Decreto
del Presidente della Repubblica 12/10/1993, n. 572
"Regolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza"
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4.2.1994)
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n.
91, e' indicata con la denominazione "legge".
- Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a. a.
si considera legalmente residente nel territorio dello
stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti
previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in
Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
b. b.
si considera che abbia prestato effettivamente servizio
militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la
prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che
queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da
sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autoritˆ competenti;
c. c.
salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente
l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato
servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di
lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art. 2
Acquisto della
cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
Il figlio, nato
in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per
nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora
l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della
cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad
una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del
minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli
stessi.
Art. 3
Dichiarazione di
volontˆ
- la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della
cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata
della seguente documentazione:
- atto di nascita;
- atto di
riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata
la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che
dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero
copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al
mantenimento o agli alimenti;
- certificato di cittadinanza del genitore.
- La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
- atto di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o
della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
- documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
- Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto
legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il
conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di
volonta'.
- La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
- atto di nascita;
- documentazione
relativa alla residenza.
Art. 4
Istanze per
l'acquisto della cittadinanza
- L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere
corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si
trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei
seguenti altri documenti:
- atto di nascita;
- estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal
comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
- certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine
e di residenza;
- certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
- L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
- L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo
straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere
presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al
ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare
che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei
seguenti altri:
- atto di nascita;
- certificato di situazione di famiglia;
- certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di
residenza.
- L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
- E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda
dei casi, altri documenti.
- quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in
Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero
o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di
residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
- le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui
all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del
giuramento di cui all'art. 10 della legge.
Art. 5
Reiezione delle
istanze di concessione
- L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento
motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro
dell'interno.
- L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno
dall'emanazione del provvedimento stesso.
Art. 6
Riconoscimento della sentenza straniera
di condanna
- Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il
procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si
considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero
dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura
necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Art. 7
Notifica e
giuramento
- La notifica
del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta
giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
- Il giuramento
di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla
notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e http://www.gol.grosseto.it/puam/anusca/normativ/anor_22.html
- 9 9 della legge.
- Il giuramento
di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale
dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi
all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per la localita'
straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del
verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di
concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica
competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
- L'ufficiale
dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato il giuramento, o al
quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per
la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile
e ne da' immediata notizia al ministero dell'interno.
- Trascorsi sei
mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non e' ammesso a
prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti
al ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali
gli fu accordata la cittadinanza.
- Il giuramento
deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa
e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 8
Rinuncia alla
cittadinanza
- All'estero, la
rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede.
questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia
al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a
margine dell'atto di nascita.
- In Italia, la
rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
- La
dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
- atto di
nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto
o trascritto;
- certificato
di cittadinanza italiana;
- documentazione
relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- documentazione
relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9
Decreto di
intimazione
- L'intimazione
di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro
dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
- Perde la
cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego
o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un
ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art. 10
Riacquisto della cittadinanza
- Le
dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge
devono essere corredate della seguente documentazione:
- atto
di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta
iscritto o trascritto;
- documentazione
da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione
relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di
apolidia;
- certificato
di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art. 11
Inibizione al
riacquisto
- Agli effetti
dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente
pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare
per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
- Il decreto di
inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza
nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere
c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
- ai fini
dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto
a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro
iscrizione.
Art. 12
Acquisto della
cittadinanza da parte dei figli minori
- Ai fini
dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza,
da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui
quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
- La convivenza
deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea
documentazione.
Art. 13
Decorrenza
dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
- In
applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
Art. 14
Dichiarazioni di
cittadinanza
- Le dichiarazioni
per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza
devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente
indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti
necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni
previste dalla legge.
- Qualora le
dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione
prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorita'
diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta
documentazione.
- la rinuncia
alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera
d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la
cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
- ai fini
dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di
cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della
legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la
residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa
procedura.
Art. 15
Sanzioni
amministrative
- L'autorita'
competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24
della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza
e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della
provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve
essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la
dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Art. 16
Adempimenti relativi
allo stato civile
- L'ufficiale
dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato,
volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto
della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della
documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza
delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti
anzidetti.
- L'autorita'
competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la
dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2,
commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
- Quando la
dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta
dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi
previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
- In ogni altra
ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia
prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento
e' il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
- L'autorita'
diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato
ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei
riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti;
quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare,
trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato
art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
- L'ufficiale
dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei
registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede
altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione
ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di
nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e
della comunicazione anzidetta.
- La
trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente
articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la
sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la
perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve
essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla
ricezione degli atti.
- Ad esclusione
delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia
richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da
persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la
trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e
dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
- La
certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di
residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o
consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati
certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno
degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente
accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni
stabilite perche' tale effetto si sia prodotto
Art. 17
Certificazione della
condizione d'apolidia
- Il ministero
dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza
dell'interessato corredata della seguente documentazione:
- atto di
nascita;
- documentazione
relativa alla residenza in Italia;
- ogni
documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
- E' facolta'
del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art. 18
Regime transitorio
delle rinunce al riacquisto
- Le
dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita'
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la
cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3,
dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino
nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13,
comma 1, lettera d).
Art. 19
Abrogazione di norme
- E' abrogato il
regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.