PAOLO BONETTI

Docente di diritto regionale e di Istituzioni di diritto pubblico

Ricercatore confermato di diritto costituzionale

Universit degli studi di Milano Bicocca

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO

SCHEMA DI REGOLAMENTO

 DI CUI ALLART. 34, COMMA. 1, L. N.189/2002,

versione preliminare deliberata nella riunione del Consiglio dei Ministri

e inviata il 1 agosto 2003 allesame della Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

Premesse:

 

1)   Nelle osservazioni che seguono si evidenziano gli aspetti criticabili del testo (lacune, eventuali profili di illegittimit, ambiguit, refusi) e si propongono modificazioni ed aggiunte.

 

   Sul resto del testo si intende che alla luce delle disposizioni costituzionali e legislative vigenti il parere sul contenuto delle norme regolamentari proposte si intende favorevole.

 

2)  La numerazione degli articoli si riferisce al regolamento di attuazione che era stato approvato con  DPR n. 394/1999, nel testo che modificato dalle norme contenute dallo schema di regolamento in esame.

 

3) La sigla T.U. si riferisce al testo unico delle norme sulla disciplina dellimmigrazione e la condizione dello straniero approvato con D. Lgs. n. 286/1998, come modificato ed integrato anche successivamente e da ultimo dalla legge n. 189/2002.

 

 

 

Art. 6

Comma  2

   La procedura per la legalizzazione degli atti concernenti i rapporti di parentela, linvalidit e la condizione economica dei familiari residenti allestero di cui si chiede il ricongiungimento appare inutilmente onerosa nei confronti degli stranieri qualora si intendesse che la legalizzazione da parte del consolato italiano dei relativi documenti debba essere presentata di persona dallo straniero, il quale sarebbe cos costretto ad effettuare diversi viaggi in pi al solo fine di presentare e ritirare la documentazione legalizzata.

    Una simile applicazione amministrativa delle procedure di ricongiungimento familiare previste dallart. 29 T.U. finirebbe col rendere in effettivo lo stesso diritto allunit familiare previsto dallart. 28 T.U. e con lindurre a rivolgersi a vie illegali per evitare lunghi e costosi viaggi allestero al solo fine di presentare e ritirare i documenti.

    Poich peraltro chiunque ed in qualsiasi modo pu chiedere di legalizzare documentazione ad un consolato italiano invece ipotizzabile la previsione di un invio postale e di una riposta telematica (senza costi aggiuntivi perch i collegamenti telematici tra Questure e consolati italiani sono il presupposto per il rilascio di visti di ingresso per lavoro) che potrebbe essere delineata come segue:        

   1) la richiesta di legalizzazione pu essere effettuata dallautorit consolare italiana competente anche in base ad una richiesta scritta autenticata in Italia e inviata a mezzo posta dallinteressato, allegando la necessaria documentazione da legalizzare e da valicare e/o la richiesta di nomina del medico per verificare linvalidit, allegando alla domanda la ricevuta su un versamento di conto corrente postale effettuato in Italia con la quale sono pagati i costi per le operazioni di legalizzazione, nomina e validazione;

   2) la documentazione legalizzata e valicata trasmessa a cura dellautorit consolare allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, nonch allinteressato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

   3) Lo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente deve provvedere quindi a trasmettere il nulla osta, la relativa documentazione allegata, nonch la richiesta di rilascio del visto dingresso, alla competente autorit consolare italiana;

    4) Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dellufficio territoriale del Governo, la competente autorit consolare deve provvedere a comunicare allo stesso la data in cui i familiari stranieri dovranno presentarsi allautorit consolare per consegnare il passaporto e per presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini dellottenimento del visto dingresso per ricongiungimento familiare.

     5)  Lufficio territoriale del Governo deve consegnare al richiedente sia il nulla-osta sia copia dellavvenuta comunicazione allautorit consolare con lindicazione della data fissata per gli ultimi adempimenti in vista del rilascio del visto.

 

 

 

Art. 8-bis

 

    La norma sul contratto di soggiorno lacunosa ed illegittima perch omette di disciplinare casi e modi della garanzia alloggiativa, violando cos lobbligo del regolamento di disciplinare lassunzione dei costi per gli alloggi, prevedendo a quali condizioni essi siano a carico del lavoratore, obbligo che espressamente  previsto dallart. 6, comma 2 della legge n. 189/2002 prescrive.

   Il regolamento deve perci prevedere che

1)    il requisito della garanzia della disponibilit di un alloggio si considera soddisfatto nei casi in cui il datore di lavoro o un suo familiare, ovvero limpresa o in analogia con il lavoro stagionale - le associazioni di categoria per conto del datore di lavoro ad essi associato od altri enti o associazioni, o in alternativa il lavoratore straniero o un suo familiare abbiano la disponibilit di un alloggio ad uso di abitazione, mediante contratto di propriet, locazione, comodato, uso o abitazione, che rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2)    Nel caso di pi datori di lavoro, si preveda che la garanzia della disponibilit dellalloggio sia soddisfatta laddove a fornirla sia uno solo dei datori di lavoro.

3)    dopo la stipula del contratto di soggiorno o durante il periodo di validit del permesso di soggiorno, le variazioni non significative del numero dei familiari abitanti nellalloggio, ovvero i cambiamenti relativamente allalloggio idoneo di cui ha la disponibilit il lavoratore, ovvero la cessazione per qualsiasi motivo della disponibilit dellalloggio indicato nel contratto di soggiorno, non comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n la revoca del contratto di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 11

 

comma 1, c bis)

   La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di giustizia illegittima, nella parte in cui prevede che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia sia rilasciato su richiesta dellautorit giudiziaria soltanto per 3 mesi prorogabili per altri 3 mesi e soltanto nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

    Infatti lo stesso art. 12, comma 3-bis T.U., introdotto dalla legge n. 189/2002, prevede che lautorit giudiziaria possa negare il nulla-osta allespulsione amministrativa dello straniero in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

    E dunque evidente che la nuova disposizione regolamentare prevede una disciplina del soggiorno per motivi di giustizia illegittima sia sotto il profilo dellestensione soggettiva (soltanto per i procedimenti concernenti taluni reati mentre la legge la consente per qualsiasi procedimento penale), sia sotto il profilo dellestensione temporale (solo 3 mesi rinnovabili per soltanto altri 3 mesi, mentre la legge consente di sospendere lesecuzione dellespulsione comunica la cessazione delle esigenze processuali).

    Vi altres un altro caso previsto dallart. 17 T.U. (come modificato dalla legge n. 189/2002) nel quale si prevede un ingresso e soggiorno per motivi giudiziari: Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. L'autorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. Si tratta di un caso del tutto dimenticato dalla divisione regolamentare proposta, la quale anzi viola in parte questultima disposizione legislativa.

    Pertanto la norma regolamentare deve essere modificata prevedendo che

1)    il permesso di soggiorno per motivi di giustizia sia rilasciato anche nel caso in cui lautorit giudiziaria abbia negato il nulla-osta allespulsione amministrativa in presenza di inderogabili esigenze processuali e in tal caso il permesso rinnovato fino a quando lautorit giudiziaria comunica al Questore la cessazione delle esigenze processuali, ipotesi nella quale si procede alla revoca del permesso;

2)    il permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato anche straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato dal Questore a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza.

 

 

 

comma 1, c sexies)

   Il riferimento, per il rilascio del permesso per integrazione minore, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. ambiguo.

   Alcune di quelle condizioni lassenza di decisione da parte del Comitato per i minori stranieri, ad esempio sono relative alla conversione del permesso al compimento della maggiore et.

   Appare perci irrazionale, se si vuole istituire uno specifico permesso per i minori inseriti in progetti di integrazione, prevedere come presupposto che si verifichi tale condizione (che resterebbe, oltre tutto, indefinita in mancanza dellindividuazione di un preciso istante: quando si pu dire maturata la condizione di assenza di decisione?).

    Pertanto la norma deve essere modificata in modo da prevedere che  tra le condizioni indicate nei commi citati dellart. 32 T.U. rileva solo linserimento in un adeguato progetto di integrazione;

    Inoltre leventuale inerzia del Comitato per i minori stranieri non dovrebbe pregiudicare le possibilit del minore di accedere, in futuro, alla conversione del suo permesso di soggiorno e perci dovrebbe essere previsto il silenzio-assenso riguardo allacquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri.

 

 

Art. 11

comma 1, nuova lettera

   Occorre che sia colmata una evidente lacuna del regolamento approvato con il D.P.R. n. 394/1999.

   Tra i permessi di soggiorno che per i quali il regolamento deve prevedere una disciplina precisa mancano infatti altri tipi di permesso di soggiorno istituiti da norme legislative (art. 34, comma 1, lett. b) T.U.):

1)    permesso di soggiorno per attesa adozione

2)    permesso di soggiorno per affidamento

 

Occorre altres una disciplina esplicita dei permessi di soggiorno istituiti a seguito dellistituzione di specifici visti di ingresso, ma che non sono previsti o non sono disciplinati da norme legislative:

1)    permesso di soggiorno per motivi religiosi o di culto;

2)    permesso di soggiorno per visita;

3)    permesso di soggiorno per missione.

 

 

Art. 13

comma aggiuntivo

 

 Poich frequente che vi siano rappresentanze diplomatiche straniere che richiedono tempi lunghi per rinnovare i documenti di viaggio e i passaporti, si creano spesso molte difficolt per lo straniero che nelle more del rilascio del suo passaporto rinnovato debba chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Occorre pertanto prevedere che per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sufficiente lattestazione della rappresentanza diplomatica o consolare che lo straniero ha presentato la domanda per il rinnovo del passaporto, mentre il passaporto nuovo o rinnovato dovr essere esibito soltanto ai fini del nuovo rilascio.

 

 

Art. 13

Comma 2-bis

 

   Poich nella prassi sono frequenti ritardi notevoli delle Questure nel rispondere alle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno (che in base allart. 5, comma 9 T.U. deve essere rinnovato dal questore entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo) occorre evitare che eventuali ritardi dellamministrazione nel rispondere a tali domande di rinnovo costituiscano un illegittimo ed iniquo impedimento dello straniero nellaccesso al lavoro dello straniero.

   Pertanto occorre che il regolamento preveda anche che:

  1) il regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continua nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore;

  2) nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore e comunque nei casi in cui siano trascorsi 20 giorni dalla data in cui presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (attestata dalla data indicata nella ricevuta di consegna della domanda che la Questura consegna al richiedente) senza che la questura abbia comunicato allo straniero il provvedimento concernente la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo o per motivi umanitari o per studio, lo straniero che sia i possesso di tale ricevuta pu essere assunto con regolari rapporti di lavoro subordinato, secondo le norme previste per il tipo di permesso di cui egli ha richiesto il rinnovo.

 

comma 3

   Poich nel nuovo testo dellart. 42, comma 4 opportunamente si prevede che liscrizione al Servizio sanitario nazionale non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, occorre sopprimere dalla disposizione in questione lobbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, che diventa ora del tutto inutile.

 

 

 

 

Art. 14

 

 

comma 1 lett. b)

    Nel comma il mantenimento del riferimento alla Direzione provinciale del lavoro incongruo e poco rispettoso delle funzioni amministrative svolte dagli enti locali, sia perch la Direzione provinciale del lavoro ente oggi assorbito nellambito dei nuovi Uffici territoriali del Governo, sia perch le competenze in materia di mercato del lavoro degli extracomunitari sono ripartite dalle norme del T.U. riformate dalla legge n. 189/2002 tra i Centri per limpiego e lo Sportello unico per limmigrazione istituito presso lo stesso Ufficio territoriale del Governo. Lo stesso art. 34, comma 1 della legge n. 189/2002 prevede che gran parte delle precedenti funzioni spettanti alle Direzioni provinciali del lavoro siano trasferite ai nuovi Uffici territoriali del Governo a decorrere dallentrata in vigore del regolamento in esame.

   Si impone pertanto una modifica che armonizzi il riferimento normativo alle nuove competenze e ai nuovi soggetti istituzionali.

 

 

comma 4 bis

    Rispetto alle conversioni, al compimento della maggiore et del titolare, dei permessi per studio o formazione in permesso per lavoro in detrazione dalle quote per lanno successivo, la formulazione inappropriata: dovrebbe far riferimento non gi a conversioni di permessi per studio o formazione, bens alle conversioni di permessi per affidamento, per integrazione minore o per minore et, effettuate ai sensi dellart. 32 T.U.

   Rispetto alle conversioni dei permessi per studio in permesso per lavoro, la previsione di detrazione dalle quote per lanno successivo dovrebbe essere estesa a tutti i casi di conversione di permesso per studio o formazione successiva al conseguimento del titolo o, in mancanza, alla conclusione del corso (non solo al caso di conseguimento della laurea o della laurea specialistica).

 

 

 

 

 

Art. 16

comma 6

 

   Poich il nuovo testo del comma 4 opportunamente prevede che per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di italiani e di cittadini comunitari previsto nei casi di cui agli artt. 9, co. 2 e 30, co. 4, T.U. si prescinda dai requisiti relativi a reddito, alloggio e carichi pendenti, che illegittimamente erano previsti dal regolamento del 1999, mentre le citate norme del T.U. non esigono in quei casi i requisiti relativi a reddito, alloggio e carichi pendenti .

   Tuttavia deve essere coerentemente soppresso il riferimento al reddito familiare nel comma 6 dello stesso articolo, il quale si riferisce al caso di rilascio della carta di soggiorno previsto dallat. 9, comma 2, cio allo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

 

Comma nuovo

Occorre che la disposizione regolamentare contenga anche norme ulteriori che specifichino meglio, come hanno fatto recenti circolari ministeriali, i requisiti di base per il rilascio della carta di soggiorno allo straniero nel caso dellart. 9, comma 1, T.U.

Pertanto nellarticolo occorre introdurre una disposizione nella quale si preveda che:

1)    il possesso da parte del richiedente di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi si riferisce al permesso di soggiorno di cui egli titolare al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno.

2)    Ai fini del rilascio della carta si considerano permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato di rinnovi i permessi di soggiorno per lavoro subordinato relativi a contratto a tempo indeterminato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per motivi religiosi e per residenza elettiva.

 

 

 

 

Art. 19

comma 1-bis

 

    La nuova norma regolamentare illegittima (e comporta spese non previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti): istituire unistanza da presentarsi alle rappresentanze diplomatico-consolari per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti del divieto di rientro dello straniero espulso prevede un onere a carico dello straniero (e conseguenti adempimenti da parte delle autorit diplomatico-consolari) che nessuna norma legislativa prevede (il periodo di divieto di espulsione previsto direttamente dalle norme della legge o dalla pronuncia del giudice, di cui lautorit di pubblica sicurezza ha preso piena contezza al momento dellesecuzione dellespulsione e che perci inseribile dufficio nel SIS fin dalla data di espulsione), in violazione della riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dallart. 10, comma 2 Cost.

     La norma deve essere soppressa.

    

    

    

 

 

 

 

Art. 27

Comma 3-bis

 

     La nuova norma regolamentare parzialmente illegittima, o pi esattamente illegittimo il secondo periodo della disposizione.

     Infatti si prevede che le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, T.U., per lanno successivo alla data di rilascio, siano decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi umanitari convertiti in permessi di soggiorno per lavoro: nessuna norma legislativa prevede questa limitazione e perci la norma regolamentare viola della riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dallart. 10, comma 2 Cost.,

     Pertanto il secondo periodo della disposizione deve essere soppresso.

 

 

 

Art. 34

La soppressione completa delle disposizioni relative alla prestazione di garanzia inopportuna, perch lart. 46, co. 2 del Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, allart. 34 nel testo del 1999. Tale riferimento tuttora necessario dallart. 39, co. 3, lettera a), T.U. che prevede la prestazione di garanzia in favore dellingresso di studenti.

Tali disposizioni pertanto non possono essere soppresse.

Parte delle disposizioni dellart. 34 del regolamento approvato con D.P.R. n. 394/1999 dovrebbe essere pertanto mantenuta o inserita nel testo dellart. 46.

 

 

Art. 36

Comma 2

    Occorre che il regolamento provveda a semplificare gli adempimenti degli obblighi amministrativi previsti dalla legge a carico del datore di lavoro nei confronti dellautorit di pubblica sicurezza e degli enti previdenziali.

       Poich infatti lo stesso Sportello unico per limmigrazione sovraintende alla stipula del contratto di soggiorno ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre  prevedere che

1)    la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per limmigrazione sostituisce ad ogni effetto la comunicazione allautorit di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro, prevista dallarticolo 7, T.U.

2)    lo stesso Sportello unico per limmigrazione provvede dufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge allINPS e allINAIL, nonch, in occasione della trasmissione di copia del contratto di soggiorno ai Centri per lImpiego competenti, prescritta dallart. 22, comma 6 t.u., delle comunicazioni dovute dal datore di lavoro a tali centri.

 

 

 

Art. 36 bis

 

comma 1

   La norma parzialmente illegittima (e comporta spese non previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti)

   Si prevede infatti che per linstaurazione di un qualsiasi nuovo rapporto di lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, mentre le norme legislative (art. 5, comma 3-bis, e art. 5-bis, comma 2, T.U. inseriti dalla legge n. 189/2002, e art. 5, comma 5 T.U.) esigono la stipula di un contratto di soggiorno soltanto ai fini del rilascio e del rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

    La nuova norma regolamentare formulata in modo cos generale che finisce per prevedere limposizione della procedura del contratto di soggiorno presso gli Sportelli unici per limmigrazione anche agli stranieri titolari di altri tipi di permessi di soggiorno che consentono laccesso al lavoro (carta di soggiorno e permessi di soggiorno per lavoro autonomo, motivi familiari, studio, motivi umanitari) e anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il rapporto di lavoro per qualsiasi motivo si interrompa prima della data di scadenza del permesso di soggiorno.

    La norma cos formulata oltre che illegittima, comporterebbe notevolissime ripercussioni sia sullassetto delle competenze in mercato del lavoro tra Stato, regioni ed enti locali (sposterebbe le competenze in materia di tutti i rapporti di lavoro degli stranieri extracomunitari dai centri per limpiego, gestiti dalle Province, agli Sportelli unici per limmigrazione, gestiti dallo Stato), sia sulle spese dello Stato che dovrebbe dotarsi di nuovo personale e strutture, sia sulla funzionalit del mercato del lavoro in generale. 

   Sotto questultimo profilo la norma configura una disparit di trattamento tra lassunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero gi regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il che viola la parit di trattamento prevista dallart. 2, comma e T.U. in conformit con ci che prevede la Convenzione OIL n. 143, ratificata dallItalia, e, quindi, con lart. 10 della Costituzione.

  

 

 

 

 

 

Art. 39

 

 comma 3

La norma appare ambigua e mal formulata.

     In primo luogo il riferimento allassegno sociale indeterminato: non si capisce se si tratti dellimporto mensile dellassegno sociale o dellimporto annuo dellassegno sociale

     In secondo luogo non chiaro se la quantificazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dellattivit autonoma (importo annuo dellassegno sociale) si applichi ai soli casi di attivit che non richiedano il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori o a tutti. Nella prima ipotesi, sarebbe opportuna una formulazione pi esplicita. Nella seconda ipotesi, non si capisce che senso abbia chiedere a un organo specifico (la Camera di commercio, ad esempio) unattestazione il cui contenuto gi fissato dal Regolamento.

 

 

comma 9

     Si rileva che stata soppressa la possibilit di conversione di un permesso di soggiorno diverso da quello che consente lesercizio di attivit lavorativa in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (vecchio comma 7), essendo stata conservata solo la possibilit di conversione del permesso per studio o formazione in permesso per lavoro autonomo. Tuttavia questa soppressione non trova alcuna base nelle modifiche apportate al Testo unico dalla L. n. 189/2002 e pertanto deve essere ripristinata la norma del 1999. 

   

 

 

 

Art. 42

 

comma 4 opportunamente previsto che liscrizione al SSN non cessi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Questa disposizione rende inutile lobbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso, di cui allart. 13, co. 3 del Regolamento, che andrebbe quindi coerentemente corretto.

 

 

Art. 44-bis

commi 5 e 6

    Entrambi i commi sono del tutto illegittimi e invadono anche le competenze costituzionali delle Regioni, perch prevedono un sistema che limita gli ingressi e i soggiorni per motivi di formazione professionale o di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite mediante la fissazione di quote annuali stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata.

     Le due disposizioni sono illegittime perch dispongono una limitazione numerica degli ingressi per motivi di formazione professionale che nessuna norma legislativa prevede (il che viola la riserva di legge in materia di stranieri prevista dallart. 10, comma 2 Cost.) e che riguarda anche le materie istruzione e formazione professionale che lart. 117, comma 3 Cost. affida alla potest legislativa esclusiva delle Regioni, per la quale pertanto lo Stato non dispone di alcuna potest regolamentare.

     Un ulteriore motivo di illegittimit riguarda la violazione dellart. 22, comma 15 T.U., come modificato dalla legge n. 189/2002, il quale espressamente prevede che il lavoratore extracomunitario pu partecipare a tutti i corsi di formazione e riqualificazione programmati nel territorio dello Stato. Quella stessa norma legislativa consente s al Ministro del Lavoro un intervento, sentita la commissione centrale per limpiego, per disporre condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi per i quali non sussistono accordi specifici con i Paesi di origine, ma si tratta appunto di casi singoli e non gi di una limitazione numerica preventivamente stabilita in generale.