modificata della proposta di direttiva sembrava limitare (con una formulazione comunque ambigua) lĠaccertamento in sede di rinnovo del permesso delle condizioni relative ad alloggio, assicurazione e reddito al solo caso del primo rinnovo.
[28] Si dovrebbe precisare: Òsalvo che si applichino le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno autonomoÓ.
[29] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.
[30] Questo caso dovrebbe essere equiparato al divorzio o alla separazione.
[31] Questa disposizione si presta ad una applicazione arbitraria. EĠ difficilmente comprensibile, poi, la nozione di relazione stabile mirata al solo ingresso.