Allegata alla presente troverete un ordinanza del TAR Lazio emanata a
seguito di rigetto di visto di reingresso di cittadinana marocchina decretato
dall'Ambasciata di RAbat. Molto brevemente la ricorrente era in possesso di un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia che era stato sequestrato (o
meglio distrutto) dal marito. Chiedeva, pertanto, un visto di
reingresso, l'Ambasciata chiedeva un "parere" alla Questura di Venezia
(da precisare che la sola richiesta che deve essere fatta riguarda l'esistenza
o meno di un permesso di soggiorno valido). Quest'ultimo ufficio dava parere
negativo. Correttamente il Tribunale ha sospeso entrambi gli atti.
Avv. Vincenzo Tallarico
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro Ordinanze: 4284/2003
Registro
Generale: 8243/2003
nelle persone dei Signori:
CESARE MASTROCOLA Presidente
CARLO MODICA DE MOHAC Cons. , relatore
ELENA STANIZZI Cons.
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 27 Agosto 2003
Visto il ricorso 8243/2003 proposto da:
LEGDANI HANANE
rappresentato e difeso da:
TALLARICO AVV. VINCENZO
con domicilio eletto
in ROMA
VIA PO, 25/B
presso
SAMENGO AVV. ALFREDO
contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12 AMBASCIATA D'ITALIA A RABAT |
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,
del decreto di rigetto della richiesta di visto di
reingresso sul territorio italiano emanato dallĠAmbasciata dĠItalia in Rabat
(Marocco), Cancelleria Consolare, Sezione Visti, in data 12/05/03; nonch del
parere emesso dalla Questura di Venezia in data 12.03.2003;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Udito il relatore Cons.
CARLO MODICA DE MOHAC e uditi altres per le parti lĠAvv. Chiricotti Simona, in
dichiarata sostituzione dellĠAvv. Tallarico, e lĠAvv. dello Stato Melillo
Cinzia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per
l'accoglimento della sospensiva, considerato che il permesso di soggiorno
rilasciato al ricorrente in corso di validit, e che la stessa per motivi
contingenti non ha potuto esibirlo alla competente Autorit Consolare (ai fini
di ottenere il Ò visto di reingressoÓ);
ritenuto, pertanto, che la ricorrente abbia
titolo per ottenere il visto di reingresso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale -
Sezione Prima
ACCOGLIE la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sar eseguita dalla
Amministrazione ed depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provveder a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 27 Agosto 2003
il Presidente
il Consigliere,
est.