SENATO DELLA REPUBBLICA
885B Misure contro la tratta di persone
XIV
Attesto
che la 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 24 luglio 2003, ha
approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallunificazione
dei disegni di legge diniziativa dei deputati Finocchiaro, Abbondanzieri,
Bolognesi, Bonito, Capitelli, Carboni, Chiaromonte, Cordoni, Crucianelli,
Di Serio DAntona, Grignaffini, Grillini, Kessler, Labate, Leoni,
Lucidi, Lumia, Mancini, Manzini, Montecchi, Siniscalchi, Trupia, Zanotti,
Magnolfi e Fanfani; del Governo, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati:
(Modifica dellarticolo 600
del
codice penale)
1. Larticolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero allaccattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello
stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento
di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione
di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo
alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno
di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione
o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».
(Modifica dellarticolo 601
del
codice penale)
1. Larticolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 601. (Tratta di persone). Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».
(Modifica dellarticolo 602
del
codice penale)
1. Larticolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 602. (Acquisto e alienazione di schiavi). Chiunque, fuori dei casi indicati nellarticolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui allarticolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».
(Modifica allarticolo 416
del
codice penale)
1. Dopo il quinto comma dellarticolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Se lassociazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma».
(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale)
1. Dopo larticolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quinquies. (Delitti contro
la personalità individuale). 1. In relazione alla commissione
dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro
II del codice penale si applicano allente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti
di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote;
b) per
i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote;
c) per
i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter,
terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dallarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se lente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dellinterdizione definitiva dallesercizio dellattività ai sensi dellarticolo 16, comma 3».
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 5, comma 1, lettera b), le parole: «, 600, 601 e 602» sono soppresse;
b) allarticolo
51, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui agli articoli»
sono inserite le seguenti: «416, sesto comma, 600, 601, 602,».
c) allarticolo
407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite
dopo le parole: «dagli articoli» la seguente: «600,»
e dopo la parola: «601,» la seguente: «602,».
(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)
1. Allarticolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «513-bis, 575,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».
2. Allarticolo 14, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole:
«previste dagli articoli», sono inserite le seguenti: «600,
601, 602,».
3. Allarticolo 12-sexies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole:
«416-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «416,
sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,».
(Modifiche allarticolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172)
1. Allarticolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».
2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dallultimo periodo del comma 3 dellarticolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
(Disposizioni in materia di intercettazione
di
conversazioni o di comunicazioni)
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dallarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
(Attività sotto copertura)
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dallarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dellarticolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.
2. È comunque fatto salvo quanto previsto dallarticolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia)
1. Al comma 2 dellarticolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui allarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale».
2. Dopo il comma 8 dellarticolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dallarticolo 9, comma 3».
(Fondo per le misure anti-tratta)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo è destinato al
finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in
favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione
sociale previste dallarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono
assegnate le somme stanziate dallarticolo 18 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi
della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli
articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi
della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dellarticolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni,
in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
del medesimo articolo.
4. Allarticolo 80, comma 17,
lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziate
dallarticolo 18».
5. Il comma 2 dellarticolo 58
del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto
1999, n. 394, è abrogato.
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)
1. Fuori dei casi previsti dallarticolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dellinterno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli
600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve
le disposizioni dellarticolo 18 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Misure per la prevenzione)
1. Al fine di rafforzare lefficacia dellazione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dellattenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, dintesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche allinterno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dellinterno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.
2. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
(Norme di coordinamento)
1. Allarticolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».
2. Allarticolo 600-sexies,
secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-ter»
sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601
e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,».
3. Allarticolo 600-sexies,
quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-ter»
sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601
e 602,».
4. Allarticolo 600-sexies
del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dallarticolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al
primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti».
5. Larticolo 600-septies del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-septies. (Confisca e pene
accessorie). Nel caso di condanna, o di applicazione della pena
su richiesta delle parti, a norma dellarticolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni
ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui allarticolo 240
e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono
il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In
ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività
risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché
la revoca della licenza desercizio o della concessione o dellautorizzazione
per le emittenti radiotelevisive».
6. Al primo comma dellarticolo 609-decies
del codice penale, dopo le parole: «dagli articoli» è
inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quinquies,»
sono inserite le seguenti: «601, 602,».
7. Allarticolo 392 del codice
di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: «agli
articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le
parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «601,
602,».
8. Allarticolo 398 del codice
di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: «dagli
articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le
parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «601,
602,».
9. Allarticolo 472 del codice
di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: «dagli
articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le
parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «601,
602,».
10. Allarticolo 498 del codice
di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: «agli
articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le
parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «601,
602,».
(Disposizioni transitorie)
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dellarticolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma
1, lettera b), dellarticolo 6, ai soli effetti della determinazione
degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari
ovvero di giudice delludienza preliminare, non si applica ai procedimenti
nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui
allarticolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dellarticolo
7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
IL PRESIDENTE