REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

N. 213/02 R.G.R.

N. 808 reg.sent.

ANNO 2002

 

Sezione Seconda

nelle persone dei Signori:

Mario AROSIO - Presidente

Raffaele PROSPERI  - Consigliere, rel. ed est.

Sergio FINA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.213/02 R.G.R. proposto da KADRI Gulten elettivamente domiciliata in Genova, via Ippolito d’Aste 1/5, presso l’Avv. Elena Fiorini che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Genova nelle persone rispettivamente del Ministro e del Questore pro-tempore domiciliati in Genova, vl. B. Partigiane 2, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;

per l'annullamento

del decreto cat.A12/2002/Imm.Asi del 15.1.02 recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2002, relatore il Consigliere R. Prosperi, l’Avv. Fiorini per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Signorile per il Ministero dell’Interno;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 15 febbraio 2002 la cittadina macedone di etnia rom Gulten Kadri impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in epigrafe con il quale il Questore di Genova le aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno al tempo rilasciatole per motivi umanitari.

Premetteva in fatto la ricorrente di essere stata inserita in una struttura sociale nel Comune di Mignanego insieme alla sorella a seguito delle violenze subìte in famiglia da parte del padre, di avere seguito corsi di studio e di lavorare regolarmente.

Avverso il provvedimento impugnato, emesso sulla base del parere della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato secondo cui le esigenze di natura umanitaria non erano più sussistenti, la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

Violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 co.5  e co.9 D. Lgs. 25.7.98 n.286 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo le disposizioni rubricate è ammissibile il rinnovo del permesso di soggiorno per altra causa, ove ne sussistano i requisiti, requisiti che l’Amministrazione è tenuta a valutare; nel caso dei permessi per motivi umanitari, anche ai sensi della circolare Min. Interno n.43/98, le Questure devono rilasciare permesso di soggiorno ai sensi dell’art.5 co.3 lett.d) della L. 40/98, ove il richiedente dimostri l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso e di un formale impegno alla sua assunzione ed altrettanto è stato ribadito nei d.P.C.M. 12.5.99 e 1.9.00. Quindi il rimpatrio vincolato al momento dell’esaurirsi della situazione di pericolo che ha causato il permesso di soggiorno umanitario deve essere escluso: la situazione di integrazione della ricorrente non è stata affatto valutata a questo fine dalla Questura di Genova. Inoltre appare totalmente viziato per difetto di motivazione il parere della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, considerato anche che tuttora gravi violazioni dei diritti umani continuano ad essere perpetrate ai danni della collettività rom nella Repubblica macedone.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n.163 del 27 febbraio 2002 questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La ricorrente Kadri Gulten, destinataria di permesso di soggiorno per motivi umanitari nella qualità di profuga balcanica ai sensi del d.P.C.M. 12 maggio 1999 a decorrere dal 20 luglio 2000, nel corso del periodo di permanenza all’inizio consentita, ha avuto modo di inserirsi pienamente nella realtà sociale italiana, seguendo dapprima corsi di studio e di formazione lavorativa, trovando infine occupazione lavorativa stabile in Genova e continuando a frequentare attività ricreativo culturali.

Dunque ha errato la Questura nel negarle il rinnovo del permesso di soggiorno, richiamando il parere contrario della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, parere fondato sul superamento della situazione conflittuale nei Balcani; infatti la ricorrente, nel richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ha depositato presso l’Ufficio Stranieri della Questura tutta la documentazione lavorativa attestante la sua nuova posizione in Italia, documentazione che legittimava ampiamente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Infatti, ai sensi dell’art.5 co.9° del D. Lgs. 5 luglio 1998 n.286, il permesso di soggiorno già rilasciato può essere convertito o rinnovato ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge e dalla normativa di esecuzione: in primo luogo la Kadri ha dimostrato di aver maturato i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed in secondo luogo la sua situazione rientra nelle previsioni di cui al d.P.C.M. 1° settembre 2000. Tale decreto, nel prevedere modalità di rimpatrio dei profughi provenienti dalle zone di guerra nell’area balcanica, ha stabilito all’art.3 l’esclusione dal rimpatrio dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti per poter ottenere in base alla legislazione vigente un permesso di soggiorno per titolo diverso da quello umanitario, appunto la situazione della ricorrente.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, vista la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2002.

Mario AROSIO - Presidente

Raffaele PROSPERI - Consigliere, estensore 
 
 

      Depositato in Segreteria il 8 LUG. 2002 

                                    Il Direttore di Segreteria

                                        (Dott.ssa C. Savino)