Allegata alla presente troverete un ordinanza del TAR Lazio emanata a seguito di rigetto di visto di reingresso di cittadinana marocchina decretato dall'Ambasciata di RAbat. Molto brevemente la ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che era stato sequestrato (o meglio distrutto) dal marito. Chiedeva, pertanto, un visto di reingresso, l'Ambasciata chiedeva un "parere" alla Questura di Venezia (da precisare che la sola richiesta che deve essere fatta riguarda l'esistenza o meno di un permesso di soggiorno valido). Quest'ultimo ufficio dava parere negativo. Correttamente il Tribunale ha sospeso entrambi gli atti.

Avv. Vincenzo Tallarico

 

----------

 

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE PRIMA

 

Registro Ordinanze: 4284/2003

                                                                         Registro Generale:  8243/2003

 

 

nelle persone dei Signori:

CESARE MASTROCOLA Presidente 

CARLO MODICA DE MOHAC Cons. , relatore

ELENA STANIZZI Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 27 Agosto 2003

 

Visto il ricorso 8243/2003  proposto da:

LEGDANI HANANE

 

rappresentato e difeso da:

TALLARICO AVV. VINCENZO

con domicilio eletto in ROMA

VIA PO, 25/B

presso

SAMENGO AVV. ALFREDO  

 

contro

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

 

AMBASCIATA D'ITALIA A RABAT   

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto di rigetto della richiesta di visto di reingresso sul territorio italiano emanato dallĠAmbasciata dĠItalia in Rabat (Marocco), Cancelleria Consolare, Sezione Visti, in data 12/05/03; nonch del parere emesso dalla Questura di Venezia in data 12.03.2003;

 

 

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

Udito il relatore Cons. CARLO MODICA DE MOHAC  e uditi     altres“ per le     parti lĠAvv. Chiricotti Simona, in dichiarata sostituzione dellĠAvv. Tallarico, e lĠAvv. dello Stato Melillo Cinzia;

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che  sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, considerato che il permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente  in corso di validitˆ, e che la stessa per motivi contingenti non ha potuto esibirlo alla competente Autoritˆ Consolare (ai fini di ottenere il Ò visto di reingressoÓ);

ritenuto, pertanto, che la ricorrente abbia titolo per ottenere il visto di reingresso;

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima

          ACCOGLIE    la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarˆ eseguita dalla Amministrazione ed  depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 27 Agosto 2003

il Presidente

 

il Consigliere, est.