Novità europa – 30 agosto ’04
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a cura di Chiara Favilli
Sentenza della corte del 29 aprile 2004, C-482/01 e C-493/01 Orfanopoulos e Land Baden-Württemberg, (causa C-482/01), e Raffaele Oliveri e Land Baden-Württemberg (causa C-493/01). La Corte ha affermato “che, allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di circolare e di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato. Ciò discende, da un lato, dalle disposizioni in tema di libera circolazione delle persone e dei servizi contenute nel titolo III della terza parte del Trattato, ossia gli artt. 39 CE, 43 CE, ,46 CE, 49 CE e 55 CE, nonché dalle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione e, dall'altro, dalle disposizioni della seconda parte del Trattato, in particolare dall'art. 18 CE, il quale, pur conferendo ai cittadini dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, rinvia espressamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione (v., in tal senso, sentenze 11 aprile 2000, causa C-356/98, Kaba I, Racc. pag. I-2623, punto 30, e 6 marzo 2003, causa C-466/00, Kaba II, Racc. pag. I-2219, punto 46). Dopo avere analizzato le fattispecie la Corte ha affermato che l'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contrasta con una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di espellere dal territorio cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso previsto dalla legge sugli stupefacenti, siano stati condannati ad una pena restrittiva della libertà personale per minorenni di almeno due anni, purché all'esecuzione della pena non sia stata applicata la sospensione condizionale; l’art. 3 della direttiva 64/221 osta a una pratica nazionale secondo la quale, nell'esaminare la legittimità dell'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro, il giudice nazionale non debba prendere in considerazione elementi di fatto successivi all'ultimo provvedimento dell'autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l'ordine pubblico. Ciò avviene soprattutto qualora tra la data del provvedimento di espulsione, da un lato, e quella della sua valutazione da parte del giudice competente, dall'altro, sia trascorso molto tempo; gli artt. 39 CE e 3 della direttiva 64/221 ostano a una legislazione nazionale o a una pratica nazionale secondo la quale un cittadino di un altro Stato membro che è stato condannato ad una determinata pena per reati specifici, viene espulso dal territorio, nonostante la presa in considerazione delle circostanze familiari, basandosi sulla presunzione che costui debba essere espulso, senza tener adeguatamente conto del suo comportamento personale né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico; l’art. 39 CE e la direttiva 64/221 non ostano all'espulsione di un cittadino di uno Stato membro che è stato condannato a una determinata pena per reati specifici e che, da un lato, costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico, e, dall'altro, ha soggiornato per molti anni nello Stato membro ospitante e può far valere circostanze familiari contro la detta espulsione, purché la valutazione effettuata dall'autorità nazionale, caso per caso, di dove si situi il giusto equilibrio tra gli interessi legittimi presenti avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, tenendo debitamente conto del rispetto dei diritti fondamentali, come la tutela della vita familiare; l’art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 osta a una disposizione di uno Stato membro che non prevede né procedimenti di opposizione né ricorsi, - in cui abbia luogo anche un esame di opportunità, contro una decisione d'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro adottata da un'autorità amministrativa, qualora non venga istituita un'apposita autorità indipendente da tale amministrazione. Spetta al giudice nazionale verificare se i giudici come i Verwaltungsgerichte sono in grado di esaminare l'opportunità dei provvedimenti di espulsione .
Con la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, Heikki Antero Pusa c. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, C-224/02, la Corte ha affermato che “se è vero, come sottolineato dal governo finlandese, che il settore dell’esecuzione forzata ai fini del rimborso di debiti rientra in linea generale nella competenza degli Stati membri, non è meno vero che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18 CE (v., per analogia, sentenze 23 novembre 2000, causa C‑135/99, Elsen, Racc. pag. I‑10409, punto 33, e Garcia Avello, cit., punto 25) […] il diritto comunitario, in linea di principio, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la quota pignorabile di una pensione regolarmente versata in tale Stato ad un debitore viene determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da versare nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve ulteriormente corrispondere su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione delle quote pignorabili di tale pensione, con la conseguenza che una siffatta disparità di trattamento comporta che, nel secondo caso, il reddito annuo di cui il debitore conserva la libera disposizione effettiva, dopo la tassazione della pensione, è inferiore […] Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che: il diritto comunitario osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale la quota pignorabile di una pensione versata regolarmente in tale Stato ad un debitore è determinata deducendo da tale pensione la ritenuta alla fonte dell’imposta sul reddito da corrispondere nel detto Stato, mentre l’imposta che il titolare di una siffatta pensione deve versare successivamente su quest’ultima nello Stato membro in cui risiede non dà luogo ad alcuna presa in considerazione ai fini della determinazione delle quote pignorabili di tale pensione; il diritto comunitario non osta invece ad una siffatta normativa nazionale qualora essa preveda una simile presa in considerazione, anche laddove assoggettasse quest’ultima alla condizione che il debitore provi di aver effettivamente versato o di dover versare entro un certo termine un importo preciso a titolo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in cui risiede. Ciò vale tuttavia solo qualora, in primo luogo, il diritto del debitore interessato ad ottenere una siffatta presa in considerazione emerga chiaramente dalla detta normativa, in secondo luogo, le modalità in base alle quali interviene tale presa in considerazione siano idonee a garantire all’interessato il diritto ad ottenere, su base annua, un adeguamento delle quote pignorabili della sua pensione di entità pari a quella che si avrebbe se una siffatta imposta fosse stata dedotta alla fonte in Finlandia e, in terzo luogo, le dette modalità non abbiano l’effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto
Il Ministro tedesco Otto Schily ha proposto di costituire dei centri nel Nord Africa dove funzionari europei dovrebbero decidere chi può entrare in Europa. Secondo la proposta tedesca delle agenzie formate da funzionari degli Stati membri dovrebbero essere create nei Paesi del Nord Africa. I centri dovrebbero valutare e decidere le richieste dei richiedenti asilo africani prima che siano entrati in Europa. La proposta sviluppa l’originaria idea del Regno Unito presentata nel 2003 e criticamente accolta da alcuni Stati compresa la Germania che pare avere cambiato posizione dopo il caso “Cap Anamur”. Secondo lo stesso ministro la proposta non ha ora sollevato reazioni negative da parte degli altri Stati membri. Anche il nuovo Commissario europeo, Rocco Bottiglione, ha affermato in un’intervista alla tedesca “Deutschlandfunk radio” che si tratta di una buona idea che permetterebbe ai rifugiati di entrare in Europa in modo legale. Inoltre l’Italia e la Germania stanno lavorando ad un progetto comune che sarà illustrato in un incontro tra i cinque grandi (Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna) che si terrà a metà ottobre a Firenze. Il progetto è volto a valutare complessivamente la lotta all’immigrazione clandestina considerando tutti e 25 gli Stati membri ed è stato fortemente voluto dal Minstro italiano Giuseppe Pisanu. http://www.euobserver.com/?sid=22&aid=16951
È stato pubblicato ed è scaricabile l’ultimo
studio relativo al sistema europeo di asilo finanziato dalla Commissione
europea. Si tratta
dello studio su “The transfer of protection status in
the EU, against the background of the common European asylum system and the
goal of a uniform status, valid throughout the Union, for those granted asylum
L’accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare che il Consiglio ha deciso di concludere il 29 aprile 2004, è entrato in vigore il 1° giugno 2004, essendo state completate, in data 30 marzo 2004, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 20 di detto accordo. A tal fine il Consiglio ha pubblicato nella sezione riservata agli atti la cui pubblicazione non è una condizione di applicabilità della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 agosto ’04, L 258/17, un’apposita nota informativa.
Nel corso della
prima riunione della Commissione tenutasi il 26 luglio scorso si è tenuto un
dibattito su Tampere II alla presenza del Commissario uscente Antonio
Vitorino. I deputati hanno fatto il punto sul bilancio del processo di Tampere
e l’attuazione di un nuovo programma. Il Presidente della Commissione il
francese Jean-Louis BOURLANGES ha proposto l’adozione di una
risoluzione nella plenaria del 14 ottobre 2004. Il Commissario ha annunciato
che in caso di ostacoli nella procedura di ratifica proporrà di inserire
comunque la procedura di codecisione in questa materia attraverso lo strumento
della passerella attualmente previsto nel Trattato. I Parlamentari hanno
prospettato l’uso della denuncia pubblica da parte della Commissione per quesi
Paesi in ritardo nell’attuazione degli atti normativi e chiesto un aumento di
budget.
Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione sta conducendo un’indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa. Nell’ultima seduta, tenutasi lo scorso 1° luglio, il Presidente Alberto Di Luca ha sintetizzato gli aspetti salienti dell’indagine: gli accordi di riammissione; le operazione di contrasto dell’immigrazione clandestina via mare; l’approfondimento giuridico dello status di rifugiato; le connessioni tra immigrazione clandestina, traffico di esseri umani e criminalità organizzata; le missioni a Cipro e Malta. L’attività del Comitato riprenderà a settembre con la continuazione dell’indagine che sarà incentrata sulle politiche europee in materia di immigrazione.
I Parlamentari europei eletti lo scorso 12 giugno hanno costituito le commissioni interne riunitesi per la prima volta a fine luglio. I membri italiani della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, prevalentemente competente per le materie rientranti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono: Zappala', Stefano, Vicepresidente (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei); Angelilli, Roberta, Gruppo "Unione per l'Europa delle nazioni", Borghezio, Mario, Gruppo Indipendenza e Democrazia; Catania, Giusto, (Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica); Cirino Pomicino, Paolo, (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei); Gruber, Dietlinde (Lilli), (Gruppo socialista al Parlamento europeo); Italia Lombardo, Raffaele, (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei); Mussolini, Alessandra (Non iscritti); Musumeci, Sebastiano (Nello), (Gruppo "Unione per l'Europa delle nazioni"); Pistelli, Lapo, (Gruppo dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa); Santoro, Michele, (Gruppo socialista al Parlamento europeo); Sbarbati, Luciana, (Gruppo dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa); Cesa, Lorenzo, Membro sostituto (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei); Di Pietro, Antonio, Membro sostituto, (Gruppo dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa); Pannella, Marco, Membro sostituto (Gruppo dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa); Tajani, Antonio, Membro sostituto (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei).
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 agosto ’04, L 261, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
- Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004 relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri;
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Direttiva
2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei
vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
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Direttiva
2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo
delle vittime di reato
- Direttiva
2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di
esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione
illegale che cooperino con le autorità competenti
- Decisione
del Consiglio 2004/579/CE del 29 aprile 2004 relativa alla conclusione,
a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale
- Decisione
del Consiglio 2004/574/CE del 29 aprile 2004 recante modifica del manuale
comune, volta a istituire un modello comune di provvedimento di respingimento
degli stranieri alle frontiere degli Stati membri.