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Al dottor Nannucci

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

 

Egregio dottor Nannucci

 

Le esponiamo i fatti di cui siamo venuti a conoscenza nella nostra attivit di monitoraggio sulla tutela dei diritti dei soggetti carcerati, devianti e marginali. Detti fatti sono relativi allespulsione della signora Kalemaj Eliona, nata a Vlore (Albania) il 31.7.1971.

 

Ecco i fatti:

- la signora Kalemaj indagata per i reati di cui agli artt. 73, 74 D.P.R. n. 309/90;

- con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze (Dott.ssa Palasciano) del 6.2.2003, depositata il 7.2.2003 ed eseguita il 14.2.2003 le veniva applicata la misura degli arresti domiciliari presso labitazione sita in Sesto Fiorentino, via Scarpettini n. 13;

- con ordinanza del 21.7.2003, depositata il 22.7.2003, su istanza avanzata dalla difesa, il G.I.P. (dott. Magnelli, in sostituzione della dottoressa Palasciano), dato che la signora Kalemaj aveva necessit di lavorare per mantenere la figlia e che il coimputato aveva sostenuto lestraneit della signora ai fatti, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dellobbligo di presentazione alla P.G.;

- in data 18.6.2003 le veniva rigettata domanda di regolarizzazione (sanatoria), secondo quanto dato leggere nel decreto di espulsione;

- in data 25 luglio 2003, su richiesta della Questura di Firenze, Ufficio Immigrazione Squadra Espulsioni, motivata dal fatto che in data odierna la straniera in argomento verr espulsa dal territorio nazionale in quanto la sua istanza di regolarizzazione ai sensi della Legge 189/02 stata rigettata dal Prefetto di Firenze con decreto n. 00001959251-0/16 del 18.6.03), il G.I.P. (Dott. Carvisiglia, sempre in sostituzione della dottoressa Palasciano), revocava lobbligo di presentazione alla P.G.;

- lo stesso giorno, alle ore 14, alla signora Kalemaj veniva notificato il decreto di espulsione immediata dal territorio nazionale; presso gli uffici della Questura, dove le veniva notificato il provvedimento di espulsione, veniva avvisata che sarebbe stata immediatamente accompagnata ad Ancona, per il successivo imbarco; la signora Kalemaj faceva presente di dover prendere le cose necessarie per il viaggio e di voler portare con s la figlia, Kalemaj Krisjona, nata il 11.9.1993, con lei convivente; veniva allora accompagnata con due volanti presso labitazione; non veniva fatta entrare in casa; agenti della Questura prelevavano la figlia dalla casa con le poche cose che la bambina riusciva a mettere nella borsa e venivano entrambe accompagnate con le volanti ad Ancona, dove alle 19.00 sul vettore marittimo Egitto Express venivano esodate; 

- il giorno successivo, e cio il sabato 26 luglio 2003, su istanza della difesa il G.I.P. dott. Magnelli revocava il nulla-osta (mai concesso e mai richiesto, infatti il dottor Carvisiglia si era limitato a revocare la misura cautelare) e il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Dott.ssa Materi non convalidava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera della Kalemaj.

 

Si allega copia degli atti citati nel resoconto dei fatti.

 

            Dai fatti esposti risulta evidente che la signora Kalemaj e la sua figlia sono state assoggettate illegittimamente ad una limitazione della loro libert personale.

            Teniamo a sottolineare che appare molto difficile il ristabilimento della situazione precedente allespulsione illegittima. Infatti da un lato lUfficio Immigrazione della Questura di Firenze ha segnalato allambasciata italiana in Albania la possibilit di concedere un visto di ingresso alla sola signora Kalemaj, in quanto solo lei stata ingiustamente espulsa. Sulla base di questa segnalazione lambasciata italiana non ritiene di dover concedere il visto di ingresso alla figlia della signora Kalemaj, che naturalmente non disposta a tornare in Italia senza di essa. Comunque la situazione si presenta molto confusa sul piano giuridico. Infatti non si capisce bene a che titolo la signora Kalemaj e la figlia potrebbero avere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno: lunica modalit che appare in qualche modo appropriata quella di visto e permesso per motivi di giustizia, che per non vengono rilasciati per esplicita indicazione del Ministero, perch il regolamento di esecuzione del T.U. sullimmigrazione non ha provveduto a stabilirne la disciplina.

            Teniamo a sottolineare inoltre che dal provvedimento di sostituzione degli arresti domiciliari con lobbligo di firma si pu desumere che la signora Kalemaj aveva una legittima aspettativa di essere prosciolta e quindi di poter restare regolarmente sul territorio dello Stato.

 

            La preghiamo di voler accertare se il comportamento dellUfficio Immigrazione della Questura di Firenze e della Prefettura di Firenze pu essere configurato come rientrate nella fattispecie di sequestro di persona aggravato dallessere commesso da pubblico ufficiale (art. 605 c.p.) , o, in via subordinata, di arresto illegale (art. 606 c.p.), o, in via ancora subordinata, dellabuso di ufficio (art. 323 c.p.)

            Siamo ben consapevoli della difficolt di far rientrare lemanazione e lesecuzione del provvedimento di espulsione illegittimo in una delle fattispecie penali. Infatti:

- la stima che abbiamo, sia sul piano della competenza professionale che sul piano della correttezza, del dottor Pomponio, dirigente dellUfficio Immigrazione della Questura di Firenze, e dei funzionari della Prefettura di Firenze ci porta ad escludere nel modo pi assoluto che il provvedimento sia stato emesso ed eseguito con la volont di procurare un danno ingiusto alla signora Kalemaj, come richiederebbe lart. 323 c.p.;

- gli stessi motivi, ma anche la dinamica dei fatti, porta ad escludere che qualcuno dei funzionari della Questura o della Prefettura di Firenze volesse tenere la signora Kalemaj assoggettata al suo privato dominio come la Cassazione richiede perch si possa configurare il reato di cui allart.  605, 2 comma, n. 2

- equiparare lespulsione allarresto e quindi configurare il reato di cui allart. 606 c.p. porterebbe a ledere il principio di tassativit delle fattispecie penali.

            Siamo anche consapevoli che la configurazione di un reato resa estremamente difficile dal fatto che la legge stabilisce, forse in modo non del tutto costituzionale, che il provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo e non che diviene esecutivo al momento della convalida da parte del magistrato.

            Pur coscienti di tutto questo ci sembra fondamentale per il rispetto della legalit costituzionale e dei principi fondamentali dello Stato di diritto che non si possa configurare un potere di limitazione della libert personale da parte di Questura e Prefettura assolutamente svincolato dal controllo del potere giudiziario. Questo infatti quello che avviene se lordine di espulsione viene eseguito prima della sua convalida. In dottrina, a commento della legge che ha introdotto la convalida dellespulsione mediante accompagnamento, si affermato (G. Monaco, Accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero: riserva di giurisdizione e potere di convalida, Diritto Pubblico, n. 2, 2002, p. 658): Probabilmente nella prassi i problemi segnalati potrebbero anche tardare ad evidenziarsi, dal momento che nella maggior parte dei casi lespulsione con accompagnamento viene quasi sempre seguita dal trattenimento e, dunque, da un giudizio di convalida effettuato quanto meno nel rispetto del contraddittorio. Qualora, per, lautorit di pubblica sicurezza dovesse procedere allesecuzione immediata dellespulsione con accompagnamento, richiedendo la convalida solo ex post, il giudice chiamato ad effettuare un simile controllo giurisdizionale avrebbe pi di un motivo per sollevare questione di costituzionalit della norma.

            La dottrina non aveva immaginato che il legislatore predisponesse una sanatoria in modo tale che il rigetto dellistanza di regolarizzazione del migrante dia il tempo alle Questure e alle Prefetture di organizzare il rimpatrio prima della comunicazione del provvedimento di espulsione e quindi di renderlo eseguibile senza ricorrere ai Centri di permanenza temporanea. La dottrina aveva poi sottovalutato il fatto che la procedura camerale adottata per la convalida non mette il giudice, che vi provvede, in condizione di sapere che il provvedimento di espulsione gi stato effettuato e quindi di sollevare leccezione di incostituzionalit sullimmediata esecutivit del provvedimento stesso.

            Teniamo a ricordare che la convalida del provvedimento di espulsione mediante accompagnamento stata introdotta dal legislatore in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale (la 105 del 2001) in cui si afferma che laccompagnamento presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libert personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libert di circolazione. La sentenza ribadisce che la libert personale, come tutti gli altri diritti proclamati inviolabili dalla Costituzione, spetta non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, in quanto esseri umani. Con detta sentenza la Corte dichiarava listituto dellaccompagnamento alla frontiera, e leventuale conseguente trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea, legittimo solo se il giudice pu verificare la sussistenza dei presupposti dellespulsione mediante accompagnamento. Il fatto che il legislatore abbia previsto due diversi tipi di giudizi di convalida, uno per lespulsione mediante accompagnamento e uno per il trattenimento (fatto che tra laltro, sia detto per inciso, crea la possibilit di contrasto di giudicati essendo entrambi i giudizi sugli stessi elementi), mostra che aveva ben presente la possibilit che unespulsione mediante accompagnamento potesse essere effettuata anche senza trattenimento e che essa configurava, come affermato dalla Corte Costituzionale, una limitazione della libert personale.

            A fronte di questa storia del provvedimento di convalida dellespulsione mediante accompagnamento, che rende manifesti i valori costituzionali che esso garantisce, ci sembra che sia sostenibile che il funzionario che esegue il provvedimento prima della sua convalida non compie un atto illegittimo, in quanto il provvedimento immediatamente esecutivo, ma che pu essere illegittimo in caso che la convalida venga negata, ipotesi che il funzionario non pu non rappresentarsi in virt della stessa previsione del giudizio di convalida. Ci sembra in altre parole che sia plausibile sostenere la sussistenza di un dolo eventuale da parte dei funzionari che eseguono i provvedimenti di espulsione mediante accompagnamento prima della loro convalida. Merita di essere sottolineato che limmediata esecutivit del provvedimento di espulsione non significa obbligo di immediata (addirittura ad horas) esecuzione: lAmministrazione certamente vincolata nellan, ma altrettanto certamente non nel quando; la scelta dei tempi di esecuzione configura una certa discrezionalit.

            Nel caso in esame, poi, la possibilit di negazione della convalida e quindi lopportunit di attendere lesito del giudizio ad essa relativo doveva essere ben presente agli uffici della Questura e della Prefettura, dato la irritualit della procedura da essi seguita. Infatti il provvedimento stato emesso in presenza di una imputazione per un reato ostativo (art. 74 D.P.R. 309 del 90): lUfficio Immigrazione era ben consapevole dellesistenza di questa imputazione in quanto essa aveva portato a negare la sanatoria (diniego che il presupposto dellespulsione mediante accompagnamento), pur consapevole dellesistenza di una imputazione e di una misura cautelare a carico dellespellenda, la Questura non richiede, come prevede il D.L. 286 del 98 cos come modificato dalla legge 189 del 2002, il nulla osta per lespulsione allautorit procedente (che sarebbe stata tenuta a negarglielo dato che si procede per uno dei reati di cui allart. 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale, indicati dallo stesso D.L. 286 del 98 modificato come ostativi allespulsione), essa emette invece una, quantomeno irrituale, istanza di revoca di una misura cautelare, in cui annuncia che la signora Kalemaj verr espulsa, cosa impossibile data limputazione per reato ostativo, facendo apparire come un atto dovuto la revoca della misura cautelare. LUfficio Immigrazione dovrebbe ben essere consapevole del fatto che la revoca della misura cautelare non equivale a nulla osta allespulsione (tra laltro il D.L. 286 del 98, cos come modificato dalla legge 189 del 2002, dice che solo la custodia cautelare in carcere, e non ogni forma di custodia cautelare, osta allespulsione), che un provvedimento autonomo. La revoca di un provvedimento di custodia cautelare in carcere il presupposto per chiedere allautorit giudiziaria procedente il nulla osta che deve essere negato se le dichiarazioni dellespellendo sono fondamentali nel processo in corso o se, come nel caso in esame, si procede per uno dei reati di cui allart. 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale.

            Stabilito questo sotto il profilo dellelemento soggettivo, ci sembra fondamentale che anche la condotta oggettiva sia fatta rientrare in uno dei reati che non prevedono un dolo specifico, pena lassoluta sottrazione dellattivit dellautorit amministrativa lesiva della libert personale al controllo giurisdizionale. Per questa ragione Le chiediamo di valutare se veramente impossibile ipotizzare, sulla base della sentenza ricordata della Corte Costituzionale, lequiparazione, anche esclusivamente sotto il profilo della responsabilit penale, dellespulsione mediante accompagnamento allarresto, e quindi il ricorso allart. 606 (siamo consapevoli che si tratterebbe di unanalogia in malam partem, ma la giurisprudenza ha gi ritenuto lart. 606 applicabile allaccompagnamento di ex art. 349 c.p.p., trib. Torino 1/7/98), oppure la configurazione della fattispecie del sequestro di persona aggravato dallessere commesso da pubblico ufficiale di cui allart. 605, secondo comma, n. 2, c.p.

            Per quanto riguarda questa seconda fattispecie, siamo ben consapevoli che, come gi ricordato, la Cassazione ha sostenuto che essa si configura quando il pubblico funzionario intende tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio. Ma questa sentenza stata pronunciata non al fine di creare unarea di impunit del funzionario ma di stabilire i confini tra la fattispecie di cui allart. 605, II comma, n. 2, c.p. e quella di cui allart. 606 c.p. ed inoltre precedente alla creazione dellistituto dellespulsione mediante accompagnamento, per cui forse non esclude in modo assoluto ladottabilit della fattispecie in caso di esecuzione di una espulsione mediante accompagnamento poi non convalidata dal giudice. Teniamo a sottolineare che la giurisprudenza costante e consolidata sulla fattispecie non aggravata prevista dallart. 605 ci sembrerebbe far pienamente rientrare in essa il comportamento tenuto dallUfficio Immigrazione della Questura e dalla Prefettura di Firenze.

            Speriamo che sia chiaro che questo nostro esposto non motivato da alcun intento persecutorio nei confronti della Questura e della Prefettura di Firenze, ma esclusivamente dalla volont di contribuire a chiudere (e comunque quantomeno di segnalare) quella che ci sembra una pericolosissima falla nella quadro del nostro Stato di diritto.

 

per Laltro diritto, centro di documentazione su carcere, marginalit e devianza

 

il legale rappresentante

Emilio Santoro