Italia
Alla cortese attenzione dei membri della
Conferenza Unificata Stato-Regioni, Citt e Autonomie Locali
OGGETTO: Schemi dei
regolamenti di attuazione della legge 189/02
Roma, 12 settembre
2003
Gent.mi membri della Conferenza Unificata
Stato-Regioni, Citt e Autonomie Locali,
In vista dellesame degli schemi dei regolamenti di
attuazione della legge 189/02 da parte della Conferenza, Vi inviamo alcune
osservazioni con lintendimento di contribuire a promuovere una pi piena
tutela dei diritti dei minori stranieri, secondo quanto sancito dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo.
1)
Lo schema di regolamento in materia di immigrazione approvato dal Consiglio dei
Ministri stabilisce agli artt. 11, 14 e 28 che il permesso di soggiorno per
integrazione minore sia rilasciato ai minori che si trovino nelle condizioni
di cui allart. 32, commi 1-bis e 1-ter del Testo Unico n. 286/98, previo
parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.
Condizionare il rilascio di tale permesso di soggiorno
al parere favorevole del Comitato per i minori stranieri risulta tuttavia in
evidente contrasto con quanto stabilito dal comma 1-bis art. 32 del Testo
Unico, che disciplina esclusivamente i casi in cui non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui
all'articolo 33: infatti, dato che lart. 32 disciplina i casi in cui il
Comitato non ha adottato alcun parere, non vi pu essere alcun caso in cui
siano soddisfatti entrambi i requisiti stabiliti dalla schema di regolamento
a) condizioni di cui al co. 1-bis art. 32; b) parere favorevole dal Comitato
perch il solo fatto di aver ricevuto un parere favorevole fa s che il comma
1-bis art. 32 non si applichi.
In secondo luogo tale condizione estremamente
limitativa rispetto a quanto stabilito dalla legge e avrebbe come conseguenza
una fortissima limitazione del numero di minori non accompagnati ai quali
potrebbe essere rilasciato un permesso per integrazione minore, in quanto il
numero di minori che ricevono un parere dal Comitato ridottissimo.
Il Comitato per i minori stranieri, infatti, incontra
oggettive difficolt a valutare la situazione delle migliaia e migliaia di
minori ad esso segnalati: a tale proposito utile ricordare che il Comitato ha
adottato, nel periodo tra l1 Luglio 2000 e il 31 Gennaio 2002, solo 270
provvedimenti, pari all1,7% del totale dei minori segnalati, e che nello
stesso periodo pi di 8.000 minori segnalati al Comitato hanno compiuto la
maggiore et senza ricevere alcuna decisione da tale organo, e quindi senza
poter ottenere un permesso di soggiorno per studio o lavoro e divenendo in tal
modo clandestini.
Ove fosse applicata tale norma, moltissimi minori
inseriti in progetti di integrazione e in possesso degli altri requisiti
previsti dal co. 1-ter (frequenza di corsi di studio o contratto di lavoro;
disponibilit di un alloggio ecc.) si vedrebbero cos preclusa sia la
possibilit di ottenere un permesso di soggiorno che consente lesercizio di
attivit lavorative, sia la possibilit di ottenere un permesso per studio o
lavoro al compimento della maggiore et.
Questo implicherebbe non solo una grave violazione
dei diritti di questi minori,
ma anche un assurdo spreco delle risorse spese a livello locale per lintegrazione (accoglienza in comunit,
inserimento in corsi di formazione, borse-lavoro ecc.), in quanto il percorso
di integrazione sarebbe sostanzialmente vanificato dal ritorno nella
clandestinit al compimento dei 18 anni.
Infine,
non si comprende perch il parere debba essere dato da un organo centrale quale
il Comitato per i minori stranieri: sembrerebbe assai pi opportuno che la
valutazione sui progetti di integrazione venisse effettuata da parte di organi
decentrati,
a livello di Regioni o di Enti Locali, in quanto essi hanno un contatto assai
maggiore con il territorio con gli enti gestori dei progetti, con i servizi
sociali, con le scuole, con le comunit di accoglienza e con i minori
stessi.
Per queste
ragioni proponiamo che lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia
modificato nel modo seguente:
-
art. 11, co. 1,
lett. c-sexies): eliminare il testo , previo parere del Comitato per i
minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico;
-
art. 14, co. 1,
lett. c): eliminare il testo e per i quali il Comitato per i minori
stranieri ha espresso parere favorevole, ;
-
art. 28, co. 1,
lett. a-bis): eliminare il testo , previo parere del Comitato per i minori
stranieri.
2) Lart. 14, co. 4-bis dello schema di regolamento di
attuazione in materia di immigrazione stabilisce che il numero di permessi di
soggiorno convertiti da motivi di studio o formazione a motivi di lavoro al
raggiungimento della maggiore et viene decurtato dalle quote di ingressi per
lanno successivo alla data di rilascio. Incomprensibilmente, non viene
disciplinata in questo articolo la conversione dei permessi di soggiorno per
integrazione minore.
Di conseguenza si rischia che la
disposizione della legge 189/02 per cui il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi dellart. 32 ҏ portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente (art. 32, co. 1-quater) sia interpretata nel
senso che la detrazione debba essere portata non alle quote fissate per lanno
successivo, ma alle quote definite precedentemente.
Dato che le quote vengono esaurite
in tempo brevissimo, il minore si troverebbe cos impossibilitato a
convertire il permesso al compimento della maggiore et, e dovrebbe attendere lemanazione del
successivo decreto di programmazione dei flussi, o addirittura gli potrebbe
essere rigettata la domanda di conversione con la motivazione che le quote sono
esaurite.
Per queste
ragioni proponiamo che lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia
modificato nel modo seguente:
- art. 14, co. 4-bis: nel primo periodo,
aggiungere dopo la frase [...] sono decurtate in misura pari al numero dei
permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, il testo o
integrazione minore.
.
3) Lart. 11, co. 1, lett. c-quinquies) dello schema di
regolamento di attuazione in materia di immigrazione stabilisce che al genitore
che sia stato autorizzato dal Tribunale per i minorenni a soggiornare in Italia
per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, ai sensi
dellart. 31, co. 3 del Testo Unico, sia rilasciato un permesso di soggiorno per
cure mediche.
E da considerarsi, tuttavia, che
ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche generalmente non
consentito esercitare attivit lavorativa: tale limitazione pu essere giustificata per coloro
che entrano in Italia per cure mediche (cos come disciplinato dallart. 44
dello stesso regolamento di attuazione), ma non per un genitore che sia entrato
in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del figlio
minorenne, che anzi presumibilmente avr necessit di un reddito per mantenere
non solo se stesso ma anche il figlio minore, per il quale in molti casi dovr
anche pagare le cure mediche.
Inoltre, la giurisprudenza mostra
che i Tribunali per i minorenni hanno pi volte autorizzato la permanenza del
genitore anche per motivi diversi dai problemi di salute del minore.
Va infine considerato che il presupposto del rilascio del permesso di
soggiorno in questi casi la relazione familiare del genitore con il minore e quindi sembrerebbe pi
opportuno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per queste
ragioni proponiamo che lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia
modificato nel modo seguente:
-
art. 11, co. 1,
lett. c-quinquies): sostituire per cure mediche con per motivi familiari
4) Infine, lo schema di regolamento di attuazione della
legge n. 189/2002 in materia di asilo non prevede alcuna specifica tutela per i
minori richiedenti asilo
rispetto al trattenimento
nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e
assistenza.
Il
trattenimento dei richiedenti asilo minorenni comporterebbe tuttavia una
violazione sia del principio del superiore interesse del minore sancito
dallart. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sia dellart. 37 della stessa Convenzione,
in base a cui la privazione della libert personale del minore deve essere un
provvedimento di ultima risorsa e deve avvenire in strutture separate dagli
adulti[1].
Per queste
ragioni proponiamo che allart. 3 dello schema di regolamento in materia di
asilo sia aggiunto un ulteriore comma che stabilisca che:
5. Non pu essere disposto il
trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza n in un
centro di identificazione nel caso in cui il richiedente asilo sia minorenne.
Nella speranza che tali proposte possano contribuire
positivamente alla formulazione del parere della Conferenza Unificata ai
regolamenti di attuazione della legge n. 189/2002, restiamo in attesa di un
cenno di riscontro.
Distinti saluti,
Elena Rozzi
Programma Minori stranieri non accompagnati
Save the Children Italia
[1] L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformit con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata pi breve possibile; [] In particolare, ogni fanciullo privato di libert sar separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo [] (Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 37)