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Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n.253
Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare
l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per
esigenze funzionali aventi carattere di priorita', fra cui quelle di
concreta attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, concernente gli interventi in materia di
immigrazione e asilo, nonche' di incrementare gli organici del
Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Accelerazione delle procedure di assunzione di personale
della Polizia di Stato
1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato,
prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
a) per 550 unita', utilizzando la graduatoria degli idonei del
concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre
1996;
b) per le rimanenti 450 unita', corrispondenti alla riserva di
posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del
concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di
Stato, indetto con bando in data 26 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i
posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono
aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non
coperta dagli idonei della Polizia di Stato e' destinata agli idonei
non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo
concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze
armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del
predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa
con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente
ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato
esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve
delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il
periodo di ferma da non piu' di due anni.
2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale gia'
appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

Art. 2.
Disposizioni in materia di personale del Dipartimento
della protezione civile
1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a bandire
concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite
massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti
professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore
del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto
a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.
E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno.
2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure
di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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