DISEGNO DI LEGGE

 

Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

in materia di regolarizzazione dei cittadini stranieri,

titolari di un contratto di lavoro di lavoro subordinato

 

 

 

 

d'iniziativa dei senatori:

Viviani

Tonini

Chiusoli

Battafarano

Piloni

Giaretta

Montagnino

D'Andrea

Guerzoni

Pizzinato

Di Siena

Gruosso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onorevoli senatori.- Il problema della gestione corretta del grande fenomeno dei flussi immigratori diventato di fondamentale importanza nella nostra societ ed destinato ad influenzare in modo rilevante il futuro del sistema produttivo e sociale e la stessa convivenza civile.

Dalle soluzioni che si riusciranno a dare a questo problema si misurer anche il grado di civilt del nostro Paese.

Fino a questo momento, sulla base della normativa vigente, l'ingresso degli immigrati provenienti da diversi Paesi dellUnione europea avvenuto in modo regolare. Tuttavia rimangono irrisolte gran parte delle questioni legate ad un ingresso che tenga conto delle esigenze di flessibilit del mercato del lavoro, della necessit di una integrazione sociale e culturale in un contesto pacifico e di mantenimento dei valori di riferimento della nostra societ, e non da ultimo, del rispetto della dignit umana.

In particolare, la legge 30 luglio 2002, n. 189, (la cosiddetta legge Bossi-Fini), ispirata ad una visione degli immigrati pi come problema che come risorsa, non ha risolto il problema di facilitare lincontro tra domanda ed offerta di lavoro dei lavoratori immigrati, in un contesto di legalit, secondo le esigenze del nostro mercato del lavoro.

La complessit delle procedure ed il carico di oneri burocratici previsti tale da incentivare oggettivamente gli ingressi ed il lavoro clandestini. Basti pensare alle 700.000 domande di regolarizzazione presentate con la recente sanatoria, ed all'aumento esponenziale degli ingressi clandestini via terra, che superano nettamente il numero degli sbarchi di clandestini sulle nostre coste.

Il presente disegno di legge vuol facilitare, in un contesto di legalit, lincontro tra domanda ed offerta di lavoro per gli immigrati entrati regolarmente nel nostro Paese. In particolare esso consente a coloro che sono entrati regolarmente nel territorio dello Stato con un permesso di soggiorno per visite, affari e turismo, per motivi di studio o per lavoro in altri casi particolari elencati dall'articolo 27 della legge, e che durante il periodo previsto dal permesso di soggiorno riescano ad instaurare un regolare contratto di lavoro, di trasformare l'originario permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Leffettivit e la regolarit di detto contratto di lavoro deve essere certificato secondo le procedure previste dalla legge. Ci consentir ai cittadini immigrati di trovare lavoro pi facilmente, in un contesto di maggiore flessibilit e tempestivit, senza peraltro ridurre i necessari livelli di legalit. Nello stesso tempo la procedura di regolarizzazione prevista rappresenta una forma efficace di lotta contro la clandestinit ed il lavoro irregolare.

 

 

 

 

 

 

Art. 1

 

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis. - 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui al comma 4 dell'articolo 3, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalit previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare rapporto di lavoro subordinato, hanno la possibilit di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi indicati dalle norme del presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui al comma 3-bis dell'articolo 5, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis.

2. La conversione del permesso di soggiorno, di cui al comma 1, avviene tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro, presso lo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 22. Lattestazione della presentata documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per lavvio contestuale del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dal comma 3 dell'articolo 5.

4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dal comma 11 dellarticolo 22.