Ric. n. 2833/2002                                                               Sent. n.487/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente, relatore

         Claudio Rovis                           Consigliere

         Mauro Springolo                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex articolo 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dallarticolo 9, comma

primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso n. 2833/2002 proposto da HOXHA FERIX, rappresentato e difeso dallavv.to Alfredo Piscicelli con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Cappuccina n. 10/A, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Venezia del 26.10.2002 n. 246/02/Div. Amm.va e Soc. Cat. A12.02/Uff. Immigrazione, notificato il 25.11.2002, con il quale stata respinta listanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonch della nota della Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico del 22.10.2002 n. 5040, e della circolare del Ministero dellInterno n. 300/C/2001/1288/D/12.241.5/1^ Div. del 28.9.2001.

Visto il ricorso, notificato il 20.12.2002 e depositato  presso la Segreteria il 30.12.2002 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 (relatore il Presidente Umberto Zuballi) lavv.to Piscicelli per il ricorrente;

 Rilevata, ai sensi dellarticolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dallarticolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul  punto le  parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino yugoslavo di etnia albanese, fa presente di aver ottenuto il suo tempo un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Considera illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per violazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del primo settembre del 2000, che consente la permanenza in Italia dei soggetti ammessi a titolo umanitario, purch sussistano i requisiti per concedere loro il permesso ad altro titolo.

Si tratta appunto della situazione in cui si trova il ricorrente, che possiede tutti gli altri requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno.

D I R I T T O

Fondata appare la censura di violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto la normativa attualmente vigente consente il rinnovo del permesso gi rilasciato a titolo umanitario per altri diversi motivi, compreso quello di svolgimento di attivit lavorativa, beninteso ove ne sussistano i presupposti di legge.

Pertanto l'amministrazione, prima di procedere al diniego, avrebbe dovuto valutare la possibilit di concedere il permesso al ricorrente a diverso titolo, accertando la sussistenza dei necessari presupposti di legge.

Quanto fino qui indicato risulta sufficiente ad accogliere il ricorso e annullare il diniego impugnato, salvi i provvedimenti che l'amministrazione vorr, nella sua discrezionalit, adottare, tenendo conto della presente pronuncia.

Vi sono validi motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario