UE: INTERPRETI E AVVOCATI PER TUTTI GLI EXTRACOMUNITARI ANSA
BRUXELLES INTRODUCE GARANZIE COMUNI PER DIRITTO DIFESA ACCUSATI
(di Michele Cercone)
(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - Un avvocato, un interprete e una
lettera che illustri chiaramente in varie lingue i principali
diritti riconosciuti: sono questi gli elementi minimi comuni che
Bruxelles vuole garantire a tutte le persone che vengono fermate
o arrestate nell'Ue per essere sottoposte a procedure penali,
non solo nel caso di cittadini europei detenuti in altri Stati
membri, ma anche e soprattutto nel caso di extracomunitari.
L'esecutivo Ue ha presentato oggi la propria proposta - che
l'Europarlamento e i Quindici dovrebbero adottare senza troppe
difficolt - che definisce le salvaguardie ed i criteri minimi
da rispettare, per garantire il pieno diritto alla difesa degli
accusati, siano essi cittadini Ue o di paesi terzi.
- DICHIARAZIONE DIRITTI: la vera novit introdotta da
Bruxelles, che esige dai paesi Ue la redazione di una breve
dichiarazione standard che illustri i diritti fondamentali del
detenuto, da consegnare obbligatoriamente a tutti gli accusati
in una lingua che essi conoscono e il pi rapidamente possibile
(e comunque prima di ogni interrogatorio).
La dichiarazione dovr essere disponibile almeno in tutte le
lingue ufficiali dell'Ue (venti, con l'allargamento), ma gli
Stati membri che ospitano numerose comunit di cittadini
provenienti, ad esempi, da paesi terzi di lingua araba o cinese,
saranno invitati a tradurli anche in tali lingue.
- INTERPRETE: agli accusati che non capiscono la lingua del
paese in cui vengono fermati o arrestati deve essere garantita
l'assistenza gratuita di un interprete, diritto che si
estende anche alla traduzione di tutti i documenti importanti
per lo svolgimento della procedura. Gli Stati membri sono
responsabili della qualit degli interpreti forniti e le
conversazioni interpretate vanno registrate, per controllarne la
qualit in caso di reclamo.
- COMUNICAZIONE E ASSISTENZA: a tutte le persone detenute o
fermate va riconosciuto il diritto di mettere al corrente la
propria famiglia, fatte salve le misure speciali antiterrorismo.
Nel caso in cui il detenuto sia cittadino di un paese terzo va
avvisato il consolato o, in casi particolari, i rappresentanti
di organizzazioni internazionali umanitarie riconosciute.
- AVVOCATO: il diritto alla presenza di un avvocato prima e
nel corso del processo deve essere sempre garantito, e l'
assistenza di un legale imprescindibile nel caso di un
minore, di un accusato che sia oggetto di un mandato d'arresto
europeo, di una consegna o di un'estradizione.
Deve essere chiaramente garantita la disponibilit di un
avvocato d'ufficio in caso di indigenza dell'accusato e vanno
introdotti sistemi per rimpiazzarlo se la sua assistenza non
risulta efficace.
- PROTEZIONE MINORI E INCAPACI: gli Stati membri devono
assicurare la speciale protezione di tutti coloro che si trovano
in situazioni svantaggiate a causa della loro et, del loro
stato fisico, mentale o emotivo. Ad esempio i minori dovranno
essere affiancati da un genitore nel corso degli interrogatori e
le persone che necessitano assistenza sanitaria dovranno poter
contare sulla presenza di un medico.(ANSA).