DECRETO 14 luglio 2003
Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina ([1]).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELLA DIFESA,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visti in particolare gli articoli 11 e
12, commi 9-bis e seguenti del citato testo unico, rispettivamente in materia
di potenziamento e coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e
terrestre e in materia di fermo, ispezione e sequestro delle navi adibite o
coinvolte nel traffico illecito di migranti;
Visto l'art. 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189, con il quale stata istituita la Direzione centrale
dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121,
recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della Pubblica sicurezza;
Visti i decreti del Ministro
dell'interno recanti direttive per il coordinamento delle Forze di polizia e,
in particolare, il decreto del 25 marzo 1998, con il quale sono state fissate
le direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica
sul mare;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali
1.
Le attivit di
vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare sono
svolte, a norma dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico e secondo le
disposizioni del presente decreto, dai mezzi aeronavali:
della Marina militare;
delle Forze di polizia;
delle Capitanerie di porto.
2. Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 11, comma 3, del testo
unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di
acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attivit del comma 1
sono svolti dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle
frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza, di seguito denominata
Direzione centrale.
3. In relazione ai compiti di raccordo
e di analisi di cui al comma 2, nonch per il coordinamento delle direttive
operative occorrenti per l'integrazione delle attivit aeronavali, gli enti e
le amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione
centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per
comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di
essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti. A tal fine, la
Direzione centrale pu avvalersi di qualificati rappresentanti rispettivamente
designati dalla Marina militare e dai Comandi generali interessati.
4. La Direzione centrale esamina con
immediatezza gli interventi da effettuare anche sulla base di accordi di
riammissione e di intese conseguite con il Paese del quale il natante batte
bandiera o da cui risulta partito, nonch gli interventi da effettuare su
natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.
5. Le attivit previste dal presente
decreto sono svolte dai mezzi aeronavali della Marina militare fatte salve, in
ogni caso, le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale.
Art. 2.
Linee di azione
1.
L'attivit di
prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppa
attraverso le seguenti tre fasi:
a)
nei Paesi di origine
dei flussi o interessati al transito, tramite attivit di carattere
prevalentemente diplomatico con l'obiettivo di prevenire il fenomeno alla
fonte;
b)
nelle acque
internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina militare, della
Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e delle altre unit
navali o aeree in servizio di polizia. L'intervento si estrinseca
nell'esercizio dei poteri di polizia dell'alto mare diretti al monitoraggio,
alla sorveglianza, all'individuazione, al controllo degli obiettivi navali in
navigazione ed all'accertamento dei flussi migratori clandestini;
c)
nelle acque territoriali,
tramite le unit ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove
necessario, delle navi della Marina militare ai sensi dell'art. 12, comma
9-ter, del testo unico. L'intervento finalizzato all'attivit istituzionale
delle Forze di polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta
delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono
l'illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d'illecita
provenienza.
2.
Restano immutate le
competenze del Corpo delle capitanerie di porto per quanto riguarda la
salvaguardia della vita umana in mare.
3. Nell'espletamento di tali attivit
le situazioni che dovessero presentare aspetti connessi con l'immigrazione
clandestina, ferma restando la pronta adozione degli interventi di soccorso,
devono essere immediatamente portate a conoscenza della Direzione centrale e
dei comandi responsabili del coordinamento dell'attivit di contrasto
all'immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5.
4. Le attivit in mare possono
assumere il carattere di:
a)
sorveglianza;
b)
intervento di
soccorso, il cui coordinamento di competenza del Corpo delle capitanerie di
porto;
c)
intervento di
polizia, la cui competenza attribuita, in via prioritaria, alle Forze di
polizia secondo i piani regionali di coordinata vigilanza nella acque
territoriali ed interne e alle forze armate e di polizia secondo quanto
indicato al successivo art. 4 per le acque internazionali.
5.
Gli interventi di
soccorso e di polizia possono essere concomitanti.
Art. 3.
Dispositivo di controllo
1.
Le unit navali in
servizio di polizia esercitano l'azione di vigilanza prevalentemente nelle
acque territoriali, fatti salvi gli interventi connessi all'assolvimento dei
fini istituzionali a carattere esclusivo delle amministrazioni di appartenenza.
2.
Le unit navali della
Marina militare esercitano, nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto,
anche l'azione di controllo nelle acque internazionali. Le stesse unit navali,
nei casi di necessit e urgenza, anche su richiesta della Direzione centrale,
possono essere utilizzate per concorrere all'attivit di cui all'art. 12 del
testo unico.
Art. 4.
Attivit di sorveglianza
1.
L'attivit di
sorveglianza, orientata sulla base delle informazioni e delle situazioni oggettive
che caratterizzano il flusso migratorio via mare, si articola, di massima, su:
a) dati operativi integrati provenienti
dalla rete radar costiera della Marina militare e dagli analoghi dispositivi di
scoperta delle altre amministrazioni che effettuano vigilanza nella acque
territoriali;
b) pattugliamento delle unit navali
specificamente impiegate per tali attivit;
c) sorveglianza coordinata a lungo
raggio a mezzo velivoli di pattugliamento marittimo della Marina militare e di
aeromobili della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;
d) concorso eventuale di tutti gli altri
assetti aeronavali della Marina militare, della Guardia di finanza, delle altre
Forze di polizia e delle Capitanerie di porto che perseguono i fini istituzionali
delle proprie amministrazioni quali compiti primari;
e) valorizzazione delle informazioni
provenienti da altri comandi operativi internazionali operanti nel bacino del
Mediterraneo o da organismi di intelligence.
Art. 5.
Attivit in acque internazionali
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti
in acque internazionali assicurata una costante attivit di sorveglianza
finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al tracciamento di
natanti sospettati di traffico di clandestini.
2. L'attivit di identificazione
svolta prevalentemente con il concorso dei mezzi aerei assegnati e cooperanti
al fine di ottenere la situazione di superficie dell'area di competenza.
3. La fase di tracciamento deve essere
condotta, compatibilmente con la situazione contingente e con i sensori
disponibili, in forma occulta al fine di non vanificare l'intervento repressivo
nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono l'illecito
traffico.
4. In considerazione dell'area
interessata alle operazioni e del potenziale informativo disponibile da parte
degli assetti aeronavali, ed al fine di rispettare i criteri di efficienza,
efficacia ed economicit dell'impiego, il Comando in capo della squadra navale
(CINCNAV) svolge la necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione
dell'attivit di cui al comma 1, in stretta cooperazione con il Comando
generale della Guardia di finanza (CENOP) e con il Comando generale delle
Capitanerie di porto (centrale operativa).
5. Nella fase esecutiva ciascuna
amministrazione/ente responsabile dell'emanazione delle direttive attuative
ai mezzi dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri. Le unit della
Marina militare, per le specifiche caratteristiche e capacit dei sistemi di
comunicazione di cui dispongono, assumono il coordinamento operativo nei casi
in cui mezzi di diverse amministrazioni si trovino ad operare sulla medesima
scena d'azione. La Marina militare - CINCNAV riceve, tramite le strutture di
comando e direzione delle amministrazioni di appartenenza, i rapporti delle
unit impiegate, dirama ai mezzi coinvolti sulla scena d'azione le modalit di
dettaglio e le direttive di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In
tale contesto, i mezzi aeronavali delle Forze di
polizia e delle Capitanerie di porto che operano nella stessa area e con le
stesse missioni, devono stabilire collegamenti radio con le unit della Marina
militare.
6. Qualora all'attivit di sorveglianza
concorrano i velivoli di pattugliamento marittimo dell'Aviazione per la Marina
(MPA), il Comando in capo della squadra navale (CINCNAV) che ne detiene il
controllo operativo delegato a coordinare, di concerto con il Comando
generale della Guardia di finanza e il Comando generale delle Capitanerie di
porto, l'impiego nelle aree di specifico interesse di tutti i mezzi aerei di
pattugliamento resi disponibili per il concorso alla specifica attivit. A tal
fine e per garantire la massima sicurezza delle operazioni, i comandi
interessati assicurano il pi completo scambio informativo sulle attivit
programmate da parte degli organismi responsabili.
Art. 6.
Attivit nelle acque territoriali e nella zona contigua
1.
Ferme restando le
competenze dei prefetti dei capoluoghi di regione ai sensi dell'art. 11, comma
3, del testo unico in materia di coordinata vigilanza, nelle acque territoriali
e interne italiane le unit navali delle Forze di polizia svolgono attivit di
sorveglianza e di controllo ai fini della prevenzione e del contrasto del
traffico illecito di migranti. Le unit navali della Marina militare e delle
Capitanerie di porto concorrono a tale attivit attraverso la tempestiva
comunicazione dell'avvistamento dei natanti in arrivo o mediante tracciamento e
riporto dei natanti stessi, in attesa dell'intervento delle Forze di polizia.
Quando in relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione del mezzo
navale sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia della vita umana
in mare, le unit di Stato presenti, informata la Direzione centrale e sotto il
coordinamento dell'organizzazione di soccorso in mare di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, provvedono alla pronta
adozione degli interventi di soccorso curando nel contempo i riscontri di
polizia giudiziaria.
2. Al fine di rendere pi efficace
l'intervento delle Forze di polizia nelle acque territoriali stabilita una
fascia di coordinamento che si estende fino al limite dell'area di mare
internazionalmente definita come zona contigua nelle cui acque il coordinamento
delle attivit navali connesse al contrasto dell'immigrazione clandestina, in
presenza di mezzi appartenenti a diverse amministrazioni, affidato al Corpo
della guardia di finanza.
Art. 7.
Norme di comportamento
1. Nell'assolvimento del compito
assegnato l'azione di contrasto sempre improntata alla salvaguardia della
vita umana ed al rispetto della dignit della persona.
2. Su conformi direttive della
Direzione centrale le unit navali
di cui al presente decreto procedono, ove ne ricorrano i presupposti,
all'effettuazione dell'inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora
sussista un'adeguata cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate di
essere utilizzate nel trasporto di migranti clandestini, anche al fine di un
loro possibile rinvio nei porti di provenienza.
3. In acque internazionali, qualora a
seguito dell'inchiesta di bandiera se ne verifichino i presupposti, pu essere
esercitato il diritto di visita. Nell'ipotesi di navi battenti bandiera
straniera, l'eventuale esercizio di tale diritto sar richiesto formalmente dal
Ministro dell'interno una volta acquisito, tramite Ministero degli affari
esteri, l'autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti, l'esercizio del
diritto di visita pu essere richiesto formalmente dal Ministro dell'interno
anche nell'ipotesi di interventi da effettuarsi su natanti privi di bandiera e
dei quali non si conosce il porto di partenza.
4. La visita a bordo di mercantili
sospettati di essere coinvolti nel traffico di migranti deve avvenire in una
cornice di massima sicurezza, onde salvaguardare l'incolumit del team
ispettivo e dei migranti stessi.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ove si
renda necessario l'uso della forza, l'intensit, la durata e l'estensione della
risposta devono essere proporzionate all'intensit dell'offesa, all'attualit e
all'effettivit della minaccia.
6.
Qualora le notizie
fornite dalle navi mercantili, a seguito di interrogazione da parte dei mezzi
aeronavali in pattugliamento, appaiano ragionevolmente sospette sulla natura
del carico, porto di partenza o di arrivo, la Direzione centrale,
immediatamente informata dalle amministrazioni di appartenenza, intraprende le
opportune iniziative per verificare l'attendibilit di tale notizie e per
l'adozione di conseguenti misure.
Art. 8.
Supporto informativo
1.
La Direzione centrale
si avvale della rete informativa nazionale che collega i vari dicasteri/enti e
comandi interessati con l'obiettivo di conseguire la massima integrazione e
tempestivit nella diffusione delle pertinenti informazioni.
Art. 9.
Formazione
1.
Al fine di assicurare
una base di formazione comune tra il personale delle varie amministrazioni
chiamato ad operare nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina,
sono individuati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, corsi di qualificazione avanzata, in Italia ed all'estero, cui inviare
personale altamente qualificato e con specifica esperienza nell'impiego di
dispositivi aeronavali di sorveglianza nel particolare settore.
Art. 10.
Disposizioni finali
1.
Il capo della Polizia
- direttore generale della Pubblica sicurezza, il capo di Stato Maggiore della
Marina, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il comandante
generale della Guardia di finanza, il comandante generale delle Capitanerie di
porto sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, per
l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sar pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2003
Registro n. 10 Interno, foglio n. 3