( 9/9/2003)

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO DASILO

 

 

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

Art. 2, co. 2

 

Occorre stabilire che

1.       Il richiedente asilo ha diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda, ad utilizzare per la presentazione la propria lingua, e ad ottenere copia della domanda di asilo o del verbale con indicazione della documentazione allegata.

2.       Sono ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo in sede di presentazione della domanda i rappresentanti dellACNUR e gli altri soggetti di cui allart. 1 bis, co. 3 e 4 del Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002.

3.       E prevista, ove sia necessario, lassistenza di intepreti qualificati, nonche, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna, lassistenza di personale di sesso femminile.

4.       Nei casi in cui presentino domanda di asilo i membri di un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande per ciascuno dei membri adulti.

 

 

Art. 2, co. 4

 

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo deve essere rinnovabile fino a completamento delle eventuali procedure di ricorso. In mancanza di questa previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel centro di identificazione, dato che puo comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida sul ricorso, e non fruisce della possibilita di chiedere il riesame.

 

 

Art. 2, co. 5

 

Il minore richiedente asilo o al seguito di familiare richiedente asilo deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea a garantire il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

 

Assistenza particolare deve essere assicurata al minore non accompagnato in sede di presentazione della domanda di asilo; in particolare, il tutore deve essere presente alla verbalizzazione della domanda.

 

I procedimenti relativi ai minori non accompagnati devono avere priorita sugli altri.

 

 

Trattenimento del richiedente asilo

 

Art. 3, co. 1

 

Chiarire che la disposizione di cui allart. 1 bis, co. 2, lettera a) del Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002, non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dalleventuale carattere irregolare della loro condizione di soggiorno.

 

 

Art. 8, co. 1

 

In relazione alle modalita di trattenimento, occorre prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze (ad esempio, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale) in struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro dignita e salute. Occorre stabilire inoltre che modalita diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, per tali soggetti; e necessario in particolare tenere in considerazione, in tutti i casi in cui il trattenimento riguardi minori o familiari di minori presenti in Italia, il superiore interesse del minore, in conformita con quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

Deve essere infine stabilito che ciascun nucleo familiare fruisce di spazi propri, e che ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvede al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera g) della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT.

 

 

Art. 8, co. 3

 

Includere la possibilita di visita di straniero regolarmente soggiornante per il quale vi sia una richiesta da parte della persona trattenuta, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT.

 

Prevedere la possibilita di impugnazione dei provvedimenti di diniego dellautorizzazione allallontanamento o alle visite, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT.

 

Prevedere esplicitamente, in analogia con il disposto del paragrafo 3 della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT, la possibilita che i rappresentanti degli organismi di tutela ammessi al Centro offrano servizi di informazione e assistenza legale.

 

 

Art. 9, co. 2

 

Rimuovere la preclusione della possibilita di allontanamento per gli stranieri trattenuti obbligatoriamente. Tale preclusione e meramente vessatoria e del tutto inefficace ad evitare il rischio che lo straniero si sottragga a un futuro allontanamento dal territorio dello Stato, dal momento che lo stesso straniero e autorizzato comunque a lasciare il centro quotidianamente, nella fascia oraria 10-17.

 

 

Art. 9, co. 3

 

Stabilire che il mancato rispetto dellorario di uscita non configura la condizione di allontanamento non autorizzato, purche linteressato segnali limpossibilita di ottemperare allobbligo di rientro o adduca valide ragioni per lomessa segnalazione.

 

 

Audizione

 

Art. 14, co. 1

 

Stabilire che il richiedente o il suo legale hanno diritto ad acquisire copia del verbale dellaudizione; il verbale deve riportare indicazione dellora di inizio e fine dellaudizione.

 

 

Art. 14, co. 2

 

Stabilire che il richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale o da un consulente o da altra persona di propria fiducia.

 

 

Art. 14, co. 3

 

Lintervista del richiedente asilo che presenti particolari condizioni di vulnerabilita deve essere effettuata da persona dotata della necessaria competenza.

 

Il genitore o il tutore devono essere presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo. Essi devono essere messi in condizioni di ricevere, anche dallACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto dasilo per poter assicurare assistenza efficace al minore, e devono avere facolta, nel corso dellaudizione, di porgli domande e formulare osservazioni.

 

 

Art. 14, co. 4

 

Chiarire che laudizione del minore non accompagnato puo essere esclusa solo nei casi in cui la Commissione territoriale ritenga di avere elementi sufficienti per ladozione di una decisione positiva sulla relativa domanda di asilo.

 

 

Decisione

 

Art. 15, co. 2

 

Nel decidere sulla domanda di asilo la Commissione territoriale deve tenere conto delle memorie e/o della documentazione, anche medico-psicologica, prodotta a sostegno delle singole istanze da parte del richiedente asilo, dei legali rappresentanti dei richiedenti asilo o degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.

 

Stabilire che negli atti della Commissione e annotata la modalita allunanimita o a maggioranza con cui e stata assunta la decisione.

 

Stabilire che il richiedente ha diritto di acquisire - anche tramite i soggetti di cui allart. 1 bis, co. 3 e 4 del Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002 - copia della documentazione che lo riguarda.

 

Riguardo poi alla condizione di coloro cui viene riconosciuto lo status di rifugiato o per i quali viene applicato lart. 5, co. 6, Testo Unico, occorre stabilire che

1.       e autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili, con il tutore o laffidatario o altro parente entro il terzo grado; coerentemente con il disposto dellart. 30, co. 1, lettera c), del Testo Unico, il permesso di soggiorno e rilasciato, al familiare o tutore o affidatario, anche se questi e gia presente sul territorio dello Stato;

2.       il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di un anno, e rinnovabile e consente, oltre che lo svolgimento di attivita lavorativa subordinata o autonoma (come previsto dallart. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, come modificato dallart. 13, co. 1, dello Schema di DPR relativo alla revisione del regolamento di attuazione in materia di immigrazione), liscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado;

3.       il permesso di soggiorno e rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio, coerentemente con quanto disposto con Circolare del Ministero dellinterno del 24/2/2003;

4.       lo status del beneficiario della protezione umanitaria e equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto allunita familiare e il rilascio di documenti sostitutivi;

5.       il rinnovo del permesso di soggiorno puo essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale; ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione);

6.       il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha pi titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso puo chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno; la richiesta conversione in permesso per lavoro e esaminata con precedenza rispetto alle domande relative a nuovi ingressi.

 

 

Art. 15, co. 3

 

Occorre stabilire che in sede di ricorso davanti al Tribunale avverso la decisione negativa sulla richiesta di asilo il richiedente e ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia, ovvero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche, ove necessario, da un interprete, con onorari e spese a carico dell'erario. Il pagamento delle spese per lassistenza legale dei richiedenti asilo e posto a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo previsto dall'art. 1 septies del Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002.

 

 

Art. 15, co. 5

 

In caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e di assenza delle condizioni per il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi dellart. 5, co. 6, del Testo Unico, la prosecuzione del soggiorno dello straniero deve essere consentita non solo quando gli sia stato gia concesso altro permesso, ma anche, coerentemente col disposto dellart. 5, co. 9, Testo Unico, nei casi in cui tale concessione sia possibile, sulla base delle condizioni previste dalla legge.

 

Per i casi in cui la prosecuzione del soggiorno non puo essere consentita, occorre poi stabilire che

1.       lespulsione, con divieto di reingresso, scatta solo nei casi di richiedente trattenuto in un CPT;

2.       nei casi di trattenimento obbligatorio nei centri di identificazione si esegue il respingimento senza divieto di reingresso;

3.       nei restanti casi si procede in base allart. 12 del DPR 394/99 (invito a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., con espulsione in caso di mancato rispetto dei termini).

 

Infine, nei casi in cui il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato riguardi un minore non accompagnato, e necessario tenere presente che il minore non puo essere espulso ne respinto, ne comunque allontanato dal territorio dello Stato sulla semplice base di tale diniego, conformemente a quanto sancito dagli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dallart. 19, co. 2  del Testo Unico. Occorre quindi stabilire che, una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della Commissione territoriale (richiesta di riesame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni al quale e stata data comunicazione, ai sensi dellart. 1, co. 5 Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse del minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e dispone le misure opportune.

 

 

Riesame della domanda

 

Art. 16, co. 3

 

Va esclusa ogni valutazione relativa alleventuale manifesta infondatezza dellistanza di riesame da parte del Presidente della Commissione territoriale.

 

 

Art. 16, co. 4

 

E opportuno prevedere la nomina di un relatore diverso da quello incaricato in sede di esame ordinario.

 

La Commissione territoriale integrata deve essere presieduta dal membro della Commissione nazionale.

 

Si deve procedere ad audizione anche su istanza del richiedente asilo.

 

Il termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso contro il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale integrata contrasta con quello di quindici giorni previsto dallart. 1 ter, co. 6, del Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002.

 

 

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

Art. 17, co. 1

 

E necessario definire le modalita e i tempi per la presentazione della richiesta di autorizzazione al Prefetto.

 

 

Art. 17, co. 2

 

E evidente come a motivo della richiesta di autorizzazione debba essere presunto in ogni caso il timore di persecuzione (esplicitamente o implicitamente dichiarato allatto della presentazione della domanda di asilo). Lassenza di ulteriori motivazioni non deve quindi in alcun modo precludere la concessione dellautorizzazione. Ne deve precluderla il rischio astratto che il richiedente si sottragga a un futuro provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, dal momento che lo straniero ha avuto ampia possibilita di farlo nel corso del trattenimento nel centro di identificazione (uscita quotidiana consentita nella fascia oraria 10-17).

 

Dal momento che lallontanamento dal territorio dello Stato del richiedente asilo che abbia presentato ricorso al Tribunale rischia di privare di effettivita tale ricorso, e in considerazione del grave danno per la liberta, lincolumita o la vita del richiedente che conseguirebbe ad una decisione errata sulla sua richiesta di asilo, e necessario, capovolgendo limpostazione attuale della disposizione, limitare i casi in cui il Prefetto puo negare lautorizzazione a permanere sul territorio nazionale in attesa dellesito del ricorso. Piu precisamente, il provvedimento di diniego dovrebbe essere adottato solo quando

1.       la Commissione abbia accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la sussistenza di uno dei presupposti, di cui allart. 1, co. 4 del Decreto-legge 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, per linammissibilita della domanda;

2.       nel corso dellattuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gia adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo, alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo paese dorigine tale da giustificare una diversa decisione;

3.       si tratti di domanda ripetuta (una precedente domanda di asilo presentata dal richiedente sia stata, cioe, rigettata) senza che sia stato fornito o risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.

In ogni caso, nell'adozione del provvedimento motivato con cui rigetta la richiesta di sospensione il Prefetto deve essere tenuto a valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate dallItalia e, in particolare, dellarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle liberta fondamentali, ratificata con Legge 848/1955.

 

 

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

Art. 20, co. 1

 

Stabilire che per le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato e richiesta la presenza della maggioranza dei membri della Commissione nazionale.

 

 

Art. 20, co. 3

 

Stabilire che nei casi in cui il provvedimento di cessazione o di revoca dello status di rifugiato sia divenuto definitivo linteressato e i suoi familiari devono lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salvo che siano titolari di carta di soggiorno o di altro premesso di soggiorno, o che possano diventarlo possedendone i requisiti previsti dalla legge.

 

Stabilire inoltre che eventuali rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico in corso non sono interrotti dalla cessazione o dalla revoca dello status di rifugiato.