N. 0950

ANNO 2003

REG. DEC.

N.1013 Reg. Ric.

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1013 del 2002, proposto da HAVOLI Fahri, rappresentato e difeso dallĠAvv. Massimo MiccichŽ, presso il quale  elettivamente domiciliato in Ancona. alla Via Cardeto, n.3;

contro

- il MINISTERO dellĠINTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

- il QUESTORE della PROVINCIA di ANCONA, non costituito in giudizio;

per lĠannullamento

previa sospensione dellĠesecuzione

- del decreto datato 10.11.2002 adottato dal Questore di Ancona, con cui  stata respinta lĠistanza presentata dal ricorrente cittadino Jugoslavo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, con la contestuale intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 gg. dalla notifica, avvenuta in data 21.11.2002;

- di ogni altro atto al predetto preparatorio, preordinato, presupposto, connesso e conseguente;

- del decreto datato 12.3.2003, adottato dal Questore di Ancona, impugnato con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 18.6.2003, con cui  stata nuovamente respinta lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno in Italia del ricorrente cittadina jugoslavo, a seguito di riesame della sua posizione in esecuzione dellĠOrdinanza cautelare del TAR delle Marche n.480 del 17 dicembre 2002;

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Vista lĠordinanza n.480 del 17 dicembre 2002 di accoglimento dellĠistanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato;

   Visto lĠatto di motivi aggiunti notificato il 16.6.2003 e depositato il successivo 18.6.2003, con cui  stato impugnato il provvedimento del Questore di Ancona datato 12.3.2003, relativo alla reiterata reiezione del rinnovo del permesso di soggiorno in Italia del ricorrente, a seguito del riesame imposto dal Tribunale;

   Vista la nuova domanda di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato con lĠatto di motivi aggiunti;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore, alla camera di consiglio dellĠ8.7.2003, il Consigliere

   Galileo Omero Manzi;

   Udito lĠavv. M. MiccichŽ per la parte ricorrente;

   Accertata la completezza del contraddittorio e dellĠistruttoria;

   Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, in conformitˆ di quanto previsto dallĠart.3, co.1Ħ, della L. 21 luglio 2000, n.205;

   Sentite sul punto le parti costituite;

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe e con il successivo atto di motivi aggiunti indicati in premessa, la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Questore di Ancona ha formalizzato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dellĠoriginario permesso di soggiorno per motivi umanitari a suo tempo rilasciato al ricorrente Sig. Havoli Fahri cittadino Jugoslavo, per motivi straordinari, in occasione dellĠingresso in territorio nazionale in data 23.11.1998, attesa lĠimpossibilitˆ di riconoscere al medesimo lo status di rifugiato politico .

      I provvedimenti impugnati hanno trovato giustificazione nellĠas-serita impossibilitˆ di consentire la permanenza in Italia del ricorrente, a fronte della accertata insussistenza delle accennate ragioni di protezione umanitaria che a suo tempo avevano giustificato il rilascio del primo permesso di soggiorno.

      Secondo il difensore di parte ricorrente, le impugnate determinazioni dellĠAutoritˆ di Polizia risultano illegittime in quanto viziate sotto il profilo della violazione di legge e dellĠeccesso di potere, in primo luogo perchŽ le valutazioni della Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato politico circa la sopravvenuta insussistenza delle ragioni di protezione umanitaria che avevano giustificato il rilascio dellĠoriginario permesso di soggiorno, non sono state preventivamente comunicate allĠinteressato, come previsto dallĠart 7 della legge n.241 del 1990.

      In ogni caso, il comportamento della Questura di Ancona risulta illegittimo, in quanto il ricorrente, alla scadenza del primo permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in data 7.6.1999, con successiva scadenza 30.6.2000, fu rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e , quindi, ha errato lĠAutoritˆ di Polizia nel qualificare lĠatto che ha legittimato la presenza in Italia del ricorrente Sig Havoli Fahri come permesso per motivi umanitari, avendo il medesimo giˆ visto convertito la sua autorizzazione alla permanenza in territorio italiano in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, quindi, in presenza della dimostrata sussistenza del rapporto di lavoro, alla data della richiesta di rinnovo dello stesso, lĠimpugnato provvedimento diniego  da considerare illegittimo.

      Con Ordinanza n.480 del 17 dicembre 2002, il Tribunale ha accolto lĠistanza cautelare di sospensione dellĠesecuzione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame dello stesso da parte dellĠAutoritˆ di Polizia che ha, tuttavia, confermato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno con successivo provvedimento impugnato con lĠatto di motivi aggiunti richiamato in premessa, con il quale la parte ricorrente ha riproposto le stesse censure dedotte con lĠatto introduttivo del giudizio.

      NellĠimminenza della pubblica udienza fissata per la discussione della causa, il Questore di Ancona ha inviato in data 16.6.2003 una nota con la quale ha confermato lĠintervenuto rilascio per un mero errore in favore del ricorrente di un permesso per motivi di lavoro e non per motivi umanitari, come sarebbe dovuto avvenire, determinando nel medesimo un ragionevole convincimento di avere stabilmente  acquisito tale tipo di autorizzazione a permanere in Italia e ,quindi, di potere fare a meno di usufruire dei benefici previsti dal D.L. n. 195 del 2202, convertito in legge 9 ottobre 2002 per la regolarizzazione del lavoro irregolare degli stranieri extracomunitari.

DIRITTO

      Il ricorso  fondato.

      Secondo quanto risulta dagli atti di causa, il Collegio ha potuto rilevare che il ricorrente, cittadino Jugoslavo di nazionalitˆ Kossovara,  entrato in Italia in data 24.10.1998  chiedendo asilo politico ed ottenendo per tale motivo apposito permesso di soggiorno, in attesa che la competente Commissione ministeriale valutasse la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di tale status.

      AllĠesito negativo del relativo procedimento, lĠAutoritˆ di Polizia ebbe a rilasciare al medesimo, in data 22.5.1999, uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari straordinari, ai sensi di quanto previsto dallĠart 2. III comma del D.P.C.M. 12 maggio 1999 di durata annuale per venire incontro alle persone provenienti dalle zone di guerra dellĠarea balcanica.

      Alla scadenza di tale permesso per motivi di protezione temporanea a fini umanitari, il ricorrente ottenne il rilascio di un ulteriore permesso di durata annuale con scadenza 30.6.2000 per motivi  di lavoro subordinato, successivamente prorogato per una durata di due anni.

      In riferimento a quanto precisato, fondate vanno valutate le dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte con il ricorso, poichŽ, al contrario di quanto ritenuto dallĠAmministrazione resistente, il venir meno delle esigenze di protezione umanitaria, non escludeva la possibilitˆ di autorizzare la permanenza in Italia, ad altro titolo del cittadino straniero proveniente dallĠarea balcanica, dal momento che tale facoltˆ, giˆ riconosciuta per i cittadini albanesi giunti in Italia a seguito della crisi socio-politica del loro Paese  dalla Direttiva  del Presidente del Consiglio di Ministri 29 novembre 1997 (pubblicata nella G.U. n.282 serie generale del 3.12.1997),  stata poi estesa a tutti gli stranieri destinatari di misure di protezione temporanea per motivi umanitari provenienti dalle zone di guerra dellĠarea balcanica, secondo quanto previsto dallĠart 3 del D.P.C.M. 1 settembre 2000.

      Donde, indipendentemente dal fatto che, alla data di scadenza, del 30.6.2000, del permesso di soggiorno annuale per motivi di lavoro giustificato da motivi straordinari umanitari, il citato D.P.C.M del settembre 2000 non risultava ancora operativo essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 18.9.2000, non vi  dubbio che con il rilascio in sede di rinnovo di un permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro, lĠAutoritˆ di Polizia ha determinato nellĠinteressato un ragionevole affidamento di avere mutato il titolo che legittimava la sua permanenza in Italia la quale, allo stato degli atti, non risultava pi giustificata da motivi umanitari ma da normali esigenze di lavoro subordinato.

Peraltro, non pu˜ essere neppure ignorato che con il citato D.P.C.M. 1 settembre 2000 (art 3, I comma) la facoltˆ esercitata dalla Questura di Ancona ha trovato una copertura normativa, poichŽ sono stati esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri interessati da misure di protezione temporanea di tipo umanitario i quali risultavano in possesso dei requisiti per potere ottenere, ai sensi della vigente legislazione in materia di immigrazione, un permesso di soggiorno ad altro titolo.

      Per cui, con riferimento a tale accennata previsione normativa, il permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro rilasciato al ricorrente in data 26.7.2000, ancorchŽ adottato in carenza di un presupposto di legittimitˆ,  risultato conforme al sopravvenuto quadro regolamentare che ha determinato una sorta di sanatoria o convalida retroattiva del titolo di riferimento; tanto pi che, se alla data di operativitˆ di tal D.P.C.M. (18.9.2000), il ricorrente non fosse stato ancora rimpatriato dopo la scadenza del permesso di soggiorno (30.6.2000) egli avrebbe avuto comunque titolo al rilascio di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato , sussistendone i presupposti.

      Con riferimento alle considerazioni svolte, lĠatto impugnato  da valutare illegittimo, in quanto muove dallĠerroneo presupposto che il permesso di soggiorno per il quale era stata avanzata richiesta di rinnovo, risultava giustificato ancora da motivi umanitari, mentre, come si avuto modo di dimostrare, lo stesso era da considerare come un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non solo perchŽ qualificato tale, seppure erroneamente dalla Questura, ma soprattutto perchŽ conforme a quanto espressamente previsto dallĠart 3 del D.P.C.M. 1 settembre 2000 in materia di trasformazione degli originari permessi per motivi di protezione umanitaria in permessi di soggiorno di diverso titolo.

      PoichŽ negli impugnati provvedimenti di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a favore del ricorrente non si mette in dubbio la sussistenza delle condizioni di lavoro subordinato del medesimo ed il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per la sua permanenza in Italia, bisogna concludere per lĠaccoglimento del ricorso, cui consegue lĠannullamento degli atti con il medesimo impugnati ed il riconoscimento della legittima pretesa del deducente a vedersi rinnovato il permesso di soggiorno in Italia negato invece con gli atti oggetto di gravame.

      Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

      Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per lĠeffetto annulla i provvedimenti con il medesimo impugnati.

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ ammini-strativa.

      Cos“ deciso in Ancona, nella camera di consiglio dellĠ8.7.2003, con lĠintervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere

Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere est. 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno -6 AGO. 2003

      Ancona, -6 AGO. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE