(Gabriella Apollonio, Sergio Briguglio 31/8/2003)

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 189/02 IN MATERIA DI ASILO, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Art. 2

 

L’ufficio di polizia di frontiera prende nota delle generalita’ del richiedente e lo invita a eleggere domicilio. Se non vi sono motivi ostativi, autorizza il richiedente a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla questura stessa copia della domanda. Se l’ingresso nel territorio nazionale avviene in un luogo privo di posto di frontiera, il compito dell’ufficio di polizia di frontiera e’ svolto dalla questura.

 

La questura, se la domanda non risulta irricevibile a causa di uno dei motivi di inammissibilita’, redige verbale delle dichiarazioni del richiedente, cui e’ allegata la documentazione presentata o acquisita d’ufficio.

 

La questura, salvo che nei casi in cui si debba dar luogo a trattenimento obbligatorio, avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda.

 

Nei casi in cui si deve dar luogo a trattenimento, il questore dispone l’invio del richiedente nel centro di identificazione ovvero nel CPT. Altrimenti, il questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della dutata di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale[1].

 

In caso di richiedente minore non accompagnato e’ informato il Tribunale per i minorenni, ai fini dell’adozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e all’accoglienza del minore, e il Comitato per i minori stranieri; la procedura e’ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni); il tutore conferma la domanda e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento.

 

La questura consegna al richiedente un opuscolo redatto in lingua a lui comprensibile o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dell’interessato, contenente le informazioni relative alle fasi della procedura, ai diritti e doveri del richiedente asilo, alle modalita’ per ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali, il recapito dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela di rifugiati e richiedenti asilo.

 

 

Art. 3

 

Il provvedimento con cui si dispone il trattenimento del richiedente nel centro di identificazione e’ comunicato in lingua a lui comprensibile o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dell’interessato, e, nei casi di trattenimento non obbligatorio, stabilisce il periodo massimo di trattenimento, comunque < 20 gg.

 

Al richiedente trattenuto e’ rilasciato, dalla questura, un attestato che lo qualifica come richiedente asilo trattenuto nel centro di identificazione o nel CPT.

 

Il richiedente trattenuto e’ informato della possibilita’ di prendere contatto con l’ACNUR in ogni fase della procedura e della normativa relativa a visite e permanenza nel centro.

 

Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora conclusa, ovvero qualora sia scaduto il termine fissato per il trattenimento non obbligatorio o siano cessate l’esigenze che l’hanno motivato, lo straniero e’ dimesso dal centro di identificazione o dal CPT; a lui e’ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della dutata di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale[2].

 

 

Art. 4

 

Le comunicazioni al richiedente asilo relative al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato sono effettuate in lingua a lui comprensibile o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dell’interessato.

 

 

Art. 5

 

Sono istituiti centri di identificazione in sette province, individuate con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta’. La chiusura di tali centri o l’apertura di nuovi possono essere stabilite, anche temporaneamente, dal Ministro dell’interno, con decreto, in caso di necessita’.

 

 

Art. 6

 

I centri di identificazione dispongono di locali per i lavori della Commissione territoriale e per lo svolgimento di attivita’ ricreative, di studio e di culto.

 

 

Art. 7

 

Il prefetto puo’ affidare, in convenzione, la gestione del centro a enti locali o ad enti pubblici o privati attivi nel campo dell’assistenza a richiedenti asilo o immigrati o in quello dell’assistenza sociale.

 

La convenzione prevede

-       un livello di preparazione adeguato in capo al direttore del centro e al personale

-       servizi di ricezione e registrazione dei richiedenti e di vigilanza continua del centro

-       presenza di personale sufficiente per il buon funzionamento del centro

-       l’effettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione legale

-       comunicazione alla prefettura, al Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli eventuali allontanamenti non autorizzati

-       l’obbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche dopo le loro dimissioni dal centro

-       la realizzazione delle attivita’ e dei servizi necessari per la tutela della dignita’ e del diritto alla riservatezza degli ospiti

 

La prefettura presenta al Mininterno una relazione annuale sul funzionamento del centro.

 

 

Art. 8

 

Nel centro sono assicurati

-       una qualita’ della vita tale da garantire salute e dignita’ degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze dei nuclei familiari e dei soggetti particolarmente vulnerabili)

-       visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte dei rappresentanti dell’ACNUR e delle organizzazioni di tutela autorizzate dal Ministero dell’interno, dei legali dei richiedenti trattenuti, dei familiari e dei cittadini italiani[3] per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto (previa autorizzazione da parte della prefettura).

 

 

Art 9

 

E’ garantita la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne, salvo il caso di nuclei familiari[4].

 

E’ consentita l’uscita quotidiana dal centro di identificazione, previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilita’ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 10-17.

 

Salvo che nei casi di trattenimento obbligatorio, e’ possibile ottenere dalla prefettura, su richiesta adeguatamente motivata, l’autorizzazione per un allontanamento dal centro per un periodo diverso da quello di uscita quotidiana o di durata superiore, purche’ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata. Il diniego motivato e’ comunicato al richiedente in lingua a lui comprensibile o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dell’interessato

 

Il richiedente asilo e’ informato sulle disposizioni concernenti la vita nel centro, le possibilita’ di allontanamento, le conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata, mediante un opuscolo (redatto in lingua comprensibile al richiedente o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dell’interessato) consegnato all’atto dell’ingresso nel centro. Analoga informazione e’ fornita, all’occorrenza, anche dagli interpreti presenti nel centro.

 

 

Art. 10

 

Al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dall’art. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; all’interno dei centri con piu’ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica.

 

 

Art. 11

 

I rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale nel settore sono autorizzati dal prefetto (con il contestuale invito a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti) all’ingresso nei centri negli orari e nei locali stabiliti per le visite.

 

Gli enti locali e il servizio centrale affidato all’ANCI possono attivare nei centri, previa autorizzazione da parte del prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico e di informazione su programmi di rimpatrio volontario.

 

 

Art. 12

 

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella circoscrizione territoriale corrispondente, e per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri che hanno sede in tale circoscrizione):

-       Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige

-       Milano (per Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

-       Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

-       Foggia (per la Puglia)

-       Crotone (per Calabria e Basilicata)

-       Trapani (per le province di Agrigento,  Trapani, Palermo, Messina, Enna)

-       Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania).

 

I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire, prima di cominciare a svolgere la loro funzione, un corso di formazione organizzato dalla Commissione nazionale.

 

L’istituzione di altre Commissioni territoriali, la soppressione di quelle esistenti e la modifica delle corrispondenti circoscrizioni possono essere disposte con decreto del Ministro dell’interno.

 

In caso di necessita’, il Ministro dell’interno puo’ stabilire con decreto l’istituzione di una o piu’ commissioni territoriali straordinarie in una circoscrizione territoriale (con analoga composizione, e membri scelti tra quelli effettivi o supplenti delle commissioni territoriali ordinarie); le domande da esaminare sono assegnate alla Commissione straordinaria dal presidente di quella ordinaria.

 

Nelle province in cui sono istituiti sia un centro di identificazione sia una Commissione territoriale, il prefetto puo’ destinare locali del centro a sede degli uffici della Commissione.

 

 

Art. 13

 

La convocazione per l’audizione e’ comunicata dalla questura territorialmente competente. L’audizione puo’ essere rinviata per condizioni di salute del richiedente asilo debitamente certificate o su richiesta dell’interessato basata su gravi e fondati motivi. La mancata comunicazione e la mancata presentazione all’audizione non impediscono alla Commissione di assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile.

 

 

Art. 14

 

L’audizione e’ personale e ha luogo in ambiente non aperto al pubblico. Dell’audizione e’ redatto verbale.

 

Il richiedente asilo puo’ esprimersi nella propria lingua o in altra lingua a lui nota. Se necessario e’ nominato un interprete.

 

La Commissione adotta le misure necessarie per la riservatezza dei dati relativi all’identita’ dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione di soggetti particolarmente vulnerabili.

 

L’audizione dei minori e’ effettuata in presenza di chi esercita la potesta’ del minore[5]. La Commissione territoriale puo’ disporre, con provvedimento motivato non impugnabile, di non procedere all’audizione del minore se la ritiene non necessaria.

 

 

Art. 15

 

La Commissione territoriale e’ validamente costituita con la maggioranza dei suoi membri. Decide a maggioranza dei presenti.

 

La Commissione territoriale, entro tre giorni feriali successivi all’audizione, adotta con atto scritto e motivato, comunicato all’interessato con le informazioni sulle modalita’ di impugnazione e sulle possibilita’ di chiedere il riesame e la sospensione dell’allontanamento, una delle decisioni seguenti:

-       riconosce lo status di rifugiato

-       rigetta la domanda

-       rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

 

Allo straniero cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, la Commisisone territoriale rilascia apposito certificato.

 

Lo straniero cui venga negato il riconoscimento dello status di rifugiato e’ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo; il questore[6] provvede a espellere lo straniero

-       con intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento[7]

-       con accompagnamento immediato negli altri casi.

 

 

Art. 16

 

Il richiedente asilo trattenuto in un centro di identificazione puo’ chiedere il riesame della decisione negativa assunta dalla Commisisone territoriale[8], entro 5 gg. da tale decisione. In attesa del riesame il richiedente rimane trattenuto nel centro di identificazione[9].

 

La richiesta deve avere ad oggetto elementi determinanti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sopravvenuti o non adeguatamente valutati in prima istanza.

 

Il presidente della Commissione territoriale, valutata la non manifesta infondatezza[10] della richiesta di riesame, chiede, entro 3 gg. dalla presentazione della richiesta, al presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un suo membro.

 

La Commissione territoriale integrata procede a nuova audizione se richiesto dal membro della Commissione nazionale.

 

La Commissione decide con provvedimento motivato[11], comunicato all’interessato nelle 48 ore successive e contro cui e’ ammesso ricorso, entro 5 gg. dalla comunicazione, al Tribunale ordinario.

 

 

Art. 17

 

Il richiedente asilo che abbia presentato ricorso contro la decisione negativa in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato puo’ chiedere al prefetto competente per il provvedimento di espulsione l’autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato fino a decisione sul ricorso. In attesa della decisione sulla richiesta, lo straniero e’ trattenuto nel CPT.

 

La richiesta e’ presentata per iscritto, sulla base di fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a  motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dell’interessato sul territorio dello Stato. La richiesta e’ accolta se la motivazione e’ valida e se non sussiste il pericolo che lo straniero si sottragga all’eventuale successivo allontanamento.

 

Il prefetto decide entro 5 gg. con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente in lingua a lui comprensibile o, se questo non e’ possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dell’interessato. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita’ di permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

 

In caso di autorizzazione, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata < 60 gg., rinnovabile se il prefetto ritiene che persistano le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

 

 

Art. 18

 

La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Mininterno.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla nomina dei membri e all’eventuale articolazione in sezioni, entro 30 gg. dalla pubblicazione in G.U. del regolamento.

 

 

Art. 19

 

La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo (anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle domande e per l’applicazione dell’art. 5, co. 6, T.U.), coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali, raccolta di dati statistici, monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre l’istituzione di nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali straordinarie), collaborazione con le altre istituzioni competenti, consulenza per l’eventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

 

Art. 20

 

I casi di cessazione e revoca dello status di rifugiato sono istruiti dalle questure competenti per territorio ed esaminati dalla Commissione nazionale.

 

La convocazione per l’eventuale audizione (se ritenuta necessaria) e’ notificata tramite la questura competente per territorio. E’ possibile un solo rinvio, su richiesta dell’interessato, per motivi di salute[12] o per altri motivi debitamente certificati e documentati. La Commissione nazionale decide entro 30 gg. dall’audizione.

 

In caso di mancata presentazione senza che sia stato chiesto il rinvio, la Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso

 

 

Art. 21

 

Le domande d’asilo presentate prima della data di entrata in vigore del Regolamento sono esaminate, in base alla disciplina precedentemente vigente, da una sezione speciale della Commissione nazionale appositamente istituita.

 

Il regolamento entra in vigore 120 gg. dopo la pubblicazione in G.U. Nei 30 gg. successivi alla pubblicazione vengono nominati i componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale. Nei 30 gg. successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

 

Entro 90 gg. dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede all’adozione delle linee-guida per la valutazione delle domande e per l’applicazione dell’art. 5, co. 6, T.U.

 

 

 

 

 



[1] Ricorsi esclusi.

[2] Ricorsi esclusi.

[3] Non ammessa la visita di stranieri regolarmente soggiornanti!

[4] Garantiti spazi propri?

[5] Senza diritto di intervento?

[6] Dovrebbe essere il prefetto.

[7] Assurdo. Dovrebbe essere applicato piuttosto l’invito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini.

[8] La Legge 189/02 limita la possibilita’ di riesame al caso di decisione assunta in base alla procedura semplificata.

[9] Si assume che il trattenimento sia in corso – condizione non richiesta dalla Legge 189/02.

[10] Valutazione basata su criteri non individuati.

[11] La Legge 189/02 impone un termine di 10 gg. per la nuova decisione.

[12] In caso di gravi motivi di salute, non dovrebbe essere necessaria un’esplicita richiesta.