(Sergio Briguglio
5/8/2003)
PRINCIPALI
OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLÕART. 34,
CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nota: La numerazione degli articoli si riferisce al DPR 394/1999,
come modificato dallo schema di DPR in esame.
Art. 14
co. 4 bis Ð Rispetto alle conversioni dei permessi per studio
in permesso per lavoro, la previsione di detrazione dalle quote per lÕanno
successivo dovrebbe essere estesa a tutti i casi di conversione di permesso per
studio o formazione successiva al conseguimento del titolo o, in mancanza, alla
conclusione del corso (non solo al caso di conseguimento della laurea o della
laurea specialistica).
Art. 16
co. 2, lettera d) Ð La possibilitaÕ di includere tra le
fonti di reddito utili ai fini della dimostrazione dei requisiti per il
rilascio della carta di soggiorno il trattamento pensionistico per invaliditaÕ
dovrebbe essere ampliata considerando il caso in cui lo straniero sia in
possesso di tutti i requisiti per lÕottenimento della carta, con lÕeccezione
del reddito, e, allo stesso tempo, di quelli per il riconoscimento
dellÕinvaliditaÕ civile. Con lÕentrata in vigore della L. 388/00, infatti, si
eÕ creato un circolo vizioso in relazione al godimento delle prestazioni
assistenziali per gli invalidi civili: lo straniero titolare di permesso di
soggiorno che diventi invalido civile non eÕ piuÕ in grado di maturare redditi
da lavoro; la mancanza di reddito gli impedisce di ottenere la carta di
soggiorno, e, quindi, di godere del trattamento assistenziale; lo straniero
invalido finisce cosiÕ per perdere, a causa del suo stato, anche la stabilitaÕ
del soggiorno: gli eÕ precluso lÕaccesso alla carta di soggiorno e non eÕ piuÕ
in grado di rinnovare il permesso di soggiorno. Il circolo vizioso sarebbe
spezzato prevedendo che tra le fonti di reddito utili ai fini del rilascio
della carta di soggiorno possa essere incluso il trattamento assistenziale cui
lÕinvalido avrebbe diritto una volta ottenuta la carta.
co. 6 Ð Il comma 4 sembra stabilire (positivamente) che per il
rilascio della carta di soggiorno ai familiari di italiani di cui agli artt. 9,
co. 2 e 30, co. 4, T.U. si prescinda dai requisiti relativi a reddito, alloggio
e carichi pendenti. Il comma 6 dello stesso articolo, tuttavia eÕ rimasto
inalterato, e recita: ÒNei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare...Ó.
Questo riferimento al reddito familiare dovrebbe essere coerentemente
soppresso.
Art. 30 bis
co. 3 Ð Si impone che la proposta di contratto di soggiorno
preveda un impegno orario non inferiore a 20 ore settimanali e, per il lavoro
domestico, una retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale. Si
dovrebbe chiarire, coerentemente con quanto a suo tempo disposto dalla
circolare 55/2000 del Ministero del lavoro, che tali minimi possono essere
raggiunti anche dalla somma di una molteplicitaÕ di rapporti di lavoro.
Art. 34
La soppressione completa delle disposizioni relative alla
prestazione di garanzia eÕ inopportuna, dal momento che lÕart. 46, co. 2 del
Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, allÕart. 34. E tale
riferimento eÕ reso necessario dallÕart. 39, co. 3, lettera a), T.U.. Non puoÕ
quindi essere soppresso. Parte delle vecchie disposizioni dellÕart. 34
andrebbero quindi mantenute o inserite nellÕart. 46.
Art. 36 bis
co. 1 Ð Si prevede che per lÕinstaurazione di un nuovo rapporto
di lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.
BencheÕ questa disposizione obbedisca ad una applicazione basata sul buon senso
delle norme contenute nella L. 189/02, con il trasferimento dellÕonere per il
rimpatrio e per lÕindividuazione dellÕalloggio dal vecchio datore di lavoro al
nuovo, essa configura una disparitaÕ tra lÕassunzione del lavoratore italiano e
quella del lavoratore straniero giaÕ regolarmente soggiornante sul territorio
dello Stato. Questo appare in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione
OIL n. 143, ratificata dallÕItalia, e, quindi, con lÕart. 10 della
Costituzione. Se la stipula del contratto di soggiorno per lavoro fosse invece
richiesta solo per lÕaccesso Ð appunto Ð alla condizione di straniero
soggiornante per lavoro non si configurerebbe alcuna violazione.
In ogni caso, si dovrebbe prescindere
dalla procedura di accertamento di indisponibilitaÕ (artt. 30 quinquies e
sexies) in caso di stipula di un contratto di soggiorno successivo al primo, in
nome della paritaÕ tra il lavoratore straniero e il lavoratore nazionale o
comunitario (Convenzione OIL n. 143 e art. 2, co. 3 T.U.).
Art. 37
co. 5 Ð La formulazione del vecchio art. 37, co. 3, rinviando,
per il caso di stipula di nuovo contratto di lavoro, ai vecchi commi 3 e 4
dellÕart. 36, curava di non penalizzare il lavoratore che stipuli un contratto
di lavoro a tempo determinato, quanto a durata del soggiorno, rispetto al
lavoratore che rimanga disoccupato. La scadenza del permesso di soggiorno
rinnovato, infatti, non poteva essere anteriore Ð di fatto Ð al termine di 12
mesi successivi allÕiscrizione nelle liste di collocamento. Questa salvaguardia
dovrebbe essere mantenuta Ð mutatis mutandis Ð per non
incentivare il lavoro nero. Si dovrebbe cioeÕ stabilire che, in caso di stipula
di contratto a tempo determinato, il pemesso rinnovato non possa scadere prima
che siano trascorsi 6 mesi dallÕiscrizione nellÕelenco anagrafico di cui
allÕart. 4 DPR 442/2000. Naturalmente, in caso di scadenza naturale del
permesso successiva a tale termine, questa scadenza dovrebbe essere mantenuta.
Art. 39
co. 2 Ð La formulazione eÕ evidentemente scorretta: lÕunico caso
in cui non eÕ necessario prescindere dalla presenza in Italia dello straniero
eÕ proprio quello di conversione del permesso.
co. 9 Ð EÕ stata soppressa la possibilitaÕ di conversione di
un permesso di soggiorno Òdiverso da quello che consente lÕesercizio di
attivitaÕ lavorativaÓ in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (vecchio
comma 7), essendo stata conservata solo la possibilitaÕ di conversione del
permesso per studio o formazione in permesso per lavoro autonomo. Questa
soppressione non trova alcuna base nelle modifiche apportate al Testo unico
dalla L. 189/02. Dal momento che il DPR 394/99 aveva superato il vaglio delle
competenti commissioni parlamentari e delle altre istituzioni preposte, la
soppressione non sembra legittima, soprattutto ove non si intenda sottoporre lo
schema di DPR al controllo parlamentare.
Art. 40
co. 4 Ð Non eÕ chiaro se, come sembra ragionevole, in caso di
nulla-osta a tempo indeterminato (co. 2) il permesso abbia durata di 2 anni
rinnovabile. Dovrebbe essere stabilito esplicitamente.
Art. 42
co. 4 Ð EÕ opportunamente previsto che lÕiscrizione al SSN non
cessi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Questa disposizione rende
inutile lÕobbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del
permesso, di cui allÕart. 13, co. 3 del Regolamento, che andrebbe quindi
coerentemente corretto.