Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 148 del 10-9-2003.htm

  
Provvedimento 14 gennaio 2003 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2003.Approvazione del modello 770/2003 Semplificato, relativo all’anno 2002,con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 Settembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  148

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Provvedimento 14 gennaio 2003 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2003.Approvazione del modello 770/2003 Semplificato, relativo all’anno 2002,con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati

 

SOMMARIO:

Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2003 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 14.01.2003.

 

 

Premessa

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2003, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 32 dell’8 febbraio 2003 – Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2003 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto nell’anno 2002, somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata.

 

Il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO (Allegati 2 – 3 ), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2002 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Detto modello contiene, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2002 per il periodo d’imposta precedente.

 

Al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del provvedimento indicato in premessa ( riportate nell’allegato 4) sono indicati dettagliatamente i “soggetti obbligati alla presentazione del modello770 2003  SEMPLIFICATO”.

 

Modalità di indicazione degli importi

Da quest’anno il modello di dichiarazione 770/2003 SEMPLIFICATO deve essere compilato in euro.

Gli importi relativi ai dati contributivi devono essere indicati arrotondati all’unità di euro non riportando i decimali  L’arrotondamento va effettuato all’unità inferiore di euro fino a 49 centesimi di euro all’unità superiore da 50 centesimi di euro in poi.

 

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, e può essere trasmessa :

1.      direttamente;

2.       tramite intermediari abilitati.

La dichiarazione si considera in ogni caso presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento

Nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno 2003 è stato pubblicato il DPR 16 aprile 2003, n.126, recante “ Regolamento per la razionalizzazione e semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica” entrato in vigore dal 20 giugno 2003.

L’articolo 5 al Capo III “Termini per adempimenti fiscali e disposizioni finali e transitorie” del regolamento in esame ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998, ed ha stabilito che la scadenza del 30 giugno già prevista per la presentazione del modello 770/Semplificato sia fissata al 30 settembre di ciascun anno.

Per effetto dell’art. 6 “Disposizioni finali e transitorie”, comma 1, la nuova scadenza si applica fin da quest’anno e pertanto il mod. 770/2003 Semplificato deve essere presentato in via telematica entro il 30 settembre 2003.

 

Composizione del modello 770/ 2003 SEMPLIFICATO

La dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quelli relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti.

Il modello 770/2003 SEMPLIFICATO e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il modello si compone di:

Frontespizio contenente:

– nella prima facciata, i dati identificativi del dichiarante e l’informativa ai sensi della L. 31 di-cembre 1996, n. 675;

– nella seconda facciata, i riquadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Comunicazioni dati  certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Le comunicazioni contengono i dati fiscali contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l’assistenza fiscale e sono così suddivise:

PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;

PARTE B – Dati fiscali;

PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

PARTE D – Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2002.

 

 

Le informazioni  d’interesse dell’’Istituto sono contenute nella parte A e nella parte C del modello.

 

PARTE A

Nella parte A – Dati  generali - dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme - nei punti da 1 a 12 vanno indicati i dati identificativi del percipiente e/o assicurato, secondo le istruzioni allegate al provvedimento in oggetto.

Il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2002 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per i residenti all’estero l’art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri pe la determinazione del domicilio fiscale in Italia . In base a tale norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto o se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune dove si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia   

Si ricorda che ogni comunicazione riguarda i dati riferiti ad ogni singolo percipiente e pertanto  deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione denominato “Progressivo Comunicazione” e dal codice fiscale del percipiente, posto in alto a destra, denominato “Codice fiscale del percipiente”.

Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni

 

PARTE C – Comunicazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Per le modalità generali di compilazione della Parte C del Mod 770/2003 SEMPLIFICATO si rinvia alle istruzioni riportate in Appendice al Provvedimento in oggetto  (Allegato n 5).

Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

 

RIQUADRO “Dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI”.

Il riquadro è suddiviso in tre Sezioni”.

Sezione 1

Qualifica Assicurativa

I punti 1,2,3 del campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.

I suddetti campi non devono essere indicati :

-         quando è compilata la sola Sezione 4 (Collaborazioni coordinate e continuative).

-         quando ricorrere la qualifica assicurativa “B” i punti 2 e 3 non devono essere evidenziati.

 

Per quanto riguarda il punto 2 – Tempo pieno/tempo parziale – si precisa che i codici “L, N, R”, per le assunzioni intercorse nell’anno 2000, continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione.

Inoltre, sempre a chiarimento del punto 2 per i lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale, la qualifica assicurativa da utilizzare dovrà essere sempre quella relativa al tempo parziale  (il valore “P” ) a prescindere dalle caratteristiche del contratto orizzontale o verticale ovvero dall’orario di lavoro.

 

Assicurazioni coperte : copertura assicurativa IVS

Si ricorda che la casella “IVS”  - punti da 7 a 10 - deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero ad  uno dei seguenti Fondi o evidenze contabili separate:

-         ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende Elettriche private,

-         ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione,

-         Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,

-         Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

mentre non deve essere barrata la casella IVS nei seguenti casi :

-         Per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS ( INPDAI (fino al 31.12.2002), INPGI, INPDAP, ENPALS).

-         Per i lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n.413/84, per i periodi d’imbarco

-         Per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere per i periodi di lavoro in sotterraneo 

 

Tipo rapporto

Il punto 21 “Tipo rapporto” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.

Ai fini della compilazione del modello Semplificato relativo all’anno 2002, è stato istituito il nuovo codice “Tipo rapporto”:

-         codice “79” : Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n.193/2000 ( circ. INPS n.134 del 2002).

Settimane utili

Nel punto 23 “Settimane utili” deve essere indicato per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale il numero delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 9, co.4, Dlgs. n.61/2000).

In relazione ai chiarimenti richiesti si precisa che nel caso di part-time orizzontale, con riduzione giornaliera dell’orario di lavoro, ovvero verticale in cui le settimane risultino tutte lavorate ma solo per alcuni giorni, il numero delle settimane utili corrisponde al quoziente, arrotondato per eccesso, tra il numero di ore complessivamente retribuite a tempo parziale e l’orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno; nel caso di part-time verticale in cui risultino lavorate solo alcune settimane del mese ovvero alcuni mesi dell’anno tale numero di settimane utili coincide con il numero delle settimane retribuite (punto13 “Sett. Retrib.”).        

 

Sezione 2  (Retribuzioni Particolari)

Nel primo rigo relativo ai punti da 28 a 36 e nei successivi righi, devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Il rigo “retribuzioni particolari” è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 righi per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare ulteriori righi relativi ai medesimi punti numerati progressivamente, i punti da 1 a 5 della Sezione 1 devono essere nuovamente compilati.

Nel punto 28 “Tipo”devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando i codici alfabetici o numerici riportati nelle istruzioni allegate (All. 5).

E’ stato istituito il nuovo codice “XZ” con il significato di: “Lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare (Circolare INPS n. 161 del 25 ottobre 2002)”.

 

Si illustrano le modalità di compilazione della Sezione 2, già anticipate per la compilazione della certificazione Cud 2003, per le seguenti particolari fattispecie di lavoratori che come noto sono stati oggetto di recente disciplina.

 

Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n.388)

Ai fini della compilazione del modello770/ 2003 Semplificato  si dovranno indicare i seguenti dati.

Nel punto 1 “Qualifica” deve essere indicata la Qualifica B.

Nei punti 2, 3 “Tempo pieno /Tempo parziale” non deve essere riportato alcun dato.

Nel punto 4 “Ente” indicare il codice “01” per l’attribuzione dei dati all’INPS.

Nel punto 5 “Matricola” deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS all’impresa fornitrice di lavoro.

Nel punto 6 “Prov. Lav.” deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la

propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate

soltanto le caselle “IVS” e “DS” corrispondenti ai punti 7 e 8.

Nei punti 11 “Competenze correnti”, 12 “Altre competenze”, 13 “Sett. retrib.”, 14 “Giorni retrib.”, e nei  punti 15 e 16 del campo “Mesi retribuiti nell’anno”non deve essere indicato alcun dato.

Nel punto 17 “Contratto” indicare il codice 267.

Nessun dato è richiesto nel punto 18 “Tipo” del campo Contrattoe nel punto 19 “Livello inquadramento”.

Nel punto 20 “Data cessazione” vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei punti 21 “Tipo rapporto”, 22 “Trasf. rapporto”, 23 “Sett. utili”, 24 “Accantonamento T.F.R. spettante” e nei punti da 25 a 27 del campo “Coord. Assegni Familiari”non deve essere riportato alcun dato.

Nel punto 28 “Tipo”indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il contributo da versare (B1, B2, B3, B4).

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 28.

Nel punto 31 “Retribuzione”indicare l’importo risultante dal prodotto fra la retribuzione convenzionale oraria ed il  numero delle ore lavorate riferite a ciascuna fascia. Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.

Nel punto 32 “Sett. retrib.”, per le fasce contrassegnate dai codici B1,B2,B3, deve essere indicato il numero delle settimane corrispondente alla somma dei quozienti arrotondati, per eccesso, che si ottengono dividendo per 24 il numero delle ore lavorate nel trimestre solare in ciascuna fascia. Si precisa che, nella fascia B4, che si riferisce a prestazioni lavorative superiori a 24 ore settimanali, deve essere indicato il numero delle settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

 

Lavoratori  interessati dalla dichiarazione di emersione

Ai fini della redazione del modello in questione occorre compilare i punti da 1 a 10 -Parte C   della Sezione 1, secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

In particolare, nei punti 7 “IVS”, 8 “DS”, 9 “Altre” e 10 “FG”,vanno indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto in relazione al settore di inquadramento.

Nei punti 11 “Competenze correnti”, 12 “Altre competenze” 13 “Sett. retrib.”, 14 “Giorni retrib.”, e nei  punti 15 e 16 del campo “Mesi retribuiti nell’anno”  non va indicato alcun dato.

I punti da 17 a 27 devono essere compilati secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

Nel caso di emersione parziale, la certificazione va compilata come segue:

Nel punto 28 “Tipo”indicare il codice “EG”.

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare il periodo cui si riferiscono le differenze retributive da emersione.

Nel punto 31 “Retribuzione”indicare le differenze retributive derivanti dall’emersione del lavoro sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva dovuta in ragione di un’aliquota pari al 7% per il primo periodo, al 9% per il secondo e all’11% per il terzo periodo.

Nei punti 32 a 36 non va indicato alcun dato.

Nel caso di emersione totale la certificazione va compilata come segue:

Nel punto 28 “Tipo”indicare il codice “EN”.

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione.

Nel punto 31 “Retribuzione”indicare la retribuzione derivante dall’emersione del lavoro sommerso, sulle quali è stata applicata la contribuzione sostitutiva (7%, 9%, 11%).

Nel punto 32 “Sett. retrib.”indicare il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione.

Nei punti da 33 a 36 non va indicato alcun dato.

Nell’ipotesi di emersione totale, vanno compilati anche i punti da 37 a 52 secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

 

Lavoratori extra-comunitari interessati alla legalizzazione del lavoro irregolare (D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222).

La dichiarazione va compilata come segue:

I punti da 1 a 10  devono essere compilati secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

Nei punti 11 “Competenze correnti”e 12 “Altre competenze”indicare le retribuzioni corrisposte a decorrere dal 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della norma.

Nel punto 13 “Settimane retrib.”indicare le settimane retribuite dal 10 settembre 2002.

I punti da 14 a 27 devono essere compilati  secondo le modalità previste per gli altri lavoratori, tenendo presente che nel punto 16 “Mesi retribuiti nell’anno”vanno indicati i mesi retribuiti a decorrere dal mese di settembre.

Nel punto 28 “Tipo”utilizzare, come sopra indicato,  il codice di nuova istituzione “XZ”.

Nei punti 29 “Data inizio”e 30 “Data fine”indicare la data iniziale e finale del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n.195 del 9 settembre 2002, vale a dire dal 10/06/2002 al 09/09/2002; periodo questo che sarà coperto da contribuzione sulla base del predetto importo forfettario versato dal datore di lavoro.

Nei punti da 31 a 36 non va indicato alcun dato.

I punti da 37 a 52 devono essere compilatisecondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

1.       

Sezione 3 – Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

Per la compilazione di tale sezione si rinvia alle istruzioni riportate in allegato alla presente circolare.

Tuttavia, si ribadisce che la compilazione dei punti da 37 a 52 non è richiesta per i lavoratori per i quali non è dovuta all’INPS la contribuzione pensionistica ( al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall’INPS).

 

 

 

Sezione 4  (Collaborazioni Coordinate e continuative)

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2002, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma

26, legge 8/8/1995, n. 335.

Si precisa che ai fini della compilazione del modello in questione nessun dato deve essere esposto nella Sezione 1 Parte C dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI.

Ai fini della compilazione della presente sezione è necessario indicare:

Nel punto 57 “Data inizio”, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data è quella relativa all'inizio del periodo d'attività cui si riferiscono gli emolumenti erogati nell'anno 2002, a prescindere dalla data di originaria instaurazione del rapporto di collaborazione. Qualora le prestazioni, cui si riferiscono i compensi, siano state tutte svolte nell'anno 2002 va indicata la data del 1° gennaio 2002 o la data, successiva, dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto. Nelle ipotesi in cui l'attività, per la quale il compenso è stato corrisposto nel 2002, si sia svolta in periodi precedenti, ad esempio nel gennaio 2001, dovrà essere indicata la data 1/1/2001. In caso di attività svolte in più periodi od in annualità diverse, ma tutte remunerate nell’anno 2002, sarà sufficiente indicare l'inizio del primo dei periodi d'attività.

Nel punto 58 “Data fine”, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione a seguito del quale è stato erogato il compenso. Per indicare tale data si seguono i medesimi criteri del punto precedente.

Se alla fine dell'anno 2002 la collaborazione era ancora in corso deve essere indicata la data del 31 dicembre 2002.

Nel punto 59 “Compensi corrisposti”, il totale dei compensi corrisposti nell’anno. Tale cifra, nei limiti del massimale contributivo annuo (pari a euro 78.507,00 per l’anno 2002) di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, rappresenta l'imponibile. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2002 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2003, ma relative all'anno 2002 (art. 48, co. 1, DPR n. 917/1986).

Nel punto 60 “Contributi dovuti”, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2002.

Nel punto 61 “Contributi trattenuti”, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).

Nel punto 62 “Contributi versati”, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

 

DATI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI INPDAI

Per i redditi riferiti all’anno 2002 dovranno continuare ad essere osservate le istruzioni dettate dal soppresso Fondo INPDAI (Vedi punto 2 All.5), utilizzando un distinto riquadro contrassegnato dal codice Ente 02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI ERRATI E/O OMESSI NEL MOD.770.

 

Nell’ipotesi in cui il sostituto avesse omesso interamente o erroneamente compilato i dati contributivi nella Parte C del modello 770/Semplificato può intervenire secondo le seguenti modalità:

-         Nel caso in cui l’errore o l’omissione riguardi la generalità o la prevalenza dei lavoratori il sostituto può agevolmente rivolgersi alla Sede competente e consegnare su supporto magnetico (CD) le dichiarazioni relative ai lavoratori dipendenti. Le denunce dovranno essere preventivamente controllate con il software di controllo messo a disposizione di tutti gli utenti nel sito ufficiale dell’Istitutowww.inps.it (procedura SA/GA).

-         Nel caso in cui per alcuni lavoratori le denunce risultino errate dovrà essere compilato il mod. SA/RETT per la correzione dei campi errati.

-         Infine, nel caso di omissione limitata a taluni lavoratori sarà compilato il mod. SA/VIG.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5