PAOLO BONETTI

Docente di diritto regionale e di Istituzioni di diritto pubblico

Ricercatore confermato di diritto costituzionale

Universit degli studi di Milano Bicocca

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

versione preliminare deliberata nella riunione del Consiglio dei Ministri

e inviata il 1 agosto 2003 allesame della Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

 

Premessa:

 

   Nelle osservazioni che seguono si evidenziano gli aspetti criticabili del testo (lacune, eventuali profili di illegittimit, ambiguit, refusi) e si propongono modificazioni ed aggiunte.

 

   Sul resto del testo si intende che alla luce delle disposizioni costituzionali e legislative vigenti il parere sul contenuto delle norme regolamentari proposte si intende favorevole.

 

 

 

Considerazione preliminare generale :

 

 Il regolamento omette di dare attuazione alle recentissime norme comunitarie previste dalla la direttiva 2003/9/CE DEL Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime sullaccoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, che invece il regolamento deve comunque recepire ai sensi dellart. 1-bis, comma 3 L. n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002. Occorre un complessivo sforzo di approfondimento e di attuazione di quelle norme.

 

 

 

 

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Art. 2. co. 1: occorre disciplinare la fase della presentazione della domanda presso i posti di polizia di frontiera. Occorre prevedere la presenza di un interprete soprattutto presso i valichi di frontiera presso i quali sono istituiti i servizi di accoglienza previsti dallart. 11 T.U. e il diritto dello straniero di chiedere anche al valico di frontiera la presenza di un difensore di fiducia e/o di un rappresentante dellACNUR.

 

Art. 2. co. 2: Occorre prevedere che il verbale della domanda di asilo redatto seguendo un modello che deve essere predisposto dalla Commissione nazionale, sentito il parere dellACNUR, in osservanza delle norme nazionali, internazionali e comunitarie.

Occorre inoltre disciplinare alcuni aspetti essenziali ai fini dello svolgimento delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato. Perci il testo deve altres prevedere che

1)    la domanda di asilo presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallautorit che la riceve.

2)    il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facolt di cui pu disporre nonch di richiedere lassistenza di un avvocato di sua fiducia.

3)    La domanda formulata, ove possibile, con lassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale.

4)    I rappresentanti dellAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e nei locali della questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti di cui allart. 1 bis, co. 3 e 4 del D.L. n. 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002.

5)    Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di unassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso e devono essere informate di tale facolt.

6)    La Questura immediatamente dopo la presentazione e verbalizzazione della domanda  rilascia ad ogni richiedente asilo copia della domanda di asilo e della documentazione da esso allegata, vistata dallautorit che lha ricevuta e copia del verbale che deve essere riletto allinteressato, il quale deve avere diritto di inserire correzioni e aggiunte, e deve essere infine firmato per conferma.

 

Art. 2 co. 4: Poich lart. 31 della Convenzione di Ginevra consente che coloro che si trovano sul territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo se hanno ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere che il trattenimento non sia obbligatorio nei confronti del richiedente asilo che si presenti spontaneamente alle autorit competenti per presentare la domanda di asilo, anche se ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato o vi si trovi in condizione di irregolarit.

   Occorre poi specificare che il permesso di soggiorno rilasciato dal questore il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

     Inoltre in osservanza della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 occorre prevedere che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo deve essere rilasciato entro 3 giorni dal ricevimento della domanda di asilo da parte della Questura.

     Occorre altres prevedere che il permesso di soggiorno deve essere rinnovabile fino a quando la decisione sulla domanda di asilo esaminata con la procedura ordinaria non sia pi impugnabile o sia passata in giudicato leventuale sentenza di giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della domanda stesso ovvero fino a quando non adottata una sentenza in primo grado di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato contro il rifiuto della domanda di asilo esaminata con la procedura semplificata. In mancanza di questa previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel CDI, dato che pu comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida sul ricorso, e non gode della possibilit di chiedere il riesame.

 

 

Art. 2, co. 5:

    In ogni caso il regolamento deve dare immediata attuazione alle norme previste in materia dalla direttiva  2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

    Si deve perci prevedere che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei centri di identificazione, come prescrive lart. 19 della citata direttiva comunitaria.

    Inoltre occorre prevedere che nei casi in cui presentino domanda di asilo contemporaneamente  pi stranieri che compongono un unico nucleo familiare, si redigano domande distinte e distinti verbali, salvo che per i figli minorenni di cui fatta menzione nelle domande dei genitori. A tutti deve essere rilasciato un distinto permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Art. 2, co. 6:

    In osservanza delle norme della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 che il regolamento governativo ha lobbligo di recepire occorre prevedere che tra i principali diritti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo che devono essere in ogni caso espressamente illustrati dallopuscolo devono esserci:

   1) lassistenza sanitaria (sia le prestazioni essenziali ed urgenti che devono essere fin dallinizio garantite ai sensi dellart. 35 T.U., sia liscrizione al Servizio sanitario nazionale del titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo in base allart. 34, comma 1 lett. b) t.u.),

    2) liscrizione dei minori nelle scuole dellobbligo (come prescrive lart. 38 t.u.),

    3) laccesso ai servizi finalizzati allaccoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento erogati dallente locale ai sensi dellart. 1- sexies legge n. 39/1990;

     4) il diritto di accedere ai corsi di formazione o riqualificazione professionale istituiti in Italia;

     5) il diritto di instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato nei casi in cui sia trascorso un anno dalla data di presentazione della sua domanda di asilo senza che gli sia stata comunicata alcuna decisione in merito;

     6) la non interruzione dellaccesso a tali rapporti di lavoro e di tali rapporti di lavoro in corso nei casi in cui sia in corso il giudizio sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di asilo.

 

 

Trattenimento del richiedente asilo

 

 

Art. 3, co. 1

 

Poich lart. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati impone agli stati di non sanzionare coloro che si trovano sul territorio senza autorizzazione i quali si presentino senza ritardo se hanno ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere che la disposizione di cui allart. 1 bis, co. 2, lettera a) del D.L. n. 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. n. 189/2002, non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dalleventuale irregolarit del loro ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato.

 

Art. 3. co. 4: Per esigenze di omogeneit e di chiarezza del trattamento giuridico dello straniero occorre prevedere che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo dimesso dal CDI un permesso di soggiorno per richiesta di asilo che ha le medesime caratteristiche di durata e di validit degli altri permessi per richiesta di asilo.

 

 

 

Comunicazioni

 

Art. 4, co. 1: Tra le lingue alternative a quella comprensibile per il richiedente dovrebbe essere incluso larabo, in analogia con il disposto dellart. 4, co. 2, del Testo Unico.

 

Art. 4 nuovo comma: Occorre prevedere che il richiedente asilo, anche con lausilio di persona di fiducia o di appartenente ad uno degli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, ha diritto di inviare o presentare alla Commissione territoriale competente (ed alla Commissione nazionale nei casi di revoca dello status) memorie o documentazione di supporto alla propria domanda di asilo in ogni fase del procedimento.

 

 

 

Istituzione dei centri di identificazione

 

Art. 5

 

Nella procedura di istituzione e di chiusura  dei centri di identificazione occorre prevedere una consultazione della regione nel cui territorio istituito il centro. A tal fine occorre prevedere che

   1) prima di richiedere il parere alla Conferenza Unificata il Ministro dellInterno deve presentare una richiesta motivata di parere alla Regione nel cui territorio istituito il centro;

   2) il Ministro pu anche procedere in assenza del parere della Regione, qualora esso non pervenga entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Regione interessata;

    3) nella richiesta di parere sullistituzione di ogni centro di identificazione indirizzata alla Conferenza unificata deve essere allegato il parere della regione interessata e il Ministro deve i motivi per i quali intende eventualmente discostarsi dal parere della Regione interessata.

 

 

 

Apprestamento dei centri di identificazione

 

Art. 6

 

Nella procedura di apprestamento dei centri occorre prevedere la facolt per il Ministero dellInterno di presentare una richiesta motivata alle Regione e agli enti locali luso in locazione di immobili o di aree di propriet della Regione o degli enti locali, che non siano destinati ad altro scopo o la permuta di aree o immobili di propriet dello Stato con immobili o aree di propriet regionale, provinciale o comunale.

 

 

 

 

 

 

Convenzione per la gestione del centro

 

Art. 7, comma 2 lett. h)

Al fine di assicurare garanzia alleffettivit del diritto dasilo e del diritto di difesa dello straniero occorre prevedere che nelle convenzioni per la gestione dei centri di identificazione lobbligo di riservatezza sui richiedenti asilo non si applica alle richieste di informazioni sui richiedenti asilo avanzate dallautorit giudiziaria, dallACNUR o dal difensore dello straniero, oltre che dalle Commissioni territoriali e dalla Commissione nazionale.

 

 

 

Funzionamento

 

 

Art. 8, co. 1:

In relazione alle modalit di trattenimento, occorre prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze (ad esempio, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale) in struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro dignit e salute. Occorre stabilire inoltre che modalit diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, per tali soggetti; occorre in particolare tenere in considerazione, in tutti i casi in cui il trattenimento riguardi minori o familiari di minori presenti in Italia, il superiore interesse del minore, in conformit con quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

Art. 8, co. 3

 

Come prescrive la citata direttiva comunitaria occorre disciplinare la possibilit di impugnazione dei provvedimenti di diniego dellautorizzazione allallontanamento o alle visite. 

 

 

 

 

 

 

Modalit di permanenza nel centro

 

Art. 9, comma 1: Occorre prevedere la possibilit che modalit diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, nelle situazioni relative a soggetti portatori di necessit particolari (ad esempio, minori) e prevedere che ogni nucleo familiare deve fruire di un ambiente riservato.

 

Art. 9, co. 3:

 

In primo luogo lambiguo divieto di allontanamento dai centri degli stranieri nei casi di trattenimento obbligatorio si presta a profili di illegittimit (e comporta spese non previste nel bilancio dello Stato che legittimano il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti) ed indispensabile ai fini della legittimit della norma regolamentare  sopprimere o modificare

Infatti la norma si presta alle pi diverse interpretazioni:

a)          se il divieto di allontanamento intende riferirsi allallontanamento (anche nellorario dalle 9 alle 17) di quei richiedenti asilo che sono trattenuti nei centri di permanenza temporanea e assistenza la norma legittima, ma occorre specificare che si riferisce a questi casi di trattenimento obbligatorio;

b)         se il divieto di allontanamento intende riferirsi al divieto per lo straniero trattenuto nei centri di identificazione di ottenere dal competente funzionario prefettizio permessi speciali di allontanamento superiori a quello ordinario, allora la norma non illegittima, ma occorre specificare che a ci ci si riferisce. Tuttavia un simile divieto appare meramente vessatorio e inefficace ad evitare il rischio che lo straniero si sottragga a un futuro allontanamento dal territorio dello Stato, poich che lo stesso straniero autorizzato comunque a lasciare il centro quotidianamente, nella fascia oraria 10-17;

c)          se il divieto di allontanamento intende invece comportare il divieto di qualsiasi allontanamento (incluso quello ordinario dalle 9 alle 17) per i richiedenti asilo che sono trattenuti nei centri di identificazione a titolo di trattenimento obbligatorio, la norma del tutto illegittima e deve perci essere soppressa dal testo. Infatti le norme introdotte dalla legge n. 189/2002 non prevedono alcun intervento giurisdizionale e perci non possono essere interpretate e applicate in modo da violare la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione che sono previsti dallart. 13 Cost. in materia di provvedimenti limitativi della libert personale. La stessa citata  direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime sullaccoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri che il regolamento deve comunque recepire ai sensi dellart. 1-bis, comma 3 L. n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002, confermano che il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione non un provvedimento limitativo della libert personale, ma comporta soltanto una privazione della libert di circolazione, cio un obbligo di dimora allinterno di quei centri ed infatti la violazione di tale obbligo, in base allart. 1-ter, c. 4 della L. n. 39/1990 introdotto dalla legge n. 189/2002, comporta soltanto la rinuncia alla domanda di asilo e dunque lequiparazione al clandestino espellibile.

 

In secondo luogo anche in attuazione della citata direttiva  comunitaria  

1)              occorre sostituire la dizione (assai vaga) per rilevanti motivi  personali, di salute o di famiglia con la frase (pi precisa e meglio fondata giuridicamente) documentate esigenze  garantite a livello costituzionale e internazionale, come la necessit di cure mediche, la partecipazione a corsi di istruzione, le visite a familiari, la partecipazione ad attivit religiose o di culto, lesercizio del diritto di difesa e la partecipazione ad attivit processuali;

2)              si deve prevedere che lautorizzazione temporanea ad allontanarsi sia adottata caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale, che il diniego dellautorizzazione deve essere motivato e che non necessaria autorizzazione allorch il richiedente asilo debba presentarsi dinanzi alle autorit e ai giudici se necessaria la sua comparizione;

3)              si deve prevedere la possibilit di impugnazione del provvedimento di diniego, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT;

4)              si deve prevedere che il mancato rispetto dellorario di uscita non realizza di per s la condizione di allontanamento non autorizzato, purch linteressato segnali limpossibilit di ottemperare allobbligo di rientro per motivi di forza maggiore o sussistano ragioni di forza maggiore che ne hanno impedito la segnalazione.

 

Art. 9, co. 4:

La norma contiene un evidente refuso (per comma 4 deve intendersi comma 3), ma dovrebbe essere riformulata nel modo seguente: Gli interpreti presenti nel centro devono essere in grado di fornire alle persone trattenute le informazioni indicate nel comma 3.

 

 

 

Assistenza medica

 

Art. 10, co.2: Occorre prevedere quale soggetto (ASL? Croce rossa ecc.) deve farsi carico di assicurare lattivazione e la gestione del servizio.

      In ogni caso appare del tutto inadeguata ad assicurare il diritto individuale e collettivo alla salute di persone che a volte sono trattenute per decine di giorni al di l della durata del loro trattenimento la previsione che impone di attivare nel centro servizi medici soltanto se esso ospita almeno 100 persone. Il servizio dovrebbe comunque essere attivato ed indispensabile prevedere comunque forme di collegamento o di convenzionamento tra lente gestore del centro e la locale Azienda sanitaria locale e di Aziende ospedaliere site nella zona in cui ha sede il centro.

 

 

 

Associazioni ed enti di tutela

 

Art. 11, co. 1:

Occorre prevedere esplicitamente, in analogia con il disposto del comma 2, la possibilit che i rappresentanti di cui al comma 1 offrano servizi di informazione e assistenza legale.

Per evitare inutili duplicazioni di accertamenti gi svolti da altri Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri occorre altres prevedere che lautorizzazione ad operare presso i centri di identificazione si intende comunque rilasciata di diritto ad ogni ente che gi iscritto nella sezione prima del Registro nazionale degli enti istituito ai sensi dellart. 54 regolam. di attuazione del T.U., approvato con D.P.R. n. 194/1999, e che in tal caso il rappresentante legale dellente deve limitarsi a comunicare al Prefetto e al gestore del centro i nominativi delle persone da esso delegate ad operare nel centro.

 

 

 

 

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

 

Art. 12, comma aggiuntivo

  

   Occorre prevedere una disposizione che disciplini le modalit della nomina di ciascuno dei componenti delle Commissioni territoriali previste dallart. 1-quater, comma 1 del D.L. n. 416/1989, come modificato dalla legge n. 189/2002.

   Perci il testo dovrebbe prevedere:

1)                           la disciplina dei tempi e dei modi di invio della richiesta del Ministro dellInterno allACNUR e alla Conferenza Stato-Citt-Autonomie locali

2)                           lindicazione che la nomina del rappresentante dellente territoriale si riferisce al rappresentante di uno dei Comuni e delle Province sui quali ha circoscrizione la Commissione territoriale, con preferenza per i Comuni o per le Province nei quali ha sede la Commissione territoriale e per quelli in cui negli ultimi 5 anni risiede o soggiorna il maggior numero di richiedenti asilo e per persone di provata competenza nelle problematiche giuridiche del diritto dasilo che sono dipendenti o collaboratori o consulenti dellente stesso su tali problematiche;

3)                           la disciplina delle procedure e dei termini con le quali il Presidente della Commissione nazionale pu chiedere ed ottenere che la composizione delle Commissioni territoriali sia integrata da un componente nominato dal Ministero degli affari esteri in caso di particolari afflussi per i quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione sulla situazione dei Paesi di provenienza.

 

Art. 12, co. 2.

   La norma lacunosa, perch non disciplina la competenza delle Commissione negli altri casi.   

   Occorre perci prevedere che la competenza ad esaminare le domande di asilo degli stranieri che non sono trattenuti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea o assistenza della Commissione territoriale nella cui circoscrizione ha sede la Questura che ha svolto le procedure di istruttoria delle domande di asilo e che ha rilasciato al richiedente il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Art. 12, co. 3:

Occorre prevedere che il corso deve comunque avere ad oggetto la normativa e la giurisprudenza di diritto pubblico, internazionale e comunitario concernenti il diritto dasilo, la condizione degli stranieri e dei rifugiati, la protezione umanitaria, la tutela dei diritti delluomo, la cooperazione internazionale in materia di affari interni e giustizia, nonch la situazione internazionale dei diritti umani e le tecniche di analisi delle domande di asilo, incluse le linee guida adottate dalla Commissione nazionale e le tecniche di intervista rivolte minori, normativa e giurisprudenza internazionale in materia di determinazione di status di minori, criteri di terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori.

 

 

Art. 12, co. 6:

    Occorre prevedere alcune norme minime per consentire un funzionamento delle Commissioni idoneo ad assicurare leffettiva tutela del diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale.

   Perci occorre prevedere che:

1)            in ogni caso ciascuna Commissione territoriale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nellosservanza  delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale

2)            ogni Commissione territoriale ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dellUE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.

3)            il Ministero dellInterno, dintesa con la Commissione nazionale, provvede affinch ogni Commissione territoriale disponga in ogni caso presso il locale Ufficio territoriale del Governo di locali di riunione, di un personale di segreteria adeguato al numero di domande, di documentazione aggiornata sulla situazione dei diritti umani nei Paesi di provenienza degli stranieri e di un numero sufficiente di interpreti qualificati, i quali diano garanzia di riservatezza, di imparzialit e di neutralit della traduzione.

 

 

Convocazione

 

 

Art. 13, co. 1:

  Occorre prevedere che qualora al momento della raccolta della sua domanda di asilo da parte della Questura il richiedente abbia espressamente richiesto di essere sentito, l'effettivo svolgimento dellaudizione da parte della Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci espressamente o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.


Art. 13, co. 2:

    Occorre includere, tra i motivi validi ai fini del rinvio dellaudizione, le condizioni di salute di un familiare convivente in Italia con il richiedente.

   Occorre altres prevedere che il richiedente asilo che per qualsiasi motivo non riesca o non possa presentarsi per la data fissata per laudizione innanzi alla Commissione territoriale ha comunque il diritto di inviare con raccomandata e ricevuta di ritorno memorie e documentazione che devono essere comunque valutate prima della decisione della Commissione stessa.

 

 

 

Audizione

 

 

Art. 14. co. 1:

   Occorre prevedere garanzie ulteriori per assicurare effettiva attuazione al diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale.

    Perci occorre prevedere che

1)            il verbale dellaudizione deve recare lindicazione dell'orario di inizio e della fine dell'audizione e lannotazione esplicita del contenuto delle domande rivolte allo straniero e di eventuali problemi di interpretariato emersi durante laudizione stessa;

2)            il verbale dellaudizione deve essere riletto al richiedente asilo in una lingua da lui conosciuta;

3)            il verbale deve essere sottoscritto dal richiedente asilo, il quale ha diritto di ottenere che siano al verbale apportate precise modificazioni, integrazioni e rettifiche concernenti la sua situazione personale, le sue dichiarazioni e la documentazione da esso eventualmente prodotta;

4)            al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione.

 

 

Art. 14, co. 2

   Occorre prevedere garanzie ulteriori per assicurare il diritto alla difesa e leffettiva attuazione del diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale.

     Perci occorre prevedere che

1)              durante l'audizione il richiedente asilo ha diritto di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia o da unaltra persona di sua fiducia;

2)              l'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

3)              durante laudizione l'esame della richiesta di asilo avviene attraverso eventuali dichiarazioni spontanee dello straniero, nonch attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero.

 

 

 

 

Art. 14, co. 4 .

   Circa laudizione del minore occorre prevedere altres che il genitore o il tutore devono essere presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo e devono essere messi in condizioni di ricevere, anche dallACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto dasilo per poter assicurare assistenza efficace al minore, e devono avere facolt, nel corso dellaudizione, di porgli domande e formulare osservazioni.

     Peraltro la non ricorribilit della decisione della Commissione di soprassedere allaudizione del richiedente asilo minore illegittima per violazione della ricorribilit di tutti gli atti della pubblica amministrazione prevista dallart. 113, comma 1 Cost.

Deve essere pertanto soppressa la non ricorribilit.

E invece preferibile prevedere che la Commissione pu decidere di escludere laudizione del minore non accompagnato solo nei casi in cui la Commissione territoriale ritenga di avere elementi sufficienti per ladozione di una decisione positiva sulla relativa domanda di asilo.

Occorre inoltre prevedere garanzie ulteriori per altre categorie deboli di richiedenti asilo al fine di assicurare nei loro confronti un effettiva attuazione al diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale. Perci occorre prevedere che

1)           in casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione pu disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente;

2)           l'audizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

 

 

 

 

Decisione

 

 

Art. 15 comma aggiuntivo:

 

     Occorre prevedere quali siano gli elementi che in ogni caso devono essere tenuti in considerazione da ogni Commissione ai fini della decisione sulla domanda di asilo.

     Perci occorre prevedere che ai fini della decisione sulla domanda di asilo ogni Commissione deve in ogni caso valutare:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta dallo straniero o acquisita d'ufficio dalla Commissione;
b)
le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c)
l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si allontanato lo straniero nonch ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

 

 

Art. 15, co. 1:

   Occorre sopprimere (perch non previsto dalla legge e perci illegittimo) il riferimento al numero legale per le deliberazioni della Commissione.

   E sufficiente prevedere che ogni decisione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri della Commissione e che la motivazione della decisione deve recare anche lindicazione esplicita  se la decisione stata presa allunanimit o se reca dei voti contrari.

 

 

Art. 15, co. 2 lett c)

Occorre inserire tra i motivi legittimanti la forma complementare di protezione lesistenza del diritto dasilo previsto dallart. 10, comma 3 Cost.

 

 

Art. 15, co. 3

Occorre prevedere che al richiedente sia consegnato (dalla Questura o dalla Commissione) il testo della decisione unitamente ad una sua traduzione in lingua conosciuta dallinteressato o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, con preferenza per la lingua designata dallinteressato nella domanda di asilo o durante laudizione.

Inoltre occorre prevedere che nella motivazione della decisione deve essere data una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.

 

 

Art. 15. co. 4.

    Per assicurare completezza allarticolato indispensabile prevedere una displina completa dei permessi di soggiorno rilasciati a seguito delle decisioni della Commissione.

    Pertanto in primo luogo occorre prevedere che allo straniero al quale la Commissione rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato il Questore della Provincia in cui dimora rilascia il documento di viaggio per rifugiati avente la medesima scadenza del titolo di soggiorno rilasciato e un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni, rinnovabile finch non sia definitiva una decisione di cessazione o di revoca dello status di rifugiato, ferma restando la possibilit per il rifugiato, nei casi e nei modi previsti dalla legge, di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno recante la menzione dello status di rifugiato;

    In secondo luogo occorre prevedere che nel caso in cui la Commissione esprime il giudizio indicato nellart. 14, comma 2 lett. c)

1)    il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio e il rinnovo sono disposti anche in assenza di passaporto valido o di altro documento di viaggio;

2)    il rinnovo del permesso di soggiorno pu essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale; ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione);

3)    il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha pi titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso pu chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno.

 

 

 

Art. 15, co. 5:

 

Il comma si presenta viziato di illegittimit sotto diversi punti di vista.

A tale proposito occorre preliminarmente  ricordare che

a)     L'art. 1-ter comma 3 legge n. 39/1990 menziona un "provvedimento di allontanamento" e prevede la sua non sospensiva in caso di ricorso contro la decisione presa dalla commissione territoriale nell'ambito della procedura semplificata (non a seguito dell'esame durante la procedura ordinaria);

b)    Il provvedimento di allontanamento nell'ordinamento giuridico italiano non esiste se non come sommatoria dei due provvedimenti di respingimento e di espulsione. L'unico vero allontanamento quello dal territorio nazionale e nel caso di espulsione esso pu avvenire soltanto per i provvedimenti di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera. Tali provvedimenti sono quelli che siano gi stati disposti dall'autorit giudiziaria (espulsione a titolo di misura di sicurezza o espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o di misura alternativa alla detenzione), mentre l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione con
accompagnamento alla frontiera pu avvenire soltanto ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis T.U. cio con il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore che deve essere immediatamente trasmesso al tribunale e deve essere da esso convalidato entro le successive 48 ore.

c)     nessuna delle norme legislative vigenti prescrive per l'adozione automatica di un provvedimento amministrativo di espulsione in caso di rigetto della domanda di asilo e trattandosi di provvedimento che incide negativamente sulla condizione giuridica dello straniero esso non pu essere istituito neppure dal regolamento in virt della riserva di legge
prevista dall'art. 10, comma 2 Cost.;

d)    Gli artt. 10 e 19 T.U. prevedono un esplicito divieto di respingimento e di espulsione dello straniero verso Paesi che potrebbero perseguitarlo e dunque un provvedimento amministrativo di espulsione per qualsiasi motivo sarebbe nullo;

e)     In un solo caso il richiedente asilo pu essere gi oggetto di un provvedimento di allontanamento, quello di colui che - come espressamente prevede l'art. 1-bis, comma 2, lett. b) L. n. 39/1990 - ha presentato domanda di asilo quando era gi destinatario di un
provvedimento di espulsione, sicch la norma dell'art. 1-ter comma 6 L. n. 39/1990, come modificata dalla legge n. 189/2002 non pu che riferirsi a questo caso allorch il provvedimento di espulsione sia da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;

f)     nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa"
(semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990); in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si pu certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bens con la decisione giurisdizionale,
poich gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale immediatamente esecutiva e soltanto in tale momento sarebbe legittima una revoca del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata, mentre per i
richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria la revoca del permesso di soggiorno potrebbe avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

  Pertanto il testo del comma deve essere riformulato complessivamente.

 

  In primo luogo poich la norma sull'inefficacia sospensiva del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale suscettibile di privare di effettivit il diritto dasilo e il diritto di difesa, entrambi costituzionalmente garantiti, e poich negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata l'art. 1-quater, comma 5 L. n. 39/1990 consente il ricorso al tribunale da presentarsi probabilmente entro i medesimi 15 giorni di cui all'art. 1- ter , occorre comunque che il regolamento dia alla norma legislativa unattuazione doverosamente restrittiva prevedendo che:

    1)    il questore provvede allesecuzione con accompagnamento alla frontiera del provvedimento di espulsione soltanto nei confronti dello straniero che abbia presentato domanda di asilo quando era gi destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera pronunciato dallautorit giudiziaria o di un provvedimento amministrativo di espulsione, a condizione che al momento della notifica della decisione di rigetto della domanda di asilo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e il provvedimento amministrativo di espulsione siano gi stati convalidati dalla competente autorit giudiziaria, insieme con il provvedimento di trattenimento disposto nei casi indicati al comma 2, lett. b) dellart. 1-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002;

     2)    negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata il Prefetto adotta il provvedimento amministrativo di espulsione dopo la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso avverso un diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, qualora sia stato depositato il ricorso giurisdizionale con domanda di sospensione del provvedimento impugnato, dopo la comunicazione della decisione del giudice sulla domanda;

 

  In secondo luogo poich nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa" (semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990), in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si pu certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bens con la decisione giurisdizionale, anche perch gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, legge n. 39/1990 consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale immediatamente esecutiva.

      Pertanto si deve prevedere la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato:

a)     soltanto dopo la decisione di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata;

b)    soltanto a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria. 

 

    In terzo luogo nel caso in cui sia rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da un minore straniero non accompagnato e la Commissione non adotti un altro provvedimento ai sensi dellart. 5, c. 6 T.U. si deve prevedere che:

      1)    Il minore non pu essere espulso n respinto, n comunque allontanato dallItalia sulla semplice base di tale rigetto, conformemente agli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dellart. 19, c. 2 del T.U.

       2)     Una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della C. T. (richiesta di esame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni, al quale stata data comunicazione (ai senso dellart. 1, c. 5 della l. 39/90) della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse nel minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; ove risulti che ci sia nel superiore interesse del minore, ne dispone il rimpatrio assistito

 

       In quarto luogo per esigenze di completezza nellefficacia delle disposizioni regolamentari e legislative che garantiscono leffettivit del diritto dasilo anche nei casi in cui la Commissione si limiti a chiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, lart. 15, co. 5, primo periodo deve comunque essere riformulato come segue: ... salvo che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dallarticolo 15, comma 2 lett. c), della durata di un anno che consente lacceso al lavoro, allo studio e al diritto allunit familiare e che   rinnovabile, ferma restando la possibilit per il titolare di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno nei casi e nei modi previsti dalla legge.

 

 

 

Riesame

 

Art. 16, co. 1:

 

Poich diritto dasilo tutelato a livello costituzionale ed internazionale consiste nellavere effettivo accesso alla procedura indispensabile introdurre ulteriori norme che prevedano che:

    1) il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non pu essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione del richiesta di riesame da parte della Commissione territoriale integrata.

     2) il trattenimento nel centro di identificazione del richiedente asilo che ha presentato richiesta di riesame prorogato soltanto se non sono ancora scaduti i termini complessivi della procedura semplificata e che in caso contrario allo straniero rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

     3) un modulo per la presentazione della richiesta di riesame deve essere allegato ad ogni decisione negativa della Commissione;

     4) linteressato presenta richiesta di riesame al gestore del centro di identificazione in cui trattenuto che la trasmette immediatamente alla segreteria della Commissione.

 

 

Art. 16, comma aggiuntivo

Poich altres la richiesta di riesame non impedisce la presentazione, anche contestuale, del ricorso giurisdizionale avverso la medesima decisione di diniego occorre prevedere che

1)    Il richiedente asilo o il suo difensore o, in mancanza, lAvvocatura dello Stato devono far pervenire anche per le vie brevi sia al tribunale, sia alla Commissione territoriale integrata rispettivamente copia della richiesta di riesame e copia del ricorso giurisdizionale e in tal caso la cancelleria del tribunale e la segreteria della Commissione territoriale  devono comunicarsi reciprocamente immediatamente anche per le vie brevi i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale e in sede di riesame;

2)    qualora la decisione di diniego sia annullata dalla decisione presa in sede di riesame la decisione positiva sulla domanda di asilo presa in sede di riesame estingue il giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato sulla prima decisione di diniego;

3)    qualora la sentenza del giudice sulla decisione di diniego impugnato accolga il ricorso prima della decisione in sede di riesame tale sentenza estingue la procedura di riesame;

4)    qualora la decisione in sede di riesame confermi la decisione di diniego il ricorso giurisdizionale pu essere presentato sulla decisione originaria e sulla decisione di conferma adottata in sede di riesame e il giudizio sul ricorso presentato contro la decisione originaria si estende anche alla decisione di conferma, se ne fa richiesta il ricorrente o lAvvocatura dello Stato.

 

 

 

 Art. 16, co. 2:

Il comma deve essere soppresso perch evidentemente pleonastico e di dubbia legittimit, poich la legge affida la motivazione della richiesta di riesame allo stesso estensore della domanda di riesame.

 

Art. 16, co. 3:

     E illegittima e deve essere perci soppressa la previsione di ogni valutazione relativa alleventuale manifesta infondatezza dellistanza di riesame da parte del Presidente della Commissione.

    Occorre poi prevedere in quali tempi e con quali modalit la Commissione territoriale possa essere integrata, con tempestive consultazioni il Presidente della Commissione territoriale e il Presidente della Commissione nazionale.

    Al fine di garantire equilibrio alla Commissione integrata essa dovrebbe essere presieduta dal membro della Commissione nazionale che di estrazione diversa dagli altri membri delle Commissioni territoriali, cio dal componente inviato dalla Commissione nazionale, il quale funge anche da relatore della decisione della Commissione integrata.

 

Art. 16, co. 4:

   Esigenze di equit impongono di prevedere che si procede ad audizione del richiedente asilo anche su istanza dello stesso straniero che ha presentato domanda di riesame ed in ogni caso qualora si tratti di minore non accompagnato.

   In ogni caso illegittima la previsione di un termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso contro il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale integrata. Infatti esso contrasta con il termine di 15 giorni previsto dallart. 1 ter, co. 6, del D.L. n.  416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002 che si applica alle decisioni delle Commissioni territoriali, tra le quali deve ricomprendersi anche il caso in cui la Commissione territoriale sia stata integrata da un componente della Commissione nazionale, ipotesi disciplinata nel sistema legislativo dal medesimo comma dedicato ai ricorsi giurisdizionali .

 

 

 

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

 Art. 17, co. 1:

    Anzitutto occorre prevedere che il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza non pu comunque essere allontanato prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale e della risposta sullistanza di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato connessa con il ricorso giurisdizionale presentato.

     Inoltre lambigua norma regolamentare che prevede il trattenimento in un centro di permanenza temporanea del richiedente asilo che dopo aver presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione ottiene dal Prefetto lautorizzazione a permanere sul territorio nazionale presenta profili di illegittimit (e prevede spese non previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto della registrazione da parte della Corte dei conti).

     Infatti poich il trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza (a differenza del trattenimento nei centri di identificazione) misura limitativa della libert personale occorre che tale misura rispetti le prescrizioni dellart. 13 Cost., tra le quali vi una riserva assoluta di legge: soltanto la fonte legislativa che pu prevedere tale misura e non il regolamento.

     Un trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza pu esserci soltanto se essa nei casi, nei modi e nei termini massimi previsti dalla legge.

     La norma regolamentare proposta si presta a diverse possibili interpretazioni ed applicazioni:

a)     la norma parzialmente legittima soltanto se si riferisce al richiedente asilo che gi prima della decisione della Commissione era trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza, per il quale sia intervenuta la convalida della proroga del trattenimento richiesta dal questore al giudice ai sensi dellart. 1-ter, comma 3 L. n. 39/1990, come modificato dalla legge n. 189/2002, ma in tal caso per si tratta di una continuazione del trattenimento nei CPT gi in atto ed esso pu durare non oltre il termine massimo, ancorch prorogato, previsto dal citato art. 1-ter, comma 3;

b)    la norma illegittima  in tutti i casi in cui prevede il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza lo straniero che ha ottenuto lautorizzazione alla permanenza era precedentemente trattenuto in un centro di identificazione.

In tutti questi casi lart. 1-bis, comma 5 della citata legge chiaro: scaduti i termini complessivi per la procedura semplificata, qualora la procedura non si sia conclusa allo straniero deve essere rilasciato un permesso di soggiorno fino al termine della procedura.    

 

Art. 17, co. 2:

     Il comma appare in generale pleonastico,  perch la stessa domanda di asilo fondata sul timore di persecuzione o di gravi rischi per lincolumit o la libert. Non ha quindi nessun significato la richiesta di ulteriore specificazione dei motivi che giustificano listanza di sospensione dellallontanamento.

     E del tutto incongrua e deve essere soppressa la previsione della necessit che il Prefetto debba rilasciare lautorizzazione soltanto qualora sussista linteresse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il pericolo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi allesecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale: anzitutto linteresse a permanere nel territorio nazionale insito nello stesso ricorso giurisdizionale presentato dallo straniero contro la decisione negativa della Commissione; in secondo luogo la valutazione del pericolo dello straniero di sottrarsi allesecuzione del provvedimento di allontanamento pu basarsi su elementi di pura presunzione, salvo che nei casi in cui prima della presentazione della domanda di asilo lo straniero fosse gi destinatario di un provvedimento espulsivo non eseguito o di una misura di prevenzione o di sicurezza; in terzo luogo evidente che la norma proposta del tutto irrazionale nel caso dello straniero che prima della decisione della Commissione era trattenuto in un centro di identificazione, perch che lo straniero non ha approfittato della possibilit di dileguarsi nel corso del trattenimento nel centro di identificazione, durante il quale consentita luscita quotidiana dalle ore 10 alle17.

    In considerazione del fatto che un diniego alla richiesta del richiedente asilo avrebbe immediati e rilevantissimi effetti sulla vita, incolumit, sicurezza e libert del richiedente asilo occorre in ogni caso prevedere in modo tassativo i limiti della discrezionalit amministrativa del Prefetto.

   Da un lato occorre prevedere che lautorizzazione deve essere comunque concessa nei seguenti casi:

        a)     qualora il giudice competente abbia adottato una ordinanza incidentale di sospensione dellesecuzione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato o abbia annullato o sospeso lesecuzione del  connesso provvedimento espulsivo;

        b)    qualora sia stata presentata domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare nei confronti dello straniero;

        c)     qualora ricorra uno dei divieti di espulsione previsti dallart. 19 T.U.;

        d)    qualora lo straniero appartenga ad una categoria di persona aventi titolo a beneficiare della protezione temporanea adottato in virt di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dellart. 20 T.U., anche sulla base di apposite misure decise dal Consiglio europeo ed attuate ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

    Dallaltro lato occorre prevedere che il provvedimento di diniego possa essere adottato soltanto quando

a)     nella decisione della Commissione territoriale sia stato accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la sussistenza di uno dei presupposti, di cui allart. 1, co. 4 del D.L. n.  416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, per linammissibilit della domanda di asilo;

b)     nel corso dellattuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gi adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo, alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo paese dorigine tale da giustificare una diversa decisione;

c)     una precedente domanda di asilo presentata dal richiedente sia stata rigettata senza che sia stato fornito o risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.

 

 

      Art. 17, co. 3:

       La norma illegittima (e comporta spese non previste a bilancio dello Stato che legittimano il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti) per violazione della riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 13 e 16 Cost. perch consente al Prefetto di adottare (a sua discrezione) il trattenimento nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza in mancanza di una disposizione legislativa che lo consenta.

      Il solo trattenimento che pu esservi quello dello straniero che era gi stato trattenuto nei CPT prima della decisione della Commissione territoriale e dunque si deve prevedere che soltanto in tali casi con la consegna dellautorizzazione il Prefetto comunica anche al richiedente asilo che il suo trattenimento si protrarr fino al temine massimo previsto dalla legge e convalidato dal giudice, scaduto il quale egli pu ottenere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ai sensi dellart. 1-bis, comma 3, legge n. 39/1990, come modificato dalla legge n. 189/2002.

 

Art. 17, comma aggiuntivo:

   Occorre dare piena attuazione al diritto di difesa e al diritto dasilo, assicurando effettiva esecuzione alleventuale decisione del giudice che accoglie il ricorso giurisdizionale presentato dallinteressato contro la decisione negativa della Commissione sulla domanda di asilo.

    Perci occorre prevedere che

1)     nel caso in cui il giudice accoglie il ricorso contro la decisione negativa alla domanda dasilo la sentenza deve anche dichiarare espressamente se sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo e in tal caso la sentenza, anche se non definitiva, sostituisce a tutti gli effetti lanaloga decisione della Commissione Territoriale;

2)     la sentenza del tribunale sul ricorso immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione nazionale e alla Questura competente;

3)     La Commissione territoriale rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza che accoglie il ricorso.

 

 

 

Commissione nazionale per il diritto dasilo

 

Art. 18, co. 1 :

Occorre prevedere che la Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nellosservanza  delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e ha il diritto di corrispondere con le Commissioni territoriali e con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dellUE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.

Occorre poi prevedere che il Dipartimento per le libert civili e limmigrazione fornisce alla Commissione adeguati mezzi e personale di supporto (esperti in diritto internazionale, di diritto interno, di tutela dei diritti umani, archivisti per quanto riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).

 

 

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto dasilo

 

 

Art. 19, lettere aggiuntive:

 

Occorre prevedere che la Commissione nazionale provvede anche ad adottare, sentito lACNUR e il Ministero dellInterno,

a)     il modello di verbale di domanda di asilo

b)    lopuscolo recante i diritti e i doveri dei richiedente asilo

c)     modalit di formazione ed aggiornamento del personale delle Questure, degli Uffici territoriali del Governo e della polizia di frontiera concernenti lapplicazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria vigente in materia di diritto dasilo.

 

 

Art. 19 lett. b):  

Al fine di assicurare legittimit ed uniformit di applicazione delle attivit della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali occorre prevedere che:

1)    le linee guida devono essere adottate e modificate dalla Commissione nazionale a maggioranza dei suoi membri, sentito il parere dellACNUR, in conformit del "manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti contenuti nelle raccomandazioni e direttive dellUnione europea ed entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

2)    la Commissione nazionale, anche su segnalazione dellACNUR e degli altri enti od organismi di tutela dei diritti degli stranieri, provvede a svolgere opera di costante vigilanza sulleffettiva attuazione da parte delle Commissioni territoriali delle linee guida adottate.

 

 

 

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

Art. 20

 

Lintero articolo deve essere riformulato ed integrato.

    In primo luogo poich la cessazione e la revoca dello status di rifugiato incidono sulleffettivo godimento del diritto dasilo tutelato dalla Costituzione si deve prevedere che le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato,  siano prese col voto favorevole della maggioranza  dei componenti la Commissione centrale e avuto il parere del rappresentante del delegato dellACNUR.

     In secondo luogo occorre prevedere che la procedura concernente la cessazione o la revoca dello status di rifugiato possa essere avviata dalla Commissione nazionale, dopo averne preannunciato gli stranieri interessati ed aver chiesto loro di far pervenire eventuali controdeduzioni e che l'interessato debba essere sentito personalmente dalla Commissione nazionale su richiesta della stessa o su sua richiesta, secondo le medesime modalit e garanzie previste per le audizioni dei richiedenti asilo di fronte alle Commissioni territoriali.

    In terzo luogo si deve prevedere che la cessazione o la revoca dello status di rifugiato deve essere adottata dalla Commissione nazionale con decisione scritta e motivata, recante anche lindicazione se la decisione stata presa allunanimit o a maggioranza e quale sia stato il parere del rappresentante dellACNUR. La decisione deve essere comunicata allo straniero con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile o, se non sia possibile, in lingua inglese o francese o spagnola o araba, con preferenza per quella da costui indicata, e deve recare le modalit di impugnazione.

    In quarto luogo si deve prevedere che in caso di revoca o di cessazione dello status di rifugiato se lo straniero non deve essere espulso con misura di sicurezza o con provvedimento amministrativo di espulsione adottato dal Ministro dellInterno resta titolare della carta di soggiorno di cui era in possesso al momento della comunicazione della decisione della Commissione nazionale e negli altri casi il Questore su richiesta dellinteressato converte il permesso di soggiorno per asilo in un altro  permesso di soggiorno di cui abbia diritto ad altro titolo, con preferenza per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o familiari.

    In quinto luogo si deve prevedere che qualora il giudice annulli la decisione di cessazione o revoca dello status di rifugiato adottata dalla Commissione nazionale essa rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i titoli  di soggiorno e i documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.