Seduta n. 358 del 18/9/2003
. (Trasmissione alle Camere degli schemi dei regolamenti di attuazione della legge Bossi-Fini sull'immigrazione - n. 2-00826)
PRESIDENTE. L'onorevole Leoni ha facolt di illustrare l'interpellanza Turco n. 2-00826, di cui cofirmatario.
CARLO LEONI. Signor Presidente, il punto
centrale dell'interpellanza molto chiaro. Si intende capire la ragione per
cui il Governo non intenda acquisire il parere del Parlamento, attraverso le
Commissioni di merito, sui regolamenti di attuazione della legge cosiddetta
Bossi-Fini sull'immigrazione. Attendiamo dal rappresentante del Governo una
risposta politica, non una risposta formalistica o burocratica del tipo la
legge consente al Governo di non passare per le aule parlamentari, giacch, se
si vuole, la normativa vigente non impedisce davvero al Governo di chiedere e
di acquisire su tali schemi di regolamento un parere del Parlamento.
quindi, signor Presidente, signor sottosegretario, unicamente una questione
di volont politica in merito ad una questione che riteniamo molto importante
almeno per tre ordini di ragioni. La prima la seguente: la questione dei
regolamenti un argomento presente nel dibattito politico. In numerose ed
infinite riunioni sulla cosiddetta verifica di maggioranza pi volte lo scontro
tra la Lega nord ed altre formazioni della Casa delle libert, come abbiamo
appreso dai giornali (ovviamente non abbiamo partecipato a quelle riunioni),
avvenuto sull'applicazione della legge Bossi-Fini ed, in particolare, sul tema
dei regolamenti.
Questa riferita ai regolamenti una risposta che viene data spesso alle nostre
critiche, ovvero quando noi diciamo: signori della maggioranza e del Governo
non vi accorgete che questa legge che voi avete voluto e sulla quale avete costruito
tanto clamore propagandistico non sta funzionando? La risposta che ci viene
data : vedrete, una volta approvati i regolamenti questa legge funzioner a
regime.
Il tema dei regolamenti quindi non pu essere un tema del quale si sottovaluta
la portata politica tanto da non passare per le aule parlamentari. In secondo
luogo, ed la questione centrale, attraverso questi regolamenti il Governo si
cimenta con questioni delicate relative ai diritti soggettivi delle persone,
materie sulle quali interviene addirittura la Costituzione, e mi riferisco al
diritto di asilo. Come si fa, quando si trattano argomenti di questa
delicatezza, ad aggirare la discussione in Parlamento? Terza ed ultima ragione
- posso capire che a questa maggioranza sembrer una ragione di lieve entit,
ma non lo - che questa domanda la rivolge l'opposizione. In un sistema
democratico e liberale se l'opposizione chiede che si esamini nella sede
parlamentare una materia delicata, a condizione naturalmente che non vi siano
impedimenti normativi, come in questo caso, la maggioranza, in un sistema
politico democratico e liberale, non dovrebbe opporsi a questa richiesta
avanzata dall'opposizione.
Non chiaro se perduri questo diniego, e mi auguro di no, e non chiaro quale
sia il timore di procedere per l'acquisizione di un parere delle Commissioni
competenti. Non chiaro perch la Casa della libert ha una maggioranza ampia
in questo Parlamento, anche in sede di Commissione. Essa pu dunque garantirsi
i pareri favorevoli, ma che almeno si consenta la discussione.
Forse si ha timore proprio per la compattezza della maggioranza sui temi che
riguardano l'emigrazione? Pu sembrare la mia una illazione politica o
addirittura propagandistica. Leggo tuttavia da Il Sole 24 Ore di oggi di una nuova polemica: sempre la Lega nord, questa volta
tramite l'onorevole Ballaman, presenta un'interrogazione al Ministero degli
interni dicendo che la direttiva inviata nei giorni scorsi ai questori
stravolgerebbe addirittura lo spirito della legge Bossi-Fini, perch
garantirebbe la permanenza nel nostro paese di immigrati che si macchiano di
reati gravissimi; la legge Bossi-Fini invece chiarissima.
Continua quindi una polemica nella maggioranza. Tutto questo non pu non
investire anche il Parlamento, naturalmente attraverso il parere delle
Commissioni competenti che, seppure in alcune parti della normativa, e non in
altre - come illustriamo nel testo che non sto a ripetere -, potrebbe
interpretarsi come parere non richiesto, ma certo non vietato e non vi
alcun ostacolo, se c' la volont politica del Governo, nel sottoporre questi
schemi di regolamento al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Attendo un chiarimento convincente.
PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facolt di rispondere.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato
per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo purtroppo di non essere convincente considerate le
premesse dell'onorevole Leoni. Rispondo all'interpellanza ricordando l'articolo
34 e lo faccio a beneficio di chi ci ascolta e non certo di chi siede in
quest'aula, che gi conosce perfettamente quello che sto riferendo.
Ricordo che l'articolo 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, prevede che, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, si proceda, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia all'emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, sia alla
revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni riguardanti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pertanto, in conformit alla disposizione di carattere primario contenuta nel
citato articolo 34, nella seduta del 27 giugno ultimo scorso sono stati
approvati dal Consiglio dei ministri, in sede preliminare, quattro schemi di
regolamento di attuazione che, in virt del richiamo all'articolo 17 della
legge n. 400 del 1988, non necessitano del parere emesso dalle competenti
Commissioni parlamentari, ma richiedono il parere del Consiglio di Stato e, per
tre di essi, anche quello della Conferenza unificata.
Il parere delle competenti Commissioni parlamentari era invece previsto
dall'articolo 1, comma 7, del previgente testo unico in materia di
immigrazione, il cui contenuto disciplinato dal decreto legislativo n. 286
del 1998. Ed allora, poich sia il citato articolo 34 della legge n. 189 del
2002 che il suddetto comma 7 dell'articolo 1 del testo unico costituiscono
disposizioni legislative recanti norme di carattere primario, e quindi di pari
grado, si deve ritenere che, in assenza di uno specifico richiamo operato dalla
legge n. 189 del 2002, il regolamento di modificazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 non debba sottostare alla procedura
in precedenza prevista che richiedeva il parere delle Commissioni parlamentari.
Quanto alla normativa di attuazione ricadente sulle disposizioni concernenti il
diritto di asilo - tutelato, come noto, a livello costituzionale con una
riserva relativa di legge prevista all'articolo 10, comma 3, della Costituzione
-, il richiamo operato con riferimento a tale norma costituzionale non sembra
condivisibile. Se, infatti, esiste certamente una riserva di legge per
stabilire le condizioni di asilo degli stranieri ai sensi del comma 3 di tale
norma, tuttavia il precetto costituzionale deve ritenersi pienamente
soddisfatto con la definizione della materia, attraverso lo strumento del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e del rango anch'esso legislativo
primario delle norme di modifica previste al comma 3 della citata disposizione
dell'articolo 34 della legge n. 189 del 2002.
A tale proposito, si rammenta come le disposizioni di rango inferiore contenute
nei regolamenti di attuazione non possono derogare alle previsioni dei citati
strumenti normativi primari ed anche opportuno evidenziare che l'articolo 32
della legge 30 luglio 1989, n. 416, che prevede l'emanazione del regolamento de
quo stato approvato senza riserve di carattere
costituzionale.
Quanto poi alla valutazione incentrata sull'opportunit di trasmettere uno o
pi regolamenti attuativi della materia di cui trattasi alle competenti
Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere, deve ritenersi che
quest'ultima si basi essenzialmente su legittime considerazioni di carattere
politico, come ella ha poc'anzi affermato.
Peraltro dall'esame dell'iter parlamentare della legge n. 40 del 1998,
concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
pu evincersi come la valenza della prevista acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari sia riconducibile non a procedure inderogabili
regolanti la materia quanto a valutazioni discrezionali di opportunit
concernenti l'ampiezza dei contenuti all'epoca lasciati alla disciplina
regolamentare.
PRESIDENTE. L'onorevole Leoni, cofirmatario dell'interpellanza, ha facolt di replicare.
CARLO LEONI. Signor Presidente, io ho
ascoltato diverse volte una traduzione un po' facilona della cultura liberale
che potrebbe essere sintetizzata cos: tutto ci che non espressamente
vietato consentito. Ora lei, signor sottosegretario, ci ha detto che
l'attuale normativa non prevede la necessit del parere delle Commissioni
parlamentari. Sia nel testo dell'atto ispettivo che abbiamo presentato, sia
durante la sua illustrazione, pochi minuti fa, ho provato a spiegare come anche
questa valutazione sia molto controversa.
Tuttavia, anche se il parere delle Commissioni parlamentari non previsto
espressamente, nulla vieta - se c' la volont politica da parte del Governo -
di procedere su una strada del genere ed io ho pregato il rappresentante del
Governo di darci una risposta di carattere politico. Con questi regolamenti noi
stiamo affrontando in concreto materie molto delicate e questi regolamenti
incideranno concretamente sulla vita di persone in carne ed ossa e sui loro
diritti inalienabili molto pi di quanto non abbia fatto una legge approvata
dal Parlamento come la Bossi-Fini.
Ovviamente, stiamo parlando soltanto della fase consultiva e dell'acquisizione
di un parere da parte delle Commissioni di merito su alcuni degli schemi di
questi regolamenti (uno di essi riguarda il diritto d'asilo; un altro uno
schema di regolamento generale). Poich, sulla base di queste proposte, si sta
consultando la Conferenza Stato-regioni e si acquisir il parere del Consiglio
di Stato, dal punto di vista politico ed istituzionale, ci sembra assurdo ed
inconcepibile che il Governo non senta la necessit di ascoltare il parere di
Commissioni nelle quali, peraltro, ha un'ampia maggioranza e di consentire ai
parlamentari di conoscere lo stato dei fatti e a ciascun gruppo politico di
esprimere una valutazione. Il diniego di quest'opportunit per il Parlamento -
lo ripeto -, neanche oggi, motivato in modo chiaro. Certamente, stato un
errore - noi lo proponemmo allora, ma ci stato rifiutato - non prevederlo
espressamente nella legge. In base a com' formulata la normativa, nulla
impedirebbe al Governo e al Parlamento di procedere su una strada che
assolutamente di buonsenso. Queste sono le ragioni per le quali mi dichiaro
insoddisfatto.