2857/03 CRON.
561/03 R.R.
TRIBUNALE DI PADOVA II^ SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario designato,
a scioglimento della riserva assunta alludienza del
17 luglio 2003;
letto il ricorso proposto dalla sig. BAHAMI ATIQA, con
il patrocinio dellavv. Tallarico del foro di Padova, depositato in data
8.7.2003, rubricato al n. 561/03 R.R.; inteso ad ottenere il
ricongiungimento con la madre Hami Mina, nata ad Onled MHamed (Marocco) il
21.1.1952 e residente in Ben Ahmed (Marocco);
- rilevato che il provvedimento del Consolato Generale
dItalia di Casablanca, impugnato dalla ricorrente, non ha rigettato o negato
il visto dingresso richiesto a favore della madre Hami Mina, per la quale la
ricorrente ha ottenuto nulla osta della Questura di Padova in data 7 ottobre
2002, ma ha disposto, in virt di disposizioni emanate dal Ministero degli
Esteri e degli Interni Italiano, la verifica delle condizioni che hanno
determinato il rilascio del nulla osta da parte della Questura Italiana a
partire dal maggio 2003, allorch il medesimo abbia una data retroattiva
superiore ai sei mesi.
Tra laltro il Consolato, invitando la generalit dei
soggetti a presentare una nuova domanda, assicura che gli interessi saranno
convocati quanto prima possibile. Lattivit istituzionale, in funzione della
quale si svolge lazione dei Consolati allestero, che sono articolazioni del
Ministero degli Interni, corrisponde ad obiettivi concreti che lordinamento
disimpegna, in attuazione alla Costituzione ed in base a scelte politiche. Tali
obiettivi variano col mutare delle ideologie e degli indirizzi politici. La
nuova legge 189/2002 ha modificato la normativa in materia di immigrazione,
ponendo importanti limitazioni. Una restrizione attiene proprio ai genitori a
carico, per i quali previsto il ricongiungimento solo qualora non abbiano
altri figli nel paese dorigine. Lart. 29 del Testo Unico, cos come
modificato, alla lettera c) consente la possibilit di ricongiungimento con i
genitori ultrasessantacinquenni, qualora questi non abbiano altri figli nel
paese dorigine, in grado di provvedervi.
- rilevato che la madre della ricorrente, nata nel
1952, ha let di 51 anni, viene esclusa tale fattispecie prevista dalla
lettera c) dellart. 29 T.U.; ma si rende necessaria la prova documentale, o
quanto meno di uno stato di famiglia, che escluda lesistenza di altri figli
nel paese dorigine, secondo la lettera della legge. Cos come listante ha
presentato latto di nascita, che fornisce la prova della propria maternit,
individuando il nome della madre, ed ha fornito la prova che, senza alcun
dubbio alcuno, ha provveduto ad inviare denaro nel paese dorigine, atteso che
risultano ricevute dal novembre del 1994.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la
competente Questura di Padova ha eseguito, come dovuto, la verifica della
sussistenza delle sole condizioni di fatto afferenti alla posizione in Italia
della ricorrente Bahami Atiqa, ma che soltanto lautorit consolare locale pu
procedere allaccertamento in ordine alle condizioni soggettive previste dal
disposto normativo ed utilizzare elementi di fatto riscontrabili solo in loco,
quali ad esempio la convivenza o meno della persona della quale viene chiesto
il ricongiungimento, con altre persone, ed il suo consenso.
-
ritenuto pertanto
che non possa essere censurato, sotto il profilo della legittimit, il
provvedimento di riesame delle istanze di visto, chiesto dallAmbasciata
Italiana di Casablanca, che a causa dellaffluenza del fenomeno immigratorio
tenuta ad osservare disposizioni che rientrano nellambito delle competenze
funzionali alla stessa riservate;
P.Q.M.
respinge il ricorso presentato in data 8.7.2003 da BAHAMI ATIQA.
Si comunichi.
Padova, 27 agosto 2003
Dott.ssa
Mara Cinefra