2841/03 CRON.

          533/03 R.R.

 

TRIBUNALE DI PADOVA II^ SEZIONE CIVILE

 

Il Giudice Onorario designato nel procedimento n. 533/03 R.R.,

a scioglimento della riserva assunta alludienza del 10 luglio 2003;

- letto il ricorso presentato da EZZINE ABDELLAH, con il patrocinio dellavv. Tallarico del foro di Padova, avverso il provvedimento del Consolato Generale dItalia in Casablanca (Marocco), con il quale ha negato il rilascio del visto dingresso in italia in favore di BOUIRROU KHADIJA, moglie del ricorrente;

- esaminata la documentazione prodotta ed in particolare latto di matrimonio, regolarmente registrato in Marocco e tradotto in lingua italiana;

- verificata la sussistenza di alcuni dei presupposti richiesti dallart. 29 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, cos come modificato dalla L. 189/2002. Manca infatti la prova documentale che dimostri lesistenza di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale (art. 29 lett. a ), e ci indipendentemente dallintervenuto rilascio del nulla osta da parte della Questura di padova, atteso che, come risulta da dichiarazione in atti, lattuale famiglia del ricorrente composta oltre che dalla moglie Bourrou Khadija, anche dai figli Badr nato nel 1993 e Chaanki nato nel 1995.

- rilevato altres dalla documentazione prodotta che di fatto non intervenuto un provvedimento di rigetto del visto dingresso, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, bens un avviso pubblico al rilevante numero di destinatari, individuati ab initio dal rilascio di nulla osta, da parte delle Questure Italiane, per ricongiungimento familiare. Tale avviso invita coloro che sono gi in possesso di nulla osta, a presentare una nuova domanda corredata da una documentazione aggiornata, sulle condizioni economiche ed alloggiative del richiedente, assicurando (v. punto 4) che dopo tali adempimenti, linteressato verr convocato quanto prima.

Sicuramente va tutelata e garantita lunit familiare degli stranieri, nel rispetto dei diritti inviolabili delluomo, riconosciuti dalla ns/Costituzione, ma al di l della considerazione che il diritto al ricongiungimento familiare un diritto fondamentale del ricorrente, non vanno dimenticate le misure da adottare per rendere operativo tale diritto, nel rispetto di altri interessi costituzionalmente rilevanti e di esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La legge 189/2002 ha infatti apportato modifiche sostanziali alla disciplina del ricongiungimento, richiedendo non soltanto condizioni reddituali e la disponibilit di un alloggio che rientri nei parametri minimi, onde consentire effettivit al diritto di sopravvivenza del nucleo familiare, ma ha dettato puntuali e rigorosi requisiti riguardanti lintero nucleo familiare, lasciando al centro dellattenzione, con riferimento allunit familiare, il superiore interesse dei minori (v. art. 28 T.U. 1998).

Non dato conoscere perch il ricorrente abbia chiesto il nulla osta ed il pedissequo visto per la sola moglie e non contemporaneamente anche per i due figli, di cui ha dichiarato essere padre, che attualmente vivono sempre secondo quanto comunicato in Casablanca con la madre, e nellipotesi di ricongiungimento di questultima con il ricorrente, saranno affidati alla nonna ed alla zia.

- ritenuto che il superiore interesse dei minori coincide con il superiore interesse dello Stato a dare attuazione al diritto allunit familiare, favorendo con carattere di priorit le esigenze dei minori, che sino allet di 14 anni seguono la condizione giuridica del genitore con il quale convivono;

- che di fatto, il ricorrente ha gi presentato in data 27.5.2003 istanza alla Questura di Padova, ottenendo la convocazione per il 2.9.2003 per il ricongiungimento familiare, si presume dei figli;

- ritenuto che, contrariamente a quanto sollecitato nel ricorso, il giudice onorario non tenuto ad esercitare un potere di annullamento dellazione amministrativa, atteso che non pu sostituirsi alla Pubblica Amministrazione, ma chiamato ad accertare la legittimit o meno del provvedimento della stessa;

- ritenuto che nel caso di specie, il Consolato Generale dItalia di Casablanca (Marocco) ha semplicemente differito il provvedimento, consentendo quindi al ricorrente, che ha gi presentato istanza di nulla osta per i figli, di riproporre, nel termine gi concordato con la Questura di Padova, una nuova istanza intesa ad ottenere contemporaneamente il nulla osta e quindi successivamente il visto, sia per i figli che per la moglie, senza creare alcun pregiudizio ai minori, che verrebbero inopportunamente abbandonati dalla madre, alle cui cure attualmente sono affidati; anche se per il solo periodo necessario allottenimento del loro ricongiungimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso presentato in data 25.6.2003 da EZZINE ABDELLAH.

Si comunichi.

Padova, 25 agosto 2003

IL GIUDICE ONORARIO

Dott.ssa Mara Cinefra