(Sergio Briguglio 5/8/2003)

 

PRINCIPALI OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLÕART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Nota: La numerazione degli articoli si riferisce al DPR 394/1999, come modificato dallo schema di DPR in esame.

 

 

Art. 14

 

co. 4 bis Ð Rispetto alle conversioni dei permessi per studio in permesso per lavoro, la previsione di detrazione dalle quote per lÕanno successivo dovrebbe essere estesa a tutti i casi di conversione di permesso per studio o formazione successiva al conseguimento del titolo o, in mancanza, alla conclusione del corso (non solo al caso di conseguimento della laurea o della laurea specialistica).

 

 

Art. 16

 

co. 2, lettera d) Ð La possibilitaÕ di includere tra le fonti di reddito utili ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno il trattamento pensionistico per invaliditaÕ dovrebbe essere ampliata considerando il caso in cui lo straniero sia in possesso di tutti i requisiti per lÕottenimento della carta, con lÕeccezione del reddito, e, allo stesso tempo, di quelli per il riconoscimento dellÕinvaliditaÕ civile. Con lÕentrata in vigore della L. 388/00, infatti, si eÕ creato un circolo vizioso in relazione al godimento delle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili: lo straniero titolare di permesso di soggiorno che diventi invalido civile non eÕ piuÕ in grado di maturare redditi da lavoro; la mancanza di reddito gli impedisce di ottenere la carta di soggiorno, e, quindi, di godere del trattamento assistenziale; lo straniero invalido finisce cosiÕ per perdere, a causa del suo stato, anche la stabilitaÕ del soggiorno: gli eÕ precluso lÕaccesso alla carta di soggiorno e non eÕ piuÕ in grado di rinnovare il permesso di soggiorno. Il circolo vizioso sarebbe spezzato prevedendo che tra le fonti di reddito utili ai fini del rilascio della carta di soggiorno possa essere incluso il trattamento assistenziale cui lÕinvalido avrebbe diritto una volta ottenuta la carta.

 

co. 6 Ð Il comma 4 sembra stabilire (positivamente) che per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di italiani di cui agli artt. 9, co. 2 e 30, co. 4, T.U. si prescinda dai requisiti relativi a reddito, alloggio e carichi pendenti. Il comma 6 dello stesso articolo, tuttavia eÕ rimasto inalterato, e recita: ÒNei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare...Ó. Questo riferimento al reddito familiare dovrebbe essere coerentemente soppresso.

 

 

Art. 30 bis

 

co. 3 Ð Si impone che la proposta di contratto di soggiorno preveda un impegno orario non inferiore a 20 ore settimanali e, per il lavoro domestico, una retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale. Si dovrebbe chiarire, coerentemente con quanto a suo tempo disposto dalla circolare 55/2000 del Ministero del lavoro, che tali minimi possono essere raggiunti anche dalla somma di una molteplicitaÕ di rapporti di lavoro.

 

 

Art. 34

 

La soppressione completa delle disposizioni relative alla prestazione di garanzia eÕ inopportuna, dal momento che lÕart. 46, co. 2 del Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, allÕart. 34. E tale riferimento eÕ reso necessario dallÕart. 39, co. 3, lettera a), T.U.. Non puoÕ quindi essere soppresso. Parte delle vecchie disposizioni dellÕart. 34 andrebbero quindi mantenute o inserite nellÕart. 46.

 

 

Art. 36 bis

 

co. 1 Ð Si prevede che per lÕinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro. BencheÕ questa disposizione obbedisca ad una applicazione basata sul buon senso delle norme contenute nella L. 189/02, con il trasferimento dellÕonere per il rimpatrio e per lÕindividuazione dellÕalloggio dal vecchio datore di lavoro al nuovo, essa configura una disparitaÕ tra lÕassunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero giaÕ regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato. Questo appare in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione OIL n. 143, ratificata dallÕItalia, e, quindi, con lÕart. 10 della Costituzione. Se la stipula del contratto di soggiorno per lavoro fosse invece richiesta solo per lÕaccesso Ð appunto Ð alla condizione di straniero soggiornante per lavoro non si configurerebbe alcuna violazione.

 

In ogni caso, si dovrebbe prescindere dalla procedura di accertamento di indisponibilitaÕ (artt. 30 quinquies e sexies) in caso di stipula di un contratto di soggiorno successivo al primo, in nome della paritaÕ tra il lavoratore straniero e il lavoratore nazionale o comunitario (Convenzione OIL n. 143 e art. 2, co. 3 T.U.).

 

 

Art. 37

 

co. 5 Ð La formulazione del vecchio art. 37, co. 3, rinviando, per il caso di stipula di nuovo contratto di lavoro, ai vecchi commi 3 e 4 dellÕart. 36, curava di non penalizzare il lavoratore che stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato, quanto a durata del soggiorno, rispetto al lavoratore che rimanga disoccupato. La scadenza del permesso di soggiorno rinnovato, infatti, non poteva essere anteriore Ð di fatto Ð al termine di 12 mesi successivi allÕiscrizione nelle liste di collocamento. Questa salvaguardia dovrebbe essere mantenuta Ð mutatis mutandis Ð per non incentivare il lavoro nero. Si dovrebbe cioeÕ stabilire che, in caso di stipula di contratto a tempo determinato, il pemesso rinnovato non possa scadere prima che siano trascorsi 6 mesi dallÕiscrizione nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/2000. Naturalmente, in caso di scadenza naturale del permesso successiva a tale termine, questa scadenza dovrebbe essere mantenuta.

 

 

Art. 39

 

co. 2 Ð La formulazione eÕ evidentemente scorretta: lÕunico caso in cui non eÕ necessario prescindere dalla presenza in Italia dello straniero eÕ proprio quello di conversione del permesso.

 

co. 9 Ð EÕ stata soppressa la possibilitaÕ di conversione di un permesso di soggiorno Òdiverso da quello che consente lÕesercizio di attivitaÕ lavorativaÓ in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (vecchio comma 7), essendo stata conservata solo la possibilitaÕ di conversione del permesso per studio o formazione in permesso per lavoro autonomo. Questa soppressione non trova alcuna base nelle modifiche apportate al Testo unico dalla L. 189/02. Dal momento che il DPR 394/99 aveva superato il vaglio delle competenti commissioni parlamentari e delle altre istituzioni preposte, la soppressione non sembra legittima, soprattutto ove non si intenda sottoporre lo schema di DPR al controllo parlamentare.

 

 

Art. 40

 

co. 4 Ð Non eÕ chiaro se, come sembra ragionevole, in caso di nulla-osta a tempo indeterminato (co. 2) il permesso abbia durata di 2 anni rinnovabile. Dovrebbe essere stabilito esplicitamente.

 

 

Art. 42

 

co. 4 Ð EÕ opportunamente previsto che lÕiscrizione al SSN non cessi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Questa disposizione rende inutile lÕobbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso, di cui allÕart. 13, co. 3 del Regolamento, che andrebbe quindi coerentemente corretto.