REPUBBLICA
ITALIANA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
DELLA SANITA'
DECRETO 4 luglio 2003.
Linee guida per l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari della
Regione Sicilia.
Allegati
LINEE
GUIDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI DELLA REGIONE
SICILIA
Si definiscono cittadini extracomunitari gli stranieri provenienti da Paesi non
appartenenti alla Comunit europea o allo Spazio economico europeo, n da paesi
ove sussistono accordi internazionali bilaterali. Fanno parte della Comunit
europea l'Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,
Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera. Fanno parte dei Paesi convenzionati
con accordi internazionali bilaterali l'Argentina, Australia, Brasile,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, San
Marino, Slovenia, Tunisia.
Le presenti linee guida danno indicazioni circa l'assistenza sanitaria rivolta
ai cittadini extracomunitari, distinti in tre tipologie:
A) cittadini extracomunitari in regola con le norme di soggiorno (art. 34 cc.
1-2, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1988; art. 42 cc. 1-2-3-4-5 del
D.P.R. n. 394/99; circolare n. 5 del Ministero sanit del 24 marzo 2000) o che
abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:
- attivit di lavoro autonomo;
- attivit di lavoro subordinato;
- iscrizione nelle liste di collocamento;
- motivi familiari e ricongiungimento familiare;
- asilo politico;
- asilo umanitario;
- richiesta di asilo sia politico che umanitario;
- attesa adozione;
- affidamento;
- acquisto della cittadinanza;
- motivi di salute;
hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario pubblico a
parit di trattamento con i cittadini italiani. Tale iscrizione avr validit
dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso di soggiorno.
Nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno, l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere prorogata di altri sei mesi.
Pertanto le Azienda sanitarie locali non dovranno pi procedere al rinnovo
annuale dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
In tutti i casi sopracitati l'assistenza si estende anche ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti.
I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:
1) permesso di soggiorno in corso di validit o richiesta di rinnovo
dello stesso;
2) autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima,
una dichiarazione di effettiva dimora, cos come risulta sul permesso di
soggiorno;
3) autocertificazione del numero di codice fiscale (rilasciato
dall'Agenzia delle entrate);
4) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare
all'azienda sanitaria locale ogni variazione del proprio status.
A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificit del caso,
i seguenti:
Iscrizione familiari a carico:
autocertificazione dello stato di famiglia, autocertificazione attestante la
condizione di familiare a carico a sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 402
del 2 luglio 1982 convertito in legge n. 627 del 3 settembre 1982;
Disoccupati: autocertificazione
di iscrizione all'ufficio di collocamento.
I lavoratori stagionali sono iscritti al servizio sanitario nazionale per il
periodo di validit del permesso di soggiorno.
L'iscrizione al servizio sanitario nazionale non dovuta per gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di societ aventi
sede in Italia, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede
all'estero, ai giornalisti che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per
l'attivit svolta, l'imposta su reddito delle persone fisiche. Per le predette
categorie di stranieri e per i familiari a loro carico rimane l'obbligo della
copertura assicurativa (art. 34, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286).
B) Cittadini stranieri volontariamente iscritti al servizio sanitario
nazionale (art. 34, cc.4-4-5-6-7, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio
1998; art. 42, c. 6 del D.P.R. 394/99; circolare n. 5 del Ministero sanit del
24 marzo 2000).
1) Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto
iscritti al servizio sanitario nazionale, possono chiedere l'iscrizione
volontaria previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 1 del
decreto ministeriale 8 ottobre 1986 o mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con istituto assicurativo italiano o estero, valida anche per i
familiari a carico.
L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale.
Non consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri titolari di permesso di
soggiorno per cure mediche e per turismo.
2) L'iscrizione volontaria pu essere altres richiesta dagli stranieri
soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se
titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi. E'
previsto in questi casi un contributo forfettario annuo pari a E 149,77 (per
motivi di studio) ed E 219,49 (per persone collocate alla pari).
Tale iscrizione volontaria non valida per i familiari a carico.
Se i familiari risultano a carico dello studente o della persona collocata alla
pari, il titolare, dovr versare il contributo in proporzione al reddito
prodotto e comunque non inferiore ad E 387,34.
I documenti occorrenti per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e
quindi per scegliere il medico di base, per i soggetti di cui ai punti 1) e 2)
sono:
1) autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
2) permesso di soggiorno in corso di validit o richiesta di rinnovo
dello stesso;
3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
4) ricevuta di versamento della somma dovuta.
C) Cittadini extracomunitari temporaneamente presenti non iscritti al
servizio sanitario nazionale (STP) (art. cc. 3-4-5-6, decreto legislativo n.
286/98; D.P.R. n. 349/99, art. 43, cc. 2-3-4-5-8; circolare 24 marzo 2000 del
Ministero della sanit)
"Ai cittadini stranieri presenti sul territorio dello Stato, non in regola
con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nelle
strutture pubbliche e private accreditate le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio
e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva" (art. 35, comma 3, decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286).
In sede di prima erogazione dell'assistenza, nei confronti di predetta
categoria, viene assegnato un codice STP.
Modalit di rilascio del tesserino STP e dati da registrare
Il tesserino STP pu essere rilasciato da qualsiasi azienda unit sanitaria
locale, azienda ospedaliera, IRCCS e policlinici universitari della Regione.
Il codice identificativo costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per sigla
STP; 3 caratteri identificativi della Regione; 3 caratteri identificativi
dell'azienda (ISTAT); 7 caratteri per il numero progressivo interno. Nel caso
in cui il rilascio avviene presso una struttura del distretto sanitario o un
presidio ospedaliero dell'azienda unit sanitaria locale, i primi 2 caratteri,
dei 7 di cui sopra, saranno riservati al codice identificativo delle suddette
strutture.
Esempio n. 1: Ospedale Cervello di Palermo: STP1909130000001.
Esempio n. 2: AUSL n. 6, distretto 13: STP1901061300001.
Il rilascio del tesserino STP subordinato ad una dichiarazione d'indigenza
per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il codice STP individuale.
I minori fino a 14 anni non devono sottoscrivere la dichiarazione d'indigenza.
Il codice STP ha una validit di 6 mesi su tutto il territorio nazionale ed
rinnovabile con lo stesso numero previa ricompilazione della dichiarazione
d'indigenza.
ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI
Al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie uniformando i
livelli assistenziali si dispone che presso le Aziende sanitarie AUSL e AO
vengano attivati i seguenti servizi:
1) Azienda unit sanitaria locale
Servizio di accoglienza (attiva) per cittadini extracomunitari, almeno uno per
Azienda unit sanitaria locale e possibilmente uno per distretto lasciando alle
aziende, in base alla propria tipologia geografica, l'apertura di altri servizi
per la provincia che assicuri le seguenti prestazioni:
- interventi sanitari di 1 livello (ambulatorio di medicina generale);
- segretariato sociale;
- rilascio codice STP;
- invio ad altre strutture specialistiche territoriali o di 2 livello.
Tali ambulatori devono essere in grado di:
a) erogare le prestazioni
amministrative cos come previsto (...se uno straniero che ne ha
obbligo/diritto non ha ancora formalizzato la sua iscrizione, ci non deve
comportare in alcun modo l'impossibilit ad assisterlo. In questo caso, anzi,
l'iscrizione sar fatta d'ufficio...);
b) rilasciare il codice
STP per gli irregolari o clandestini con i documenti relativi.
2) Aziende ospedaliere
Servizio di accoglienza (attiva) per cittadini extracomunitari dovr assicurare
le prestazioni seguenti:
- assistenza e supporto per il ricovero;
- rilascio codice STP;
- segretariato sociale;
- invio alle strutture territoriali;
- ambulatori dedicati.
Si ritiene che la responsabilit operativa potr essere affidata al servizio
sociale aziendale ovvero ai responsabili dei servizi che espletano gi le
suddette attivit in raccordo con il servizio sociale dell'azienda.
Al fine di garantire le prestazioni suddette si ritiene che, sia per le aziende
unit sanitarie locali che per le aziende ospedaliere, l'organico dovr essere
costituito da: due medici, un infermiere, un'assistente sociale, una unit
amministrativa e possibilmente un mediatore culturale.
In ottemperanza alla normativa di riferimento (circolare n. 5/2000), nel caso
di ricovero ospedaliero dello straniero in regola con il permesso di soggiorno
si dovr provvedere all'iscrizione d'ufficio al servizio sanitario nazionale
mediante richiesta formulata a mezzo fax all'ufficio anagrafe assistiti
dell'azienda unit sanitaria locale territorialmente competente. La suddetta
iscrizione dovr essere regolarizzata dal paziente entro 15 giorni successivi
alla dimissione.
Per favorire una migliore funzionalit dei servizi e garantire la piena
fruibilit degli stessi, si ritiene indispensabile provvedere alla formazione
del personale.
RENDICONTAZIONE
(circolare n. 5 del 24 marzo 2000 del Ministero della sanit)
Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del T.U. al finanziamento delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorch continuative
previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede il Ministero dell'interno,
mentre deve essere finanziata con il Fondo sanitario nazionale l'erogazione
degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai
punti a, b, c, d, e dello stesso comma 3.
Si precisa, pertanto, che:
1) la rendicontazione delle prestazioni erogate per cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorch continuative per malattia ed
infortunio dovranno essere inoltrate alla Prefettura;
2) la rendicontazione relativa ad interventi di medicina preventiva e
prestazioni di cura ad essi correlati a salvaguardia della salute individuale e
collettiva individuati nei punti a, b, c, d, e dello stesso comma 3 ed
esattamente:
a) tutela della
gravidanza e della maternit ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22
maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 6 marzo 1995, Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 13 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) tutela della salute
del minore in esecuzione della convenzione di New York del 20 novembre 1989,
rettificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) vaccinazioni secondo
la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati
dalla Regione;
d) interventi di
profilassi internazionali;
e) profilassi, diagnosi e
cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai:
dovranno essere inoltrate all'Assessorato della sanit.
Le aziende unit sanitarie locali e le aziende ospedaliere rendiconteranno
autonomamente le prestazioni effettuate in base alle procedure sopra descritte.
Si allega modulo per rendicontazione.
Nel caso di ricovero al suddetto modulo dovr essere allegata la copia della
SDO e il calcolo DRG.
Procedure
di rimborso per prestazioni rese a cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia non iscritti al servizio sanitario nazionale
Ai cittadini regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale non iscritti al
servizio sanitario nazionale e non tutelati da trattati e accordi bilaterali
(paganti in proprio, titolari di polizza assicurativa, non paganti), nonch ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
tutelati da accordi internazionali bilaterali sono assicurate:
1) prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di
ricovero o di day hospital), con pagamento della relativa tariffa alla
dimissione;
2) prestazioni sanitarie d'elezione, previo pagamento delle relative
tariffe.
3) prestazioni sanitarie previste dalla convenzione per gli stranieri
tutelati da accordi internazionali bilaterali;
1 fase
Il servizio di accoglienza attiva, preposto ad acquisire la documentazione del
paziente straniero dovr individuare le modalit di pagamento della prestazione
sanitaria dando le relative informazioni per l'addebito.
2 fase
Il suddetto servizio predispone ed invia con cadenza mensile alla direzione
sanitaria l'elenco dei ricoveri e/o prestazioni effettuati alla suddetta
categoria di stranieri, comprensivo dei dati anagrafici, periodo di ricovero,
prestazioni effettuate, tariffe DRG e/o prestazione ambulatoriale.
3 fase
La direzione sanitaria ovvero l'ufficio competente istruisce e conserva
ciascuna pratica corredandola di:
- SDO;
- calcolo DRG e prestazioni ambulatoriali;
- generalit e copia documento dello straniero.
Invia mensilmente al settore competente le pratiche corredate dell'elenco
predisposto nella 2 fase.
4 fase
Il settore economico finanziario emette le fatture, corredandole degli allegati
e le invia ai soggetti debitori:
- paganti in proprio;
- impegno al pagamento;
- fattura corredata di SDO;
- calcolo DRG e prestazione ambulatoriale;
- titolari di polizza assicurativa (vedasi allegato 3);
- prefettura, per il rimborso delle prestazioni d'urgenza rimaste
insolute (le prestazioni di elezione lasciate insolute non potranno essere
addebitate alla prefettura), secondo le procedure gi in vigore (legge 17
luglio 1990, n. 672 e circolare ministeriale n. 739/216/str. del 6 maggio 1994)
allegando:
- modello STR1 ed STR2 (allegati);
- copia SDO;
- calcolo DRG e/o prestazione ambulatoriale;
- dichiarazione di indigenza;
- copia passaporto;
- dichiarazione della struttura sanitaria nella quale si attesti che non
esistono norme statutarie che prevedono l'obbligo dell'assistenza agli
stranieri indigenti;
- dichiarazione della struttura sanitaria ove si attesti che lo straniero
non iscritto al servizio sanitario nazionale e che dai documenti in suo
possesso, risulta sprovvisto di copertura assistenziale sanitaria da parte di
enti del proprio Paese.
- azienda unit sanitaria locale, nel cui territorio viene erogata la
prestazione, per i cittadini provenienti dai Paesi dell'UE e per gli italiani
residenti all'estero tutelati da regolamenti comunitari e da trattati e accordi
internazionali di reciprocit non iscritti al servizio sanitario nazionale,
recupera gli oneri dal paese di appartenenza, attraverso l'emissione delle
fatturazioni comunitaria e/o internazionale da inviare periodicamente al
Ministero della sanit.
Procedure
di rimborso per prestazioni rese a cittadini stranieri non in regola con le
norme relative all'ingresso ed al soggiorno
1 fase
Il servizio di accoglienza attivo dovr:
1) acquisire al momento del ricovero
- le generalit fornite dall'assistito;
- la dichiarazione di urgenza ed essenzialit della prestazione;
- eventuale codice STP.
2) fornire
- il codice STP (se sprovvisto);
- il modulo di dichiarazione dello stato di indigenza.
2 fase
Il suddetto servizio, mensilmente invier alla direzione sanitaria un elenco
dei pazienti non in regola con le norme di soggiorno, corredandolo di:
- codice STP;
- eventuale dichiarazione di indigenza;
- generalit;
- dichiarazione di urgenza ed essenzialit della prestazione;
- periodo di ricovero;
- prestazioni effettuate;
- calcolo DRG e/o prestazione ambulatoriale;
- copia SDO;
3 fase
La direzione sanitaria istruisce e conserva ciascuna pratica corredandola dei
documenti sopra elencati.
Predispone inoltre mensilmente, per i pazienti stranieri privi di risorse
economiche sufficienti:
- l'elenco delle prestazioni urgenti o essenziali;
- l'elenco delle prestazioni non urgenti o essenziali.
4 fase
La direzione sanitaria invia i predetti elenchi ai competenti uffici della
propria azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy,
che richiederanno:
- al Ministero dell'interno il rimborso relativo all'onere delle
prestazioni urgenti ed essenziali, indicando:
- codice STP
- copia SDO o modello per la rendicontazione;
- calcolo DRG e/o prestazione ambulatoriale;
- attestazione di urgenza o essenzialit;
- alla Regione per il rimborso relativo all'onere delle prestazioni,
indicando:
- codice STP;
- copia SDO;
- calcolo DRG e/o prestazione ambulatoriale;
- attestazione di urgenza o essenzialit.
Procedure
di rimborso per prestazioni sanitarie rese a cittadini stranieri titolari di
polizza assicurativa
1 fase
Il servizio di accoglienza attiva, acquisita la documentazione del paziente
straniero, dovr:
1) richiedere
- le generalit del soggetto;
- il documento attestante la stipula del contratto assicurativo.
2) verificare la polizza assicurativa in ordine a:
- dichiarazione consolare della validit sul territorio dello stato
italiano, se si tratta di polizza straniera;
- scadenza (limite temporale della validit della polizza assicurativa);
- massimale (importo massimo assicurato per la copertura del danno);
- l'indicazione del tipo di assistenza e della necessit di comunicazione
dell'avvenuto ricovero;
- l'indicazione dei dati dell'Istituto assicuratore o dello straniero,
necessari per la fatturazione.
In assenza di tale documentazione l'utente dovr sottoscrivere l'impegno al
pagamento della prestazione, rivalendosi successivamente sulla propria
assicurazione.
2 fase
Il suddetto servizio avr cura di inviare mensilmente alla direzione sanitaria
ovvero il servizio competente l'elenco delle pratiche oggetto di fatturazione,
di competenza del settore economico finanziario. La direzione sanitaria
istruisce il fascicolo relativo alla prestazione corredandolo della seguente
documentazione:
- copia del foglio di soggiorno;
- copia del bollettino di versamento di c/c postale attestante il
pagamento del premio assicurativo;
- copia SDO;
- calcolo DRG.
Mensilmente invier al settore economico finanziario tutte le pratiche istruite
per la relativa fatturazione.
3 fase
Il settore economico finanziario, sulla scorta della documentazione trasmessa
dalla direzione sanitaria, emette la fattura, inviandola all'istituto
assicuratore ovvero all'utente nel caso in cui abbia sottoscritto l'impegno al
pagamento e ne cura infine la riscossione.
Procedure
di rimborso per prestazioni rese a cittadini stranieri che entrano in Italia
specificamente per motivi di cura
Soggetti fruitori della prestazione
1) Lo straniero, che intende ricevere, dietro pagamento dei relativi
oneri cure mediche in Italia, e l'eventuale accompagnatore, possono ottenere
uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno
richiedendoli rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed alla questura (art. 36 comma 1, decreto legislativo 25 luglio
1998; art. 44, comma 1 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; circolare Ministero
sanit 24 marzo 2000, n. 5, pag. 16) ed allegando la seguente documentazione:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei
dati personali;
- attestazione dell'avvenuto deposito a favore della struttura prescelta
di una somma a titolo cauzionale, in euro o dollari statunitensi pari al 30%
del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- documentazione comprovante la disponibilit in Italia, attraverso la
dichiarazione di un garante, di risorse sufficienti per l'integrale pagamento
delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura
sanitaria e di rimpatrio per le l'eventuale accompagnatore (circolare Ministero
sanit 24 marzo 2000, n. 5, pag. 16).
2) Il cittadino straniero, proveniente da Paesi privi di strutture
sanitarie idonee e adeguate, che viene trasferito per cure in Italia
nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e modificato con il decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, deve ottenere l'autorizzazione del
Ministero della sanit d'intesa con il Ministero degli affari esteri (art. 36,
comma 2, decreto legislativo 25 luglio 1998; art. 44, comma 2, D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394; circolare Ministero della sanit 24 marzo 2000, n. 5, pag. 16).
Il Ministero della sanit, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad
individuare le strutture che ritiene idonee all'erogazione delle prestazioni
sanitarie richieste e a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere
delle prestazioni sanitarie; non vengono invece rimborsate le spese di viaggio
e di soggiorno al di fuori della struttura.
3) Il cittadino straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito dei
programmi di intervento umanitario delle Regioni (circolare Ministero della
sanit 24 marzo 2000, n. 5, pag. 16).
Le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse
destinata, autorizzano d'intesa con il Ministero della sanit, le aziende unit
sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta
specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle
stesse Regioni (utilizzando i finanziamenti ai sensi dell'art. 32, comma 15,
lett. c, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), a favore di:
- cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o
non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il
trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di
reciprocit relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende
attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in
vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del servizio
sanitario nazionale.
I soggetti che entrano in Italia per cure mediche con specifico visto di
ingresso devono richiedere entro 8 giorni il rilascio del permesso di soggiorno
alla questura (punti 1, 2, 3).
FORMAZIONE
Le aziende unit sanitarie locali e le aziende ospedaliere dovranno assicurare
la formazione degli operatori che, a diverso titolo, si rapportano con gli
utenti immigrati, al fine di promuovere un migliore accesso ai servizi
sanitari.
Sar cura di questo Assessorato predisporre iniziative per favorire
l'inserimento di mediatori culturali nei servizi sanitari anche attraverso
contatti con il competente Assessorato del lavoro.