UE: INTERPRETI E AVVOCATI PER TUTTI GLI EXTRACOMUNITARI ANSA

BRUXELLES INTRODUCE GARANZIE COMUNI PER DIRITTO DIFESA ACCUSATI

   (di Michele Cercone)

   (ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Un avvocato, un interprete e una

lettera che illustri chiaramente in varie lingue i principali

diritti riconosciuti: sono questi gli elementi minimi comuni che

Bruxelles vuole garantire a tutte le persone che vengono fermate

o arrestate nell'Ue per essere sottoposte a procedure penali,

non solo nel caso di cittadini europei detenuti in altri Stati

membri, ma anche e soprattutto nel caso di extracomunitari.

   L'esecutivo Ue ha presentato oggi la propria proposta - che

l'Europarlamento e i Quindici dovrebbero adottare senza troppe

difficolt - che definisce le salvaguardie ed i criteri minimi

da rispettare, per garantire il pieno diritto alla difesa degli

accusati, siano essi cittadini Ue o di paesi terzi.

   - DICHIARAZIONE DIRITTI: la vera novit introdotta da

Bruxelles, che esige dai paesi Ue la redazione di una breve

dichiarazione standard che illustri i diritti fondamentali del

detenuto, da consegnare obbligatoriamente a tutti gli accusati

in una lingua che essi conoscono e il pi rapidamente possibile

(e comunque prima di ogni interrogatorio).

   La dichiarazione dovr essere disponibile almeno in tutte le

lingue ufficiali dell'Ue (venti, con l'allargamento), ma gli

Stati membri che ospitano numerose comunit di cittadini

provenienti, ad esempi, da paesi terzi di lingua araba o cinese,

saranno invitati a tradurli anche in tali lingue.

   - INTERPRETE: agli accusati che non capiscono la lingua del

paese in cui vengono fermati o arrestati deve essere garantita

l'assistenza gratuita di un interprete, diritto che si

estende anche alla traduzione di tutti i documenti importanti

per lo svolgimento della procedura. Gli Stati membri sono

responsabili della qualit degli interpreti forniti e le

conversazioni interpretate vanno registrate, per controllarne la

qualit in caso di reclamo.

   - COMUNICAZIONE E ASSISTENZA: a tutte le persone detenute o

fermate va riconosciuto il diritto di mettere al corrente la

propria famiglia, fatte salve le misure speciali antiterrorismo.

Nel caso in cui il detenuto sia cittadino di un paese terzo va

avvisato il consolato o, in casi particolari, i rappresentanti

di organizzazioni internazionali umanitarie riconosciute.

   - AVVOCATO: il diritto alla presenza di un avvocato prima e

nel corso del processo deve essere sempre garantito, e l'

assistenza di un legale imprescindibile nel caso di un

minore, di un accusato che sia oggetto di un mandato d'arresto

europeo, di una consegna o di un'estradizione.

   Deve essere chiaramente garantita la disponibilit di un

avvocato d'ufficio in caso di indigenza dell'accusato e vanno

introdotti sistemi per rimpiazzarlo se la sua assistenza non

risulta efficace.

   - PROTEZIONE MINORI E INCAPACI: gli Stati membri devono

assicurare la speciale protezione di tutti coloro che si trovano

in situazioni svantaggiate a causa della loro et, del loro

stato fisico, mentale o emotivo. Ad esempio i minori dovranno

essere affiancati da un genitore nel corso degli interrogatori e

le persone che necessitano assistenza sanitaria dovranno poter

contare sulla presenza di un medico.(ANSA).