2841/03 CRON.
533/03
R.R.
Il Giudice Onorario designato nel procedimento n.
533/03 R.R.,
a scioglimento della riserva assunta alludienza del
10 luglio 2003;
- letto il ricorso presentato da EZZINE ABDELLAH, con il patrocinio dellavv. Tallarico del foro di Padova, avverso il provvedimento del Consolato Generale dItalia in Casablanca (Marocco), con il quale ha negato il rilascio del visto dingresso in italia in favore di BOUIRROU KHADIJA, moglie del ricorrente;
- esaminata la documentazione prodotta ed in
particolare latto di matrimonio, regolarmente registrato in Marocco e tradotto
in lingua italiana;
- verificata la sussistenza di alcuni dei presupposti
richiesti dallart. 29 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 286 del
1998, cos come modificato dalla L. 189/2002. Manca infatti la prova
documentale che dimostri lesistenza di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale (art. 29 lett. a ), e ci indipendentemente
dallintervenuto rilascio del nulla osta da parte della Questura di padova,
atteso che, come risulta da dichiarazione in atti, lattuale famiglia del
ricorrente composta oltre che dalla moglie Bourrou Khadija, anche dai figli
Badr nato nel 1993 e Chaanki nato nel 1995.
- rilevato altres dalla documentazione prodotta
che di fatto non intervenuto un provvedimento di rigetto del visto
dingresso, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
bens un avviso pubblico al rilevante numero di destinatari, individuati ab
initio dal rilascio di nulla osta, da parte delle Questure Italiane, per
ricongiungimento familiare. Tale avviso invita coloro che sono gi in possesso
di nulla osta, a presentare una nuova domanda corredata da una documentazione
aggiornata, sulle condizioni economiche ed alloggiative del richiedente,
assicurando (v. punto 4) che dopo tali adempimenti, linteressato verr
convocato quanto prima.
Sicuramente va tutelata e garantita lunit familiare
degli stranieri, nel rispetto dei diritti inviolabili delluomo, riconosciuti
dalla ns/Costituzione, ma al di l della considerazione che il diritto al
ricongiungimento familiare un diritto fondamentale del ricorrente, non vanno
dimenticate le misure da adottare per rendere operativo tale diritto, nel
rispetto di altri interessi costituzionalmente rilevanti e di esigenze di
ordine pubblico e pubblica sicurezza. La legge 189/2002 ha infatti apportato
modifiche sostanziali alla disciplina del ricongiungimento, richiedendo non
soltanto condizioni reddituali e la disponibilit di un alloggio che rientri
nei parametri minimi, onde consentire effettivit al diritto di sopravvivenza
del nucleo familiare, ma ha dettato puntuali e rigorosi requisiti riguardanti lintero
nucleo familiare, lasciando al centro dellattenzione, con riferimento
allunit familiare, il superiore interesse dei minori (v. art. 28 T.U. 1998).
Non dato conoscere perch il ricorrente abbia
chiesto il nulla osta ed il pedissequo visto per la sola moglie e non
contemporaneamente anche per i due figli, di cui ha dichiarato essere padre,
che attualmente vivono sempre secondo quanto comunicato in Casablanca con
la madre, e nellipotesi di ricongiungimento di questultima con il ricorrente,
saranno affidati alla nonna ed alla zia.
- ritenuto che il superiore interesse dei minori coincide con il superiore interesse dello Stato a dare attuazione al diritto allunit familiare, favorendo con carattere di priorit le esigenze dei minori, che sino allet di 14 anni seguono la condizione giuridica del genitore con il quale convivono;
- che di fatto, il ricorrente ha gi presentato in
data 27.5.2003 istanza alla Questura di Padova, ottenendo la convocazione per
il 2.9.2003 per il ricongiungimento familiare, si presume dei figli;
- ritenuto che, contrariamente a quanto sollecitato
nel ricorso, il giudice onorario non tenuto ad esercitare un potere di
annullamento dellazione amministrativa, atteso che non pu sostituirsi alla
Pubblica Amministrazione, ma chiamato ad accertare la legittimit o meno del
provvedimento della stessa;
- ritenuto che nel caso di specie, il Consolato
Generale dItalia di Casablanca (Marocco) ha semplicemente differito il
provvedimento, consentendo quindi al ricorrente, che ha gi presentato istanza
di nulla osta per i figli, di riproporre, nel termine gi concordato con la
Questura di Padova, una nuova istanza intesa ad ottenere contemporaneamente il
nulla osta e quindi successivamente il visto, sia per i figli che per la
moglie, senza creare alcun pregiudizio ai minori, che verrebbero
inopportunamente abbandonati dalla madre, alle cui cure attualmente sono
affidati; anche se per il solo periodo necessario allottenimento del loro
ricongiungimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso presentato in data 25.6.2003 da EZZINE ABDELLAH.
Si comunichi.
Padova, 25 agosto 2003
Dott.ssa
Mara Cinefra