C.C. 1131/03/P Cron.
1368/03
TRIBUNALE Dl TRENTO
Il
Tribunale in composizione monocratica in persona del giudice Dino Erlicher ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul
ricorso presentato da S. A. nato l XX.XX.XX a XXX (Repubblica Moldava) difeso nel
giudizio dall'avv. Noris Zanin per lannuIlamento del decreto di espulsione
emesso dal Questore di Trento in data 29.07.2003;
rilevato
che il provvedimento impugnato si fonda sulla asserita presenza irregolare
dello straniero nel territorio nazionale in quanto privo del prescritto visto
dingresso e di permesso di soggiorno, per essere entrato in Italia
sottraendosi ai controlli di frontiera;
considerato
che il ricorrente afferma di risiedere in Italia dal 2001 in XXX via XXX n.
n.XX con la moglie S. N. la quale, munita di regolare permesso dl soggiorno,
lavora come dipendente ed titolare di contratto di locazione avente ad
oggetto idonea abitazione;
ritenuto
che la documentazione dimessa dal ricorrente comprovi sufficientemente gli
elementi di fatto posti a fondamento dellimpugnazione, vale a dire il rapporto
d coniugio dello stesso con persona regolarmente presente nel territorio
nazionale italiano, la disponibilit da parte di quest'ultima di un alloggio
idoneo ad ospitare la famiglia, l'esercizio di una attivit lavorativa lecita e
quindi la disponibilit di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento
della coppia;
ritenuto quindi che vi sono
le condizioni perch possa essere chiesto il ricongiungimento familiare ai
sensi dellart. 29 del D.Lgs. 286/98 senza peraltro che S. abbia attivato
la prescritta procedura per l'ingresso regolare in Italia;
ritenuto, in conformit a
precedenti pronunce di questo Tribunale, che si sia in presenza di una
violazione meramente procedimentale e formale, posto che nella Sostanza
sussistono i requisiti normativi per il ricongiungimento, tanto che si pu
fondatamente valutare che tale beneficio sarebbe stato accordato ove fosse
stata inoltrata richiesta con le prescritte modalit;
ritenuto che gli evidenziati
elementi fattuali e giuridici assumono rilevanza, anche in considerazione del
favor contenuto nella normativa in applicazione (oltre che nella Costituzione
italiana) per l'unit familiare e andavano adeguatamente valutati in sede di
adozione del provvedimento espulsivo con la conseguente illegittimit dello
stesso sotto il profilo della carenza di motivazione (stante la assoluta
mancanza di riferimenti ad essi);
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso
proposto da SPOIALA ALEXEI annulla il decreto espulsione dd. 29.07.2003 e i provvedimenti ad esso
conseguenti.
Si comunichi al ricorrente e
alla Questura di Trento.
Trento, 12.08.2003 Il
giudice
Dr.
D. Erlicher
Depositato
in cancelleria
add
14 agosto 2003