2857/03 CRON.

         561/03 R.R.

 

TRIBUNALE DI PADOVA II^ SEZIONE CIVILE

 

 

Il Giudice Onorario designato,

a scioglimento della riserva assunta alludienza del 17 luglio 2003;

letto il ricorso proposto dalla sig. BAHAMI ATIQA, con il patrocinio dellavv. Tallarico del foro di Padova, depositato in data 8.7.2003, rubricato al n. 561/03 R.R.; inteso ad ottenere il ricongiungimento con la madre Hami Mina, nata ad Onled MHamed (Marocco) il 21.1.1952 e residente in Ben Ahmed (Marocco);

- rilevato che il provvedimento del Consolato Generale dItalia di Casablanca, impugnato dalla ricorrente, non ha rigettato o negato il visto dingresso richiesto a favore della madre Hami Mina, per la quale la ricorrente ha ottenuto nulla osta della Questura di Padova in data 7 ottobre 2002, ma ha disposto, in virt di disposizioni emanate dal Ministero degli Esteri e degli Interni Italiano, la verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio del nulla osta da parte della Questura Italiana a partire dal maggio 2003, allorch il medesimo abbia una data retroattiva superiore ai sei mesi.

Tra laltro il Consolato, invitando la generalit dei soggetti a presentare una nuova domanda, assicura che gli interessi saranno convocati quanto prima possibile. Lattivit istituzionale, in funzione della quale si svolge lazione dei Consolati allestero, che sono articolazioni del Ministero degli Interni, corrisponde ad obiettivi concreti che lordinamento disimpegna, in attuazione alla Costituzione ed in base a scelte politiche. Tali obiettivi variano col mutare delle ideologie e degli indirizzi politici. La nuova legge 189/2002 ha modificato la normativa in materia di immigrazione, ponendo importanti limitazioni. Una restrizione attiene proprio ai genitori a carico, per i quali previsto il ricongiungimento solo qualora non abbiano altri figli nel paese dorigine. Lart. 29 del Testo Unico, cos come modificato, alla lettera c) consente la possibilit di ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni, qualora questi non abbiano altri figli nel paese dorigine, in grado di provvedervi.

- rilevato che la madre della ricorrente, nata nel 1952, ha let di 51 anni, viene esclusa tale fattispecie prevista dalla lettera c) dellart. 29 T.U.; ma si rende necessaria la prova documentale, o quanto meno di uno stato di famiglia, che escluda lesistenza di altri figli nel paese dorigine, secondo la lettera della legge. Cos come listante ha presentato latto di nascita, che fornisce la prova della propria maternit, individuando il nome della madre, ed ha fornito la prova che, senza alcun dubbio alcuno, ha provveduto ad inviare denaro nel paese dorigine, atteso che risultano ricevute dal novembre del 1994.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la competente Questura di Padova ha eseguito, come dovuto, la verifica della sussistenza delle sole condizioni di fatto afferenti alla posizione in Italia della ricorrente Bahami Atiqa, ma che soltanto lautorit consolare locale pu procedere allaccertamento in ordine alle condizioni soggettive previste dal disposto normativo ed utilizzare elementi di fatto riscontrabili solo in loco, quali ad esempio la convivenza o meno della persona della quale viene chiesto il ricongiungimento, con altre persone, ed il suo consenso.

-       ritenuto pertanto che non possa essere censurato, sotto il profilo della legittimit, il provvedimento di riesame delle istanze di visto, chiesto dallAmbasciata Italiana di Casablanca, che a causa dellaffluenza del fenomeno immigratorio tenuta ad osservare disposizioni che rientrano nellambito delle competenze funzionali alla stessa riservate;

P.Q.M.

respinge il ricorso presentato in data 8.7.2003 da BAHAMI ATIQA.

Si comunichi.

Padova, 27 agosto 2003

IL GIUDICE ONORARIO

Dott.ssa Mara Cinefra