C.C. 1131/03/P                                                                                                                 Cron. 1368/03

 

 

TRIBUNALE Dl TRENTO

 

Il Tribunale in composizione monocratica in persona del giudice Dino Erlicher ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

Sul ricorso presentato da S. A. nato l XX.XX.XX a XXX (Repubblica Moldava) difeso nel giudizio dall'avv. Noris Zanin per lannuIlamento del decreto di espulsione emesso dal Questore di Trento in data 29.07.2003;

rilevato che il provvedimento impugnato si fonda sulla asserita presenza irregolare dello straniero nel territorio nazionale in quanto privo del prescritto visto dingresso e di permesso di soggiorno, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera;

considerato che il ricorrente afferma di risiedere in Italia dal 2001 in XXX via XXX n. n.XX con la moglie S. N. la quale, munita di regolare permesso dl soggiorno, lavora come dipendente ed titolare di contratto di locazione avente ad oggetto idonea abitazione;

ritenuto che la documentazione dimessa dal ricorrente comprovi sufficientemente gli elementi di fatto posti a fondamento dellimpugnazione, vale a dire il rapporto d coniugio dello stesso con persona regolarmente presente nel territorio nazionale italiano, la disponibilit da parte di quest'ultima di un alloggio idoneo ad ospitare la famiglia, l'esercizio di una attivit lavorativa lecita e quindi la disponibilit di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento della coppia;

ritenuto quindi che vi sono le condizioni perch possa essere chiesto il ricongiungimento familiare ai sensi dellart. 29 del D.Lgs. 286/98 senza peraltro che S. abbia attivato la prescritta procedura per l'ingresso regolare in Italia;

ritenuto, in conformit a precedenti pronunce di questo Tribunale, che si sia in presenza di una violazione meramente procedimentale e formale, posto che nella Sostanza sussistono i requisiti normativi per il ricongiungimento, tanto che si pu fondatamente valutare che tale beneficio sarebbe stato accordato ove fosse stata inoltrata richiesta con le prescritte modalit;

ritenuto che gli evidenziati elementi fattuali e giuridici assumono rilevanza, anche in considerazione del favor contenuto nella normativa in applicazione (oltre che nella Costituzione italiana) per l'unit familiare e andavano adeguatamente valutati in sede di adozione del provvedimento espulsivo con la conseguente illegittimit dello stesso sotto il profilo della carenza di motivazione (stante la assoluta mancanza di riferimenti ad essi);

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso proposto da SPOIALA ALEXEI annulla il decreto  espulsione dd. 29.07.2003 e i provvedimenti ad esso conseguenti.

Si comunichi al ricorrente e alla Questura di Trento.

 

 

Trento, 12.08.2003                                                             Il giudice

                                                                                          Dr. D. Erlicher

 

 

 

Depositato in cancelleria

add 14 agosto 2003