Ric. n. 2680/02                                                               Sent. n. 3025/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Umberto Zuballi                       - Presidente relatore

Italo Franco                               - Consigliere

Riccardo Savoia                       - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2680/02 di Jaha Xhevat, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Pachi e Nicola Tella, con elezione di domicilio presso il loro studio, in Venezia Mestre, via Ospedale 9;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi;

PER

l’annullamento del provvedimento della Questura di Venezia, datato 26 ottobre 2002 e notificato il 19 novembre 2002 recante il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno;

     Visto il ricorso, notificato il 5 dicembre 2002 e depositato presso la Segreteria il 9 dicembre 2002 con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

Vista in particolare l’ordinanza di questo TAR n. 786 del 2002 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente;

     Udito, nella pubblica udienza del 14 maggio 2003 - relatore il presidente Zuballi – l’avvocato Tella per il ricorrente.

     Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, cittadino jugoslavo di etnia albanese, proveniente dal Kossovo, aveva a suo tempo presentato istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico, rifiutato dall'apposita commissione. Successivamente otteneva un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie; sennonché l'istanza di rinnovo veniva rigettata.

A sostegno del ricorso deduce la violazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dell'articolo 3 della legge 241 del '90 per difetto di motivazione e comunicazione in lingua conosciuta.

Deduce poi la violazione dell’articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri primo settembre 2000 e violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del '98, motivazione insufficiente.

Il ricorrente era in possesso dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, possedendo un regolare lavoro.

Deduce infine la violazione dell'articolo 19 del d lvo 286 del 1998, in quanto il ricorrente è coniugato e convivente con un soggetto che non può essere allontanato dall'Italia.

DIRITTO

Il presente ricorso merita accoglimento.

Invero, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tar, il venir meno delle ragioni che avevano consentito il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo umanitario ad un soggetto proveniente dall'ex Yugoslavia non comporta automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, soprattutto laddove, come nel caso in esame, sussistano i requisiti per concedere il permesso stesso ad altro titolo.

In altre parole, era obbligo dell'amministrazione valutare la situazione complessiva del ricorrente e verificare se vi erano gli estremi per concedergli un permesso di soggiorno a titolo lavorativo, anziché umanitario, per il quale ultimo le ragioni sono nel frattempo fortunatamente venute meno.

Quanto alla notifica dell'atto in una lingua sconosciuta al ricorrente, non appare credibile che lo stesso, da numerosi anni in Italia, non comprenda l’idioma del nostro Paese.

Per tutte le su indicate ragioni il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato va annullato, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa,

lo accoglie

come da motivazione.

Condanna il Ministero alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio a favore del ricorrente , che liquida in complessivi €. 2.000,00 (euro due mila/00), esclusi IVA e CAP.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 14 maggio 2003.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione