DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n.100

Regolamento  recante  modalita'  di coordinamento delle attivita' del
gruppo  tecnico  presso  il  Ministero  dell'interno  con la apposita
struttura  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
immigrazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  introdotto  dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che  dispone  l'emanazione di apposito regolamento per la definizione
delle  modalita'  di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio  2002,  recante  ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro degli affari
esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) Çtesto  unicoÈ:  il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
cosi'  come  modificato  dal  decreto-legge  4 aprile  2002,  n.  51,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 giugno 2002, n. 106;
dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189; dal decreto-legge 9 settembre
2002,  n.  195,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2002, n. 222;
    b) ÇComitatoÈ:   il   Comitato   per   il   coordinamento  ed  il
monitoraggio  di  quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
    c) Çgruppo  tecnicoÈ:  il  gruppo  tecnico di lavoro istituito ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
    d) ÇstrutturaÈ: l'insieme delle risorse umane e strumentali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio
delle  competenze  di cui al testo unico, le attivita' del Presidente
del  Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma  3,  del  medesimo  testo unico, individuate nelle forme di cui
all'articolo 3, comma 1.
 
      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana e' il seguente:
              ÇArt.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della RepubblicaÈ.
              -  Il  testo  del  comma  4 dell'art. 2-bis del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, recante: Çtesto unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          stranieroÈ,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1998, n. 191, supplemento ordinario, e' il seguente:
              Ç4.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di concerto con il Ministro degli affari esteri,
          con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il Ministro per le
          politiche   comunitarie,  sono  definite  le  modalita'  di
          coordinamento  delle  attivita'  del  gruppo tecnico con le
          strutture della Presidenza del Consiglio dei MinistriÈ.
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, recante Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, e' il seguente:
              Ç1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;È.
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          ÇOrdinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59È.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          7 settembre    2001,    n.    398:   ÇRegolamento   recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale   generale  del  Ministero  dell'internoÈ,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 novembre 2001, n.
          258.
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,
          recante:  Çtesto  unico  delle  disposizioni concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          stranieroÈ,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.
              -  Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51: ÇDisposizioni
          urgenti   recanti   misure  di  contrasto  all'immigrazione
          clandestina    e   garanzie   per   soggetti   colpiti   da
          provvedimenti   di   accompagnamento  alla  frontieraÈ,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2002, n. 82, e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          7 giugno  2002, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          8 giugno 2002, n. 133.
              -  La  legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: ÇModifica
          alla  normativa  in  materia di immigrazione e di asiloÈ e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199,
          supplemento ordinario.
              -  Il  decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, recante:
          ÇDisposizioni  urgenti  in  materia  di  legalizzazione del
          lavoro  irregolare di extracomunitariÈ, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 settembre 2002, n. 211, e convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
          222,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002,
          n. 240.
              -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 2-bis del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, recante: Çtesto unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          e' il seguente:
              ÇArt.   2-bis  (Comitato  per  il  coordinamento  e  il
          monitoraggio).  -  1.  E'  istituito  il  Comitato  per  il
          coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  disposizioni del
          presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ.
              -  Il  testo  del  comma  3 dell'art. 2-bis del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, recante: Çtesto unico
          delle     disposizioni     concernenti     la    disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          stranieroÈ, e' il seguente:
              Ç3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del
          Comitato,  e'  istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
          il  Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
          Dipartimenti   per   gli  affari  regionali,  per  le  pari
          opportunita',   per   il   coordinamento   delle  politiche
          comunitarie,  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  e dei
          Ministeri   degli   affari   esteri,   dell'interno,  della
          giustizia,  delle  attivita'  produttive,  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  della  difesa,  dell'economia  e delle
          finanze,   della   salute,   delle   politiche  agricole  e
          forestali,  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, delle
          comunicazioni,  oltre che da un rappresentante del Ministro
          per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281.  Alle  riunioni, in
          relazione  alle  materie  oggetto  di esame, possono essere
          invitati   anche  rappresentanti  di  ogni  altra  pubblica
          amministrazione     interessata     all'attuazione    delle
          disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e
          delle  associazioni  nazionali  e  delle organizzazioni dei
          lavoratori  e dei datori di lavoro di cui all'art. 3, comma
          1È.
 
      
                               Art. 2.
                    Attivita' del gruppo tecnico
  1.   Il   gruppo  tecnico  svolge  l'istruttoria  degli  affari  di
competenza del Comitato.
  2.  Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal
Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno,  che  trasmette  altresi'  alla struttura le risultanze
delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
 
      
                               Art. 3.
                      Attivita' della struttura
  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio
decreto,  la  struttura  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera d),
determinandone altresi' i compiti e le modalita' di funzionamento.
  2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3,
comma  1,  e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione
del  documento  di  programmazione  triennale,  di  cui  al  medesimo
articolo 3 del testo unico.
  3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2
e  di  quelle  del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite
dal  gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto
annuale  sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare
in  via  transitoria,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico.
  4.  Sulla  base  delle  indicazioni  fornite dal gruppo tecnico, la
struttura   cura,  secondo  le  procedure  di  cui  al  comma  3,  la
predisposizione  dei  decreti  di decurtazione delle quote annuali di
ingresso  fissate  a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico,
in  applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo
unico,   nonche'   dell'articolo   1,   comma   8,  lettera  a),  del
decreto-legge    9 settembre    2002,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.
 
      
                  Note all'art. 3:
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
              ÇArt.  3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
          Consiglio   nazionale   dell'economia   e  del  lavoro,  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, la
          Conferenza  Stato-citta'  e autonomie locali, gli enti e le
          associazioni  nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
          e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
          lavoratori    e   dei   datori   di   lavoro   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, predispone ogni tre
          anni  salva  la  necessita'  di  un  termine  piu' breve il
          documento     programmatico    relativo    alla    politica
          dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
          Stato,   che  e'  approvato  dal  Governo  e  trasmesso  al
          Parlamento.    Le   competenti   Commissioni   parlamentari
          esprimono   il   loro   parere   entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento   del  documento  programmatico.  Il  documento
          programmatico   e'   emanato,   tenendo  conto  dei  pareri
          ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  Il Ministro dell'interno presenta annualmente al
          Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
          i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
              2.  Il  documento  programmatico indica le azioni e gli
          interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
          gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni
          internazionali,   con  le  istituzioni  comunitarie  e  con
          organizzazioni  non  governative, si propone di svolgere in
          materia  di  immigrazione, anche mediante la conclusione di
          accordi  con  i  Paesi  di origine. Esso indica altresi' le
          misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
          stranieri  soggiornanti  nel  territorio dello Stato, nelle
          materie che non debbono essere disciplinate con legge.
              3.  Il  documento  individua inoltre i criteri generali
          per  la  definizione  dei flussi di ingresso nel territorio
          dello  Stato,  delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a
          favorire  le  relazioni  familiari, l'inserimento sociale e
          l'integrazione   culturale  degli  stranieri  residenti  in
          Italia,  nel  rispetto  delle  diversita' e delle identita'
          culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
          l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
          per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
          2,  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari, sono annualmente definite, entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento  del  decreto,  sulla base dei criteri generali
          individuati  nel  documento programmatico, le quote massime
          di  stranieri  da  ammettere nel territorio dello Stato per
          lavoro   subordinato,   anche  per  esigenze  di  carattere
          stagionale,   e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto  dei
          ricongiungimenti  familiari  e  delle  misure di protezione
          temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi dell'art. 20.
          Qualora  se  ne  ravvisi  l'opportunita', ulteriori decreti
          possono  essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
          ed  i  permessi  di soggiorno per lavoro subordinato, anche
          per   esigenze   di  carattere  stagionale,  e  per  lavoro
          autonomo,  sono  rilasciati  entro  il  limite  delle quote
          predette.  In  caso di mancata pubblicazione del decreto di
          programmazione  annuale,  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  puo'  provvedere  in via transitoria, con proprio
          decreto,  nel  limite  delle  quote  stabilite  per  l'anno
          precedente.
              5.   Nell'ambito   delle   rispettive   attribuzioni  e
          dotazioni  di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
          gli  altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
          al  perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
          che  di  fatto  impediscono  il  pieno  riconoscimento  dei
          diritti  e  degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
          territorio  dello  Stato, con particolare riguardo a quelle
          inerenti   all'alloggio,   alla   lingua,  all'integrazione
          sociale,   nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali  della
          persona umana.
              6.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   da   adottare   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,   si  provvede  all'istituzione  di  Consigli
          territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
          le   competenti  amministrazioni  locali  dello  Stato,  la
          Regione,  gli  enti  locali,  gli  enti  e  le associazioni
          localmente  attivi  nel  soccorso  e  nell'assistenza  agli
          immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
          lavoro,   con  compiti  di  analisi  delle  esigenze  e  di
          promozione degli interventi da attuare a livello locale.
              6-bis.  Fermi  restando i trattamenti dei dati previsti
          per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
          il  Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
          statistico  nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato,  le attivita' di raccolta di dati a
          fini     statistici    sul    fenomeno    dell'immigrazione
          extracomunitaria  per  tutte  le  pubbliche amministrazioni
          interessate alle politiche migratorie.
              7.  Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni del
          presente  articolo,  il  documento  programmatico di cui al
          comma  1  e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  legge  6 marzo  1998, n. 40. Lo
          stesso  documento  indica la data entro cui sono adottati i
          decreti di cui al comma 4.
              8.  Lo  schema  del  documento  programmatico di cui al
          comma  7  e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
          parere  delle  Commissioni  competenti  per  materia che si
          esprimono  entro  trenta  giorni.  Decorso tale termine, il
          decreto e' emanato anche in mancanza del parere.È.
              -   Il  testo  dell'art.  21  del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
              ÇArt.  21 (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1.
          L'ingresso  nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
          subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
          nell'ambito  delle  quote di ingresso stabilite nei decreti
          di  cui  all'art.  3,  comma  4. Nello stabilire le quote i
          decreti  prevedono  restrizioni  numeriche  all'ingresso di
          lavoratori  di  Stati che non collaborano adeguatamente nel
          contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
          di   propri   cittadini  destinatari  di  provvedimenti  di
          rimpatrio.  Con  tali  decreti  altresi'  assegnate  in via
          preferenziale  quote  riservate  ai  lavoratori  di origine
          italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
          grado  in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
          comunitari,  che chiedano di essere inseriti in un apposito
          elenco,  costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
          consolari,   contenente  le  qualifiche  professionali  dei
          lavoratori  stessi,  nonche'  agli  Stati  non appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i quali il Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno e il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, abbia
          concluso  accordi  finalizzati  alla  regolamentazione  dei
          flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
              Nell'ambito  di  tali  intese  possono  essere definiti
          appositi   accordi   in   materia   di  flussi  per  lavoro
          stagionale,   con  le  corrispondenti  autorita'  nazionali
          responsabili  delle  politiche  del  mercato del lavoro dei
          paesi di provenienza.
              2.  Le  intese  o  accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  inoltre  prevedere la utilizzazione in Italia, con
          contratto  di  lavoro  subordinato, di gruppi di lavoratori
          per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
          tempo;  al  termine  del  rapporto  di  lavoro i lavoratori
          devono rientrare nel paese di provenienza.
              3.  Gli  stessi  accordi  possono prevedere procedure e
          modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
              4.   I   decreti  annuali  devono  tenere  conto  delle
          indicazioni  fornite,  in  modo articolato per qualifiche o
          mansioni,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  sull'andamento  dell'occupazione  e  dei  tassi di
          disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
          numero  dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
          europea iscritti nelle liste di collocamento.
              4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i decreti infrannuali
          devono  altresi'  essere  predisposti in base ai dati sulla
          effettiva  richiesta  di lavoro suddivisi per regioni e per
          bacini   provinciali  di  utenza,  elaborati  dall'anagrafe
          informatizzata,  istituita presso il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
          di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
          altre  strutture  pubbliche  e  private,  nei  limiti degli
          ordinari stanziamenti di bilancio.
              4-ter.   Le   regioni  possono  trasmettere,  entro  il
          30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  un  rapporto  sulla  presenza e sulla condizione
          degli  immigrati  extracomunitari nel territorio regionale,
          contenente  anche  le  indicazioni previsionali relative ai
          flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
          capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
              5.  Le  intese  o  accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
          fare  ingresso  in Italia per motivi di lavoro subordinato,
          anche   stagionale,   si   iscrivano   in  apposite  liste,
          identificate  dalle  medesime  intese, specificando le loro
          qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
          dal  regolamento  di attuazione. Le predette intese possono
          inoltre  prevedere  le modalita' di tenuta delle liste, per
          il  successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale.
              6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi  di  cui  al
          presente  testo  unico,  il  Ministro  degli affari esteri,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   puo'   predisporre  progetti  integrati  per  il
          reinserimento  di  lavoratori  extracomunitari nei Paesi di
          origine,  laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
          idonee  garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di provenienza,
          ovvero   l'approvazione  di  domande  di  enti  pubblici  e
          privati,  che  richiedano  di predisporre analoghi progetti
          anche per altri Paesi.
              7.  Il  regolamento  di  attuazione  prevede  forme  di
          istituzione  di  un'anagrafe  annuale  informatizzata delle
          offerte   e  delle  richieste  di  lavoro  subordinato  dei
          lavoratori   stranieri   e   stabilisce   le  modalita'  di
          collegamento   con   l'archivio  organizzato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  e con le
          questure.
              8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998È.
              -  Il testo del comma 1-quater dell'art. 32 del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
              ÇArt.  32  (Disposizioni concernenti minori affidati al
          compimento  della  maggiore eta). - 1-quater. Il numero dei
          permessi  di  soggiorno  rilasciati  ai  sensi del presente
          articolo  e'  portato in detrazione dalle quote di ingresso
          definite  annualmente  nei decreti di cui all'art. 3, comma
          4.È.
              -  Il  testo  del  comma 8, lettera a), dell'art. 1 del
          decreto-legge    9 settembre   2002,   n.   195,   recante:
          ÇDisposizioni  urgenti  in  materia  di  legalizzazione del
          lavoro  irregolare  di  extracomunitariÈ,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2002, n. 211 e convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n.
          222,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002,
          n. 240, e' il seguente:
              Ç8.  Le