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Al dottor Nannucci
Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze
Egregio dottor Nannucci
Le esponiamo i fatti di cui siamo venuti a conoscenza nella
nostra attivit di monitoraggio sulla tutela dei diritti dei soggetti
carcerati, devianti e marginali. Detti fatti sono relativi allespulsione della
signora Kalemaj Eliona, nata a Vlore (Albania) il 31.7.1971.
Ecco i fatti:
- la signora Kalemaj indagata per i reati di cui
agli artt. 73, 74 D.P.R. n. 309/90;
- con ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze (Dott.ssa Palasciano) del 6.2.2003,
depositata il 7.2.2003 ed eseguita il 14.2.2003 le veniva applicata la misura
degli arresti domiciliari presso labitazione sita in Sesto Fiorentino, via
Scarpettini n. 13;
- con ordinanza del 21.7.2003, depositata il
22.7.2003, su istanza avanzata dalla difesa, il G.I.P. (dott. Magnelli, in
sostituzione della dottoressa Palasciano), dato che la signora Kalemaj aveva
necessit di lavorare per mantenere la figlia e che il coimputato aveva
sostenuto lestraneit della signora ai fatti, sostituiva la misura degli
arresti domiciliari con quella dellobbligo di presentazione alla P.G.;
- in data 18.6.2003 le veniva rigettata domanda di
regolarizzazione (sanatoria), secondo quanto dato leggere nel decreto di
espulsione;
- in data 25 luglio 2003, su richiesta della
Questura di Firenze, Ufficio Immigrazione Squadra Espulsioni, motivata
dal fatto che in data odierna la straniera in argomento verr espulsa dal
territorio nazionale in quanto la sua istanza di regolarizzazione ai sensi
della Legge 189/02 stata rigettata dal Prefetto di Firenze con decreto n.
00001959251-0/16 del 18.6.03),
il G.I.P. (Dott. Carvisiglia, sempre in sostituzione della dottoressa
Palasciano), revocava lobbligo di presentazione alla P.G.;
- lo stesso giorno, alle ore 14, alla signora Kalemaj
veniva notificato il decreto di espulsione immediata dal territorio nazionale;
presso gli uffici della Questura, dove le veniva notificato il provvedimento di
espulsione, veniva avvisata che sarebbe stata immediatamente accompagnata ad
Ancona, per il successivo imbarco; la signora Kalemaj faceva presente di dover
prendere le cose necessarie per il viaggio e di voler portare con s la figlia,
Kalemaj Krisjona, nata il 11.9.1993, con lei convivente; veniva allora
accompagnata con due volanti presso labitazione; non veniva fatta entrare in
casa; agenti della Questura prelevavano la figlia dalla casa con le poche cose
che la bambina riusciva a mettere nella borsa e venivano entrambe accompagnate
con le volanti ad Ancona, dove alle 19.00 sul vettore marittimo Egitto
Express venivano esodate;
- il giorno successivo, e cio il sabato 26 luglio
2003, su istanza della difesa il G.I.P. dott. Magnelli revocava il nulla-osta
(mai concesso e mai richiesto, infatti il dottor Carvisiglia si era limitato a
revocare la misura cautelare) e il Tribunale di Firenze in composizione
monocratica, Dott.ssa Materi non convalidava il decreto di espulsione con
accompagnamento alla frontiera della Kalemaj.
Si allega copia degli atti citati nel resoconto dei
fatti.
Dai
fatti esposti risulta evidente che la signora Kalemaj e la sua figlia sono
state assoggettate illegittimamente ad una limitazione della loro libert
personale.
Teniamo
a sottolineare che appare molto difficile il ristabilimento della situazione
precedente allespulsione illegittima. Infatti da un lato lUfficio
Immigrazione della Questura di Firenze ha segnalato allambasciata italiana in
Albania la possibilit di concedere un visto di ingresso alla sola signora
Kalemaj, in quanto solo lei stata ingiustamente espulsa. Sulla base di questa
segnalazione lambasciata italiana non ritiene di dover concedere il visto di
ingresso alla figlia della signora Kalemaj, che naturalmente non disposta a
tornare in Italia senza di essa. Comunque la situazione si presenta molto
confusa sul piano giuridico. Infatti non si capisce bene a che titolo la
signora Kalemaj e la figlia potrebbero avere un visto di ingresso e un permesso
di soggiorno: lunica modalit che appare in qualche modo appropriata quella
di visto e permesso per motivi di giustizia, che per non vengono rilasciati
per esplicita indicazione del Ministero, perch il regolamento di esecuzione
del T.U. sullimmigrazione non ha provveduto a stabilirne la disciplina.
Teniamo
a sottolineare inoltre che dal provvedimento di sostituzione degli arresti
domiciliari con lobbligo di firma si pu desumere che la signora Kalemaj aveva
una legittima aspettativa di essere prosciolta e quindi di poter restare
regolarmente sul territorio dello Stato.
La
preghiamo di voler accertare se il comportamento dellUfficio Immigrazione
della Questura di Firenze e della Prefettura di Firenze pu essere configurato
come rientrate nella fattispecie di sequestro di persona aggravato dallessere
commesso da pubblico ufficiale (art. 605 c.p.) , o, in via subordinata, di
arresto illegale (art. 606 c.p.), o, in via ancora subordinata, dellabuso di
ufficio (art. 323 c.p.)
Siamo
ben consapevoli della difficolt di far rientrare lemanazione e lesecuzione
del provvedimento di espulsione illegittimo in una delle fattispecie penali.
Infatti:
- la stima che abbiamo, sia sul piano della competenza
professionale che sul piano della correttezza, del dottor Pomponio, dirigente
dellUfficio Immigrazione della Questura di Firenze, e dei funzionari della
Prefettura di Firenze ci porta ad escludere nel modo pi assoluto che il
provvedimento sia stato emesso ed eseguito con la volont di procurare un danno
ingiusto alla signora Kalemaj, come richiederebbe lart. 323 c.p.;
- gli stessi motivi, ma anche la dinamica dei fatti,
porta ad escludere che qualcuno dei funzionari della Questura o della
Prefettura di Firenze volesse tenere la signora Kalemaj assoggettata al suo
privato dominio come la Cassazione richiede perch si possa configurare il
reato di cui allart. 605, 2
comma, n. 2
- equiparare lespulsione allarresto e quindi
configurare il reato di cui allart. 606 c.p. porterebbe a ledere il principio
di tassativit delle fattispecie penali.
Siamo
anche consapevoli che la configurazione di un reato resa estremamente
difficile dal fatto che la legge stabilisce, forse in modo non del tutto
costituzionale, che il provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo e
non che diviene esecutivo al momento della convalida da parte del magistrato.
Pur
coscienti di tutto questo ci sembra fondamentale per il rispetto della legalit
costituzionale e dei principi fondamentali dello Stato di diritto che non si
possa configurare un potere di limitazione della libert personale da parte di
Questura e Prefettura assolutamente svincolato dal controllo del potere
giudiziario. Questo infatti quello che avviene se lordine di espulsione
viene eseguito prima della sua convalida. In dottrina, a commento della legge
che ha introdotto la convalida dellespulsione mediante accompagnamento, si
affermato (G. Monaco, Accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero:
riserva di giurisdizione e potere di convalida, Diritto Pubblico, n. 2, 2002, p. 658): Probabilmente nella
prassi i problemi segnalati potrebbero anche tardare ad evidenziarsi, dal
momento che nella maggior parte dei casi lespulsione con accompagnamento viene
quasi sempre seguita dal trattenimento e, dunque, da un giudizio di convalida
effettuato quanto meno nel rispetto del contraddittorio. Qualora, per,
lautorit di pubblica sicurezza dovesse procedere allesecuzione immediata
dellespulsione con accompagnamento, richiedendo la convalida solo ex post, il giudice chiamato ad effettuare un simile
controllo giurisdizionale avrebbe pi di un motivo per sollevare questione di
costituzionalit della norma.
La
dottrina non aveva immaginato che il legislatore predisponesse una sanatoria in
modo tale che il rigetto dellistanza di regolarizzazione del migrante dia il
tempo alle Questure e alle Prefetture di organizzare il rimpatrio prima della
comunicazione del provvedimento di espulsione e quindi di renderlo eseguibile
senza ricorrere ai Centri di permanenza temporanea. La dottrina aveva poi
sottovalutato il fatto che la procedura camerale adottata per la convalida non
mette il giudice, che vi provvede, in condizione di sapere che il provvedimento
di espulsione gi stato effettuato e quindi di sollevare leccezione di
incostituzionalit sullimmediata esecutivit del provvedimento stesso.
Teniamo
a ricordare che la convalida del provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento stata introdotta dal legislatore in seguito ad una sentenza
della Corte costituzionale (la 105 del 2001) in cui si afferma che
laccompagnamento presenta quel carattere di immediata coercizione che
qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della
libert personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla
libert di circolazione. La sentenza ribadisce che la libert personale, come
tutti gli altri diritti proclamati inviolabili dalla Costituzione, spetta non
solo ai cittadini, ma anche agli stranieri, in quanto esseri umani. Con detta
sentenza la Corte dichiarava listituto dellaccompagnamento alla frontiera, e
leventuale conseguente trattenimento presso il Centro di permanenza
temporanea, legittimo solo se il giudice pu verificare la sussistenza dei
presupposti dellespulsione mediante accompagnamento. Il fatto che il
legislatore abbia previsto due diversi tipi di giudizi di convalida, uno per
lespulsione mediante accompagnamento e uno per il trattenimento (fatto che tra
laltro, sia detto per inciso, crea la possibilit di contrasto di giudicati
essendo entrambi i giudizi sugli stessi elementi), mostra che aveva ben
presente la possibilit che unespulsione mediante accompagnamento potesse
essere effettuata anche senza trattenimento e che essa configurava, come
affermato dalla Corte Costituzionale, una limitazione della libert personale.
A
fronte di questa storia del provvedimento di convalida dellespulsione mediante
accompagnamento, che rende manifesti i valori costituzionali che esso
garantisce, ci sembra che sia sostenibile che il funzionario che esegue il
provvedimento prima della sua convalida non compie un atto illegittimo, in
quanto il provvedimento immediatamente esecutivo, ma che pu essere
illegittimo in caso che la convalida venga negata, ipotesi che il funzionario
non pu non rappresentarsi in virt della stessa previsione del giudizio di
convalida. Ci sembra in altre parole che sia plausibile sostenere la
sussistenza di un dolo eventuale da parte dei funzionari che eseguono i
provvedimenti di espulsione mediante accompagnamento prima della loro
convalida. Merita di essere sottolineato che limmediata esecutivit del
provvedimento di espulsione non significa obbligo di immediata (addirittura ad horas) esecuzione: lAmministrazione certamente
vincolata nellan, ma
altrettanto certamente non nel quando; la scelta dei tempi di esecuzione configura una
certa discrezionalit.
Nel
caso in esame, poi, la possibilit di negazione della convalida e quindi
lopportunit di attendere lesito del giudizio ad essa relativo doveva essere
ben presente agli uffici della Questura e della Prefettura, dato la irritualit
della procedura da essi seguita. Infatti il provvedimento stato emesso in
presenza di una imputazione per un reato ostativo (art. 74 D.P.R. 309 del 90):
lUfficio Immigrazione era ben consapevole dellesistenza di questa imputazione
in quanto essa aveva portato a negare la sanatoria (diniego che il
presupposto dellespulsione mediante accompagnamento), pur consapevole
dellesistenza di una imputazione e di una misura cautelare a carico
dellespellenda, la Questura non richiede, come prevede il D.L. 286 del 98 cos
come modificato dalla legge 189 del 2002, il nulla osta per lespulsione
allautorit procedente (che sarebbe stata tenuta a negarglielo dato che si
procede per uno dei reati di cui allart. 407, comma 2, lettera a, del codice
di procedura penale, indicati dallo stesso D.L. 286 del 98 modificato come
ostativi allespulsione), essa emette invece una, quantomeno irrituale, istanza
di revoca di una misura cautelare, in cui annuncia che la signora Kalemaj
verr espulsa, cosa impossibile data limputazione per reato ostativo,
facendo apparire come un atto dovuto la revoca della misura cautelare.
LUfficio Immigrazione dovrebbe ben essere consapevole del fatto che la revoca
della misura cautelare non equivale a nulla osta allespulsione (tra laltro il
D.L. 286 del 98, cos come modificato dalla legge 189 del 2002, dice che solo
la custodia cautelare in carcere, e non ogni forma di custodia cautelare, osta
allespulsione), che un provvedimento autonomo. La revoca di un provvedimento
di custodia cautelare in carcere il presupposto per chiedere allautorit
giudiziaria procedente il nulla osta che deve essere negato se le dichiarazioni
dellespellendo sono fondamentali nel processo in corso o se, come nel caso in
esame, si procede per uno dei reati di cui allart. 407, comma 2, lettera a,
del codice di procedura penale.
Stabilito
questo sotto il profilo dellelemento soggettivo, ci sembra fondamentale che
anche la condotta oggettiva sia fatta rientrare in uno dei reati che non
prevedono un dolo specifico, pena lassoluta sottrazione dellattivit
dellautorit amministrativa lesiva della libert personale al controllo
giurisdizionale. Per questa ragione Le chiediamo di valutare se veramente
impossibile ipotizzare, sulla base della sentenza ricordata della Corte
Costituzionale, lequiparazione, anche esclusivamente sotto il profilo della
responsabilit penale, dellespulsione mediante accompagnamento allarresto, e
quindi il ricorso allart. 606 (siamo consapevoli che si tratterebbe di
unanalogia in malam partem, ma la giurisprudenza ha gi ritenuto lart. 606
applicabile allaccompagnamento di ex art. 349 c.p.p., trib. Torino 1/7/98),
oppure la configurazione della fattispecie del sequestro di persona aggravato
dallessere commesso da pubblico ufficiale di cui allart. 605, secondo comma,
n. 2, c.p.
Per
quanto riguarda questa seconda fattispecie, siamo ben consapevoli che, come gi
ricordato, la Cassazione ha sostenuto che essa si configura quando il pubblico
funzionario intende tenere la persona offesa nella sfera del suo privato
dominio. Ma questa sentenza stata pronunciata non al fine di creare unarea
di impunit del funzionario ma di stabilire i confini tra la fattispecie di cui
allart. 605, II comma, n. 2, c.p. e quella di cui allart. 606 c.p. ed inoltre
precedente alla creazione dellistituto dellespulsione mediante
accompagnamento, per cui forse non esclude in modo assoluto ladottabilit
della fattispecie in caso di esecuzione di una espulsione mediante
accompagnamento poi non convalidata dal giudice. Teniamo a sottolineare che la
giurisprudenza costante e consolidata sulla fattispecie non aggravata prevista
dallart. 605 ci sembrerebbe far pienamente rientrare in essa il comportamento
tenuto dallUfficio Immigrazione della Questura e dalla Prefettura di Firenze.
Speriamo
che sia chiaro che questo nostro esposto non motivato da alcun intento persecutorio
nei confronti della Questura e della Prefettura di Firenze, ma esclusivamente
dalla volont di contribuire a chiudere (e comunque quantomeno di segnalare)
quella che ci sembra una pericolosissima falla nella quadro del nostro Stato di
diritto.
per Laltro diritto, centro di documentazione su
carcere, marginalit e devianza
il legale rappresentante
Emilio Santoro