(Gabriella Apollonio, Alessandra Palma, Sergio Briguglio 30/9/2003)

 

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, NELLA VERSIONE SU CUI EĠ STATO RAGGIUNTO LĠACCORDO DEL CONSIGLIO

 

Nota: Sono sottolineati gli elementi introdotti, nellĠambito dei lavori del Consiglio, a modifica della  proposta di direttiva emendata dalla Commissione.

 

á      La direttiva si applica alle richieste di ricongiungimento presentate da un cittadino di paese terzo, titolare di permesso di soggiorno (esclusi, comunque, i permessi per richiesta di asilo o di protezione temporanea o sussidiaria e i permessi per protezione temporanea o sussidiaria) di durata non inferiore a un anno, che abbia una fondata prospettiva di soggiornare stabilmente. La direttiva non si applica al ricongiungimento con cittadini dellĠUnione europea.

á      Gli Stati membri possono applicare la direttiva anche ai casi in cui i membri della famiglia entrano insieme (ingresso al seguito).[1]

á      Sono fatte salve le disposizioni piuĠ favorevoli contenute in accordi stipulati dalla ComunitaĠ con paesi terzi, nella Carta sociale europea (1961, revisione 1987) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante (1987).

á      Gli Stati membri possono adottare disposizioni piuĠ favorevoli.

á      EĠ consentito lĠingresso per ricongiungimento

o      del coniuge del soggiornante

o      dei figli minorenni (anche adottati in base a un provvedimento che abbia validitaĠ nello Stato membro) del soggiornante o del coniuge; qualora siano nati da altra unione e siano affidati a entrambi i genitori, il ricongiungimento eĠ condizionato allĠautorizzazione da parte dellĠaltro genitore; lĠingresso di minori di etaĠ superiore a 12 anni che entrano indipendentemente dal resto della famiglia puoĠ essere condizionato alla verifica dei requisiti necessari per lĠintegrazione solo se questo eĠ previsto dalla normativa nazionale al momento dellĠattuazione della direttiva; possibile imporre, se giaĠ previsto dalla normativa nazionale al momento dellĠattuazione della direttiva, che la richiesta di ricongiungimento per il figlio minore debba essere presentata prima che questi compia 15 anni (in questo caso, lĠingresso e il soggiorno sono autorizzati[2] per motivi diversi dal ricongiungimento)

á      PuoĠ essere consentito, dalla normativa nazionale, lĠingresso per ricongiungimento

o      degli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del coniuge, purcheĠ siano a loro carico e non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese dĠorigine

o      dei figli maggiorenni non coniugati del soggiornante o del coniuge, purcheĠ, per ragioni di salute, non siano in grado di provvedere a se stessi

o      del partner[3] non coniugato che abbia col soggiornante una relazione stabile duratura debitamente comprovata (dallĠesistenza di un figlio comune, da una precedente coabitazione o da registrazione formale o da altri elementi), ovvero della persona legata al soggiornante da relazione stabile formalmente registrata, e dei figli minori non coniugati (anche adottati) di tali persone come pure dei figli maggiorenni non coniugati non in grado, per ragioni di salute, di provvedere a se stessi.

á      EĠ possibile, per gli Stati membri, equiparare il partner registrato al coniuge ai fini del ricongiungimento[4]

á      In caso di matrimonio poligamico, se eĠ giaĠ presente sul territorio dello Stato membro un coniuge del soggiornante, non viene autorizzato lĠingresso di altro coniuge. Il ricongiungimento con figli minori del soggiornante e di altro coniuge puoĠ essere limitato dagli Stati membri.[5]

á      PuoĠ essere imposto un limite minimo (non superiore ai 21 anni[6]) per il soggiornante e il coniuge, percheĠ il ricongiungimento possa aver luogo.[7]

á      Gli Stati membri decidono se la domanda di ricongiungimento deve essere presentata dal soggiornante o dai familiari.

á      La domanda eĠ corredata dai copie autenticate dei documenti di viaggio del soggiornante o dei familiari[8], dalla documentazione attestante i legami di parentela e da quella attestante la sussistenza degli altri requisiti.

á      LĠesistenza dei legami di parentela puoĠ essere oggetto di ulteriori indagini o colloqui con il soggiornante e i suoi familiari.

á      Lo Stato membro puoĠ accettare, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata anche in relazione a familiari giaĠ presenti nel suo territorio.

á      Le autoritaĠ competenti decidono sulla domanda entro un massimo di nove mesi (con possibile proroga[9] in casi eccezionali dovuti alla complessitaĠ della domanda da esaminare). Le conseguenze di una mancata decisione nei termini prescritti (es.: il silenzio-assenso) devono essere disciplinate per legge.

á      NellĠesame delle domande tenuto nella dovuta considerazione il superiore interesse del minore.[10]

á      La domanda puoĠ essere respinta per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato (incluso il sostenere direttamente o indirettamente il terrorismo internazionale o nutrire aspirazioni estremistiche[11]) o sanitaĠ pubblica.

á      Il permesso rilasciato al familiare puoĠ essere revocato o non rinnovato per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato[12] o sanitaĠ pubblica (sono escluse peroĠ le patologie insorte dopo il rilascio del permesso)[13]; in questi casi deve essere valutata lĠeffettiva portata del pericolo costituito dalla presenza dello straniero.

á      LĠautorizzazione al ricongiungimento[14] puoĠ essere condizionata alla dimostrazione della disponibilitaĠ di

o      un alloggio considerato normale, nella regione in cui risiede il soggiornante, e che soddisfi i requisiti previsti di sicurezza e salubritaĠ

o      unĠassicurazione contro le malattie che copra, per il soggiornante e i familiari, tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro[15]

o      risorse stabili e regolari sufficienti al mantenimento della famiglia senza ricorso allĠassistenza pubblica; nel valutare la disponibilitaĠ di risorse gli Stati membri possono tener conto dei valori minimi di retribuzioni e pensioni e del numero di familiari.[16][17]

á      Lo Stato membro puoĠ chiedere ai familiari di soddisfare le condizioni di integrazione previste dalla legge nazionale; ai rifugiati e ai loro familiari le misure di integrazione possono essere applicate solo dopo che sia stato accordato il ricongiungimento.[18]

á      Lo Stato membro puoĠ stabilire che il soggiornante possa accedere al ricongiungimento dopo un periodo di soggiorno legale (che comunque non puoĠ essere superiore a due anni).

á      Un periodo di attesa, comunque non superiore a tre anni, tra la presentazione della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno al familiare puoĠ essere previsto qualora la legislazione in materia di ricongiungimento vigente nello Stato membro alla data di entrata in vigore della direttiva tenga conto della sua capacitaĠ di accoglienza.

á      Nel caso in cui il soggiornante sia un rifugiato

o      non possono essere applicate limitazioni relative ai requisiti per lĠintegrazione al ricongiungimento con i figli minorenni;

o      puoĠ essere autorizzato il ricongiungimento con altri familiari a carico;

o      se il rifugiato eĠ un minore non accompagnato, il ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado eĠ consentito anche se non sono a carico del soggiornante; in mancanza degli ascendenti diretti di primo grado (o nellĠimpossibilitaĠ di ritrovarli) eĠ autorizzato lĠingresso del tutore o di altri familiari;

o      in mancanza di documenti che provino i legami di parentela, si tiene conto anche di altri elementi di prova; il rifiuto della domanda non puoĠ essere basato solo sulla mancanza di documenti;

o      non si applicano le condizioni sul possesso dei requisiti relativi ad alloggio, assicurazione contro le malattie e risorse; le condizioni possono tuttavia essere applicate se il ricongiungimento eĠ possibile in Stato terzo col quale il soggiornante o il familiare abbiano legami particolari.

o      non puoĠ essere imposto il requisito di soggiorno pregresso per lĠaccesso al ricongiungimento.

á      Lo Stato membro puoĠ stabilire che queste condizioni piuĠ favorevoli per i rifugiati si applichino solo ai casi in cui il vincolo familiare sia anteriore al riconoscimento dello status di rifugiato.

á      Restano impregiudicate le norme che accordano lo status di rifugiato ai familiari di un rifugiato.

á      Lo Stato membro agevoleraĠ il rilascio del visto al familiare il cui ingresso eĠ stato autorizzato.

á      In caso di ricongiungimento, il primo permesso di soggiorno (rinnovabile) rilasciato al familiare ha durata non inferiore a un anno; in generale, il permesso del familiare avraĠ data di scadenza non successiva a quella del permesso del soggiornante.[19]

á      Il familiare accede a istruzione, lavoro subordinato o autonomo e formazione, allo stesso modo in cui accede il soggiornante; la normativa nazionale puoĠ stabilire le condizioni per lĠaccesso al lavoro del familiare: in particolare[20], lĠaccesso allĠattivitaĠ lavorativa puoĠ essere condizionato, per un periodo non superiore a un anno, alla valutazione della situazione del mercato del lavoro; lĠaccesso al lavoro puoĠ essere limitato nei casi di ascendenti diretti di primo grado a carico e figli maggiorenni a carico.

á      Trascorsi cinque anni di soggiorno legale, il coniuge o (se ammesso) il partner[21] non coniugato e il figlio diventato maggiorenne, se non sono giaĠ in possesso di permesso diverso da quello per motivi familiari,[22] ottengono, su richiesta (se cosiĠ eĠ previsto), un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante; possono essere previsti limiti al rilascio del permesso al coniuge o partner non coniugato nei casi di rottura del vincolo[23]. Un analogo permesso puoĠ essere rilasciato anche ad ascendenti diretti di primo grado a carico o figli maggiorenni a carico.

á      Un permesso di soggiorno autonomo puoĠ essere rilasciato, su richiesta (se cosiĠ eĠ previsto), anche in caso di divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti[24]. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un tale permesso sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.[25]

á      I requisiti per il rilascio e la durata di tali permessi autonomi sono stabiliti dalla legge nazionale.

á      LĠautorizzazione al ricongiungimento puoĠ essere negata e il permesso di soggiorno del familiare (o partner[26] non coniugato) puoĠ essere revocato o non rinnovato

o      qualora le condizioni previste dalla direttiva non siano o non siano piuĠ soddisfatte[27]; in caso di mancanza di risorse in capo al soggiornante si tiene tuttavia conto, in sede di rinnovo del permesso, anche dei redditi dei familiari;

o      qualora il soggiornante e il familiare non abbiano o non abbiano piuĠ una relazione familiare o coniugale effettiva[28];

o      qualora il soggiornante o il partner[29] non coniugato siano coniugati o abbiano relazione stabile e duratura con altra persona[30];

o      qualora si sia fatto ricorso a informazioni false, frode o altri mezzi illeciti;

o      qualora il matrimonio, la relazione stabile o lĠadozione abbiano avuto luogo solo allo scopo di ottenere lĠautorizzazione allĠingresso[31]; nel valutare questa circostanza lo Stato membro puoĠ tenere conto del fatto che tali relazioni sono state costituite solo dopo che il soggiornante aveva ottenuto il permesso di soggiorno.

á      Ai fini dellĠindividuazione di frodi o relazioni fittizie, le autoritaĠ possono effettuare specifici controlli anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno del familiare.

á      Il familiare che non sia ancora titolare di un permesso di soggiorno autonomo puoĠ essere privato del permesso in caso di conclusione del soggiorno legale del soggiornante.

á      In sede di adozione di qualunque provvedimento negativo in relazione al soggiorno del soggiornante o dei suoi familiari, vengono tenute in considerazione la soliditaĠ dellĠinserimento e dei legami degli interessati nel territorio dello Stato membro e i loro legami con i paesi dĠorigine.

á      Devono essere previsti rimedi giurisdizionali avverso ogni provvedimento negativo in relazione al soggiorno del soggiornante o dei suoi familiari.

 

 



[1] Dal Preambolo.

[2] Possono essere autorizzati?

[3] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.

[4] Non sembra che questa disposizione introduca ulteriori vantaggi per il partner rispetto a quelli derivanti dalle altre disposizioni della direttiva.

[5]La versione modificata della proposta di direttiva impediva il ricongiungimento con i figli minori di altro coniuge, facendo peroĠ salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

[6] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva come estremo superiore per il limite minimo la maggiore etaĠ.

[7] Questa disposizione vorrebbe contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati. Tuttavia dovrebbe applicarsi solo al ricongiungimento col coniuge, e in assenza di figli.

[8] La versione modificata della proposta di direttiva faceva riferimento ai documenti (in originale) dei familiari.

[9] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva che la proroga non dovesse in alcun caso superare i tre mesi.

[10] La versione modificata della proposta di direttiva faceva riferimento, in proposito, alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Si limitava tuttavia a stabilire che gli Sati membri si adoperassero per tenere nella dovuta considerazione il superiore interesse del minore.

[11] Dal Preambolo. La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva invece che le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dovessero essere relative al comportamento della persona.

[12] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva che le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dovessero essere relative al comportamento della persona.

[13] La versione modificata della proposta di direttiva escludeva del tutto i motivi di salute pubblica dal novero di quelli che possono motivare la revoca o il mancato rinnovo del permesso.

[14] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva che le stesse condizioni potessero essere imposte anche in occasione del primo rinnovo del relativo permesso di soggiorno.

[15] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva che lĠassicurazione contro le malattie dovesse coprire, per il richiedente e i familiari, tutti i rischi nel territorio dello Stato membro.

[16] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva una formulazione diversa (risorse stabili, da valutare anche con riferimento al carattere di regolaritaĠ, superiori alla soglia al di sotto della quale si applica lĠassistenza pubblica o, in caso di inapplicabilitaĠ della disposizione, superiori alla pensione minima), senza fare, in particolare, riferimento al numero di familiari.

[17] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva che nel computo delle risorse si tenesse conto dei redditi dei familiari.

[18] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva, in luogo di quanto qui riportato, che lĠimposizione dei requisiti relativi ad alloggio, assicurazione e risorse potesse avere il solo scopo di garantire che il nucleo familiare non dovraĠ fare ricorso ai fondi pubblici, e non potesse comportare discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini stranieri.

[19] La versione modificata della proposta di direttiva stabiliva che il permesso di soggiorno rilasciato al familiare avesse la stessa validitaĠ del permesso di cui eĠ titolare il richiedente o, in caso di richiedente titolare dello status di residente di lungo periodo, validitaĠ non inferiore a un anno, rinnovabile fino al raggiungimento delle condizioni per lĠottenimento dello status di residente di lungo periodo.

[20] Non eĠ chiaro, in base alla formulazione della disposizione, se quella del ritardo sia lĠunica condizione sullĠaccesso al lavoro del familiare che puoĠ essere aggiunta a quelle applicabili al richiedente, o se possano essere imposte ulteriori restrizioni.

[21] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.

[22] La versione modificata della proposta di direttiva prevedeva, in luogo della condizione di mancanza di altro permesso diverso da quelloper motivi familiari, quella di permanenza dei vincoli coniugali o familiari.

[23] Interpretazione nostra: la formulazione della disposizione non eĠ chiara.

[24] Si dovrebbe dire Òdecesso del soggiornanteÓ, includendo cosiĠ anche il caso del coniuge.

[25] Previsione un poĠ troppo vaga.

[26] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.

[27] La versione modificata della proposta di direttiva sembrava limitare (con una formulazione comunque ambigua) lĠaccertamento in sede di rinnovo del permesso delle condizioni relative ad alloggio, assicurazione e reddito al solo caso del primo rinnovo.

[28] Si dovrebbe precisare: Òsalvo che si applichino le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno autonomoÓ.

[29] La versione modificata della proposta di direttiva menzionava, in luogo del partner, il convivente.

[30] Questo caso dovrebbe essere equiparato al divorzio o alla separazione.

[31] Questa disposizione si presta ad una applicazione arbitraria. EĠ difficilmente comprensibile, poi, la nozione di relazione stabile mirata al solo ingresso.