N. 2201/03 CRON.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
N. 80266/03 N.C.
Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta;
esaminati gli atti del procedimento n. 80266/03;
preso atto della mancata costituzione della P.A. convenuta e della
mancanza di controdeduzioni;
premesso:
che il
ricorrente SAHIR MOUNIR, nato a Casablanca (Marocco) il 29.1.1978, titolare di
permesso di soggiorno n F 203834 rilasciatogli dalla Questura di Padova il
22.07.2002, ha chiesto ed ottenuto dalla Questura di Padova, in data 23.9.2002,
nulla osta al ricongiungimento familiare in favore della propria moglie FANIDA
SIHAM, nata a Casablanca il 12.5.1983, e della propria madre GOURAM NAIMA, nata
a ben Slimane il 5.11.1957;
che il
prescritto nulla osta stato trasmesso al Consolato Generale dItalia a
Casablanca, competente al rilascio del visto di ingresso;
che il
Consolato, ricevuti i documenti, rimaneva inerte nonostante i solleciti del
legale del SAHIR ( al quale
rispondeva unicamente, con missiva 28.10.2002, che lUfficio Visti era
temporaneamente chiuso al pubblico e che erano, allo stato, in corso di
trattazione le domande corredate dei nulla osta delle Questure competenti
rilasciati nel 2001) e delle due donne interessate ad ottenere il visto di
ingresso (per quanto desumibile dal timbro apposto sulla ricevuta di ritorno
della raccomandata da loro inviata al Consolato, ricevuta datata 19.2.2003);
che
successivamente il Consolato Generale dItalia in Casablanca faceva affiggere
un avviso, prodotto in copia dal ricorrente, non datato n intestato n
sottoscritto in alcun modo, trilingue, nel quale comunque si comunicava che
per disposizione dei competenti servizi del ministero degli Affari Esteri e
del ministero degli interni italiani, a decorrere dal 9.5.2003 non saranno pi
presi in considerazione i Nulla Osta per ricongiungimento familiare rilasciati
dalle Questure italiane da oltre 6 mesi, in quanto possibile che siano
venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio;
che con ricorso
depositato il 24.6.2003 il signor SAHIR MOUNIR, nato a Casablanca (Marocco) il
29.1.1978, ha chiesto a questa A.G., ai sensi dellart. 30, comma 6, D.Lgs.
266/98, il rilascio del visto dingresso per ricongiungimento familiare a
favore di FANIDA SIHAM e GOURAM NAIMA, rispettivamente moglie e madre del
ricorrente;
Osserva.
1.
Il comportamento
omissivo della P.A. - Consolato Generale Italiano di Casablanca che, dopola
valutazione positiva dei requisiti oggettivi e soggettivi per lottenimento del
ricongiungimento fatta dalla Questura di padova prima di concedere il Nulla
Osta, non rilascia e non nega il visto dingresso alle due congiunte del
ricorrente, non un atto amministrativo (ossia un provvedimento scritto e
motivato[1]
della P.A., da comunicarsi allo straniero anche se negativo: art. 4, 2 comma,
D. L.vo 286/98), n assimilabile alla fattispecie del silenzio rifiuto, in
assenza di una specifica disposizione di legge che lo preveda.
2.
Pur se la legge
(art. 6, u.c., D.P.R. 394/99, regolamento attuativo del T.U. sullimmigrazione)
non prevede esplicitamente un termine entro il quale le autorit consolari
debbano decidere sulla richiesta del visto, nondimeno linutile decorso del
tempo per provvedere ha specifica rilevanza ex legge 241/90: ne consegue che il
visto deve essere concesso o respinto entro trenta giorni dalla richiesta.
3.
Lapplicabilit
alla fattispecie dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare del
termine ordinario di trenta giorni ha trovato, recentemente, implicita conferma
nella previsione del comma 3 quinquies dellart. 5 D.Lvo 286/98, comma aggiunto
con legge 30.7.2002 n .189, art. 5, comma 1, lettera E), che prevede la
comunicazione dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visato dingresso per ricongiungimento al Ministero dellInterno
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.
4.
Decorso
inutilmente (ed abbondantemente) tale termine[2],
si verifica una lesione del diritto soggettivo allunit familiare dei cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in italia, che diritto di rango sia
costituzionale (art. 29) sia comunitario, suscettibile di comprensione solo in
presenza di preminenti esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello stato
(artt. 1,2,3, 52 cost.) che nella fattispecie non sono state invocate nemmeno
dalla Questura che ha invece rilasciato il nulla osta.
5.
Sussiste,
dunque, nella fattispecie il potere dellAGO di ordinare il rilascio del visto,
sostituendosi cos di fatto alla P.A. rimasta ingiustificatamente inerte; ci
ai sensi degli artt. 30, comma 6, L. 286/98 e 6, comma 20, D.P.R. 394/99.
6.
Si tratta,
infatti, di atto dovuto, in presenza dei presupposti che quella P.A.avrebbe
dovuto verificare (ossia lesistenza dei rapporti di parentela/coniugio e
convivenza, nonch lesibizione di un valido passaporto e di un valido titolo
di viaggio[3]),
tanto pi che il nulla osta (rilasciato in data 23.9.2002) stato utilizzato
ai fini del rilascio del visto consolare entro sei mesi[4]
dal suo rilascio (art. 15, ultimo cpv., D.M. 12.7.2000).
7.
A tale
proposito, va ricordato che con ordinanza interpretativa di rigetto in data
17/5/2001, n. 140, la Corte Costituzionale, pronunciandosi su identica
fattispecie prevista dalla normativa previgente in tema di immigrazione (art.
28, comma6, L. 6.3.1998, n. 40), ha affermato la legittimit dellattribuzione
al giudice ordinario del potere di ordinare alla P.A. il rilascio del visto,
sul rilievo che non esiste un principio costituzionale che escluda la
possibilit per il legislatore ordinario, in determinati casi (rimessi alla
scelta discrezionale del legislatore), in sede di affidamento della tutela
giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica
amministrazione, di attribuire al giudice ordinario anche un potere di
annullamento e speciali effetti talora sostitutivi dellazione amministrativa,
inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari,
anche se ci pu comportare la necessit da parte del giudice di valutazioni ed
apprezzamenti non del tutto vincolanti, ma sempre riguardanti situazioni
regolate da una serie di previsioni legislative, che prevedano espressamente
lesercizio di tali poteri; che anzi la norma in discussione pu
inquadrarsicome esempio, ormai non del tutto isolato, applicativo della
specifica previsione dellart. 113, 3 comma, della Costituzione, soprattutto
nella tendenza di rafforzare leffettivit della tutela giurisdizionale.
8.
Deve, da ultimo,
precisarsi che la madre del ricorrente, pur non possedendo attualmente tutti i
requisiti previsti dallart. 29, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. 286/98, dopo
la modifica restrittiva apportata dallart. 23, comma 1, lettera a), n. 2,
della L. 30.7.2002 n. 189, era in regola con la disciplina vigente allinizio
del procedimento amministrativo azionato per il suo ingresso in Italia, ossia
al momento della domanda del nulla osta presentata dallodierno ricorrente alla
Questura di Padova il 22.7.2002.
9.
A quella data
deve farsi riferimento per stabilire qual lo statuto applicabile alla
richiesta di ricongiungimento con il congiunto in oggetto: una significativa
conferma offerta dal provvedimento di nulla osta del Questore, emesso il
23.9.2002 senza riferimento alcuno alla mutata disciplina, la cui applicazione
avrebbe impedito il rilascio del nulla osta.
10.
Per tutte le
ragioni che precedono il ricorso va accolto integralmente
P.Q.M.
Visti gli artt. 737 c.p.c.; 30, comma 6, L. 286/98 e 6, comma 20,
D.P.R. 394/99,
accogliendo il
ricorso proposto da SAHIR MOUNIR, nato a Casablanca (Marocco) il 29.01.1978,
titolare di permesso di soggiorno n F 203834 rilasciatogli dalla Questura di
Padova il 22.07.2002, ordina al Consolato Generale dItalia a Casablanca di
rilasciare il visto dingresso in Italia per ricongiungimento familiare in
favore di FANIDA SIHAM, nata a Casablanca il 12.5.1983, e GOURAM NAIMA, nata a
Ben Slimane il 5.11.1957, la prima moglie e la seconda madre del ricorrente,
previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio;
sussistendo
conclamati motivi di urgenza, dichiara il presente provvedimento immediatamente
esecutivo;
ordina a tutti i
pubblici ufficiali appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche interessate di
prestare la propria collaborazione per la immediata esecuzione del presente
provvedimento;
pone le spese
del giudizio a carico di controparte ai sensi dellart. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Cittadella, 28.07.2003
Dott.ssa Paola Cameran
[1] Salvi i casi in cui la legge, in deroga alla disciplina generale dettata dalla L. 241/90, espressamente esclude un obbligo di motivazione del diniego del visto di ingresso dovuto a motivi di sicurezza o di ordine pubblico: art. 4, 2 comma, ultima parte, D.L.vo 286/98
[2] Fatto del quale danno implicitamente atto ex adverso sia la missiva spedita al legale del ricorrente sia lavviso affisso presso il consolato di Casablanca
[3] Nel silenzio di quella Autorit Consolare, questo Giudice deve attenersi al dettato normativo del T.U. sullImmigrazione e del regolamento di Attuazione, e non pu stabilire se sia necessario il verificarsi di ulteriori condizioni o ladempimento di pi approfonditi controlli, che dovrebbero essere previsti e documentati ex art. 3, 2 comma, L. 241/90
[4] Prova ne sia il fatto che la prima comunicazione sul punto, sollecitata dal legale del SAHIR, la missiva consolare 28.10.2002, attestante che lUfficio Visti era temporaneamente chiuso al pubblico e che erano, allo stato, in corso di trattazione le domande corredate dei nulla osta delle Questure competenti rilasciati nel 2001 !