Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per lImmigrazione

 

 

 

Prot. N. Serv./267/04

Allegati n.

 

 

Text Box: OGGETTO: Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per lanno 2004. CIRCOLARE N. 14/ 2004

 

Roma, 28 aprile 2004

invio a mezzo fax

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi 

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 Uff.Lavoro Isp.Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Servizio per il lavoro
Trieste 

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi 

Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro - D.G.I.E.P.M.-Uff. VI Centro Visti Roma

 

Al Ministero dellInterno
-Gabinetto del Ministro - Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale - Dipartimento per le libert civili e limmigrazione Roma

 

All INPSDirezione Generale Roma

Il 1 maggio 2004 dieci nuovi paesi entrano a far parte dellUnione europea. Otto di questi paesi non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario (Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente circolare, in applicazione del DPCM 20 aprile 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per lanno 2004, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, indica le procedure da seguire relativamente allingresso per lavoro subordinato ed allaccesso al mercato del lavoro italiano durante il periodo transitorio per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati.

 

Con legge 24 dicembre 2003 n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione allUnione Europea tra gli Stati membri dellUnione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, con Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.

 

Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.

In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.

In conformit a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai sensi dellart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/98, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonch del D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dellUnione Europea, si impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data delladesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.

 

Procedure per laccesso al mercato del lavoro:

 

1. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.

Godono di libera circolazione ai fini dellaccesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso allimpiego subordinato in Italia previste per i cittadini dellUnione europea.

Per dimostrare lesistenza di questa condizione il lavoratore dovr dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

 

2. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attivit di lavoro autonomo.

Godono di libera circolazione ai fini dellaccesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso allimpiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.

 

3. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1 maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato.

Per tali cittadini trover applicazione la procedura di seguito indicata.

Il D.P.C.M. del 20.4.2004 fissa il limite entro cui ammesso laccesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.

Tale quota aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle gi programmate, con riferimento alle medesime nazionalit, dai due precedenti D.P.C.M. del 19.12.2003.

 

Pertanto, il datore di lavoro che intende effettuare lassunzione del lavoratore di Stati di nuova adesione tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalit semplificate.

La domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, qui allegato, (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL Direzione provinciale del lavoro), deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per localit di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilit, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:

 

1.     le complete generalit del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identit ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validit);

2.     le complete generalit del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validit);

3.     le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, localit dimpiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).

 

Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro - redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL), stipulato con il cittadino di Stati di nuova adesione, la cui efficacia sottoposta alla condizione delleffettivo rilascio dellautorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del lavoro e delleffettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.

 

A pena di inammissibilit, la domanda e lallegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche lora dellinvio. Pi richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Linoltro della raccomandata sar possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20.4.2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalit stabilite dalla presente circolare.

Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del D.P.C.M. del 20.4.2004 potranno essere prese in considerazione esclusivamente nellambito delle quote di cui ai due D.P.C.M. del 19.12.2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL, nellambito dei due precedenti DPCM del 19/12/2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare.

Le richieste presentate in data anteriore allentrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due D.P.C.M. del 19.12.2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalit semplificate introdotte dalla presente circolare.

 

Ai fini dellevasione delle richieste inoltrate ai sensi del DPCM del 20.4.2004, le Direzioni Provinciali dovranno provvedere al relativo esame secondo lordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parit di data sar accordata priorit alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola lamministrazione allaccoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilit della quota.

 

Le Direzioni Provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano lautorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto, qui allegato.

Lautorizzazione rilasciata mediante lutilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei D.P.C.M. del 19.12.2003 se ancora disponibile. Se tale quota esaurita lUfficio procedente rilascia lautorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unit dal D.P.C.M. del 20.4.2004. Questultima non sar ripartita a livello regionale, pertanto le DPL ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura applicativa, a disposizione nella rete intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalit di accesso e di utilizzo di tali procedure.

 

Lautorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovr recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. Unulteriore copia sar trattenuta a cura della D.P.L. per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Si fa presente che il datore di lavoro tenuto a comunicare, entro i termini previsti, allINPS e allINAIL linstaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per lImpiego lassunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dellatto autorizzativo in parola.

 

Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare lesistenza di questa condizione il lavoratore dovr dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

 

I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anchessi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.

 

Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dallart. 27 co. 1 del D. L.vo 286/98 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dallart. 27 del T.U. 286/98 e dalle relative norme di attuazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                  

Giuseppe Maurizio Silveri